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Fognature e depurazione - Comune di Imola

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In seguito al mancato rispetto <strong>di</strong> quanto pattuito nella convenzione il gestore sopracitato ha facoltà<br />

<strong>di</strong> richiedere al <strong>Comune</strong> territorialmente competente, la sospensione della relativa autorizzazione in<br />

deroga ai parametri fissati nel presente regolamento.<br />

(1) nota 2 della Tavola 5 legge 152/99 e S.M.<br />

Art. 12 Divieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>luizione degli scarichi<br />

I valori limite <strong>di</strong> emissione non possono in alcun caso essere conseguiti me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>luizione con<br />

acque prelevate esclusivamente allo scopo.<br />

Non è comunque consentito <strong>di</strong>luire con acque <strong>di</strong> raffreddamento, <strong>di</strong> lavaggio o prelevate<br />

esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze <strong>di</strong> cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,<br />

7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella D (1), prima del loro trattamento, per adeguarli ai limiti<br />

previsti dal presente decreto. L'autorità competente (<strong>Comune</strong> o Provincia), in sede <strong>di</strong><br />

autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque <strong>di</strong> raffreddamento, <strong>di</strong> lavaggio, ovvero<br />

impiegate per la produzione <strong>di</strong> energia, sia separato dallo scarico terminale <strong>di</strong> ciascun stabilimento.<br />

(1) art. 28 del D.Lvo 152/99 e S.M.,<br />

Art. 13 Scarichi <strong>di</strong> sostanze pericolose<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni relative agli scarichi <strong>di</strong> sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si<br />

svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze <strong>di</strong><br />

cui alle tabelle B e D (1) e nei cui scarichi sia accertata la presenza <strong>di</strong> tali sostanze in quantità o<br />

concentrazioni superiori ai limiti <strong>di</strong> rilevabilità delle meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> rilevamento in essere all'entrata<br />

in vigore della legislazione vigente o dei successivi aggiornamenti (2)<br />

Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata<br />

nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente (<strong>Comune</strong> o Provincia) in sede <strong>di</strong><br />

rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni <strong>di</strong> accertato pericolo per l'ambiente<br />

anche per la coopresenza <strong>di</strong> altri scarichi <strong>di</strong> sostanze pericolose, valori-limite <strong>di</strong> emissione più<br />

restrittivi <strong>di</strong> quelli fissati dalla vigente legge (3);<br />

Per le sostanze <strong>di</strong> cui alla tabella B (1), derivanti dai cicli produttivi in<strong>di</strong>cati nella medesima<br />

tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità <strong>di</strong><br />

peso per unità <strong>di</strong> elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità<br />

<strong>di</strong> prodotto, in conformità con quanto in<strong>di</strong>cato nella stessa tabella.<br />

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