13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...
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CONSIDERANDO i principi della dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo, adottati il 2 marzo 2005 a Parigi dal forum di alto livello dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), rafforzati dal programma d’azione di Accra del settembre 2008 e ribaditi dalle parti; CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite; CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi esposti nella dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, nel contesto della salvaguardia e della gestione sostenibile delle foreste, in particolare del principio 10 riguardante l’importanza rivestita dalla sensibilizzazione dei cittadini e dalla partecipazione alle questioni ambientali e del principio 22 riguardante il ruolo essenziale svolto dalle popolazioni autoctone e da altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo; RISOLUTE a compiere ogni possibile sforzo per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’attuazione del presente accordo per le comunità autoctone e locali e per le popolazioni povere; RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dagli altri accordi multilaterali di cui all’allegato IA dell’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché alla necessità di applicarli; EU/CM/it 5
CONSIDERANDO i costanti sforzi compiuti dal Camerun al fine di promuovere in generale una gestione sostenibile delle risorse forestali e della fauna su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire la legalità di tutti i flussi di legname; CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono alla partecipazione della società civile, del settore privato e delle popolazioni locali e rivierasche, comprese le popolazioni autoctone, alla riuscita delle politiche di gestione nel settore forestale, in particolare tramite consultazioni e l’informazione del pubblico; CONVENGONO QUANTO SEGUE: EU/CM/it 6
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CONSIDERANDO i principi della dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo,<br />
adottati il 2 marzo 2005 a Parigi dal forum di alto livello dell’Organizzazione per la cooperazione e<br />
lo sviluppo economico (OCSE), rafforzati dal programma d’azione di Accra del settembre 2008 e<br />
ribaditi dalle parti;<br />
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a<br />
livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;<br />
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi esposti nella dichiarazione di Rio del 1992<br />
sull’ambiente e lo sviluppo, nel contesto della salvaguardia e della gestione sostenibile delle foreste,<br />
in particolare del principio <strong>10</strong> riguardante l’importanza rivestita dalla sensibilizzazione dei cittadini<br />
e dalla partecipazione alle questioni ambientali e del principio 22 riguardante il ruolo essenziale<br />
svolto dalle popolazioni autoctone e da altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello<br />
sviluppo;<br />
RISOLUTE a compiere ogni possibile sforzo per ridurre al minimo gli effetti negativi che<br />
potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’attuazione del presente accordo per le comunità<br />
autoctone e locali e per le popolazioni povere;<br />
RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i<br />
sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’accordo<br />
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dagli altri accordi multilaterali<br />
di cui all’allegato IA dell’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione<br />
mondiale del commercio, nonché alla necessità di applicarli;<br />
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