Numero 01/2006 del gennaio 2006 - Collegio dei Geometri della ...
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Anno XLVI n° 1 - Gennaio <strong>2006</strong> - Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Verona<br />
Formazione e aggiornamento<br />
“Il Geometra Veronese” compie 45 anni<br />
Esami di Stato 2005<br />
Cassa <strong>Geometri</strong>: ultime novità<br />
Ascensori da adeguare alla UE<br />
Il “Geometra Veronese” - Ottobre 2005<br />
1<br />
Società Cooperativa <strong>Geometri</strong> Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - 37129 VERONA
Pubblicazione Mensile<br />
<strong>del</strong> <strong>Collegio</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geometri</strong><br />
di Verona e Provincia<br />
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR<br />
con decreto n. 140 <strong>del</strong> 22 dicembre<br />
1960.<br />
Redazione-Amministrazione<br />
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3<br />
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861<br />
www.collegio.geometri.vr.it<br />
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it<br />
Direttore Responsabile<br />
Geom. Domenico Romanelli<br />
Comitato di Redazione<br />
Geom. Giuseppe Giuliari<br />
Geom. Gianluca Fasoli<br />
Geom. Fiorenzo Furlani<br />
Geom. Moreno Peroni<br />
Geom. Davide Sabaini<br />
Segretario di Redazione<br />
Rag. Maurizio Buin<br />
Progetto Grafico<br />
e Coordinamento Editoriale<br />
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37122 VERONA - P.zza Citta<strong>del</strong>la, 9<br />
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Stampa<br />
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37036 SAN MARTINO B.A. (VR)<br />
Editore<br />
Società Cooperativa<br />
<strong>Geometri</strong> Veronesi<br />
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3<br />
Il “Geometra Veronese” è un mensile di<br />
informazione e aggiornamento professionale<br />
edito dalla “Società Cooperativa<br />
<strong>Geometri</strong> Veronesi”.<br />
La collaborazione è aperta agli organi<br />
rappresentativi di categoria e a tutti i<br />
singoli professionisti.<br />
Ogni redattore risponde <strong>del</strong>le proprie affermazioni<br />
ed il suo nome è sempre<br />
reperibile presso la redazione.<br />
Sommario<br />
anno XLVI - n° 1 - <strong>gennaio</strong> <strong>2006</strong><br />
VITA DEL COLLEGIO<br />
Un nuovo anno all’insegna <strong>del</strong>la formazione e <strong>del</strong>l’aggiornamento . . . . . . . . . . . . . . . . . .1<br />
45 anni e non li dimostra:<br />
buon compleanno “Geometra Veronese” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3<br />
Esami di Stato 2005: commissioni, testi ed abilitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5<br />
Avviso agli iscritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7<br />
FATTI E NOTIZIE<br />
In campo per formazione e qualità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />
Regione Veneto: urbanistica, sì alle varianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />
Parcheggi, scompare la pertinenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
PREVIDENZA<br />
Cassa <strong>Geometri</strong>: ultime importanti novità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Con il testo unico costruzioni<br />
mai più progetti realizzati senza il mo<strong>del</strong>lo geologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23<br />
La Dia non si può impugnare<br />
Ricorsi solo contro l’inerzia <strong>del</strong> Comune sulla vigilanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
Ascensori da adeguare alla Ue<br />
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />
Ma l’oblazione per il condono è deducibile dal reddito? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO<br />
Consiglio Direttivo <strong>del</strong> 25 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
Consiglio Direttivo <strong>del</strong> 19 dicembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Un nuovo anno all’insegna <strong>del</strong>la<br />
formazione e <strong>del</strong>l’aggiornamento<br />
Formazione, aggiornamento professionale, università,<br />
difesa <strong>del</strong>la categoria, deontologia, promozione<br />
<strong>del</strong>l'immagine e <strong>del</strong>la figura <strong>del</strong> geometra<br />
professionista. Questi saranno i punti cardine<br />
di programmazione istituzionale <strong>del</strong>l'anno prossimo,<br />
e non solo.<br />
La nostra categoria è sollecitata da rilevanti cambiamenti<br />
consistenti, principalmente: nelle numerose<br />
iniziative di riforme che interessano l'attività<br />
professionale e ne disegnano un profilo<br />
progredito e adatto all'omologazione <strong>del</strong> titolo<br />
nell'economia <strong>del</strong>l'allargata Europa Unita; nella<br />
globalizzazione <strong>del</strong> sapere che impone l'esigenza<br />
di dare una forte accelerazione all'attivazione <strong>dei</strong><br />
processi di adeguamento costante e continuo<br />
<strong>del</strong>la formazione in funzione <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>la<br />
prestazione.<br />
Di fronte a tali temi, le problematiche che ci hanno<br />
interessato, e anche diviso nel passato, perdono<br />
la loro connotazione essenziale e lasciano il<br />
posto alla esigenza di coscienza <strong>del</strong>le nuove e vitali<br />
prerogative. Percepire adeguatamente le dimensioni<br />
degli epocali cambiamenti consente<br />
l'opportunità di aprire a noi stessi ed alle future<br />
generazioni spazi di mercato e nuove remunerative<br />
competenze.<br />
La formazione obbligatoria, continua, verificata<br />
ed, eventualmente, certificata per tutti, la definizione<br />
ed applicazione degli standard <strong>del</strong>la "qualità"<br />
<strong>del</strong>la prestazione, insieme alle opportunità offerte<br />
dai più ampi spazi di mercato in Europa e<br />
nell'area <strong>del</strong> Mediterraneo, costituiscono "i nuovi<br />
orizzonti" <strong>del</strong>la categoria che si evolve e che vuole<br />
trasformarsi in meglio.<br />
L'anno istituzionale <strong>2006</strong> che ci accingiamo ad<br />
affrontare sarà una prosecuzione di questi ultimi<br />
recenti, soprattutto in tema di definizione degli<br />
ultimi impegni economici legati alla nuova sede<br />
<strong>del</strong> <strong>Collegio</strong>, il futuro <strong>del</strong>la categoria e le iniziative<br />
ad essa legate.<br />
In merito all'acquisto <strong>del</strong>la nuova sede, saranno<br />
definiti gli ultimi residui impegni di spesa, in particolar<br />
modo quelli legati all'importante operazione<br />
di archiviazione ottica <strong>dei</strong> documenti car-<br />
VITA DEL COLLEGIO<br />
Un nuovo anno all'insegna<br />
<strong>del</strong>la formazione e <strong>del</strong>l'aggiornamento<br />
tacei che formano l'archivio <strong>del</strong> <strong>Collegio</strong>; un'operazione<br />
di assoluta alta qualità e di avanzata<br />
tecnologia.<br />
Saranno organizzari corsi di aggiornamento professionale,<br />
convegni, seminari e sarà intensificata<br />
la preparazione <strong>dei</strong> giovani praticanti che si accingono<br />
ad affrontare gli esami abiltativi e la libera<br />
professione.<br />
Recenti prese di posizione di ordini professionali<br />
affini, sulle competenze professionali, impongono<br />
al Consiglio <strong>del</strong> <strong>Collegio</strong> di attivarsi con<br />
azioni forti e decise. La difesa <strong>dei</strong> propri spazi è<br />
oramai divenuta di vitale importanza, così come<br />
la difesa di oltre 75 anni di storia.<br />
La rivista mensile "Il Geometra Veronese", che è<br />
stata recentemente rinnovata nella sua veste grafica,<br />
più accattivante e tesa a sottolineare e sostenere<br />
l'immagine <strong>del</strong>la dinamicità con cui il<br />
professionista geometra si pone agli occhi <strong>del</strong>la<br />
società in cui viviamo, cercherà di essere sempre<br />
più tempestiva nelle comunicazioni, con articoli<br />
redazionali, notizie tecniche e di aggiornamento<br />
più approfonditi e di qualità.<br />
In tal senso sarà sviluppata la collaborazione con<br />
un consulente esterno che sviluppi più qualitativamente<br />
gli aspetti redazionali e di promozione<br />
<strong>del</strong>la figura di geometra.<br />
Una rivista, quella <strong>dei</strong> geometri veronesi, apprezzata<br />
a livello regionale e nazionale ed anche in altri<br />
ambiti professionali,che con l'edizione di <strong>gennaio</strong><br />
<strong>2006</strong> compie ben 45 anni di storia.<br />
Siamo in un momento in cui i cambiamenti <strong>del</strong><br />
mondo <strong>del</strong>le professioni sono alle porte e non<br />
possono più essere procrastinati. Essendo quindi<br />
in evoluzione anche il concetto di ordini e collegi<br />
professionali, con occhio attento allo sviluppo<br />
futuro <strong>del</strong>la nostra professione, gli sforzi saranno<br />
indirizzati verso il rinnovamento e la rivitalizzazione<br />
<strong>del</strong>l'immagine <strong>del</strong> Geometra.<br />
Infatti, a livello nazionale, si cercherà di promuovere<br />
in varie università corsi che formino<br />
geometri laureati; <strong>del</strong> resto la riforma <strong>del</strong>le professioni<br />
vorrebbe, a ragione, far esercitare la libera<br />
professione a chi è in possesso di un titolo di<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
1
2<br />
VITA DEL COLLEGIO<br />
Un nuovo anno all'insegna<br />
<strong>del</strong>la formazione e <strong>del</strong>l'aggiornamento<br />
laurea, garantendo così al cittadino di affidarsi ad<br />
un tecnico con un livello di istruzione accademica<br />
certamente superiore all'odierno.<br />
È ben evidente come il praticantato sia solo un<br />
assaggio,a volte anche insipido,<strong>del</strong>la professione<br />
passato sovente a fare le code negli uffici pubblici<br />
o svolgendo mansioni <strong>del</strong> tutto marginali,<br />
più di quantità che di qualità.<br />
A livello nazionale c'è l'impegno di portare avanti<br />
il progetto di trasformazione <strong>del</strong> nostro Albo<br />
che i nostri massimi organi di categoria, quali il<br />
Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza,<br />
hanno "messo in cantiere".<br />
Un progetto importante, per non dire epocale,<br />
che prevede in materia di accesso ad ordini e<br />
collegi la riunificazione degli attuali diplomati<br />
tecnici quali <strong>Geometri</strong>, Periti Industriali, Periti<br />
Agrari e Agrotecnici in un unico albo e in un'unica<br />
sede comune.<br />
Al nuovo albo è stata assegnata la denominazione<br />
"Autel", che significa Albo Unico Tecnici Laureati,<br />
proprio perché la riforma <strong>del</strong>le professioni<br />
ed il Dpr 328/<strong>01</strong> collocano la nostra attuale figura<br />
professionale nella nuova figura creata con un<br />
corso di laurea triennale (laureato) che si differenzia<br />
dal corso di laurea quinquennale destinato<br />
a lauree specialistiche.<br />
In realtà con esso si vuol dare alle forze politiche<br />
un segnale forte e deciso di estrema coesione<br />
<strong>del</strong>le categorie tecniche sopra enunciate, ma soprattutto<br />
si vuol chiedere alle stesse forze politiche,<br />
attraverso un correttivo a quanto già regolamentato,<br />
di mantenere in vita quella figura tecnica<br />
intermedia di indiscussa utilità sociale qual'è<br />
quella <strong>del</strong> geometra. Quest'anno è stato redatto<br />
dal Consiglio Nazionale il nuovo codice di deontologia<br />
professionale.<br />
Il <strong>Collegio</strong> si adopererà ulteriormente nel far da<br />
garante al rispetto <strong>del</strong>le regole di correttezza e di<br />
leale convivenza tra professionisti, nonché di<br />
corretta applicazione <strong>del</strong>le tariffe.<br />
I rapporti fra colleghi, pur generalmente corretti,<br />
prestano spesso il fianco a più di una censura<br />
di carattere deontologico, così come nelle controversie<br />
dove il professionista non deve mai dimenticare<br />
il proprio ruolo tecnico.<br />
Ritengo che anche il <strong>2006</strong> sarà un altro anno im-<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
pegnativo per l'attività <strong>del</strong> <strong>Collegio</strong> e quindi per<br />
l'immagine locale e nazionale <strong>del</strong> Geometra.<br />
Il mandato di questo Consiglio Direttivo scade<br />
nel mese di giugno <strong>2006</strong>, e si procederà quindi a<br />
nuove elezioni e nuovi incarichi per il prossimo<br />
quadriennio.<br />
Quindi, sarà dovere anche <strong>del</strong> nuovo Consiglio<br />
dare prova di impegno e di prodigarsi per la risoluzione<br />
<strong>del</strong>le più svariate tematiche professionali.<br />
Le opportunità di oggi sono apertura professionale,<br />
collaborazione, conoscenze, scambio<br />
di idee, scuola, università, praticantato, formazione<br />
ed infine fare quadrato nello stare assieme<br />
e soprattutto nell'impegno.<br />
Del resto il recente congresso nazionale ha<br />
espresso tutta la forza vitale, la fiducia e l'ottimismo<br />
di una categoria costituita da professionisti<br />
esperti, manager, gente di cultura e di sport, che<br />
sa mettersi in gioco e rispettare le regole, che intende<br />
accettare le sfide e vincerle.<br />
Il Presidente<br />
geom. Domenico Romanelli
VITA DEL COLLEGIO<br />
45 anni e non li dimostra:<br />
buon compleanno "Geometra Veronese”<br />
45 anni e non li dimostra:<br />
buon compleanno<br />
“Geometra Veronese”<br />
1961-<strong>2006</strong>: un importante traguardo per la nostra rivista<br />
di categoria<br />
Ne ha fatta di strada la nostra bella rivista di categoria!<br />
Era il <strong>gennaio</strong> <strong>del</strong> 1961 quando l'indimenticato<br />
Nino Nicola Conca ha pubblicato il<br />
primo numero di una rivista da subito divenuta<br />
periodica e gradita presenza nello studio professionale<br />
<strong>dei</strong> geometri veronesi. Come non ricordarne<br />
le dimensioni, tipiche da "bollettino", con<br />
quelle frasi didascaliche che invitavano al rispetto<br />
<strong>del</strong>la deontologia, <strong>del</strong>la tariffa, <strong>del</strong>le competenze<br />
e <strong>del</strong>l'ordinamento; ebbene, 45 anni dopo<br />
quelle frasi risultano attuali più che mai! Certo,<br />
l'impostazione grafica è cambiata al passo con i<br />
tempi, passando dalla copertina millimetrata a<br />
quella stilizzata, per poi passare a quella riportante<br />
mappe e/o disegni storici a quella attuale,<br />
recentemente rinnovata. Il prossimo passo, sarà<br />
l'edizione interamente a colori.<br />
Senza farci troppo trasportare dai ricordi <strong>del</strong><br />
passato, ci piace ribadire come "Il Geometra Veronese"<br />
abbia sempre cercato di porsi al centro<br />
<strong>del</strong>l'informazione <strong>dei</strong> geometri, con argomenti di<br />
aggiornamento professionale,di vita istituzionale<br />
<strong>del</strong> <strong>Collegio</strong> e <strong>del</strong>la Cooperativa, con articoli specifici<br />
e approfondimenti di un argomento tecnico-professionale,<br />
su convegni e seminari. Come<br />
non citare anche le immancabili edizioni monografiche<br />
che ad ogni edizione estiva fanno puntualmente<br />
capolino sulla nostra scrivania, magari<br />
immerse fra cartelle e fogli di accatastamenti,<br />
progetti piuttosto che di successioni, perizie, frazionamenti.<br />
Sempre più strumento di collegamento<br />
tra il Consiglio Direttivo e gli iscritti, si è<br />
cercato di offrire uno strumento il più possibile<br />
adeguato alle esigenze di tutti, nello spirito di<br />
una lunga tradizione che ha avuto sempre riscontri<br />
ampiamente positivi. Infatti, è con una<br />
punta di orgoglio che voglio sottolineare come la<br />
nostra rivista abbia così faticosamente acquisito<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
3
4<br />
VITA DEL COLLEGIO<br />
45 anni e non li dimostra:<br />
buon compleanno "Geometra Veronese”<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
una sua identità assai apprezzata anche in altri<br />
ambiti professionali e anche al di fuori <strong>del</strong>la stessa<br />
provincia. Per di più è una <strong>del</strong>le pochissime riviste<br />
di categoria con cadenza mensile, con conseguente<br />
costante impegno da parte <strong>del</strong>la redazione.<br />
Pubblicato in quasi 3mila copie, "Il Geometra Veronese"<br />
viene inviato a tutti gli iscritti, ai praticanti,<br />
ai collegi <strong>dei</strong> geometri d'Italia, alle amministrazioni<br />
comunali, a tutti gli enti pubblici, alle<br />
categorie professionali, e a tutti coloro che hanno<br />
rapporti con il <strong>Collegio</strong> e la Categoria.<br />
L'impegno futuro è quello di migliorarci, di diventare<br />
