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contributi inps: omissione, evasione e sanzioni - Intesa Sanpaolo.

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Linee guida ministeriali e istruzioni Inps<br />

I dicasteri hanno fornito agli enti previdenziali le linee guida cui attenersi con la direttiva 19<br />

aprile 2001. Nell’ambito delle linee guida fissate, il Consiglio di amministrazione dell’Inps ha<br />

deliberato sulle modalità di riduzione delle <strong>sanzioni</strong> delegando la decisione ai direttori delle sedi<br />

regionali, provinciali e zonali dell’Istituto, le cui modalità applicative sono state rese note con<br />

circolare n. 88/2002.<br />

Leggi n. 388/2000 e n. 662/1996<br />

Il regime speciale si compone di due parti, una parte nuova introdotta dalla legge n. 388/2000,<br />

l’altra già prevista dalla legge n. 662/1996 e confermata dalla legge n. 388/2000.<br />

Regime introdotto dalla legge n. 388/2000<br />

Ipotesi ammesse per la riduzione delle <strong>sanzioni</strong><br />

Le <strong>sanzioni</strong> civili possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali nei casi seguenti<br />

(art. 116, c. 15, legge n. 388/2000):<br />

• rilevanti oggettive incertezze nell’obbligo <strong>contributi</strong>vo;<br />

• fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria;<br />

• aziende in situazioni di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione<br />

aziendale.<br />

La riduzione delle <strong>sanzioni</strong> civili è limitata alla sola ipotesi di <strong>omissione</strong> <strong>contributi</strong>va, cioè<br />

quando il debito è rilevabile da denunce e registrazioni obbligatorie, mentre nell’ipotesi di<br />

<strong>evasione</strong> <strong>contributi</strong>va la riduzione può essere concessa solo nel caso di denuncia spontanea<br />

entro i 12 mesi, con versamento del debito o richiesta di rateazione entro i 30 giorni<br />

successivi alla denuncia.<br />

Organi competenti a decidere<br />

La competenza a decidere è demandata ai direttori delle sedi regionali dell’Inps. La domanda di<br />

riduzione deve essere presentata alla sede Inps, provinciale o zonale, con la quale il datore di<br />

lavoro intrattiene i rapporti, che la inoltra al direttore regionale, corredandola del proprio<br />

parere e del parere dell’ufficio legale se è già in corso il recupero giudiziale del debito.<br />

Termine per la decisione<br />

Il direttore regionale decide, in via definitiva, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della<br />

richiesta. Qualora la decisione sia difforme dal parere del direttore della sede provinciale, la<br />

delibera deve contenere le motivazioni che hanno portato a tale decisione.<br />

Rilevanti oggettive incertezze nell’obbligo <strong>contributi</strong>vo<br />

Condizioni per la riduzione delle <strong>sanzioni</strong><br />

Per il riconoscimento della riduzione delle <strong>sanzioni</strong> è necessario che sulla questione oggetto<br />

della controversia non si sia formato un orientamento giurisprudenziale costante, ma si deve<br />

essere in presenza di una innovazione interpretativa su una materia sulla quale si era già<br />

consolidata una prassi diversa. La riduzione è anche riconosciuta quando il mancato<br />

pagamento sia dipeso da istruzioni fuorvianti degli uffici competenti, debitamente<br />

documentate, in base alle quali si sia formato il convincimento di non essere tenuti al<br />

pagamento, ovvero di esservi tenuti in misura ridotta. Infine, può considerarsi rientrante nella<br />

fattispecie anche una direttiva comunitaria che intervenga successivamente a disciplinare una<br />

materia in modo difforme da quanto stabilito con disposizioni amministrative degli Enti<br />

previdenziali.<br />

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