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Pagina 1 N. R.G. 49308/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO ...

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N. R.G. <strong>49308</strong>/<strong>2012</strong><br />

<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>ORDINARIO</strong> <strong>di</strong> <strong>MILANO</strong><br />

OTTAVA CIVILE<br />

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:<br />

dott. Vincenzo Perozziello Presidente<br />

dott. Alessandra Dal Moro Giu<strong>di</strong>ce Relatore<br />

dott. Marianna Galioto Giu<strong>di</strong>ce<br />

all’esito dell’u<strong>di</strong>enza del 20.9.<strong>2012</strong><br />

nel proce<strong>di</strong>mento per reclamo iscritto al n. r.g. <strong>49308</strong>/<strong>2012</strong> promosso da:<br />

METALMILV SRL (C.F. 06311020157) con il patrocinio dell’avv. TAVORMINA VALERIO e<br />

dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20100 <strong>MILANO</strong> presso<br />

reclamante<br />

<strong>Pagina</strong> 1<br />

contro<br />

VITO BALESTRUCCI (C.F. BSLVTI63T16A940K ), con il patrocinio dell’avv. DI PISA<br />

MARIO e domiciliato in VIA GOTTARDO, 30/32 20052 MONZA presso il <strong>di</strong>fensore avv. DI<br />

PISA MARIO<br />

reclamato<br />

Ha emesso la seguente<br />

ORDINANZA<br />

La società Metalvilv s.r.l. ha reclamato l'or<strong>di</strong>nanza emessa il 18 giugno <strong>2012</strong> con la quale è stata<br />

respinta la richiesta <strong>di</strong> sequestro giu<strong>di</strong>ziario delle quote della società Balestrucci 1930 s.r.l. <strong>di</strong><br />

proprietà del socio unico sig. Vito Baletrucci, sul presupposto che la titolarità <strong>di</strong> dette quote sia<br />

soltanto fiduciaria e che il resistente si rifiuti illegittimamente <strong>di</strong> provvedere alla reintestazione delle<br />

stesse alla società fiduciante.<br />

Il signor Vito Balestrucci costituendosi ha chiesto, invece, <strong>di</strong> respingere il reclamo e la richiesta <strong>di</strong><br />

sequestro giu<strong>di</strong>ziario.<br />

*<br />

Considerato che parte reclamante ha prospettato l’intento <strong>di</strong> promuovere una causa volta alla<br />

emissione <strong>di</strong> sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisca la proprietà delle quote in adempimento <strong>di</strong><br />

quanto pattuito tra le parti, e che perciò sussiste un rapporto <strong>di</strong> strumentalità tra la causa <strong>di</strong> merito


proponenda e la cautela richiesta funzionale a provvedere alla custo<strong>di</strong>a e alla gestione temporanea<br />

del bene nelle more della decisione che in<strong>di</strong>vidui colui che ha <strong>di</strong>ritto alla titolarità, va valutata la<br />

sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora<br />

*<br />

Sul fumus boni iuris:<br />

La reclamante deduce che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure avrebbe errato nel ritenere insussistente il fumus<br />

boni iuris della sussistenza <strong>di</strong> un mandato fiduciario al signor Vito Balestrucci da parte della<br />

società Metalmilv riguardante l'intestazione dell'intera partecipazione nella costituenda società<br />

immobiliare denominata Balestrucci il 1930, ed ha perciò insistito nelle dedurre che i fatti allegati<br />

in ricorso proverebbero la sussistenza <strong>di</strong> detta mandato, del tutto a prescindere dalla realizzazione o<br />

meno del più ampio progetto <strong>di</strong> riassetto complessivo della governance <strong>di</strong> Metalvilv e delle altre<br />

società della famiglia Balestrucci, che le parti avevano in<strong>di</strong>viduato nell'estate 2008 (doc 4 res.);<br />

a fondamento del suo assunto e la reclamante richiama:<br />

a. il fatto che il 27 giugno 2008 la metalvilv stipulò un preliminare per l'acquisto <strong>di</strong> un'area<br />

e<strong>di</strong>ficabile con facoltà <strong>di</strong> nominare un terzo per la stipula del definitivo;<br />

b. il fatto che in seguito la stessa Metalvilv pagò la caparra confirmatoria (euro 77.545,00)<br />

e gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione ( 7.728,00);<br />

c. il fatto che il 28 luglio 2008 il comitato esecutivo della società (cui partecipava anche<br />

