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contributi inps: omissione, evasione e sanzioni - Intesa Sanpaolo.

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Sanzione, misura massima e interessi<br />

In caso di <strong>evasione</strong>, la sanzione civile è pari al 30% in ragione d’anno. Le <strong>sanzioni</strong> non possono<br />

superare il tetto massimo del 60% dei <strong>contributi</strong> dovuti. Raggiunto tale tetto, sul solo<br />

debito <strong>contributi</strong>vo, con esclusione delle <strong>sanzioni</strong> già calcolate, si applicano gli interessi di<br />

mora.<br />

Qualificazione della violazione<br />

Un importante pronunciamento sulla qualificazione della violazione se <strong>omissione</strong> o <strong>evasione</strong> è<br />

venuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4808/2005. La Corte pronunciandosi sulla<br />

misura delle <strong>sanzioni</strong> da applicare ad un datore di lavoro che aveva omesso il versamento e la<br />

presentazione del modello DM10/2 insoluto pur in presenza di regolare iscrizione dei<br />

lavoratori nei libri aziendali, ha stabilito che l’<strong>omissione</strong> si ha solo quando il datore di lavoro<br />

non paghi i <strong>contributi</strong> ma presenti tutte le denunce e abbia effettuato le registrazioni<br />

obbligatorie. Pertanto, pur in presenza delle registrazioni obbligatorie, la mancata<br />

presentazione del modello DM10/2 integra sempre l’ipotesi di <strong>evasione</strong> <strong>contributi</strong>va.<br />

Lavoratori in nero<br />

La legge n. 248/2006 ha inasprito le <strong>sanzioni</strong> civili quando l’<strong>evasione</strong> riguarda lavoratori in<br />

nero.<br />

Sanzioni civili<br />

Infatti, il regime sanzionatorio, come modificato dalla legge citata, prevede che per ciascun<br />

lavoratore in nero, l’importo delle <strong>sanzioni</strong> civili connesse all’omesso versamento dei <strong>contributi</strong>,<br />

non può essere inferiore a E 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione<br />

lavorativa. La nuova sanzione civile nell’importo minimo di Euro 3.000 è riferita all’omesso<br />

versamento dei <strong>contributi</strong>, pertanto essa è applicabile solo nel momento in cui il termine per il<br />

pagamento dei <strong>contributi</strong> relativi a tali lavoratori in nero, sia già scaduto. Ne consegue che sia<br />

in caso di ispezione, che di addebito in via amministrativa, il funzionario calcolerà per ciascun<br />

lavoratore in nero l’importo delle <strong>sanzioni</strong> civili per omesso versamento (<strong>evasione</strong>), e qualora<br />

l’importo calcolato sia inferiore a Euro 3.000 addebiterà Euro 3.000. Qualora<br />

invece ’importo delle <strong>sanzioni</strong> sia superiore a E 3.000 addebiterà l’importo calcolato.<br />

Sanzione amministrativa<br />

Per completezza di trattazione, si evidenzia che per i lavoratori in nero, in aggiunta alle<br />

<strong>sanzioni</strong> civili precedenti è prevista anche una sanzione amministrativa da Euro 1.500 a<br />

Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro<br />

effettivo.<br />

Competente a comminare la nuova sanzione è la Direzione provinciale del lavoro, alla quale<br />

gli enti previdenziali devono segnalare quanto accertato. Tale sanzione ha sostituito la<br />

precedente sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell’importo del costo del lavoro,<br />

per ciascun lavoratore irregolare, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di<br />

contestazione della violazione, per la comminazione della quale era competente l’Agenzia delle<br />

entrate. La nuova sanzione amministrativa si applica a decorrere dal 12 agosto 2006, data di<br />

entrata in vigore della legge n. 248/2006.<br />

Lavoratori parasubordinati e autonomi<br />

Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che la norma sanzionatoria fa riferimento ai «lavoratori<br />

» e non ai «dipendenti», pertanto la sanzione si applica sia per i lavoratori subordinati che per i<br />

lavoratori parasubordinati non registrati a libro paga e matricola, ovvero per i quali e` stata<br />

omessa la comunicazione ai Servizi per l’impiego, nonche´ per i lavoratori autonomi non<br />

iscritti alla Camera di Commercio e ai relativi albi di categoria (art. 36-bis, c. 7, D.L. n.<br />

223/2006, convertito con mod. in legge n. 248/2006 - Inps, circ. n. 111/2006).<br />

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