01.06.2013 Views

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. Nel caso in cui il consiglio non riesca a comporre la controversia, le parti possono:<br />

a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo;<br />

b) nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a),<br />

ricorrere all’arbitrato.<br />

4. Il consiglio stabilisce le modalità di consultazione, di mediazione e di arbitrato, in linea con<br />

quelle convenute nel quadro dell’accordo di partenariato economico o, nel periodo intermedio,<br />

dell’accordo di partenariato economico interinale concluso tra l’Unione europea e i suoi Stati<br />

membri, da un lato, e l’Africa centrale (Camerun), dall’altro lato.<br />

ARTICOLO 25<br />

Sospensione<br />

1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di<br />

sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte.<br />

2. Le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo 90 giorni di calendario dalla<br />

notifica.<br />

3. L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la<br />

parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non<br />

sussistono più.<br />

EU/CM/it 28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!