sempre più riferimento puntuale e concreto,un<br />
momento di proposta anche culturale e<br />
di confronto.<br />
Un plauso a tutte le redazioni, ai tecnici e a tutti<br />
i lettori che ci hanno seguito ed ai quali giunga<br />
sincero il nostro più incondizionato ringraziamento.<br />
Domenico Romanelli<br />
È con piacere che pubblichiamo la cronistoria<br />
<strong>dei</strong> “Direttori Responsabili” che in questi 45<br />
anni si sono succeduti e che, con impegno e<br />
dedizione, hanno contribuito a migliorare la<br />
rivista di categoria.<br />
A loro, ed a tutti i preziosi componenti <strong>del</strong>le<br />
diverse redazioni, giunga sincero il più vivo<br />
ringraziamento.<br />
Nino Nicola Conca dal 1961 al 1983<br />
Enzo Foggini dal 1984 al 1987<br />
Paolo Corazza dal 1988 al 1996<br />
Flavio Melotti dal 1997 al 1998<br />
Giampaolo Boninsegna dal 1999 al 2000<br />
Domenico Romanelli dal 20<strong>01</strong>
Giovedì 27 e venerdì 28 Ottobre 2005, si sono<br />
svolte le prove scritto-grafiche <strong>del</strong>la sessione annuale<br />
degli esami di abilitazione per l’abilitazione<br />
all’esercizio <strong>del</strong>la libera professione.<br />
Quest’anno i candidati che si sono presentati sono<br />
stati n. 145, suddivisi in n. 2 commissioni esaminatrici,<br />
una con sede in San Bonifacio presso<br />
l’I.T.“L.Dal Cero”, e l’altra in Legnago presso l’I.T.<br />
“M.Ricci”.<br />
Successivamente, si sono tenute le prove orali, al<br />
termine <strong>del</strong>le quali n. 82 candidati sono risultati<br />
idonei.<br />
Riportiamo la composizione <strong>del</strong>le commissioni, i<br />
testi degli esami e l’elenco definitivo degli abilitati,<br />
ai quali si esprimono vive congratulazioni.<br />
Le commissioni esaminatrici<br />
Commissione n. 55<br />
(presso I.T. “L. Dal Cero - San Bonifacio)<br />
Presidente: prof. Mario Nogara<br />
Componenti: prof. Pier Luigi Camarotto<br />
geom. Costantino Bertani<br />
geom. Nicola Turri<br />
geom. Ernesto Vantini<br />
Commissione n. 56<br />
(presso I.T. “M.Ricci - Legnago)<br />
Presidente: prof. Michele Zappia<br />
Componenti: prof. Alessandro Ruzza<br />
geom. Giorgio Magalini<br />
geom. Giovanni Rossin<br />
geom. Luca Tomelleri<br />
VITA DEL COLLEGIO<br />
Esami di Stato 2005:<br />
commissioni, testi ed abilitati<br />
Esami di Stato 2005:<br />
commissioni, testi ed abilitati<br />
Le risultanze <strong>del</strong>la annuale sessione abilitativa all’esercizio <strong>del</strong>la<br />
libera professione di geometra<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
5
6<br />
VITA DEL COLLEGIO<br />
Esami di Stato 2005:<br />
commissioni, testi ed abilitati<br />
Elenco Abilitati 2005<br />
1 Adami geom. Andrea<br />
2 Albi geom. Marco<br />
3 Allegrini geom. Daniele<br />
4 Arduini geom. Federico<br />
5 Baldin geom. Emanuele<br />
6 Baldo geom. Daniele<br />
7 Baltieri geom. Stefano<br />
8 Barana geom. Veronica<br />
9 Barbieri geom. Andrea<br />
10 Bassotto geom.Giovanni<br />
11 Battistoni geom. Alessandro<br />
12 Bertolazzo geom. Luca<br />
13 Bonamini geom. Flavio<br />
14 Brighenti geom. Giuliano<br />
15 Cariolato geom. Elsa<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
16 Cassarà geom. Davide<br />
17 Coltro geom. Elisa<br />
18 Confente geom. Francesca<br />
19 Corradi geom. Loris<br />
20 Corradi geom. Roberto<br />
21 Corradini geom. Carla<br />
22 Daccordo geom. Diego<br />
23 Dal Maso geom. Elisa<br />
24 Dal Pezzo geom. Mattia<br />
25 De Togni geom. Davide<br />
26 Dian geom. Mirco<br />
27 Elponti Florio geom. Luca<br />
28 Fabbian geom. Fabrizio<br />
29 Facciolo geom. Alberto<br />
30 Fattorelli geom. Nicola<br />
31 Fedrigo geom.Valentino Reuben<br />
32 Franceschini geom. Matteo<br />
33 Franchi geom. Erika<br />
34 Franchini geom. Rosanna<br />
35 Franzini geom. Alessandro<br />
36 Gottardi geom. Sara<br />
37 Guerra geom. Gilberto<br />
38 Lora geom. Diego<br />
39 Magagna geom. Elisa<br />
40 Maggio geom. Diego<br />
41 Marangon geom. Christian<br />
42 Marchi geom. Cesare<br />
43 Marchi geom. Daniela<br />
44 Marogna geom. Michele<br />
45 Merlin geom. Luca<br />
46 Micheletti geom. Diego<br />
47 Morini geom. Luca<br />
48 Mosconi geom. Marco<br />
49 Motta geom. Enrico<br />
50 Nardi geom. Milena<br />
51 Padovani geom. Luca<br />
52 Parladori geom. Davide<br />
53 Parladori geom. Paolo<br />
54 Perlati geom. Luca<br />
55 Piccinini geom. Andrea<br />
56 Pizzini geom. Alessio<br />
57 Pizzoli geom. Alessandro<br />
58 Pozzani geom. Lara<br />
59 Rama geom. Elena<br />
60 Rama geom. Vania<br />
61 Romeoli geom. Loreanderson<br />
62 Savoia geom. Davide<br />
63 Segattini geom. Mirco<br />
64 Soave geom. Jordan<br />
65 Stanghellini geom. Marco<br />
66 Tamellin geom. Lisa<br />
67 Tavella geom. Marco<br />
68 Teboni geom. Andrea<br />
69 Tessari geom. Angela<br />
70 Tinazzo geom. Francesca<br />
71 Tollini geom. Laura (10.02.’84)<br />
72 Tollini geom. Laura (28.05.’82)<br />
73 Tommasini geom. Andrea<br />
74 Trivisano geom. Paolo<br />
75 Valbusa geom. Michele<br />
76 Venturelli geom. Luca<br />
77 Vesentini geom. Anna<br />
78 Zago geom. Mirko<br />
79 Zanconato geom. Mariangela<br />
80 Zanini geom. Federica<br />
81 Zanini geom. Walter<br />
82 Zuanazzi geom. Francesco
Avviso agli iscritti<br />
VITA DEL COLLEGIO<br />
Avviso<br />
agli iscritti<br />
Quota associativa anno <strong>2006</strong>:<br />
scadenza 28 febbraio<br />
Si ricorda che il termine per il pagamento <strong>del</strong>la quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno<br />
<strong>2006</strong>, quantificata in € 270,00 (duecentosettanta/00), è da effettuarsi improrogabilmente entro<br />
il 28 febbraio.Anche quest’anno l’incasso <strong>del</strong>le quote avverrà a mezzo bollettini Mav emessi<br />
dalla “Banca Monte <strong>dei</strong> Paschi di Siena”. Gli iscritti potranno pagare il bollettino presso la banca<br />
di cui sono correntisti oppure presso qualsiasi Istituto bancario.<br />
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al termine indicato al fine di non incorrere in provvedimenti<br />
disciplinari che saranno adottati dal Consiglio Direttivo con assolutà tempestività.<br />
Privacy:<br />
Dps al 31 marzo <strong>2006</strong><br />
Slitta al 31 marzo <strong>2006</strong> il termine per la redazione <strong>del</strong> Documento Programmatico sulla Sicurezza.<br />
Lo stabilisce il D.L. 30.12.2005, n° 273, cosiddetto “milleproroghe”, pubblicato nella G.U.<br />
n° 303 <strong>del</strong> 30.12.2005. Professionisti, imprese e pubblica amministrazione dovranno predisporre<br />
il documento in cui inserire e illustrare tutti gli adempimenti in materia di trattamento <strong>dei</strong> dati<br />
personali. Si ricorda che è disponibile presso la segreteria <strong>del</strong> <strong>Collegio</strong> il software sulla privacy<br />
specificatamente predisposto per l’attività professionale <strong>del</strong> geometra al prezzo di € 60,00.<br />
Terreni:<br />
la perizia di rivalutazione entro il 30 giugno <strong>2006</strong><br />
I valori <strong>del</strong>le partecipazioni e <strong>dei</strong> terreni posseduti al 1° <strong>gennaio</strong> 2005 non in regime d’impresa<br />
possono essere rideterminati entro il 30 giugno <strong>2006</strong>. La perizia di stima, per i terreni edificabili<br />
o agricoli, deve essere asseverata prima <strong>del</strong>l’atto notarile di vendita. La nuova norma (Legge<br />
248/05 che ha convertito il Dl 203/05, collegato alla manovra finanziaria), non consentirà di<br />
rivalutare il costo di acquisto di aree cedute prima <strong>del</strong> 3 dicembre 2005. L’operazione richiede<br />
il versamento di un’imposta sostitutiva <strong>del</strong> 4% <strong>del</strong> valore periziato per i terreni e le partecipazioni<br />
qualificate e <strong>del</strong> 2% per le partecipazioni non qualificate.<br />
Condono edilizio:<br />
completamento <strong>del</strong>la domanda al 30 aprile <strong>2006</strong><br />
Con il decreto “milleproroghe” D.L. 30.12.2005, n° 273, slitta al 30 aprile <strong>2006</strong> ( ma il termine<br />
cadendo di domenica slitta al 2 maggio) l’integrazione <strong>del</strong>la documentazione che integra la domanda<br />
di definizione <strong>del</strong>l’illecito. La proroga è dovuta ai ritardi nell’aggiornamento di alcuni catasti<br />
regionali. Il nuovo termine va rispettato per ottenere la definizione tacita <strong>del</strong>la pratica di<br />
sanatoria.<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
7
FATTI E NOTIZIE<br />
In campo per formazione<br />
e qualità<br />
In campo per formazione<br />
e qualità<br />
Il Consiglio Nazionale si attiva per attuare la mozione conclusiva<br />
<strong>del</strong> congresso nazionale<br />
Il Consiglio nazionale geometri ha istituito la<br />
commissione ristretta con l’incarico di mettere a<br />
punto il regolamento per la disciplina <strong>del</strong>la formazione<br />
continua e <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>la prestazione.A<br />
distanza di meno di un mese dal congresso,<br />
Piero Panunzi, presidente <strong>del</strong> Cng, ha <strong>del</strong>ineato<br />
l’agenda <strong>del</strong>le iniziative concrete. In linea con le<br />
indicazioni <strong>del</strong>iberate dai congressisti si è attivato<br />
tempestivamente dimostrando di voler rispondere<br />
alle aspettative <strong>del</strong>la categoria e dare sollecita<br />
attuazione alla mozione congressuale. La data per<br />
la definizione <strong>del</strong>la proposta da parte <strong>del</strong>la commissione<br />
è stata fissata per fine <strong>gennaio</strong>. Successivamente,<br />
previa approvazione <strong>del</strong> Consiglio, si<br />
procederà a favorirne la più diffusa conoscenza e<br />
condivisione da parte <strong>del</strong>la categoria e la definitiva<br />
approvazione in assemblea <strong>dei</strong> presidenti di<br />
collegio entro il mese di giugno. La commissione,<br />
formata dal vicepresidente Guido Moschella, Antonio<br />
Benvenuti e Maurizio Savoncelli, è già al lavoro.<br />
É il prologo <strong>del</strong> congresso nazionale, il 43°,<br />
che per tantissimi aspetti è stato diverso dagli altri<br />
e caratterizzato da un successo straordinario.<br />
Nel corso <strong>dei</strong> quattro giorni di lavoro i congressisti<br />
hanno vissuto momenti particolarmente significativi.<br />
Un misto di scenografia e di contenuti, di<br />
numerose presenze altisonanti anche politiche e<br />
serrati dibattiti, di grandi intese e marcate differenziazioni.<br />
Le luci spente sul bellissimo scenario<br />
in fondo all’elegante sala congressi, il megaplastico<br />
che rappresenta l’ambiente complesso,vario e<br />
naturale all’interno <strong>del</strong> quale, quotidianamente, si<br />
esplicita la professionalità e la competenza <strong>del</strong><br />
geometra,non hanno fatto ombra sull’entusiasmo<br />
e la soddisfazione suscitati dai lusinghieri risultati<br />
ottenuti.<br />
Il record di partecipazione, oltre 1.000 professionisti,<br />
di cui circa 650 congressisti iscritti provenienti<br />
da ogni località d’Italia e rappresentanti 99<br />
collegi provinciali; 11 geometri praticanti e tan-<br />
tissimi ultrasettantenni freneticamente attivi; il<br />
ministro <strong>del</strong> lavoro, Roberto Maroni, i sottosegretari<br />
e parlamentari di governo e di opposizione,<br />
le autorità politiche e civili locali hanno impegnato<br />
la passerella con discorsi appassionati di<br />
apprezzamento per la categoria e ridondanti di<br />
proposte per la “soluzione” <strong>del</strong>le problematiche<br />
riguardanti le professioni; i riusciti e partecipati<br />
eventi culturali tra i quali la presentazione <strong>del</strong>l’ultimo<br />
libro <strong>del</strong> giornalista Giulio Borrelli, moderatore<br />
<strong>del</strong>la giornata internazionale; la partecipazione<br />
<strong>dei</strong> vertici e autorevoli rappresentanze di<br />
omologhe categorie europee, specialmente <strong>del</strong><br />
Mediterraneo, sono elementi che rappresentano<br />
la massima sintesi di quanto avvenuto.<br />
Ciò nonostante, il vero successo <strong>del</strong>l’evento è<br />
rappresentato dall’unanime approvazione <strong>dei</strong> temi<br />
oggetto di trattazione congressuale e dalle decisioni<br />
unanimi conseguentemente assunte, che<br />
costituiscono un nuovo punto di partenza per il<br />
futuro <strong>del</strong>la professione. Il concetto <strong>del</strong>la “qualità”<br />
<strong>del</strong>la prestazione professionale, secondo standard<br />
definiti e controllati d’intesa con l’Uni, collegata<br />
alla progressione <strong>del</strong>la formazione e all’aggiornamento<br />
professionale come elemento essenziale<br />
di garanzia e di tutela <strong>del</strong> consumatore,<br />
costituisce elemento di svolta epocale di cui i<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
9
10<br />
FATTI E NOTIZIE<br />
In campo per formazione<br />
e qualità<br />
geometri possono legittimamente vantare la primogenitura.<br />
L’argomento ha anticipato di un mese<br />
l’attuale polemica suscitata dalle affermazioni<br />
contenute nella relazione al governo e al parlamento<br />
<strong>del</strong>l’autorità anticoncorrenza che, con<br />
nuova e inaspettata enfasi, persegue la tutela <strong>del</strong><br />
consumatore solo mediante la richiesta di eliminazione<br />
<strong>del</strong>le regole, <strong>del</strong>le tariffe e l’introduzione<br />
<strong>del</strong>l’autoreferenziazione professionale tramite la<br />
pubblicità senza limiti.<br />
A un’autorità che monitorizza le professioni, solo<br />
alcune per la verità, che sollecita governo e parlamento<br />
sull’urgenza di una riforma, la risposta<br />
<strong>dei</strong> geometri è quella di piena apertura.<br />
Senza protezione di interessi cosiddetti corporativi.<br />
Con la contemporanea assunzione unilaterale<br />
di impegni e responsabilità per favorire il progresso<br />
nella formazione e il miglioramento <strong>del</strong>le<br />
prestazioni. Ciò, si badi bene, non per aumentare<br />
la legittimazione alle tariffe ma per garantire al<br />
meglio il consumatore.<br />
Sì,“quel tal <strong>dei</strong> tali” che, a causa <strong>del</strong>la liberalizzazione<br />
<strong>del</strong>l’accesso e <strong>del</strong>la pubblicità, <strong>del</strong>l’eliminazione<br />
<strong>del</strong> sistema di regole vigenti, potrebbe avere<br />
certamente maggiori opportunità di scelta per<br />
convenienza o risparmi, ma anche cominciare a<br />
rimanere facile vittima di cocenti <strong>del</strong>usioni e gravi<br />
danni patrimoniali. In questo ambito le innovazioni<br />
di competenza <strong>del</strong> governo e <strong>del</strong> parlamento<br />
sono auspicate.<br />
Ma tardano ad arrivare. Nel frattempo, i geometri<br />
assumono lo spontaneo, oneroso e responsabile<br />
compito: sottoporsi a percorsi di progresso formativo,<br />
di aggiornamento e ottimizzazione qualitativa<br />
<strong>del</strong>la prestazione, quale migliore e sicura<br />
garanzia per la società che evolve.<br />
“Ci siamo lasciati a Palermo con un importante<br />
impegno che giammai intendo disattendere e sul<br />
quale, con l’unanime consenso <strong>del</strong> Consiglio nazionale,<br />
abbiamo già indirizzato gli impegni e le<br />
risorse necessarie”, sono le parole di Piero Panunzi<br />
alla prima riunione utile <strong>del</strong> Cng.Si tratta di<br />
adempimenti e proposte concrete per accompagnare<br />
la categoria alle nuove esigenze <strong>del</strong> mercato<br />
italiano ed europeo.<br />
È una questione di serietà nei confronti <strong>del</strong>la<br />
committenza. Naturalmente sono consapevole di<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
come questo significhi dover amplificare gli sforzi<br />
e le energie per essere puntuali e ineccepibili<br />
nel dare le regole che l’assemblea ci ha chiesto.<br />
I risultati che vogliamo raggiungere puntano in alto,<br />
è necessario l’impegno di tutti ma avremo la<br />
soddisfazione di conseguire l’obiettivo”.<br />
Non è difficile accorgersi che il <strong>2006</strong> sarà un anno<br />
decisamente impegnativo. L’aria che si respira<br />
all’interno <strong>del</strong> Consiglio nazionale è intrisa di<br />
contagioso entusiasmo e serena consapevolezza.<br />
Enrico Rispoli<br />
da “ItaliaOggi” <strong>del</strong> 25.11.2005<br />
Un ruolo centrale anche in Europa<br />
Relazioni internazionali sempre<br />
più importanti<br />
Dal recente congresso sono venuti molti segnali<br />
positivi che devono attivare l’attenzione <strong>dei</strong> geometri<br />
nei riguardi di ciò che avviene all’estero.<br />
L’onorevole Stefano Zappalà ha ricordato la valenza<br />
<strong>del</strong>la direttiva europea in materia di libere<br />
