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Ambiente e Sicurezza..

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Articoli<br />

SOMMARIO<br />

Approfondimenti<br />

l Misurazione di radon negli ambienti sotterranei:<br />

le nuove Linee Guida dal Coordinamento delle Regioni<br />

di Elio Giroletti e Alberta Leonarda Vergine................................................................................. p. II<br />

l Entro il 2006 sarà recepita la direttiva 2003/10/CE sulla protezione da rumore<br />

di Alessandro Cocchi e Alberto Cocchi......................................................................................... p. 20<br />

l I compiti dell’ISPESL per l’accertamento tecnico degli ascensori<br />

e dei componenti di sicurezza<br />

di Fausto Di Tosto e Lamberto Zilli................................................................................................ p. 28<br />

l Deposito e utilizzo della glutaraldeide: procedure per la gestione del rischio<br />

di Gianadrea Gino............................................................................................................................. p. 33<br />

l Stima del rischio e infortuni: una corretta analisi migliora la sicurezza<br />

di Enrico Cagno, Antonio Calabrese e Paolo Trucco.................................................................. p. 40<br />

l Quando la qualità non basta a garantire la sicurezza<br />

di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. 48<br />

l La sicurezza nella scuola<br />

di Pierguido Soprani......................................................................................................................... p. 63<br />

l Per rilievi geofisici e stoccaggio di gas naturale<br />

nuova linfa vitale dal D.M. 29 novembre 2002<br />

di Daniele Verdesca......................................................................................................................... p. 74<br />

l Al via il censimento comunitario dei rifiuti<br />

di Valerio Cicchiello.......................................................................................................................... p. 82<br />

l Alla tariffa sui rifiuti si applica l’IVA? Dalle Entrate la prima risposta ufficiale<br />

di Luigi Lovecchio............................................................................................................................. p. 85<br />

l Con la direttiva comunitaria 2002/91/CE<br />

consumi energetici ed edilizia “a braccetto”<br />

di Cettina Gallo.................................................................................................................................. p. 88<br />

l Abbandono e deposito di rifiuti<br />

di Cesare Parodi............................................................................................................................... p. 103<br />

Legislazione<br />

In sintesi<br />

INSERTO......................................................................................................................................................... p. 13<br />

IGIENE E SICUREZZA..................................................................................................................................... p. 13<br />

AMBIENTE ..................................................................................................................................................... p. 15<br />

l Entro il 2006 sarà recepita la direttiva 2003/10/CE sulla protezione da rumore<br />

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 6 febbraio 2003............... p. 22<br />

l Imballaggi<br />

Rettifica della direttiva 2002/272/CE della Commissione del 6 agosto 2002.......................... p. 61<br />

l Alimenti per bambini<br />

Direttiva 2003/13/CE della Commissione 10 febbraio 2003...................................................... p. 61<br />

Direttiva 2003/14/CE della Commissione 10 febbraio 2003...................................................... p. 61<br />

6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


l Prodotti destinati a un’alimentazione particolare<br />

D.Lgs. 14 febbraio 2003, n. 31....................................................................................................... p. 61<br />

l Dispositivi di protezione individuale (DPI)<br />

Decreto del Ministero delle Attività produttive 13 febbraio 2003............................................... p. 62<br />

l Con la direttiva comunitaria 2002/91/CE<br />

consumi energetici ed edilizia “a braccetto”<br />

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo<br />

e del Consiglio del 16 dicembre 2002 .......................................................................................... p. 92<br />

l SGA. Contributi e finanziamenti<br />

Decreto del Ministero delle Attività produttive 21 novembre 2002............................................ p. 100<br />

Decreto del Ministero delle Attività produttive 7 febbraio 2003................................................. p. 100<br />

Decreto del Ministero delle Attività produttive 7 febbraio 2003................................................. p. 101<br />

l Tasse e tariffe<br />

D.L. 18 febbraio 2003, n. 25............................................................................................................ p. 101<br />

l Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)<br />

D.P.C.M. 24 febbraio 2003.............................................................................................................. p. 102<br />

l Contributi e finanziamenti<br />

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2002, n. 44..................... p. 102<br />

Prassi<br />

l Misurazione di radon negli ambienti sotterranei:<br />

le nuove Linee Guida dal Coordinamento delle Regioni<br />

Linee guida del Coordinamento delle Regioni<br />

e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per le misure<br />

di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei............................................ p. VII<br />

l Norme UNI e CEI gennaio - febbraio 2003<br />

Norme UNI e CEI edite nei mesi di gennaio - febbraio 2003..................................................... p. 50<br />

l PVC morbido contenente ftalati<br />

Decisione della Commissione 19 febbraio 2003.......................................................................... p. 61<br />

l Alla tariffa sui rifiuti si applica l’IVA? Dalle Entrate la prima risposta ufficiale<br />

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate,<br />

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 5 febbraio 2003, n. 25/E.................................. p. 86<br />

l Ecolabel<br />

Decisione della Commissione 11 febbraio 2003, n. 2003/121/CE............................................ p. 99<br />

l Contaminazione radioattiva<br />

Raccomandazione della Commissione 20 febbraio 2003, n. 2001/120/CE............................ p. 99<br />

l Servizio idrico integrato<br />

Ordinanza del Commissario governativo per l’emergenza idrica in Sardegna<br />

31 dicembre 2002, n. 336................................................................................................................ p. 100<br />

Giurisprudenza<br />

SOMMARIO<br />

l Lavoratori autonomi esposti all’amianto<br />

Cassazione, sezione lavoro, 26 luglio 2002, n. 11110............................................................... p. 69<br />

l Infortunio: necessario il carattere violento della causa<br />

Cassazione, sezione lavoro, 10 gennaio 2003, n. 00239.......................................................... p. 70<br />

l Infortunio in itinere<br />

Cassazione, sezione lavoro, 26 luglio 2002, n. 11112............................................................... p. 71<br />

l Emissioni elettromagnetiche nocive per la salute pubblica<br />

Cassazione penale, sez. I, 14 giugno 2002, n. 110.................................................................... p. 106<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7


SOMMARIO<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> continua on-line<br />

l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro: dalla UE una raccomandazione per il miglioramento<br />

della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi<br />

Raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2003<br />

l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro: nuovo modello di “Dichiarazione di emersione progressiva<br />

del lavoro irregolare e delle relative istruzioni”<br />

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze<br />

l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro: delega al Governo in materia<br />

di occupazione e mercato del lavoro<br />

Legge 14 febbraio 2003, n. 30<br />

l <strong>Sicurezza</strong> dei trasporti: divieto di accesso di alcune navi<br />

nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione<br />

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 febbraio 2003<br />

l Acqua: prosegue l’avvio del Servizio idrico integrato in Sardegna<br />

Ordinanza del Commissario governativo<br />

per l’emergenza idrica in Sardegna 31 dicembre 2002, n. 335<br />

l Inquinamento elettromagnetico: criteri di rispetto<br />

nel nuovo regolamento per l’esercizio dell’attività radioamatoriale<br />

Decreto del Ministero delle Comunicazioni 11 febbraio 2003<br />

l Rifiuti: il testo coordinato del MUD 2003 nella versione di Unioncamere<br />

Testo coordinato del D.P.C.M. 24 dicembre 2002 con il D.P.C.M. 24 febbraio 2003<br />

l Rifiuti: le nuove norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli<br />

Decisione della Commissione 27 febbraio 2003, n. 2003/138/CE<br />

l Rifiuti: i nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione all’albo gestori<br />

Deliberazione del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 30 gennaio 2003<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Coordinatore editoriale: Massimo Cassani<br />

Redazione: Dario De Andrea (02/30223270), Donatella Bollani<br />

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Vicepresidente Operativo: GIANCARLO CERUTTI<br />

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Direttore Generale Professionisti: PAOLO IMPERATORI<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.<br />

Sede legale: Via Paolo Lomazzo 52 - 20154 Milano.<br />

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parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi<br />

grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.<br />

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8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


20<br />

MARZO<br />

31<br />

MARZO<br />

RUBRICA<br />

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

SCADENZARIO<br />

DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI MESE PRECEDENTE<br />

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale<br />

imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e<br />

calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o<br />

dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di<br />

materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione<br />

presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più<br />

dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio,<br />

alluminio, carta, legno, plastica e vetro). Il versamento va effettuato con bonifico bancario<br />

sui conti correnti di filiera presso la Banca nazionale dell’agricoltura, sede di Milano,<br />

piazza Fontana.<br />

(Art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI). Nel n. 5/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> questa<br />

scadenza è stata erroneamente indicata al 30 marzo 2003.<br />

SOGGETTO<br />

Produttori o utilizzatori di imbal-<br />

PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

laggi iscritti al Consorzio nazionale<br />

imballaggi (CONAI) e in regime<br />

di dichiarazione mensile<br />

Mensile 20 aprile 2003<br />

GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE. PRIMA RATA TASSA SU EMISSIONI<br />

DI ANIDRIDE SOLFOROSA E SU OSSIDI DI AZOTO<br />

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza<br />

termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e<br />

destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente i<br />

prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, D.P.R. n.<br />

416/2001, devono versare a titolo di acconto la prima rata trimestrale della tassa sulle<br />

emissioni di anidride solforosa (SO 2) e di ossidi di azoto (NO x). Le somme eventualmente<br />

versate in eccedenza saranno detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove<br />

necessario, dalle rate successive, ovvero dovranno essere restituite mediante rimborso. In<br />

caso di cessazione dell’impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario<br />

dovranno essere calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle<br />

emissioni dell’anno precedente presentata dal cedente. In caso, infine, di attivazione di un<br />

nuovo impianto, le rate di acconto saranno calcolate sulla base delle emissioni presunte di<br />

SO 2 eNO x. Per il ritardato adempimento decorreranno l’indennità di mora e gli interessi<br />

previsti dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1996. Per l’omesso pagamento sarà applicabile<br />

l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze<br />

di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a<br />

euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 17, commi 29-33, legge 27 dicembre 1997,<br />

n. 449; art. 4, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416)<br />

SOGGETTO<br />

Esercenti dei grandi impianti di<br />

PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE e art. 1, comma 3,<br />

D.P.R. n. 416/2001<br />

Trimestrale 30 giugno 2003<br />

GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE. CONGUAGLIO ANNUALE DELLA TASSA SU EMISSIONI<br />

DI ANIDRIDE SOLFOROSA E SU OSSIDI DI AZOTO<br />

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE e ex art. 1, comma<br />

3, D.P.R. n. 416/2001, sono tenuti al versamento del conguaglio annuale relativo ai versamenti<br />

per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e sugli ossidi di azoto, effettuati nell’anno<br />

precedente. In caso di cessazione dell’attività dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione<br />

annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9


SCADENZARIO RUBRICA<br />

31<br />

MARZO<br />

Per il ritardato adempimento decorerranno l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3,<br />

comma 4, del D.lgs. n. 504/1996. Per l’omesso pagamento sarà applicabile l’indennità di mora e<br />

gli interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma<br />

dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la<br />

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996).<br />

(Art. 17, commi 29-33, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 4, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416)<br />

SOGGETTO<br />

Esercenti dei grandi impianti di<br />

PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE e art. 1, comma 3,<br />

D.P.R. n. 416/2001<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE. PRIMA RATA “CARBON TAX”<br />

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare il<br />

primo acconto dell’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine<br />

naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di combustione<br />

nell’anno precedente. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno detratte dal<br />

versamento delle rate successive.<br />

Per il ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di una<br />

somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti<br />

dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la<br />

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (Art. 50, D.Lgs. n. 504/1996).<br />

(Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di<br />

combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE<br />

Trimestrale 30 giugno 2003<br />

GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE. CONGUALGIO “CARBON TAX”<br />

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono<br />

versare il conguaglio annuale dell’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume<br />

di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti<br />

di combustione nell’anno precedente. Entro la stessa data i medesimi soggetti dovranno<br />

presentare l’apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno<br />

precedente. In caso di cessazione dell’attività dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione<br />

annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi.<br />

Per il ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di una<br />

somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i principi generali<br />

stabiliti dal D.lgs 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di diverso tipo sarà<br />

applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (Art. 50,<br />

D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di<br />

combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

RELAZIONE PRODUTTORI DI IMBALLAGGI CHE NON ADERISCONO AL CONAI<br />

Scade il termine entro il quale i produttori che non aderiscono al CONAI (Consorzio nazionale<br />

imballaggi) sono tenuti a presentare all’Osservatorio sui rifiuti la Relazione annuale sulla gestione,<br />

comprensiva del programma specifico dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei<br />

rifiuti di imballaggio. In tale relazione potranno essere evidenziati i problemi relativi alle difficoltà<br />

di raggiungimento degli scopi istituzionali sulla gestione dei rifiuti e le eventuali proposte di<br />

adeguamento della normativa di settore. (Art. 38, comma. 7, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Produttori di imballaggi che non<br />

aderiscono al CONAI<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


31<br />

MARZO<br />

RISULTATI CONSEGUITI DAI CONSORZI DEI MATERIALI DI IMBALLAGGIO<br />

Scade il termine entro il quale i Consorzi istituiti per ciascuna tipologia di materiali di<br />

imballaggio devono trasmettere al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) l’elenco degli<br />

associati ed una Relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei<br />

risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. In tale relazione<br />

potranno essere evidenziati i problemi relativi alle difficoltà di raggiungimento degli scopi<br />

istituzionali sulla gestione dei rifiuti e le eventuali proposte di adeguamento della normativa<br />

di settore. (Art. 40, comma 5, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Consorzi istituiti per ciascuna tipologia<br />

di materiali di imballaggio<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

SCARICO O STOCCAGGIO DI BIOSSIDO DI TITANIO<br />

Tutti i soggetti che effettuano operazioni di scarico o di stoccaggio di biossido di<br />

titanio devono trasmettere entro oggi alla regione o provincia autonoma di appartenenza,<br />

la Relazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o<br />

scaricati o stoccati nell’anno solare precedente. (Art. 8, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio<br />

1992, n. 100)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti operazioni di scarico o<br />

di stoccaggio di biossido di titanio<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

COMBUSTIBILI LIQUIDI CONTENENTI ZOLFO: INFORMAZIONI DA RAFFINERIE E DEPOSITI FISCALI<br />

Gli esercenti raffinerie e depositi fiscali devono inviare entro questa data all’Agenzia per la<br />

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni sui quantitativi di oli<br />

combustibili pesanti e di gasolio (incluso quello marino), prodotti o importati nell’anno precedente,<br />

indicando, tra l’altro, il relativo tenore di zolfo. (Art. 9, comma 1, D.P.C.M. 7 settembre<br />

2001, n. 395)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti raffinerie e depositi fiscali Annuale 31 marzo 2004<br />

COMBUSTIBILI LIQUIDI CONTENENTI ZOLFO: INFORMAZIONI DAI GESTORI DEGLI IMPIANTI<br />

I gestori degli impianti di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 devono inviare entro<br />

questa data all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le<br />

informazioni sui quantitativi e il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti utilizzati<br />

nell’anno precedente. (Art. 9, comma 1, D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Gestori degli impianti di cui al<br />

D.M. 2 ottobre 1995<br />

RUBRICA<br />

SCADENZARIO<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO: COMUNICAZIONE ACCANTONAMENTO<br />

PER ABBATTIMENTO RUMORE<br />

Entro questa data le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle<br />

relative infrastrutture devono comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela<br />

del territorio, nonché alle regioni e ai comuni competenti: a) l’entità dei fondi<br />

accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla legge n. 447/1995, Legge<br />

quadro sull’inquinamento acustico, per l’adozione di interventi di contenimento e di<br />

abbattimento del rumore; b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli<br />

interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi. (Art. 6, D.M. 29<br />

novembre 2000)<br />

SOGGETTO<br />

Società ed enti gestori dei servizi<br />

PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

pubblici di trasporto e delle relative<br />

infrastrutture<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11


SCADENZARIO RUBRICA<br />

31<br />

MARZO<br />

TRASMISSIONE DATI IMPORTAZIONE/PRODUZIONE DA FONTI NON RINNOVABILI<br />

Nel rispetto dei criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione fissati dall’Autorità<br />

per l’energia elettrica e il gas, i produttori ed importatori di energia elettrica soggetti<br />

all’obbligo di cui all’art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs n. 79/1999 (importatori e i soggetti<br />

responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica<br />

da fonti non rinnovabili con importazioni e produzioni di energia elettrica, al netto della<br />

cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh),<br />

devono trasmettere entro oggi al Gestore della rete di trasmissione nazionale, l’autocertificazione<br />

attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili.<br />

L’autocertificazione dovrà essere riferita all’anno precedente ed evidenziare separatamente<br />

l’energia importata e quella prodotta da ciascun impianto. I soggetti che importano<br />

energia elettrica potranno tuttavia, richiedere, relativamente alla quota di elettricità<br />

importata prodotta da fonti rinnovabili, l’esenzione dall’obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3<br />

dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inoltrando apposita richiesta al<br />

gestore della rete entro il medesimo termine sopra indicato, con allegazione dei documenti<br />

ex art. 3, comma 1-bis, D.M. 11 novembre 1999 e succ. modd. Ai fini della quantificazione<br />

dell’obbligo, il totale dell’energia risultante dall’autocertificazione è arrotondato ai 5 GWh<br />

con criterio commerciale. (Art. 3, D.M. 11 novembre 2002, mod. art. 2, D.M. 18 marzo 2002)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Importatori e i soggetti responsabili<br />

degli impianti che, in ciascun<br />

anno, importano o producono<br />

energia elettrica da fonti non rinnovabili<br />

con importazioni e produzioni<br />

di energia elettrica, al netto<br />

della cogenerazione, degli autoconsumi<br />

di centrale e delle esportazioni,<br />

eccedenti i 100 GWh<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: TRASMISSIONE “CERTIFICATI VERDI”<br />

I produttori e importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo di cui all’art. 11, commi 1<br />

e 2, D.Lgs. n. 79/1999 (importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun<br />

anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili con importazioni<br />

e produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di<br />

centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh), devono trasmettere al gestore della<br />

rete elettrica i certificati verdi relativi all’anno precedente ed equivalenti, in termini di<br />

energia associata, all’obbligo di immissione loro competente ai sensi dell’art. 11, commi 1 e<br />

2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Importatori e i soggetti responsabili<br />

degli impianti che, in ciascun<br />

anno, importano o producono<br />

energia elettrica da fonti non rinnovabili<br />

con importazioni e produzioni<br />

di energia elettrica, al netto<br />

della cogenerazione, degli autoconsumi<br />

di centrale e delle esportazioni,<br />

eccedenti i 100 GWh<br />

Annuale 31 marzo 2004<br />

RELAZIONE RISULTATI CONTROLLO ALIMENTI PER ANIMALI<br />

Ultimo giorno entro il quale il Ministero della Salute deve inviare alla Commissione CE la<br />

Relazione annuale sui risultati conseguiti dal programma coordinato di controllo nel settore<br />

dell’alimentazione degli animali. Di tale relazione dovranno essere informate le amministrazioni<br />

partecipanti al medesimo programma di controllo. (Art. 13, comma 2,<br />

D.Lgs. 29 novembre 1998, n. 460)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Ministero della Salute Annuale 31 marzo 2004<br />

