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contributi inps: omissione, evasione e sanzioni - Intesa Sanpaolo.

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REGIME ORDINARIO<br />

Comportamento del datore di lavoro<br />

Al fine di stabilire quale sanzione applicare in caso di mancato versamento dei <strong>contributi</strong>, il<br />

legislatore ha previsto una graduazione differente delle <strong>sanzioni</strong> in base al comportamento del<br />

datore di lavoro e alle altre circostanze che possono giustificare un ritardo nel versamento<br />

dei <strong>contributi</strong>. In base al comportamento possono concretizzarsi i casi dell’<strong>omissione</strong><br />

<strong>contributi</strong>va o dell’<strong>evasione</strong> <strong>contributi</strong>va.<br />

Omissione <strong>contributi</strong>va<br />

Sanzione civile<br />

L’<strong>omissione</strong> <strong>contributi</strong>va si concretizza nel mancato o ritardato pagamento dei <strong>contributi</strong><br />

rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie (arti. 116, c. 8, lett. a, legge n. 388/2000).<br />

In questo caso, la sanzione civile che si applica è pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur,<br />

attualmente pari al 2,75%) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d’anno<br />

(attualmente 8,25%).<br />

Misura massima della sanzione e interessi<br />

Le <strong>sanzioni</strong> non possono superare il tetto massimo del 40% dei <strong>contributi</strong> dovuti. Dopo il<br />

raggiungimento del tetto, sul solo debito <strong>contributi</strong>vo, con esclusione delle <strong>sanzioni</strong> già<br />

calcolate, si applicano gli interessi di mora.<br />

Diversa qualificazione del rapporto di lavoro<br />

Una delle fattispecie tipiche nelle quali si applicano le <strong>sanzioni</strong> previste per l’<strong>omissione</strong><br />

<strong>contributi</strong>va è quella relativa al disconoscimento di rapporti di lavoro a progetto e conseguente<br />

trasformazione in rapporto di lavoro dipendente. Tale decisione non è stata sempre pacifica in<br />

quanto, per un certo periodo, l’Inps ha ritenuto che la diversa qualificazione del rapporto<br />

di lavoro, ad es. la trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro<br />

dipendente, configurasse <strong>evasione</strong> <strong>contributi</strong>va. Sul punto la Corte di Cassazione, con diverse<br />

sentenze, ha sconfessato il comportamento dell’Inps inducendolo a modificare il proprio<br />

orientamento. A seguito di queste sentenze, l’Inps ha emanato la circolare n. 74/2003, con<br />

la quale ha rivisto i criteri per la qualificazione ai fini sanzionatori del disconoscimento della<br />

collaborazione coordinata e continuativa o di esercizio di lavoro autonomo e trasformazione in<br />

rapporto di lavoro subordinato e la fattispecie è stata ritenuta come un comportamento<br />

rientrante nell’<strong>omissione</strong> e non più nell’<strong>evasione</strong>.<br />

Evasione <strong>contributi</strong>va<br />

L’<strong>evasione</strong> <strong>contributi</strong>va è un comportamento, sanzionato più severamente, caratterizzato dalla<br />

specifica intenzione di non versare i <strong>contributi</strong>. E’ una inadempienza che normalmente è<br />

accertata d’ufficio ma può anche concretizzarsi quando il debito è consolidato da oltre un anno<br />

dalla scadenza di legge, connessa, in genere, a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o<br />

non conformi al vero (art. 116, c. 8, lett. b, legge n. 388/2000).<br />

Casi più frequenti<br />

Tra i casi di <strong>evasione</strong> più frequenti si possono citare:<br />

• mancata iscrizione all’Inps;<br />

• mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti;<br />

• infedele registrazione della retribuzione;<br />

• omessa, tardiva o infedele presentazione delle denunce obbligatorie.<br />

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