Vito Balestrucci) deliberò la mo<strong>di</strong>fica urgente dello statuto e la costituzione <strong>di</strong> una<br />

società immobiliare a nome Balestrucci 1930 per l'operazione sul terreno in Cesano<br />

Maderno, e specifico che l'immobiliare "sarà intestata a Vito balestro che poi passerà il<br />

100% delle quote alla Metalmilv. Trattasi <strong>di</strong> intestazione fiduciaria contingente le parti<br />

tecniche ed amministrative inerenti la costituzione della società saranno seguite da<br />

Lucia Balestrucci con il rag. Tagliabue e Vito Balestrucci in qualità <strong>di</strong> amministratore"<br />

( cfr doc. n 6)<br />

d. il fatto che il 31 luglio 2008 dopo tre giorni dalla citata decisione del comitato esecutivo<br />

liberazione, l'assemblea straor<strong>di</strong>naria dei soci deliberò la mo<strong>di</strong>fica dell'oggetto sociale<br />

ampliandolo nel senso <strong>di</strong> comprendervi l'attività <strong>di</strong> costruzione ristrutturazione e<br />

realizzazione <strong>di</strong> immobili <strong>di</strong> qualsiasi genere e destinazione, e la possibilità <strong>di</strong> assumere<br />

quote e partecipazioni in altre società imprese aventi scopi affini analoghi connessi;<br />

e. il fatto che una settimana dopo il signor Vito Balestrucci costituì il nome proprio una<br />

società immobiliare denominata Balestrucci 1930 <strong>di</strong>venendone socio unico oltre che<br />

amministratore unico;<br />

f. il fatto che il 2 settembre 2008 con mail l'avvocato Lissoni ( che aveva partecipato alla<br />

riunione del comitato esecutivo del 28 luglio) comunicò a tutti i partecipanti alla<br />

riunione del comitato esecutivo predetto che doveva passarsi alla fase <strong>di</strong> esecuzione del<br />

progetto con<strong>di</strong>viso, confermando con ciò la decisione del comitato esecutivo e la<br />

sussistenza <strong>di</strong> un accordo fiduciario tra la società e Vito Balestrucci per l'intestazione<br />

fiduciaria delle quote della società immobiliare costituita;<br />

g. il fatto che il 25 novembre 2008 la società ricorrente rilasciò una fideiussione in favore<br />

della Balestrucci 1930 per euro 575.000 a garanzia delle operazioni cre<strong>di</strong>tizie<br />

intrattenute dalla predetta società con la Banca Popolare <strong>di</strong> Sondrio (risulta invero che il<br />

terreno venne poi acquistato in esecuzione del preliminare e pagato da Balestrucci 1930<br />

me<strong>di</strong>ante apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to in conto corrente con garanzia ipotecaria con la Banca<br />

Popolare <strong>di</strong> Sondrio);<br />

h. il fatto che il 22 <strong>di</strong>cembre 2008 Metalmilv nominò parte acquirente nel contratto<br />

preliminare <strong>di</strong> acquisto del terreno sito in Cesano Maderno la Balestrucci 1930, senza<br />

chiedere la restituzione <strong>di</strong> quanto anticipato a titolo <strong>di</strong> caparra confirmatoria e oneri <strong>di</strong><br />

urbanizzazione;<br />

<strong>Pagina</strong> 2


<strong>Pagina</strong> 3<br />

i. il fatto che il 15 luglio 2009 Metalmilv stipulò un contratto d'appalto per la costruzione<br />

della palazzina sul terreno <strong>di</strong> Cesano Maderno assumendo in nome proprio tutte le<br />

obbligazioni derivanti dall'appalto compreso il pagamento del prezzo e la nomina del<br />