12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


IN SINTESI<br />

RUBRICA<br />

SINTESI<br />

Inserto<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

COMMENTO………………………………………...........................................……………………………………………...… a pag. II<br />

TESTO………………………………………………………….............................................………………………................. a pag. VII<br />

Le Linee guida delle Regioni per la misurazione di radon negli ambienti sotterranei - Il decreto legislativo n.<br />

230/1995, così come modificato dai D.Lgs. nn. 241/2000 e 257/2001, prevede la misurazione della concentrazione media di<br />

radon in aria negli ambienti di lavoro sotterranei. Il Coordinamento delle Regioni italiane e delle Province autonome di<br />

Trento e Bolzano ha redatto una propria proposta di linee guida nell’attesa che il Ministero competente nomini, ai sensi<br />

del combinato disposto degli artt. 9 e 10-septies, D.Lgs. n. 230/1995 citato, la Commissione Ministeriale (che avrebbe<br />

dovuto essere eletta entro il 28 febbraio 2001) e la Sezione Speciale della stessa, che avrebbe dovuto redigere (entro il 1˚<br />

marzo 2002) le linee guida da seguire nelle misurazioni. L’iniziativa è particolarmente apprezzabile, oltre che per la<br />

qualità del lavoro svolto, anche in quanto le misurazioni coinvolgono diverse tipologie di luoghi di lavoro (esercizi<br />

commerciali, ristoranti, banche, ospedali, parcheggi, metropolitane, ecc.). Era, infatti, irrimandabile, nell’assenza di<br />

indicazioni da parte del Ministero, la predisposizione di uno strumento che indicasse modalità uniformi in questo<br />

delicatissimo settore di attività.<br />

Igiene e sicurezza<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

MASSIMA E NOTA................................................................................................................................................................ a pag. 69<br />

Lavoratori autonomi esposti all’amianto - Le esigenze di tutela perseguite dal Legislatore con l’apprestare una<br />

misura di sostegno per i lavoratori esposti all’amianto non possono ravvisarsi con riguardo ai lavoratori autonomi, i quali,<br />

diversamente dai subordinati, dispongono di ogni potere di autorganizzazione e, dunque, non hanno bisogno di tutele<br />

volte a contrastare la sottoprotezione che (quanto a modi e tempi di lavoro) è conseguenza ineludibile dell’eterodirezione.<br />

(Cassazione, sezione lavoro, 26 luglio 2002, n. 11110)<br />

MASSIMA E NOTA………………………………………………...................................………………………………...…… a pag. 70<br />

Infortunio: necessario il carattere violento della causa - La deduzione di un evento come infortunio sul lavoro<br />

implica la deduzione dell’esistenza di una «causa violenta». Tale espressione originariamente evocava il carattere<br />

traumatico delle cause meccaniche che costituivano la categoria prevalente dei fattori infortunistici e veniva intesa, dalla<br />

dottrina, come una causa esterna al lavoratore, caratterizzata da «un’energia abnorme con un’abnorme intensità».<br />

Successivamente la giurisprudenza ha ridimensionato la portata di tale espressione, ritenendo indispensabili i requisiti<br />

della straordinarietà, accidentalità e imprevedibilità del fatto lesivo: la “causa violenta” viene definita come un’azione<br />

rapida e concentrata nel tempo che agisce dall’esterno in modo da recare danno all’organismo del lavoratore. (Cassazione,<br />

sezione lavoro, 10 gennaio 2003, n. 00239)<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

IN SINTESI………………………………………………………………………………...........................................…..…....… a pag. 61<br />

Imballaggi - È stata pubblicata la rettifica della direttiva 2002/272/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai<br />

materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il provvedimento<br />

disciplina le specifiche tecniche dei materiali e degli oggetti in plastica destinati a contenere prodotti alimentari, con i<br />

relativi limiti globali di migrazione. (in G.U.C.E. L del 13 febbraio 2003, n. 39 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

IN SINTESI…………………………………………………………………………………..……............................................... a pag. 61<br />

Alimenti per bambini - La direttiva 2003/13/CE della Commissione 10 febbraio 2003, modifica l’art. 6, direttiva 95/5/CE,<br />

rendendo più stringenti i limiti massimi ammissibili di residui di antiparassitari tollerabili negli alimenti a base di cereali e<br />

negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (in G.U.C.E. L del 14 febbraio 2003, n. 41 e all’indirizzo http://www.<br />

ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

La direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003, modifica l’art. 6, direttiva 91/321/CEE, concernente<br />

le quantità massime ammissibili di sostanze presenti negli alimenti di proseguimento e per lattanti. (in<br />

G.U.C.E. L del 14 febbraio 2003, n. 41 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

IN SINTESI…………………………………………………………………………………..…..........................................……. a pag. 61<br />

Prodotti destinati a un’alimentazione particolare - Il D.Lgs. 14 febbraio 2003, n. 31 fissa, per ciascuna delle<br />

categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati a un’alimentazione<br />

particolare ex D.Lgs. n. 111/1992, le tipologie di sostanze chimiche che possono essere usate per la fabbricazione<br />

dei prodotti di cui al D.Lgs. medesimo. (in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2003, n. 47 e all’indirizzo<br />

http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13


SINTESI RUBRICA<br />

RUMORE<br />

COMMENTO……………………………………………………………........................................…………………………… a pag. 20<br />

TESTO………………………………………………………………………………………....................................................... a pag. 22<br />

Entro il 2006 il recepimento della direttiva 2003/10/CE sulla protezione da rumore - La direttiva 2003/10/CE del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003, interviene, almeno in Italia, su una disciplina nazionale di per sé<br />

già piuttosto avanzata, grazie alla presenza nel nostro ordinamento del decreto legislativo n. 277/1991, anch’esso<br />

originato da direttive comunitarie, il cui contenuto era stato, tuttavia, ampliato in sede di recepimento. Va, inoltre,<br />

ricordata la presenza, sempre nell’ordinamento italiano, del D.Lgs. n. 626/1994 che introduce la generalizzazione<br />

dell’obbligo della valutazione dei rischi, tra i quali anche il rischio-rumore. Dal punto di vista degli obblighi generali a<br />

carico del datore di lavoro, pare di poter dire che la nuova direttiva non aggiunge nulla di nuovo. Novità, invece, si<br />

possono rilevare al punto 13 che introduce criteri specifici per la valutazione dell’esposizione al rumore relativa ai settori<br />

della musica e dell’intrattenimento. Altri aspetti della direttiva 2003/10/CE, dovranno, invece, affrontare un processo di<br />

verifica in fase di recepimento; tra questi: le scale di ponderazione utilizzate, il rumore impulsivo e la riduzione dei livelli<br />

di esposizione. (in G.U.C.E. L del 15 febbraio 2003, n. 42)<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

ARTICOLO…………………………………………………………………………………….................................…………… a pag. 28<br />

I compiti dell’ISPESL per l’accertamento tecnico degli ascensori e dei componenti di sicurezza - In base alla<br />

convezione che l’ISPESL ha stipulato nell’agosto del 2002 con il Ministero delle Attività Produttive, lo stesso Istituto svolge<br />

attività di accertamento tecnico a campione ai fini del controllo del mercato degli ascensori marcati CE e dei relativi<br />

componenti di sicurezza. L’Istituto richiede fascicoli tecnici ai soggetti interessati e interviene presso i luoghi dove sono<br />

installati gli ascensori commercializzati e messi in servizio secondo le procedure della direttiva 95/16/CE; è, inoltre,<br />

autorizzato a predisporre, in nome e per conto del Ministero delle Attività produttive, una banca dati sulle certificazioni<br />

CE eseguite dagli organismi notificati e dalle ditte installatrici che operano con sistema di qualità utilizzando i supporti<br />

magnetici inviati trimestralmente dagli organismi notificati stessi, previo aggiornamento del formato secondo le esigenze<br />

operative. Questa banca dati è finalizzata, per una parte, alla gestione degli accertamenti tecnici connessi all’attività di<br />

sorveglianza del mercato di cui all’art. 8, D.P.R. n. 162/1999.<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

ARTICOLO…………………………………………………………………………….................................…………………… a pag. 33<br />

Deposito e utilizzo della glutaraldeide: procedure per la gestione del rischio - La glutaraldeide è un liquido<br />

dall’odore pungente, con consistenza oleosa, limpido, privo di particelle sospese che con la diluizione assume sfumature<br />

meno intense, dal giallino all’incolore; allo stato puro o concentrata, viene classificata come N, pericolosa per l’ambiente,<br />

con frase di rischio R50; presenta tendenza a venire assorbita dalla cute e per inalazione e, una volta nell’organismo, si<br />

ossida ad acido glutarico, venendo successivamente metabolizzata, per la maggior parte, ad anidride carbonica con un<br />

lungo periodo di eliminazione (fino a 4 giorni); scarsi gli specifici pericoli di infiammabilità. Questo un breve profilo<br />

dell’aldeide glutarica o 1,5- pentan-diale, meglio conosciuta come glutaraldeide, che, vista l’ampia diffusione (dal settore<br />

tessile, a quello cartario e conciario, dalle sintesi chimiche, alla produzione di collanti e adesivi o plastiche, fino alle<br />

applicazioni nella microscopia elettronica, allo sviluppo di lastre e alla disinfezione e sterilizzazione in ambito sanitario),<br />

richiede un’attenta pianificazione delle fasi sia di deposito che dell’impiego, anche sulla base delle recenti disposizioni<br />

legislative sugli agenti chimici (D.Lgs. n. 25/2002) e sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose<br />

(XXVIII adeguamento, recentemente integrato con il D.M. 14 giugno 2002). Tante le variabili di cui tenere conto, anche<br />

in virtù delle possibili interazioni tra la glutaraldeide e altre sostanze; così, ad esempio, pur venendo prescritto l’uso di<br />

DPI, sono inidonei quelli in neoprene e PVC, vista la tendenza ad assorbire l’aldeide glutarica stessa.<br />

ARTICOLO…….................................…………………………………………………………………………………………… a pag. 40<br />

Stima del rischio e infortuni: una corretta analisi migliora la sicurezza - I dati che vengono presentati in questo<br />

approfondimento sono il risultato di uno studio svolto presso un’azienda metalmeccanica con lo scopo di verificare la<br />

corretta impostazione della valutazione del rischio e di fornire criteri e strumenti per il suo miglioramento. È stata, infatti,<br />

svolta un’approfondita analisi sia della documentazione di sicurezza presente in azienda sia degli infortuni occorsi nel<br />

periodo 1990-1999. I risultati ottenuti sono stati utilizzati, da un lato, per la verifica della congruenza tra la valutazione<br />

del rischio contenuta nel documento, redatto ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, e quanto emerge dall’analisi del<br />

fenomeno infortunistico nel medesimo periodo; dall’altro, per la predisposizione di un database di registrazione, analisi e<br />

reporting dell’andamento degli infortuni, quale strumento di supporto alla gestione della sicurezza in azienda. Questo<br />

approfondimento segue il contributo, degli stessi autori, pubblicato in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 15/2002, pag. 67, sul tema<br />

«Controllo dei costi della sicurezza: il caso di un’azienda metallurgica».<br />

ABSTRACT………………………………...……………………………………………..…..........................................…….... a pag. 50<br />

Norme UNI e CEI edite nei mesi di gennaio e febbraio 2003 - Da questo numero la rivista <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

pubblica l’elenco delle norme UNI e CEI accompagnandole da un breve abstract che riepiloga i contenuti delle nuove<br />

disposizioni tecniche. Per quanto riguarda le norme approvate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione segnaliamo la<br />

traduzione in lingua italiana delle UNI EN ISO 19001:2003, sui sistemi di gestione della qualità e dell’ambiente, le norme<br />

sulla determinazione dei livelli di potenza sonora di tutti i tipi di macchine e apparecchiature, sulla marcatura dei<br />

dispositivi progettati contro le cadute dall’alto, sui caschi ed elmetti di protezione e sugli apparecchi di protezione delle<br />

vie respiratorie. Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha approvato, invece, nuovi provvedimenti in merito alla sicurezza<br />

degli apparecchi laser sul consumo energetico dei forni elettrici per uso domestico; su quest’ultimo tema è stato<br />

pubblicato il recente D.M. 2 gennaio 2003, sul quale sono previsti ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

CASO…………………………………………………………………………………….........................................…………… a pag. 63<br />

La sicurezza nella scuola - Il quesito è stato posto dal Preside in un istituto scolastico di istruzione secondaria che<br />

ha voluto conoscere in che modo si configura la sua responsabilità, quale datore di lavoro, ai fini della tutela della<br />

sicurezza e della salute del personale docente e ausiliario. In particolare, il Preside ha chiesto come si caratterizza<br />

l’obbligo della valutazione dei rischi con riguardo ai rapporti con l’ente locale gestore dell’edificio scolastico e alla<br />

limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. Nella risposta trovano spazio una breve raccolta di massime giurisprudenziali<br />

e due schemi che aiutano ad individuare il datore di lavoro prevenzionale negli uffici, nelle istituzioni<br />

scolastiche dipendenti dal Ministero, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria.<br />

IN SINTESI……………………………………………………………………..........................................……………..………. a pag. 62<br />

Dispositivi di protezione individuale (DPI) - Il decreto del Ministero delle Attività produttive 13 febbraio 2003, reca il<br />

terzo elenco riepilogativo delle norme nazionali (UNI EN) di trasposizione delle norme armonizzate europee (CEN) in<br />

materia di dispositivi di protezione individuale. (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2003, n. 42 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

MASSIMA E NOTA……………………………………………………………………………......................................……… a pag. 71<br />

Infortunio in itinere - Il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore<br />

sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto per recarsi sul posto di lavoro. Ma l’indennizzabilità dell’infortunio,<br />

occorso al lavoratore recandosi sul posto di lavoro, deve escludersi se la necessità di fare ricorso al veicolo privato sia<br />

esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all’abitazione dell’interessato e dalla possibilità di effettuare il suddetto<br />

percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. (Cassazione, sezione lavoro, 26 luglio<br />

2002, n. 11112)<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

IN SINTESI…………………………………………………………………………………..…..........................................……. a pag. 61<br />

PVC morbido contenente taluni ftalati - La decisione della Commissione 19 febbraio 2003, reca la nuova “proroga<br />

trimestrale” relativa alla validità del divieto contenuto nella decisione 1999/815/CE, riguardo l’immissione in commercio<br />

di giocattoli e articoli di puericultura fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati. Il nuovo termine di efficacia<br />

della decisione è ora fissato al 20 maggio 2003. (in G.U.C.E. L del 20 febbraio 2003, n. 46 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

ACQUA<br />

SINTESI ................................................................................................................................................................................ a pag. 100<br />

Servizio idrico integrato - L’ordinanza del Commissario governativo per l’emergenza idrica in Sardegna 31 dicembre<br />

2002, n. 336, prevede come la gestione del Servizio idrico integrato (SII) di cui all’art. 4, lettera f), legge n. 36/1994 (”legge<br />

Galli”), dovrà essere affidata, in Sardegna, transitoriamente a un unico soggetto gestore, costituito in forma societaria,<br />

quale aggregazione dei soggetti gestori ivi esistenti e operanti nell’ambito territoriale ottimale (ATO) della Regione<br />

Sardegna. (in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2003, n. 45 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.<br />

com). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 99<br />

Ecolabel - La decisione della Commissione dell’11 febbraio 2003, n. 2003/121/CE, reca i criteri di qualità ecologica validi<br />

per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ex regolamento (CE) n. 1980/2000 agli “aspirapolvere”,<br />

intendendo come tali «tutti gli aspirapolvere autonomi, come gli aspirapolvere a cilindro e verticali, adatti per aspirare<br />

polvere su superfici di almeno 10 m 2 per ogni utilizzo», eccezion fatta per gli apparecchi senza cavo (cordless) o a batteria<br />

ed esclusi gli impianti centralizzati di aspirazione per pulizia. (in G.U.C.E. L del 21 febbraio 2003, n. 47 e all’indirizzo<br />

http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SINTESI ............................................................................................................................................................................. da pag. 100<br />

SGA. Contributi e finanziamenti - Il decreto del Ministero delle Attività Produttive 21 novembre 2002, reca le modalità<br />

semplificate per l’accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all’art. 1, comma 2, D.L. n. 415/1992, convertito, con<br />

modifiche, nella legge n. 488/1992 (in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2003, n. 38 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive 7 febbraio 2003, fissa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del<br />

decreto medesimo il termine iniziale di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.<br />

488/1992 per il bando del 2003 del settore “industria” (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di<br />

energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e dei servizi reali); termine, peraltro, già prorogato al 21 marzo<br />

2003 da un secondo decreto del Ministero delle Attività produttive 7 febbraio 2003. (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio<br />

2003, n. 42 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

ENERGIA<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 99<br />

Contaminazione radioattiva - La raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2003, n. 2001/120/CE, è stata<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15


SINTESI RUBRICA<br />

rivolta agli Stati comunitari affinché i medesimi adottino disposizioni idonee per garantire che i livelli massimi consentiti<br />

in termini di cesio - 134 e 137, ex regolamento (CE) n. 737/1990, siano rispettati nella Comunità in riferimento all’immissione<br />

sul mercato di selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e pesci carnivori da lago. (in G.U.C.E. L del 21 febbraio<br />

2003, n. 47 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SINTESI ................................................................................................................................................................................ a pag. 101<br />

Tasse e tariffe - Il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, ridefinisce gli oneri generali del sistema elettrico ex art. 3, comma 11,<br />

D.Lgs. n. 79/1999, considerando gli stessi come costituiti da più componenti. (in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2003, n.<br />

41 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

FINANZIAMENTI<br />

ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 74<br />

Per rilievi geofisici e stoccaggio di gas naturale nuova linfa vitale dal D.M. 29 novembre 2002 - Il decreto<br />

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosiddetto “decreto Letta”, nell’attuare la direttiva n. 98/30/CE recante «norme<br />

comuni per il mercato interno del gas naturale», ha stanziato fondi per supportare le imprese del settore e che hanno<br />

nelle fasi di prospezione e ricerca uno dei momenti più costosi e tecnicamente complessi dell’intera filiera; in particolare,<br />

è stato previsto come il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione<br />

per idrocarburi da parte dei titolari di concessione di coltivazione, sia destinato a un contributo per coprire parzialmente i<br />

costi derivanti dai rilievi geofisici svolti dagli stessi soggetti. Un altro 5% è stato, inoltre, finalizzato a un contributo per<br />

l’effettuazione di studi, analisi e prove d’iniezione, volte ad accertare l’idoneità del giacimento all’attività o all’incremento<br />

della capacità di stoccaggio. Partendo da questa disponibilità, il Ministero delle Attività produttive, sentita la Conferenza<br />

unificata, ha aperto le procedure per la presentazione di domande di contributo, ufficializzate nel D.M. 29 novembre<br />

2002, recante, appunto, «Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 13,<br />

comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di<br />

permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di<br />

gas naturale» (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2003, n. 23). Gli oneri ammissibili non comprendono le spese generali<br />

e amministrative dell’impresa né i costi di acquisto di macchine operatrici e mezzi di trasporto. Le domande, da inoltrare<br />

alla regione competente territorialmente per i programmi su terraferma o al dicastero per le attività produttive per quelli<br />

in mare, vanno spedite entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per i programmi avvenuti nel 2000,<br />

