13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ... 13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

register.consilium.europa.eu
from register.consilium.europa.eu More from this publisher
01.06.2013 Views

ARTICOLO 9 1. Le licenze devono essere compilate a macchina o con mezzi informatici. Possono essere anche compilate a mano, a condizione che i moduli siano autocopianti. 2. I bolli dell’autorità di rilascio delle licenze devono essere apposti con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Il timbro dell’autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti tramite perforazione. L’autorità deve inoltre indicare i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che renda impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori. 3. Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese o inglese. 1. La licenza è redatta in quattro copie. ARTICOLO 10 2. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità preposta al rilascio, la prima copia (bianca), contrassegnata come "originale", viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica. EU/CM/Allegato V/it 6

3. La seconda copia (arancione), contrassegnata come "copia per le dogane camerunesi", viene consegnata al richiedente affinché la presenti ai servizi doganali camerunesi. 4. La terza copia (gialla), contrassegnata come "copia per le dogane dell'UE", viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica. 5. La quarta copia (verde), contrassegnata come "copia per gli archivi del servizio di emissione", viene conservata nell’archivio del servizio di rilascio. CAPITOLO 4 Smarrimento, furto, distruzione di una licenza FLEGT ARTICOLO 11 1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’"originale" o delle "copie per le dogane", il titolare o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento sostitutivo sulla base di quello rimasto in suo possesso. EU/CM/Allegato V/it 7

ARTICOLO 9<br />

1. Le licenze devono essere compilate a macchina o con mezzi informatici. Possono essere<br />

anche compilate a mano, a condizione che i moduli siano autocopianti.<br />

2. I bolli dell’autorità di rilascio delle licenze devono essere apposti con timbro metallico,<br />

preferibilmente in acciaio. Il timbro dell’autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere<br />

sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti tramite perforazione.<br />

L’autorità deve inoltre indicare i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile<br />

che renda impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.<br />

3. Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese o inglese.<br />

1. La licenza è redatta in quattro copie.<br />

ARTICOLO <strong>10</strong><br />

2. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità preposta al rilascio, la prima<br />

copia (bianca), contrassegnata come "originale", viene consegnata al richiedente affinché la<br />

presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico<br />

oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica.<br />

EU/CM/Allegato V/it 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!