professioni pubblicata il 30 settembre, direttiva<br />
che qualifica definitivamente le libere professioni<br />
italiane ai livelli che le competono, determinando<br />
i criteri minimi di formazione necessari e quindi<br />
fugando tutti i dubbi sulle ventilate richieste provenienti<br />
dall’Europa di abolizione di molte regole<br />
riguardanti le professioni italiane.<br />
Inoltre, gli attuali iscritti all’albo sono equiparati,<br />
ai sensi <strong>del</strong>la stessa direttiva comunitaria, ai geometri<br />
laureati attuali e futuri.<br />
Quindi, il geometra è e rimane una figura centrale<br />
nel firmamento <strong>del</strong>le professioni italiane con<br />
ruolo formalmente riconosciuto anche dall’Europa.<br />
In merito alla questione <strong>del</strong>le tariffe, le esperienze<br />
<strong>dei</strong> colleghi geometri degli altri paesi <strong>del</strong><br />
mondo ci insegnano che il tecnico professionista<br />
non è un notabile ricco di vantaggiose prerogative<br />
ma il lavoratore <strong>del</strong>l’intelletto che contribuisce,<br />
in maniera determinante, a governare la ricchezza<br />
immobiliare e lo sviluppo sostenibile <strong>del</strong>la<br />
società nella quale presta la propria opera.<br />
Certamente, anche i geometri italiani sono a questo<br />
livello, solamente che da noi non ai usa ammettere<br />
l’evidenza, mentre certamente ce ne sa-
ebbe estremo bisogno per non omologare, di<br />
fronte all’opinione pubblica, l’immagine distorta<br />
e non veritiera <strong>del</strong> libero professionista.<br />
II presidente <strong>del</strong>la Fig (Federazione internazionale<br />
<strong>dei</strong> geometri),professor Magel,intervenendo al<br />
congresso di Palermo, ci ha in un certo senso<br />
aperto gli occhi.<br />
Magel, infatti, riscontrando il grande successo di<br />
comunicazione mediatica <strong>del</strong> nostro congresso,<br />
la presenza significativa <strong>del</strong>le forze politiche e<br />
<strong>del</strong>le strutture <strong>del</strong>l’informazione, ha potuto apprezzare<br />
l’importanza che la categoria <strong>dei</strong> geometri<br />
riveste in relazione al suo insostituibile servizio<br />
alla società italiana. E infatti, quando si riconosce<br />
la bontà <strong>del</strong> nostro lavoro, definendoci i<br />
“garanti e i custodi <strong>del</strong>la sicurezza <strong>del</strong> diritto e<br />
<strong>del</strong>la proprietà”, ci viene fatto un grande complimento<br />
e veniamo collocati automaticamente tra<br />
le figure tecniche professionali più importanti al<br />
mondo.<br />
Bruno Razza<br />
da “ItaliaOggi” <strong>del</strong> 25.11.2005<br />
Cassa, interventi per la sostenibilità<br />
Le strategie di gestione <strong>del</strong>l’ente<br />
di previdenza<br />
Un convinto impegno <strong>del</strong>la categoria <strong>dei</strong> geometri<br />
nel migliorare la qualità <strong>del</strong>le prestazioni professionali<br />
attraverso un costante aggiornamento e<br />
la formazione permanente.<br />
A rivolgere questo messaggio alla collettività e alle<br />
forze politiche ha partecipato anche la Cassa di<br />
previdenza di categoria, presente al 43° congresso<br />
nazionale di Palermo con l’intera compagine<br />
di 150 <strong>del</strong>egati in rappresentanza <strong>dei</strong> 108 collegi<br />
provinciali e circondariali d’Italia.<br />
Con un’ampia relazione la Cassa ha riproposto ai<br />
congressisti i temi tradizionali riguardanti il mercato<br />
<strong>del</strong>la libera professione che, in base ai dati<br />
statistici e reddituali, risulta in costante crescita.<br />
Ciò grazie alle due caratteristiche peculiari <strong>del</strong>l’attività<br />
di geometra: la conoscenza <strong>del</strong> territorio<br />
e la conoscenza <strong>del</strong>le persone che lo abitano.<br />
II rapporto proposto dalla Cassa di previdenza<br />
FATTI E NOTIZIE<br />
In campo per formazione<br />
e qualità<br />
esamina peraltro anche talune criticità, in particolare<br />
quella legata alle difficoltà <strong>dei</strong> giovani a inserirai<br />
attivamente nel mondo <strong>del</strong> lavoro professionale;<br />
difficoltà che la Cassa giudica superabili<br />
rafforzando appunto la formazione e incrementando<br />
l’attività di supporto <strong>del</strong>le strutture di categoria.<br />
Queste ultime si sono di conseguenza attrezzate<br />
per formare direttamente i professionisti di domani,<br />
specializzati nei tradizionali settori <strong>del</strong>l’edilizia,<br />
<strong>del</strong>la topografia e <strong>del</strong>l’estimo.<br />
Incitando i colleghi a incrementare la propria<br />
azione, anche con il volontariato, la Cassa vede la<br />
possibilità di incrementare il numero e il reddito<br />
<strong>dei</strong> propri iscritti e di garantire continuità al sistema<br />
previdenziale di categoria, che compie i<br />
primi 50 anni dalla propria costituzione.<br />
Nata nell’ottobre <strong>del</strong> 1955, la Cassa non solo gode<br />
di buona salute ma vede in continua crescita i<br />
redditi <strong>dei</strong> 93 mila iscritti e cura l’accesso alla<br />
professione di oltre 20 mila praticanti.<br />
L’occasione <strong>del</strong> congresso di Palermo è stata colta<br />
come scenario ideale per ribadire la strategia di<br />
gestione <strong>del</strong>la previdenza di categoria basata sul<br />
principio <strong>del</strong>la solidarietà intergenerazionale,con<br />
il compito di garantire la sostenibilità <strong>del</strong> sistema<br />
previdenziale e l’adeguatezza <strong>del</strong>le prestazioni.<br />
Tale garanzia richiede che fattività professionale<br />
di geometra sia sempre più attraente e competitiva,<br />
e quindi in grado di affrontare il mercato <strong>dei</strong><br />
servizi professionali, forte di una preparazione di<br />
base specifica e di una qualità certificata.<br />
Fausto Savoldi<br />
Presidente Cassa Italiana Previdenza <strong>Geometri</strong><br />
da “ItaliaOggi” <strong>del</strong> 25.11.2005<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
11
FATTI E NOTIZIE<br />
Regione Veneto:<br />
urbanistica, sì alle varianti<br />
Regione Veneto:<br />
urbanistica, sì alle varianti<br />
Slitta la riforma, possibili le vecchie varianti fino al 30 giugno <strong>2006</strong><br />
Porte aperte alle varianti in deroga alla legge urbanistica<br />
<strong>del</strong>la Regione Veneto. Tutte le varianti<br />
sono ammesse fino al 30 giugno <strong>2006</strong> e necessitano<br />
<strong>del</strong> parere favorevole <strong>del</strong>la provincia entro<br />
60 giorni dalla richiesta.Entro il prossimo 30 aprile,<br />
inoltre, potranno essere approvate varianti ai<br />
piani regolatori generali anche per la localizzazione<br />
di parchi commerciali. Sono questi gli effetti<br />
di due diversi provvedimenti approvati dal<br />
consiglio regionale veneto nella seduta <strong>del</strong> 24 novembre<br />
scorso, che modificano la legge urbanistica<br />
e ne facilitano l’applicazione sul territorio.<br />
La legge n. 11 <strong>del</strong> 2004, recante norme sul governo<br />
<strong>del</strong> territorio, non presentava, infatti, alcuna<br />
norma transitoria ed è pertanto risultata di difficile<br />
applicazione. Di qui la necessità di adottare<br />
nuovi provvedimenti dal contenuto più elastico<br />
che andassero a modificare alcuni articoli <strong>del</strong>la<br />
legge urbanistica regionale.<br />
Il primo provvedimento licenziato dall’assemblea<br />
legislativa veneta, contenente modifiche alla legge<br />
urbanistica regionale, è stato pubblicato sul<br />
Bollettino Ufficiale n. 115 <strong>del</strong> 6 dicembre 2005<br />
come legge n. 23 <strong>del</strong> 2 dicembre 2005.<br />
Il secondo provvedimento, invece, contenente ulteriori<br />
disposizioni in materia di approvazione di<br />
varianti per strutture commerciali, è stato adottato<br />
come legge n.22,sempre <strong>del</strong> 2 dicembre 2005,<br />
pubblicata anch’essa sul Bollettino ufficiale regionale<br />
n. 115 <strong>del</strong> 6 dicembre scorso.<br />
Il primo <strong>dei</strong> due disegni di legge approvati dal<br />
consiglio regionale consente ai comuni di modificare<br />
i piani regolatori generali, in misura limitata<br />
e per finalità specifiche, anche prima <strong>del</strong>l’approvazione<br />
<strong>del</strong> primo Pat.<br />
Vengono poi consentite, in deroga alle disposizioni<br />
<strong>del</strong>la legge urbanistica, le varianti finalizzate<br />
all’adeguamento al Ptcp, ai piani di area e ai piani<br />
ambientali.Tutte le varianti sono inoltre ammesse<br />
fino al 30 giugno <strong>2006</strong> e necessitano <strong>del</strong> parere<br />
favorevole <strong>del</strong>la provincia entro 60 giorni dalla ri-<br />
chiesta. La nuova legge consente, infine, ampliamenti<br />
<strong>del</strong>le abitazioni nelle zone agricole, in deroga<br />
alle disposizioni <strong>del</strong>la legge n. 11/2004 che,<br />
a breve, avrebbero bloccato qualsiasi attività edificatoria<br />
in queste zone.<br />
L’assemblea legislativa veneta, come anticipato,<br />
ha inoltre approvata un secondo provvedimento<br />
riguardante il commercio, che consente ai comuni,<br />
in deroga alla legge n. 11/2004, ma fino all’approvazione<br />
<strong>del</strong> primo Pat e, comunque, non oltre<br />
il prossimo 30 aprile, di approvare varianti al piano<br />
regolatore generale per la localizzazione di<br />
parchi commerciali.<br />
Gianfranco Di Rago<br />
da “ItaliaOggi”<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
13
14<br />
FATTI E NOTIZIE<br />
Regione Veneto:<br />
urbanistica, sì alle varianti<br />
Legge Regionale 02.12.2005, n° 23<br />
Disposizioni per l’applicazione <strong>del</strong>la<br />
legislazione urbanistica regionale e<br />
modifiche alla legge regionale <strong>del</strong> 23<br />
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo<br />
<strong>del</strong> territorio”<br />
(BUR n° 115 <strong>del</strong> 6.12.2005)<br />
Art. 1 - Disposizioni per l’applicazione <strong>del</strong>la<br />
legislazione urbanistica regionale.<br />
l. Dall’entrata in vigore <strong>del</strong>la presente legge è ripristinata<br />
la vigenza <strong>del</strong>le norme richiamate dall’articolo<br />
2, e di quelle alle stesse connesse, già<br />
abrogate in base al combinato disposto degli articoli<br />
48 e 49 <strong>del</strong>la legge regionale 23 aprile 2004.<br />
n. 11 “Norme per il governo <strong>del</strong> territorio” e successive<br />
modificazioni. Resta abrogata la lettera c)<br />
<strong>del</strong> comma 9 <strong>del</strong>l’articolo 50 <strong>del</strong>la legge regionale<br />
27 giugno 1985. n. 61 “Norme per l’assetto e<br />
l’uso <strong>del</strong> territorio” e successive modificazioni.<br />
2. Nell’applicazione <strong>del</strong> comma 15 <strong>del</strong>l’articolo<br />
50 <strong>del</strong>la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 richiamato<br />
dall’articolo 2, sono da computarsi le<br />
percentuali già utilizzate prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />
<strong>del</strong>la presente legge.<br />
Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 <strong>del</strong>la legge<br />
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per<br />
il governo <strong>del</strong> territorio” e successive modificazioni.<br />
1. Al comma 1 <strong>del</strong>l’articolo 48 dopo le parole<br />
“salvo quelle finalizzate” sono aggiunte le seguenti<br />
“o comunque strettamente funzionali” e<br />
dopo le parole “impianti di interesse pubblico”sono<br />
aggiunte le seguenti “nonché quelle disciplinate<br />
dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, <strong>del</strong>la<br />
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive<br />
modificazioni.<br />
Con le procedure <strong>dei</strong> commi da 5 a 8 e 16 <strong>del</strong><br />
predetto articolo 50, possono essere adottate le<br />
varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate<br />
a dotare di infrastrutture di trasporto, che<br />
non determinino volumetria, aree contigue ad altre<br />
già destinate alla pianificazione urbanistica e<br />
territoriale vigente al 30 ottobre 2005, ad attività<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
produttive nel settore <strong>del</strong>la logistica”.<br />
2. Il comma 1 ter <strong>del</strong>l’articolo 48 è così sostituito:<br />
“1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1,<br />
fino all’approvazione <strong>del</strong> primo PAT, sono consentite,<br />
anche in assenza <strong>dei</strong> requisiti di cui al<br />
comma 9 <strong>del</strong>l’articolo 50 <strong>del</strong>la legge regionale 27<br />
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e<br />
con le procedure <strong>dei</strong> commi 10, 11, 12, 13, 14<strong>del</strong><br />
medesimo articolo 50, le varianti allo strumento<br />
urbanistico generale finalizzate all’adeguamento<br />
<strong>del</strong> piano territoriale regionale di coordinamento<br />
(PTRC),ai piani territoriali di coordinamento provinciale<br />
(PTCP), ai piani di area ed ai piani ambientali<br />
di cui all’articolo 9 <strong>del</strong>la legge regionale<br />
16 agosto 1984, n. 40”.<br />
3. Dopo il comma 7 bis <strong>del</strong>l’articolo 48 sono aggiunti<br />
i seguenti commi:<br />
7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma<br />
1, fino all’approvazione <strong>del</strong> PAT e comunque non<br />
oltre il 30 giugno <strong>2006</strong>, possono essere adottate<br />
le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate<br />
dall’articolo 50, commi da 9 a 16 <strong>del</strong>la<br />
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive<br />
modificazioni ed è necessario il parere favorevole<br />
<strong>del</strong>la provincia da rendersi entro sessanta<br />
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.<br />
7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma<br />
1, fino all’approvazione <strong>del</strong> primo PAT è consentita<br />
l’adozione <strong>del</strong>le varianti allo strumento urbanistico<br />
generale conseguenti alla procedura <strong>del</strong>lo<br />
sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo<br />
5 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica<br />
20 ottobre 1998,n.447 e successive modificazioni,<br />
finalizzate alla ristrutturazione, riconversione,<br />
cessazione, riattivazione e ampliamento<br />
di attività produttive esistenti purché vi sia il parere<br />
<strong>del</strong>la provincia da rendersi entro sessanta<br />
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde.<br />
Qualora l’attività produttiva esistente sia<br />
ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti<br />
non possono superare l’80 per cento <strong>del</strong>la<br />
superficie coperta esistente e comunque i 1.500<br />
metri quadrati (mq).<br />
7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all’approvazione<br />
<strong>del</strong> primo PAT e <strong>del</strong> primo PI e, comunque<br />
non oltre il 30 giugno <strong>2006</strong>, nelle zone agricole
sono consentiti esclusivamente gli interventi di<br />
ampliamento ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 4 <strong>del</strong>la legge<br />
regionale 18 <strong>gennaio</strong> 1994, n. 2 “Provvedimenti<br />
per il consolidamento e lo sviluppo <strong>del</strong>l’agricoltura<br />
di montagna e per la tutela e la valorizzazione<br />
<strong>dei</strong> territori montani.”, dove sono consentiti<br />
tutti gli interventi di edificazione previsti dalla<br />
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive<br />
modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute<br />
nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) <strong>del</strong>la<br />
legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive<br />
modificazioni.<br />
Decorso il termine suindicato si applica la normativa<br />
di cui agli articoli 43, 44, e 45, fatti salvi i<br />
procedimenti autorizzatori in corso per i quali<br />
continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo<br />
1985, n. 24 e successive modificazioni.<br />
7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico<br />
generale,adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi<br />
<strong>del</strong> comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai<br />
fini <strong>del</strong>la loro approvazione, devono essere inviate,<br />
a pena di decadenza, entro il 30 giugno <strong>2006</strong>:<br />
FATTI E NOTIZIE<br />
Regione Veneto:<br />
urbanistica, sì alle varianti<br />
successivamente a tale data le varianti pervenute<br />
sono restituite al comune.”.<br />
Art. 3 - Modifica all’articolo 25 <strong>del</strong>la legge<br />
regionale 23 aprile 2004, n. 11.<br />