2001, 2002 ed entro il 31 marzo di ogni anno dal 2003. Il programma non deve essere più lungo di 3 anni, in relazione alla<br />

complessità del luogo e delle operazioni da effettuare.<br />

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO<br />

MASSIMA E NOTA ............................................................................................................................................................. a pag. 106<br />

Emissioni elettromagnetiche nocive per la salute pubblica - Il reato di cui all’articolo 674 del codice penale è un<br />

reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l’emissione di energia derivante dalla propagazione di onde<br />

elettromagnetiche provochi un effettivo nocumento, essendo, invece, sufficiente la sua attitudine ad offendere o<br />

molestare beni primari delle persone, quale è quello, costituzionalmente garantito (articolo 32, comma 1, della Costituzione)<br />

della salute. (Cassazione penale, sezione I, 14 giugno 2002, n. 1103)<br />

RIFIUTI<br />

ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 82<br />

Al via il censimento comunitario dei rifiuti - Allo scopo di fissare «un ambito per la produzione di statistiche<br />

comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti», il Legislatore europeo ha emanato il<br />

regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2002, n. 2150/2002 (in G.U.C.E. del 9<br />

dicembre 2002, n. 332 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com), relativo, appunto, alle<br />

statistiche sui rifiuti. Nello specifico, il provvedimento non sembra essere una mera enunciazione di principio, ma<br />

piuttosto un invito concreto agli Stati membri alla raccolta e all’elaborazione dei dati; a questo proposito, sono state<br />

individuate quattro metodologie diverse, consistenti in indagini ad hoc, utilizzazione di fonti conoscitive già a<br />

disposizione, quali i dati risultanti da obblighi di dichiarazione già previsti (nel caso italiano, il MUD), procedure di<br />

stima statistica oppure una combinazione delle tre vie precedenti. Possibili esenzioni sono previste per le imprese<br />

con meno di 10 dipendenti «al fine di ridurre gli oneri amministrativi». Una volta rielaborati i dati sui rifiuti,<br />

dovranno essere trasmessi dagli Stati membri all’Istituto Statistico delle Comunità Europee (Eurostat). Resta da<br />

vedere come questo regolamento verrà armonizzato con il quadro legislativo italiano già esistente, che, oltre al<br />

“decreto Ronchi”, conta anche l’art. 85, del “Bassanini quater” (D.Lgs. n. 112/1998), secondo il quale «restano<br />

attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5<br />

febbraio 1997, n. 22, (…). Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 11, 31, 32 e 33 del decreto<br />

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». Il regolamento, infine, prevede la concessione agli Stati membri «di un periodo<br />

transitorio per l’elaborazione delle statistiche sui rifiuti (…) per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono<br />

adattamenti di rilievo», non superiore ai due anni e, in alcuni casi, ai tre anni dall’entrata in vigore della novella. Il<br />

testo integrale del regolamento n. 2150/2002 è disponibile all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 85<br />

TESTO ................................................................................................................................................................................... a pag. 86<br />

Alla tariffa sui rifiuti si applica l’IVA? Dalle Entrate la prima risposta ufficiale - Nonostante la falsa partenza del<br />

nuovo regime tariffario che avrebbe dovuto coinvolgere, a partire dal 1˚ gennaio 2003, i comuni con un grado di<br />

16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

copertura TARSU maggiore dell’85%, si segnala il primo intervento ufficiale in materia di tariffa di igiene ambientale<br />

(TIA). Nello specifico, si tratta della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 5<br />

febbraio 2003, n. 25/E, con la quale è stato chiarito l’assoggettamento del nuovo prelievo a IVA. La risposta dell’Agenzia,<br />

in verità piuttosto sintetica, si limita a osservare, sulla questione specifica, che, poiché l’articolo 49, D.Lgs. n. 22/1997,<br />

configura il prelievo in oggetto alla stregua di un “corrispettivo” «nel presupposto che l’espletamento del servizio<br />

avvenga secondo regole di diritto comune», la tariffa deve essere assoggettata a IVA. Tuttavia, se appare arduo<br />

dimostrare la sussistenza del presupposto assunto nella risoluzione per affermare l’imponibilità dell’imposta, è anche<br />

vero che la risoluzione n. 25/E, conferma, come le entrate tributarie non abbiano natura di corrispettivo essendo, quindi,<br />

escluse da IVA. Ne deriva che, una volta che dovesse essere accertata giudizialmente la natura tributaria della tariffa (non<br />

potendo ovviamente ritenersi risolutiva, sul punto, la sbrigativa nota delle Finanze), l’esclusione da IVA conseguirà in via<br />

automatica, a prescindere dal soggetto (pubblico o privato) che riscuote l’entrata. È quantomai necessario, quindi, un<br />

chiarimento di fonte giudiziale.<br />

IL CASO .............................................................................................................................................................................. a pag. 103<br />

Abbandono e deposito di rifiuti - L’annoso problema della distinzione tra stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti<br />

(con le differenti ricadute di tipo sanzionatorio), rimanda a un approfondimento sul concetto di “abbandono” e di<br />

“deposito incontrollato”. In particolare, il primo è identificabile nel comportamento di chi si disfi definitivamente di<br />

rifiuti depositandoli sul suolo, in modo occasionale e in misura limitata, ossia senza quelle caratteristiche quantitative o di<br />

sistematicità che connotano l’esistenza di una discarica; per il secondo invece, atteso che per “deposito”, in generale,<br />

deve intendersi un’attività “temporanea”, tendenzialmente continuativa, di collocazione di materiali destinati comunque<br />

a una successiva movimentazione, resta da comprendere, peraltro, in cosa il deposito incontrollato si differenzi da un<br />

lato dall’abbandono e dall’altro da queste attività. Nell’attuale sistema definito dal “decreto Ronchi”, in particolare, lo<br />

stoccaggio, inteso come deposito preliminare e messa in riserva, è da intendersi come fase iniziale ricompresa in una delle<br />

operazioni di smaltimento o di recupero e, come tale, rientrante tra le attività di gestione dei rifiuti per le quali sono<br />

necessari, in via di principio, i provvedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 27 e 28, D.Lgs. n. 22/1997 stesso; al contrario,<br />

il deposito temporaneo presso il produttore non solo non può essere considerato come stoccaggio - in forza di quanto<br />

disposto dagli allegati al “Ronchi” - ma, in quanto operazione precedente alla raccolta del rifiuto, non rientrerebbe<br />

neanche tra le attività di gestione.<br />

SINTESI ................................................................................................................................................................................ a pag. 102<br />

Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Il D.P.C.M. 24 febbraio 2003 reca integrazioni al D.P.C.M. 24<br />

dicembre 2002, «Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2003» (si veda<br />

anche il n. 3/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>). In particolare, risultano inserire al nuovo MUD talune preziose schede<br />

informative, “sfuggite” alla stampa del precedente decreto. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. (in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2003, n. 48 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

COMMENTO ........................................................................................................................................................................ a pag. 88<br />

TESTO .................................................................................................................................................................................... a pag. 92<br />

Con la direttiva comunitaria 2002/91/CE consumi energetici ed edilizia “a braccetto” - In risposta ai crescenti<br />

consumi energetici nel settore dell’edilizia, dalla Commissione europea arriva un input fondamentale all’introduzione<br />

di criteri di risparmio in fase di progettazione di edifici e a stabili già esistenti, con la direttiva 2002/91/CE del<br />

Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, relativa, appunto, al rendimento energetico nell’edilizia. Il<br />

documento, peraltro annunciato da tempo, si presenta necessariamente flessibile, dovendosi adattare a un panorama<br />

eterogeneo di Stati differenti tra loro, ad esempio, per clima, tipologie edilizie, tecnologie e pratiche costruttive<br />

e regimi di proprietà. Una forte attenzione è stata rivolta al raffrescamento e al condizionamento d’aria, a fronte sia<br />

di una crescente integrazione tra i due sistemi sia di un aumento, nell’ultimo decennio, della domanda energetica<br />

per il condizionamento. Nuove spinte anche per l’edilizia bioclimatica, con particolare riferimento a una progettazione<br />

“intelligente” in grado di ottimizzare, ad esempio, la tipologia e l’orientamento degli edifici, la scelta dei<br />

materiali, le dimensioni e la disposizione delle finestre, ecc., anche in base al miglior compromesso tra necessità di<br />

tenere conto di questi apporti alla riduzione e la complessità del procedimento di calcolo che ne potrebbe risultare.<br />

Importante è poi la proposta di fornitura alle utenze di una consulenza atta a individuare opportunità e convenienza<br />

alla sostituzione delle caldaie o alla modifica dell’impianto, in alternativa alle ispezioni periodiche obbligatorie;<br />

nuova, invece, è l’ispezione periodica dei sistemi di condizionamento d’aria. La direttiva si applica anche agli edifici<br />

esistenti, purché di metratura superiore ai 1000 m 2 che subiscano degli interventi di “ristrutturazione importante”.<br />

L’Italia sembra abbastanza pronta a recepire la direttiva 2002/91/CE, né mancano i casi si amministrazioni proattive<br />

come il Comune di Bologna che ha messo in atto un progetto di sostituzione delle lampade tradizionali a<br />

incandescenza da 100 watt con altre fluorescenti compatte a basso consumo da 23 watt in circa 100 edifici comunali,<br />

per la quasi totalità asili nido e scuole materne (in G.U.C.E. L del 4 gennaio 2003, n. 1).<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

SINTESI ................................................................................................................................................................................ a pag. 102<br />

Contributi e finanziamenti - Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2002, n. 44, dispone un<br />

finanziamento di 522.083,00 euro, per l’anno 2002, a favore del Ministero delle Politiche agricole, Corpo forestale dello<br />

Stato, per la realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro l’inquinamento atmosferico. (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2003, n. 46).<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17


RUMORE<br />

Osservatorio UNI - Commento<br />

di Alessandro Cocchi, Past Presidente Commissione Acustica UNI, Professore Ordinario Dipartimento<br />

DIENCA dell’Università di Bologna e Alberto Cocchi, avvocato libero professionista in Bologna<br />

La direttiva 2003/10/CE del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio<br />

del 6 febbraio 2003, pubblicata<br />

in G.U.C.E. L del 15 febbraio<br />

2003, n. 42, interviene, almeno<br />

in Italia, su una disciplina<br />

nazionale di per sé già piuttosto<br />

avanzata, grazie alla presenza<br />

nel nostro ordinamento<br />

del decreto legislativo n.<br />

277/1991, anch’esso originato<br />

da direttive comunitarie, il cui<br />

contenuto era stato tuttavia<br />

ampliato in sede di recepimento.<br />

Va, inoltre, ricordata la presenza<br />

del decreto legislativo n.<br />

626/1994, che ha introdotto la<br />

generalizzazione dell’obbligo<br />

della valutazione dei rischi, tra<br />

i quali anche il rischio-rumore.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il D.Lgs. n. 277/1991 aveva già accolto in senso ampio le indicazioni comunitarie<br />

Entro il 2006 sarà recepita la dire tiva 2003/10/CE<br />

su la protezione da rumore<br />

Dal punto di vista degli obblighi<br />

generali a carico del datore<br />

di lavoro, pare di poter dire<br />

che la direttiva non aggiunga nulla<br />

di nuovo, nel senso che tutti o<br />

quasi i concetti ivi esposti fanno già<br />

parte della disciplina nazionale; pur<br />

tuttavia, non vi è dubbio che la direttiva<br />

introduca talune importanti precisazioni<br />

e venga a modificare i valori<br />

di alcuni parametri, con ricadute<br />

pratiche di una certa rilevanza.<br />

Procedendo nell’ordine, al punto<br />

13 della premessa alla direttiva<br />

2003/10/CE troviamo una disposizione<br />

relativa ai settori della musica<br />

e dell’intrattenimento, volta a stabilire<br />

criteri specifici per detti settori.<br />

È questo un aspetto abbastanza interessante<br />

dal punto di vista dell’approccio<br />

differenziato della disciplina<br />

antinfortunistica in generale rispetto<br />

alla peculiarità delle singole<br />

attività svolte, la cui attuale carenza<br />

determina il più delle volte difficoltà<br />

pratiche di attuazione da parte dei<br />

datori di lavoro, se non persino situazioni<br />

paradossali.<br />

Nello specifico, il D.Lgs. n.<br />

277/1991 non aveva fatto alcuna distinzione<br />

per genere di attività, senza<br />

tenere conto del fatto che gli operatori<br />

in questi settori non possono<br />

indossare protettori auricolari, pur<br />

essendo normalmente esposti a livelli<br />

sonori che ne richiederebbero,<br />

sempre a norma di legge, l’impiego<br />

obbligatorio da parte del lavoratore,<br />

altrimenti sanzionabile.<br />

Nel settore della musica, si è cercato<br />

fino ad ora di intervenire sui<br />

tempi di esposizione, ma non vi è<br />

dubbio che non si possa limitare il<br />

tempo delle prove di un concerto o<br />

di un’opera solo perché viene superato<br />

il limite di esposizione a rumore.<br />

Nel settore dell’intrattenimento,<br />

facendo leva indirettamente sulla<br />

legge quadro in materia di tutela<br />

ambientale da inquinamento acustico,<br />

sono stati introdotti dei limiti, in<br />

genere disattesi proprio per la natura<br />

stessa di certe attività che basano<br />

l’efficacia dell’intrattenimento sul livello<br />

sonoro proposto al pubblico.<br />

Ben venga, quindi, un chiarimento<br />

anche da parte della legge nazionale,<br />

che non metta nello stesso insieme<br />

pubblico volontario e desideroso<br />

di ricevere un bombardamento<br />

sonoro con operatori, talvolta soggetti<br />

passivi quali, ad esempio, gli<br />

inservienti di sala, altre volte soggetti<br />

attivi in quanto essi stessi generatori<br />

di rumore ad altissimo livello<br />

sonoro.<br />

Come nel D.Lgs. n. 277/1991,<br />

l’articolo 3 della direttiva individua<br />

tre livelli sonori di intervento, estendendo<br />

però l’allarme per esposizione<br />

a livelli di picco superiori ad un<br />

determinato valore già al livello minimo<br />

di azione; il che appare sicuramente<br />

più corretto in astratto, anche<br />

se forse in effetti di scarsa utilità sul<br />

piano pratico rispetto a quanto previsto<br />

all’art. 41 del D.Lgs. n.<br />

277/1991.<br />

Vi è, tuttavia, da richiamare l’attenzione<br />

del nostro legislatore, quando<br />

si occuperà del recepimento, sulla<br />

confusione che regna nella direttiva<br />

in merito alle scale di ponderazione<br />

utilizzate.<br />

L’articolo 2 della direttiva definisce,<br />

infatti, la pressione acustica di<br />

20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


picco come ponderata con frequenza<br />

“C”, definizione che gli addetti<br />

ai lavori possono anche pensare di<br />

interpretare, ma che sicuramente<br />

non è corretta dal punto di vista<br />

metrologico; cosa dire, però, quando<br />

subito dopo, all’articolo 3, vengono<br />

assegnati i valori, tradotti poi<br />

in nota in decibel ponderati A?<br />

Il valore di 200 Pascal corrisponde<br />

in effetti ai nostri 140 dB lineari,<br />

ma senza conoscere l’andamento<br />

spettrale appare molto arduo poter<br />

trovare una corrispondenza in<br />

scala ponderata sia che si tratti di<br />

A che di C.<br />

Il punto b) dell’articolo 2 della<br />

direttiva affronta poi l’annoso problema<br />

del rumore impulsivo, che<br />

viene incluso nella esposizione a rumore,<br />

entrando a far parte sic et<br />

simpliciter del livello sonoro continuo<br />

equivalente in dB(A); sembrerebbe<br />

così definitivamente affossato<br />

l’annoso problema della possibile<br />

dannosità del rumore impulsivo,<br />

se non fosse che il punto a) del<br />

comma 6 dell’articolo 4, in maniera<br />

del tutto generica ed imponderabile<br />

afferma che «il datore di lavoro<br />

(...) presta (...) particolare attenzione<br />

(...) ad ogni esposizione a rumore<br />

impulsivo», frase estremamente<br />

sibillina che non mancherà di sollevare<br />

problemi: allora, i rumori impulsivi<br />

sono pericolosi oppure no, e<br />

se sì, in che misura?<br />

Tra l’altro, in sede di recepimento,<br />

considerato che le violazioni alla<br />

normativa antinfortunistica vengono<br />

in genere sanzionate nel nostro<br />

ordinamento a titolo di reato contravvenzionabile,<br />

potrebbe riproporsi<br />

anche in questo caso, come nella<br />

maggioranza delle ipotesi originate<br />

dalla filosofia del decreto legislativo<br />

n. 626/1994, il problema della<br />

carenza di tipicità della condotta incriminata.<br />

Nella stessa prospettiva, già l’allegato<br />

VI al D.Lgs. n. 277/1991 aveva<br />

indicato, al punto 3.3, la necessi-<br />

[1] Si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 23/2002, pag. 22.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

tà di valutare l’incertezza di misura,<br />

lasciando spazio a diverse interpretazioni,<br />

alimentate dalla precisazione<br />

dell’errore casuale, che in fisica<br />

ha un significato ben preciso, ma<br />

che in una valutazione che comporta<br />

anche la stima del comportamento<br />

dell’uomo (si veda, in particolare,<br />

pausa fisiologica e abilità lavorativa)<br />

ne ha uno ben più ampio: in<br />

questo caso, il comma 5 dell’articolo<br />

4 sembra togliere ogni dubbio<br />

(ma sarà poi vero?) in quanto parla<br />

di imprecisione delle misurazioni,<br />

dando ragione all’UNI che, nella<br />

sua recente norma UNI 9432: 2002,<br />

«Acustica - Determinazione del livello<br />

di esposizione personale al rumore<br />

nell’ambiente di lavoro» [1] ,<br />

ha ritenuto utile fornire un criterio<br />

di valutazione della stessa.<br />

Piace evidenziare anche che la<br />

citata norma UNI ha preso in considerazione<br />

i gruppi omogenei per<br />

esposizione a rumore, sollevando<br />

non poche critiche, in quanto il<br />

D.Lgs. n. 277/1991 fa sempre riferimento<br />

all’esposizione del singolo;<br />

il punto c), comma 6, dell’articolo<br />

4 della direttiva parla di «lavoratori<br />

appartenenti a gruppi a rischio»,<br />

mentre il punto 10 della stessa direttiva<br />

privilegia «le misure di protezione<br />

collettive», implicitamente<br />

avallando il risultato raggiunto in<br />

Commissione Acustica dell’UNI<br />

con la norma UNI 9432 circa l’opportunità<br />

di eseguire anche valutazioni<br />

collettive.<br />

Abbiamo lasciato per ultimo un<br />

commento relativo a quello che forse<br />

sarà un nodo da risolvere per<br />

poter decidere se la nostra disciplina<br />

attuale è già più protettiva o meno<br />

rispetto a quella proposta dalla<br />

direttiva: apparentemente, infatti, la<br />

direttiva abbassa il più alto dei livelli<br />

di attenzione, vale a dire quello<br />

limite invalicabile, portandolo a 87<br />

dB(A) contro i 90 prescritti dal<br />

D.Lgs. n. 277/1991, precisando però<br />

subito dopo che questo valore<br />

RUMORE<br />

Osservatorio UNI - Commento<br />

tiene conto dell’attenuazione prodotta<br />

dai protettori auricolari, cosa che<br />

non si verifica invece per il livelli<br />

di azione, rimasti fissi ad 80 ed 85<br />

dB(A).<br />

Se si voleva creare confusione,<br />

non si poteva fare di meglio, dal momento<br />

che, per valutare il superamento<br />

di 87 dB(A), non si potrà certo fare<br />

ricorso a misure dirette (a meno di<br />

non utilizzare manichini adeguatamente<br />

attrezzati per misurare il rumore<br />

all’interno del condotto auricolare<br />

a valle del protettore, che potrebbe<br />

essere anche un inserto che occupa<br />

tutto lo spazio disponibile).<br />

Bisognerà pertanto far ricorso a<br />

misure in frequenza, corrette per tenere<br />

conto sia della scala di ponderazione<br />

A che dell’eventuale attenuazione<br />

dovuta ai dispositivi di protezione<br />

individuale, sollevando con<br />

ciò dubbi e polemiche a non finire.<br />

Inoltre, se per un verso l’aver stabilito<br />

un limite di esposizione inferiore<br />

rispetto all’attuale pare più cautelativo,<br />

dall’altro la nuova disciplina<br />

non prevede più espressamente,<br />

al superamento del livello limite,<br />

l’obbligo a carico del lavoratore di<br />

indossare i dispositivi di protezione<br />

individuale, ma solo che il datore<br />

di lavoro faccia «tutto il possibile<br />

per assicurare che vengano indossati<br />

i d.p.i.» (articolo 6, comma<br />

2), pertanto, a fronte di eventuale<br />

inottemperanza da parte del<br />

lavoratore, anche l’eventuale irrogazione<br />

di sanzioni disciplinari da<br />

parte del datore di lavoro che voglia<br />

andare esente da rischi potrebbe<br />

risultare discutibile.<br />

In conclusione, se, come abbiamo<br />

visto, qualche elemento di pregio<br />

pare essere introdotto dalla direttiva,<br />

si ribadisce che questa si colloca<br />

su una disciplina preesistente e<br />

abbastanza ben fatta, determinando<br />

pertanto qualche problema in fase<br />

di recepimento, quando bisognerà<br />

stabilire se, ed in quale misura, la<br />

direttiva stessa vada considerata migliorativa.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21


