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informatore 2-12 Prova_-

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La Camera,<br />

premesso che:<br />

il comma 13 dell’articolo 3 (comma 17 dell’articolo <strong>12</strong><br />

del testo iniziale) del disegno di legge di stabilità prevede<br />

l’abrogazione dell’esenzione IRPEF per le pensioni<br />

di guerra, per i soggetti titolari di reddito complessivo<br />

superiore ai 15.000 euro;<br />

l’iniziativa risultava in evidente contraddizione con il<br />

principio del risarcimento del danno alla incolumità psicofisica<br />

delle persone colpite da qualsiasi tipologia di<br />

eventi, che è escluso da tassazione ai sensi dell’articolo<br />

6 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

917/1986, nonché specificamente dall’articolo 1 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 915/1978, Testo<br />

Unico sulle pensioni di guerra;<br />

le pensioni di guerra hanno natura risarcitoria e non di<br />

reddito e ciò per espressa presa di posizione da parte<br />

della stessa Corte Costituzionale (sentenza 375 del<br />

1989) e conseguentemente non sono mai state sottoposte<br />

a tassazione nella storia del nostro Paese;<br />

durante l’esame nella Commissione bilancio con un<br />

emendamento dei Relatori sono state escluse dalla tassazione<br />

IRPEF le pensioni dirette, lasciando quindi solo<br />

alle pensioni a titolo di reversibilità superiori ai 15.000<br />

euro l’abrogazione dell’esenzione dall’IRPEF;<br />

la pensione di reversibilità, prevista peraltro in favore di<br />

una più ristretta categoria di soggetti nell’ambito della<br />

famiglia dell’invalido titolare di pensione di guerra diretta,<br />

deceduto per causa diversa da quella che ha dato<br />

luogo all’invalidità, è un beneficio derivato che, come la<br />

Corte Costituzionale ha precisato con la sentenza n.<br />

186 del 1985, risponde a esigenze di ordine naturale ed<br />

LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong><br />

etico;<br />

DELLA SEZIONE<br />

LA CRISI<br />

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL GOVERNO<br />

PRESENTATO DALL’ON. ROSA VILLECCO CALIPARI PER NON TASSARE LE<br />

PENSIONI DI REVERSIBILITÀ<br />

una pensione di reversibilità, sommata a un reddito di<br />

15 mila euro annui, permette di vivere decorosamente a<br />

tutte quelle donne che hanno perso un familiare o che<br />

hanno dedicato la loro vita ad assistere un congiunto<br />

che portava addosso le conseguenze della guerra, agli<br />

orfani minori di 21 anni o maggiorenni inabili;<br />

durante la discussione nella Commissione Bilancio è<br />

emersa la necessità di una revisione da parte della Ragioneria<br />

dello Stato in merito alle cifre complessive fornite<br />

per coprire l’esenzione fiscale per i trattamenti di<br />

reversibilità per i congiunti di un titolare defunto di pensione<br />

di guerra in considerazione del fatto che si tratta<br />

di cifre con andamenti decrescenti e valutando l’oggettiva<br />

previsione di risparmio su una platea numericamente<br />

limitata;<br />

gli emendamenti presentati in Commissione sul comma<br />

17 dell’articolo <strong>12</strong> sono stati accantonati su proposta<br />

del rappresentante del Governo, che ha assicurato la<br />

responsabilità dell’Esecutivo stesso affinché la disposizione<br />

sia modificata in modo da riportare i termini della<br />

questione al loro giusto equilibrio,<br />

impegna il Governo<br />

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui<br />

alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative<br />

volte a risolvere questa sperequazione rimasta<br />

insoluta nel testo, perché sia ristabilita, ai sensi dell’articolo<br />

6 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

917/1986, nonché specificamente dall’articolo 1 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 915/1978, l’esenzione<br />

dall’IRPEF anche per le pensioni di guerra a titolo<br />

di reversibilità.<br />

E MAIL ALL’ON. ROSA VILLECCO CALIPARI - VICE PRESIDENTE GRUPPO PD<br />

- CAMERA DEI DEPUTATI - ROMA<br />

Ho letto l’Agenzia del 15 novembre scorso e ho apprezzato quanto da Lei sostenuto per correggere il comma 17 dell’Art.<br />

<strong>12</strong> della “Legge di stabilità” e per difendere, quindi, il beneficio della detassazione dei trattamenti economici di<br />

natura risarcitoria corrisposti agli invalidi di guerra, ai titolari di pensione privilegiata “militare tabellare” e di quelli di reversibilità<br />

alle vedove.<br />

Nell’esprimerLe profondi sentimenti di gratitudine a nome anche dei nostri assistiti, confido nel prosieguo dei Suoi validissimi<br />

interventi e della Sua autorevole, ferma battaglia in difesa e in favore delle categorie<br />

benemerite, meritevoli di riconoscenza da parte dello Stato per la loro fedeltà alle Istituzioni<br />

Democratiche, per difendere la libertà e la democrazia, e per assolvere gli obblighi militari di<br />

leva obbedienti alla Costituzione Italiana.<br />

Grato della Sua cortese attenzione, Le porgo deferenti ossequi.<br />

Comm. Luigi Fulciniti<br />

Presidente Provinciale U.N.M.S.<br />

Milano<br />

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