1. Il comma 9 <strong>del</strong>l’articolo 25 <strong>del</strong>la legge regionale<br />
23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:<br />
“9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate<br />
con le procedure di cui al presente articolo.<br />
Le varianti che non incidono sulle caratteristiche<br />
essenziali e sul disegno generale <strong>del</strong> piano sono<br />
approvate dall Giunta regionale subordinatamente<br />
all’acquisizione <strong>del</strong> parere <strong>del</strong>la competente<br />
commissione consiliare e i termini previsti ai commi<br />
4, 5 e 6 sono ridotti <strong>del</strong>la metà. Le varianti al<br />
piano acquistano efficacia ai sensi <strong>del</strong> comma 8.”.<br />
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.<br />
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi<br />
<strong>del</strong>l’articolo 44 <strong>del</strong>lo Statuto ed entra in vigore<br />
il giorno successivo alla data <strong>del</strong>la sua pubblicazione<br />
nel Bollettino Ufficiale <strong>del</strong>la Regione <strong>del</strong> Veneto.<br />
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Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
15
VITA FATTI DEL COLLEGIO E NOTIZIE<br />
Presentate le commissioni <strong>del</strong> Parcheggi, collegio<br />
Cooperativa:<br />
scompare<br />
rinnovate<br />
la pertinenza<br />
le cariche<br />
Parcheggi,<br />
scompare la pertinenza<br />
La legge di semplificazione 2005 consente la vendita separata<br />
dall’unità immobiliare servita.<br />
Cedibili soltanto quelli realizzati in applicazione degli standard<br />
<strong>del</strong>la normativa urbanistica <strong>del</strong> ‘42<br />
Con una norma destinata a suscitare vivaci discussioni,<br />
la legge di semplificazione 2005 (la n.<br />
246/2005) stabilisce che gli spazi per parcheggi<br />
realizzati in base alla legge urbanistica non sono<br />
gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d’uso<br />
a favore <strong>dei</strong> proprietari di altre unità immobiliari<br />
e sono trasferibili autonomamente da esse.<br />
Il primo comma <strong>del</strong>l’articolo 41-sexies <strong>del</strong>la legge<br />
1150/1942 ora modificato prevede “che nelle<br />
nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza<br />
<strong>del</strong>le stesse, debbano essere ricavati appositi<br />
spazi per parcheggio in misura non inferiore<br />
a un mq per ogni 20 mc di costruzione”.<br />
Esso impone che le nuove costruzioni siano dotate<br />
di aree di parcheggio, le quali possono essere<br />
realizzate in zone scoperte, in locali all’interno<br />
<strong>del</strong>l’edificio, nel sottosuolo, al piano terreno,<br />
o anche in aree confinanti con il fabbricato.<br />
Giurisprudenza divisa<br />
Ma la norma, tuttavia, non chiarisce la natura giuridica<br />
<strong>del</strong> vincolo. Per più di un ventennio, quindi,<br />
si sono fronteggiati, in giurisprudenza, due<br />
orientamenti.Secondo il primo,la disposizione si<br />
limita a stabilire un vincolo oggettivo di destinazione.<br />
L’uso (a parcheggio) sarebbe inderogabile,<br />
ma i relativi spazi potrebbero essere utilizzati da<br />
chiunque e sarebbero liberamente alienabili.<br />
Secondo i sostenitori di quest’orientamento la<br />
norma mira a evitare la congestione <strong>del</strong>le strade.<br />
A questo fine è irrilevante la persona che utilizza<br />
il parcheggio. Secondo l’opposto orientamento,<br />
gli spazi per parcheggio sono invece gravati da<br />
un vincolo inderogabile di destinazione.<br />
Essi dovrebbero essere necessariamente utilizzati<br />
dai proprietari o utilizzatori <strong>del</strong>le unità immobiliari<br />
<strong>del</strong> nuovo edificio.<br />
II riflesso pratico più evidente di quest’ultima<br />
posizione è il riconoscimento, in capo a questi<br />
soggetti, di un diritto reale d’uso sui parcheggi.<br />
I parcheggi, quindi, sarebbero liberamente alienabili<br />
a soggetti terzi, ma i proprietari o utilizzatori<br />
<strong>del</strong>l’immobile potrebbero rivendicare un diritto<br />
reale d’uso sugli stessi.<br />
Il contrasto tra questi due orientamenti è stato risolto<br />
dalle Sezioni unite <strong>del</strong>la Cassazione (decisione<br />
n. 6600 <strong>del</strong> 17 dicembre 1984), le quali<br />
hanno affermato che il posto-auto deve essere<br />
considerato: parte comune <strong>del</strong>l’edificio se ricavato<br />
all’interno <strong>del</strong>lo stesso o pertinenza, legata<br />
da un vincolo di destinazione funzionale, se posto<br />
all’esterno. Quindi le previsioni contrattuali<br />
che sottraggono ai condomini l’uso <strong>del</strong> parcheggio<br />
sono state considerate nulle.<br />
Il 18 luglio 1989 le Sezioni unite si sono nuovamente<br />
pronunciate, confermando la natura non<br />
solo oggettiva ma anche soggettiva <strong>del</strong> vincolo<br />
sulle aree a parcheggio: i parcheggi sono liberamente<br />
alienabili, ma tutti i condomini devono<br />
poterli usare.<br />
Quest’ultimo orientamento, tuttavia, è stato recentemente<br />
censurato da una nuova pronuncia<br />
<strong>del</strong>le Sezioni unite (n. 12793 <strong>del</strong> 15 giugno<br />
2005). Con questa decisione la Corte ha precisato<br />
che l’articolo 41-sexies ha semplicemente inteso<br />
porre uno standard urbanistico e non un<br />
vincolo soggettivo sulle aree a parcheggio.<br />
Il comma aggiunto all’articolo 41-sexies dalla legge<br />
246 è in linea con questa decisione.<br />
Gli spazi per parcheggi, pertanto, potranno essere<br />
liberamente attribuiti non solo in proprietà,<br />
ma anche in uso a soggetti che non siano proprietari<br />
o comunque utilizzatori di unità immobiliari<br />
poste nell’edificio di cui lo spazio fa parte<br />
o di cui costituisce pertinenza.<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
17
18<br />
FATTI E NOTIZIE<br />
Parcheggi,<br />
scompare la pertinenza<br />
La norma, tuttavia, suscita qualche perplessità.<br />
II fine <strong>del</strong> legislatore <strong>del</strong> 1942 era quello di evitare<br />
la congestione <strong>del</strong>le strade.<br />
In tale prospettiva, il comma aggiunto sembra<br />
trascurare che il più significativo e continuativo<br />
ingombro <strong>del</strong>le strade pubbliche in prossimità<br />
degli edifici è proprio quello causato dai veicoli<br />
e dalle persone che quegli edifici abitano o frequentano.<br />
Francesco Marzari<br />
da “Edilizia e Territorio”<br />
Pup solo con la Merloni<br />
I parcheggi privati <strong>del</strong> Pup (piano urbano<br />
parcheggi) sono opere pubbliche.<br />
E in quanto tali devono essere realizzati con<br />
le procedure <strong>del</strong>la legge Merloni. E in particolare<br />
con la concessione di costruzione e<br />
gestione.<br />
A queste conclusioni è giunta l’Autorità di vigilanza<br />
sui (avori pubblici con la sua determinazione<br />
8/2005.<br />
L’Authority ha analizzato il caso di un Comune<br />
che applicando la legge Tognoli (articolo<br />
4, legge 122/1989) voleva appaltare la costruzione<br />
<strong>dei</strong> parcheggi Pup su aree comunali<br />
da cedere a privati a un operatore (scelto<br />
con gara) affidandogli l’area in diritto di<br />
superficie.<br />
Ma l’Autorità ha inserito questa categoria di<br />
parcheggi tra le opere pubbliche, sia perché<br />
tale è la proprietà <strong>del</strong>l’area, sia perché una<br />
volta scaduto il diritto di superficie l’area sarebbe<br />
tornata in mano pubblica.<br />
E dunque questi parcheggi sono solo asserviti<br />
alle unità immobiliari private cui sono<br />
collegate ma non possono essere definiti privati.<br />
La via suggerita è quindi quella <strong>del</strong>la realizzazione<br />
tramite concessione di costruzione e<br />
gestione (articolo 19, legge 109/1994).<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
V. Uv.<br />
Ma i posti auto “legge Tognoli”<br />
restano legati all’immobile servito<br />
Oltre agli spazi per parcheggio disciplinati dall’articolo<br />
41-sexies <strong>del</strong>la legge urbanistica, vi sono<br />
diverse tipologie di parcheggi, ciascuna caratterizzata<br />
da una propria disciplina: vediamole, in<br />
sintesi.<br />
Parcheggi privati<br />
Si tratta di quelli soggetti a vincolo di destinazione<br />
e inscindibilità dall’immobile privato cui accedono.<br />
Questa tipologia è stata introdotta dall’articolo<br />
9, comma 1, <strong>del</strong>la legge 122/1989 (legge<br />
Tognoli). Questa norma stabilisce che i proprietari<br />
degli immobili possono realizzare nel<br />
sottosuolo o al pianterreno, parcheggi da destinare<br />
a pertinenza <strong>del</strong>le singole unità immobiliari,<br />
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai<br />
regolamenti edilizi vigenti.<br />
Questi parcheggi, inoltre, possono essere realizzati,<br />
sempre a uso esclusivo <strong>dei</strong> residenti, nel sottosuolo<br />
di aree pertinenziali esterne al fabbricato,purché<br />
non in contrasto con i piani urbani <strong>del</strong><br />
traffico e tenuto conto <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong>la superficie<br />
sovrastante.<br />
Sono realizzabili con denuncia di inizio attività.<br />
Se in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti<br />
edilizi, dovrebbe ritenersi esclusa la possibilità<br />
di presentare la Dia.<br />
La possibilità di deroga, infatti; è espressione di<br />
una scelta discrezionale <strong>del</strong>l’amministrazione la<br />
quale, quindi, dovrebbe rilasciare una specifica<br />
autorizzazione in deroga.<br />
Questi parcheggi non possono essere ceduti separatamente<br />
dall’unità immobiliare alla quale sono<br />
legati, pena la nullità degli atti.<br />
Parcheggi privati su spazi pubblici<br />
Sono comunque soggetti a vincolo di destinazione<br />
e di inscindibilità dall’immobile privato cui<br />
accedono. Anche questa tipologia è stata introdotta<br />
dall’articolo 9 <strong>del</strong>la legge Tognoli.<br />
Il quarto comma stabilisce che i Comuni, nell’ambito<br />
<strong>del</strong> programma urbano <strong>dei</strong> parcheggi,<br />
possono cedere ai privati il diritto di superficie
per parcheggi da destinare a pertinenza di immobili<br />
privati su aree comunali o nei sottosuolo<br />
<strong>del</strong>le stesse.<br />
La costituzione <strong>dei</strong> diritto di superficie è, comunque,<br />
condizionata a una convenzione.Anche<br />
per questi parcheggi la norma afferma l’inscindibilità<br />
<strong>del</strong> rapporto pertinenziale.<br />
Gli altri<br />
La terza tipologia, infine, ricomprende altri parcheggi<br />
pubblici e/o privati realizzabili anche su<br />
aree comunali cedute in diritto di superficie, nell’ambito<br />
<strong>del</strong> programma urbano <strong>dei</strong> parcheggi<br />
(Pup). Il regime giuridico più frequentemente<br />
scelto per l’esecuzione di tali parcheggi è la concessione<br />
di costruzione e gestione, sulla base di<br />
schemi-tipo di convenzione.<br />
RAPPORTI INDISSOLUBILI<br />
I vincoli che gravano sulle diverse tipologie di parcheggi<br />
TIPO NORMATIVA USO E VINCOLI<br />
FATTI E NOTIZIE<br />
Parcheggi,<br />
scompare la pertinenza<br />
Si tratta, di regola, di parcheggi con destinazione<br />
d’uso mista: pubblica e privata.<br />
Per i posti auto privati la legge non pone alcun<br />
rapporto di pertinenzialità: si tratta, quindi, di posti<br />
auto definiti dalla miglior dottrina “a utilizzazione<br />
e a circolazione libera”.<br />
La ragione è evidente: mentre i parcheggi riconducibili<br />
alle prime due tipologie sono “a servizio<br />
degli abitanti e utenti <strong>del</strong>la zona o <strong>del</strong> fabbricato”,<br />
quelli appartenenti alla tipologia in esame riflettono<br />
la concezione cui si ispira il Pup, “tendente<br />
a collegare il problema <strong>del</strong>la sosta con<br />
quello <strong>del</strong>la mobilità” : prioritari, infatti, sono i<br />
parcheggi di interscambio con sistemi di trasporto<br />
collettivo.<br />
Parcheggi privati (pertinenza Legge 122/1989, Uso esclusivo <strong>dei</strong> residenti <strong>del</strong>le unità<br />
<strong>del</strong>le unità immobiliari) art. 9, comma 1 immobiliari. Non cedibili separatamente<br />
Parcheggi privati su aree Legge 122/1989, Uso esclusivo <strong>dei</strong> residenti <strong>del</strong>le unità<br />
comunali pertinenza di immobili art. 9, comma 4 immobiliari.<br />
privati (realizzabili nel Pup) Non cedibili separatamente<br />
Parcheggi privati da realizzare in Legge 1150/1942, Non sono gravati da alcun vincolo<br />
misura non inferiore a 1 mq per art. 41-sexies pertinenziale né da diritti d’uso e sono<br />
ogni 10 mc di nuova costruzione trasferibili autonomamente<br />
Parcheggi pubblici Dm 1° aprile 1968, Riservati a spazi pubblici di sosta<br />
n. 1444 (standard variabili)<br />
Parcheggi pubblici Legge 122/1989, Si tratta, prioritariamente, di parcheggi<br />
(realizzabili nel Pup) articoli 3-5 a rotazione, di interscambio<br />
F.Mar.<br />
Parcheggi pubblici/privati Legge 122/1989, Pubblici e privati, realizzati in<br />
ammessi ai contributi articolo 5 concessione di costruzione e gestione<br />
anche su aree comunali<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
19
PREVIDENZA<br />
Cassa <strong>Geometri</strong>:<br />
ultime importanti novità<br />
Cassa <strong>Geometri</strong>:<br />
ultime importanti novità<br />
Dal <strong>2006</strong> obbligo <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong> mod. 17 via internet<br />
e frazionabilità <strong>dei</strong> contributi<br />
Nella scorsa riunione <strong>del</strong> Comitato <strong>dei</strong> Delegati<br />
tenutasi nelle giornate <strong>del</strong> 28, 29 e 30 novembre<br />
2005 sono state apportate alcune modifiche ai<br />
regolamenti sulla contribuzione e per l’attuazione<br />
<strong>del</strong>le attività di previdenza, in corso di approvazione<br />
da parte <strong>dei</strong> Ministeri vigilanti e la cui<br />
decorrenza è fissata a far data dal 1°.1.<strong>2006</strong>.<br />
Modalità di inoltro comunicazioni reddituali<br />
A decorrere dalla comunicazione <strong>2006</strong> è stata resa<br />
obbligatoria la modalità di inoltro telematico<br />
via internet che risponde a criteri di economicità,<br />
certezza e tempestività nell’acquisizione <strong>dei</strong><br />
dati. Per tale adempimento gli iscritti potranno<br />
operare direttamente o rivolgersi ai Collegi, i<br />
quali in tale ipotesi dovranno obbligatoriamente<br />
trasmettere alla Cassa via internet le comunicazioni<br />
rilasciando apposita ricevuta. In ordine alle<br />
modalità operative di trasmissione dal <strong>Collegio</strong><br />
alla Cassa verranno fornite opportune istruzioni<br />
con congruo anticipo rispetto alla scadenza <strong>del</strong><br />
termine per la presentazione <strong>del</strong>la comunicazione.<br />
Soltanto in via residuale - e con l’applicazione<br />
di una penalità pari a quella prevista per la comunicazione<br />
irregolare - è consentita la trasmissione<br />
o la consegna <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo cartaceo, che<br />
comunque non verrà più inviato agli iscritti, ma<br />
sarà reso reperibile solo sul sito <strong>del</strong>la Cassa.<br />
Frazionabilità contributi<br />
Per i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005<br />
è stato introdotto il principio <strong>del</strong>la frazionabilità<br />
in mesi <strong>del</strong>la contribuzione dovuta dagli iscritti,<br />
attualmente su base annuale e quindi dovuta indipendentemente<br />
dalla durata <strong>del</strong>l’iscrizione.<br />
Per effetto <strong>del</strong>l’introdotta modifica la contribuzione<br />
sarà quindi corrisposta in relazione ai mesi<br />
di iscrizione.<br />
Ai fini <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong>l’anzianità contributiva<br />
rileverà l’intero anno solare d’iscrizione e<br />
quindi l’ultimo anno utile dovrà necessariamente<br />
essere completato, non risultando più valido<br />
l’attingimento al mese di <strong>gennaio</strong> come nella<br />
vecchia normativa.<br />
Ovviamente poiché tale modifica interesserà immediatamente<br />
coloro i quali avendo già raggiunto<br />
l’età pensionabile matureranno invece l’anzianità<br />
contributiva nel <strong>2006</strong>, occorrerà un’adeguata<br />
azione informativa anche al fine <strong>del</strong>la valutazione<br />
da parte degli interessati <strong>del</strong>l’opportunità<br />
di provvedere alla cancellazione.<br />
Stante l’estrema <strong>del</strong>icatezza <strong>del</strong>l’argomento la<br />
Cassa si riserva di inviare ulteriori chiarimenti ed<br />
istruzioni al riguardo.<br />
Il Direttore Generale<br />
Dott. Renato Presutti<br />
Ndr - Si rende noto che in data 10.<strong>01</strong>.<strong>2006</strong> il<br />
