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Controllo molluschi - Azienda USL Roma H

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<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 1 di 39<br />

SERVIZIO VETERINARIO AREA FUNZIONALE B<br />

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/H<br />

­PROCEDURA OPERATIVA­<br />

CONTROLLO UFFICIALE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI


1. SCOPO<br />

<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

2. CAMPO DI APPLICAZIONE<br />

3. DEFINIZIONI<br />

4. RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

5. TIPOLOGIE DI IMPRESE<br />

INDICE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 2 di 39<br />

6. ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI PRESSO LE IMPRESE<br />

7. PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONTROLLO UFFICIALE<br />

7.1 <strong>Controllo</strong> ufficiale sulle zone di produzione<br />

7.1.1 diagramma di flusso­ Controlli ufficiali sui banchi naturali di <strong>molluschi</strong> bivalvi<br />

vivi………………………………………………………………………………………………… 7.1.2 Descrizione<br />

attivita’………………………………………………………….……….…<br />

7.1.2.1. – Classificazione……………………………………………………………………….<br />

7.1.2.2­ Monitoraggio ……………………………………………………………………….<br />

7.1.2.3­Sorveglianza …………………………………………………………………………<br />

7.2 <strong>Controllo</strong> presso i punti di sbarco o di approdo………………………….……………...<br />

7.2.1 Diagramma di flusso­<strong>Controllo</strong> presso i punti di sbarco o di<br />

approdo….…………………………………………………………………………………………<br />

7.2.2 Descrizione attivita’……………………………………………………………………<br />

7.2.2.1 Requisiti delle imbarcazioni e della raccolta……………………………………<br />

7.2.2.2 Campionamenti relativi ai protocolli di monitoraggio…………………………<br />

7.2.2.3 Requisiti relativi alle fasi successive alla raccolta………………………………<br />

8. Revisione della procedura<br />

1. SCOPO


<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 3 di 39<br />

La presente procedura ha lo scopo di uniformare, nell’ambito della ASL RM/H, il<br />

comportamento dei veterinari e tecnici della prevenzione nello svolgimento delle verifiche<br />

ispettive sui <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi, quali prodotti destinati all’alimentazione umana, presso<br />

le varie tipologie di impianti ed attività sia nella fase di produzione primaria che postprimaria.<br />

Fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle<br />

prescrizioni contenute nella nuova regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza<br />

alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi.<br />

Integra ed approfondisce quegli aspetti lasciati aperti dalle linee guida CSR e regionali in<br />

funzione dell’applicazione peculiare in ogni ASL. Per quanto concerne gli aspetti di sanità<br />

animale relativi a questo specifico settore si dovrà fare riferimento a quanto definito nel<br />

Decreto Legislativo 148/2008 ed eventuali documenti applicativi ancora in via di<br />

emanazione.<br />

2. CAMPO DI APPLICAZIONE<br />

Il Reg. 853/04 e successive modificazioni, così recita, all’ All. III , Sez. VII nella parte<br />

introduttiva, punto 1: “la presente sezione si applica ai <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi. Fatta<br />

eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi<br />

vivi, ai tunicati vivi ed ai gasteropodi marini vivi. Le disposizioni relative alla classificazione<br />

delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, della stessa sezione non si applicano<br />

ai gasteropodi marini che non sono filtratori”.<br />

La presente procedura applica quanto previsto, in ambito aziendale, ai controlli ufficiali da<br />

effettuarsi in :<br />

produzione primaria: allevamento, stoccaggio temporaneo, pesca con natanti in banchi<br />

naturali di <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi, raccolta in allevamenti e/o stoccaggi temporanei, trasporto<br />

presso centri di spedizione e/o depurazione;<br />

produzione post primaria: imprese riconosciute come centri di spedizione e/o centri di<br />

depurazione, imprese registrate che effettuano commercio al dettaglio, trasporto.<br />

3. DEFINIZIONI


NORMA DI<br />

RIFERIMENTO (se<br />

diverso da un<br />

regolamento<br />

comunitario è<br />

specificato)<br />

852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

D. Lgs 193/2007<br />

Art. 2<br />

853/2004 allegato<br />

I, 2,2<br />

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PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 4 di 39<br />

TERMINE DEFINIZIONE<br />

Acqua di mare pulita l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata<br />

che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton<br />

marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o<br />

indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti<br />

Acqua potabile l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella<br />

direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla<br />

qualità delle acque destinate al consumo umano recepita<br />

con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 successive<br />

modifiche.<br />

Acqua pulita acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga<br />

Animali vivi considerati<br />

alimento<br />

ai fini del presente documento si intendono: <strong>molluschi</strong><br />

bivalvi vivi echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini<br />

vivi destinati al consumo umano<br />

Autorità Competente ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,<br />

853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni,<br />

per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui<br />

all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della<br />

salute, le regioni, le province autonome di Trento e di<br />

Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle<br />

rispettive competenze.<br />

Biotossine marine sostanze tossiche accumulate dai <strong>molluschi</strong> bivalvi in<br />

particolare quale risultato dell'assorbimento di plancton<br />

contenente tossine<br />

2073/2005 art. 2 Campione una serie composta di una o più unità o una porzione di<br />

materia selezionate tramite modi diversi in una popolazione<br />

o in una quantità significativa di materia e destinate a<br />

fornire informazioni su una determinata caratteristica della<br />

popolazione o della materia oggetto di studio e a costituire<br />

la base su cui fondare una decisione relativa alla<br />

popolazione o alla materia in questione o al processo che le<br />

ha prodotte.


2073/2005 art. 2;<br />

2,8<br />

853/2004 allegato<br />

I, 2,8<br />

853/2004 allegato<br />

I, 2,7<br />

178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

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PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 5 di 39<br />

Campione rappresentativo un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche<br />

della partita dalla quale è prelevato, in particolare nel caso<br />

di un campionamento casuale semplice, dove ciascun<br />

componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità<br />

di figurare nel campione.<br />

Centro di depurazione lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua<br />

marina pulita, in cui i <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi sono collocati per<br />

il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché<br />

diventino idonei al consumo umano<br />

Centro di spedizione lo stabilimento a terra o galleggiante, riservato al<br />

ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla<br />

calibratura, al confezionamento e all'imballaggio dei<br />

<strong>molluschi</strong> bivalvi vivi idonei al consumo umano<br />

Commercio al dettaglio la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro<br />

stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al<br />

consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli<br />

esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i<br />

ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi,<br />

i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita<br />

all'ingrosso<br />

Confezionamento il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o<br />

contenitore posti a diretto contatto con il prodotto<br />

alimentare in questione, nonché detto involucro o<br />

contenitore. Nel caso dei <strong>molluschi</strong> bivalvi l’operazione<br />

mediante la quale i <strong>molluschi</strong> sono posti in materiali<br />

d’imballaggio, idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti<br />

dalla legislazione comunitaria.<br />

2073/2005 art.2 Conformità ai criteri<br />

microbiologici<br />

178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

l’ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui<br />

all’allegato 1 del Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri<br />

microbiologici, nei controlli volti ad accertare la conformità ai<br />

valori fissati per i criteri mediante il prelievo di campioni,<br />

l’effettuazione di analisi e l’attuazione di misure correttive<br />

conformemente alla legislazione in materia di prodotti<br />

alimentari e alle istruzioni dell’autorità competente.<br />

Consumatore finale il consumatore finale di un prodotto alimentare che non<br />

utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di<br />

un'impresa del settore alimentare


852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

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Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 6 di 39<br />

Contaminazione la presenza o l'introduzione di un pericolo<br />

2073/2005 art. 2 Conservabilità il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine<br />

minimo di conservazione o la data di scadenza, come definiti<br />

rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva<br />

2000/13/CE. Nell’ambito di applicazione del presente<br />

documento si sottolinea che i M.B.V. devono essere vivi e<br />

vitali al momento dell’acquisto e devono essere<br />

commercializzati con una data di scadenza che può essere<br />

sostituita dalla menzione “questi animali devono essere vivi<br />

al momento dell’acquisto”.<br />

854/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

<strong>Controllo</strong> ufficiale qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità<br />

competente per la verifica dell'ottemperanza alla normativa<br />

in materia di prodotti alimentari comprese le norme sulla<br />

salute degli animali<br />

2073/2005 art. 2 Criterio di igiene del<br />

processo<br />

2073/2005 art. 2 Criterio di sicurezza<br />

alimentare<br />

un criterio che definisce il funzionamento accettabile del<br />

processo di produzione. Questo criterio, non si applica ai<br />

prodotti immessi sul mercato, fissa un valore indicativo di<br />

contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure<br />

correttive volte a mantenere l’igiene del processo di<br />

produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di<br />

prodotti alimentari<br />

un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di<br />

una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti<br />

immessi sul mercato<br />

2073/2005 art. 2 Criterio microbiologico un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto, di una<br />

partita di prodotti alimentari o di un processo, in base<br />

all’assenza, alla presenza o al numero di microrganismi e/o<br />

in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per<br />

unità di massa, volume, area o partita


505/2010<br />

allegato<br />

558/2010<br />

allegato<br />

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PROCEDURE OPERATIVE<br />

Gasteropodi<br />

marini vivi<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

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VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 7 di 39<br />

L'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:<br />

"CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE E SUI GASTEROPODI<br />

MARINI VIVI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI<br />

PRODUZIONE CLASSIFICATE<br />

I controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti<br />

al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta,<br />

nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.<br />

Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i <strong>molluschi</strong> bivalvi<br />

vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004<br />

e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale<br />

regolamento."<br />

la sezione VII dell’Allegato III-Reg. 853/04 è modificata come segue:<br />

c) il capitolo IX è sostituito dal seguente:<br />

"CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI<br />

CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI<br />

PRODUZIONE CLASSIFICATE<br />

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini<br />

che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano<br />

siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:1. I<br />

pettinidi e i gasteropodi marini che non sono filtratori possono essere immessi sul<br />

mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte<br />

B, e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da<br />

un sistema di autocontrollo.<br />

2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono<br />

all’autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli<br />

operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano<br />

per analogia ai pettinidi.<br />

3. I pettinidi e i gasteropodi marini, che non sono filtratori, possono essere immessi<br />

sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un<br />

centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i<br />

pettinidi e/o tali gasteropodi marini, gli operatori del settore alimentare che<br />

gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto<br />

concerne i centri di spedizione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei<br />

capitoli III e IV.<br />

4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi e i gasteropodi marini<br />

vivi, che non sono filtratori, devono conformarsi:<br />

a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal<br />

caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della<br />

zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi sono stati raccolti; o<br />

b) ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di<br />

pettinidi vivi e gasteropodi marini vivi spediti per la vendita al dettaglio e a quelli di<br />

cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l’etichettatura."


