01.06.2013 Views

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida<br />

prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione europea. Le procedure per l’immissione in libera<br />

pratica nell’Unione europea di carichi coperti da una licenza FLEGT sono descritte nell’allegato IV.<br />

3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze<br />

FLEGT ricevute.<br />

4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti<br />

concedono alle persone e agli organismi designati dal Camerun come controllori indipendenti<br />

l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.<br />

5. Tuttavia, il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della convenzione<br />

sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione<br />

(CITES) e per i quali è stata rilasciata una licenza FLEGT, al momento dell’ingresso nell’Unione<br />

europea saranno sottoposti unicamente alla verifica prevista dal regolamento (CE) n. 338/97 del<br />

Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna<br />

selvatiche 1 mediante il controllo del loro commercio, in quanto la licenza FLEGT attesta anche che<br />

il legname è stato prodotto o acquisito legalmente.<br />

1 GU CE L 61 del 3.3.1997, pag. 1.<br />

EU/CM/it 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!