Ministero <strong>del</strong> Lavoro e <strong>del</strong>le Politiche Sociali, di<br />
concerto con il Ministero <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le<br />
Finanze, ha approvato quanto <strong>del</strong>iberato dal<br />
Comitato <strong>dei</strong> Delegati.<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
21
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Con il testo unico costruzioni mai più progetti<br />
realizzati senza il mo<strong>del</strong>lo geologico<br />
Con il testo unico costruzioni<br />
mai più progetti realizzati senza<br />
il mo<strong>del</strong>lo geologico<br />
Secondo il presidente <strong>del</strong> Consiglio geologi la nuova normativa<br />
restituisce a questi professionisti un ruolo centrale a garanzia<br />
<strong>del</strong>la sicurezza <strong>del</strong>l’opera<br />
Le nuove norme tecniche in materia di costruzioni,<br />
entrate in vigore lo scorso 23 ottobre sono<br />
destinate a imprimere una svolta culturale oltre<br />
che operativa al settore. E questo perché al di là<br />
di ogni possibile aspetto applicativo, che dovrà<br />
essere valutato attentamente in questa prima fase<br />
transitoria, all’interno <strong>del</strong> testo sono previste importanti<br />
novità che incidono direttamente non<br />
solo sulle prestazioni professionali a essa connesse,<br />
ma anche sulla sicurezza <strong>del</strong>l’intera comunità.<br />
Mai in Italia, infatti, era stata messa a punto una<br />
norma così complessa e completa in materia di<br />
costruzioni. Norme che seppure perfettibili, potranno<br />
assicurare, con il contributo <strong>dei</strong> professionisti<br />
chiamati a metterle in pratica, un deciso ammodernamento<br />
nel settore <strong>del</strong>le costruzioni.<br />
In sintesi e per comodità espositiva possiamo racchiudere<br />
in cinque punti lo spirito di questa riforma,<br />
che contribuirà a mettere al passo l’Italia<br />
con l’Europa, armonizzando la legislazione nazionale<br />
con quanto già da tempo prevedono gli Eurocodici<br />
di Bruxelles.<br />
Il primo ha una natura squisitamente concettuale<br />
e culturale ed è perciò il principio cardine sul<br />
quale poggia l’intera normativa.Viene privilegiata<br />
in questo settore la normazione a indirizzo “prestazionale”e<br />
di conseguenza viene marginalizzata<br />
quella di tipo “prescrittivo”.Non è un gioco di parole,<br />
ma un importante salto di qualità nell’ambito<br />
<strong>del</strong> sistema progettuale di cui è bene sottolineare<br />
la portata. Proviamo a spiegare. Se finora il<br />
progettista riteneva di poter garantire la sicurezza<br />
<strong>del</strong>le costruzioni seguendo pedissequamente<br />
norme già preordinate a tal fine, d’ora in poi sarà<br />
egli stesso che dovrà predeterminare i livelli tensionali<br />
attribuibili a ciascuna <strong>del</strong>le componenti<br />
strutturali. Sarà dunque il professionista a dover<br />
decidere quali procedimenti di calcolo e quali<br />
mo<strong>del</strong>li adottare per garantire il più alto coefficiente<br />
di sicurezza <strong>del</strong>l’opera che si va a realizzare.<br />
Il percorso progettuale diviene così non una<br />
mera applicazione di regole tecniche, ma un momento<br />
creativo nel quale il progettista forte <strong>del</strong>le<br />
proprie conoscenze e <strong>del</strong>le analisi condotte è<br />
l’artefice assoluto <strong>del</strong>la sicurezza <strong>del</strong>l’opera.<br />
Siamo quindi di fronte a un cambiamento culturale<br />
non di poco conto e che senza dubbio potrà<br />
gettare un certo scompiglio nei consolidati equilibri<br />
degli attuali ritmi progettuali.<br />
Il progettista non è più solamente il garante <strong>del</strong><br />
rispetto di un complesso di norme tecniche prescrittive,<br />
ma diviene interprete <strong>del</strong>le prestazioni<br />
<strong>del</strong>la costruzione e questo determina un aumento<br />
<strong>del</strong>le sue responsabilità.<br />
Una conseguenza, questa, che certo può destare<br />
qualche preoccupazione, ma che a ben vedere invece<br />
rappresenta un’opportunità e una sfida importante<br />
per tutti i professionisti, ivi compresi i<br />
geologi destinati ad assumere un ruolo centrale<br />
nell’intero comparto <strong>del</strong>le costruzioni.<br />
La norma dice chiaramente che la sicurezza di<br />
una costruzione deriva dalla somma di tutti i<br />
componenti strutturali.<br />
È dunque fondamentale conoscere a fondo i parametri<br />
caratteristici di ogni elemento.Tra questi si<br />
inserisce anche il terreno, per il quale valgono le<br />
stesse regole di valutazione <strong>del</strong>la sicurezza, come<br />
per qualunque altro elemento strutturale.<br />
Anche in questo caso ci troviamo di fronte a<br />
un’innovazione non di poco conto e che influirà<br />
in modo davvero significativo sugli standard di sicurezza<br />
<strong>del</strong>le opere. Infatti, non si potrà giammai<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
23
24<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Con il testo unico costruzioni mai più progetti<br />
realizzati senza il mo<strong>del</strong>lo geologico<br />
pervenire alla definizione <strong>dei</strong> parametri caratterizzanti<br />
il terreno di sedime senza passare per la<br />
preventiva definizione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo geologico,<br />
comprendente i “caratteri stratigrafici, litologici,<br />
strutturali, idrogeologici, geomorfologici e ... di<br />
pericolosità geologica (morfoevolutiva, sismica,<br />
vulcanica, alluvionale, da processi erosivi, carsici,<br />
instabilità costiere, subsidenza, salinizzazione <strong>del</strong>le<br />
acque di falda, desertificazione ecc. ndr) <strong>del</strong><br />
territorio”, che dovrà infine essere “validato e<br />
supportato da indagini specifiche”.<br />
Il geologo, di conseguenza, assume una responsabilità<br />
diretta nei confronti <strong>del</strong> progettista: senza il<br />
mo<strong>del</strong>lo geologico nessuna opera potrà più essere<br />
realizzata. Un principio che, come si capisce<br />
bene, servirà a garantire il raggiungimento di elevati<br />
parametri di sicurezza nonché il corretto inserimento<br />
<strong>del</strong>l’opera nel contesto ambientale e/o<br />
paesaggistico e a prevenire o a mitigare le calamità<br />
geologiche, che nel nostro Paese si verificano<br />
anche troppo frequentemente.<br />
Altro tema di grande rilievo è quello <strong>del</strong>le indagini<br />
preventive sperimentali e di quelle eseguite<br />
nel corso <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>l’opera, che introducono<br />
al metodo osservazionale, una novità<br />
questa che più di ogni altra ci avvicina all’Europa.<br />
Per la migliore formulazione <strong>dei</strong> mo<strong>del</strong>li, come<br />
abbiamo visto, assume importanza primaria la conoscenza<br />
approfondita <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>le<br />
strutture.Occorre quindi studiare a fondo la composizione<br />
<strong>dei</strong> materiali che le costituiscono.<br />
E questo non solo in fase preventiva, utile alla formulazione<br />
<strong>del</strong> progetto, ma anche nel corso <strong>del</strong>la<br />
realizzazione <strong>del</strong>l’opera. Non è escluso, dunque,<br />
che in fase di realizzazione <strong>del</strong>l’opera alcune <strong>del</strong>le<br />
previsioni progettuali di dettaglio debbano essere<br />
riviste per rendere conformi previsioni teoriche<br />
e risultati sperimentali.<br />
Il monitoraggio sperimentale continuo <strong>del</strong>l’opera<br />
è una strada indispensabile da seguire, nel rispetto<br />
<strong>dei</strong> limiti e <strong>dei</strong> contenuti <strong>del</strong> metodo osservazionale,<br />
per garantire la sicurezza <strong>del</strong>l’intervento<br />
che si sta effettuando.<br />
Le considerazioni finora svolte mettono in luce le<br />
finalità che questo testo unico intende centrare.<br />
E che i professionisti, grazie al loro intervento diretto,<br />
possono contribuire a far raggiungere: l’in-<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
cremento <strong>del</strong>la sicurezza e l’abbattimento <strong>dei</strong> costi.<br />
Il primo fattore è stato richiamato più volte<br />
nel corso <strong>del</strong> nostro ragionamento.<br />
La nuova impostazione culturale (criterio prestazionale<br />
e non più prescrizionale) con il conseguente<br />
aumento di responsabilità da parte <strong>del</strong><br />
professionista, che diventa il vero cardine <strong>del</strong> momento<br />
progettuale, attraverso l’adozione di mo<strong>del</strong>li<br />
scientifici utili a descrivere e a studiare approfonditamente<br />
la natura <strong>del</strong>la struttura e <strong>dei</strong><br />
componenti (terreno compreso) che ne fanno<br />
parte, assicura un modo nuovo di concepire una<br />
costruzione e ne garantisce quindi il massimo livello<br />
di affidabilità.<br />
L’aumento <strong>del</strong>le conoscenze e l’utilizzo di verifiche<br />
preliminari e in corso d’opera non può infatti<br />
che aumentare i livelli di sicurezza <strong>del</strong>le opere<br />
che si vanno a realizzare.<br />
Così come è certo un aumento <strong>del</strong> grado di sicurezza<br />
lo è altrettanto la riduzione <strong>dei</strong> costi. È il diverso<br />
nuovo approccio alla definizione <strong>del</strong> grado<br />
di sicurezza <strong>del</strong>la costruzione che consente anche<br />
la riduzione <strong>dei</strong> costi.<br />
Con la precedente normativa (Dm 11 marzo<br />
1988), tutte le incertezze e difficoltà <strong>del</strong>la progettazione<br />
venivano condensate nell’unico e solo<br />
coefficiente di sicurezza globale (per i pendii, il<br />
fattore di sicurezza è Fs = 1,3; per le fondazioni<br />
superficiali, il fattore di sicurezza è Fs = 3; per le<br />
fondazioni profonde, il fattore di sicurezza è Fs =<br />
2,5 ecc.), mentre le nuove Norme tecniche per le<br />
costruzioni, allineandosi all’Europa, riconducono<br />
l’approccio <strong>del</strong>la progettazione agli stati limite<br />
con la richiesta di una duplice verifica per ciascuna<br />
costruzione, cioè allo stato limite ultimo<br />
(Slu) allo stato limite di esercizio (Sle), a cui si aggiunge<br />
la verifica allo stato limite di danno (Sld)<br />
per le costruzioni in zona sismica, i quali, come<br />
abbiamo visto richiedono la formulazione di mo<strong>del</strong>li<br />
opportunamente validati e tarati, la esecuzione<br />
<strong>del</strong>le indagini, l’apertura (specie per talune<br />
opere) al metodo osservazionale, la misura, su base<br />
statistica, <strong>dei</strong> parametri fisici <strong>dei</strong> terreni e <strong>dei</strong><br />
materiali.<br />
D’ora in poi la maggiore flessibilità <strong>del</strong>la norma e<br />
il diverso e più razionale approccio progettuale<br />
consentiranno di evitare sprechi di denaro.
Questi cinque punti rendono i geologi assolutamente<br />
favorevoli all’introduzione di queste norme<br />
e rappresentano una sfida che la categoria<br />
non vuole perdere fin da queste prime fasi di applicazione.<br />
È ovvio che le regole applicative andranno<br />
via via adeguate alle diverse esigenze operative<br />
che si riscontreranno sul campo, ma la fase<br />
transitoria di 18 mesi (nel corso <strong>dei</strong> quali si potranno<br />
adottare sia le norme prevìgenti sia le nuove)<br />
ci mette al riparo da eventuali problemi.<br />
È comprensibile in questo senso la preoccupazione<br />
di chi si trova di fronte alla necessità di effettuare<br />
un cambiamento sul piano professionale,<br />
ma siamo certi che attraverso la formazione e<br />
l’aggiornamento continuo si potrà ovviare a qualsiasi<br />
problema.<br />
Si tratta di uno sforzo che con la collaborazione<br />
di tutti e l’impegno degli Ordini professionali potrà<br />
essere avvertito come un’opportunità piuttosto<br />
che come un limite.<br />
D’altronde gli stessi organismi professionali saranno<br />
chiamati a esprimere osservazioni e a proporre<br />
eventuali correzioni che favoriranno il miglioramento<br />
<strong>del</strong>le norme. È importante, dunque,<br />
sfruttare al meglio questo momento di transizione<br />
eliminando ogni resistenza e ponendosi invece<br />
in un’ottica di proficua collaborazione.<br />
La norma stessa, tra l’altro, prevede la istituzione<br />
di una commissione che avrà il compito di monitorarne<br />
costantemente lo stato e le difficoltà di<br />
applicazione e di proporre gli eventuali correttivi.Anche<br />
per questa ragione è importante adottare<br />
subito le nuove norme e contribuire così al miglioramento<br />
di una riforma che con il contributo<br />
di tutti può diventare la migliore possibile.<br />
In ultimo qualche considerazione che riguarda da<br />
vicino la categoria professionale <strong>dei</strong> geologi.<br />
L’aver deciso finalmente di inserire il terreno tra<br />
gli elementi strutturali nobilita il lavoro e la professione<br />
<strong>del</strong> geologo come mai era accaduto in<br />
passato, ove si consideri che il terreno è uno degli<br />
elementi che concorrono alla formulazione<br />
<strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo geologico e che questo mo<strong>del</strong>lo,<br />
comprendente tra l’altro - si sottolinea - la caratterizzazione<br />
di tutte le pericolosità geologiche<br />
presenti sul territorio, validato e supportato da<br />
specifiche indagini, è posto d’ora in avanti in ca-<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Con il testo unico costruzioni mai più progetti<br />
realizzati senza il mo<strong>del</strong>lo geologico<br />
po a ogni opera da realizzare sul territorio, indipendentemente<br />
dall’esistenza o meno di vincoli<br />
sismici, idrogeologici, vulcanici ecc.<br />
Anche in sede giurisdizionale la portata <strong>del</strong>le<br />
nuove norme tecniche potrà assumere un notevole<br />
rilievo. Infatti, proprio in questo scorcio di<br />
ottobre 2005, nell’ambito di due procedimenti<br />
presso altrettanti Tar - aventi a oggetto l’impugnativa<br />
di circolari con cui le amministrazioni<br />
pubbliche avevano disposto, in casi specifici, di<br />
non acquisire la relazione geologica surrogandola<br />
con dichiarazione di mera compatibilità geologica<br />
da parte <strong>del</strong> progettista - è stato evidenziato<br />
in sede di discussione come la mo<strong>del</strong>lazione geologica<br />
<strong>del</strong> sito, a seguito <strong>del</strong>l’emanazione <strong>del</strong>le<br />
nuove norme tecniche per le costruzioni (Dm 14<br />
settembre 2005), sia ormai obbligatoria per ogni<br />
tipologia di opera interagente con il terreno, a<br />
prescindere dalle caratteristiche <strong>del</strong> terreno stesso<br />
e finanche dalla sismicità o dalla sussistenza di<br />
vincoli idrogeologici o di altra natura.<br />
Rispetto al Dm <strong>del</strong> 1988 le nuove norme tecniche<br />
per le costruzioni, infatti, non limitano la portata<br />
obbligatoria <strong>del</strong>l’acquisizione <strong>del</strong>la relazione<br />
geologica a determinati vincoli o a determinate<br />
tipologie di opere, ma estendono alla generalità<br />
degli interventi sul terreno l’acquisizione <strong>del</strong>la<br />
stessa.<br />
Costituirà, pertanto, impegno <strong>del</strong> Consiglio nazionale<br />
<strong>dei</strong> geologi sollecitare e ulteriormente<br />
sensibilizzare l’interesse già riscontrato nei giudici<br />
con altre iniziative, sia di carattere informativo<br />
sia, all’occorrenza, di carattere giurisdizionale.<br />
Nell’esclusivo interesse <strong>del</strong>la comunità nazionale,<br />
molto spesso assoggettata ai disastrosi effetti<br />
<strong>del</strong>la normale evoluzione geologica per l’assoluta<br />
e sola carenza di studi, rilevamenti e indagini di<br />
competenza <strong>dei</strong> geologi.<br />
Pietro De Paola<br />
Presidente Consiglio nazionale geologi<br />
da “Il Sole 24 Ore”- Edilizia e Territorio<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
25
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
La Dia non si può impugnare.<br />
Ricorsi solo contro l’inerzia <strong>del</strong> Comune sulla vigilanza<br />
La Dia non si può impugnare<br />
Ricorsi solo contro l’inerzia <strong>del</strong><br />
Comune sulla vigilanza<br />
La Dia è un’istanza <strong>del</strong> privato e quindi non può essere impugnata<br />
dai soggetti che si ritengono lesi dall’attività edilizia.<br />
Il Tar Lombardia conferma l’interpretazione di Palazzo Spada<br />
La Dia è e rimane un mero atto di iniziativa privata<br />
e, pertanto, non è impugnabile davanti al<br />
giudice amministrativo. Questo, in sintesi, è<br />