<strong>di</strong>rettore dei lavori (sub doc. 4 parte ricorrente ha prodotto la <strong>di</strong>stinta <strong>di</strong> pagamenti<br />

eseguiti in favore dell'impresa per i lavori <strong>di</strong> costruzione della palazzina poi acquisita<br />

dalla società balestro e per la cessione in quanto proprietaria dell'area cui la stessa fu<br />

e<strong>di</strong>ficata;<br />

Ciò premesso il Collegio osserva:<br />

a) le circostanze allegate da parte reclamante sono pacifiche e documentate: particolarmente<br />

significativo della realtà dei rapporti tra le parti appare il fatto che parte resistente non abbia<br />

minimamente contestato la veri<strong>di</strong>cità <strong>di</strong> quanto risulta dal verbale della riunione del comitato<br />

esecutivo a proposito <strong>di</strong> un accordo tra le parti avente ad oggetto la natura solo fiduciaria della<br />

intestazione delle quote della società immobiliare costituenda, essendosi Vito Balestrucci<br />

limitato ad osservare la circostanza (priva <strong>di</strong> rilevanza sulla sussistenza o meno <strong>di</strong> un accordo<br />

tra le parti che non deve risultare per iscritto) che detto verbale è sottoscritto dalla sola signora<br />

Maria Santa Balestrucci in veste <strong>di</strong> " verbalizzante";<br />

b) appare inoltre con<strong>di</strong>visibile quanto osserva parte reclamante circa:<br />

l'irrilevanza del fatto che il socio unico della società immobiliare abbia versato<br />

integralmente il capitale sociale in nome proprio, poiché ciò ben poteva avveniva comunque<br />

per conto della fiduciante in virtù del mandato concluso la settimana prima la costituzione<br />

stessa della società stessa ( salva l'eventuale sussistenza <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to del sig. Balestrucci ai<br />

sensi dell'art 1720 c.c.);<br />

l'irrilevanza <strong>di</strong> un mandato dalla società controllata alla controllante per la costruzione della<br />

palazzina, del tutto compatibile, anzi, con la sussistenza <strong>di</strong> una accordo per l'intestazione<br />

solo fiduciaria delle quote tanto più alla luce del fatto -pacifico - che detto "mandato"<br />

relativo alla costruzione dell'immobile prevedeva l'obbligo della controllata <strong>di</strong> rimborsare le<br />

(ingenti) anticipazioni e non prevedeva alcun corrispettivo;<br />

l'irrilevanza del fatto che il progetto <strong>di</strong> riassetto societario all'interno della famiglia fosse<br />

stato attuato solo in parte: a fronte della sussistenza e della vali<strong>di</strong>tà dell'accordo (vali<strong>di</strong>tà<br />

che alcuno mette in <strong>di</strong>scussione) per il conferimento <strong>di</strong> un mandato fiduciario a Vito per la<br />

costituzione quale socio unico della Balestrucci 1930, non ha, invero, alcun rilievo invocare<br />

la mancata realizzazione dell'intero progetto che avrebbe dovuto realizzare una separazione<br />

netta tra le attività del gruppo o <strong>di</strong> cui avrebbe dovuto occuparsi Michele e quelle <strong>di</strong> cui<br />

avrebbe dovuto occuparsi Vito (in ragione <strong>di</strong> una insanabile contrasto personale che rendeva<br />

del tutto ciò impossibile la loro compartecipazione all'attività <strong>di</strong> gestione); in questa<br />

prospettiva, infatti, appare, piuttosto, ragionevole ritenere che, venuta meno la possibilità <strong>di</strong><br />

realizzare tale progetto, dovesse venir meno anche l'intestazione fiduciaria delle quote della<br />

società immobiliare in favore <strong>di</strong> Vito (quale porzione <strong>di</strong> un più ampio schema poi non<br />

realizzato), onde far si che tutte le attività riferibili <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente a<br />

Metalmilv rientrassero nella sfera <strong>di</strong> gestione della società controllante.<br />

Sicché, sia pure nell'ambito <strong>di</strong> una cognizione sommaria tipica della fase cautelare, il rifiuto del<br />

resistente <strong>di</strong> provvedere alla reintestazione delle quote della Balestrucci 1930 su richiesta<br />

dell'Amministratore Unico <strong>di</strong> Metalmilv (nonchè madre della resistente) del 3 novembre, del 10<br />

novembre ed infine del 3 <strong>di</strong>cembre 2010, appare al Collegio ingiustificato.<br />

