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Estratto Polizza Infortuni APQ.pdf - CRAL Banca Popolare di Bergamo

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI<br />

ESTRATTO della<br />

POLIZZA INFORTUNI<br />

Associazione del Personale in Quiescenza BPB-CV<br />

Persone assicurabili<br />

L’assicurazione viene prestata in favore <strong>di</strong>:<br />

1. ex <strong>di</strong>pendenti della <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Bergamo</strong> – Cre<strong>di</strong>to Varesino in quiescenza;<br />

2. il coniuge delle persone <strong>di</strong> cui al punto 1.;<br />

3. il coniuge superstite dei <strong>di</strong>pendenti in quiescenza deceduti, finchè dura lo stato vedovile.<br />

Somme assicurate<br />

L’assicurazione prestata con la presente polizza vale a favore <strong>di</strong> tutte le persone assicurabili, iscritte all’Associazione<br />

Contraente, che ne abbiano fatto richiesta e per le quali sia stato versato il relativo premio.<br />

Le somme assicurate pro-capite sono le seguenti:<br />

Euro 100.000,00 per il caso <strong>di</strong> Morte<br />

Euro 100.000,00 per il caso <strong>di</strong> Invali<strong>di</strong>tà Permanente<br />

Definizioni <strong>di</strong> infortunio - Oggetto dell’assicurazione<br />

E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali<br />

obiettivamente constatabili.<br />

Sono considerati come infortuni anche:<br />

a) l’asfissia per involontaria aspirazione <strong>di</strong> gas o vapori;<br />

b) l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria <strong>di</strong> sostanze in genere;<br />

c) le morsicature, le punture e le ustioni <strong>di</strong> animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle<br />

tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini <strong>di</strong> polizza;<br />

d) l’affogamento;<br />

e) le lesioni (esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;<br />

f) le conseguenze fisiche <strong>di</strong> operazioni chirurgiche e <strong>di</strong> altre cure rese necessarie da infortunio;<br />

g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche<br />

elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;<br />

h) quelli sofferti in stato <strong>di</strong> malore e/o incoscienza;<br />

i) quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;<br />

j) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni od atti violenti<br />

che abbiano movente politico, sociale o sindacale cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria.<br />

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio:<br />

1) delle occupazioni principali e secondarie <strong>di</strong>chiarate;<br />

2) <strong>di</strong> ogni altra attività che non abbia carattere professionale, intendendosi per tali anche le prestazioni attinenti al<br />

governo della casa, compresi gli hobbies ed i lavori domestici <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione, <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio e <strong>di</strong><br />

orticoltura;<br />

3) <strong>di</strong> attività professionali <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong>chiarate purchè l’Assicurato o i beneficiari <strong>di</strong>mostrino che, al<br />

momento della stipulazione della polizza o dei suoi successivi aggiornamenti, tali attività non erano esercitate<br />

dall’Assicurato. In tal caso la Compagnia accorda il 70% delle prestazioni assicurative.<br />

Delimitazione dell’Assicurazione – Esclusioni<br />

Sono esclusi dall’assicurazione:<br />

a) gli infortuni derivanti dalla guida <strong>di</strong> autoveicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente<br />

abilitato a norma delle <strong>di</strong>sposizioni, in vigore, nonché dall’uso e guida <strong>di</strong> mezzi subacquei ed aerei;<br />

b) la partecipazione a corse o a gare e relative prove od allenamenti, salvo che si tratti <strong>di</strong>:<br />

- raduni automobilistici e gare <strong>di</strong> regolarità pura;<br />

- altre manifestazioni <strong>di</strong> carattere ricreativo che non comportino l’impiego <strong>di</strong> veicoli o natanti a motore;<br />

- regate veliche o raduni cicloturistici.<br />

c) gli infortuni conseguenti all’uso non terapeutico <strong>di</strong> stupefacenti, allucinogeni e simili;quelli sofferti in<br />

conseguenza <strong>di</strong> proprie azioni delittuose dolose o <strong>di</strong> atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli<br />

infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima <strong>di</strong>fesa o per dovere <strong>di</strong> umana solidarietà;<br />

d) gli infarti e le ernie <strong>di</strong> qualsiasi tipo;<br />

e) gli infortuni derivanti da stato <strong>di</strong> guerra ed insurrezione;<br />

f) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;<br />

g) gli infortuni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati o accidentali<br />

ed accelerazioni <strong>di</strong> particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi ra<strong>di</strong>oattivi, macchine acceleratrici,<br />

raggi x, etc.) da esposizione a ra<strong>di</strong>azioni ionizzanti.<br />

Limiti territoriali.<br />

L’assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che eventuali indennità liquidabili a termini <strong>di</strong> poliza saranno<br />

corrisposte in Italia in valuta corrente italiana.<br />

Limiti <strong>di</strong> età<br />

L’assicurazione vale per le persone <strong>di</strong> età non superiore ai 80 anni e cessa alla successiva scadenza annuale del premio<br />

per quelle che raggiungono tale limite <strong>di</strong> età, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso <strong>di</strong> premi<br />

scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all’Assicurato/Contraente.<br />