quanto espresso dal Tar per la Lombardia con la<br />
sentenza n. 3819, depositata lo scorso 17 ottobre.<br />
La decisione è conforme all’autorevole e recentissimo<br />
orientamento espresso dal Consiglio<br />
di Stato con la pronuncia n. 3916 <strong>del</strong> 22 luglio<br />
scorso, con la quale i giudici di Palazzo Spada<br />
hanno escluso che la Dia possa essere equiparata<br />
a un atto amministrativo ovvero a un silenzioassenso.<br />
Il tema, tuttavia, ha diviso la giurisprudenza<br />
e la dottrina. Sul punto è sufficiente ricordare<br />
la decisione <strong>del</strong> Tar Abruzzo che, a cavallo<br />
tra le due pronunce ricordate, ha qualificato la<br />
Dia come atto abilitativo tacito, immediatamente<br />
impugnabile (sentenza n. 494 <strong>del</strong> 1° settembre<br />
2005). I riflessi pratici <strong>del</strong>l’una o <strong>del</strong>l’altra qualificazione<br />
sono estremamente <strong>del</strong>icati per quanto<br />
attiene alla tutela <strong>dei</strong> terzi che si ritengano lesi<br />
dalla presentazione di una Dia e dalla conseguente<br />
realizzazione <strong>del</strong>le opere denunciate.<br />
Naturalmente, i mezzi processuali a disposizione<br />
<strong>del</strong> terzo sono diversi nelle due diverse ipotesi<br />
(atto amministrativo o atto <strong>del</strong> privato). Il tema è<br />
oggi reso ancora più attuale dalla pressoché<br />
completa equiparazione <strong>del</strong>la Dia al permesso di<br />
costruire, con la possibilità di utilizzare la prima<br />
anche per interventi di nuova costruzione che,<br />
spesso, incidono sugli interessi <strong>dei</strong> terzi.<br />
La decisione <strong>del</strong> Consiglio di Stato<br />
La decisione 3916/2005 rappresenta un precedente<br />
fondamentale, sia per l’autorevolezza <strong>del</strong>l’organo<br />
giudicante che per il tentativo di ricondurre<br />
a unità un quadro giurisprudenziale piuttosto<br />
disomogeneo.<br />
La pronuncia, tuttavia, non prende in considerazione,<br />
poiché successive all’epoca <strong>dei</strong> fatti di<br />
causa, le modifiche introdotte alla legge n. 241<br />
<strong>del</strong> 1990 dal Dl n. 35 <strong>del</strong> 2005, convertito nella<br />
legge n.80 <strong>del</strong> 2005.L’esame <strong>del</strong> Consiglio di Stato<br />
prende avvio dall’articolo 19 <strong>del</strong>la legge n.241<br />
<strong>del</strong> 1990, nel testo vigente prima <strong>del</strong>le modifiche<br />
<strong>del</strong> 2005. Questa norma stabiliva che l’amministrazione,<br />
una volta ricevuta la denuncia dall’interessato,<br />
dovesse d’ufficio accertarne la conformità<br />
alle norme di legge, e, nel caso di verifica<br />
negativa, dovesse ordinare al cittadino, entro un<br />
termine perentorio, il divieto di proseguire l’attività<br />
e di rimuovere i suoi eventuali effetti.<br />
L’amministrazione, quindi, era titolare di un potere<br />
inibitorio che doveva esercitare, se <strong>del</strong> caso,<br />
entro un termine perentorio. Sulla base di tale<br />
norma - nonché <strong>del</strong>l’articolo 21 <strong>del</strong>la stessa legge,<br />
che estendeva alle attività soggette a Dia la disciplina<br />
sanzionatoria prevista per le attività svolte<br />
in mancanza o in difformità dai provvedimenti<br />
abilitativi - il Consiglio di Stato afferma che la<br />
tutela <strong>del</strong> terzo è possibile attraverso l’esercizio,<br />
da parte <strong>del</strong>l’amministrazione competente, <strong>del</strong><br />
potere sanzionatorio. La Dia, infatti, è un “atto di<br />
parte”, che non può essere equiparato a un atto<br />
di “autoamministrazione” (ossia un atto amministrativo<br />
proveniente dal privato).<br />
Essa, quindi, non è un atto impugnabile.A sostegno<br />
di tale conclusione soccorre pure il principio<br />
di legalità, in forza <strong>del</strong> quale si può escludere<br />
che a un atto privato possa attribuirsi valore di<br />
atto amministrativo.A ciò si aggiunga che la Dia<br />
è una “dichiarazione” di parte, con la quale il cittadino<br />
non chiede affatto il rilascio di un provvedimento:<br />
conseguentemente, rispetto a essa,<br />
non può neppure ammettersi il silenzio-assenso.<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
27
28<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
La Dia non si può impugnare.<br />
Ricorsi solo contro l’inerzia <strong>del</strong> Comune sulla vigilanza<br />
È decisiva la distinzione che il Consiglio di Stato<br />
opera tra i rapporti tra denunciante e Pa e tra<br />
quest’ultima e i soggetti terzi che si oppongono<br />
all’intervento denunciato.<br />
Nel primo rapporto viene in evidenza un potere<br />
inibitorio <strong>del</strong>l’amministrazione, sottoposto a un<br />
termine perentorio.<br />
Nell’ambito <strong>del</strong> secondo, invece, rileva un potere<br />
sanzionatorio esercitabile anche successivamente<br />
allo scadere <strong>dei</strong> trenta giorni.<br />
In termini più concreti, la tutela <strong>del</strong> terzo, secondo<br />
il Consiglio di Stato, è possibile nella forma<br />
<strong>del</strong> ricorso contro l’inerzia <strong>del</strong> Comune nell’esercizio<br />
<strong>del</strong> potere di vigilanza e sanzionatorio<br />
sulle opere denunciate.<br />
Il Comune, infatti, ha l’obbligo di provvedere sulle<br />
istanze <strong>dei</strong> cittadini anche quando questi sollecitino<br />
l’intervento repressivo e chiedano l’eliminazione<br />
di un abuso edilizio.<br />
Perché possa impugnarsi il silenzio rifiuto <strong>del</strong><br />
Comune, tuttavia, sarà necessario previamente<br />
diffidare l’amministrazione (il che, peraltro, comporta<br />
un evidente allungamento <strong>dei</strong> tempi <strong>del</strong>la<br />
tutela <strong>del</strong> terzo).<br />
II Consiglio di Stato chiarisce un’altra questione<br />
centrale: se l’amministrazione possa esercitare il<br />
potere sanzionatorio anche quando l’intervento<br />
edilizio sia <strong>del</strong> tutto conforme al progetto allegato<br />
alla Dia.<br />
La Quarta sezione risolve positivamente la predetta<br />
questione e afferma che il potere sanzionatorio<br />
è esercitatile anche se l’attività, non conforme<br />
alle norme, sia svolta in conformità alla<br />
Dia. Conclusione che appare largamente condivisibile<br />
in quanto è il mero “contrasto con la normativa<br />
vigente” a rendere legittimo l’intervento<br />
sanzionatorio <strong>del</strong>l’amministrazione.<br />
Resta da accertare quale sia, concretamente, il<br />
contenuto di tale potere sanzionatorio, poiché è<br />
evidente che rispetto al terzo che si ritenga leso<br />
dall’attività denunciata, la sola misura realmente<br />
utile è quella ripristinatoria, ossia la misura che<br />
determina l’eliminazione degli effetti prodotti<br />
dalle opere private denunciate.<br />
Mentre non appare oggettivamente utile la misura<br />
pecuniaria. La riflessione, come ha messo in<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
luce la migliore dottrina, è decisiva poiché numerosi<br />
interventi soggetti a Dia sono sanzionabili<br />
solo con misure pecuniarie. La riduzione <strong>del</strong>la<br />
tutela <strong>del</strong> terzo è quindi evidente sul piano pratico.<br />
Il terzo che si assuma leso da una Dia dovrà quindi<br />
trovare nuovi spazi di tutela. In termini più<br />
concreti, il terzo si troverà costretto ad agire in<br />
giudizio contro il comportamento <strong>del</strong> privato<br />
che ha presentato la Dia.<br />
Trattandosi, tuttavia, di contenzioso tra privati, il<br />
terzo dovrà adire il giudice ordinario, esercitando<br />
le azioni che il Codice civile prevede a tutela<br />
<strong>dei</strong> diritti reali, come la domanda di restituzione<br />
in pristino prevista dall’articolo 872 Cc, ovvero<br />
azioni cautelari quali la denuncia di nuova opera<br />
e di danno temuto (1171-1172 Cc).<br />
È, tuttavia, una tutela più “ristretta”, perché concessa<br />
a un ventaglio di soggetti meno ampio rispetto<br />
a quello <strong>dei</strong> terzi che possono impugnare,<br />
avanti il giudice amministrativo, il permesso di<br />
costruire.
La Dia come atto amministrativo<br />
Quest’orientamento è ben sintetizzato nella decisione<br />
<strong>del</strong> 1° settembre 2005, n. 494 <strong>del</strong> Tar<br />
Abruzzo. In questa decisione, il giudice amministrativo<br />
prende in considerazione le modifiche<br />
introdotte alla legge 241/1990 dall’articolo 3 <strong>del</strong><br />
Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005. Sulla<br />
base di detta norma, il Tar Abruzzo afferma la natura<br />
provvedimentale <strong>del</strong>la Dia.<br />
In altri termini, secondo il giudice amministrativo,<br />
se la legge ha ammesso nei confronti <strong>del</strong>la<br />
Dia “determinazioni in via di autotutela”nelle forme<br />
<strong>del</strong>la revoca o <strong>del</strong>l’annullamento d’ufficio,<br />
ciò significa che la stessa legge ha qualificato la<br />
Dia come atto amministrativo.<br />
In questo modo, secondo il Tar, la tutela <strong>del</strong> terzo<br />
nei confronti di una Dia sarebbe di ampiezza analoga<br />
a quella riconosciuta nei confronti di un<br />
permesso di costruire.<br />
In particolare il giudice amministrativo pone in<br />
evidenza come, solo attraverso tale lettura, la tutela<br />
<strong>del</strong> terzo possa estendersi fino a ricomprendere<br />
anche gli atti generali (come gli strumenti<br />
urbanistici) o regolamentari illegittimi sulla base<br />
<strong>dei</strong> quali la Dia sia stata presentata.<br />
La lettura che il Tar Abruzzo offre <strong>del</strong> nuovo articolo<br />
19 <strong>del</strong>la legge 241/1990 non appare, tuttavia,<br />
convincente.<br />
Tale norma stabilisce ora che, anche dopo la scadenza<br />
<strong>del</strong> termine di trenta giorni per l’esercizio<br />
<strong>del</strong> potere inibitorio, l’amministrazione possa intervenire,<br />
vietando la prosecuzione <strong>del</strong>l’attività e<br />
imponendo la rimozione <strong>dei</strong> suoi effetti (ricorrendo<br />
le condizioni previste dagli articoli 21quinquies<br />
e 21-nonies <strong>del</strong>la stessa legge).<br />
L’articolo, quindi, attribuisce all’amministrazione<br />
il potere di intervenire, al fine di inibire l’attività<br />
denunciata, anche dopo la scadenza <strong>del</strong> termine<br />
ordinario di trenta giorni, purché sia accertato<br />
un interesse pubblico puntuale, che dovrà essere<br />
valutato “tenendo conto degli interessi <strong>dei</strong> destinatari<br />
e <strong>dei</strong> controinteressati”.<br />
In altri termini, una volta decorso il termine di<br />
trenta giorni, non basterà accertare la difformità<br />
<strong>del</strong>l’intervento denunciato rispetto alle norme<br />
vigenti, ma sarà necessaria una verifica ulteriore,<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
La Dia non si può impugnare.<br />
Ricorsi solo contro l’inerzia <strong>del</strong> Comune sulla vigilanza<br />
tesa appunto ad accertare l’esistenza di un interesse<br />
pubblico specifico all’intervento inibitorio.<br />
Questa norma, tuttavia, non sembra affatto attribuire<br />
natura provvedimentale alla Dia, limitandosi,<br />
per elementari ragioni di affidamento <strong>del</strong>le ragioni<br />
<strong>del</strong> privato, a richiedere all’amministrazione<br />
che voglia, tardivamente, inibire l’intervento,<br />
di accertare l’esistenza di un interesse pubblico<br />
specifico.<br />
La posizione <strong>del</strong> Tar Lombardia<br />
Il giudice amministrativo lombardo, con la decisione<br />
n. 3819 <strong>del</strong> 17 ottobre scorso, sposa la tesi<br />
<strong>del</strong> Consiglio di Stato, affermando, con perentorietà,<br />
che la denuncia di inizio attività edilizia è<br />
un atto soggettivamente e oggettivamente privato<br />
e che, conseguentemente, è inammissibile sia<br />
la domanda volta a ottenerne l’annullamento, sia<br />
quella volta a ottenere l’annullamento <strong>del</strong> silenzio<br />
assenso.<br />
In termini analoghi a quanto sentenziato dai giudici<br />
di Palazzo Spada, il giudice lombardo riconosce<br />
al privato la possibilità di procedere all’impugnazione<br />
<strong>del</strong> silenzio rifiuto di provvedere<br />
in sede di repressione <strong>del</strong>le attività che egli ritiene<br />
abusive.<br />
Pertanto, una volta decorso il termine stabilito<br />
dall’articolo 23 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>l’edilizia, senza<br />
che la Pa abbia esercitato il potere inibitorio,<br />
il terzo potrà chiedere alla stessa, mediante diffida,<br />
di porre in essere i provvedimenti sanzionatori<br />
previsti dall’articolo 27 <strong>del</strong>lo stesso testo<br />
unico, e - in caso di inerzia - farà valere davanti al<br />
giudice amministrativo l’illegittimità <strong>del</strong> silenzio<br />
rifiuto. La Dia è quindi solo una dichiarazione <strong>del</strong><br />
privato. E il decorso <strong>del</strong> termine per l’esercizio<br />
<strong>del</strong> potere inibitorio non la trasforma in un atto<br />
amministrativo o in un silenzio-assenso.<br />
Resta il dubbio che il sistema <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> terzo,<br />
diviso e frammentato tra giudice amministrativo<br />
e giudice ordinario, sia in grado di garantire<br />
al terzo stesso un’effettiva tutela di fronte a un<br />
uso illegittimo <strong>del</strong>la Dia.<br />
Francesco Marzari<br />
da “Edilizia e Territorio”<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
29
Ministero <strong>del</strong>le Attività produttive - Decreto<br />
26 ottobre 2005 Miglioramento <strong>del</strong>la sicurezza<br />
degli impianti di ascensore installati negli<br />
edifici civili precedentemente alla data di<br />
entrata in vigore <strong>del</strong>la direttiva 95/16/Ce. (1)<br />
IL MINISTRO<br />
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
Vista la direttiva 95/16/Ce;<br />
Visto il decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica n.<br />
162/1999;<br />
Vista la norma tecnica europea Uni En 081-80;<br />
Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli<br />
enti degli apparecchi di sollevamento installati in<br />
edifici civili precedentemente alla data di entrata<br />
in vigore <strong>del</strong>la direttiva 95116/CE;<br />
Decreta:<br />
Articolo 1<br />
Oggetto e ambito di applicazione<br />
1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti<br />
dall’art.1 (2) e dall’art. 2, lettera a), <strong>del</strong> regolamento<br />
di cui al decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica<br />
30 aprile 1999, n. 162(3), di seguito denominato<br />
“regolamento”.<br />
2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima<br />
<strong>del</strong> 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste<br />
dalla norma tecnica europea Uni En 081-80<br />
e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità<br />
disciplinate dal presente decreto.<br />
3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia<br />
dal decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica<br />
6 giugno 20<strong>01</strong>, n. 380, recante testo unico <strong>del</strong>le<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Ascensori da adeguare alla Ue<br />
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80<br />
Ascensori da adeguare alla Ue<br />
Con la check-list di 74 rischi<br />
riportata nella Uni En 81-80<br />
Otto anni di tempo per adeguare tutti gli ascensori installati<br />
prima <strong>del</strong> 1999 ai più moderni livelli di sicurezza.<br />
E’ quanto prevede il Dm emanato dalle Attività produttive<br />
disposizioni legislative e regolamentari in materia<br />
edilizia.<br />
Articolo 2<br />
Adeguamento tecnico degli ascensori<br />
1. In occasione <strong>del</strong>la prima verifica periodica prevista<br />
dal regolamento, effettuata dopo l’entrata in<br />
vigore <strong>del</strong> presente decreto, l’autorità competente,<br />
o l’organismo di certificazione di cui all’art. 13<br />
<strong>del</strong> regolamento, effettua l’analisi <strong>dei</strong> rischi presenti<br />
nell’impianto esaminato, secondo la norma<br />
europea Uni En 081-80, e prescrive gli interventi<br />
necessari per il suo adeguamento,indicando i termini<br />
per gli adempimenti, di cui al seguente comma<br />
2.<br />
2. Per l’esecuzione degli interventi di adeguamento,<br />
sono prescritti i seguenti termini:<br />
a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione<br />
<strong>del</strong>la verifica periodica di cui al comma 1<br />
se i rischi accertati hanno priorità alta;<br />
b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati<br />
hanno priorità media;<br />
c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati<br />
hanno priorità bassa.<br />