RUMORE<br />

Legislazione<br />

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />

del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione<br />

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva<br />

particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/31/CEE<br />

in G.U.C.E. L del 15 febbraio 2003, n. 42<br />

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO<br />

DELL’UNIONE EUROPEA,<br />

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in<br />

particolare l’articolo 137, paragrafo 2,<br />

vista la proposta della Commissione (1) , presentata<br />

previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza,<br />

l’igiene e la protezione della salute sul luogo di<br />

lavoro, visto il parere del Comitato economico e sociale<br />

europeo (2) , previa consultazione del Comitato delle regioni,<br />

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo<br />

251 del trattato (3) , visto il progetto comune approvato<br />

dal comitato di conciliazione l’8 novembre 2002, considerando<br />

quanto segue:<br />

(1) In base al trattato il Consiglio può adottare,<br />

mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere<br />

il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro,<br />

al fine di garantire un più elevato livello di protezione<br />

della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario<br />

che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi,<br />

finanziari e giuridici tali da ostacolare la<br />

creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.<br />

(2) Se da un lato la presente direttiva, conformemente<br />

al trattato, non impedisce agli Stati membri di mantenere<br />

o di introdurre misure di protezione più rigorose,<br />

la sua attuazione non può giustificare un regresso rispetto<br />

alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.<br />

(3) La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio<br />

1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i<br />

rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro<br />

(4) contiene disposizioni che ne prevedono il riesame da<br />

parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione<br />

e al fine di ridurre i rischi in questione, tenuto conto<br />

in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze<br />

scientifiche e nella tecnologia.<br />

(4) La comunicazione della Commissione circa il<br />

proprio programma nel settore della sicurezza, dell’igiene<br />

e della salute sul luogo di lavoro (5) prevede l’adozione<br />

di misure volte a promuovere la sicurezza sul luogo<br />

di lavoro, in particolare al fine di ampliare il campo<br />

d’applicazione della direttiva 86/188/CEE e il riesame<br />

dei valori di soglia. Il Consiglio ne ha preso atto nella<br />

sua risoluzione, del 21 dicembre 1987, concernente la<br />

sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro (6) .<br />

(5) La comunicazione della Commissione sul suo<br />

programma d’azione per l’attuazione della Carta comunitaria<br />

dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede<br />

la definizione di prescrizioni minime di salute e di<br />

sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi<br />

derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parla-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

mento europeo ha adottato una risoluzione su questo<br />

programma d’azione (7) che invita in particolare la Commissione<br />

a elaborare una direttiva specifica nel campo<br />

dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a<br />

qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.<br />

(6) Come primo passo, il Parlamento europeo e il<br />

Consiglio hanno adottato, in data 25 giugno 2002, la<br />

direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza<br />

e di salute relative all’esposizione dei lavoratori<br />

ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)(sedicesima<br />

direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo<br />

1, della direttiva 89/391/CEE) (8) .<br />

(7) Come secondo passo, si ritiene opportuno introdurre<br />

misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti<br />

dal rumore a causa dei suoi effetti sulla salute e sulla<br />

sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda<br />

i danni all’udito. Tali misure mirano non solo ad assicurare<br />

la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato<br />

individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori<br />

della Comunità una piattaforma minima di protezione che<br />

eviti possibili distorsioni di concorrenza.<br />

(8) Le conoscenze scientifiche attuali relative agli<br />

effetti che l’esposizione al rumore può avere sulla salute<br />

e sulla sicurezza non consentono di definire livelli<br />

precisi di esposizione che riguardino tutti i rischi per la<br />

salute e la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda<br />

gli effetti non uditivi del rumore.<br />

(9) È necessario che un sistema di protezione contro<br />

il rumore si limiti a definire, senza entrare inutilmente<br />

nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da<br />

rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde<br />

permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni<br />

minime in modo equivalente.<br />

(10) La riduzione dell’esposizione al rumore può<br />

essere realizzata in maniera più efficace attraverso l’applicazione<br />

di provvedimenti di prevenzione fin dalla<br />

progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché<br />

______________________<br />

(1) G.U. C 77 del 18/3/1993, pag. 12 e G.U. C 230 del 19/8/1994,<br />

pag. 3.<br />

(2) G.U. C 249 del 13/9/1993, pag. 28.<br />

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (G.U. C128<br />

del 9/5/1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (G.U. C54<br />

del 25/2/2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 29<br />

ottobre 2001 (G.U. C 45 E del 19/2/2002, pag. 41) e decisione del<br />

Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale).<br />

(4) G.U. L 137 del 24/5/1986, pag. 28. Direttiva modificata da<br />

ultimo dalla direttiva 98/24/CE (G.U. L 131 del 5/5/1998, pag. 11).<br />

(5) G.U. C 28 del 3/2/1988, pag. 3.<br />

(6) G.U. C 28 del 3/2/1988, pag. 1.<br />

(7) G.U. C 260 del 15/10/1990, pag. 167.<br />

(8) G.U. L 177 del 6/7/2002, pag. 13.<br />

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attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti<br />

e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via<br />

prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle<br />

attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi<br />

alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. In conformità<br />

dei principi generali di prevenzione di cui all’articolo<br />

6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del<br />

Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione<br />

di misure volte a promuovere il miglioramento della<br />

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<br />

(1) , le misure di protezione collettiva hanno priorità<br />

rispetto alle misure di protezione individuale.<br />

(11) Il codice dei livelli sonori a bordo delle navi<br />

della risoluzione dell’Organizzazione marittima internazionale<br />

A 468 (12) contiene orientamenti per conseguire<br />

una riduzione dei rumori alla fonte a bordo delle<br />

navi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a<br />

prevedere un periodo transitorio in riferimento agli equipaggi<br />

delle navi marittime.<br />

(12) Al fine di valutare correttamente l’esposizione dei<br />

lavoratori al rumore, è utile applicare un metodo di misurazione<br />

oggettivo e, pertanto, viene fatto riferimento allo<br />

standard generalmente riconosciuto ISO 1999:1990. I valori<br />

riscontrati o oggettivamente misurati dovrebbero essere<br />

decisivi per avviare le azioni previste per i valori superiori<br />

e inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione.<br />

Valori limite di esposizione sono necessari per evitare<br />

danni irreversibili all’udito dei lavoratori; il livello di rumore<br />

che raggiunge l’orecchio dovrebbe restare al di sotto dei<br />

valori limite di esposizione.<br />

(13) Le particolari caratteristiche dei settori della musica<br />

e dell’intrattenimento richiedono orientamenti pratici<br />

per consentire un’applicazione efficace delle disposizioni<br />

stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri<br />

dovrebbero essere autorizzati ad usufruire di un periodo<br />

transitorio per la definizione di un codice di condotta<br />

recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e<br />

i datori di lavoro che operano in tali settori a raggiungere<br />

i livelli di protezione stabiliti dalla presente direttiva.<br />

(14) È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai<br />

progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto<br />

riguarda i rischi derivanti dall’esposizione al rumore,<br />

in vista del miglioramento della protezione della sicurezza<br />

e della salute dei lavoratori.<br />

(15) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare<br />

ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva<br />

89/391/CEE, quest’ultima si applica al settore dell’esposizione<br />

dei lavoratori al rumore, fatte salve disposizioni<br />

più rigorose e/o specifiche contenute nella presente<br />

direttiva.<br />

(16) La presente direttiva costituisce un elemento<br />

concreto nel quadro della realizzazione della dimensione<br />

sociale del mercato interno.<br />

(17) Le misure necessarie per l’attuazione della presente<br />

direttiva sono adottate in conformità della decisione<br />

1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,<br />

recante modalità per l’esercizio delle competenze di<br />

esecuzione conferite alla Commissione (2) ,<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RUMORE<br />

Legislazione<br />

HANNO ADOTTATO<br />

LA PRESENTE DIRETTIVA:<br />

SEZIONE I<br />

DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Articolo 1<br />

Oggetto e campo di applicazione<br />

1. La presente direttiva, che è la diciassettesima<br />

direttiva particolare a norma dell’articolo 16, paragrafo<br />

1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni<br />

minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la<br />

loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare,<br />

dall’esposizione al rumore e, segnatamente, contro il<br />

rischio per l’udito.<br />

2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano<br />

alle attività in cui i lavoratori sono esposti o possono<br />

essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il<br />

lavoro.<br />

3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente<br />

all’insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte<br />

salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute<br />

nella presente direttiva.<br />

Articolo 2<br />

Definizioni<br />

A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati<br />

quali indicatori del rischio sono definiti nel modo<br />

seguente:<br />

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo<br />

della pressione acustica istantanea ponderata con<br />

frequenza “C “;<br />

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,<br />

8h):[dB(A)re. 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione<br />

del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per<br />

una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito<br />

dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3,<br />

paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro,<br />

incluso il rumore impulsivo;<br />

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,<br />

8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei<br />

livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana<br />

nominale di cinque giornate lavorative di otto ore,<br />

definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto<br />

3, paragrafo 6 (nota 2).<br />

Articolo 3<br />

Valori limite di esposizione e valori di esposizione<br />

che fanno scattare l’azione<br />

1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di<br />

esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare<br />

l’azione in relazione al livello di esposizione giornaliera<br />

al rumore e alla pressione acustica di picco sono<br />

fissati a:<br />

a) Valori limite di esposizione:<br />

_____________________<br />

(1) G.U. L 183 del 29/6/1989, pag. 1.<br />

(2) G.U. L 184 del 17/7/1999, pag. 23.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23


RUMORE<br />

Legislazione<br />

LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (1) rispettivamente;<br />

b) Valori superiori di esposizione che fanno scattare<br />

l’azione:<br />

LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (2) rispettivamente;<br />

c) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare<br />

l’azione:<br />

LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (3) rispettivamente.<br />

2. Nell’applicare i valori limite di esposizione, la<br />

determinazione dell’effettiva esposizione del lavoratore<br />

tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi<br />

individuali di protezione dell’udito indossati dal lavoratore.<br />

I valori di esposizione che fanno scattare l’azione<br />

non tengono conto dell’effetto dei suddetti dispositivi.<br />

3. In circostanze debitamente giustificate, per le attività<br />

in cui l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente,<br />

da una giornata di lavoro all’altra, gli Stati membri<br />

possono permettere che, ai fini dell’applicazione dei<br />

valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che<br />

fanno scattare l’azione, il livello di esposizione giornaliera<br />

al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale<br />

al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono<br />

esposti i lavoratori, a condizione che:<br />

a) il livello di esposizione settimanale al rumore,<br />

come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il<br />

valore limite di esposizione di 87 dB(A); e<br />

b) siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo<br />

i rischi associati a tali attività.<br />

SEZIONE II<br />

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO<br />

Articolo 4<br />

Identificazione e valutazione dei rischi<br />

1. Nell’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 6,<br />

paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva<br />

89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso,<br />

misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.<br />

2. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati<br />

alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle<br />

caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell’esposizione,<br />

dei fattori ambientali e delle caratteristiche<br />

dell’apparecchio di misurazione.<br />

Tali metodi ed apparecchiature consentono di determinare<br />

i parametri di cui all’articolo 2 e di decidere se,<br />

nel caso specifico, siano stati superati i valori fissati<br />

all’articolo 3.<br />

3. I metodi utilizzati possono includere la campionatura,<br />

che sarà rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.<br />

4. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo<br />

1 devono essere programmate ed effettuate dai servizi<br />

competenti a intervalli idonei tenendo conto, segnatamente,<br />

delle disposizioni relative alle competenze richieste<br />

(persone o servizi) di cui all’articolo 7 della<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione<br />

e/o misurazione del livello di esposizione al rumore<br />

sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva<br />

consultazione.<br />

5. Nell’applicare il presente articolo la valutazione<br />

dei risultati delle misurazioni tiene conto delle imprecisioni<br />

delle misurazione stesse determinate secondo la<br />

prassi metrologica.<br />

6. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 6,<br />

paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di<br />

lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta<br />

particolare attenzione ai seguenti elementi:<br />

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi<br />

inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;<br />

b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione<br />

che fanno scattare l’azione e di cui all’articolo 3<br />

della presente direttiva;<br />

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori<br />

appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;<br />

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli<br />

effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da<br />

interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse<br />

con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;<br />

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza<br />

dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e<br />

segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati<br />

al fine di ridurre il rischio di infortuni;<br />

f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite<br />

dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità<br />

delle direttive comunitarie in materia;<br />

g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative<br />

progettate per ridurre l’emissione di rumore;<br />

h) l’estensione del periodo di esposizione al rumore<br />

oltre l’orario di lavoro normale, sotto la responsabilità<br />

del datore di lavoro;<br />

i) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte<br />

dal controllo sanitario, comprese le informazioni pubblicate;<br />

j) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito<br />

con adeguate caratteristiche di attenuazione.<br />

7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di<br />

una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9,<br />

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e<br />

precisare quali misure devono essere adottate a norma<br />

degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente direttiva.<br />

La valutazione dei rischi è riportata su un supporto<br />

appropriato, conformemente alle legislazioni e prassi<br />

nazionali.<br />

La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata,<br />

in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti<br />

che potrebbero averla resa superata, oppure<br />

quando i risultati del controllo sanitario lo rendano<br />

necessario.<br />

_____________________<br />

(1) 140 dB(A)20 µPa.<br />

(2) 137 dB(A)20 µPa.<br />

(3) 135 dB(A)20 µPa.<br />

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Articolo 5<br />

Disposizioni miranti ad escludere<br />

o a ridurre l’esposizione<br />

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità<br />

di misure per controllare il rischio alla fonte, i<br />

rischi derivanti dall’esposizione al rumore sono eliminati<br />

alla fonte o ridotti al minimo.<br />

La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di<br />

prevenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva<br />

89/391/CEE e tiene conto in particolare:<br />

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore<br />

esposizione al rumore;<br />

b) della scelta di attrezzature di lavoro adeguate,<br />

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il<br />

minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere<br />

disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette<br />

alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è<br />

di limitare l’esposizione al rumore;<br />

c) della progettazione e della struttura dei luoghi e<br />

delle postazioni di lavoro;<br />

d) dell’opportuna informazione e formazione, al fine di<br />

istruire i lavoratori, sull’utilizzo corretto delle attrezzature di<br />

lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;<br />

e) delle misure tecniche per il contenimento del rumore:<br />

i) contenimento dei rumori aerei, ad esempio mediante<br />

schermature, involucri o rivestimenti realizzati con<br />

materiali fonoassorbenti;<br />

ii) contenimento del rumore strutturale, ad esempio<br />

mediante sistemi di smorzamento o di isolamento;<br />

f) degli opportuni programmi di manutenzione delle<br />

attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi<br />

sul posto di lavoro;<br />

g) della riduzione del rumore mediante una migliore<br />

organizzazione del lavoro:<br />

i) limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;<br />

ii) orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi<br />

di riposo.<br />

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 4,<br />

se i valori superiori di esposizione che fanno scattare<br />

l’azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica<br />

un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a<br />

ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare<br />

le misure di cui al paragrafo 1.<br />

3. In base alla valutazione del rischio di cui all’articolo<br />

4, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere<br />

esposti a un rumore superiore ai valori superiori di esposizione<br />

che fanno scattare l’azione sono indicati da appositi<br />

segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle<br />

stesse sarà limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e<br />

giustificato dal rischio di esposizione.<br />

4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il<br />

lavoratore benefici dell’utilizzo di strutture di riposo<br />

sotto la responsabilità del datore di lavoro, il rumore in<br />

queste strutture è ridotto a un livello compatibile con il<br />

loro scopo e le condizioni di utilizzo.<br />

5. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 15<br />

della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RUMORE<br />

Legislazione<br />

misure di cui al presente articolo ai requisiti fissati per i<br />

lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente<br />

sensibili.<br />

Articolo 6<br />

Protezione individuale<br />

1. Qualora i rischi derivanti dall’esposizione al<br />

rumore non possano essere evitati con altri mezzi,<br />

dispositivi individuali di protezione dell’udito, appropriati<br />

e correttamente adottati, sono resi disponibili<br />

ai lavoratori e usati dagli stessi in base alle disposizioni<br />

della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del<br />

30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di<br />

sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di<br />

lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (terza<br />

direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo<br />

1, della direttiva 89/391/CEE) (1) , e dell’articolo<br />

13, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e alle<br />

condizioni di seguito riportate:<br />

a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori<br />

inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione, il datore<br />

di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi<br />

individuali di protezione dell’udito;<br />

b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o<br />

superiore ai valori superiori di esposizione che fanno<br />

scattare l’azione, vengono utilizzati dispositivi individuali<br />

di protezione dell’udito;<br />

c) sono scelti i dispositivi individuali di protezione<br />

dell’udito che consentono di eliminare il rischio per<br />

l’udito o di ridurlo al minimo.<br />

2. Il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare<br />

che vengano indossati i dispositivi di protezione dell’udito<br />

ed è tenuto a verificare l’efficacia delle misure adottate in<br />

applicazione del presente articolo.<br />

Articolo 7<br />

Limitazione dell’esposizione<br />

1. In nessun caso l’esposizione del lavoratore stabilita<br />

in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, può superare<br />

i valori limite di esposizione.<br />

2. Se, nonostante le misure prese in applicazione<br />

della presente direttiva, si individuano esposizioni superiori<br />

ai valori limite di esposizione, il datore di lavoro:<br />

a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione<br />

al di sotto dei valori limite di esposizione;<br />

b) individua le cause dell’esposizione eccessiva; e<br />

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione<br />

per evitare che la situazione si ripeta.<br />

Articolo 8<br />

Informazione e formazione dei lavoratori<br />

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/ CEE,<br />

il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti sul<br />

luogo di lavoro a rumore pari o superiore ai valori<br />

_____________________<br />

(1) G.U. L 393 del 30/12/1989, pag. 18.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25


