Gli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di ... - AMI Avvocati
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Giacomo OBERTO<br />
l’effetto <strong>tra</strong>slativo voluto dalle parti, sarà opportuno <strong>di</strong>re a questo<br />
punto che, una volta scartate la via della donazione e quella della<br />
compraven<strong>di</strong>ta [199] , rimangono a <strong>di</strong>sposizione tre possibilità. Esse<br />
consistono, più esattamente, nel ricorso al con<strong>tra</strong>tto ex art. 1333 c.c.,<br />
al negozio <strong>tra</strong>slativo unilaterale (o pagamento <strong>tra</strong>slativo) e al negozio<br />
<strong>tra</strong>slativo bilaterale.<br />
Per la prima soluzione si è già espressa la Corte <strong>di</strong> cassazione<br />
[200] , oltre ad una parte (m<strong>in</strong>oritaria) della dottr<strong>in</strong>a [201] . La conclusione<br />
si scon<strong>tra</strong> però con la lettera della <strong>di</strong>sposizione <strong>in</strong> esame – che parla <strong>di</strong><br />
sole «obbligazioni», senza fare cenno agli effetti reali – oltre che con i<br />
risultati cui perviene quella dottr<strong>in</strong>a che, sulla base del dato testuale<br />
della norma, confortato da riflessioni comparatistiche, nega l’idoneità<br />
della proposta <strong>di</strong>retta a concludere un con<strong>tra</strong>tto «con effetto reale a<br />
carico del solo proponente» a porre <strong>in</strong> opera il meccanismo formativo<br />
del con<strong>tra</strong>tto descritto dall’art. 1333 c.c. [202] . L’osservazione è stata<br />
criticata da chi ha ritenuto <strong>di</strong> poter proporre un’estensione analogica<br />
della norma <strong>in</strong> questione [203] : operazione ermeneutica, questa,<br />
<strong>in</strong>accettabile a fronte del carattere eccezionale dell’art. 1333 c.c.<br />
Carattere eccezionale che non può certo essere <strong>di</strong>sconosciuto <strong>tra</strong>mite<br />
l’accostamento [204] a fattispecie quali quelle <strong>di</strong> cui agli artt. 649, 1236,<br />
1411, connotate da evidenti <strong>di</strong>fferenze strutturali rispetto al con<strong>tra</strong>tto<br />
con obbligazioni a carico del solo proponente.<br />
In realtà, l’art. 649 c.c. è chiaro nell’attribuire al legato l’effetto<br />
<strong>tra</strong>slativo imme<strong>di</strong>ato, al momento dell’apertura della successione,<br />
laddove l’art. 1333 c.c. collega, testualmente, la conclusione del<br />
con<strong>tra</strong>tto – e dunque il momento <strong>di</strong> produzione degli effetti – alla<br />
«mancanza del rifiuto»; rifiuto che deve oltre tutto essere espresso<br />
«nel term<strong>in</strong>e richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi», con<br />
conseguente <strong>in</strong>certezza nella determ<strong>in</strong>azione del momento nel quale il<br />
<strong>di</strong>ritto si <strong>tra</strong>sferisce <strong>in</strong> capo all’acquirente, ciò che appare<br />
<strong>in</strong>conciliabile con il regime della circolazione dei beni immobili e con<br />
il sistema <strong>di</strong> pubblicità che lo accompagna. Questa <strong>in</strong>certezza è <strong>in</strong>vece<br />
totalmente assente nella citata fattispecie successoria, e lo stesso<br />
<strong>di</strong>scorso vale per gli artt. 1236 c.c. (sulla cui pert<strong>in</strong>enza alla materia<br />
degli effetti reali si potrebbe, <strong>tra</strong> l’altro, <strong>di</strong>scutere) e 1411 c.c., così<br />
come per l’art. 785 c.c. Con riguardo a quest’ultima <strong>di</strong>sposizione,<br />
andrà subito detto che, anche a voler ammettere la possibilità <strong>di</strong><br />
estendere gli effetti del con<strong>tra</strong>tto concluso ex art. 1333 c.c. al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />
quelli meramente obbligatori (ciò che peraltro, per le ragioni sopra<br />
esposte, appare <strong>in</strong>accettabile), rimane comunque il fatto che lo schema<br />
<strong>in</strong> esame appare <strong>di</strong>fficilmente compatibile con la forma dell’atto<br />
pubblico [205] . Il «non rifiuto» – si è osservato – è un evento che<br />
comunque sfugge all’attività notarile, con conseguente impossibilità <strong>di</strong><br />
una documentazione dello stesso presupposto della costituzione del<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>in</strong> capo all’oblato [206] .<br />
Se dunque la via <strong>in</strong><strong>di</strong>cata dalla Cassazione non sembra<br />
percorribile, non appare neppure consigliabile la s<strong>tra</strong>da del negozio<br />
unilaterale <strong>tra</strong>slativo as<strong>tra</strong>tto solutionis causa, o pagamento <strong>tra</strong>slativo,<br />
atto unilaterale riconducibile alla categoria più generale ex artt. 1176<br />
ss. c.c. e sv<strong>in</strong>colato da ogni forma <strong>di</strong> accettazione o <strong>di</strong> mancato rifiuto<br />
da parte del dest<strong>in</strong>atario [207] . Ciò non solo per via delle persistenti<br />
<strong>in</strong>certezze sull’ammissibilità nel nostro ord<strong>in</strong>amento <strong>di</strong> un<br />
<strong>tra</strong>sferimento <strong>di</strong> proprietà me<strong>di</strong>ante atti a struttura unilaterale [208] , ma<br />
anche per poter comunque offrire al dest<strong>in</strong>atario il potere <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re<br />
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