La soggettività e il dolore in ambito previdenziale ... - INCA Lombardia
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i preesistenti (pregiudizio anteriore), contestuali (co-azione lesiva) o sopravvenuti<br />
(complicazioni), idonei a modificare, anche <strong>in</strong> misura significativa, la natura e l’entità<br />
di disturbo soggettivo.<br />
Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o strettamente tecnico, a tenore di criteri e tabella INAIL, la valutazione<br />
delle s<strong>in</strong>dromi soggettive può prevedere <strong>il</strong> ricorrere e l’apprezzamento di una componente<br />
menomativa specifica, tra le quali quelle sopra richiamate, più spesso e correttamente<br />
può prevedere l’evidenza cronicizzata del s<strong>in</strong>tomo all’<strong>in</strong>terno di un complesso menomativo<br />
variegato. Ebbene è proprio per queste fattispecie che <strong>il</strong> medico valutatore dovrà verificare<br />
se la <strong>soggettività</strong> riscontrata, per entità e frequenza, si staglia al di sopra del naturale<br />
risentimento atteso, realizzando con un processo di autonomizzazione menomativa<br />
<strong>il</strong> postumo al quale attribuire dist<strong>in</strong>ta e specifica percentuale.<br />
Le ragioni sopra esposte per la valutazione del danno biologico permanente sono sostanzialmente<br />
ripetib<strong>il</strong>i anche per l’<strong>in</strong>dividuazione dei riflessi dislavorativi che presuntivamente<br />
la tabella dei coefficienti statuisce per le menomazioni dal 16% al 100%. <strong>La</strong> previsione<br />
normativa relativa alla facoltà di attribuzione di coefficiente diverso da quello di<br />
fascia è riservata a tutte quelle condizioni per le quali ricorrono eccezionalità del postumo,<br />
peculiarità dell’attività di lavoro svolta, <strong>in</strong>efficacia dei presidi riab<strong>il</strong>ititivi e di re<strong>in</strong>serimento.<br />
Ebbene a tale riguardo va rappresentato come, al momento della valutazione<br />
del postumo oltre la soglia di rendita, procedura spesso precoce, la <strong>soggettività</strong> dolorosa<br />
possa costituire la componente menomativa <strong>in</strong> grado di giustificare, proprio nella prima<br />
fase di ripresa lavorativa, quella maggiore limitazione lavorativa che <strong>il</strong> coefficiente di fascia<br />
superiore meglio <strong>in</strong>terpreta. Ovviamente dovrà essere altrettanto tempestiva e precoce<br />
la verifica della sussistenza della condizione che ha dato luogo al diritto.<br />
Sgomberato <strong>il</strong> campo dalla riaffermazione, <strong>in</strong> tema di valutazione del danno biologico<br />
permanente, della r<strong>il</strong>evanza della componente <strong>soggettività</strong> e <strong>dolore</strong>, va segnalato come la<br />
stessa sottenda ad un momento propedeutico costituito dall’iter logico di asseverazione<br />
del disturbo. In tal senso, <strong>il</strong> primo momento è costituito dalla verifica di congruità e correlazione<br />
del quadro s<strong>in</strong>dromico soggettivo/doloroso rispetto alle lesioni diagnosticate ed<br />
alla loro evoluzione, così come riscontrab<strong>il</strong>e s<strong>in</strong>o al momento della valutazione dei postumi.<br />
Anche gli istituti particolari <strong>in</strong>trodotti dal decreto legislativo n. 38 del 2000, nello<br />
specifico quello dell’accertamento provvisorio, sono dest<strong>in</strong>ati a consentire un apprezzamento<br />
medico-legale a postumi sostanzialmente consolidati, allorquando la persistenza<br />
di un risentimento soggettivo importante potrà a ragione costituire componente menomativa<br />
percentualizzab<strong>il</strong>e.<br />
Un ultimo cenno va riservato alla r<strong>il</strong>evanza della <strong>soggettività</strong> e del <strong>dolore</strong> <strong>in</strong> tema di <strong>in</strong>validità<br />
temporanea e qu<strong>in</strong>di di <strong>in</strong>capacità a svolgere la propria attività di lavoro, solo<br />
pregiudizio quest’ultimo per <strong>il</strong> quale l’INAIL eroga una prestazione economica.<br />
Ebbene, a tale riguardo va s<strong>in</strong>teticamente ribadito come la valutazione medico-legale <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e<br />
alla temporanea assoluta <strong>in</strong>ab<strong>il</strong>ità vada espressa, appunto, con riferimento alla possibi-<br />
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