RUMORE<br />

Legislazione<br />

inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione ricevano<br />

informazioni e formazione in relazione ai rischi provenienti<br />

dall’esposizione al rumore, con particolare riguardo:<br />

a) alla natura di detti rischi;<br />

b) alle misure adottate in applicazione della presente<br />

direttiva volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio<br />

derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si<br />

applicano dette misure;<br />

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione<br />

che fanno scattare l’azione di cui all’articolo 3<br />

della presente direttiva;<br />

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore<br />

effettuate in applicazione dell’articolo 4 della presente<br />

direttiva insieme a una spiegazione del loro significato e<br />

dei rischi potenziali;<br />

e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione dell’udito;<br />

f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e<br />

segnalare sintomi di danni all’udito;<br />

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto<br />

a un controllo sanitario e all’obiettivo del controllo sanitario,<br />

ai sensi dell’articolo 10 della presente direttiva;<br />

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo<br />

l’esposizione al rumore.<br />

Articolo 9<br />

Consultazione e partecipazione dei lavoratori<br />

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori<br />

e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità<br />

dell’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie<br />

oggetto della presente direttiva, in particolare:<br />

- la valutazione dei rischi e la definizione delle misure<br />

da adottare, previste all’articolo 4,<br />

- le disposizioni volte a eliminare o a ridurre i rischi<br />

derivanti dall’esposizione al rumore, previste all’articolo 5,<br />

- la scelta di dispositivi individuali di protezione<br />

dell’udito, previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).<br />

SEZIONE III<br />

DISPOSIZIONI VARIE<br />

Articolo 10<br />

Controllo sanitario<br />

1. Fatto salvo l’articolo 14 della direttiva 89/391/CEE,<br />

gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire<br />

l’adeguato controllo sanitario dei lavoratori allorché<br />

dall’esito della valutazione e misurazione di cui all’articolo<br />

4, paragrafo 1, della presente direttiva risulti un rischio<br />

per la loro salute.<br />

Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione<br />

medica e la relativa disponibilità, sono introdotte<br />

in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.<br />

2. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i<br />

valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione<br />

ha diritto a sottoporsi ad un controllo del proprio udito<br />

effettuato da un medico o da una persona debitamente<br />

qualificata sotto la responsabilità di un medico, in base alle<br />

legislazioni e/o prassi nazionali. Test audiometrici preven-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

tivi sono disponibili anche per i lavoratori la cui esposizione<br />

supera i valori inferiori di esposizione che fanno scattare<br />

l’azione nel caso in cui la valutazione e la misurazione<br />

previste all’articolo 4, paragrafo 1, rivelino un rischio per<br />

la salute. Detti controlli hanno quali obiettivi la diagnosi<br />

precoce di ogni diminuzione dell’udito dovuta al rumore e<br />

la conservazione della funzione uditiva.<br />

3. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire<br />

che, per ciascun lavoratore sottoposto a controllo a norma<br />

dei paragrafi 1 e 2, sia tenuta e aggiornata una documentazione<br />

medica individuale. La documentazione medica contiene<br />

un sommario dei risultati del controllo sanitario effettuato.<br />

Essa è conservata in una forma idonea, che ne<br />

consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto<br />

medico. Su richiesta è fornita alle autorità competenti<br />

copia della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore<br />

ha accesso, su richiesta, alla documentazione medica<br />

che lo riguarda personalmente.<br />

4. Nel caso in cui dal controllo sanitario della funzione<br />

uditiva risulti che un lavoratore soffre di un danno all’udito<br />

identificabile, un medico o uno specialista, se il medico<br />

lo ritiene necessario, valuta se tale danno deriva dall’esposizione<br />

al rumore sul luogo di lavoro. Se l’esito è positivo:<br />

a) il lavoratore è informato dal medico o da altra persona<br />

debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano<br />

personalmente;<br />

b) il datore di lavoro:<br />

i) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma<br />

dell’articolo 4;<br />

ii) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i<br />

rischi a norma degli articoli 5 e 6;<br />

iii) tiene conto del parere dello specialista di medicina<br />

del lavoro o di una persona debitamente qualificata, ovvero<br />

dell’autorità competente, nell’attuazione delle misure<br />

necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma degli<br />

articoli 5 e 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore<br />

ad attività alternative che non comportano rischio di<br />

ulteriore esposizione;<br />

iv) pone in atto un controllo sanitario sistematico e prende<br />

misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti<br />

gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.<br />

Articolo 11<br />

Deroghe<br />

1. In situazioni eccezionali in cui, per la natura del lavoro,<br />

l’utilizzazione completa ed appropriata di dispositivi individuali<br />

di protezione dell’udito potrebbe comportare rischi<br />

per la salute o la sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe<br />

senza l’utilizzazione di detti dispositivi, gli Stati<br />

membri possono concedere deroghe alle disposizioni dell’articolo<br />

6, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 7.<br />

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli<br />

Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali<br />

e, ove opportuno, delle autorità mediche competenti,<br />

conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tali<br />

deroghe devono essere affiancate da condizioni che garantiscano,<br />

tenuto conto delle particolari circostanze, che i<br />

26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


ischi derivanti sono ridotti al minimo e che i lavoratori<br />

interessati sono sottoposti a un maggiore controllo sanitario.<br />

Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono<br />

abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate<br />

cessano di sussistere.<br />

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni<br />

quattro anni un elenco delle deroghe di cui al paragrafo 1,<br />

indicando le ragioni e le circostanze precise che li hanno<br />

indotti a decidere la concessione di tali deroghe.<br />

Articolo 12<br />

Modifiche tecniche<br />

Le modifiche di carattere strettamente tecnico sono<br />

adottate in conformità della procedura di regolamentazione<br />

di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e conformemente:<br />

a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione<br />

tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione,<br />

la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione<br />

di attrezzature e/o luoghi di lavoro;<br />

b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o<br />

specifiche europee armonizzate più appropriate e alle<br />

nuove conoscenze relative al rumore.<br />

Articolo 13<br />

Comitato<br />

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito<br />

a norma dell’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.<br />

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo<br />

si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE<br />

del Consiglio tenendo conto delle disposizioni dell’articolo<br />

8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6,<br />

della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.<br />

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.<br />

Articolo 14<br />

Codice di condotta<br />

Nel quadro dell’applicazione della presente direttiva gli<br />

Stati membri, in consultazione con le parti sociali, redigono,<br />

conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali,<br />

un codice di condotta recante orientamenti pratici volti<br />

ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro dei settori della<br />

musica e delle attività ricreative ad adempiere i loro obblighi<br />

giuridici stabiliti dalla presente direttiva.<br />

Articolo 15<br />

Abrogazione<br />

La direttiva 86/188/CEE è abrogata a decorrere dalla<br />

data prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, primo comma.<br />

SEZIONE IV<br />

DISPOSIZIONI FINALI<br />

Articolo 16<br />

Relazione<br />

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla<br />

Commissione una relazione sull’applicazione pratica del-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RUMORE<br />

Legislazione<br />

la presente direttiva, indicando le considerazioni espresse<br />

dalle parti sociali.<br />

Essa contiene una descrizione delle migliori prassi<br />

volte a prevenire il rumore avente effetti dannosi sulla<br />

salute e di altre forme di organizzazione del lavoro,<br />

nonché dell’azione intrapresa dagli Stati membri per diffondere<br />

la conoscenza di dette migliori prassi.<br />

Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua<br />

una valutazione complessiva dell’attuazione della presente<br />

direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni<br />

scientifiche, tenendo conto fra l’altro delle implicazioni<br />

della presente direttiva per il settore della musica<br />

e dell’intrattenimento. La Commissione informa in merito<br />

il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico<br />

e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza,<br />

l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e, se<br />

necessario, propone modifiche.<br />

Articolo 17<br />

Recepimento<br />

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni<br />

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi<br />

alla presente direttiva anteriormente al 15 febbraio<br />

2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.<br />

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni,<br />

queste contengono un riferimento alla presente direttiva<br />

o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della<br />

pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono<br />

decise dagli Stati membri.<br />

2. Per tener conto di condizioni particolari gli Stati<br />

membri possono disporre se necessario di cinque anni<br />

supplementari, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero<br />

complessivamente di otto anni al massimo, per attuare<br />

le disposizioni dell’articolo 7 relative al personale marittimo<br />

imbarcato.<br />

Al fine di consentire l’elaborazione di un codice di<br />

condotta recante orientamenti pratici volti all’applicazione<br />

delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri<br />

sono autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio massimo<br />

di due anni, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero<br />

complessivamente di cinque anni dall’entrata in vigore<br />

della direttiva, per conformarsi alla presente direttiva per<br />

quanto riguarda i settori della musica e dell’intrattenimento,<br />

a condizione che durante tale periodo siano mantenuti i<br />

livelli di protezione già raggiunti nei singoli Stati membri<br />

per il personale che lavora in tali settori.<br />

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il<br />

testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che<br />

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.<br />

Articolo 18<br />

Entrata in vigore<br />

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione<br />

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.<br />

Articolo 19<br />

Destinatari<br />

Gli Stati membri sono destinatari della presente<br />

direttiva. l<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

di Fausto Di Tosto e Lamberto Zilli, Gruppo di lavoro per gli accertamenti tecnici sugli ascensori,<br />

ISPESL<br />

Il controllo del mercato è affidato,<br />

come stabilito dall’articolo<br />

8 del decreto di recepimento<br />

D.P.R. n. 162/1999, al Ministero<br />

delle Attività produttive<br />

e al Ministero del Lavoro e delle<br />

Politiche sociali, tramite apposita<br />

campionatura o su segnalazione.<br />

Le amministrazioni<br />

di questi due Ministeri si avvalgono,<br />

per gli accertamenti<br />

di carattere tecnico, dell’Istituto<br />

Superiore per la Prevenzione<br />

e la <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro<br />

(ISPESL); per dare attuazione<br />

agli obblighi legislativi indicati<br />

dal decreto presidenziale, il Ministero<br />

delle Attività produttive,<br />

Direzione Generale per lo<br />

Sviluppo Produttivo e Competitività,<br />

e l’Istituto hanno stipulato<br />

una convenzione perfezionata<br />

nell’agosto del 2002 in base<br />

alla quale l’ISPESL svolge attività<br />

di accertamento tecnico<br />

a campione degli ascensori<br />

marcati CE e dei relativi componenti<br />

di sicurezza.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La direttiva 95/16/CE sugli ascensori marcati CE e il ruolo dell’Istituto nella sorveglianza del mercato<br />

I compiti de l’ISPESL per l’accertamento tecnico<br />

degli ascensori e dei componenti di sicurezza<br />

Osservatorio ISPESL<br />

a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico<br />

Dipartimento Relazioni Esterne<br />

La direttiva ascensori nel<br />

quadro del nuovo approccio<br />

La libera circolazione degli ascensori<br />

e degli altri prodotti industriali<br />

è il principio cardine del mercato<br />

unico europeo. Le procedure messe<br />

a punto per realizzare tale obiettivo<br />

sono finalizzate, tra l’altro, ad impedire<br />

la creazione di nuovi ostacoli<br />

agli scambi commerciali e si basano<br />

sul riconoscimento reciproco e sull’armonizzazione<br />

tecnica.<br />

La creazione di un mercato unico<br />

si basa su una nuova tecnica di regolamentazione<br />

definita del “nuovo approccio”,<br />

i cui principi fondamentali<br />

sono:<br />

l le disposizioni legislative derivanti<br />

dal recepimento delle direttive<br />

fissano i requisiti essenziali di sicurezza<br />

(RES) che gli ascensori e gli<br />

altri prodotti industriali immessi nel<br />

mercato nella Comunità devono possedere<br />

per poter circolare liberamente<br />

all’interno della Comunità stessa;<br />

l lo stato dell’arte per la realizzazione<br />

degli ascensori rispondenti ai requisiti<br />

essenziali fissati nelle direttive<br />

è definito nelle norme armonizzate;<br />

l l’applicazione di norme armonizzate<br />

o di altro genere rimane volontaria<br />

e il fabbricante o l’installatore<br />

dell’ascensore può sempre applicare<br />

altre soluzioni tecniche per soddisfare<br />

i requisiti previsti;<br />

l il fabbricante del componente di<br />

sicurezza e/o l’installatore dell’ascensore<br />

hanno l’obbligo di effet-<br />

tuare una valutazione dei rischi per<br />

individuare tutti quelli che concernono<br />

il loro prodotto; devono, inoltre,<br />

progettarlo e costruirlo tenendo presente<br />

tale valutazione;<br />

l i prodotti fabbricati nel rispetto<br />

delle norme armonizzate sono ritenuti<br />

conformi ai corrispondenti requisiti<br />

essenziali di sicurezza.<br />

Il fabbricante dei componenti o<br />

l’installatore dell’ascensore, apponendo<br />

il marchio CE, ne garantisce<br />

la rispondenza ai requisiti essenziali<br />

di sicurezza previsti dalle direttive.<br />

A tal fine adotta le procedure di<br />

valutazione della conformità della<br />

direttiva, la quale prevede in alcuni<br />

casi l’intervento di organismi di certificazione<br />

notificati (O.N.) dagli<br />

Stati membri.<br />

Procedure di valutazione<br />

della conformità<br />

Ai fini della marcatura CE, il<br />

nuovo approccio suddivide la procedura<br />

di valutazione della conformità<br />

in una serie di operazioni contenute<br />

nei cosiddetti “moduli di valutazione”,<br />

che differiscono tra loro in base<br />

alla fase di sviluppo del prodotto<br />

(ad esempio, progettazione, prototipo,<br />

produzione), o al tipo di valutazione<br />

effettuata (controllo della documentazione,<br />

approvazione del tipo,<br />

valutazione dei sistemi di qualità).<br />

La struttura e le procedure di carattere<br />

generale in materia di valuta-<br />

28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


zione della conformità da utilizzare<br />

nelle direttive del nuovo approccio,<br />

sono state fissate nella decisione<br />

93/465/CEE del consiglio del 22 luglio<br />

1993.<br />

Le direttive, tra cui quella relativa<br />

agli ascensori, emanate successivamente<br />

alla decisione suddetta, stabiliscono<br />

quali sono i moduli applicabili<br />

alle varie fasi di sviluppo del<br />

singolo prodotto e al tipo di valutazione<br />

indicando le possibili combinazioni<br />

dei moduli ammessi.<br />

Controllo del mercato<br />

e clausola di salvaguardia<br />

Il controllo del mercato ha lo scopo<br />

di garantire il rispetto delle disposizioni<br />

delle direttive in tutta la comunità.<br />

Gli Stati membri devono adottare<br />

tutte le misure necessarie al fine<br />

di vietare o limitare l’immissione<br />

nel mercato di prodotti industriali<br />

(macchine, ascensori ecc, muniti di<br />

marcatura CE) o di ritirarli dal mercato<br />

qualora essi, se utilizzati ai fini<br />

previsti, possano compromettere la<br />

sicurezza o la salute delle persone o<br />

altri interessi pubblici di cui alle<br />

direttive applicabili.<br />

Gli Stati membri devono, inoltre,<br />

informare la Commissione delle misure<br />

adottate; se la Commissione ritiene<br />

che la misura nazionale sia<br />

giustificata, informa gli altri Stati<br />

membri che devono intervenire in<br />

maniera adeguata alla luce dell’obbligo<br />

generale loro imposto di applicare<br />

la normativa comunitaria.<br />

Il compito di sorvegliare il mercato<br />

spetta alle autorità pubbliche, soprattutto<br />

per garantire l’imparzialità<br />

nelle attività di controllo.<br />

Ciascuno Stato membro può decidere<br />

l’infrastruttura del sistema di<br />

sorveglianza del mercato.<br />

Per questo motivo le infrastrutture<br />

giuridiche e amministrative di sorveglianza<br />

del mercato sono diverse<br />

da uno Stato membro all’altro e ciò<br />

rende, in particolare, necessaria<br />

l’esistenza di un’efficiente collaborazione<br />

a livello amministrativo tra<br />

le autorità nazionali competenti che<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

consenta di garantire un livello di<br />

controllo equivalente in tutta la Comunità,<br />

anche se la competenza della<br />

sorveglianza del mercato si limita<br />

al territorio di ciascuno Stato membro.<br />

Per quanto riguarda il personale,<br />

le autorità devono disporre di un<br />

numero sufficiente di persone in<br />

possesso di qualifiche ed esperienza<br />

adeguate e della necessaria formazione<br />

professionale.<br />

La direttiva 95/16/CE<br />

e il ruolo dell’ISPESL<br />

Tutti i principi sopra esposti si<br />

ritrovano nella direttiva ascensori<br />

95/16/CE recepita in Italia con il<br />

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.<br />

Per quanto riguarda i moduli di<br />

valutazione della conformità degli<br />

ascensori e dei componenti di sicurezza,<br />

in tabella 1 è riportata una<br />

descrizione dei moduli di valutazione<br />

ammessi, mentre in tabella 2 e<br />

figura 1 è riportato il quadro riepilogativo<br />

delle combinazioni possibili<br />

in base alla fase di sviluppo del prodotto<br />

(progettazione, prototipo, produzione),<br />

o al tipo di valutazione<br />

effettuata (controllo della documentazione,<br />

approvazione del tipo, valutazione<br />

dei sistemi di qualità).<br />

Per quanto riguarda il controllo<br />

del mercato, il decreto di recepimento<br />

D.P.R. n. 162/1999, art. 8, affida<br />

tale compito al Ministero delle Attività<br />

Produttive ed al Ministero del<br />

Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite<br />

apposita campionatura o su segnalazione.<br />

Le amministrazioni suddette si<br />

avvalgono per gli accertamenti di<br />

carattere tecnico dell’Istituto Superiore<br />

per la Prevenzione e la <strong>Sicurezza</strong><br />

del Lavoro (ISPESL).<br />

Per dare attuazione agli obblighi<br />

legislativi indicati, il Ministero delle<br />

Attività Produttive, Direzione Generale<br />

per lo Sviluppo Produttivo e<br />

Competitività, e l’ISPESL, hanno<br />

stipulato una convenzione perfezionata<br />

nell’agosto del 2002.<br />

In base a detta convenzione,<br />

l’ISPESL svolge attività di accerta-<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

mento tecnico a campione ai fini<br />

del controllo del mercato degli<br />

ascensori marcati CE e dei relativi<br />

componenti di sicurezza. Al riguardo<br />

l’ISPESL richiede fascicoli tecnici<br />

ai soggetti interessati e interviene<br />

presso i luoghi dove sono installati<br />

gli ascensori commercializzati e<br />

messi in servizio secondo le procedure<br />

della direttiva 95/16/CE.<br />

Inoltre l’ISPESL è autorizzato a<br />

predisporre, in nome e per conto<br />

del Ministero delle Attività Produttive,<br />

una banca dati sulle certificazioni<br />

CE eseguite dagli organismi<br />

notificati e dalle ditte installatrici<br />

che operano con sistema di qualità,<br />

utilizzando i supporti magnetici inviati<br />

trimestralmente dagli organismi<br />

notificati, previo aggiornamento<br />

del formato secondo le esigenze<br />

operative.<br />

La banca dati di cui sopra è finalizzata,<br />

per una parte, alla gestione<br />

degli accertamenti tecnici connessi<br />

all’attività di sorveglianza del mercato<br />

di cui all’art. 8 del D.P.R. n.<br />

162/1999.<br />

Inoltre, essa è finalizzata alla valutazione<br />

dell’attività di verifica periodica<br />

e straordinaria, svolta dagli<br />

organismi ai sensi degli articoli 13 e<br />

14 del D.P.R. n. 162/1999, nonché<br />

all’esame delle modalità operative e<br />

gestionali del servizio eseguito dagli<br />

organismi medesimi. Al riguardo<br />

l’ISPESL esegue anche controlli<br />

casuali sugli impianti.<br />

Le attività suddette sono eseguite<br />

in collegamento e in modo coordinato<br />

con il Ministero delle Attività<br />

Produttive, al quale verranno inviati<br />

periodicamente gli esiti degli accertamenti<br />

eseguiti dall’ISPESL per i<br />

provvedimenti di competenza.<br />

L’attività di accertamento tecnico<br />

per la sorveglianza del mercato<br />

prevista dalla convenzione è condotta<br />

dall’ISPESL tramite un Gruppo<br />

di lavoro per gli accertamenti tecnici<br />

sugli ascensori (denominato<br />

GLAT-Ascensori) costituito ad hoc<br />

e istituito con la circolare n.<br />

43/2001 del direttore dell’Istituto.<br />

L’attività è svolta tramite un te-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

