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<strong>12</strong><br />
... FRAMMENTI DI PENSIONISTICA GIURISPRUDENZA LEGGI DISPOSIZIONI ...<br />
LEGGE PINTO: Modifiche<br />
Il ricorso per equa riparazione<br />
Con il DL. 83/20<strong>12</strong>, convertito dalla Legge 134, sono state apportate<br />
sostanziali modifiche alle precedenti norme in materia di equa riparazione<br />
(la famosa Legge Pinto) quale risarcimento, cioè, della eventuale<br />
lungaggine di un processo, concluso oltre i SEI anni dall’inizio<br />
del procedimento.<br />
Ecco le principali novità:<br />
I ricorsi depositati dall’11 settembre sono decisi da un giudice monocratico,<br />
e cioè il Presidente della Corte d’Appello oppure un magistrato<br />
dello stesso ufficio a tal fine designato. Sono gli effetti delle<br />
modifiche alla legge Pinto (legge 89/2001) introdotte dal decreto legge<br />
sviluppo (Dl 83/20<strong>12</strong>, convertito dalla legge 134). La domanda di<br />
equa riparazione si propone con un ricorso che deve avere il contenuto<br />
dell’articolo <strong>12</strong>5 del Codice di procedura civile: indicazione dell’ufficio<br />
giudiziario adìto, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della<br />
domanda e delle conclusioni.<br />
Mentre la precedente versione della “Pinto” attribuiva alle parti la facoltà<br />
di chiedere alla Corte di acquisire gli atti e i documenti del procedimento<br />
presupposto, adesso il comma 3 del nuovo articolo 3 dispone<br />
che, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, devono essere<br />
depositati in copia autentica gli atti più significativi di quel procedimento,<br />
e precisamente:<br />
la citazione, il ricorso, le comparse e le memorie; i verbali di causa e i<br />
provvedimenti del giudice (si tratta, evidentemente, di quelli interlocutori<br />
pronunciati in corso di giudizio); infine, il provvedimento che<br />
ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza<br />
irrevocabili.<br />
Entro trenta giorni dal deposito del ricorso, il Giudice pronuncia un<br />
decreto motivato. L’istanza è rigettata nelle ipotesi previste dall’articolo<br />
640 del Codice di procedura civile, espressamente richiamato<br />
dal nuovo articolo 3 della Pinto, e cioè quando non sia accoglibile<br />
oppure quando la parte non abbia risposto all’invito del giudice di<br />
provvedere alla prova nei casi di domanda non sufficientemente giustificata.<br />
In caso di rigetto della richiesta, non solo il ricorso non<br />
può essere riproposto (salva l’opposizione), ma la parte rischia<br />
pure la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende,<br />
di una somma compresa tra mille e 10mila euro.<br />
Per un verso, infatti, si è proceduto all’esatta individuazione del termine<br />
di durata ragionevole del processo: tre anni per il primo grado, due anni<br />
per il secondo, un anno per il giudizio di legittimità, con l’ulteriore precisazione<br />
che si considera comunque rispettato il termine ragionevole se<br />
il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore<br />
a sei anni. Sotto il profilo dell’importo dovuto a titolo di equa riparazione,<br />
poi, si stabilisce che il giudice liquidi una somma tra 500 e 1.500<br />
euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede<br />
il termine ragionevole di durata del processo.<br />
E ancora: l’articolo 4 della precedente versione della Pinto ammetteva<br />
la proposizione della domanda di equa riparazione già durante la<br />
pendenza del procedimento, mentre le<br />
recenti modifiche consentono l’istanza<br />
solo entro sei mesi dal momento in cui la<br />
decisione è divenuta definitiva.<br />
(da “Il Sole 24 Ore - 17.9.20<strong>12</strong>)<br />
(Porracciolo-Tona)<br />
DELLA SEZIONE<br />
“VITTIME DEL DOVERE”<br />
Tempistica per la definizione delle<br />
pratiche di riconoscimento<br />
Su sollecitazione da parte di una Sezione UNMS,<br />
afferente le lungaggini nella definizione delle pratiche<br />
relative alla concessione dei benefici a favore<br />
delle Vittime del Terrorismo e del dovere, la Direzione<br />
Generale della Previdenza Militare del Ministero<br />
della Difesa, ha risposto che, allo scopo di<br />
garantire la trattazione delle pratiche in questione<br />
con assoluta priorità, sono state costituite due<br />
strutture organizzative “dedicate”.<br />
« Una struttura denominata “Area Speciali Benefici<br />
Assistenziali” (SBA) dedicata alla trattazione<br />
delle pratiche relative al personale Militare<br />
qualificato “vittima del terrorismo”, “Vittima del<br />
dovere”, “Vittima del servizio” nonché a quello<br />
“equiparato alle Vittime del dovere” (Militari che<br />
hanno contratto patologie nel corso delle missioni<br />
caratterizzate da particolari condizioni ambientali<br />
od operative);<br />
Un’altra struttura denominata “Area Speciali Benefici<br />
Assistenziali per Esposizioni Nocive”<br />
(SBAEN) dedicata alla trattazione in maniera unitaria<br />
e organica del procedimento relativo alla<br />
concessione della speciale elargizione prevista dal<br />
DPR. n° 90/2010 (ex DPR n° 37/09) a favore dei<br />
soggetti che hanno contratto delle patologie a<br />
causa delle particolari condizioni ambientali od<br />
operative, ivi comprese l’esposizione e l’utilizzo di<br />
proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente<br />
di nano particelle di minerali pesanti<br />
prodotte da esplosione di materiale bellico.<br />
Relativamente alla durata dei procedimenti in capo<br />
alle due Aree, si può affermare che i tempi medi<br />
di emanazione dei provvedimenti concessivi o<br />
negativi dei benefici sono di circa 18 mesi dalla<br />
data di avvio del procedimento (a domanda o<br />
d’ufficio); in particolare per quanto riguarda i tempi<br />
di questa D.G., il provvedimento concessivo<br />
viene emesso entro 30/45 giorni dall’acquisizione<br />
del parere emesso dal Comitato di Verifica per le<br />
Cause di Servizio.<br />
Tempi più lunghi sono da addebitarsi esclusivamente<br />
alla indisponibilità dei fondi sul capitolo, il<br />
cui rifinanziamento richiede a volte anche alcuni<br />
mesi.<br />
Da quanto sopra illustrato si evince che l’Amministrazione<br />
Difesa segue con particolare attenzione<br />
e sollecitudine i casi di cui trattasi, anche se non<br />
sempre riesce a portarli a compimento nei tempi<br />
voluti. »<br />
20<strong>12</strong> - ECO 4/5<br />
LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong>