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Ancora sulla Legge 104//92<br />
(interpello sul riproporzionamento giorni di permesso)<br />
La Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici<br />
Igiene Ambientale) ha presentato istanza di interpello al Ministero<br />
del Lavoro per chiedere:<br />
- se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto<br />
in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente<br />
svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi<br />
abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi<br />
o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità<br />
facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo<br />
straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro<br />
nell’arco del mese di riferimento;<br />
- se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n.<br />
104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il<br />
giorno 19) abbia diritto a un riproporzionamento del diritto<br />
in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura<br />
intera.<br />
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle<br />
Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero<br />
ha rappresentato quanto segue.<br />
In via preliminare, occorre ricordare che il diritto a tre giorni<br />
di permesso mensile ex L. n. 104/1992 spetta al coniuge,<br />
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo<br />
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con<br />
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque<br />
anni di età oppure siano anche essi affetti da<br />
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.<br />
Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca<br />
di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità,<br />
malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato<br />
LUGLIO-DICEMBRE 20<strong>12</strong><br />
un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n.<br />
104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”,<br />
riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.<br />
L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una<br />
assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la<br />
fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili<br />
di cui all’art. 33, della L. n. 104/1992, non sembra possa<br />
subire infatti una menomazione a causa della fruizione di<br />
istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.<br />
Il principio sopra enunciato ha trovato, peraltro, conferma<br />
nella risposta a interpello n. 21/2011 - riferita alla problematica<br />
relativa al riproporzionamento dei permessi indicati<br />
in oggetto in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo<br />
mese - proprio in virtù della diversa ratio sottesa agli istituti<br />
delle ferie e ai permessi di cui al citato art. 33.<br />
Ne consegue che il principio espresso dall’INPS con circ.<br />
<strong>12</strong>8/2003 – richiamata dall’istante – secondo cui viene concesso<br />
un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza<br />
continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto<br />
a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione<br />
nell’ipotesi prospettata.<br />
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti<br />
istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del<br />
mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente<br />
possibile operare un riproporzionamento del numero dei<br />
giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati<br />
dall’Istituto.<br />
Interpello 24/20<strong>12</strong> - Ministero del Lavoro.<br />
PATOLOGIE CONNESSE A CAUSA DI SERVIZIO<br />
(Risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri a un quesito della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sassari.)<br />
Si fa riferimento alla nota prot. 62331/2011, recentemente<br />
sollecitata, con la quale codesta Amministrazione<br />
ha posto anche allo scrivente Dipartimento un<br />
quesito in merito all’obbligatorietà della richiesta di<br />
accertamento dello stato di malattia nei confronti dei<br />
dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di<br />
esenzione dall’obbligo di reperibilità di cui all’art. 2<br />
del D.M. 18 dicembre 2009, n, 206.<br />
In proposito, per quanto di competenza, non può che<br />
richiamarsi anche in questa sede quanto già evidenziato<br />
nel parere n. 2/2010 citato nella nota e pubblicato<br />
sul sito internet, circa la necessità del possesso<br />
della documentazione formale di supporto e la necessità<br />
che il collegamento con l’infermità riconosciuta<br />
come dipendente da causa di servizio risulti<br />
dalla certificazione e dalla documentazione medica.<br />
Si coglie peraltro l’occasione per segnalare che il decreto<br />
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero<br />
del lavoro e dell’economia e delle finanze, del<br />
18 aprile 20<strong>12</strong>, pubblicato sulla G.U. n. <strong>12</strong>8 del 4 giugno<br />
20<strong>12</strong>, ha modificato il disciplinare tecnico allegato<br />
al decreto interministeriale del 26 febbraio 2010.<br />
Con questo provvedimento è stato integrato il contenuto<br />
del modello di certificato telematico, che per comodità<br />
si allega, inserendosi la possibilità per il medico<br />
di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se ricorre<br />
una patologia grave che richiede terapia salvavita o<br />
una malattia per la quale è riconosciuta la causa<br />
di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso<br />
alla situazione di invalidità riconosciuta.<br />
Pertanto, con l’utilizzo del nuovo modello - a seguito<br />
dell’entrata in vigore del decreto e la realizzazione dei<br />
relativi adeguamenti tecnici - dovrebbe attuarsi una<br />
semplificazione anche per l’amministrazione titolare<br />
del rapporto di lavoro.<br />
DELLA SEZIONE<br />
F.to il Capo Dipartimento Antonio NADDEO<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 0030536 - 24.7.20<strong>12</strong><br />
11<br />
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