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8<br />

LA CRISI<br />

22 novembre 20<strong>12</strong>.<br />

Durante l’esame in sede referente, l’art. <strong>12</strong> - comma 17, viene modificato e sostituito con l’art. 3,<br />

comma 13 - che così recita:<br />

Articolo 3, comma 13<br />

(Abrogazione esenzione IPEF per pensioni di guerra)<br />

13. L’agevolazione di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non<br />

opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di<br />

reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore<br />

a 15.000 euro.<br />

Il comma 13 dell’articolo 3, modificato durante l’esame in Sede referente, sottopone a IRPEF<br />

le pensioni di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo<br />

superiore a 15.000 duro.<br />

per effetto delle modifiche apportate in sede referente, di conseguenza, rispetto alla formulazione<br />

originaria nella norma, viene reintrodotta l’esenzione IRPEF per i predetti emolumenti,<br />

purchè diversi da quelli di reversibilità e in tal caso indipendentemente dal reddito complessivo<br />

del percettore.<br />

L’originario comma 17 intendeva abrogare l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni di guerra e<br />

per gli altri redditi assimilati, come indicati nell’articolo 34, primo comma, del D.P.R. n. 601 del<br />

1973, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.<br />

Più in dettaglio, la disposizione in commento specifica che l’esenzione IRPEF per le pensioni<br />

di guerra di ogni tipo e denominazione, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi<br />

alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine<br />

militare d’Italia e dei soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare (disposta dall’articolo<br />

34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)<br />

non opera per gli emolumenti percepiti a titolo di reversibilità dai soggetti titolari di reddito<br />

complessivo superiore a Euro 15.000, i quali dunque sono assoggettati a prelievo.<br />

Nella relazione illustrativa all’A.C. 5534-bis si rileva che la sentenza della Corte costituzionale<br />

n. 387 del 1989 ha dichiarato illegittimo il richiamato articolo 34, comma primo, nella parte in<br />

cui non estende l’esenzione IRPEF anche ad altri tipi di emolumenti. L’Agenzia delle Entrate<br />

ha poi chiarito in numerose circolari (Circolare n. 21 del 1991, n. 260/E del 1996 e 104/E del<br />

2000) l’ambito applicativo dell’esenzione. Di conseguenza, la modifica normativa in esame<br />

sembra operare anche:<br />

per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;<br />

per le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato<br />

in qualità di allievo Ufficiale o di Ufficiale di complemento nonché di sottoufficiale;<br />

per le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei<br />

Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo<br />

della Guardia di Finanza, nel Corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari, sempreché<br />

la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza<br />

del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.<br />

DELLA SEZIONE<br />

LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong>

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