178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

D.Lgs. 109/1992<br />

art. 13<br />

853/2004 sez. VII<br />

cap. I: non testuale<br />

ma considerazioni<br />

tratte dai lavori del<br />

gruppo<br />

interregionale<br />

853/2004 art. 5 e<br />

allegato II<br />

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Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 8 di 39<br />

Impresa alimentare ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro,<br />

che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una<br />

delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione<br />

degli alimenti<br />

Lotto Un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare,<br />

prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze<br />

praticamente identiche<br />

Marchiatura di<br />

identificazione<br />

l’unità di misura su cui garantire la rintracciabilità ed<br />

eseguire i controlli.<br />

quantitativo di <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi prelevato in zona di<br />

produzione e destinato successivamente ad essere<br />

consegnato sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento,<br />

ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione o<br />

ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno<br />

stabilimento di trasformazione.<br />

marchio indelebile indicante il codice ISO del paese in cui è<br />

situato lo stabilimento, numero di riconoscimento dello<br />

stabilimento seguito dal codice CE quando applicato in uno<br />

dei paesi della Comunità.<br />

2073/2005 art. 2 Microrganismi i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i protozoi<br />

parassiti, gli elminti parassiti microscopici, le loro tossine e i<br />

loro metaboliti<br />

853/2004 all.I; 2,1<br />

Rep.79/CSR<br />

Rep.79/CSR<br />

Molluschi bivalvi<br />

Molluschi bivalvi vivi<br />

Molluschi bivalvi vivi per il<br />

consumo umano<br />

i <strong>molluschi</strong> lamellibranchi filtratori.<br />

Guida<br />

Molluschi che offrono resistenza all’apertura, reazione<br />

adeguata alla percussione e livelli normali di liquido<br />

intervalvare.<br />

Guida<br />

Molluschi che offrono resistenza all’apertura, che<br />

presentano caratteristiche organolettiche tipiche del<br />

prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione<br />

adeguata alla percussione e livelli normali di liquido<br />

intervalvare e che rispondono ai criteri microbiologici e<br />

biotossicologici di sicurezza alimentare.


882/2004 art. 2<br />

Rep.79/CSR<br />

178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

2073/2005 art. 2 Partita<br />

<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 9 di 39<br />

Monitoraggio la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni<br />

o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della<br />

conformità alla normativa in materia di mangimi e di<br />

alimenti, di salute e di benessere degli animali.<br />

Operatore del settore<br />

alimentare<br />

Guida<br />

505/2010 allegato Pectinidae Molluschi bivalvi<br />

178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

ISO EN UNI<br />

9000:2000<br />

la definizione di monitoraggio contenuta nel Reg. 882/2004<br />

va messa in relazione con le prescrizioni contenute<br />

nell’allegato II, capo II, lettera B del Regolamento (CE)<br />

854/2004, “monitoraggio delle zone di stabulazione e di<br />

produzione classificate” (“attività di controllo periodico,<br />

eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall’A.C., sulla base<br />

di un piano di campionamento previamente implementato al<br />

fine di garantire risultati delle analisi il più possibile<br />

rappresentativi per l’area considerata”).<br />

In pratica nel settore dei M.B.V. per “monitoraggio” si<br />

intendono tutte le attività di norma espletate dall’A.C. per la<br />

verifica dello stato sanitario della zona di<br />

produzione/stabulazione (microbiologico) e dei parametri<br />

previsti dalla normativa comunitaria riscontrabili in M.B.V.<br />

destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli<br />

pesanti, fitoplancton, ecc.)<br />

la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il<br />

rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare<br />

nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo<br />

un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti<br />

mediante un determinato processo in circostanze<br />

praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato<br />

entro un periodo di produzione definito<br />

Vedi sopra alla voce “GASTEROPODI MARINI VIVI”<br />

Pericolo agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento<br />

o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime<br />

si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute<br />

Procedura un modo specificato per svolgere un’attività o un processo.<br />

La procedura deve esprimere chi fa, cosa fa, come la fa,<br />

dove la fa, quando la fa e perché la fa chiarendo anche chi<br />

è responsabile.


<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

Rep.79/CSR Procedura di<br />

campionamento<br />

852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

853/2004 allegato<br />

I; 2,4<br />

178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

Rep.79/CSR<br />

Guida<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 10 di 39<br />

nell’ambito della produzione primaria e post primaria si<br />

intendono le modalità con cui l’A.C. effettua il prelievo ed il<br />

trasporto dei campioni dal luogo di prelievo fino alla<br />

consegna al laboratorio designato.<br />

Prodotti primari i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti<br />

dell'allevamento, della caccia e della pesca<br />

Produttore la persona fisica o giuridica che raccoglie <strong>molluschi</strong> bivalvi<br />

vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo<br />

di trattarli e immetterli sul mercato<br />

Produzione primaria tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della<br />

coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la<br />

mungitura e la produzione zootecnica precedente la<br />

macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta<br />

di prodotti selvatici<br />

Guida<br />

La produzione primaria di <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi, tunicati,<br />

echinodermi e gasteropodi marini comprende le fasi di<br />

allevamento, di raccolta e di trasporto degli stessi ad un<br />

centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento<br />

di trasformazione, a seconda della classificazione dell’area<br />

di produzione di provenienza.<br />

853/2004 allegato I Prodotti di origine animale ai fini della presente linea guida si intendono i <strong>molluschi</strong><br />

bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi<br />

marini vivi, destinati al consumo umano<br />

Legge 241 del 1990 Responsabile del<br />

procedimento<br />

853/2004 allegato<br />

I; 2,3<br />

così come definito al Capo II della Legge 241/1990<br />

Rifinitura la conservazione di <strong>molluschi</strong> bivalvi, provenienti da zone di<br />

produzione di classe A, da centri di depurazione o centri di<br />

spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto<br />

contenente un flusso acqua di mare pulita o in bacini<br />

naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco,<br />

preservare o migliorarne le proprietà organolettiche e<br />

assicurare un buono stato di vitalità prima del loro<br />

confezionamento, riconfezionamento o imballaggio


178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

1774/2002 art. 2<br />

882/2004 art. 2<br />

Rep.79/CSR<br />

852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

853/2004 allegato<br />

I; 2,9<br />

<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 11 di 39<br />

Rintracciabilità la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un<br />

alimento, di un mangime, di un animale destinato alla<br />

produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta<br />

ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime<br />

attraverso tutte le fasi della produzione, della<br />

trasformazione e della distribuzione<br />

Rischio funzione della probabilità e della gravità di un effetto<br />

nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un<br />

pericolo<br />

Sottoprodotti di origine<br />

animale<br />

corpi interi o parti di animali o prodotti di origine<br />

animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al<br />

consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo<br />

sperma.<br />

Sorveglianza l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore<br />

dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei<br />

mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività<br />

Guida<br />

la definizione di sorveglianza contenuta nel Regolamento<br />

(CE) 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni di<br />

cui all’allegato II capo II lettera D del Regolamento (CE)<br />

854/2004 (“l’osservazione approfondita da parte<br />

dell’autorità competente delle zone di produzione<br />

classificate, in cui la stessa ha vietato o sottoposto a<br />

particolari condizioni la raccolta di <strong>molluschi</strong> bivalvi, in<br />

modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi<br />

per la salute umana”).<br />

Alcuni esempi pratici di sorveglianza : aumento delle<br />

frequenze di campionamento in caso di non conformità dei<br />

limiti per le biotossine, microbiologici e/o chimici, in<br />

riferimento alla classe sanitaria della zona di produzione, o<br />

aumento del numero di cellule del fitoplancton<br />

potenzialmente tossico.<br />

Stabilimento ogni unità di un’impresa del settore alimentare<br />

Stabulazione trasferimento di <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi in aree marine,<br />

lagunari o di estuari per il tempo necessario alla riduzione<br />

dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo<br />

umano; ciò non include l’operazione specifica di<br />

trasferimento di <strong>molluschi</strong> bivalvi in zone più adatte a una<br />

crescita o un ingrasso ulteriori


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Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

