informatore 2-12 Prova_-
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La Camera,<br />
premesso che:<br />
il comma 13 dell’articolo 3 (comma 17 dell’articolo <strong>12</strong><br />
del testo iniziale) del disegno di legge di stabilità prevede<br />
l’abrogazione dell’esenzione IRPEF per le pensioni<br />
di guerra, per i soggetti titolari di reddito complessivo<br />
superiore ai 15.000 euro;<br />
l’iniziativa risultava in evidente contraddizione con il<br />
principio del risarcimento del danno alla incolumità psicofisica<br />
delle persone colpite da qualsiasi tipologia di<br />
eventi, che è escluso da tassazione ai sensi dell’articolo<br />
6 del decreto del Presidente della Repubblica<br />
917/1986, nonché specificamente dall’articolo 1 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 915/1978, Testo<br />
Unico sulle pensioni di guerra;<br />
le pensioni di guerra hanno natura risarcitoria e non di<br />
reddito e ciò per espressa presa di posizione da parte<br />
della stessa Corte Costituzionale (sentenza 375 del<br />
1989) e conseguentemente non sono mai state sottoposte<br />
a tassazione nella storia del nostro Paese;<br />
durante l’esame nella Commissione bilancio con un<br />
emendamento dei Relatori sono state escluse dalla tassazione<br />
IRPEF le pensioni dirette, lasciando quindi solo<br />
alle pensioni a titolo di reversibilità superiori ai 15.000<br />
euro l’abrogazione dell’esenzione dall’IRPEF;<br />
la pensione di reversibilità, prevista peraltro in favore di<br />
una più ristretta categoria di soggetti nell’ambito della<br />
famiglia dell’invalido titolare di pensione di guerra diretta,<br />
deceduto per causa diversa da quella che ha dato<br />
luogo all’invalidità, è un beneficio derivato che, come la<br />
Corte Costituzionale ha precisato con la sentenza n.<br />
186 del 1985, risponde a esigenze di ordine naturale ed<br />
LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong><br />
etico;<br />
DELLA SEZIONE<br />
LA CRISI<br />
ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL GOVERNO<br />
PRESENTATO DALL’ON. ROSA VILLECCO CALIPARI PER NON TASSARE LE<br />
PENSIONI DI REVERSIBILITÀ<br />
una pensione di reversibilità, sommata a un reddito di<br />
15 mila euro annui, permette di vivere decorosamente a<br />
tutte quelle donne che hanno perso un familiare o che<br />
hanno dedicato la loro vita ad assistere un congiunto<br />
che portava addosso le conseguenze della guerra, agli<br />
orfani minori di 21 anni o maggiorenni inabili;<br />
durante la discussione nella Commissione Bilancio è<br />
emersa la necessità di una revisione da parte della Ragioneria<br />
dello Stato in merito alle cifre complessive fornite<br />
per coprire l’esenzione fiscale per i trattamenti di<br />
reversibilità per i congiunti di un titolare defunto di pensione<br />
di guerra in considerazione del fatto che si tratta<br />
di cifre con andamenti decrescenti e valutando l’oggettiva<br />
previsione di risparmio su una platea numericamente<br />
limitata;<br />
gli emendamenti presentati in Commissione sul comma<br />
17 dell’articolo <strong>12</strong> sono stati accantonati su proposta<br />
del rappresentante del Governo, che ha assicurato la<br />
responsabilità dell’Esecutivo stesso affinché la disposizione<br />
sia modificata in modo da riportare i termini della<br />
questione al loro giusto equilibrio,<br />
impegna il Governo<br />
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui<br />
alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative<br />
volte a risolvere questa sperequazione rimasta<br />
insoluta nel testo, perché sia ristabilita, ai sensi dell’articolo<br />
6 del decreto del Presidente della Repubblica<br />
917/1986, nonché specificamente dall’articolo 1 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 915/1978, l’esenzione<br />
dall’IRPEF anche per le pensioni di guerra a titolo<br />
di reversibilità.<br />
E MAIL ALL’ON. ROSA VILLECCO CALIPARI - VICE PRESIDENTE GRUPPO PD<br />
- CAMERA DEI DEPUTATI - ROMA<br />
Ho letto l’Agenzia del 15 novembre scorso e ho apprezzato quanto da Lei sostenuto per correggere il comma 17 dell’Art.<br />
<strong>12</strong> della “Legge di stabilità” e per difendere, quindi, il beneficio della detassazione dei trattamenti economici di<br />
natura risarcitoria corrisposti agli invalidi di guerra, ai titolari di pensione privilegiata “militare tabellare” e di quelli di reversibilità<br />
alle vedove.<br />
Nell’esprimerLe profondi sentimenti di gratitudine a nome anche dei nostri assistiti, confido nel prosieguo dei Suoi validissimi<br />
interventi e della Sua autorevole, ferma battaglia in difesa e in favore delle categorie<br />
benemerite, meritevoli di riconoscenza da parte dello Stato per la loro fedeltà alle Istituzioni<br />
Democratiche, per difendere la libertà e la democrazia, e per assolvere gli obblighi militari di<br />
leva obbedienti alla Costituzione Italiana.<br />
Grato della Sua cortese attenzione, Le porgo deferenti ossequi.<br />
Comm. Luigi Fulciniti<br />
Presidente Provinciale U.N.M.S.<br />
Milano<br />
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