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<strong>12</strong><br />

... FRAMMENTI DI PENSIONISTICA GIURISPRUDENZA LEGGI DISPOSIZIONI ...<br />

LEGGE PINTO: Modifiche<br />

Il ricorso per equa riparazione<br />

Con il DL. 83/20<strong>12</strong>, convertito dalla Legge 134, sono state apportate<br />

sostanziali modifiche alle precedenti norme in materia di equa riparazione<br />

(la famosa Legge Pinto) quale risarcimento, cioè, della eventuale<br />

lungaggine di un processo, concluso oltre i SEI anni dall’inizio<br />

del procedimento.<br />

Ecco le principali novità:<br />

I ricorsi depositati dall’11 settembre sono decisi da un giudice monocratico,<br />

e cioè il Presidente della Corte d’Appello oppure un magistrato<br />

dello stesso ufficio a tal fine designato. Sono gli effetti delle<br />

modifiche alla legge Pinto (legge 89/2001) introdotte dal decreto legge<br />

sviluppo (Dl 83/20<strong>12</strong>, convertito dalla legge 134). La domanda di<br />

equa riparazione si propone con un ricorso che deve avere il contenuto<br />

dell’articolo <strong>12</strong>5 del Codice di procedura civile: indicazione dell’ufficio<br />

giudiziario adìto, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della<br />

domanda e delle conclusioni.<br />

Mentre la precedente versione della “Pinto” attribuiva alle parti la facoltà<br />

di chiedere alla Corte di acquisire gli atti e i documenti del procedimento<br />

presupposto, adesso il comma 3 del nuovo articolo 3 dispone<br />

che, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, devono essere<br />

depositati in copia autentica gli atti più significativi di quel procedimento,<br />

e precisamente:<br />

la citazione, il ricorso, le comparse e le memorie; i verbali di causa e i<br />

provvedimenti del giudice (si tratta, evidentemente, di quelli interlocutori<br />

pronunciati in corso di giudizio); infine, il provvedimento che<br />

ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza<br />

irrevocabili.<br />

Entro trenta giorni dal deposito del ricorso, il Giudice pronuncia un<br />

decreto motivato. L’istanza è rigettata nelle ipotesi previste dall’articolo<br />

640 del Codice di procedura civile, espressamente richiamato<br />

dal nuovo articolo 3 della Pinto, e cioè quando non sia accoglibile<br />

oppure quando la parte non abbia risposto all’invito del giudice di<br />

provvedere alla prova nei casi di domanda non sufficientemente giustificata.<br />

In caso di rigetto della richiesta, non solo il ricorso non<br />

può essere riproposto (salva l’opposizione), ma la parte rischia<br />

pure la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende,<br />

di una somma compresa tra mille e 10mila euro.<br />

Per un verso, infatti, si è proceduto all’esatta individuazione del termine<br />

di durata ragionevole del processo: tre anni per il primo grado, due anni<br />

per il secondo, un anno per il giudizio di legittimità, con l’ulteriore precisazione<br />

che si considera comunque rispettato il termine ragionevole se<br />

il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore<br />

a sei anni. Sotto il profilo dell’importo dovuto a titolo di equa riparazione,<br />

poi, si stabilisce che il giudice liquidi una somma tra 500 e 1.500<br />

euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede<br />

il termine ragionevole di durata del processo.<br />

E ancora: l’articolo 4 della precedente versione della Pinto ammetteva<br />

la proposizione della domanda di equa riparazione già durante la<br />

pendenza del procedimento, mentre le<br />

recenti modifiche consentono l’istanza<br />

solo entro sei mesi dal momento in cui la<br />

decisione è divenuta definitiva.<br />

(da “Il Sole 24 Ore - 17.9.20<strong>12</strong>)<br />

(Porracciolo-Tona)<br />

DELLA SEZIONE<br />

“VITTIME DEL DOVERE”<br />

Tempistica per la definizione delle<br />

pratiche di riconoscimento<br />

Su sollecitazione da parte di una Sezione UNMS,<br />

afferente le lungaggini nella definizione delle pratiche<br />

relative alla concessione dei benefici a favore<br />

delle Vittime del Terrorismo e del dovere, la Direzione<br />

Generale della Previdenza Militare del Ministero<br />

della Difesa, ha risposto che, allo scopo di<br />

garantire la trattazione delle pratiche in questione<br />

con assoluta priorità, sono state costituite due<br />

strutture organizzative “dedicate”.<br />

« Una struttura denominata “Area Speciali Benefici<br />

Assistenziali” (SBA) dedicata alla trattazione<br />

delle pratiche relative al personale Militare<br />

qualificato “vittima del terrorismo”, “Vittima del<br />

dovere”, “Vittima del servizio” nonché a quello<br />

“equiparato alle Vittime del dovere” (Militari che<br />

hanno contratto patologie nel corso delle missioni<br />

caratterizzate da particolari condizioni ambientali<br />

od operative);<br />

Un’altra struttura denominata “Area Speciali Benefici<br />

Assistenziali per Esposizioni Nocive”<br />

(SBAEN) dedicata alla trattazione in maniera unitaria<br />

e organica del procedimento relativo alla<br />

concessione della speciale elargizione prevista dal<br />

DPR. n° 90/2010 (ex DPR n° 37/09) a favore dei<br />

soggetti che hanno contratto delle patologie a<br />

causa delle particolari condizioni ambientali od<br />

operative, ivi comprese l’esposizione e l’utilizzo di<br />

proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente<br />

di nano particelle di minerali pesanti<br />

prodotte da esplosione di materiale bellico.<br />

Relativamente alla durata dei procedimenti in capo<br />

alle due Aree, si può affermare che i tempi medi<br />

di emanazione dei provvedimenti concessivi o<br />

negativi dei benefici sono di circa 18 mesi dalla<br />

data di avvio del procedimento (a domanda o<br />

d’ufficio); in particolare per quanto riguarda i tempi<br />

di questa D.G., il provvedimento concessivo<br />

viene emesso entro 30/45 giorni dall’acquisizione<br />

del parere emesso dal Comitato di Verifica per le<br />

Cause di Servizio.<br />

Tempi più lunghi sono da addebitarsi esclusivamente<br />

alla indisponibilità dei fondi sul capitolo, il<br />

cui rifinanziamento richiede a volte anche alcuni<br />

mesi.<br />

Da quanto sopra illustrato si evince che l’Amministrazione<br />

Difesa segue con particolare attenzione<br />

e sollecitudine i casi di cui trattasi, anche se non<br />

sempre riesce a portarli a compimento nei tempi<br />

voluti. »<br />

20<strong>12</strong> - ECO 4/5<br />

LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong>

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