13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ... 13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

register.consilium.europa.eu
from register.consilium.europa.eu More from this publisher
01.06.2013 Views

ARTICOLO 23 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui è applicabile il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall’altra, al territorio del Camerun. ARTICOLO 24 Risoluzione delle controversie 1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive. 2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni tempestive, la parte più diligente può sottoporre la controversia al consiglio, che si adopera per proporre modalità di risoluzione alle parti. Al consiglio vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il consiglio può sottoporre la questione al CCM. Il CCM dispone di un termine fissato dal consiglio per trasmettere la propria proposta di soluzione al consiglio, che si impegna a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo. EU/CM/it 27

3. Nel caso in cui il consiglio non riesca a comporre la controversia, le parti possono: a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo; b) nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), ricorrere all’arbitrato. 4. Il consiglio stabilisce le modalità di consultazione, di mediazione e di arbitrato, in linea con quelle convenute nel quadro dell’accordo di partenariato economico o, nel periodo intermedio, dell’accordo di partenariato economico interinale concluso tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l’Africa centrale (Camerun), dall’altro lato. ARTICOLO 25 Sospensione 1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte. 2. Le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo 90 giorni di calendario dalla notifica. 3. L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più. EU/CM/it 28

ARTICOLO 23<br />

Applicazione territoriale<br />

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui è applicabile il trattato sul<br />

funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall’altra, al<br />

territorio del Camerun.<br />

ARTICOLO 24<br />

Risoluzione delle controversie<br />

1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l’applicazione o<br />

l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.<br />

2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni tempestive, la parte più<br />

diligente può sottoporre la controversia al consiglio, che si adopera per proporre modalità di<br />

risoluzione alle parti. Al consiglio vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame<br />

approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il consiglio può<br />

sottoporre la questione al CCM. Il CCM dispone di un termine fissato dal consiglio per trasmettere<br />

la propria proposta di soluzione al consiglio, che si impegna a esaminare tutte le possibilità atte a<br />

salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.<br />

EU/CM/it 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!