01.06.2013 Views

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’importatore è vivamente incoraggiato a comunicare la licenza prima dell’arrivo del carico nel<br />

territorio dell’Unione europea al fine di consentire un trattamento anticipato da parte delle autorità<br />

europee.<br />

Le autorità competenti procedono a un esame della licenza in cinque punti (controllo<br />

documentario):<br />

– conformità al modello e alle specifiche tecniche della licenza per il Camerun,<br />

preventivamente trasmessi alle autorità competenti dalla Commissione europea;<br />

– presenza di un originale o di un documento sostitutivo recante l’indicazione "duplicato"<br />

emesso dall’autorità di rilascio;<br />

– anteriorità della data di esame rispetto alla data di scadenza riportata sulla licenza;<br />

– assenza di cancellature e alterazioni, salvo che siano autenticate dall’autorità di rilascio;<br />

– assenza di proroga della validità della licenza, salvo che tale proroga sia stata concessa<br />

dall’autorità di rilascio.<br />

Dopo l’esame, le autorità competenti informano le autorità doganali, conformemente alle procedure<br />

nazionali applicabili, dell’esistenza, della validità e del numero della licenza. Le informazioni sono<br />

necessarie alle autorità doganali che si occupano della procedura di dichiarazione doganale ai fini<br />

dell’immissione in libera pratica. Il numero della licenza è indicato sulla dichiarazione<br />

dall’importatore.<br />

EU/CM/Allegato IV/it 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!