13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...
13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...
13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
j) il numero di licenze FLEGT ricevute dall’Unione europea;<br />
k) il numero di casi, con le relative quantità di legname e suoi derivati implicate, in cui è<br />
stato applicato l’articolo <strong>10</strong>, paragrafi 1 e 2. 1<br />
3. Gli altri dati e le altre relazioni saranno pubblicati per consentire ai soggetti interessati di<br />
avere accesso alle informazioni utili per il controllo dell’attuazione dell’accordo. L’accesso<br />
alle informazioni dovrebbe inoltre consentire di rafforzare la governance nel settore forestale.<br />
Le informazioni saranno rese pubbliche attraverso i siti Internet di entrambe le parti. Più<br />
specificamente, le informazioni comprenderanno gli elementi di seguito specificati.<br />
Informazioni giuridiche<br />
– Griglie di valutazione della legalità<br />
– Tutti i riferimenti legislativi e regolamentari in vigore e i documenti normativi riportati<br />
nell’allegato <strong>II</strong><br />
1 Articolo <strong>10</strong>, paragrafi 1 e 2: consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT. In caso di dubbi<br />
circa la validità di una licenza, l’autorità competente interessata può chiedere ulteriori<br />
informazioni all’autorità di rilascio.<br />
Se l’autorità di rilascio delle licenze non risponde entro un termine di 21 giorni di calendario,<br />
a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, o se le informazioni integrative ricevute<br />
confermano l'irregolarità, o se le informazioni dettagliate riportate nella licenza FLEGT non<br />
corrispondono al carico, l’autorità competente interessata non accetta la licenza FLEGT e<br />
decide il seguito da dare in applicazione della normativa nazionale in vigore. L’autorità di<br />
rilascio delle licenze ne viene informata.<br />
EU/CM/Allegato V<strong>II</strong>/it 3