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contributi inps: omissione, evasione e sanzioni - Intesa Sanpaolo.

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Con la nascita del rapporto previdenziale sorge contestualmente l’obbligo per il datore di<br />

lavoro di versare i <strong>contributi</strong> previdenziali. Tale obbligo nasce indipendentemente da atti di<br />

natura amministrativa richiesti per la gestione del rapporto previdenziale, come ad esempio la<br />

domanda di iscrizione che i datori di lavoro devono presentare all’Inps per dare inizio agli<br />

adempimenti amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro.<br />

Mancato versamento dei <strong>contributi</strong><br />

Può accadere che il datore di lavoro ometta di denunciare all’Inps il rapporto di lavoro, ovvero<br />

durante un rapporto di lavoro regolarmente denunciato ometta il versamento di tutta o parte<br />

della contribuzione. Il legislatore si è posto quindi il problema di come disincentivare tali<br />

comportamenti per tutelare l’interesse pubblico al corretto comportamento nei confronti degli<br />

Enti previdenziali. La soluzione è stata individuata introducendo forme di penalizzazione per i<br />

datori di lavoro che evadono mediante l’introduzione di <strong>sanzioni</strong>.<br />

Risarcimento danni<br />

Il sistema sanzionatorio (detto comunemente regime sanzionatorio) ha quindi lo scopo di<br />

rafforzare le norme e contemporaneamente di risarcire il danno subito dagli Enti previdenziali<br />

per il mancato tempestivo pagamento dei <strong>contributi</strong>.<br />

Tipologie di <strong>sanzioni</strong><br />

Il regime sanzionatorio prevede l’applicazione di <strong>sanzioni</strong> diverse in relazione alla gravità<br />

dell’inadempienza, che si suddividono in <strong>sanzioni</strong> civili, <strong>sanzioni</strong> penali e <strong>sanzioni</strong><br />

amministrative.<br />

Nuovo sistema sanzionatorio<br />

L’attuale sistema sanzionatorio è stato introdotto dall’art. 116 della legge n. 388/2000.<br />

Questo nuovo regime si caratterizza per essere meno oneroso e penalizzante del precedente<br />

sia per quanto concerne l’entità delle <strong>sanzioni</strong> sia per i criteri di commisurazione delle stesse. Il<br />

nuovo regime sanzionatorio si applica ai debiti sorti ovvero accertati a decorrere dal 1°<br />

ottobre 2000.<br />

Crediti in essere al 30/9/2000<br />

Per quanto riguarda i crediti in essere ed accertati fino al 30 settembre 2000, si applicano<br />

norme particolari che prevedono preliminarmente il pagamento dei <strong>contributi</strong> secondo il<br />

vecchio regime e, a conclusione del pagamento, si ricalcolano le <strong>sanzioni</strong> secondo il nuovo<br />

regime e si determina un credito <strong>contributi</strong>vo illustrato nel prosieguo.<br />

Sanzioni amministrative legge n. 689/1981<br />

Inoltre, la legge n. 388/2000 stabilisce l’abolizione delle <strong>sanzioni</strong> amministrative ex art. 35, c.<br />

2 e 3 della legge n. 689/1981. Pertanto, con riferimento al periodo di paga dicembre 2000, da<br />

versare entro il 16 gennaio 2001, non potranno più applicarsi le <strong>sanzioni</strong> amministrative<br />

correlate all’<strong>omissione</strong> totale o parziale dei <strong>contributi</strong>vi e alle violazioni delle norme sul<br />

collocamento.<br />

Regime ordinario e speciale<br />

Il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si articola in due differenti regimi:<br />

1. il regime ordinario che si applica alle fattispecie correnti del rapporto di lavoro<br />

2. il regime speciale che si applica in alcuni eccezionali casi tassativamente previsti che<br />

consentono la riduzione dell’importo delle <strong>sanzioni</strong> dovute.<br />

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