Giulio Lusardi, direttore dipartimento<br />

ISPESL di Palermo<br />

Franco Pagani<br />

Decreto del Presidente della Repubblica<br />

7 maggio 2002, n. 129<br />

am di ingegneri distribuiti su tutto il<br />

territorio nazionale (dislocati nei Dipartimenti<br />

periferici) depositari dell’esperienza<br />

accumulata in decenni<br />

di attività di controlli e collaudi eseguiti<br />

dall’ISPESL.<br />

Il personale incaricato degli accertamenti<br />

partecipa periodicamente a seminari<br />

di studio e aggiornamento sull’evoluzione<br />

normativa europea.<br />

Il GLAT-Ascensori promuove<br />

inoltre iniziative volte a uniformare<br />

Articoli<br />

In attesa della proroga al 30 settembre 2002<br />

alcuni chiarimenti sul rilascio delle licenze d’esercizio<br />

Adeguamento ascensori e primo collaudo: il 30<br />

giugno scade il termine<br />

Legislazione<br />

Regolamento recante ulteriore modifica al decreto<br />

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,<br />

n. 162, in materia di collaudo degli ascensori<br />

le attività connesse agli accertamenti<br />

tecnici.<br />

L’attività viene coordinata centralmente<br />

attraverso il Dipartimento<br />

Omologazione e Certificazione e il<br />

Dipartimento Tecnologie di <strong>Sicurezza</strong><br />

dell’ISPESL.<br />

Tutte le attività di pertinenza del<br />

GLAT-Ascensori sono gestite mediante<br />

un proprio Sistema di Gestione<br />

per la Qualità, in ottemperanza alle<br />

norme UNI EN ISO 9001: 2000.<br />

in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

6/2002, pag. 18<br />

in <strong>Ambiente</strong>&sicurezza n.<br />

12/2001, pag. 46<br />

in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

15/2002, pag. 31<br />

Componenti di sicurezza<br />

Allegato - Modulo Attività<br />

Allegato V - (modulo B) Esame CE del tipo eseguito da O.N.<br />

Allegato VIII - (modulo E)<br />

Valutazione e sorveglianza del sistema qualità prodotti (prove finali) del<br />

fabbricante del componente, eseguita da O.N.<br />

Allegato IX - (modulo H)<br />

Valutazione e sorveglianza del sistema qualità totale (progetto, produzione,<br />

prove finali) del fabbricante del componente, eseguita da O.N.<br />

Allegato XI - (modulo C) Conformità al tipo con controllo a campione, eseguito da O.N.<br />

Ascensori<br />

Allegato - Modulo Attività<br />

Allegato V - (modulo B) Esame CE del tipo o modello di ascensore eseguito da O.N.<br />

Allegato VI - (modulo F) Esame finale di ascensore conforme a tipo o modello, eseguito da O.N.<br />

Allegato X - (modulo G) Verifica di un unico prodotto di ascensore, eseguita da O.N.<br />

Allegato XII - (modulo E)<br />

Allegato XIII - (modulo H)<br />

Allegato XIV - (modulo D)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La sicurezza degli ascensori<br />

in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> 2002<br />

Direttiva 95/16/CE procedure<br />

di valutazione della conformità<br />

TABELLA 1<br />

Valutazione e sorveglianza del sistema qualità prodotti (collaudo finale)<br />

dell’installatore di ascensori, eseguita da O.N<br />

Valutazione e sorveglianza del sistema qualità totale (progetto, produzione,<br />

collaudo finale) dell’installatore di ascensori, eseguita da O.N.<br />

Valutazione e sorveglianza del sistema qualità produzione (produzione,<br />

collaudo finale) dell’installatore di ascensori, eseguita da O.N.<br />

In definitiva, l’attività dell’Istituto<br />

si svolge principalmente attraverso le<br />

seguenti linee programmatiche: gestione<br />

riservata della banca dati sopra<br />

menzionata, formazione periodica del<br />

campione di ascensori da controllare,<br />

esecuzione degli accertamenti tecnici<br />

da parte dei Dipartimenti periferici<br />

ISPESL, formazione dei rapporti da<br />

inviare al Ministero delle Attività Produttive<br />

relativi agli esiti degli accertamenti<br />

eseguiti. l<br />

30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


IGIENE E SICUREZZA<br />

Direttiva 95/16/CE combinazioni delle procedure<br />

(Progetto + Produzione e Collaudo)<br />

Componenti di sicurezza<br />

Progetto<br />

Produzione<br />

e prove finali<br />

Attività Direttiva 95/16/CE<br />

V-A XI Esame CE del tipo + Conformità al tipo con<br />

controllo a campione, eseguiti da O.N.<br />

art. 8.1 a) i)<br />

V-A VIII Esame CE del tipo eseguito da O.N. + Prove<br />

finali sui prodotti eseguite dal fabbricante<br />

dotato di sistema qualità prodotti.<br />

UNI EN ISO 9003<br />

IX IX Progettazione, produzione e prove finali eseguite<br />

dal fabbricante dotato di sistema qualità<br />

totale.<br />

UNI EN ISO 9001<br />

Ascensori<br />

Progetto<br />

Produzione<br />

e collaudo finale<br />

V-B VI Esame CE del tipo o modello di ascensore +<br />

Conformità al tipo con collaudo, eseguiti<br />

da O.N.<br />

art. 8.1 a) ii)<br />

art. 8.1 a) iii)<br />

Attività Direttiva 95/16/CE<br />

V-B XII Esame CE del tipo o modello di ascensore<br />

eseguito da O.N. + Collaudo finale eseguito<br />

dall’installatore dell’ascensore dotato di sistema<br />

qualità prodotti.<br />

UNI EN ISO 9003<br />

V-B XIV Esame CE del tipo o modello di ascensore<br />

eseguito da O.N. + Controllo della produzione<br />

e collaudo finale eseguiti dall’ installatore<br />

dell’ascensore dotato di sistema qualità produzione.<br />

UNI EN ISO 9002<br />

XIII VI o XII o XIV Progetto eseguito dall’installatore dell’ascensore<br />

dotato di sistema qualità totale + Controllo<br />

e collaudo eseguito come una delle tre<br />

procedure suddette.<br />

X X Verifica di ascensore in esemplare unico eseguito<br />

da O.N.<br />

XIII XIII Progettazione, produzione e collaudo finale<br />

eseguiti dall’installatore dell’ascensore dotato<br />

di sistema qualità totale. UNI EN ISO 9001<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

art. 8.2 i)<br />

art. 8.2 ii)<br />

art. 8.2 i)<br />

art. 8.2 ii)<br />

art. 8.2 i)<br />

art. 8.2 ii)<br />

art. 8.2 iii)<br />

art. 8.2 iv)<br />

art. 8.2 v)<br />

TABELLA 2<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


di Gianandrea Gino, consulente sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale,<br />

Studio Sirt, Milano<br />

A causa delle sue caratteristiche<br />

di reattività e della struttura molecolare,<br />

l’aldeide glutarica o<br />

1,5-pentan-diale, più nota come<br />

glutaraldeide, si è largamente<br />

diffusa nei settori tessile, cartario<br />

e conciario, ma anche nella<br />

sintesi nei processi chimici, come<br />

agente di reticolazione nella<br />

produzione di collanti e adesivi<br />

o plastiche, come indurente dei<br />

tessuti nella microscopia elettronica<br />

o per lo sviluppo di lastre fino<br />

alla disinfezione e alla sterilizzazione<br />

a freddo in ambito sanitario<br />

Tuttavia, l’uso di questa<br />

sostanza non è immune da rischio,<br />

vista la tendenza, una volta<br />

assorbita dalla cute e per inalazione,<br />

a ossidarsi ad acido glutarico,<br />

fino a venire successivamente<br />

metabolizzata, per la<br />

maggior parte, ad anidride carbonica<br />

con un lungo periodo di<br />

eliminazione.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il D.Lgs. n. 25/2002 [1] , attuativo<br />

del titolo VII-bis, D.Lgs. n.<br />

626/1994 sugli agenti chimici,<br />

richiede un attento esame delle numerose<br />

mansioni nelle quali si rende<br />

necessario l’impiego di prodotti<br />

chimici.<br />

In presenza di agenti pericolosi,<br />

le cautele potranno essere ritenute<br />

sufficienti solo all’esito di una verifica<br />

analitica e circostanziata,<br />

con un processo che, senza inopportune<br />

o frettolose semplificazioni,<br />

può consentire, solo in alcuni<br />

casi, di classificare il rischio come<br />

“moderato” ai sensi dell’articolo<br />

art. 72-quinquies, comma 2,<br />

D.Lgs. n. 626/1994 e succ. modd.<br />

Anche in questo caso, però, è<br />

obbligatorio adottare le azioni minime<br />

di prevenzione e protezione<br />

che sono richieste dall’articolo<br />

72-quinquies, comma 1, e cioè:<br />

l il rispetto dei principi generali di<br />

sicurezza e salute di cui all’articolo<br />

3, D.Lgs. n. 626/1994;<br />

l l’eliminazione o la minimizzazione<br />

dei rischi con le misure sintetizzate<br />

in tabella 1.<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

Tra la normativa di riferimento, il D.Lgs. n. 25/2002, il D.Lgs. n. 334/1999 e il D.M. 14 giugno 2002<br />

Deposito e utilizzo de la glutaraldeide:<br />

procedure per la gestione del rischio<br />

Un riepilogo degli articoli dedicati al rischio chimico in azienda<br />

e alle sostanze pericolose più utilizzate è stato pubblicato a<br />

pag. 34 del n. 1/2003<br />

di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

Contrariamente a quanto percepito<br />

da alcuni, solo se tutti questi<br />

interventi si rivelano sufficienti a<br />

ridurre il rischio è possibile classificare<br />

il pericolo come moderato e<br />

non applicare le norme integrative<br />

che, in sintesi, richiedono:<br />

l misure specifiche di protezione e<br />

di prevenzione;<br />

l disposizioni speciali (cioè non già<br />

previste dal D.M. 10 marzo 1998) [2]<br />

in caso di incidenti o di emergenze;<br />

l sorveglianza sanitaria e la predisposizione<br />

delle cartelle sanitarie e<br />

di rischio.<br />

Di seguito, viene preso in considerazione<br />

un agente chimico pericoloso,<br />

la glutaraldeide, che trova<br />

applicazione in molti settori produttivi<br />

e che, per impieghi con<br />

soluzioni diluite, potrebbe costituire<br />

un rischio chimico moderato.<br />

Caratteristiche<br />

La glutaraldeide (C 5H 8O 2), altresì<br />

conosciuta come aldeide glutarica<br />

o 1,5-pentan-diale, appartiene<br />

alla famiglia delle di-aldeidi<br />

alifatiche sature.<br />

[1] «Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da<br />

agenti chimici durante il lavoro» (in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2002, n. 57). Si vedano anche i nn.<br />

7-9-10-14/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

(segue)<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

Chimicamente, si caratterizza<br />

per la presenza di due gruppi funzionali<br />

(- HC=O ) e con la mancanza<br />

di legami insaturi nella catena<br />

lineare.<br />

Ben riconoscibile per il caratteristico<br />

odore pungente (a volte ingentilito<br />

dalla formulazione con essenze di limone),<br />

si presenta come un liquido di<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Misure per la prevenzione dei rischi chimici<br />

Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione.<br />

Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e procedure di manutenzione adeguate.<br />

Riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o che potrebbero essere esposti.<br />

Riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione.<br />

Misure igieniche.<br />

Riduzione al minimo delle quantità di agenti in funzione delle necessità.<br />

Applicazione di metodi di lavoro appropriati, comprese le procedure e le disposizioni per l’immagazzinamento e il<br />

trasporto degli agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.<br />

consistenza oleosa, limpido, privo di<br />

particelle sospese che con la diluizione<br />

assume sfumature meno intense,<br />

dal giallino all’incolore.<br />

Proprietà fisico-chimiche<br />

I valori di alcune proprietà fisiche<br />

sono riportate in tabella 2.<br />

La glutaraldeide pura ha un ele-<br />

Principali proprietà chimico-fisiche<br />

vato punto di ebollizione (188˚C),<br />

temperatura che non viene raggiunta<br />

in quanto, se riscaldata, decompone<br />

a 71˚C.<br />

La sostanza mostra solubilità<br />

completa in acqua, etanolo, acetone,<br />

benzene, etere e altri solventi<br />

organici.<br />

I prodotti commercialmente più<br />

Proprietà Valore<br />

Peso Molecolare [g/mol] 100.13<br />

Densità a 20˚C (acqua = 1) - soluzione 25%<br />

1.063<br />

- soluzione 50%<br />

1.135<br />

Densità dei vapori (aria = 1) 3.4<br />

Tensione di vapore a 20˚C [kPa] - soluzione 2%<br />

0.00016<br />

- soluzione 50%<br />

0.002<br />

Conc. vapore sat. [mg/m 3 ] - soluzione 2%<br />

6.6<br />

- soluzione 50%<br />

82<br />

T eb 1 atm [˚C] - composto puro<br />

188<br />

- soluzioni < 50%<br />

100<br />

T decomposizione [˚C] (prodotto puro) 71<br />

T sol [˚C] - composto puro<br />

- soluzione 20%<br />

- soluzione 50%<br />

pH - non attivate<br />

- soluzioni attivate<br />

-14<br />

-21<br />

-6<br />

3-4<br />

7,5 - 8<br />

Fattore di conversione a 20˚ 1 ppm = 4 mg/m 3<br />

TABELLA 1<br />

TABELLA 2<br />

[2] «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro» (in S.O. n. 64 alla Gazzetta<br />

Ufficiale del 7 aprile 1998, n. 81).<br />

34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


Rischi per la salute<br />

Concentrazione Classificazione Frasi R<br />

C ≥ 50% T 23/25-34-42/43<br />

25 % ≤ C ≤ 50% T 22-23-34-42/43<br />

10 % ≤ C ≤ 25% C 20/22-34-42/43<br />

2%≤ C ≤ 10% Xn 20/22-37/38-41-42/43<br />

1%≤ C ≤ 2% Xn 36/37/38-42/43<br />

0,5 % ≤ C ≤ 1% Xi 36/37/38-43<br />

< 0,5% Non classificata<br />

diffusi prevedono le concentrazioni<br />

in soluzione acquosa pari a 1%,<br />

2%, 25% e 50%; tuttavia sono disponibili<br />

anche altre formulazioni.<br />

La stabilità delle soluzioni è<br />

molto influenzata dalla temperatura<br />

e dal pH. In particolare, al crescere<br />

di questi due parametri, l’attività<br />

del prodotto viene compromessa.<br />

Le soluzioni destinate all’impiego<br />

sono in ambiente acido (pH =<br />

3÷4) e vengono successivamente<br />

attivate portandole a pH basico tra<br />

7e8.<br />

La formulazione con stabilizzanti<br />

(ad esempio metanolo) garantisce<br />

la stabilità del prodotto nel<br />

tempo.<br />

Classificazione<br />

Per la glutaraldeide, la normativa<br />

di classificazione delle sostanze pericolose<br />

(XXVIII adeguamento), recentemente<br />

integrata con il D.M. 14<br />

giugno 2002 [3] , prevede quanto indicato<br />

in tabella 3, in funzione dei<br />

limiti di concentrazione e delle rispettive<br />

proprietà associate.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Allo stato puro o concentrata, è<br />

anche classificata come N, pericolosa<br />

per l’ambiente, con frase di<br />

rischio R50.<br />

In dipendenza della concentrazione<br />

e delle caratteristiche quali-quantitative<br />

degli additivi impiegati<br />

per la stabilizzazione del<br />

prodotto, le soluzioni commerciali<br />

saranno caratterizzate specificamente.<br />

È, pertanto, indispensabile riferirsi<br />

sempre alla scheda di sicurezza<br />

aggiornata emessa dal fornitore<br />

relativamente al prodotto<br />

utilizzato, richiedendo al responsabile<br />

della fornitura, se necessario,<br />

le informazioni aggiuntive<br />

previste per gli utilizzatori professionali.<br />

Anche per le soluzioni più diluite,<br />

quali i preparati in cui la percentuale<br />

di glutaraldeide è minore<br />

del 5 per mille, è possibile richiedere<br />

gratuitamente, al responsabile<br />

dell’immissione del prodotto<br />

sul mercato, la scheda informativa<br />

in materia di sicurezza [4] .<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