Rep.79/CSR Strategia di<br />

campionamento<br />

852/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

178/2002 cap. I<br />

art. 3<br />

854/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

854/2004 cap. I<br />

art. 2<br />

853/2004 alelgato<br />

I; 2,5<br />

853/2004 allegato<br />

I; 2,6<br />

Guida<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 12 di 39<br />

nell’ambito della produzione primaria si intendono i criteri e<br />

modalità con le quali l’A.C. individua i punti di<br />

campionamento, le frequenze ed i parametri da ricercare<br />

nella zona di produzione/stabulazione anche in funzione dei<br />

potenziali rischi identificati.<br />

Nel contesto della produzione post primaria :criteri con cui<br />

vengono effettuate la scelta della tipologia di <strong>molluschi</strong>,<br />

tipologia di attività presso cui prelevare il campione e<br />

tipologia di analisi. La strategia di campionamento si<br />

concretizza nella definizione, da parte dell’A.C., di un<br />

programma e di un piano di campionamento.<br />

Trattamento qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale<br />

del prodotto iniziale, compresi trattamento termico,<br />

affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione,<br />

marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di<br />

tali procedimenti<br />

Valutazione del rischio processo su base scientifica costituito da quattro fasi:<br />

individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo,<br />

valutazione dell’esposizione al pericolo e caratterizzazione<br />

del rischio<br />

Verifica il controllo, mediante esame e la presentazione di prove<br />

obiettive, dell’ottemperanza a requisiti specifici<br />

Veterinario ufficiale veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento,<br />

ad assumere tale funzione e nominato dall’autorità<br />

competente<br />

Zona di produzione aree marine, lagunari o di estuario dove si trovano banchi<br />

naturali di <strong>molluschi</strong> bivalvi oppure luoghi utilizzati per la<br />

coltivazione di <strong>molluschi</strong> bivalvi, dove questi ultimi vengono<br />

raccolti vivi<br />

Zona di stabulazione aree marine, lagunari o di estuario, chiaramente delimitate<br />

e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro<br />

strumento fisso e destinate esclusivamente alla<br />

depurazione naturale dei <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi


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PROCEDURE OPERATIVE<br />

A.C. Autorità Competente<br />

C.D.M. Centro Depurazione Molluschi<br />

C.S.M. Centro Spedizione Molluschi<br />

D.d.R Documento di Registrazione<br />

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DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

3.1 ABBREVIAZIONI<br />

Pagina 13 di 39<br />

M.B.V. Molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi<br />

O.S.A. Operatore/i del Settore Alimentare<br />

4. RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

REGOLAMENTO (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della<br />

legislazione alimentare, istituisce l’agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della<br />

sicurezza alimentare.<br />

REGOLAMENTO (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.<br />

REGOLAMENTO (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per<br />

gli alimenti di origine animale.<br />

REGOLAMENTO (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei<br />

controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.<br />

REGOLAMENTO (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità<br />

alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere<br />

degli animali.<br />

REGOLAMENTO (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.<br />

REGOLAMENTO (CE) 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti<br />

di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento<br />

852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04.<br />

REGOLAMENTO (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l’attuazione dei<br />

regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04.<br />

REGOLAMENTO (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce<br />

i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari.


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Pagina 14 di 39<br />

REGOLAMENTO (CE) n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 , che<br />

stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in<br />

alcuni prodotti alimentari.<br />

REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che<br />

stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di<br />

diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.<br />

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , recante<br />

modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che<br />

stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.<br />

REGOLAMENTO (CE) n. 1663/2006 del 6 novembre 2006 recante modifica del<br />

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce<br />

norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale<br />

destinati al consumo umano.<br />

REGOLAMENTO (CE) N. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che<br />

modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per<br />

taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure<br />

di attuazione.<br />

DIRETTIVA 2006/88/CE del Consiglio del 4 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia<br />

sanitari applicabili alle specie animali d’acquicoltura e ai relativi prodotti, nonché alla<br />

prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali<br />

malattie.<br />

DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 Norma in materia ambientale Capo II art.<br />

88.<br />

D.G.R.L. n°3 del 14/01/2011 : Recepimento Accordo tra il Governo , le Regioni e le<br />

Province autonome del 29/04/2010 – Rep. N.59/CSR e approvazione delle” linee guida<br />

applicative del Reg. (CE) 852/04 ; revoca DGR 275/2006.<br />

Determinazione R.L. n° D4592 del 18.12.2006: Linee guida regionali per il controllo<br />

ufficiale veterinario presso gli stabilimenti soggetti a riconoscimento.


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Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 06 giugno 2006 “Approvazione delle linee<br />

giuda applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del<br />

Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli<br />

alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di<br />

impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale della DGR n. 1151 del 2<br />

agosto 2002”.<br />

Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per i fini di sanità<br />

pubblica volto a favorire l’attuazione del Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (rep. n. 2334 del 28.07.2005).<br />

Linee Guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (rep. n. 59/CSR del 29.04.2010).<br />

Linee Guida applicative del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale (rep. n. 253/CSR del 17.12.2009).<br />

Linee Guida sui <strong>molluschi</strong> bivalvi – Det. Dir. R.L. n° 3130/07 Piano regionale per il<br />

controllo sanitario della filiera dei <strong>molluschi</strong> bivalvi.<br />

Linee Guida sui <strong>molluschi</strong> bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria. (rep. n.<br />

79/CSR del 8 luglio 2010).


PRODUZIONE<br />

PRIMARIA<br />

FASE POST-<br />

PRIMARIA<br />

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Trasporto, rifinitura, depurazione, confezionamento, Refrigerazione,<br />

Commercio al dettaglio<br />

5. TIPOLOGIE DI IMPRESE<br />

Il settore della sicurezza alimentare dei MBV concerne attività di produzione primaria<br />

dove i prodotti, vista la loro destinazione, hanno già una connotazione di “alimento per uso<br />

umano” ed attività post-primaria con la quale si intendono tutte le fasi successive.<br />

Nell’ambito di tale suddivisione, le imprese presenti nella filiera nel territorio della ASL<br />

RM/H, sono identificabili con le seguenti tipologie :<br />

PRODUZIONE<br />

PRIMARIA<br />

FASE POST-<br />

PRIMARIA<br />

ATTIVITA’ NEL CAMPO DEI PRODOTTI DELLA PESCA<br />

Allevamento, Stoccaggio temporaneo, Raccolta, Sbarco, trasporto ad un<br />

centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di<br />

trasformazione<br />

TIPOLOGIE IMPRESE ALIMENTARI<br />

Imprese registrate Allevamenti in long-line in aree marine<br />

classificate<br />

Imprese riconosciute<br />

Imprese registrate<br />

Stoccaggi temporanei in aree marine<br />

classificate<br />

Banchi naturali (non ancora registrati) in<br />

aree marine classificate<br />

Imbarcazioni adibite alla raccolta<br />

Veicoli e Contenitori per il trasporto<br />

Impianti collettivi per asta<br />

CSM con eventuale vendita diretta<br />

CDM<br />

Aree adibite al commercio al dettaglio<br />

Esercizi di commercio al dettaglio<br />

Strutture mobili e/o temporanee per il<br />

commercio al dettaglio<br />

Veicoli e Contenitori per il trasporto


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6. ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI<br />

Sono soggette ai controlli ufficiali sui requisiti di sicurezza alimentare da parte del<br />

Servizio Veterinario area B., le operazioni che vengono compiute dall’OSA nelle fasi<br />

relative all’allevamento, alla raccolta, manipolazione e prassi igieniche prima dello sbarco,<br />

lo sbarco, il trasporto per la consegna di prodotti primari la cui natura non sia ancora stata<br />

sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad un CSM o CDM.<br />

I controlli ufficiali nella filiera dei MBV riguardano:<br />

i requisiti delle zone di produzione: classificazione, monitoraggio, sorveglianza di<br />

banchi naturali, allevamenti, stoccaggi temporanei, zone di stabulazione;<br />

i requisiti delle imprese: registrazione/riconoscimento, dotazione strutturale,<br />

gestione igienico sanitaria;<br />

i requisiti igienico sanitari dei MBV.<br />

In conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione comunitaria, in particolare<br />

dall’allegato II, sezione VII del Regolamento (CE) 853/2004 e dall’allegato II del<br />

Regolamento (CE) n. 854/2004, la presente procedura si applica ai MBV e, per analogia,<br />

come riportato nel capo I del suddetto allegato, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai<br />

gasteropodi marini vivi.<br />

I Regolamenti comunitari 852/04 e 853/04 applicano quelle innovazioni sancite con il Reg.<br />

178/02, quali il trasferimento della responsabilità primaria in materia di sicurezza<br />

alimentare al produttore che dovrà esercitarla, per il raggiungimento degli obiettivi della<br />

legislazione, a tutela della salute del consumatore.<br />

L’A.C., secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 882/2004 ha l’obbligo di verificare<br />

che l’O.S.A. applichi quanto previsto nelle norme specifiche che lo riguardano (es. Reg.<br />

853/2004, Reg. 852/2004, ecc...) ed in particolare i requisiti specifici di cui alla sezione<br />

VII, allegato II, del Reg. 853/2004. E’ obbligo dell’O.S.A. dimostrare, con soddisfacimento<br />

dell’A.C., che il sistema gestionale adottato offra le dovute garanzie ai fini della sicurezza<br />

alimentare.<br />

Imprese riconosciute<br />

L’organizzazione dei controlli viene orientata sulla base della categorizzazione del<br />

rischio dell’impresa alimentare riconosciuta, ciò che determina la frequenza e la tipologia<br />

dei controlli ufficiali. In questo viene seguito quanto stabilito in linea generale dalla<br />

Determinazione n° D 4592 del 18.12.06 della Regione Lazio. Così la frequenza degli<br />

interventi ispettivi presso le imprese riconosciute deriva dalla classificazione operata in<br />

ambito aziendale, tale programmazione viene assegnata dal Direttore del Servizio al<br />

Veterinario Ufficiale stabilendo una frequenza minima di accessi.<br />

Relativamente al numero di campioni che dovranno essere prelevati nelle imprese<br />

riconosciute si continuano ad applicare le modalità e frequenze stabilite nella Det.Dir. R.L.<br />

n°D3130/07, in attesa della emanazione delle nuove linee guida regionali.


