Ricorso Governo - controdeduzioni della Regione - Uil
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Regionale e sorprende che il Governo, nel suo ricorso, abbia omesso di cogliere lo spirito unitario e di piena adesione ai principi della Costituzione che da tali solenni affermazioni è possibile, con ogni chiarezza, ricavare. Del resto, anche le singole disposizioni impugnate richiamano implicitamente od esplicitamente i principi costituzionali indicando il criterio alla luce del quale occorre individuare la portata giuridica delle formulazioni approvate ed utilizzate dal legislatore statutario. Si può quindi affermare – in via preliminare – che l’omessa considerazione del contesto in cui le norme impugnate sono collocate, consente di confutare nel loro complesso tutti i motivi di ricorso proposti dal Governo, nell’atto introduttivo del presente giudizio. Del resto (nell'ambito dei rapporti tenuti in base all'intesa interistituzionale del 20 giugno 2002, secondo cui “lo Stato e le Regioni, nell'esercizio delle loro potestà legislative, assumono l'impegno di verificare, in fase di predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati”) il Governo aveva avanzato in via informale, ai rappresentanti della Regione Toscana, alcuni dubbi sulla congruità di alcune formulazioni utilizzate negli articoli della legge statutaria. Più precisamente, il Governo aveva sottolineato di nutrire dubbi in ordine alle formulazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera h) ed allo stesso art. 4, comma 1, lettera m). Il Governo aveva anche sollevato perplessità sulle norme che riguardavano i principi in materia di utilizzo delle risorse finanziarie, di cui all’art. 64. Proprio al fine di chiarire lo spirito e la portata delle norme criticate, il Consiglio Regionale ha approvato, nella stessa seduta nella quale è stata - 4 -
votata per la seconda volta la legge statutaria, una risoluzione in cui ha chiarito la piena coerenza delle norme su cui erano stati sollevati dubbi, rispetto ai principi ed ai valori della Costituzione, fornendo in tal modo una risposta ufficiale alle obiezioni informalmente avanzate (si tratta della risoluzione n. 51 del 19 luglio 2004 depositata unitamente alla memoria di costituzione in giudizio). La decisione di impugnare la legge statutaria, sia nelle norme oggetto delle prime informali contestazioni sia in altre norme, della cui legittimità non si era dubitato in nessuna delle sedi istituzionali competenti, è frutto di una decisione del Governo, che la Regione Toscana deve, per lealtà istituzionale, rispettare, non senza aver sottolineato come essa abbia l’effetto di mettere a rischio l’entrata in vigore dello Statuto Regionale prima della fine della legislatura consiliare in corso, impedendo anche lo svolgimento delle nuove elezioni con la disciplina elettorale dettata in coerenza con il nuovo Statuto. La Regione Toscana ritiene peraltro di poter chiedere a questa Corte un tempestivo chiarimento sull’armonia delle norme contenute nella legge statutaria impugnata rispetto alle norme costituzionali. Nelle presenti deduzioni si ritiene, infatti, possibile dimostrare in dettaglio l’inammissibilità e l’infondatezza di tutti i motivi del ricorso proposto dal Governo, perché ciascuno di essi omette di seguire corretti criteri di interpretazione sia delle norme costituzionali di cui si sostiene la violazione sia delle stesse norme statutarie che sono state espressamente dettate per dare piena e coerente attuazione a quelle norme. *** ** *** - 5 -
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votata per la seconda volta la legge statutaria, una risoluzione in cui ha<br />
chiarito la piena coerenza delle norme su cui erano stati sollevati dubbi,<br />
rispetto ai principi ed ai valori <strong>della</strong> Costituzione, fornendo in tal modo una<br />
risposta ufficiale alle obiezioni informalmente avanzate (si tratta <strong>della</strong><br />
risoluzione n. 51 del 19 luglio 2004 depositata unitamente alla memoria di<br />
costituzione in giudizio).<br />
La decisione di impugnare la legge statutaria, sia nelle norme<br />
oggetto delle prime informali contestazioni sia in altre norme, <strong>della</strong> cui<br />
legittimità non si era dubitato in nessuna delle sedi istituzionali competenti, è<br />
frutto di una decisione del <strong>Governo</strong>, che la <strong>Regione</strong> Toscana deve, per lealtà<br />
istituzionale, rispettare, non senza aver sottolineato come essa abbia<br />
l’effetto di mettere a rischio l’entrata in vigore dello Statuto Regionale<br />
prima <strong>della</strong> fine <strong>della</strong> legislatura consiliare in corso, impedendo anche lo<br />
svolgimento delle nuove elezioni con la disciplina elettorale dettata in<br />
coerenza con il nuovo Statuto.<br />
La <strong>Regione</strong> Toscana ritiene peraltro di poter chiedere a questa Corte<br />
un tempestivo chiarimento sull’armonia delle norme contenute nella legge<br />
statutaria impugnata rispetto alle norme costituzionali.<br />
Nelle presenti deduzioni si ritiene, infatti, possibile dimostrare in<br />
dettaglio l’inammissibilità e l’infondatezza di tutti i motivi del ricorso<br />
proposto dal <strong>Governo</strong>, perché ciascuno di essi omette di seguire corretti<br />
criteri di interpretazione sia delle norme costituzionali di cui si sostiene la<br />
violazione sia delle stesse norme statutarie che sono state espressamente<br />
dettate per dare piena e coerente attuazione a quelle norme.<br />
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