TABELLA 3<br />

Utilizzo<br />

Le caratteristiche di reattività e<br />

la struttura molecolare hanno consentito<br />

di sviluppare un impiego diversificato<br />

della glutaraldeide che si<br />

estende dai settori tessile, cartario e<br />

conciario (rinforzante), alla sintesi<br />

nei processi chimici e come agente<br />

di reticolazione nella produzione di<br />

collanti e adesivi o plastiche.<br />

Soluzioni a concentrazioni medie<br />

(> 20%) possono essere impiegate<br />

come indurente dei tessuti nella<br />

microscopia elettronica o per lo<br />

sviluppo di lastre.<br />

L’aldeide glutarica è un ottimo<br />

disinfettante che ha trovato diffuso<br />

impiego in molti ambiti sanitari<br />

per la disinfezione e la sterilizzazione<br />

a freddo.<br />

Diluita in soluzioni contenenti<br />

non più dell’1-2%, è un biocida [5]<br />

ad ampio spettro, adatto per la sterilizzazione<br />

per immersione di<br />

strumenti medicali (strumenti endoscopici<br />

con lenti e con fibre ottiche<br />

e plastiche).<br />

In conseguenza delle sue caratteristiche<br />

di pericolosità e delle caute-<br />

[3] «Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in<br />

materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose» (in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2002, n.<br />

244).<br />

[4] D.M. 7 settembre 2002 «Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e<br />

preparati pericolosi immessi in commercio» (in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2002, n. 252). Si vedano anche i nn. 21/2002 e<br />

4/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[5] Agisce su spore, batteri, virus, funghi<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35


le richieste nell’impiego e nello smaltimento<br />

delle soluzioni esauste, è spesso<br />

sostituita dall’acido peracetico [6] o<br />

da altri metodi di disinfezione.<br />

Rischi<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

Pericoli per la salute<br />

La glutaraldeide viene assorbita<br />

dalla cute e per inalazione; nell’organismo<br />

si ossida ad acido glutarico<br />

ed è successivamente metabolizzata,<br />

per la maggior parte, ad anidride<br />

carbonica con un lungo periodo di<br />

eliminazione (fino a 4 giorni).<br />

In caso di esposizione a vapori<br />

da soluzioni anche diluite (≅ 1%), i<br />

sintomi più frequenti sono l’irritazione<br />

delle mucose oculari e nasali,<br />

fino a tosse ed emicranie.<br />

Per quanto riguarda il contatto<br />

cutaneo, le osservazioni di letteratura<br />

riportate in tabella 4 sono sostanzialmente<br />

coerenti con i criteri di<br />

classificazione di tabella 3.<br />

Gli effetti irritanti aumentano<br />

con la temperatura.<br />

Non si sono individuati effetti cancerogeni<br />

e mutageni per l’uomo, ma<br />

sono state descritte alterazioni del sistema<br />

nervoso centrale e fetotossicità<br />

negli animali.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Valori limite di esposizione<br />

In assenza di soglie comunitarie<br />

(direttiva 2000/39/CE) [7] , si riportano<br />

in tabella 5 i valori limite di<br />

esposizione stabiliti dall’ACGHI.<br />

L’agenzia ACGIH per la glutaraldeide<br />

indica, dal 1995, un TVL-ceiling<br />

di 0,05 ppm, di poco superiore<br />

alla sua soglia olfattiva e inferiore<br />

di ben quattro volte rispetto al suo<br />

precedente valore di 0,2 ppm.<br />

La maschera con filtro combinato<br />

è indicata anche ove risulti possibile<br />

la formazione di spray o aerosol.<br />

Per selezionare gli apparati di protezione<br />

delle vie respiratorie più corretti,<br />

individuando anche le fasi dove effettivamente<br />

permane o può manifestarsi<br />

un rischio residuo, occorreranno<br />

adeguate campagne di misura degli<br />

inquinanti aerodispersi in ambiente.<br />

Le determinazioni sono da condurre<br />

secondo i criteri di buona tecnica,<br />

UNI EN 689 [8] , e devono caratterizzare<br />

le condizioni reali di impiego.<br />

Il limite di tetto (ceiling), èil<br />

valore massimo di breve periodo<br />

non superabile e richiede campionamenti<br />

per corti intervalli, diversamente<br />

da quelli adottati per il confronto<br />

con il TWA. Occorreranno,<br />

pertanto, verifiche su tutte le fasi<br />

Schematizzazione degli effetti per contatto<br />

critiche, occasionali, di manutenzione<br />

e di intervento.<br />

Ulteriori riferimenti per il corretto<br />

campionamento in ambiente di lavoro<br />

sono riportati in Allegato VIIIsexties<br />

al D.Lgs. n. 626/1994.<br />

Come per tutte le sostanze con<br />

limiti bassi e molto bassi, le non<br />

conformità possono essere sorprendenti<br />

o determinarsi in fasi inaspettate.<br />

Infatti, per i filtri antigas con un<br />

FPO [9] di 30, il valore massimo della<br />

concentrazione in aria potrà essere<br />

di [0,05 x 30] = 1,5 ppm, facilmente<br />

superabile.<br />

Per concentrazioni ambientali superiori<br />

è necessario adottare la maschera<br />

intera, con FPO di 400, impiegabile<br />

fino a [0,05 x 400] = 20 ppm.<br />

In caso di interventi in condizioni<br />

eccezionali o di emergenza con<br />

esposizione a concentrazioni superiori<br />

potrà, pertanto, risultare indispensabile<br />

l’impiego di un auto-respiratore.<br />

A titolo di esempio, in figura 1 si<br />

riportano valori di concentrazione<br />

ambientale di glutaraldeide misurati<br />

con dosimetria personale in diversi<br />

ambiti ospedalieri ove è impiegata,<br />

per il lavaggio di endoscopi, in soluzione<br />

al 2%. I dati confermano la<br />

TABELLA 4<br />

Concentrazione Effetto<br />

< 0,1% Nessuna reazione [1]<br />

0,2-5% Lievi arrossamenti locali<br />

> 5% Gonfiori e arrossamenti<br />

> 20% Forti irritazioni cutanee e sensibilizzazioni<br />

> 45% Corrosione della cute o della parte esposta al contatto<br />

(1) Gli effetti più segnalati per esposizione professionale sono eczema allergico alle mani e alle dita. Non esistano prove evidenti<br />

di allergie alla glutaraldeide, ma è accertata una sensibilizzazione simultanea incrociata (es. con altre aldeidi).<br />

[6] Si veda, dello stesso Autore, Prevenzione del rischio da agenti chimici: indicazioni per l’utilizzo dell’acido peracetico, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 1/2003, pag. 29.<br />

[7] «Direttiva 2000/39/CE della Commissione 8 giugno 2000 relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite<br />

indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall<br />

esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro» (in G.U.C.E. L del 16 giugno 2000, n. 142).<br />

[8] Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione.<br />

[9] Fattore di protezione operativo.<br />

36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


Sostanza<br />

Valore limite<br />

TLV ceiling<br />

Glutaraldeide 0,05<br />

(ppm)<br />

necessità di una particolare attenzione<br />

nella valutazione del rischio, supportata<br />

da un attento monitoraggio<br />

periodico.<br />

Stabilità, decomposizione<br />

e reazioni pericolose<br />

L’evaporazione dell’acqua presente<br />

in soluzione, ad esempio per<br />

riscaldamento, può condurre a una<br />

rapida polimerizzazione che produce<br />

un residuo solido combustibile.<br />

La contaminazione delle soluzioni<br />

concentrate di glutaraldeide con<br />

impurità acide o alcaline, con detergenti<br />

anionici o cationici ad alta concentrazione<br />

e con derivati della cellulosa<br />

può dare origine, attraverso<br />

fenomeni di condensazione, a reazioni<br />

di polimerizzazione esotermiche<br />

e conseguente rilascio di calore.<br />

Rischi di incendio<br />

La glutaraldeide in soluzione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Valori limite e soglia olfattiva<br />

Soglia olfattiva DPI impiegabili<br />

0,039<br />

(ppm)<br />

non presenta specifici pericoli di infiammabilità.<br />

Ai fini della valutazione<br />

del rischio incendio è da tenere<br />

in conto, a seconda dei casi, la potenziale<br />

presenza di metanolo, impiegato<br />

come stabilizzante. Anidride<br />

carbonica, schiume ad alta espansione<br />

e polveri sono agenti estinguenti<br />

idonei.<br />

Precauzioni per la gestione<br />

del rischio<br />

Deposito<br />

Le aree di stoccaggio e i percorsi<br />

per raggiungerle, devono essere liberi<br />

da ostruzioni, ben identificati e<br />

segnalati. I magazzini, il cui accesso<br />

deve essere limitato al personale<br />

autorizzato, devono contenere i<br />

quantitativi minimi per le necessità<br />

effettive.<br />

I locali (o gli arredi) da adibire al<br />

deposito dovrebbero rispettare i se-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

TABELLA 5<br />

Facciale filtrante/Maschera o semimaschera con filtro<br />

combinato per gas e vapori “A” (marrone) [1] .<br />

(1) La tipologia degli APVR è da selezionare in funzione della concentrazione della sostanza aerodispersa e delle condizioni<br />

operative, metaboliche e ambientali in cui opera l’addetto.<br />

guenti requisiti di principio:<br />

l pavimentazione impermeabilizzata,<br />

con sistemi di contenimento e<br />

mezzi di raccolta;<br />

l adeguata ventilazione e aerazione;<br />

l adeguate condizioni di temperatura.<br />

I cicli di congelamento-scongelamento<br />

della soluzione sembrano non<br />

comprometterne l’attività battericida.<br />

Tuttavia, onde evitare una stratificazione,<br />

è opportuno evitare il passaggio<br />

di stato conservando le scorte<br />

in ambienti protetti o riscaldati.<br />

Prestare attenzione alle sostanze<br />

incompatibili quali acidi forti, alcali<br />

e ammine, che dovranno essere immagazzinate<br />

a debita distanza. Per<br />

evitare il contatto accidentale, mantenere<br />

i recipienti sempre ben chiusi<br />

quando non in uso.<br />

I materiali raccomandati sono l’acciaio<br />

inox 304 e 316, il nickel, i<br />

PRFV, il poliestere e vinilestere e il<br />

polietilene ad alta densità. Con la<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

Categoria<br />

Quantità limite<br />

articoli 6 e 7 articolo 8<br />

Tossici 50 tonnellate 200 tonnellate<br />

Pericolosi per l’ambiente 200 tonnellate 500 tonnellate<br />

stessa cautela devono essere scelti i<br />

materiali per le guarnizioni preferibilmente<br />

in Teflon®, silicone e<br />

Kalrez®.<br />

È opportuno programmare controlli<br />

periodici, ispezionando lo stato dei<br />

contenitori, delle etichette e dei sistemi<br />

di aerazione. Attenzione va posta<br />

anche ai recipienti vuoti non bonificati<br />

che vanno allontanati poiché potrebbero<br />

contenere residui pericolosi.<br />

Impiego<br />

Tenuto conto del basso valore limite<br />

di esposizione, l’impiego deve<br />

essere oggetto di severe verifiche impiantistiche<br />

e di manutenzione.<br />

Una decisa sensazione olfattiva è<br />

da considerare sempre un indicatore<br />

guida cui prestare forte attenzione (si<br />

veda la tabella 5).<br />

È necessario adottare procedure<br />

formalizzate per la gestione della sostanza<br />

e permessi di lavoro per le<br />

attività critiche quali le modifiche di<br />

impianto e di modalità operative:<br />

l prestare particolare attenzione ai<br />

sistemi di travaso, al carico/scarico,<br />

alle giunzioni di pompe, alle tubazioni<br />

per distribuzione in pressione<br />

e a tutti gli interventi di manutenzione<br />

ordinaria e straordinaria;<br />

l dopo ogni intervento di manutenzione,<br />

è necessario pulire accuratamente<br />

le linee e/o i recipienti per garantire<br />

l’assenza di contaminanti in<br />

grado di innescare la decomposizione;<br />

l travasare e utilizzare solo in ciclo<br />

chiuso, sotto aspirazione o cappa, in<br />

ambienti idonei e con i mezzi di protezione<br />

preselezionati a disposizione;<br />

l per limitare i rischi è come sempre<br />

necessario mantenere in ogni fase<br />

di impiego una chiara identifica-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Soglie Allegato I, parte 2, D.Lgs. n. 334/1999<br />

zione di impianti, linee e recipienti;<br />

l etichettare sempre tutti i contenitori,<br />

anche per soluzioni a bassa concentrazione,<br />

evitando l’uso promiscuo.<br />

Controllare che l’etichetta sia<br />

ben fissata e, in caso d’usura e/o<br />

frazionamento dell’imballaggio, riprodurla;<br />

l per evitare rischi da inalazione di<br />

vapori e nebbie è sempre preferibile<br />

l’adozione di impianti e cicli chiusi;<br />

in subordine l’aspirazione localizzata<br />

dei punti d’emissione, integrata,<br />

se del caso, da ventilazione generale;<br />

l mettere a disposizione del personale,<br />

in funzione dei rischi effettivamente<br />

individuati, adeguati DPI per<br />

la protezione delle mani, degli occhi,<br />

APVR e indumenti di protezione.<br />

A causa delle loro proprietà assorbenti<br />

nei confronti della glutaraldeide<br />

sono inidonei i DPI in neoprene<br />

e PVC;<br />

l anche per esposizioni occasionali<br />

o di breve durata è necessario predisporre<br />

degli apparecchi di protezione<br />

respiratoria;<br />

l la scheda di sicurezza in dotazione,<br />

deve essere disponibile, aggiornata<br />

e facilmente accessibile agli utilizzatori<br />

e a tutti coloro che possono<br />

essere coinvolti. Per un impiego sicuro<br />

è essenziale informare e formare<br />

tutto il personale sui rischi, ivi<br />

inclusi gli addetti alla manutenzione,<br />

i responsabili e preposti. Per i<br />

DPI, dev’essere previsto l’addestramento<br />

degli utilizzatori;<br />

l nelle strutture sanitarie è opportuno<br />

verificare ed aggiornare la preparazione<br />

specifica del personale, integrando<br />

i protocolli di pulizia, disinfezione<br />

e sterilizzazione delle attrezzature<br />

con le procedure di stoccag-<br />

TABELLA 6<br />

gio, impiego e smaltimento;<br />

l importante è anche il ruolo e il<br />

coinvolgimento consapevole dell’ufficio<br />

o funzione tecnica, dei progettisti<br />

nonché delle imprese esterne che<br />

debbano effettuare interventi o realizzare<br />

opere e impianti.<br />

Emergenza<br />

Queste le azioni da metter in atto:<br />

l in caso di perdita o versamento<br />

accidentale, evacuare dalla zona tutto<br />

il personale e limitare la presenza<br />

agli addetti necessari all’intervento;<br />

l a seconda dell’entità del versamento<br />

e dell’adeguatezza della ventilazione,<br />

indossare i dispositivi di<br />

protezione adatti (tuta, maschera, occhiali<br />

protettivi, visiere e guanti),<br />

avendo cura di non calpestare le<br />

pozze, in quanto la maggior parte<br />

delle scarpe sono in grado di assorbire<br />

la glutaraldeide;<br />

l lo sversamento, secondo le dimensioni,<br />

potrà essere circoscritto<br />

con assorbenti, sabbia o quanto altro<br />

non reagisca chimicamente con<br />

la glutaraldeide e raccolto in recipienti,<br />

lavando infine con abbondante<br />

acqua senza detergenti;<br />

l è buona norma avere a disposizione<br />

recipienti vuoti, di volume proporzionato<br />

al massimo incidente ragionevolmente<br />

prevedibile, atti alla<br />

raccolta del materiale e/o al travaso<br />

in caso di perdita da contenitori e<br />

serbatoi;<br />

l nei luoghi dove è ipotizzabile<br />

un’emergenza con proiezione di sostanza,<br />

occorre prevedere l’installazione<br />

di fontanelle oculari o docce<br />

di emergenza ben segnalate; il contatto<br />

incidentale con occhi e/o cute,<br />

infatti, richiede sempre l’impiego di<br />

38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


abbondante acqua per risciacquare<br />

la parte colpita;<br />

l in caso di ingestione accidentale,<br />

non si deve far bere l’infortunato né<br />

provocare il vomito.<br />

Altri riferimenti normativi<br />

La glutaraldeide rientra fra le<br />

sostanze nel campo di applicazione<br />

del D.Lgs. n. 334/1999 [10] , sulle<br />

attività a rischio di incidente<br />

rilevante (cosiddetta “Seveso-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

bis”) con le soglie, riportate in sintesi<br />

in tabella 6.<br />

Conclusioni<br />

La glutaraldeide è un agente pericoloso<br />

che assume caratteristiche di<br />

rischio diversificate in funzione delle<br />

concentrazioni e delle modalità di<br />

impiego.<br />

Anche in soluzione diluita, il suo<br />

basso valore limite consentito determina<br />

la necessità di un impiego in<br />

condizioni rigorosamente controllate<br />

con un approccio di prevenzione integrato<br />

e monitorato, tecnico, procedurale<br />

e organizzativo.<br />

La classificazione degli esposti come<br />

soggetti a rischio chimico<br />

“moderato” secondo il D.Lgs. n.<br />

25/2002, potrà essere definita correttamente<br />

solo in alcuni casi, all’esito<br />

di una valutazione dei rischi molto<br />

approfondita, accompagnata dalla verifica<br />

di tutti i fattori illustrati. l<br />

[10] «Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze<br />

pericolose» (in S.O. n. 177 alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999, n. 228). Si veda anche il n. 19/1999 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

CENTRO DI FORMAZIONE DE IL SOLE 24 ORE<br />

Roma 24, 25 e 26 marzo 2003 - Jolly Hotel Vittorio Veneto<br />

APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI:<br />

DALLA GARA ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO<br />

Il Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE organizza il corso di formazione “Appalti di forniture e servizi: dalla gara<br />

all’esecuzione del contratto” che si terrà a Roma il 24, 25 e 26 marzo 2003, presso il Jolly Hotel Vittorio Veneto, in<br />

Corso Italia 1.<br />

Il corso ha l’obiettivo di approfondire il sistema degli appalti di forniture e servizi: dalle novità introdotte dalla legge finanziaria<br />

2003 al progressivo utilizzo di aste telematiche.<br />

Dopo un’attenta analisi della disciplina di riferimento e degli ultimi aggiornamenti legislativi, gli Esperti de Il Sole 24 ORE<br />

esamineranno tutte le fasi della gara d’appalto: dall’avvio della procedura del bando e dal procedimento di aggiudicazione, alla<br />

fase di gestione del contratto, alla risoluzione delle controversie e alla ripartizione delle responsabilità tra amministrazioni e<br />

imprese.<br />

I Docenti: Ignazio Del Castillo Viceprocuratore Generale Corte dei Conti - Claudio Galtieri Consigliere Corte dei Conti -<br />

Umberto Realfonzo Consigliere di T.A.R. per il Lazio, Presidente Servizio Controllo Interno Ministero delle Comunicazioni<br />

Per informazioni:<br />

Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE<br />

Tel. 02/56601310 - 02/30223946<br />

Fax 02/ 56609067<br />

E-mail formazione@ilsole24ore.com<br />

www.24oreformazione.com<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

di Enrico Cagno, Antonio Calabrese e Paolo Trucco, Dipartimento di meccanica, Politecnico di Milano<br />