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Imprese registrate<br />

Non sono state ancora previste le modalità di categorizzazione del rischio per le attività di:<br />

produzione primaria e imprese registrate e quindi si attende per questo l’emanazione di<br />

una norma di indirizzo regionale.<br />

Per la categorizzazione delle aziende e delle zone di produzione, sono state comunque<br />

oggetto di studio a livello aziendale le attività di allevamento, stoccaggio temporaneo,<br />

banchi naturali, elaborando specifici protocolli operativi riguardanti modalità di controllo e<br />

di campionamento e relative frequenze.<br />

Si attendono linee di indirizzo regionali per quanto riguarda la categorizzazione dei punti<br />

di sbarco/approdo per i quali viene effettuata attività di controllo nell’ambito dei citati<br />

protocolli operativi.<br />

Relativamente al numero di campioni che dovranno essere prelevati nelle diverse attività<br />

commerciali presenti lungo la filiera dei <strong>molluschi</strong> bivalvi, si applica la programmazione<br />

annuale – PRIC 2011/2013.<br />

Ai fini della strategia di campionamento nelle diverse tipologie commerciali, si dovrà tener<br />

conto dei seguenti elementi valutativi:<br />

1. volume di prodotto commercializzato<br />

2. provenienza del prodotto (produzione regionale, produzione nazionale,<br />

produzione comunitaria)<br />

3. garanzie igienico sanitarie date dal fornitore<br />

4. garanzie igienico sanitarie dell’attività commerciale<br />

5. specie/tipologia (mitili, vongole, cannolicchi, telline, ecc.)<br />

6. valutazione della cronologia dei campionamenti, dando la precedenza agli<br />

esercizi presso i quali gli interventi sono stati effettuati da un periodo più lungo.<br />

7. PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONTROLLO UFFICIALE<br />

La procedura si basa su quanto previsto dalla normativa vigente fornendo istruzioni<br />

operative al personale addetto ai controlli per una omogenea applicazione su quanto<br />

stabilito dal Reg. (CE) n° 854/04 All.II Capo I e II e successive modifiche e rettifiche.<br />

Vengono in particolare sviluppati i protocolli inerenti :<br />

-i controlli ufficiali presso zone di produzione ( allevamenti, stoccaggi temporanei,<br />

zone di stabulazione e banchi naturali) ;<br />

- i controlli ufficiali presso i punti di sbarco/approdo


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7.1 Controlli ufficiali zone di produzione<br />

7.1.1 Diagrammi di flusso­<br />

<strong>Controllo</strong> ufficiale presso allevamenti, stoccaggi temporanei, banchi naturali e zone di stabulazione<br />

in aree marine<br />

EFFETTUARE<br />

CAMPIONAMENTO E<br />

ANALISI<br />

INTERPRETARE<br />

RISULTATI<br />

I<br />

DETERMINA REGIONALE<br />

DI CLASSIFICAZIONE<br />

ZONA DICHIARATA AL<br />

SERVIZIO VETERINARIO<br />

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE DEL<br />

PROCEDIMENTO-VALUTAZIONE<br />

PRIMARIA IN SEDE<br />

RILEVAMENTO COSTIERO IN LOCO<br />

SI<br />

E’ NECESSARIO UN RILEVAMENTO<br />

BATTERIOLOGICO / CHIMICO /<br />

FISICO?<br />

SE SI REDIGERE UN PIANO DI<br />

CAMPIONAMENTO<br />

No<br />

PRODURRE RELAZIONE FINALE<br />

DEL RILEVAMENTO SANITARIO<br />

RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DA<br />

PARTE DELLA AZIENDA <strong>USL</strong><br />

ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE<br />

AZIENDA <strong>USL</strong>: STESURA DEL PIANO<br />

DI MONITORAGGIO DELL’AREA<br />

CLASSIFICATA E TRASMISSIONE<br />

DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA<br />

REGIONE LAZIO<br />

OGNI 3 ANNI<br />

RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE<br />

(ALLEVATORE, CONSORZIO,<br />

MANTENIMENTO DELLO STATUS SANITARIO O NUOVA CLASSIFICAZIONE<br />

AZIENDA <strong>USL</strong> E REGIONE<br />

VALUTAZIONE PERIODICA DEI<br />

DATI OTTENUTI DAL<br />

MONITORAGGIO - STATO<br />

SANITARIO DELL’AREA<br />

RELAZIONE PRELIMINARE DA<br />

INVIARE ALLA REGIONE LAZIO


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7.1.2 Descrizione attività<br />

I controlli ufficiali sulle zone di produzione consistono in:<br />

1. Classificazione di aree marine dove sono situati banchi naturali,<br />

allevamenti, stoccaggi temporanei e zone di stabulazione di MBV;<br />

2. Monitoraggio delle aree marine precedentemente classificate;<br />

3. Sorveglianza delle aree marine.<br />

7.1.2.1. – Classificazione Il Reg. (CE) n° 854/2004 stabilisce che, per quanto riguarda la<br />

classificazione delle zone di produzione, è l’A.C. che fissa l’ubicazione e i confini delle<br />

zone di produzione da essa classificate e in cui essa autorizza la raccolta di <strong>molluschi</strong><br />

bivalvi vivi in base all’appartenenza ad una delle tre categorie (A,B,C) in funzione del<br />

livello di contaminazione. Se del caso essa può fare ciò in collaborazione con l’O.S.A.<br />

L'A.C. redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione dalle quali i <strong>molluschi</strong><br />

bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente<br />

allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco<br />

dev'essere comunicato alle parti interessate come i produttori, raccoglitori e responsabili<br />

dei centri di depurazione e dei centri di spedizione.<br />

I vari passaggi da osservare per effettuare la classificazione delle zone di produzione, qui<br />

non verranno ripetuti essendo contemplati in maniera particolareggiata nelle linee guida<br />

Rep. N° 79/CSR/2010.<br />

L’iter procedurale viene avviato a seguito della richiesta di classificazione di una zona di<br />

produzione utilizzando il modello di richiesta (MOD. 1) allegato alla presente sezione,<br />

tratto dalla Det.Dir. R.L. n.D3130/07. Il Servizio Veterinario opera da tramite, così al<br />

termine dell’istruttoria della pratica tutti gli atti relativi sono inviati dal Direttore del<br />

Servizio Veterinario alla Regione Lazio . L’istanza, comprendente gli allegati in elenco,<br />

viene assegnata dal Direttore del Servizio ad un Veterinario che è individuato quale<br />

responsabile del procedimento, sulla base dei requisiti previsti dall’art. 6 del Reg. N°<br />

882/04( training teorico pratico relativo alla stesura del programma di classificazione),<br />

che effettua tutte le rilevazioni, la raccolta dati e le valutazioni riguardanti la zona,<br />

elabora un piano di campionamento e predispone una relazione preliminare da inviare<br />

agli uffici regionali preposti. Al termine del programma elabora la relazione finale con la<br />

raccolta di tutti i dati e con la proposta di classificazione dell’area (zona A, zona B, zona<br />

C) accompagnata da un report finale in cui vengono riportate le conclusioni e gli<br />

eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella relazione preliminare, da inviare<br />

agli uffici regionali preposti.<br />

La costa marina in territorio di competenza della ASL RM/H si estende per circa 40 km.<br />

Fanno parte di tale tratto di costa, da nord a sud, i territori dei Comuni di Pomezia,<br />

Ardea, Anzio e Nettuno.


