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La soggettività e il dolore in ambito previdenziale ... - INCA Lombardia

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È certo che «la misura del <strong>dolore</strong>», cioè la valutazione, nel nostro caso, se <strong>il</strong> <strong>dolore</strong> è di<br />

<strong>in</strong>tensità tale da potersi configurare come una malattia che ha causato una riduzione a<br />

meno di un terzo della capacità lavorativa dell’assistito <strong>in</strong> attività confacenti non risulti<br />

cosa agevole, mancando gli strumenti che possano oggettivare tale misura e, pertanto, <strong>il</strong><br />

giudizio <strong>il</strong> più delle volte si forma dall’analisi e valorizzazione di elementi <strong>in</strong>diretti.<br />

In primo elemento da considerare nella valutazione dell’<strong>in</strong>tensità del <strong>dolore</strong> sono le conseguenze<br />

che questo ha comportato sulla vita della persona. Nel caso <strong>in</strong> esame la s<strong>in</strong>drome<br />

dolorosa cronica è stata nella sostanza causa del suo licenziamento, dopo 26 anni di<br />

lavoro, per superamento del periodo di comporto.<br />

Inoltre, la s<strong>in</strong>tomatologia dolorosa si è progressivamente <strong>in</strong>tensificata a partire dall’<strong>in</strong>tervento<br />

subito nel 1993, f<strong>in</strong>o a divenire di <strong>in</strong>tensità tale da rendere necessari ripetuti<br />

ricoveri, <strong>in</strong>terventi chirurgici, terapie riab<strong>il</strong>itative ed accertamenti specialistici protrattisi<br />

dal 1993 f<strong>in</strong>o ai giorni nostri, quando – a seguito di visita specialistica dell’11/03 –<br />

fu prescritta terapia neuromodulatoria <strong>in</strong>vasiva, a scopo palliativo, per lombosciatalgia<br />

severa <strong>in</strong>gravescente<br />

Esemplificativa della condizione sofferta dal Sig. Alonge risulta essere la già citata relazione<br />

del novembre 1999.<br />

In conclusione <strong>il</strong> nostro assistito, disoccupato, ha svolto per 26 anni l’attività di aus<strong>il</strong>iario<br />

ospedaliero. In seguito a ripetuti <strong>in</strong>terventi al rachide lombare e alla grave s<strong>in</strong>drome<br />

dolorosa conseguente è stato licenziato per superamento del periodo di comporto.<br />

In base alle considerazioni sulla gravità del <strong>dolore</strong> sofferto che come tale non rappresenta<br />

più un s<strong>in</strong>tomo ma una vera e propria malattia e <strong>in</strong> considerazione degli stretti ambiti<br />

della sua confacenza lavorativa, così come nello spirito della legge 222/1984, si ritiene<br />

che sia da considerare <strong>in</strong>valido.<br />

b) Dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio (17 gennaio 2005)<br />

◗ CONCLUSIONI<br />

Si conferma che fu sottoposto ad <strong>in</strong>tervento di asportazione di ernia discale L4-L5 nel<br />

settembre 1993 e successivamente a plurimi <strong>in</strong>terventi di fissazione vertebre lombari per<br />

listesi <strong>in</strong> cicatrice esuberante <strong>in</strong>terna.<br />

Per detta patologia e per l’<strong>in</strong>sorgenza di importantissima s<strong>in</strong>tomatologia dolorosa <strong>in</strong>validante,<br />

si sottopose a plurime terapie con scarso beneficio ed effetti collaterali devastanti.<br />

L’applicazione di neurostimolatore a scopo antalgico si rivelò fallimentare. Si segnala<br />

<strong>in</strong>oltre l’<strong>in</strong>sorgenza di s<strong>in</strong>drome depressiva reattiva alla malattia stessa ed al licenziamento<br />

dopo 25 anni di servizio <strong>in</strong> <strong>ambito</strong> sanitario. Si riconosce una <strong>in</strong>validità superiore ai<br />

2/3 ex legge 222/1984 con decorrenza 11/3/2004 [data del ricovero per l’impianto del<br />

neurostimolatore poi risultato <strong>in</strong>efficace].<br />

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Relazioni

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