informatore 2-12 Prova_-
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LA CRISI<br />
22 novembre 20<strong>12</strong>.<br />
Durante l’esame in sede referente, l’art. <strong>12</strong> - comma 17, viene modificato e sostituito con l’art. 3,<br />
comma 13 - che così recita:<br />
Articolo 3, comma 13<br />
(Abrogazione esenzione IPEF per pensioni di guerra)<br />
13. L’agevolazione di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non<br />
opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di<br />
reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore<br />
a 15.000 euro.<br />
Il comma 13 dell’articolo 3, modificato durante l’esame in Sede referente, sottopone a IRPEF<br />
le pensioni di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo<br />
superiore a 15.000 duro.<br />
per effetto delle modifiche apportate in sede referente, di conseguenza, rispetto alla formulazione<br />
originaria nella norma, viene reintrodotta l’esenzione IRPEF per i predetti emolumenti,<br />
purchè diversi da quelli di reversibilità e in tal caso indipendentemente dal reddito complessivo<br />
del percettore.<br />
L’originario comma 17 intendeva abrogare l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni di guerra e<br />
per gli altri redditi assimilati, come indicati nell’articolo 34, primo comma, del D.P.R. n. 601 del<br />
1973, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.<br />
Più in dettaglio, la disposizione in commento specifica che l’esenzione IRPEF per le pensioni<br />
di guerra di ogni tipo e denominazione, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi<br />
alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine<br />
militare d’Italia e dei soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare (disposta dall’articolo<br />
34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)<br />
non opera per gli emolumenti percepiti a titolo di reversibilità dai soggetti titolari di reddito<br />
complessivo superiore a Euro 15.000, i quali dunque sono assoggettati a prelievo.<br />
Nella relazione illustrativa all’A.C. 5534-bis si rileva che la sentenza della Corte costituzionale<br />
n. 387 del 1989 ha dichiarato illegittimo il richiamato articolo 34, comma primo, nella parte in<br />
cui non estende l’esenzione IRPEF anche ad altri tipi di emolumenti. L’Agenzia delle Entrate<br />
ha poi chiarito in numerose circolari (Circolare n. 21 del 1991, n. 260/E del 1996 e 104/E del<br />
2000) l’ambito applicativo dell’esenzione. Di conseguenza, la modifica normativa in esame<br />
sembra operare anche:<br />
per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;<br />
per le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato<br />
in qualità di allievo Ufficiale o di Ufficiale di complemento nonché di sottoufficiale;<br />
per le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei<br />
Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo<br />
della Guardia di Finanza, nel Corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari, sempreché<br />
la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza<br />
del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.<br />
DELLA SEZIONE<br />
LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong>