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Benefici per gli invalidi per servizio<br />

DIRITTO AL RIMBORSO SPESE PER CURE CLIMATICHE<br />

O SOGGIORNO TERAPEUTICO<br />

PREMESSA<br />

Parecchi lettori, interessati al beneficio delle cure climatiche, di cui avevamo fatto<br />

un breve accenno nel precedente numero del nostro Informatore, ci hanno<br />

scritto chiedendoci più dettagliate informazioni sul beneficio e sulle modalità per<br />

accedervi.<br />

Certi, pertanto, di fare cosa utile per i nostri iscritti, ritorniamo volentieri sull’argomento,<br />

riportando, qui di seguito, alcune precisazioni.<br />

LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong><br />

LA NORMATIVA<br />

Trattasi di un beneficio spettante ai Mutilati e Invalidi per Servizio, affetti da particolari patologie,<br />

onde evitare eventuali aggravamenti delle loro infermità. Le disposizioni vigenti in materia,<br />

traggono origine dall’articolo 57 della Legge 23 dicembre 1978 nr.833 (Istituzione del Servizio<br />

Sanitario Nazionale), con cui viene specificato che “sono comunque fatte salve le prestazioni<br />

sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, a norma di legge<br />

agli invalidi per causa di guerra e di servizio...” eccetera.<br />

In virtù di tale assunto legislativo, le ASL, su delibera Regionale, sono chiamate ad applicare<br />

le disposizioni concessive, attraverso una procedura uniforme alla quale si devono attenere<br />

gli aventi diritto.<br />

Tenuto conto, pertanto, di quanto disposto dagli artt.26 e 57/comma 3°della Legge 23 dicembre<br />

1978,nr.833, la Regione Lombardia, con Delibera G.R. n.VI/35920 del 5 maggio<br />

1998, ha provveduto alla “Determinazione delle prestazioni sanitarie spettanti agli invalidi di<br />

guerra,per servizio e categorie assimilabili”, stabilendo gli importi giornalieri di spesa per cure<br />

climatiche o soggiorni terapeutici, da rimborsare ai soggetti ammessi al beneficio. Detti importi,<br />

in virtù della DGR.n.VII/10531 del 4 ottobre 2002, vengono di anno in anno adeguati in<br />

base ai tassi programmati di inflazione determinati dall’ISTAT. L’importo dei predetti rimborsi<br />

per l’anno 20<strong>12</strong>, sono i seguenti: contributo giornaliero per vitto e alloggio per complessivi<br />

21 giorni di cura climatica: Euro 40,01; concorso giornaliero per sola spesa di vitto, per la<br />

durata sempre di 21 giorni: Euro 16,68.<br />

PER ACCEDERE AL BENEFICIO GLI INTERESSATI DEVONO:<br />

recarsi dal proprio medico curante e richiedere impegnativa da scrivere sulla ricetta del Servizio<br />

Sanitario Nazionale sulla quale dev’essere ben specificata la patologia riconosciuta dipendente<br />

da causa di servizio (quella cioè risultante sul Decreto concessivo di pensione privilegiata),<br />

e la necessità di cure climatiche o soggiorno terapeutico, da effettuare in montagna,<br />

o al lago, o in zona marina, o in collina.<br />

La predetta certificazione, in copia originale, dev’essere allegata alla domanda predisposta<br />

su apposita modulistica da presentare alla ASL della propria zona che rilascerà ricevuta.<br />

LA PROCEDURA<br />

L’ammissione o meno alle predette cure, viene comunicata agli interessati a mezzo posta, con le istruzioni<br />

alle quali attenersi, per aver diritto al rimborso delle relative spese.<br />

A questo punto, se si è stati ammessi al beneficio, e dopo di aver terminato il periodo di cure climatiche<br />

o di soggiorno terapeutico, gli aventi diritto devono recarsi alla propria ASL e consegnare:<br />

Fattura dell’albergo, attestante la durata della permanenza e l’ammontare della spesa di vitto e alloggio,<br />

per il rimborso di 40,01 euro al giorno per 21 giorni;<br />

o, in alternativa, in caso di sola spesa di alloggio:<br />

Contratto di affitto, con l’indicazione della durata della permanenza con l’ammontare della spesa sostenuta,<br />

per il rimborso di 16,68 euro al giorno per 21 giorni complessivi;<br />

Dichiarazione attestante la durata del soggiorno e la effettiva permanenza nella località prescritta, rilasciata<br />

da una delle seguenti Autorità: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani, Sindaco, Azienda ASL<br />

di quel territorio.<br />

DELLA SEZIONE<br />

17<br />

... FRAMMENTI DI PENSIONISTICA GIURISPRUDENZA LEGGI DISPOSIZIONI ...

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