Fognature e depurazione - Comune di Imola
Fognature e depurazione - Comune di Imola
Fognature e depurazione - Comune di Imola
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
all'articolo 36, comma 3 (3) o non osserva le prescrizioni o i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui all'articolo 36, comma 5<br />
(4) , si applica la pena <strong>di</strong> cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22<br />
(5).<br />
6-ter. Il titolare <strong>di</strong> uno scarico che non consente l'accesso agli inse<strong>di</strong>amenti da parte del soggetto<br />
incaricato del controllo ai fini <strong>di</strong> cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca<br />
più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri <strong>di</strong><br />
interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del<br />
1981 e degli artt. 55 e 354 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale.<br />
6-quater. Chiunque non ottempera alla <strong>di</strong>sciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39,<br />
comma 3 (6) è punito con le sanzioni <strong>di</strong> cui all'articolo 59, comma 1.<br />
7. Chiunque non osservi i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> scarico previsti dagli articoli 29 e 30 (7) è punito con l'arresto<br />
sino a tre anni.<br />
8. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica <strong>di</strong> effluenti <strong>di</strong> allevamento, delle acque <strong>di</strong><br />
vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole<br />
aziende agroalimentari <strong>di</strong> cui all'articolo 38 al <strong>di</strong> fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero<br />
non ottemperi al <strong>di</strong>vieto o all'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione dell'attività impartito a norma <strong>di</strong> detto articolo è<br />
punito con l'ammenda da Euro 1032.91 a Euro 7746.85 o con l'arresto fino a un anno. La stessa<br />
pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al <strong>di</strong> fuori dei casi e delle procedure<br />
<strong>di</strong> cui alla normativa vigente.<br />
(1) “12. Coloro che effettuano scarichi esistenti <strong>di</strong> acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale<br />
devono osservare i limiti <strong>di</strong> accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie a<br />
evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti a osservare le norme,<br />
le prescrizioni e i valori limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dal gestore ai sensi<br />
dell'articolo 33 vigenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con le<br />
<strong>di</strong>sposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare,<br />
con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le <strong>di</strong>sposizioni più<br />
favorevoli introdotte dal presente decreto.” .<br />
(2) “3. Per le sostanze <strong>di</strong> cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai cicli produttivi in<strong>di</strong>cati nella<br />
medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità<br />
<strong>di</strong> peso per unità <strong>di</strong> elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità <strong>di</strong><br />
prodotto, in conformità con quanto in<strong>di</strong>cato nella stessa tabella.”.<br />
(3) “3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione alla Provincia ai sensi dell'articolo 45<br />
è, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che<br />
rispettino i valori limite <strong>di</strong> cui all'articolo 28, commi 1 e 2 e purché provenienti dal medesimo ambito<br />
ottimale <strong>di</strong> cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:<br />
40