01.06.2013 Views

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. Se l’autorità di rilascio non risponde entro 21 giorni di calendario a decorrere dalla data di<br />

ricezione della richiesta, o se le informazioni integrative ricevute confermano l'irregolarità, o se le<br />

informazioni riportate sulla licenza FLEGT non corrispondono al carico, l’autorità competente<br />

interessata non accetta la licenza FLEGT e decide il seguito da dare in conformità della legislazione<br />

nazionale vigente. L’autorità di rilascio delle licenze ne viene informata.<br />

3. Per contro, se dalle informazioni integrative fornite dall’autorità di rilascio delle licenze<br />

risulta che la licenza FLEGT è valida, questa viene accolta e segue le procedure descritte<br />

nell’allegato IV.<br />

ARTICOLO 11<br />

Controllore indipendente<br />

1. Per accertare le prestazioni e l’efficienza del sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato VI,<br />

le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore<br />

indipendente.<br />

2. Il Camerun, in consultazione con l’Unione europea, si avvale dei servizi del controllore<br />

indipendente.<br />

3. Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni<br />

complete predisposte conformemente alla procedura descritta nell’allegato VI.<br />

EU/CM/it 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!