3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per<br />
l’incolumità <strong>del</strong>le persone l’impianto è sottoposto<br />
a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono<br />
indicare gli interventi ritenuti indispensabili<br />
per la prosecuzione <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong>l’impianto<br />
in condizioni di sicurezza:<br />
4. L’autorità competente dispone il fermo <strong>del</strong>l’impianto<br />
fino all’accertamento <strong>del</strong>la corretta<br />
esecuzione degli interventi di cui al comma 3,<br />
nonché nel caso di accertata inottemperanza alle<br />
prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardan-<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
31
ti i componenti essenziali di sicurezza <strong>del</strong>l’ascensore,<br />
indicati nell’allegato IV <strong>del</strong> regolamento.<br />
5. Con successivo decreto <strong>del</strong> Direttore generale<br />
<strong>del</strong>lo sviluppo produttivo e competitività, adottato<br />
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore <strong>del</strong><br />
presente decreto, sono definite, in conformità alla<br />
disciplina prevista dal regolamento previo parere<br />
<strong>del</strong>la Conferenza unificata, le modalità di<br />
svolgimento <strong>del</strong>le verifiche e i criteri generali <strong>del</strong>le<br />
prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l’analisi<br />
<strong>dei</strong> rischi non comprende le parti <strong>del</strong>l’impianto<br />
costituenti la struttura architettonica <strong>del</strong>la cabina,<br />
<strong>dei</strong> cancelli e <strong>del</strong>le ringhiere di protezione.<br />
6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia<br />
di prevenzione incendi.<br />
Articolo 3<br />
Requisiti professionali <strong>del</strong> personale<br />
degli organismi notificati<br />
1. L’analisi <strong>dei</strong> rischi e la formulazione <strong>del</strong>le prescrizioni<br />
di cui all’art. 2 sono effettuate da personale<br />
in possesso <strong>dei</strong> seguenti requisiti:<br />
a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al<br />
relativo Albo professionale;<br />
b) esperienza professionale specifica, acquisita<br />
nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno<br />
due anni;<br />
c) copertura assicurativa <strong>del</strong>la responsabilità civile<br />
derivante dall’attività professionale, con massimale<br />
non inferiore a due milioni e cinquecentomila<br />
euro.<br />
Articolo 4<br />
Libretto <strong>del</strong>l’impianto<br />
1. II proprietario <strong>del</strong>l’immobile è tenuto alla corretta<br />
custodia <strong>del</strong> libretto <strong>del</strong>l’impianto di cui all’art.<br />
16 <strong>del</strong> regolamento (4) :<br />
2. I risultati <strong>del</strong>l’analisi <strong>dei</strong> rischi e le prescrizioni<br />
impartite ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2 devono essere allegati<br />
al libretto di impianto.<br />
3. I soggetti indicati all’art. 2, comma 1, annotano<br />
sul libretto l’avvenuta esecuzione <strong>del</strong>le prescrizioni<br />
richieste; il manutentore annota le operazioni<br />
di manutenzione effettuate ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />
15 <strong>del</strong> regolamento (5).<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Ascensori da adeguare alla Ue<br />
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80<br />
[1] Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” <strong>del</strong> 14<br />
novembre 2005, n. 265.<br />
[2] Questo è il testo <strong>del</strong>l’articolo 1 <strong>del</strong> Dpr 30<br />
aprile 1999, n. 162 (“Regolamento recante norme<br />
per l’attuazione <strong>del</strong>la direttiva 95/16/Ce sugli<br />
ascensori e di semplificazione <strong>dei</strong> procedimenti<br />
per la concessione <strong>del</strong> nulla osta per ascensori e<br />
montacarichi, nonché <strong>del</strong>la relativa licenza di<br />
esercizio”):<br />
Articolo 1<br />
Ambito di applicazione<br />
1. Le norme <strong>del</strong> presente regolamento si applicano<br />
agli ascensori, in servizio permanente negli<br />
edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti<br />
di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati<br />
nell’allegato IV.<br />
2. Rientrano nel campo di applicazione <strong>del</strong> presente<br />
regolamento gli ascensori a pantografo e gli<br />
altri ascensori che si spostano lungo un percorso<br />
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi<br />
lungo guide rigide.<br />
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione <strong>del</strong><br />
presente regolamento:<br />
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per<br />
il trasporto di persone;<br />
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti<br />
per scopi militari o per il mantenimento<br />
<strong>del</strong>l’ordine pubblico;<br />
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;<br />
d) gli elevatori di scenotecnica;<br />
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;<br />
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati<br />
esclusivamente all’accesso al posto di lavoro;<br />
g) i treni a cremagliera;<br />
h) gli ascensori da cantiere.<br />
[3] La norma citata definisce come ascensore<br />
“un apparecchio a motore che collega piani definiti<br />
mediante una cabina che si sposta lungo guide<br />
rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è<br />
superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone,<br />
di persone e cose, o soltanto di cose se la<br />
cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi<br />
senza difficoltà, e munita di comandi situati<br />
al suo interno o alla portata di una persona che<br />
si trova al suo interno”.<br />
[4] Questo è il testo <strong>del</strong>l’articolo 16 <strong>del</strong> Dpr<br />
162/1999:<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
33
Articolo 16<br />
Libretto e targa<br />
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie<br />
debbono essere annotati o allegati in apposito<br />
libretto che,oltre ai verbali <strong>del</strong>le verifiche periodiche<br />
e straordinarie e agli esiti <strong>del</strong>le visite di<br />
manutenzione, deve contenere copia <strong>del</strong>le dichiarazioni<br />
di conformità di cui all’articolo 6, e<br />
copia <strong>del</strong>le comunicazioni <strong>del</strong> proprietario o suo<br />
legale rappresentante al competente ufficio comunale;<br />
nonché copia <strong>del</strong>la comunicazione <strong>del</strong><br />
competente ufficio comunale al proprietario o al<br />
suo legale rappresentante relative al numero di<br />
matricola assegnato all’impianto.<br />
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano<br />
la disponibilità <strong>del</strong> libretto all’atto <strong>del</strong>le<br />
verifiche periodiche o straordinarie o nel caso<br />
<strong>del</strong> controllo di cui all’articolo 8, comma l.<br />
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura <strong>del</strong> proprietario<br />
0 <strong>del</strong> suo legale rappresentante, le avvertenze<br />
per l’uso e una targa recante le seguenti<br />
indicazioni:<br />
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche<br />
periodiche;<br />
b) installatore e numero di fabbricazione;<br />
c) numero di matricola;<br />
d) portata complessiva in chilogrammi;<br />
e) numero massimo di persone.<br />
[5] Questo è il testo <strong>del</strong>l’articolo 15 <strong>del</strong> Dpr<br />
162/1999:<br />
Articolo 15<br />
Manutenzione<br />
1. Ai fini <strong>del</strong>la conservazione <strong>del</strong>l’impianto e <strong>del</strong><br />
suo normale funzionamento, il proprietario o il<br />
suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare<br />
la manutenzione di tutto il sistema <strong>del</strong>l’ascensore<br />
o <strong>del</strong> montacarichi a persona munita di certificato<br />
di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a<br />
un operatore comunitario dotato di specializzazione<br />
equivalente che debbono provvedere a<br />
mezzo di personale abilitato.<br />
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto,in<br />
seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica,<br />
da sostenersi dinanzi ad apposita<br />
commissione esaminatrice ai sensi degli articoli<br />
6, 7, 8, 9 e 10 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica<br />
24 dicembre 1951, n. 1767.<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Ascensori da adeguare alla Ue<br />
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80<br />
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di<br />
emergenza che, in caso di necessità, può essere<br />
effettuata anche da personale di custodia istruito<br />
per questo scopo.<br />
3. II manutentore provvede, periodicamente, secondo<br />
le esigenze <strong>del</strong>l’impianto:<br />
a) a verificare il regolare funzionamento <strong>dei</strong> dispositivi<br />
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare,<br />
<strong>del</strong>le porte <strong>dei</strong> piani e <strong>del</strong>le serrature;<br />
b) a verificare lo stato di conservazione <strong>del</strong>le funi<br />
e <strong>del</strong>le catene;<br />
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione<br />
<strong>del</strong>le parti.<br />
4. Il manutentore provvede, almeno una volta<br />
ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta<br />
all’anno per i montacarichi:<br />
a) a verificare l’integrità e l’efficienza <strong>del</strong> paracadute,<br />
<strong>del</strong> limitatore di velocità e degli altri dispositivi<br />
di sicurezza;<br />
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i<br />
loro attacchi;<br />
c) a verificare l’isolamento <strong>del</strong>l’impianto elettrico<br />
e l’efficienza <strong>dei</strong> collegamenti con la terra;<br />
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto<br />
di cui all’articolo 16.<br />
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente<br />
la riparazione e la sostituzione <strong>del</strong>le parti<br />
rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta,<br />
esecuzione.<br />
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante<br />
provvedono prontamente alle riparazioni e alle<br />
sostituzioni.<br />
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo<br />
in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando<br />
esso non sia stato riparato informandone,<br />
tempestivamente, il proprietario o il suo legale<br />
rappresentante e il soggetto incaricato <strong>del</strong>le verifiche<br />
periodiche, nonché il comune per l’adozione<br />
degli eventuali provvedimenti di competenza.<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
35
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Ma l’oblazione per il condono<br />
è deducibile dal reddito?<br />
Ma l’oblazione per il condono<br />
è deducibile dal reddito?<br />
Con sentenza n. 10952 <strong>del</strong> 18 aprile 2005, depositata<br />
il 24 maggio 2005, la Corte di Cassazione<br />
(Sezione tributaria) non ha - fra l’altro<br />
- completamente escluso la possibilità di<br />
dedurre dalle imposte sul reddito le spese<br />
per il condono edilizio. Vediamo se la Suprema<br />
Corte ha davvero aperto uno spiraglio<br />
alla deducibilità anche <strong>del</strong>l’oblazione.<br />
Il contributo interpretativo <strong>dei</strong> supremi giudici di<br />
legittimità giunge in un momento propizio, sebbene<br />
la decisione si riferisca al 1987 e quindi ricada<br />
nell’operatività <strong>del</strong>le precedenti sanatorie degli illeciti<br />
edilizi varate con leggi 724/1994 e 47/1985.<br />
Il 31 ottobre 2005 ha,infatti,rappresentato una tappa<br />
decisiva per iniziare ad archiviare il primo condono<br />
edilizio <strong>del</strong> nuovo secolo, giacché per esplicita<br />
disposizione di legge (art.32,comma 37,primo<br />
periodo, <strong>del</strong> D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 326/2003, e successive integrazioni<br />
e modificazioni) il pagamento degli oneri di<br />
concessione (al comune competente), la presentazione<br />
<strong>del</strong>la documentazione prevista dal comma<br />
35 (dichiarazione sostitutiva <strong>del</strong>l’atto di notorietà,<br />
fotografie, perizia giurata), <strong>del</strong>la denuncia catastale<br />
(si veda Agenzia <strong>del</strong> territorio, circ. n.10/T <strong>del</strong> 4<br />
agosto 2005), <strong>del</strong>la dichiarazione ICI (si veda D.M.<br />
15 aprile 2005) e <strong>del</strong>le eventuali denunce ai fini<br />
<strong>del</strong>la TARSU (o TIA) e <strong>del</strong>la TOSAP (o COSAP), entro<br />
il 31 ottobre 2005, nonché il decorso <strong>del</strong> termine<br />
di 24 mesi da tale data (quindi 31 ottobre<br />
2007), senza l’adozione di un provvedimento negativo<br />
da parte <strong>del</strong> comune competente,“equivalgono<br />
a titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. Del resto<br />
non va sottaciuto il complessivo giudizio positivo<br />
espresso dalla Corte costituzionale sulla legittimità<br />
<strong>del</strong> condono edilizio di cui al D.L. 269/2003<br />
(ex multis, sent. n. 71 <strong>del</strong>l’11 febbraio 2005, n. 286<br />
<strong>del</strong> 28 luglio 2004 e n. 196 <strong>del</strong> 28 giugno 2004).<br />
Come è noto il Giudice <strong>del</strong>le leggi, oltre a sottolineare<br />
la “esplicita saldatura”fra il nuovo condono e<br />
quelli <strong>del</strong> 1994 e 1985 (si veda Corte cost., sent. n.<br />
256 <strong>del</strong> 18 luglio 1996), non ha rilevato nella disci-<br />
plina <strong>del</strong>l’attuale condono “elementi di irragionevolezza<br />
tali da condurre a una dichiarazione di illegittimità”e<br />
quindi lo ha giustificato in virtù <strong>del</strong>la dichiarata<br />
opportunità “che si preveda ancora una<br />
volta un intervento straordinario di condono edilizio<br />
nelle contingenze particolari <strong>del</strong>la recente entrata<br />
in vigore <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le disposizioni in<br />
materia edilizia (che tra l’altro disciplina analiticamente<br />
la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e<br />
le relative responsabilità e sanzioni), nonché <strong>del</strong>l’entrata<br />
in vigore <strong>del</strong> nuovo Titolo V <strong>del</strong>la seconda<br />
parte <strong>del</strong>la Costituzione, che consolida ulteriormente<br />
nelle regioni e negli enti locali la politica di<br />
gestione <strong>dei</strong> territorio”. Prima di passare all’esame<br />
<strong>del</strong>lo specifico contributo fornito dai giudici <strong>del</strong><br />
“Palazzaccio” è opportuno, se non necessario, evidenziare<br />
sinteticamente la definizione di “condono<br />
edilizio” e la vicenda processuale.<br />
Concetto di condono edilizio<br />
Come risulta anche dalle specifiche discipline dettale<br />
da diverse regioni, agli effetti <strong>del</strong>la definizione<br />
degli illeciti edilizi di cui al citato art. 32 <strong>del</strong> U.L.<br />
269/2003 devono intendersi (cfr.art.2 <strong>del</strong>la L.R.Basilicata<br />
18/2004; art. 27 <strong>del</strong>la L.R. Umbria 21/2004;<br />
art. 2 <strong>del</strong>la L.R. Friuli-Venezia Giulia 26/2004):<br />
- per condono edilizio la sanatoria straordinaria degli<br />
illeciti amministrativi derivanti dalla commissione<br />
di abusi edilizi:<br />
- per opere abusive le opere edilizie realizzate in assenza<br />
<strong>dei</strong> previsti titoli abilitativi, ovvero in difformità<br />
rispetto agli stessi, per le quali trova applicazione<br />
la sanatoria;<br />
- per opere ultimate le opere edilizie edificate in<br />
tutte le componenti strutturali,ivi compresi,per gli<br />
edifici, la copertura e i muri perimetrali;<br />
- per nuovi edifici gli interventi aventi rilevanza urbanistica.<br />
Per la definizione degli interventi edilizi resta ferma<br />
l’operatività <strong>del</strong>la disposizione sancita dall’art.3<br />
<strong>del</strong> D.P.R. 380/20<strong>01</strong> e sue modificazioni (cfr. Ministero<br />
<strong>del</strong>le infrastrutture, circ. n. 4174/316/26 <strong>del</strong> 7<br />
agosto 2003; Corte cost., sent. n. 238 <strong>del</strong> 23 giugno<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
37
38<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Ma l’oblazione per il condono<br />
è deducibile dal reddito?<br />
2000; Corte di cass., Sez. III penale, sent. n. 35084<br />
<strong>del</strong> 26 agosto 2004 e n. 17<strong>01</strong> <strong>del</strong> 21 ottobre 2002;<br />
Cons. Stato, Sez. II, dec. n. 7262 <strong>del</strong> 12 maggio<br />