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Nel litorale di competenza della ASL RM/H sono presenti zone di produzione classificate<br />

e in via di classificazione : allevamenti, stoccaggi temporanei e banchi naturali di MBV.<br />

Gli atti di classificazione attualmente in vigore sono :<br />

DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N° 375/61 DEL 01.12.1999 Classificazione<br />

dei giacimenti naturali di <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi nel territorio della ASL RM/H - ; occorre però<br />

riclassificare le zone dove si trovano tali giacimenti naturali in aderenza alla nuova<br />

normativa comunitaria, in tal senso sono state sollecitate le associazioni di categoria e gli<br />

operatori nel corso di varie riunioni e con note informative diramate dal Servizio Veterinario<br />

e si è in attesa della richiesta di classificazione; nel frattempo si continua ad effettuare il<br />

monitoraggio sulla base dell’ultimo protocollo trasmesso dal Servizio Veterinario alla R.L.<br />

con nota Prot. 37 del 9/01/08<br />

Determinazione n°D2888 del 07/09/07 R.L. avente per oggetto : “Classificazione ai sensi<br />

del Reg. CE n°854 del 29 aprile 2004 della zona marina di produzione di mitili sita nel<br />

Comune di Anzio, data in concessione alla ditta Super Cozza Picc. Soc. Coop. a r.l.” -<br />

Protocollo di monitoraggio trasmesso dal Servizio Veterinario alla R.L. nota n° 1485 del<br />

12/11/07 e successive rettifiche ed integrazioni; La zona è stata riconfermata di classe “A”<br />

al termine del periodo triennale di verifiche con nota Prot. 381 del 11/02/2011 alla Regione<br />

Lazio;<br />

Determinazione n° D1244 del 26/03/2008 R.L. avente per oggetto : “Classificazione ai sensi<br />

del Reg. CE n°854 del 29 aprile 2004 della zona marina di produzione di mitili sita nel<br />

Comune di Anzio, data in concessione alla ditta Il Faro s.r.l.” – oggi volturata a favore della<br />

ditta Seafarm s.r.l. ‐ Protocollo di monitoraggio trasmesso dal Servizio Veterinario alla R.L.<br />

con nota n° 820 del 03/06/08. La zona di produzione è attualmente sospesa (<br />

comunicazione ditta Seafarm s.r.l.) e pertanto non è stato possibile effettuare le prove per<br />

le valutazioni al termine del periodo triennale di classificazione.<br />

Inoltre è in corso la Classificazione di un’altra zona marina nel Comune di Anzio da adibirsi<br />

ad allevamento MBV, per la quale è stata inviata la relazione preliminare alla Regione<br />

Lazio .<br />

I MBV riscontrabili in linea di massima sono:<br />

AUTOCTONI ALLEVATI O INTRODOTTI<br />

MITILO (Mytilus galloprovincialis) MITILO (Mytilus edulis)<br />

OSTRICA (Ostrea edulis) OSTRICA (Ostrea galloprovincialis)<br />

VONGOLA (Venus gallina) VONGOLA VERACE (Tapes spp.)<br />

TELLINA (Donax trunculus) TARTUFO (Venus verrucosa)<br />

CANNOLICCHIO (Ensis minor e Solen vagina) FASOLARO (Callista chione)<br />

CAPPASANTA (Pecten jacobaeus) COZZA PELOSA (Modiolus barbatus)<br />

LUMACHINO (Nassarius mutabilis)<br />

NATICA (Natica millepunctata)<br />

CUORE (Acanthocardia spp.)<br />

MURICE SPINOSO (Murex brandaris)<br />

MURICE (Murex trunculus)<br />

RICCIO DI MARE (Paracentrotus lividus)


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Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 22 di 39<br />

Nell’area interessata, che va dal confine nord con l’area di competenza della ASL RM D<br />

al confine sud con l’area di competenza della ASL LT, non sono presenti fiumi,<br />

intendendo con tale definizione corsi d’acqua di portata consistente, tuttavia sfociano a<br />

mare numerosi piccoli corsi d’acqua o fossi, che non si può escludere possano<br />

rappresentare veicolo di inquinamento. Inoltre sono stati inseriti quali potenziali fonti di<br />

contaminazione anche gli allevamenti di mitili situati in zona marina aperta del Comune<br />

di Anzio.<br />

Di seguito vengono riportati i dati riguardanti le potenziali fonti di contaminazione<br />

acquisiti ad oggi dal Servizio Veterinario ed utili per la stesura dei piani di<br />

campionamento.<br />

FONTI POTENZIALI DI CONTAMINAZIONE


Punto n.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

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Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

fonte di<br />

contaminazione<br />

fosso campo ascolano<br />

pomezia<br />

fosso di pratica<br />

pomezia<br />

fosso crocetta<br />

pomezia<br />

fosso orfeo<br />

pomezia<br />

fosso rio torto<br />

ardea<br />

fosso dell’ incastro<br />

ardea<br />

fosso della moletta<br />

ardea<br />

condotto depuratore<br />

ardea<br />

fosso biffi<br />

ardea<br />

fosso secco<br />

ardea<br />

fosso del diavolo<br />

ardea<br />

fosso caffarella<br />

ardea<br />

fosso 4 tubi<br />

ardea<br />

fosso cavallo morto<br />

anzio<br />

condotto depuratore<br />

anzio<br />

fosso con arco<br />

anzio<br />

fosso tor caldara<br />

anzio<br />

condotto depuratore<br />

anzio<br />

allevamento mbv situato<br />

all’interno del quadrilatero<br />

con le seguenti coordinate<br />

anzio<br />

allevamento mbv situato<br />

all’interno del quadrilatero<br />

con le seguenti coordinate<br />

anzio<br />

condotto depuratore<br />

nettuno<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 23 di 39<br />

Coordinate<br />

lat. 41° 38’ 98’’ Nord<br />

long. 12° 25’ 47’’ Est<br />

lat. 41° 38’ 61’’ Nord<br />

long. 12° 26’ 02’’ Est<br />

lat. 41° 37’ 58’’ Nord<br />

long. 12° 27’ 25’’ Est<br />

lat. 41° 36’ 83’’ Nord<br />

long. 12° 28’ 12’’ Est<br />

lat. 41° 35’ 83’’ Nord<br />

long. 12° 29’ 22’’ Est<br />

lat. 41° 34’ 68’’ Nord<br />

long. 12° 30’ 41’’ Est<br />

lat. 41° 34’ 40’’ Nord<br />

long. 12° 30’ 72’’ Est<br />

lat. 41° 34’ 10’’ Nord<br />

long. 12° 31’ 05’’ Est<br />

lat. 41° 33’ 57’’ Nord<br />

long. 12° 31’ 62’’ Est<br />

lat. 41° 33’ 29’’ Nord<br />

long. 12° 31’ 93’’ Est<br />

lat. 41° 32’ 83’’ Nord<br />

long. 12° 32’ 39’’ Est<br />

lat. 41° 32’ 25’’ Nord<br />

long. 12° 32’ 96’’ Est<br />

lat. 41° 31’ 64’’ Nord<br />

long. 12° 33’ 54’’ Est<br />

lat. 41° 30’ 87’’ Nord<br />

long. 12° 34’ 21’’ Est<br />

lat. 41° 30’ 73’’ Nord<br />

long. 12° 34’ 33’’ Est<br />

lat. 41° 30’ 52’’ Nord<br />

long. 12° 34’ 50’’ Est<br />

lat. 41° 29’ 27’’ Nord<br />

long. 12° 35’ 36’’ Est<br />

Lat. 41°27’26,8’’ Nord<br />

long . 12°36’40,7’’ Est<br />

lat. 41° 26’56” N. long. 12° 35‘38 “E.<br />

lat. 41° 26‘39 “N. long. 12° 35’57” E.<br />

lat. 41° 26‘25 “N. long. 12° 35’41” E.<br />

lat. 41° 26 ‘ 43 “ long. 12° 35‘19 “E.<br />

lat. 41° 25’20” N. long. 12° 35‘38 “E.<br />

lat. 41° 25‘12 “N. long. 12° 36’00” E.<br />

lat. 41° 25‘00 “N. long. 12° 35’52” E.<br />

lat. 41° 25‘07 “ long. 12° 35‘30 “E.<br />

Lat. 41°26’17,7’’ Nord<br />

long . 12°40’25,9’’ Est<br />

Distanza da<br />

confine Nord<br />

Km 1<br />

Km 2,1<br />

Km 4,9<br />

Km 6,9<br />

Km 9,3<br />

Km 12,3<br />

Km 12,9<br />

Km 13,5<br />

Km. 14,8<br />

Km. 15,5<br />

Km. 16,6<br />

Km. 17,9<br />

Km 19,3<br />

Km. 21,0<br />

Km. 21,3<br />

Km. 21,7<br />

Km. 24,3<br />

------<br />

------<br />

------<br />

------


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Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

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Pagina 24 di 39<br />

E’ elemento utile allo sviluppo di un piano per la classificazione anche la conoscenza<br />

delle tecniche di raccolta e di operazioni primarie dei MBV nel litorale in questione<br />

che variano a seconda delle specie e della tipologia di produzione :<br />

Presso i banchi naturali<br />

Sulla base delle conoscenze acquisite dal Servizio Veterinario, nei giacimenti naturali del<br />

litorale di propria competenza vengono raccolti, ai fini della commercializzazione per il<br />

consumo umano, le seguenti specie di <strong>molluschi</strong> bivalvi e gasteropodi : vongola (Venus<br />

gallina), tellina (Donax trunculus), cannolicchio (Ensis minor) e (Solen vagina), murice<br />

(Murex brandaris), lumachino (Nassarius mutabilis) e Natica (Natica millepunctata).<br />

Vongole e cannolicchi con Motobarca a draga idraulica che effettua la pesca<br />

mediante strisciata della lunghezza in genere di circa 500 ad una distanza dalla<br />

costa che varia dai 100 ai 500 metri a seconda della batimetria che non può<br />

essere inferiore ai 5 metri, per motivi tecnici legati alla conformazione di tali<br />

imbarcazioni; la raccolta differenziata di vongole o cannolicchi effettuata con le<br />

stesse imbarcazioni viene effettuata cambiando il crivello utilizzato che ha fessure<br />

di dimensioni diverse ( più grandi per i cannolicchi e più piccoli per le vongole);<br />

Telline e gasteropodi con Motobarca di più piccole dimensioni, dotata di rastrello<br />

che viene trainato per una strisciata di circa 50 -100 metri ad una distanza dalla<br />

costa che varia da pochi metri fino a 300 a seconda della batimetria che va dai 2<br />

ai 5 metri;<br />

Gasteropodi mediante attrezzi da posta, tipo nasse, che vengono lasciati in loco<br />

con esche nel caso dei Lumachini oppure mediante pesca a strascico su fondali<br />

oltre le tre miglia per quanto riguarda Murici e Natiche .<br />

Presso allevamenti e stoccaggi temporanei<br />

MBV di specie varie allevati e/o stoccati temporaneamente che vengono<br />

raccolti con Motobarche appositamente attrezzate, dotate di bracci e paranchi per<br />

il sollevamento delle reste (per i mitili), delle lanterne (per le ostriche, vongole<br />

veraci, tartufi, fasolari ecc..) e dei sacchi (mitili o altri mbv posti in stoccaggio<br />

temporaneo); di attrezzature per la sgranatura dei mitili, per la pulizia, e per la<br />

cernita dei mbv; di attrezzature per la predisposizione della rimonta del seme.


