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13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

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Il legname in transito nel territorio camerunese deve essere registrato tramite il sistema di<br />

rintracciabilità (in una banca dati creata a livello di sistema informatizzato di gestione delle<br />

informazioni forestali - SIGIF <strong>II</strong>) e seguire un canale doganale definito a tale scopo. Le procedure<br />

di monitoraggio del legname in transito saranno ulteriormente specificate durante il periodo di<br />

attuazione e lo stesso vale per le informazioni necessarie per confermare che il legname in<br />

questione è in transito, in base alle procedure CEMAC in vigore.<br />

<strong>II</strong>I. Verifica della legalità dell’entità forestale<br />

La definizione della legalità e gli strumenti utilizzati per garantire la legalità delle entità forestali<br />

sono riportati nell’allegato <strong>II</strong> del presente accordo. Tale allegato comprende otto griglie di<br />

valutazione della legalità elaborate per includere le varie fonti di provenienza del legname del<br />

demanio forestale permanente (DFP), del demanio forestale non permanente (DFNP) o delle unità<br />

di trasformazione del legname (UTL).<br />

– Demanio forestale permanente<br />

– Griglia di valutazione della legalità 1: convenzione di sfruttamento (CS).<br />

– Griglia di valutazione della legalità 2: foresta comunale (FCle); gestione in economia.<br />

– Demanio forestale non permanente<br />

– Griglia di valutazione della legalità 3: autorizzazione di recupero del legname (ARL).<br />

EU/CM/Allegato <strong>II</strong>I-A/it 3

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