Sul periculum in mora<br />

Il presupposto <strong>di</strong> cui all’art. 670 c.p.c. consiste nell’opportunità <strong>di</strong> provvedere alla custo<strong>di</strong>a e alla<br />

gestione temporanea del bene conteso nelle more della decisione, la quale non evoca soltanto la<br />

possibilità che il bene controverso possa essere ceduto, bensì, stante la natura del bene che


incorpora <strong>di</strong>ritti amministrativi oltre che patrimoniali, anche la possibilità che la gestione in corso<br />

comprometta il valore economico del bene stesso, e possa essere funzionale ad interessi estranei a<br />

quelli sociali.<br />

In proposito parte reclamante richiama sia un generico pericolo <strong>di</strong> "facile" alienazione delle quote,<br />

sia la opportunità <strong>di</strong> evitare che il resistente eserciti il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e tutti i poteri <strong>di</strong> gestione<br />

connessi alla posizione <strong>di</strong> socio al 100% e amministratore, nel suo esclusivo interesse, tenuto conto<br />

del fatto che nella specie si tratta <strong>di</strong> una società che ha un patrimonio immobiliare <strong>di</strong> rilevante<br />

valore, nonchè del fatto - pacifico- che Vito Balestrucci si è sempre rifiutato <strong>di</strong> fornire un<br />

ren<strong>di</strong>conto sulla gestione delle quote e sull'andamento la società.<br />

Ad avviso del Collegio la richiesta della parte sopra illustrata è ragionevole e fondata, proprio in<br />

considerazione del fatto che, trattandosi <strong>di</strong> un mandato fiduciario che riguarda il 100% delle quote<br />

della società, i comportamenti oppositivi del resistente non attengono solo all'apprensione dei beni<br />

della cui effettiva titolarità si <strong>di</strong>scute, ma anche all'ostensione dei documenti che <strong>di</strong>ano conto<br />

dell'attività sin'ora svolta, senza che colei che vanta fondatamente la titolarità delle quote possa in<br />

alcun modo pretendere dette informazioni o esercitare altrimenti il controllo sulla gestione; non<br />

irrilevante, del resto, nella prospettiva della valutazione <strong>di</strong> opportunità del sequestro è il fatto che il<br />

resistente quale A.U. <strong>di</strong> altra società immobiliare della famiglia (Immobiliare Luigi s.r.l.) sia<br />

convenuto con un'azione <strong>di</strong> responsabilità per aver agito in conflitto <strong>di</strong> interessi e con danno alla<br />

società vendendo due immobili ( uno a sè ed uno alla sorella) ad un prezzo inferiore al valore <strong>di</strong><br />

mercato (come emerge dal confronto tra rogiti d'acquisto e la valutazione <strong>di</strong> stima prodotti<br />

rispettivamente sub doc. n. 26-29) circostanza su cui parte resistente non ha replicato alcunchè.<br />

Il reclamo va pertanto accolto onde va autorizzato il sequestro delle quote e nominato il custode<br />

delle stesse; l’esecuzione del provve<strong>di</strong>mento autorizzativo richiede che lo stesso sia notificato<br />

anche alla società Balestrucci 1930 s.r.l. e che sia iscritto nel registro delle imprese ove la stessa ha<br />

la sede; va perciò <strong>di</strong>sposto che il custode nominato, cui ex art. 2352 c.c. spetta anche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

voto, provveda a rendere pubblica la propria nomina richiedendone l’iscrizione nel registro delle<br />

imprese;<br />

la decisione sulle spese del presente fase andrà assunta con la definizione del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

merito;<br />

P.Q.M.<br />

visti gli artt. 669 terdecies c.p.c.,e 670 c.p.c. :<br />

A) Autorizza la ricorrente Metlamilv s.r.l. a sottoporre a sequestro giu<strong>di</strong>ziario la quota pari al<br />

100% del capitale della società Balestrucci 1930 s.r.l. con sede legale in Bollate via S<br />

Nicola n. 49 detenute fiduciariamente dal sig. Vito Balestrucci<br />

B) nomina custode giu<strong>di</strong>ziario della partecipazione il dott. Massimiliano Poppi (con stu<strong>di</strong>o in<br />

Milano via Larga n. 15 - tel. 02.583401) con poteri <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> gestione delle stesse ivi<br />

compreso il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, <strong>di</strong>sponendo che lo stesso provveda a eseguire il sequestro<br />

richiedendone l’iscrizione nel registro delle imprese ove la stessa ha la sede.<br />

Si comunichi.<br />

Milano 5.10.2010<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce Estensore Il Presidente<br />

dott.ssa Alessandra Dal Moro dott. Vincenzo Perozziello<br />

<strong>Pagina</strong> 4

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