MOD. 1<br />

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Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

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DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

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Pagina 25 di 39<br />

AZIENDA <strong>USL</strong> ROMA H<br />

Borgo Garibaldi,12 00041 Albano Laziale (RM)<br />

Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66<br />

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE<br />

SERVIZIO VETERINARIO<br />

AREA FUNZIONALE B<br />

Via Sannibale, 10/12 -00041 Albano Laziale (RM)<br />

Tel.06/93263058 - fax 06/93262352<br />

RICHIESTA AI FINI DELLA<br />

CLASSIFICAZIONE ACQUE NELLE ZONE DI PRODUZIONE<br />

(Regolamento CE n° 854 del 29 Aprile 2004, successive modifiche ed<br />

integrazioni)<br />

L’anno 20….. addì …..…….. del mese di …………………….., il/la sottoscritto/a……………………..<br />

……………………………..……………………………….. nato/a a .………………………………………il<br />

……/………/……… e residente in ………………………………………………………….. via<br />

……………………..…………………….. n° ………………….., in qualità di<br />

………..……………………………………………………….…… della:<br />

ditta consorzio cooperativa <br />

registrata con codice (codice DIA)/partita IVA/Codice fiscale :<br />

…………..……………………………………………………………….……...<br />

CHIEDE<br />

all’<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RM H – Servizio Veterinario – Via Sannibale, 10/12 00041 Albano Laziale (RM) di<br />

procedere ai sensi del Regolamento Comunitario 854 del 29 aprile 2004, successive modifiche ed<br />

integrazioni, alla classificazione dell’area marina sita nel Comune di ________________________ , e<br />

delimitata dalle coordinate:<br />

COORDINATE INIZIALI COORDINATE FINALI<br />

Latitudine Nord Longitudine Est Latitudine Nord Longitudine Est<br />

‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “<br />

‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “


destinate a:<br />

<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

Allevamento <br />

Stabulazione <br />

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DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 26 di 39<br />

Banchi naturali <br />

per la raccolta delle specie di seguito elencate la cui denominazione, nome comune e nome scientifico, fanno<br />

riferimento a quanto indicato nel decreto ministeriale del 27 marzo 2002, successive modifiche ed integrazioni:<br />

1)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

5)<br />

Le operazioni di campionamento verranno effettuate dal servizio veterinario della suddetta <strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> ed<br />

avranno frequenza quindicinale per un periodo non inferiore a sei mesi, per tale motivo<br />

il richiedente, al fine di supportare il Servizio Veterinario, si rende disponibile a mettere a disposizione<br />

la seguente tipologia di imbarcazione :<br />

_______________________________________________________<br />

il richiedente non si rende disponibile a mettere a disposizione nessuna tipologia di imbarcazione<br />

Il sottoscritto si impegna inoltre a versare all’<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> la tariffa quando verrà determinata dalla Regione<br />

Lazio entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.<br />

Per completezza della richiesta, ai fini della classificazione delle acque nelle zone di produzione, allega alla<br />

presente domanda la seguente documentazione:<br />

a) autorizzazione regionale (concessione) e scadenza della medesima, rilasciata dall’Ente competente<br />

in materia (non necessaria in caso di banchi naturali) o autocertificazione attestante gli estremi<br />

dell’atto autorizzativo;<br />

b) planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da<br />

classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività


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Pagina 27 di 39<br />

produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista<br />

per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS<br />

84; l’operatore deve comunque dare l’indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM<br />

utilizzato;<br />

c) copia della carta nautica con indicazione dell’ubicazione dei vertici della zona di<br />

produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione<br />

competente;<br />

d) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato;<br />

e) dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.<br />

Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’esercizio<br />

dell’attività;<br />

f) relazione descrittiva esaustiva dell’area e dell’attività che si intende svolgere con particolare<br />

riferimento a:<br />

7. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di<br />

banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa<br />

prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;<br />

8. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e<br />

relative batimetriche di esercizio;<br />

9. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne,<br />

long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);<br />

10. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di<br />

seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;<br />

11. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre<br />

aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;<br />

12. attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione;<br />

13. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in<br />

caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per<br />

banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche<br />

(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali);<br />

14. punti di sbarco previsti;<br />

15. manuale di corretta prassi igienica (se adottato);<br />

16. firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in<br />

alternativa, da un tecnico abilitato.<br />

………………………….. li ……………..<br />

In fede<br />

………………………………


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Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 28 di 39<br />

7.1.2.2­ Monitoraggio Al termine del periodo di classificazione il responsabile del<br />

procedimento redige un piano di monitoraggio in cui, sulla base di quanto emerso dalle<br />

attività di classificazione stabilisce i punti di campionamento.<br />

Il piano di monitoraggio, in accordo con quanto stabilito nel Reg. (CE) n°854/04 -<br />

Allegato II Capo II lettera B dovrà definire anche le frequenze e la tipologia di analisi per<br />

valutare la qualità microbiologica dei MBV, presenza di plancton tossico nelle acque,<br />

biotossine algali nei MBV, contaminanti chimici nei MBV. Inoltre verranno stabilite le<br />

rilevazioni e registrazioni dei parametri chimico-fisici delle acque nell’area, dei fattori<br />

meteo-marini che influiscono sulla fisiologia dei MBV, del fitoplancton, della circolazione<br />

dei contaminanti ecc.., utili per le indagini complessive di monitoraggio o se del caso di<br />

sorveglianza. Il piano di monitoraggio viene inviato agli uffici regionali preposti.<br />

ll piano di monitoraggio viene confermato anche per gli anni successivi, se non vi sono<br />

particolari evidenze che portano ad una rivalutazione del sistema adottato nel qual caso<br />

viene data comunicazione alla Regione.<br />

L’attività di monitoraggio periodico deve riguardare anche l’origine, la destinazione e la<br />

provenienza dei Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini. Il<br />

monitoraggio viene effettuato anche presso i punti di sbarco/approdo.<br />

Il responsabile del procedimento redige e trasmette annualmente alla Regione per<br />

l’area classificata, una relazione esplicativa del piano di monitoraggio effettuato<br />

utilizzando il MOD. 4 nella successiva sezione.<br />

Per la gestione delle non conformità igienico sanitarie delle zone di produzione occorre<br />

seguire quanto già esplicitato in maniera particolareggiata nelle linee guida 79/CSR,<br />

aggiungendo che ogni zona classificata è di norma riconducibile ad una singola unità<br />

amministrativa locale consentendo pertanto, a tutela della salute pubblica, di emanare<br />

provvedimenti sanitari di carattere temporaneo contingibile ed urgente da parte del<br />

Servizio Veterinario area B della ASLRM/H, in qualità di A.C. ai sensi dell’art. 2 del<br />

D.lgs. 193/07. Tali provvedimenti, vengono notificati alla Regione con la finalità anche di<br />

diramarli agli organi e forze dell’ordine competenti sulla disciplina della pesca per la<br />

verifica del rispetto.<br />

7.1.2.3­Sorveglianza I campioni effettuati ai fini della sorveglianza delle aree<br />

classificate (sorveglianza è l’osservazione approfondita da parte dell’A.C. delle zone di<br />

produzione classificate in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la<br />

raccolta di <strong>molluschi</strong> bivalvi) devono essere considerati in modo separato rispetto a<br />

quelli del piano di monitoraggio (gli stessi non dovranno pertanto essere considerati<br />

nell’ambito delle valutazioni ai fini della riclassificazione delle aree). Viene programmata<br />

prevedendo possibilmente frequenze e durata, comunicando il programma<br />

preventivamente alla Regione Lazio.