Persone non assicurabili<br />

Non sono assicurabili, in<strong>di</strong>pendentemente dalla concreta valutazione dello stato <strong>di</strong> salute, le persone affette da<br />

acoolismo, tossico<strong>di</strong>pendenza o dalle seguenti infermità mentali; sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme<br />

manico depressive o stati paranoi<strong>di</strong>.<br />

L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.<br />

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ESTRATTO della<br />

POLIZZA INFORTUNI<br />

Associazione del Personale in Quiescenza BPB-CV<br />

CONDIZIONI PARTICOLARI<br />

CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE<br />

La somma assicurata per il caso <strong>di</strong> Invali<strong>di</strong>tà Permanente verrà corrisposta previa applicazione delle seguenti<br />

franchigie:<br />

3% sui primi 50.000,00 euro <strong>di</strong> somma assicurata;<br />

5% sull’eccedenza <strong>di</strong> 50.000,00 euro;<br />

Qualora l’Invali<strong>di</strong>tà Permanente accertata risultasse superiore al 30% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza<br />

applicazione <strong>di</strong> alcuna franchigia.<br />

Inoltre se l’Invali<strong>di</strong>tà Permanente conseguente ad infortunio, accertata con i criteri <strong>di</strong> indennizzabilità previsti in<br />

polizza, comporti una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50 %, verrà<br />

indennizzata con il 100 % del capitale assicurato.<br />

INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERI DA INFORTUNIO<br />

La Compagnia rimborsa all’Assicurato l’indennità giornaliera <strong>di</strong> euro 50,00 per ciascun giorno <strong>di</strong> degenza e per la<br />

durata massima <strong>di</strong> 365 giorni per ricovero, in caso <strong>di</strong> ricovero in istituto <strong>di</strong> cura reso necessario da infortunio<br />

indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza, seguito o meno da intervento chirurgico.<br />

INDENNITA’ GIORNALIERA DA GESSO<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza, all’Assicurato venga applicato apparecchio gessato o<br />

tutore immobilizzante equivalente, la Compagnia liquida una <strong>di</strong>aria giornaliera pari a euro 25,00 fino alla rimozione del<br />

gesso o del tutore immobilizzante.<br />

La predetta indennità non si cumula con quella prevista in caso <strong>di</strong> ricovero (per il tempo del ricovero in Istituti <strong>di</strong> cura)<br />

e viene corrisposta per un periodo massimo <strong>di</strong> 60 giorni.<br />

La <strong>di</strong>aria <strong>di</strong> cui sopra viene liquidata <strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> certificato me<strong>di</strong>co attestante il numero <strong>di</strong> giorni durante i<br />

quali l’ Assicurato è stato portatore degli stessi apparecchi.<br />

In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo tra le Parti, vale il <strong>di</strong>sposto dell’ Art. 32 delle “Norme che regolano l’Assicurazione”.<br />

DANNI ESTETICI<br />

Si conviene che nei casi <strong>di</strong> infortunio non escluso dalle “Norme che regolano l’Assicurazione” con conseguenze <strong>di</strong><br />

carattere estetico, la Compagnia rimborserà – fino ad un massimo <strong>di</strong> euro 10.000,00 per evento e per ciascun<br />

Assicurato – le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo <strong>di</strong> ridurre od<br />

eliminare il danno estetico nonché per interventi <strong>di</strong> chirurgia plastica ed estetica <strong>di</strong> cui alla tabella A) allegata al D.P.R.<br />

28/12/1065 n. 1763.<br />

Tali spese sono rimborsabili purché l’intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio e non oltre<br />

un anno dalla scadenza del contratto.<br />

RISCHI SPORTIVI<br />

L’Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale <strong>di</strong> qualsiasi sport, ad eccezione <strong>di</strong><br />

paracadutismo e sport aerei in genere.<br />

A tal proposito si precisa che sono equiparati ad infortunio i casi <strong>di</strong> embolia o rottura dei timpani nei casi <strong>di</strong> immersioni<br />

con uso <strong>di</strong> autorespiratore.<br />

CALAMITA’ NATURALI<br />

L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, avvenuti anche<br />

nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica <strong>di</strong> San Marino<br />

UBRIACHEZZA<br />

La garanzia comprende gli infortuni subiti dall’Assicurato in stato <strong>di</strong> ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti<br />

alla guida <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> locomozione.<br />

RAPINA E SEQUESTRI DI PERSONA<br />

L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da rapine nonché sequestri <strong>di</strong> persona.<br />

RISCHIO VOLO<br />

L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non<br />

come pilota o altro membro dell’equipaggio), su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico <strong>di</strong> linee aeree regolari,<br />

compresi i voli charter, i voli straor<strong>di</strong>nari gestiti da Società autorizzate al trasporto pubblico <strong>di</strong> passeggeri ed i voli su<br />

aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli <strong>di</strong> trasferimento su velivolii <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte o privati condotti da piloti<br />

professionisti escluse - per questi ultimi - le transvolate oceaniche. Si conferma che la presente estensione <strong>di</strong><br />

garanzia vale anche per gli eventuali infortuni subiti in conseguenza <strong>di</strong> forzato <strong>di</strong>rottamento dell’aereo o <strong>di</strong> atti <strong>di</strong><br />

pirateria aerea.<br />

RISCHIO GUERRA<br />

La garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli <strong>Infortuni</strong> derivanti da stato <strong>di</strong> guerra, per il periodo<br />

massimo <strong>di</strong> 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi<br />

bellici.<br />

DENUNCIA DELL’ INFORTUNIO<br />

A parziale deroga <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall’ art. 21 delle “Norme che regolano l’Assicurazione”, si conviene <strong>di</strong> elevare il<br />

termine utile per la denuncia dell’infortunio da 5 a 15 giorni.<br />

Per la denuncia dovrà essere utilizzato il modulo che si allega in fac-smile alla presente.<br />

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