2003).Al riguardo è utile rimarcare il principio giurisprudenziale<br />
secondo il quale il mutamento di destinazione<br />
d’uso da industriale a commerciale di un<br />
fabbricato <strong>del</strong>l’impresa non è soggetto a permesso<br />
di costruire quando la legislazione regionale consideri<br />
“attività libera” il cambio di destinazione funzionale<br />
connesso o meno a trasformazione materiale<br />
<strong>del</strong>l’immobile (Corte cass., Sez. III penale,<br />
sent. n. 42392 <strong>del</strong> 6 novembre 2003).<br />
La controversia e la decisione <strong>del</strong>la Corte<br />
Con apposito ricorso introduttivo un’impresa (nella<br />
specie società per azioni) impugnava dinanzi al<br />
giudice tributario l’avviso di accertamento con il<br />
quale l’Ufficio distrettuale <strong>del</strong>le imposte dirette rettificava<br />
la dichiarazione <strong>dei</strong> redditi per il 1987.<br />
In sostanza il Fisco riprendeva a tassazione vari costi<br />
ritenuti non deducibili fra i quali le “spese” sostenute<br />
dalla contribuente per il condono edilizio.<br />
A seguito <strong>dei</strong> parziale accoglimento <strong>del</strong> ricorso, entrambe<br />
le parti proponevano appello contro la pronuncia<br />
emessa dall’adita Comm. trib. I grado di Milano<br />
(Sez. XVII, sent. 340/1995). I supremi giudici<br />
tributari di merito (Comm. trib. reg. Lombardia), rigettare<br />
la tesi <strong>del</strong> Fisco, accoglievano le doglianze<br />
<strong>del</strong>la società. Avverso tale decisione il Ministero<br />
<strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le finanze ha proposto ricorso<br />
per cassazione con sei motivi, il secondo <strong>dei</strong> quali<br />
riguardante le “spese sopportate dalla contribuente<br />
per il condono edilizio”. In particolare, il ricorrente<br />
ha denunciato la violazione <strong>del</strong>l’art.64 <strong>del</strong> D.P.R.<br />
597/1973 (ex art.64 <strong>dei</strong> D.P.R.917/1986,ora art.99<br />
<strong>del</strong> novellato Tuir) per avere il giudice tributario di<br />
merito riconosciuto la deducibilità di tali spese sul<br />
rilievo che si tratterebbe di costi per rendere completamente<br />
utilizzabile un immobile facente parte<br />
<strong>dei</strong> complesso produttivo che genera ricavi per la<br />
società.Ad avviso <strong>del</strong>l’Amministrazione ricorrente,<br />
invece, i costi relativi al condono edilizio sono<br />
“oneri di carattere sanzionatorio” privi di quella<br />
stretta e necessaria correlazione con i ricavi che sarebbe<br />
richiesta dalle disposizioni <strong>del</strong> reddito d’impresa.<br />
Secondo i supremi giudici di legittimità, che<br />
hanno rigettato la censura sollevata, ridurre a san-<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
zione le spese sostenute per il condono edilizio<br />
sembra frutto di una eccessiva semplificazione, dato<br />
che nella formazione di tali concorrono anche<br />
oneri che non possono definirsi tout court “sanzionatori”<br />
(per esempio, gli oneri di urbanizzazione).<br />
“In questa prospettiva - conclude il <strong>Collegio</strong> giudicante<br />
- poiché la sentenza impugnata fa sul punto<br />
affermazioni che sembrano frutto di un accertamento<br />
di fatto sulla “inerenza” <strong>del</strong>le spese analizzate,<br />
il motivo di ricorso in esame si presenta generico<br />
e non autosufficiente,non precisando quali oneri<br />
relativi al condono edilizio siano stati oggetto<br />
<strong>del</strong>la specifica analisi condotta dal giudice di merito,<br />
né censurando, come, invece, sarebbe stato necessario,<br />
la soluzione adottata dallo stesso giudice<br />
sotto il profilo <strong>del</strong> vizio di motivazione”.<br />
Considerazioni conclusive<br />
I citati passaggi motivazionali <strong>del</strong>la sentenza in rassegna<br />
sono stati tempestivamente segnalati da attenti<br />
commentatori, i quali in modo piuttosto acritico<br />
hanno condiviso essenzialmente il decisum<br />
<strong>dei</strong> supremi giudici di legittimità. In particolare è<br />
stato osservato che il Fisco non può limitarsi a generiche<br />
contestazioni in sede processuale e trascurare<br />
la fondamentale regola <strong>del</strong>l’onere <strong>del</strong>la<br />
prova sancita dall’art. 2697 cod. civ. e che la deducibilità<br />
dovrebbe riguardare comunque le spese<br />
sostenute per il condono edilizio di un immobile<br />
strumentale all’attività commerciale. Perciò, concludono<br />
detti commentatori, le spese sostenute<br />
per il condono edilizio (lasciando chiaramente intendere<br />
la pacifica applicazione <strong>del</strong> principio anche<br />
per l’attuale sanatoria) possono essere dedotte<br />
dalle imposte sul reddito prodotto dalla società.<br />
La conclusione appare sommaria, così come risulterebbe<br />
sbrigativo il nucleo argomentativo <strong>dei</strong> supremi<br />
giudici di legittimità, i quali avrebbero ben<br />
potuto - perlomeno a nostro avviso - affrontare in<br />
dettaglio la particolare questione. Tuttavia in tale<br />
scenario colpisce l’omessa segnalazione <strong>del</strong>l’opposto<br />
e specifico indirizzo giurisprudenziale <strong>del</strong>ineato<br />
dalla stessa Corte di cassazione. Ma andiamo<br />
con ordine.<br />
Il Fisco ha sostenuto che le spese per il condono<br />
edilizio non sono deducibili dal reddito in quanto<br />
“oneri di carattere sanzionatorio”, mentre la Su-
prema Corte ha ritenuto che la tesi è generica e<br />
non autosufficiente poiché non distingue quali<br />
oneri siano stati oggetto di analisi <strong>del</strong> giudice tributario<br />
di merito, giacché nella formazione <strong>del</strong>le<br />
spese per il condono edilizio concorrono anche<br />
costi che non possono definirsi a priori sanzionatori<br />
come, per esempio, gli oneri di urbanizzazione.<br />
È di intuitiva evidenza che se il Fisco avesse indicato<br />
e qualificato i singoli oneri, i supremi giudici<br />
non avrebbero - con ogni probabilità - rigettato<br />
in toto il motivo di ricorso (si tratterebbe quindi<br />
non tanto di onere <strong>del</strong>la prova quanto di specificità<br />
<strong>del</strong>la critica alla sentenza impugnata: cfr. Corte<br />
cass., Sez. trib., ex multis, sent. n. 13800 <strong>del</strong> 18 settembre<br />
2003). A tale proposito è utile segnalare<br />
che il comma 32 <strong>del</strong> citato art. 32 <strong>del</strong> D.L.<br />
269/2003 prevede che la domanda di condono sia<br />
corredata, tra l’altro, dall’attestazione <strong>del</strong> pagamento<br />
<strong>del</strong>l’oblazione e dall’attestazione <strong>del</strong> pagamento<br />
<strong>del</strong>l’anticipazione degli oneri concessori limitatamente<br />
per le tipologie di abuso da 1 a 3 (cfr.<br />
art. 17 <strong>del</strong> D.P.R. 380/20<strong>01</strong>; ris. min. 22 ottobre<br />
1981 prot. 9/2940; Cons. Stato, Sez. V, dec. n. 492<br />
<strong>del</strong> 4 maggio 1998).Pertanto,poiché le modalità di<br />
versamento <strong>del</strong>l’oblazione e degli oneri concessori<br />
sono distinte e separate (in senso conforme,<br />
circ. min. n. 1/DPF <strong>del</strong> 16 <strong>gennaio</strong> 2004; si veda<br />
D.M. 14 <strong>gennaio</strong> 2004), ai fini <strong>del</strong>l’attuale sanatoria<br />
edilizia sarebbe agevole ritenere deducibile solamente<br />
l’importo pagato a titolo di oneri di urbanizzazione.<br />
In tale prospettiva saremmo poi indotti<br />
a ritenere deducibili anche altre autonome e distinte<br />
spese che il soggetto interessato al condono<br />
edilizio è tenuto necessariamente a sopportare come,<br />
per esempio, le imposte di bollo (cfr. ris. min.<br />
20 giugno 1987 prot. 350669; ris. min. 15 novembre<br />
1985 prot. 292115; Cass., Sez. I, sent. n. 11653<br />
<strong>del</strong> 19 novembre 1998; Comm. trib. centr., Sez III,<br />
dec. n. 531 <strong>del</strong> 17 Febbraio 1995) e i costi professionali<br />
(si veda Comm. trib. prov. Milano, Sez. XXI,<br />
sent. n. 298 <strong>del</strong> 18 ottobre 1999). Ma qui la faccenda<br />
si complicherebbe ulteriormente. Difatti<br />
poiché queste spese sono strettamente subordinate<br />
alla procedura per la definizione <strong>del</strong>l’illecito<br />
edilizio, dovrebbero avere lo stesso trattamento riservato<br />
all’oblazione, che è la sanzione per ottenere<br />
l’estinzione <strong>del</strong>l’illecito commesso. In altre pa-<br />
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />
Ma l’oblazione per il condono<br />
è deducibile dal reddito?<br />
role tali spese, al pari <strong>del</strong>l’oblazione, sono sostenute<br />
solo perché si accede alla sanatoria, mentre gli<br />
oneri di urbanizzazione sarebbero stati corrisposti<br />
anche nel caso in cui l’illecito edilizio non fosse<br />
stato commesso.Nutriamo qualche perplessità sulla<br />
bontà <strong>del</strong>la tesi, secondo cui le “spese” sostenute<br />
per il condono edilizio, se correlate con l’attività<br />
commerciale, sono deducibili dalle imposte sul<br />
reddito. In particolare riteniamo che non vi sia alcuna<br />
attinenza tra il pagamento <strong>del</strong>l’oblazione per<br />
la sanatoria di un fabbricato industriale o commerciale<br />
costruito abusivamente e il ciclo produttivo<br />
<strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />
Perciò, la invocata deducibilita è poco convincente<br />
e comunque non troverà un libero ingresso.<br />
Al riguardo, la medesima Corte di cassazione (Sez.<br />
trib.) ha ritenuto apertis verbis che le somme pagate<br />
a titolo di oblazione per il condono edilizio<br />
sono indeducibili, dovendosi escludere qualunque<br />
correlazione tra costo e reddito prodotto (sent. n.<br />
7317 <strong>del</strong> 13 maggio 2003; in senso conforme,<br />
Agenzia <strong>del</strong>le entrate, circ. n. 42/E <strong>del</strong> 26 settembre<br />
2005 e ris. n. 89/E <strong>del</strong> 12 giugno 20<strong>01</strong>; circ.<br />
min. n. 98/E <strong>del</strong> 17 maggio 2000, risposta 9.2.6;<br />
Corte cass., Sez. trib., sent. n. 2168 <strong>dei</strong> 14 febbraio<br />
20<strong>01</strong> e n. 7071 <strong>del</strong> 29 maggio 2000; Comm. trib.<br />
centr.,Sez.XXVII,dec.n.784 <strong>del</strong> 21 marzo 1994;in<br />
senso difforme:Assonime, circ. n. 39 <strong>del</strong> 24 maggio<br />
2000; ex pluribus, Comm. trib. reg. Milano. Sez.<br />
XLVIll, sent. n. 293 <strong>del</strong> 2 novembre 2000; Comm.<br />
trib, prov. Milano, Sez. XLVIII, sent. n. 370 (<strong>del</strong> 4<br />
aprile 20<strong>01</strong>). Del resto la Corte costituzionale, oltre<br />
a riconoscere i maggiori costi che le amministrazioni<br />
comunali devono affrontare per lo svolgimento<br />
<strong>del</strong>le procedure amministrative, per la<br />
realizzazione <strong>del</strong>le opere di urbanizzazione e in genere<br />
per gli interventi di riqualificazione <strong>del</strong>le aree<br />
interessate dalie opere abusive, ha già ribadito che<br />
l’’integrale pagamento <strong>del</strong>l’oblazione costituisce il<br />
presupposto per l’estinzione <strong>dei</strong> reati edilizi, estingue<br />
i relativi procedimenti di irrogazione <strong>del</strong>le<br />
sanzioni amministrative (anche tributarie) e rappresenta<br />
uno <strong>dei</strong> requisiti per li rilascio <strong>del</strong> titolo<br />
abilitativo in sanatoria.<br />
Antonio Piccolo<br />
da “Consulente Immobiliare”<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO<br />
Consiglio Direttivo<br />
<strong>del</strong> 25 novembre 2005<br />
Consiglio Direttivo<br />
<strong>del</strong> 25 Novembre 2005<br />
Variazioni Albo<br />
Nuove iscrizioni<br />
n. 3065) geom. Paronetto Raul - via Lago di Garda, 22 - San Bonifacio<br />
n. 3066) geom. Costalonga Alice - via S. Matteo, 7 - Dossobuono Villafranca<br />
Cancellazione per dimissioni<br />
n. 539) geom. Sacchetto Sandro - via Martiri <strong>del</strong>la Libertà, 5 - Cologna Veneta<br />
Cancellazione per decesso<br />
n. 282) geom. Zanoni Leone - via L. Luzzatti, 15 - Verona<br />
Trasferimento d’ufficio per variazione di residenza<br />
n. 2795) geom. Teboni Serena Paola - via Cavalloni 11 - Gambellara (Vicenza)<br />
Variazioni di indirizzo<br />
- geom. Marangoni Denis - via Cav.V.Veneto, 2 - Albaredo d’Adige (abitaz.-studio)<br />
- geom. Pilastro Marco - via Antonella, 26 - Zimella (studio)<br />
- geom. Perbellini Federico - via Gorizia, 1/b - S. Giovanni Lupatoto (studio)<br />
- geom. Costa Luigi - via S. Margherita, 14 - Montecchia di Crosara (abitaz.-studio)<br />
- geom. Faltracco Marika - via G.Ungaretti, 15 - Cazzano di Tramigna (abitaz.-studio)<br />
- geom. Perizzolo Thomas - via SS Papa Giovanni XXIII, 32 - Vigasio (abitaz.)<br />
- geom. Piubelli Luciana - via Don Minzoni, 46 - Cazzano di Tramigna (abitaz.)<br />
- geom. Piubelli Paolo - via Don Minzoni, 46 - Cazzano di Tramigna (abitaz.)<br />
- geom. Fiocco Christian - via Tagliamento, 19 - San Martino B.A. (abitaz.-studio)<br />
- geom. Bonaldi Damiano - via Bottega, 4/a - Negrar (abitaz.-studio)<br />
- geom. Guariento Stefano - via Carpené, 4 - Negrar (abitaz.-studio)<br />
- geom. Ferrarini Jessica - via L. Fiumi, 24 - Roverchiara (abitaz.-studio)<br />
- geom. Prettato Pier Vittorio - via Rossini, 11 - Altavilla Vicentina (studio)<br />
- geom. Dal Cero Domenico - P.za Caduti <strong>del</strong> Lavoro, 21 - San Giovanni Ilarione (studio)<br />
- geom. Gecchele Severino - P. za Caduti <strong>del</strong> Lavoro, 21 - San Giovanni Ilarione (studio)<br />
- geom. Burato Alberto - via Fontana <strong>del</strong> Ferro, 26/a - Verona (abitaz.-studio)<br />
- geom. De Santis Michael - via Bolzano, 10/b - Verona (studio)<br />
- geom. Bernardi Gianluigi - via Mantovana n. 73/b - Verona (studio)<br />
- geom. Ruteni Serena - via Roma n. 16 - S.Stefano/Zimella (abitaz.-studio)<br />
- geom. Cappelletti Marco - vicolo Parigino, 7 - Verona (studio)<br />
- geom. Castelletto Gary - via Garibaldi, 2 - Isola <strong>del</strong>la Scala (studio)<br />
- geom. Pasqualini Massimo - via <strong>del</strong> Lavoro, 6/b - Bonavigo (studio)<br />
- geom. Aprile Antonio - via G. Carducci, 2/a - Vigasio (abitaz.-studio)<br />
- geom. Riccò Roberto - via Garibaldi, 2 - Isola <strong>del</strong>la Scala (studio)<br />
Registro Praticanti<br />
n. 3452) geom. Padoan Alessandro, Montecchia C. - presso geom. Rostello Pierricardo, Monteforte d’Alp.<br />
n. 3453) geom.Dario Stefano, San Bonifacio - presso arch. Mazzon Lorenzo, San Bonifacio<br />
n. 3454) geom.Barbi Guido, Bussolengo - presso arch. Barbi Paolo, Bussolengo<br />
n. 3455) geom.Benella Guido,Villabartolomea - presso arch. Grella Angelo,Angiari<br />
n. 3456) geom. Zorzella Eleonora, S.Pietro di Morubio - presso geom. Gallinaro Massimiliano, Bovolone<br />
n. 3457) geom.Perina Vanni,Verona - presso ing. Modena Claudio, Sommacampagna<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong>
Consiglio Direttivo<br />
<strong>del</strong> 19 Dicembre 2005<br />
Variazioni Albo<br />
ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO<br />
Iscrizione per trasferimento<br />
n. 3067) geom. Tomatis Agostino - P.zza I° Maggio, 13 - Povegliano Veronese<br />
Cancellazioni per dimissioni<br />
n. 2871) geom. Borghi Tomaso - via Berto Barbarani, 10/7 - Lugagnano/Sona<br />
n. 1691) geom. Zambonin Cristiano - via Taormina, 4 - Verona<br />
n. 751) geom. Crescini Alessandro - via <strong>del</strong>l’Industria, 20 - S.Ambrogio Valpolicella<br />
n. 1270) geom. Franchini Agostino - via Fr. F. Perez, 24 - Negrar<br />
Cancellazioni per decesso<br />
n. 717) geom. Modenese Pietro - P.zza Matteotti, 5 - Casaleone<br />
n. 1182) geom. Tognella Bruno - Via Kennedy, 5 - S.Pietro di Morubio<br />
Variazioni di indirizzo<br />
- geom. Migliorini Marco - via Cengia, 14/a - San Pietro Incariano (abitaz.)<br />
- geom. Turozzi Marco - via Riva, 16 - Cazzano di Tramigna (abitaz.)<br />
- geom. Laurente Moreno - via P.Avrese, 8 - Legnago (studio)<br />
- geom. Pellucco Claudio - via Trento, 12 - Pastrengo (studio)<br />
- geom. Signorini Stefano - via XX Settembre, 67 - San Martino Buon Albergo (studio)<br />
- geom. Perizzolo Thomas - via S.S. Papa Giovanni XXIII, 32 - Vigasio (studio)<br />
- geom. Toffaletti Agostino - via Ponte Florio n. 46 - Verona (studio)<br />
- geom. Ciresa Roberto - via Biancardin n. 10/7 g - Bussolengo (abitaz.)<br />
Registro Praticanti<br />
n. 3458) geom. Bianchi Alberto, Fumane - presso geom. Frapporti Nicola, Fumane<br />
n. 3459) geom. Rotaris Francesca, Bardolino - presso geom. Sala Roberto, Bardolino<br />
n. 3460) geom. Sala Luca, Bardolino - presso geom. Sala Roberto, Bardolino<br />
Consiglio Direttivo<br />
<strong>del</strong> 19 dicembre 2005<br />
Il “Geometra Veronese” - Gennaio <strong>2006</strong><br />
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