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Servizio Veterinario<br />

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PROCEDURE OPERATIVE<br />

7.2 Controlli ufficiali presso i punti di sbarco/approdo<br />

7.2.1 Diagramma di flusso­<br />

<strong>Controllo</strong> ufficiale presso punti di sbarco/approdo<br />

IDENTIFICAZIONE PUNTI SI<br />

SBARCO/APPRODO DA PARTE DEL<br />

SERVIZIO VETERINARIO<br />

VALUTAZIONE PRIMARIA IN<br />

SEDE<br />

ELABORAZIONE ELENCO<br />

COMPRENDENTE IMBARCAZIONI E<br />

MBV SBARCATI<br />

PROGRAMMAZIONE CONTROLLI<br />

INTERPRETAZIONE<br />

DEI RISULTATI<br />

RELAZIONE ANNUALE DEL<br />

RILEVAMENTO SANITARIO DA<br />

INVIARE ALLA REGIONE LAZIO<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 29 di 39<br />

RELAZIONE PRELIMINARE DA<br />

INVIARE ALLA REGIONE LAZIO


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7.2.2 Descrizione attività<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 30 di 39<br />

I controlli ufficiali si riferiscono a MBV che sbarcano in provenienza da zone di produzione<br />

classificate.<br />

I controlli ufficiali allo sbarco riguardano : i requisiti delle imbarcazioni e modalità di<br />

raccolta dei MBV, i requisiti nelle fasi successive alla raccolta, i campionamenti relativi ai<br />

protocolli di monitoraggio.<br />

7.2.2.1 Requisiti delle imbarcazioni e della raccolta<br />

Le tipologie di imbarcazioni adibite alla raccolta dei MBV presenti nel litorale di<br />

competenza sono sostanzialmente le seguenti : motobarche a draga idraulica, natanti con<br />

rastrello, motobarche attrezzate per la raccolta con attrezzature da posta, motobarche<br />

attrezzate per lo svolgimento delle operazioni di rimonta del seme e raccolta dei MBV<br />

presso allevamenti e stoccaggi temporanei.<br />

Indipendentemente dalla tipologia, le imbarcazioni sono tutte soggette a registrazione ai<br />

sensi del Reg. (CE) n°852/04, ad esclusione unicamente di quelle utilizzate per il consumo<br />

domestico privato dei MBV.<br />

Le linee guida Rep.n°79/CSR non ammettono deroghe alla cessione diretta di piccoli<br />

quantitativi di prodotto primario dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti o<br />

esercizi di somministrazione locali per la fornitura diretta al consumatore finale. Pertanto,<br />

l’OSA che alleva/raccoglie M.B.V., pur figurando come imprenditore agricolo, non può<br />

effettuare alcuna attività di vendita diretta, poiché obbligatoriamente deve conferire tutta la<br />

produzione ad un CSM, CDM o stabilimento di trasformazione a seconda della<br />

classificazione delle acque di produzione. Per tale motivo, a differenza degli altri alimenti<br />

di origine animale, non esistono in questo campo fattispecie di attività primaria che<br />

rimangano escluse dal campo di applicazione del pacchetto igiene e tutti gli OSA primari<br />

dovrebbero essere in possesso di manuali di corretta prassi igienica.<br />

Il controllo ufficiale sui requisiti delle imbarcazioni può avvenire in diverse fasi :<br />

- parere preventivo sui requisiti igienico sanitari di nuove imbarcazioni;<br />

- verifica a seguito DIA;<br />

- Verifica periodica rientrante nelle attività programmate del controllo dei requisiti per<br />

il trattamento successivo alla raccolta.<br />

A tale proposito di seguito viene riportato il verbale (MOD.2) da utilizzare per tali controlli<br />

MOD. 2


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DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

Pagina 31 di 39<br />

Accertamento dei requisiti delle imbarcazioni per raccolta m.b.v. e delle condizioni di sbarco<br />

Rif. Normativo : Reg. (CE) n°852/04- all. I e Reg. (CE) n°853/2004-all.III cap. II B<br />

M/B ( 0 ) ‐ M/P ( 0 ) __________________________________________ N° reg: _________<br />

Pos.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Pos.<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Pos.<br />

8<br />

9<br />

requisiti per parere preventivo verifica D.I.A. Sopralluogo periodico<br />

REQUISITI STRUTTURALI PER LE IMBARCAZIONI SI NO N.A 1 . N.V 2<br />

L’imbarcazione è concepita in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei<br />

<strong>molluschi</strong> bivalvi vivi (con acque di sentina, acque residue, fumo, carburante, olio,<br />

grasso o altre sostanze nocive) ?<br />

Le superfici che possono venire a contatto con i <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi sono<br />

fabbricate con materiale resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire, solido e<br />

non tossico?<br />

I contenitori usati per la conservazione dei <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi sono tali da<br />

assicurare il mantenimento in soddisfacenti condizioni igieniche ?<br />

REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE<br />

i contenitori riservati alla conservazione dei <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi sono mantenuti<br />

puliti e in buono stato di manutenzione<br />

Dopo il caricamento a bordo, i <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi sono posti al riparo dalle<br />

contaminazioni e dall'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore ?<br />

l'approvvigionamento idrico sulla nave, per il lavaggio dei <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi,<br />

avviene in modo da evitare contaminazioni, utilizzando acqua potabile o acqua<br />

pulita?<br />

Quanto descritto ai punti 4,5,6 è definito in un manuale di corretta prassi igienica<br />

ed è documentato ?<br />

REQUISITI APPLICABILI DURANTE E DOPO LE<br />

OPERAZIONI DI SBARCO<br />

Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco che vengono a<br />

contatto con i <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi sono in materiale facile da pulire e da<br />

disinfettare e in buono stato di manutenzione e di pulizia?<br />

I mezzi di trasporto e contenitori consentono un adeguato drenaggio, sono<br />

attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza, forniscono<br />

una protezione efficace contro la contaminazione?<br />

1 N.A.: non applicabile 2 N.V.: non verificato<br />

Annotazioni<br />

SI NO N.A 1 . N.V 2<br />

SI NO N.A 1 . N.V 2


Riferimento<br />

a pos.<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

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<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

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Prelevati campioni per analisi _ SI _ NO quali<br />

…………………………………..............luogo di pesca...................................................…….……<br />

Operati sequestri _ SI _ NO quali<br />

………………………………………..................................................................…….……………<br />

Prescrizioni _ SI _ NO riferimento<br />

………………………………………………………………………...…………………………….<br />

Avvenuta ottemperanza precedenti prescrizioni: _ SI _ NO<br />

Data ……………………<br />

Firma del verificatore<br />

Firma per presa visione:<br />

Il Titolare della imbarcazione ……………………………<br />

…………………………………….<br />

7.2.2.2 Campionamenti relativi ai protocolli di monitoraggio


<strong>Azienda</strong> Sanitaria ROMA H<br />

Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

CONTROLLO UFFICIALE<br />

DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

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I protocolli di monitoraggio dovrebbero prevedere campionamenti mediante sopralluoghi<br />

sul sito di raccolta dei <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi, allo scopo di effettuare tutte le rilevazioni<br />

necessarie : coordinate nautiche del punto di prelievo, parametri chimico-fisici dell’acqua<br />

di mare, prelievo dell’acqua di mare con apposito retino per ricerca fitoplancton ecc …<br />

Non essendo a disposizione allo stato attuale le strumentazioni ed attrezzature necessarie<br />

per tali rilevazioni quali : apposito natante, software per la identificazione dei punti nautici,<br />

cartografia nautica, sonda multiparametrica per parametri chimico-fisici, retino per<br />

fitoplancton ecc…, il Servizio Veterinario si propone di orientare prioritariamente la propria<br />

attività di controllo sui punti di sbarco/approdo delle imbarcazioni nel litorale di<br />

competenza della ASL ROMA H con un programma di campionamento del prodotto all’atto<br />

dello sbarco e limitando i sopralluoghi diretti, da parte del personale del Servizio, sui siti di<br />

raccolta solo a seguito dei casi di riscontro di non conformità, potendo contare sulla<br />

cooperazione degli OSA.<br />

Con il termine “punti di approdo” si intende definire i punti censiti dal Servizio Veterinario,<br />

dove effettivamente le imbarcazioni da pesca attraccano e sbarcano il prodotto raccolto, in<br />

vista della destinazione commerciale (elenco presente nel registro dei controlli dei punti di<br />

approdo nella successiva sezione 7.2.2.3 - MOD.3, nel quale vengono annotati anche i<br />

campionamenti).<br />

I punti di approdo vengono utilizzati provvisoriamente come punto di riferimento in attesa<br />

della ufficializzazione dei punti di sbarco come previsto dal Ministero delle Politiche<br />

Agricole.<br />

Banchi naturali : Per i motivi sopra esposti, al momento del campionamento ovviamente la<br />

identificazione del luogo di raccolta non sarà fatta mediante rilevazione di coordinate<br />

nautiche ma si baserà sulla dichiarazione dell’OSA il quale per indicarlo farà riferimento,<br />

in modo empirico visivo, ad alcuni punti strategici individuati a terra dal Servizio Veterinario<br />

(elenco seguente dei 10 riferimenti a terra).<br />

1 Stabilimento Acquarius<br />

Lat.41°39’35’’N.long.12°24’93’’E.<br />

Pomezia<br />

2 Caserma Vigili del Fuoco<br />

Lat.41°38’21’’N.long.12°26’47’’E.<br />

Pomezia<br />

3 Stazione Carabinieri<br />

Lat.41°36’99’’N.long.12°27’96’’E.<br />

Pomezia<br />

4 Suore Case Gialle<br />

Lat.41°3’15’’N.long.12°28’87’’E.<br />

Pomezia<br />

5 Stabilimento Sayonara<br />

Lat.41°34’98’’N.long.12°30’09’’E.<br />

Ardea<br />

RIFERIMENTI A TERRA<br />

6 Stabilimento <strong>Roma</strong> 2<br />

Lat.41°33’80’’N.long.12°31’37’’E.<br />

Ardea<br />

7 Vongolaro Topa<br />

Lat.41°33’03’’N.long.12°32’19’’E.<br />

Ardea<br />

8 Stabilimento Trocadero<br />

Lat.41°32’11’’N.long.12°33’10’’E.<br />

Ardea<br />

9 Stabilimento Capannina<br />

Lat.41°30’24’’N.long.12°34’73’’E.<br />

Anzio<br />

10 Poligono Militare Nettuno


POS.<br />

n.<br />

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DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

