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Fognature e depurazione - Comune di Imola

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TITOLO III – Prescrizioni per gli scarichi che si immettono in acque superficiali e sul suolo<br />

Art. 19 Scarichi <strong>di</strong> acque reflue domestiche ed acque meteoriche<br />

Le acque reflue domestiche dovranno essere separate dalle acque meteoriche, trattate secondo<br />

tecniche appropriate (subirrigazione, fito<strong>depurazione</strong>, specifico impianto <strong>di</strong> trattamento) in base<br />

alle in<strong>di</strong>cazioni ed agli schemi riportati nell’allegato F , nella Delibera regionale dell’Emilia<br />

Romagna 1053/2003 e nel rispetto <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato nell’art.21 del presente Regolamento per la<br />

parte interna alle proprietà private al fine <strong>di</strong> rispettare i limiti riportati nelle tabelle C.<br />

Per gli scarichi nuovi e esistenti derivanti da inse<strong>di</strong>amenti, e<strong>di</strong>fici/nuclei isolati con più <strong>di</strong> 50<br />

abitanti equivalenti valgono le in<strong>di</strong>cazioni ed i limiti riportati nella Delibera Regionale 1053/2003.<br />

Le acque meteoriche dovranno essere immesse in acque superficiali nel rispetto delle in<strong>di</strong>cazioni<br />

degli enti gestori dei corsi d’acqua (Consorzi <strong>di</strong> bonifica, Provincia, <strong>Comune</strong>) .<br />

Per inse<strong>di</strong>amenti con superfici impermeabili superiori a 10000 mq (dove per superfici<br />

impermeabili si intendono quelle <strong>di</strong> strade asfaltate e coperture e salvo in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong>verse da parte<br />

della Regione), per lo scarico delle acque meteoriche in acque superficiali, deve essere acquisito il<br />

parere dell'Arpa per ridurre gli inquinanti legati alle acque <strong>di</strong> prima pioggia (1).<br />

1) art.39 d.lgs. 152/99 e S.M.<br />

Art. 20 Scarichi delle acque reflue industriali e <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento<br />

Le acque reflue industriali dovranno essere separate dalle acque meteoriche, trattate secondo<br />

tecniche appropriate (specifico impianto <strong>di</strong> trattamento) in base alle in<strong>di</strong>cazioni ed agli schemi<br />

riportati nell’allegato F ,nella Delibera regionale dell’Emilia Romagna 1053/2003 e nel rispetto <strong>di</strong><br />

quanto in<strong>di</strong>cato nell’art.21 del presente Regolamento per la parte interna alle proprietà private al<br />

fine <strong>di</strong> rispettare i limiti riportati nelle tabelle A e C e nella Delibera regionale dell’Emilia<br />

Romagna 1053/2003.<br />

Le acque <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento dovranno essere immesse in acque superficiali nel rispetto delle<br />

in<strong>di</strong>cazioni degli enti gestori dei corsi d’acqua ed acquisito il parere dell'Arpa (1) per modulare i<br />

volumi <strong>di</strong> acqua immessi in acque superficiali e ridurre gli inquinanti legati alle acque <strong>di</strong> prima<br />

pioggia.<br />

I pozzetti <strong>di</strong> ispezione dovranno essere posizionati all’esterno della proprietà privata o dovranno<br />

essere accessibili dall’esterno secondo lo schema riportato nell’allegato A..<br />

(1) art.39 d.lgs. 152/99 e S.M.<br />

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