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A tale proposito vengono organizzati, da parte del Servizio Veterinario, degli incontri<br />

informativi rivolti alle associazioni di categoria ed agli operatori primari al fine di fornire<br />

indicazioni precise sui riferimenti prestabiliti, da utilizzare in maniera consapevole.<br />

L’operato viene poi verificato dal Servizio Veterinario nell’ambito dei controlli ufficiali<br />

presso i punti di sbarco/approdo dei MBV, situati sulla battigia del litorale dei Comuni di<br />

Ardea e Pomezia .<br />

I gasteropodi possono sbarcare o nei punti di approdo situati sulla battigia sopra citati o<br />

nei porti di Anzio e Nettuno, nel caso provengano dalla pesca con attrezzi da posta o dalla<br />

pesca a strascico.<br />

Allevamenti e Stoccaggi temporanei : Anche per queste tipologie l’identificazione dei<br />

luoghi di raccolta dei MBV, quando non in presenza del personale del Servizio, sarà fatta<br />

dagli operatori primari mediante appositi punti di riferimento (boe codificate) presenti nelle<br />

aree di produzione e citati nei protocolli di monitoraggio. Per queste attività, i punti di<br />

approdo sono situati nei Porti di Nettuno e Anzio.<br />

7.2.2.3 requisiti relativi alle fasi successive alla raccolta<br />

Il controllo ufficiale in tali fasi viene attuato presso i punti di approdo di seguito elencati allo<br />

scopo di verificare requisiti e modalità di trattamento successivi alla raccolta, previsti dal<br />

Reg. 853/04 – all.III, Sez. VII Cap.II B. Per i controlli viene utilizzato il verbale (MOD.2)<br />

riportato nella sezione 7.2.2.1- Pos. 8 e 9.<br />

Comune<br />

PUNTI DI APPRODO Riferimenti SS 601 Ostia‐Anzio<br />

1 nettuno Porto Turistico – Marina di Nettuno<br />

2 anzio Porto – piccola pesca<br />

3 ardea Km 26,100 – ingresso Consorzio lido Tor S.Lorenzo – Stab. Tucano<br />

4 Ardea Km 24,600 – passo a mare n. 25 viale Marino Lungomare dei Troiani 75/77 ‐ Vicino al civico 262<br />

5 ardea Km 21,500 – passo a mare n. 20 via Avellino<br />

6 ardea Km 21,100 ‐ passo a mare n. 16 alt. Via Bergamo<br />

7 ardea Km 19,500 ‐ passo a mare n. 03 alt. Via Enna<br />

8 pomezia Km 18,700 – lungomare delle meduse ‐alt. civico 282<br />

9 pomezia Km 15,400 – viale Spagna<br />

alt Via Francoforte (pesch Paparella)<br />

10 pomezia Km 14,700 – alt. Via S. Francisco (La Barraca Playa Cafe)<br />

11 pomezia Km 12,800 – alt. Via Bengasi (Gigi Trattoria)<br />

12 pomezia Km 11,600 – alt. Via Lago Maggiore<br />

13<br />

pomezia<br />

Km 10,400 – Villaggio Tognazzi ‐ alt. Via mediterraneo (Cuba Libre)


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DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

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Banchi naturali - In tale ambito vengono effettuati periodicamente anche controlli<br />

documentali, al fine di verificare che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la<br />

provenienza e la destinazione dei <strong>molluschi</strong> bivalvi vivi.<br />

La registrazione dei suddetti controlli avviene su apposito registro MOD.3, di seguito<br />

riportato, dove per l’indicazione del punto di approdo si fa riferimento al numero di<br />

posizione corrispondente all’elenco precedente:<br />

MOD:3


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Registro controlli PUNTI DI APPRODO M.B.V. DISTRETTI H/4 ‐ H/6 Anno ___________<br />

(direzione sud – nord da Nettuno a Pomezia)<br />

N° data Comune<br />

Punto di<br />

approdo<br />

Imbarcazioni<br />

N°targa e tipologia<br />

‐ M/B : Ts, R, N ;<br />

‐ M/P<br />

Prodotti<br />

sbarcati e<br />

luogo di<br />

pesca<br />

firma del<br />

titolare o<br />

del<br />

presente<br />

al<br />

controllo<br />

Firma<br />

operator<br />

e ASL<br />

Sigle utilizzate nella colonna “imbarcazioni” per indicare la tipologia : M/B :Turbosoffianti (Ts) , rastrelli (R), Pesca con nasse (N);<br />

M/P : motopescherecci<br />

Annotazioni


Riferimento<br />

a N°<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

__________<br />

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Servizio Veterinario<br />

Area Funzionale B<br />

PROCEDURE OPERATIVE<br />

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DEI MOLLUSCHI BIVALVI<br />

VIVI – CAP. 27<br />

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Oltre all’ubicazione della zona di produzione con l’indicazione del punto di riferimento a<br />

terra come da elenco seguente, gli operatori primari devono dichiarare, nei Documenti di<br />

Registrazione (D.d.R. - all. II alle Linee Guida 79/CSR), lo stato sanitario della zona di<br />

provenienza classificata (A, B, C).<br />

Nella classificazione ancora in vigore, sulla base delle dichiarazioni degli operatori primari<br />

ed in caso di non conformità degli esiti analitici conseguenti al prelevamento campioni,<br />

nell’elenco seguente sono già prestabilite, per ciascun luogo di raccolta, le aree soggette<br />

all’applicazione dei provvedimenti di eventuale sospensione temporanea o di preclusione<br />

della raccolta, conseguenti alla gestione delle emergenze :


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ZONA* RIFERIMENTO A TERRA AREA INTERESSATA DA PROVVEDIMENTI<br />

A<br />

A<br />

N.C.<br />

B<br />

B<br />

N.C.<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

1 Stabilimento Acquarius<br />

Lat.41°39’35’’N.long.12°24’93’’E.<br />

Pomezia<br />

2 Caserma Vigili del Fuoco<br />

Lat.41°38’21’’N.long.12°26’47’’E.<br />

Pomezia<br />

3 Stazione Carabinieri<br />

Lat.41°36’99’’N.long.12°27’96’’E.<br />

Pomezia<br />

4 Suore Case Gialle<br />

Lat.41°3’15’’N.long.12°28’87’’E.<br />

Pomezia<br />

5 Stabilimento Sayonara<br />

Lat.41°34’98’’N.long.12°30’09’’E.<br />

Ardea<br />

6 Stabilimento <strong>Roma</strong> 2<br />

Lat.41°33’80’’N.long.12°31’37’’E.<br />

Ardea<br />

7 Vongolaro Topa<br />

Lat.41°33’03’’N.long.12°32’19’’E.<br />

Ardea<br />

8 Stabilimento Trocadero<br />

Lat.41°32’11’’N.long.12°33’10’’E.<br />

Ardea<br />

9 Stabilimento Capannina<br />

Lat.41°30’24’’N.long.12°34’73’’E.<br />

Anzio<br />

10 Poligono Militare Nettuno<br />

Da staz. n°1 “Stabilimento Acquarius” a staz.<br />

n° 2 “Caserma Vigili del Fuoco”<br />

Da staz. n°1 “Stabilimento Acquarius” a staz.<br />

n° 3 “Stazione Carabinieri”<br />

Da staz. n° 2 “Caserma Vigili del Fuoco” a<br />

staz. n° 4 “Suore Case Gialle”<br />

Da staz. n° 3 “Stazione Carabinieri” Pomezia a<br />

staz. n° 5 “Stabilimento Sayonara” Ardea<br />

Da staz. n° 4 “Suore Case Gialle” a staz. n° 6<br />

“Stabilimento <strong>Roma</strong> 2”<br />

Da staz. n° 5 “Stabilimento Sayonara”a staz. n°<br />

7 “Vongolaro Topa”<br />

Da staz. n° 6 “Stabilimento <strong>Roma</strong> 2”a staz. n° 8<br />

“Stabilimento Trocadero”<br />

Da staz. n° 7 “Vongolaro Topa” Ardea a staz.<br />

n° 9 “Stabilimento Capannina” Anzio<br />

Da staz. n° 8 “Stabilimento Trocadero” Ardea a<br />

località di rif. a terra: La Fornace Anzio<br />

41°28’270”N 12°36’166”E<br />

Da 41°26’750”N -12° 41’960”E<br />

a 41°26’03”N - 12°43’17”E<br />

*classificazione esistente (A,B ) ; Stazioni situate in zone non classificate : N.C.


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Allevamenti e stoccaggi temporanei - I controlli riguardano i medesimi aspetti citati per i<br />

banchi naturali. In questi casi però, al Veterinario responsabile del procedimento vengono<br />

attribuiti i registri delle attività di controllo ufficiale e delle non conformità per ciascuna<br />

società che gestisce una zona di produzione classificata. Tali registri corrispondono ai<br />

modelli previsti dalla Det. R.L. n° D4592 del 18.12.2006, per i controlli veterinari presso gli<br />

stabilimenti. Non viene però utilizzata la stessa codifica dei controlli, ma vi vengono<br />

riportati in maniera descrittiva sia quelli sulle zone di produzione che presso i punti di<br />

sbarco.<br />

8 ­ Revisione della procedura<br />

La procedura subirà eventuali revisioni a seguito del riscontro di :<br />

- Modifiche della impostazione dopo verifica sul campo, proposte al<br />

Direttore da parte dei Dirigenti;<br />

- Modifiche della normativa su cui si basa;<br />

- Revisione classificazioni esistenti e/o programmi di monitoraggio;<br />

- Ampliamento del proprio campo di applicazione per inizio attività<br />

nuove tipologie .

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