Il raggiungimento di elevati livelli<br />

di sicurezza nei luoghi di<br />

lavoro dipende da molti fattori,<br />

ma in modo particolare da<br />

come viene condotta la valutazione<br />

del rischio e dalla congruenza<br />

delle decisioni prese<br />

per l’eliminazione o la limitazione<br />

del rischio stimato. L’efficacia<br />

degli interventi che ne<br />

conseguono è in generale legata<br />

ad un insieme complesso di<br />

fattori, tangibili e intangibili,<br />

tecnici e umani, che determinano<br />

un trade-off tra benefici attesi<br />

e costo stimato per il raggiungimento<br />

dell’obiettivo. In<br />

questo contesto emerge come<br />

la valutazione del rischio rappresenti<br />

un’attività fortemente<br />

critica, da cui dipende l’efficacia<br />

dell’attività complessiva<br />

di gestione della sicurezza nel<br />

contesto produttivo. Questo<br />

approfondimento segue il contributo<br />

degli stessi autori pubblicato<br />

in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 15/2002, pag. 67, sul tema<br />

«Controllo dei costi della sicurezza:<br />

il caso di un’azienda metallurgica»<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La lettura e il confronto dei dati infortunistici supportano la pianificazione degli interventi aziendali<br />

Stima del rischio e infortuni:<br />

una co re ta analisi migliora la sicurezza<br />

Idati che vengono presentati in questo<br />

approfondimento sono il risultato<br />

di uno studio svolto presso<br />

un’azienda metalmeccanica con lo<br />

scopo di verificare la corretta impostazione<br />

della valutazione del rischio e<br />

di fornire criteri e strumenti per il suo<br />

miglioramento. È stata svolta, infatti,<br />

una approfondita analisi sia della documentazione<br />

di sicurezza presente in<br />

azienda sia degli infortuni occorsi nel<br />

periodo 1990-1999. I risultati ottenuti<br />

sono stati utilizzati, da un lato, per la<br />

verifica della congruenza tra la valutazione<br />

del rischio contenuta nel documento,<br />

redatto ai sensi dell’art. 4 del<br />

D.Lgs. n. 626/1994, e quanto emerge<br />

dall’analisi del fenomeno infortunistico<br />

nel medesimo periodo; dall’altro,<br />

nella predisposizione di un data base<br />

di registrazione, analisi e reporting<br />

dell’andamento degli infortuni, quale<br />

strumento di supporto alla gestione<br />

della sicurezza in azienda.<br />

Analisi degli infortuni<br />

e report periodico<br />

Verifica dell’adeguatezza<br />

della valutazione del rischio<br />

L’obiettivo dell’analisi è stato quello<br />

di identificare se e dove si siano<br />

verificate delle incongruità tra la stima<br />

del rischio e l’accadimento del fenomeno<br />

infortunistico (ovvero l’effettiva<br />

manifestazione del rischio); questo ha<br />

permesso di individuare e analizzare<br />

le cause di eventuali errori nella stima.<br />

Poiché la valutazione del rischio<br />

esistente al momento dell’inizio del-<br />

l’analisi era stata effettuata per luoghi<br />

di lavoro (reparti), al fine di garantire<br />

una confrontabilità dei risultati, anche<br />

l’analisi della manifestazione del rischio<br />

(gli infortuni effettivamente accaduti)<br />

è stata condotta seguendo questo<br />

stesso criterio.<br />

Dalla valutazione iniziale del rischio<br />

(effettuata nel 1997) è stato calcolato<br />

un indice sintetico di rischio per<br />

reparto, che è stato messo a confronto<br />

con un secondo indice calcolato sulla<br />

base del registro degli infortuni nel<br />

periodo giugno 1997 - ottobre 1999. I<br />

due indici sono stati confrontati in termini<br />

di distribuzione percentuale del<br />

rischio nei diversi reparti; in questo<br />

modo la struttura e i parametri utilizzati<br />

per il calcolo dei due indici, che pure<br />

sono differenti in valore assoluto, non<br />

incidono sulla confrontabilità del dato.<br />

L’indice di rischio per reparto è<br />

stato ottenuto aggregando per ogni reparto<br />

i valori di rischio relativamente<br />

all’ambiente e all’attrezzatura. È stato<br />

inoltre necessario, per problemi di<br />

confrontabilità, aggregare più luoghi<br />

di lavoro appartenenti ad un singolo<br />

reparto. In tabella 1 vengono riportati<br />

per ogni reparto la stima del rischio in<br />

valore assoluto e percentuale.<br />

Da tale analisi risulta che il documento<br />

di valutazione del rischio presente<br />

in azienda (riferito all’anno<br />

1997) indica come reparti a maggior<br />

rischio i seguenti [1] : C (24%),<br />

D (23%) e A (22%).<br />

L’indice di rischio sintetico deducibile<br />

dai dati del registro infortuni<br />

[1] I dati presentati e i riferimenti utilizzati, pur restando pienamente significativi, sono stati opportunamente modificati per motivi<br />

di riservatezza.<br />

40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


Sistema del rischio<br />

è stato calcolato per ogni reparto<br />

come prodotto tra l’indice di frequenza<br />

(probabilità di accadimento)<br />

e la durata media dell’assenza (driver<br />

della magnitudo del danno). In<br />

tabella 2 è stato riportato anche l’indice<br />

sintetico percentuale (manifestazione<br />

del rischio percentuale).<br />

Da tale analisi risulta che i reparti<br />

più soggetti ad infortuni e pertanto<br />

quelli a maggior rischio sono: D<br />

(40%), B (28%) ed E (10%).<br />

Il confronto del documento di valutazione<br />

del rischio con l’analisi degli<br />

Confronto tra stima e manifestazione<br />

del rischio (periodo 1997- 1999)<br />

Reparto<br />

Reparto<br />

N.<br />

Infortuni Giorni<br />

assenza<br />

Rischio<br />

ambiente<br />

infortuni verificatisi nel periodo<br />

1997-99 ha messo in evidenza forti<br />

scostamenti tra stima e manifestazione<br />

del rischio (si veda la figura 1).<br />

In particolare, il rischio è stato<br />

ampiamente sovrastimato nei reparti<br />

C (+280%), A (+165%) e F<br />

(+141%), mentre è stato sottostimato<br />

nei reparti B e D.<br />

D’altro canto è possibile ravvisare<br />

come non vi siano state variazioni<br />

di così notevole entità, a carico<br />

delle tecnologie, dell’organizzazione<br />

o di quant’altro in azienda, tali<br />

Ore<br />

lavorate<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

TABELLA 1<br />

Rielaborazione sintetica della valutazione del rischio<br />

(fonte: documento aziendale di valutazione del rischio, giugno 1997)<br />

Rischio<br />

attrezzatura<br />

Indice<br />

frequenza<br />

Assenza<br />

media<br />

Stima<br />

rischio<br />

da giustificare gli scostamenti rilevati.<br />

Si può quindi concludere che la<br />

valutazione del rischio attualmente<br />

in uso non costituisce un riferimento<br />

affidabile per la definizione di<br />

azioni correttive efficaci; essa deve<br />

pertanto essere aggiornata ricorrendo<br />

a criteri e metodi più adeguati.<br />

Analisi degli infortuni<br />

e report periodico<br />

Un’analisi sistematica degli infortuni<br />

ha consentito di evidenziare in<br />

modo specifico gli aspetti più critici<br />

Manifestazione<br />

del rischio<br />

Stima<br />

del rischio (%)<br />

A 182 167 349 22%<br />

B 94 74 168 11%<br />

C 213 170 383 24%<br />

D 199 166 364 23%<br />

E 115 56 171 11%<br />

F 59 44 103 7%<br />

G 18 18 36 2%<br />

1574 100%<br />

Andamento per reparto<br />

dell’indice di manifestazione del rischio<br />

(fonte: registro degli infortuni, 1997-1999)<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

TABELLA 2<br />

Manifestazione<br />

del rischio (%)<br />

A 78 466 517.440 150,7 6,0 900,6 8,4%<br />

B 43 693 227.040 189,4 16,1 3.052,3 28,3%<br />

C 21 226 327.360 64,1 10,8 690,4 6,4%<br />

D 27 405 184.800 146,1 15,0 4.279,4 39,7%<br />

E 14 67 63.360 221,0 4,8 1.057,4 9,8%<br />

F 5 65 221.760 22,5 13,0 293,1 2,7%<br />

G 2 25 49.283 40,6 12,5 507,3 4,7%<br />

10.780,5 100,0%<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

TABELLA 3<br />

Codifica utilizzata per la classificazione degli infortuni<br />

In generale, si può fare riferimento anche alla classificazione INAIL<br />

Codice Reparto Mansione Dinamica<br />

Agente<br />

materiale<br />

Lesione<br />

1 A alesatore a contatto con ... aria compressa altre lesioni occhio<br />

2 B attrezzista caduto dall’alto attrezzo manuale amputazione<br />

3 C autista colpito/investito da ... auto corpo estraneo<br />

4 D capo reparto esplosione di ... fiamma ossidrica corpo estraneo nell’occhio<br />

5 E carrellista ha calpestato ... filettatrice distorsione<br />

6 F dentatore ha urtato contro ... fossa ferita<br />

7 G disegnatore impigliato/agganciato fresa frattura<br />

8 H falegname incidente alla guida di ... lubrificante lombalgia e traumi muscolari<br />

9 I imbastitore movimentando ... mezzi sollevamento traumi contusivi, escoriazioni<br />

10 L lavoraz. esterne piede in fallo/scivolando mola/smerigliatrice ustione<br />

11 M magazziniere ricaduta oggetto incandescente<br />

12 N manovale schiacciato/punto oggetto pesante<br />

13 manutentore sforzando ...<br />

oggetto/utensile<br />

glienteta-<br />

14 montatore si è colpito con ... pavimento<br />

15 sabbiatore pezzo in lavorazione 1<br />

16 saldatore pezzo in lavorazione 2<br />

17 tornitore piallatrice<br />

18 trapanista pressa<br />

19 verniciatore saldatrice<br />

20 saldatrice (robot)<br />

21 scala/gradino<br />

22 scheggia/truciolo<br />

23 sega<br />

24 tornio<br />

25 trapano<br />

42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


dell’esposizione a rischio dei lavoratori.<br />

Le informazioni contenute nel registro<br />

degli infortuni e relative al periodo<br />

1990-1999 sono state elaborate secondo<br />

le seguenti dimensioni:<br />

l durata dell’assenza;<br />

l età dell’operaio;<br />

l reparto;<br />

l mansione;<br />

l dinamica di infortunio (estrapolata<br />

dalla descrizione dell’incidente);<br />

l agente materiale (estrapolata dalla<br />

descrizione dell’incidente);<br />

l tipo di lesione.<br />

In tabella 3 è riportata la codifica<br />

utilizzata per ciascuna delle dimensioni<br />

indicate.<br />

L’analisi è stata strutturata secondo<br />

cinque sezioni principali:<br />

1) andamento storico degli infortuni;<br />

2) gravità degli eventi infortunistici;<br />

3) distribuzione degli infortuni<br />

nei reparti;<br />

4) analisi delle mansioni;<br />

5) incidenza infortunistica per<br />

classe di età dei lavoratori.<br />

Il data base realizzato per condurre<br />

l’analisi degli infortuni è stato strutturato<br />

in modo da consentirne un utilizzo<br />

sistematico per il monitoraggio dell’evoluzione<br />

delle condizioni di rischio<br />

e per verificare gli effetti degli<br />

interventi di miglioramento della sicurezza<br />

nelle attività produttive. Parallelamente,<br />

è stata definita la struttura di<br />

un report aziendale semestrale per il<br />

monitoraggio e l’analisi dell’andamento<br />

degli infortuni.<br />

Di seguito si riportano gli elementi<br />

essenziali della valutazione emersa a<br />

fronte dell’analisi condotta:<br />

l negli ultimi anni la durata media<br />

dell’assenza per infortunio (gravità) è<br />

andata sensibilmente riducendosi (da<br />

15 a 12 giorni circa), mentre sono aumentati<br />

in modo considerevole tanto il<br />

numero totale degli infortuni quanto<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

l’Indice di Frequenza (IF) [2] (da 140 a<br />

180 circa), che nel 1999 ha raggiunto<br />

un valore cinque volte superiore a quello<br />

medio del settore di appartenenza;<br />

l il fenomeno infortunistico è caratterizzato<br />

da un elevato numero di<br />

incidenti di entità limitata (il 30%<br />

producono assenze inferiori a 3 giorni;<br />

si veda la figura 2);<br />

l il reparto nel quale si verifica il<br />

maggior numero di infortuni è A:<br />

78 infortuni in 3 anni con durata<br />

media dell’assenza pari a 6 giorni;<br />

seguono B e C (si veda la figura 3);<br />

l il 50% degli infortuni può essere<br />

ridotto tenendo sotto controllo l’azione<br />

di soli 3 agenti materiali: schegge/<br />

trucioli (107 infortuni in 10 anni), oggetti<br />

pesanti (61 infortuni in 10 anni)<br />

e attrezzi manuali (32 infortuni in 10<br />

anni; si veda la figura 4);<br />

l le cause di infortunio più frequenti<br />

sono molto simili nelle tre mansioni<br />

critiche (montatore, saldatore e imbastitore;<br />

si veda la figura 5): urti e/o<br />

proiezioni di oggetti pesanti o schegge<br />

e trucioli derivanti dalle attività di<br />

molatura, smerigliatura e saldatura;<br />

l la classe di età 37-46 anni è quella<br />

soggetta al maggior numero di<br />

infortuni, ma di gravità mediamente<br />

inferiore rispetto alle altre classi (si<br />

veda la figura 6).<br />

Indicazione di alcune azioni<br />

di miglioramento<br />

Dall’analisi effettuata risulta evidente<br />

la notevole incidenza degli infortuni<br />

di scarsa entità dovuti sia all’azione<br />

di schegge e trucioli (prodotti<br />

dalle operazioni di molatura, smerigliatura<br />

e saldatura) sia all’interazione<br />

degli operai con oggetti pesanti in<br />

lavorazione e/o movimentazione (urti,<br />

schiacciamenti, ferite, ecc.). È quindi<br />

possibile per l’azienda mettere in<br />

atto nel breve periodo alcune azioni,<br />

relativamente poco onerose, finalizzate<br />

a ridurre gli eventi più frequenti ed<br />

elevare il livello di sicurezza comples-<br />

[2] L’Indice di Frequenza è definito per convenzione nel modo seguente:<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

sivo della fabbrica, ovvero:<br />

l la definizione di procedure di lavoro<br />

sicure per quanto riguarda la movimentazione<br />

dei materiali (materie prime,<br />

semilavorati e prodotti finiti),<br />

l’utilizzo di attrezzature manuali e le<br />

attività di montaggio;<br />

l l’analisi di adeguatezza dei DPI<br />

in dotazione e informazione/addestramento<br />

al loro uso corretto;<br />

l un programma di formazione differenziato<br />

per fasce d’età e per mansioni.<br />

Conclusioni<br />

A fronte del quadro tracciato in<br />

termini di:<br />

l definizione delle esigenze specifiche<br />

dell’azienda per quanto riguarda<br />

le modalità di gestione della sicurezza;<br />

l caratterizzazione dell’esposizione<br />

a rischio dei lavoratori attraverso<br />

l’analisi degli infortuni;<br />

l verifica del grado di adeguatezza<br />

del documento di valutazione del rischio<br />

e delle attività di prevenzione<br />

attualmente svolte in azienda,<br />

è possibile identificare alcuni criteri<br />

guida con cui affrontare una nuova<br />

valutazione del rischio, individuando<br />

metodi opportuni per l’analisi delle<br />

attività, per la valutazione del rischio<br />

e delle sue principali cause, oltre che<br />

per la definizione delle priorità di intervento.<br />

In particolare, considerate la tecnologia<br />

impiegata e le modalità di<br />

lavoro adottate dall’azienda, sono<br />

state definite le seguenti caratteristiche<br />

prioritarie della metodologia di<br />

valutazione del rischio adeguata allo<br />

specifico caso:<br />

1) analisi sistematica svolta per lavorazioni<br />

e mansioni specifiche, che<br />

consente di identificare lavorazioni<br />

e/o attività standard, in qualche misura<br />

indipendenti dalla singola commessa,<br />

a cui fare riferimento in fase di<br />

definizione del ciclo di produzione e<br />

di allestimento delle linee; inoltre,<br />

un’analisi del rischio focalizzata sulle<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

mansioni appare congruente con le caratteristiche<br />

specifiche dell’esposizione<br />

a rischio dei lavoratori e fortemente<br />

dipendente dalle procedure di lavoro<br />

adottate (come emerso dall’analisi<br />

degli infortuni);<br />

2) capacità di utilizzare in modo<br />

sinergico e congruente dati storici<br />

di infortuni e/o guasti con giudizi e<br />

stime di esperti della sicurezza;<br />

3) adozione di un modello del sistema<br />

di lavoro e di criteri di analisi<br />

attraverso i quali valutare il contributo<br />

delle principali cause di rischio e<br />

supportare l’individuazione di obiettivi<br />

di intervento in specifiche aree [3] ,<br />

quali tecnologia e mezzi di produzione,<br />

procedure di lavoro, formazione,<br />

DPI, ecc. (si veda la figura 7);<br />

4) facilitare un monitoraggio costante<br />

ad intervalli di tempo predefiniti<br />

in un’ottica di aggiornamento<br />

della valutazione anche a seguito di<br />

programmi di intervento (valutazione<br />

del rischio residuo).<br />

In particolare, è stato predisposto<br />

uno schema per la realizzazione di<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

“schede macchina” allo scopo di racchiudere<br />

in un unico documento tutte<br />

le informazioni inerenti gli impianti<br />

e le attrezzature in uso. Tale<br />

strumento è di grande utilità per una<br />

corretta gestione degli interventi di<br />

manutenzione e/o adeguamento delle<br />

attrezzature, potendo essere direttamente<br />

correlato alla manifestazione<br />

del fenomeno infortunistico. Infatti,<br />

volendo sintetizzare in un quadro<br />

semplificato le cause che danno<br />

luogo agli infortuni, si può ritenere<br />

che questi avvengono in seguito a:<br />

l esecuzione di lavorazioni intrinsecamente<br />

pericolose;<br />

l imperizia e/o disattenzione degli<br />

operatori;<br />

l uso di macchine e/o attrezzature<br />

con un livello di sicurezza insufficiente;<br />

l condizioni dell’ambiente di lavoro<br />

insoddisfacenti.<br />

Un’organica valutazione dei rischi<br />

dovrebbe prendere in considerazione<br />

questi quattro aspetti, tenendo conto<br />

di alcune osservazioni. Di solito, se<br />

un ciclo tecnologico presenta dei rischi<br />

elevati, un aumento del livello di<br />

sicurezza può essere conseguito solo<br />

attraverso un cambiamento tecnologico.<br />

Questa soluzione comporta, in genere,<br />

costi elevati e tempi di realizzazione<br />

lunghi, per cui se l’orizzonte<br />

temporale è di medio/breve periodo<br />

e/o se non si dispone di risorse economiche<br />

sufficienti, la tecnologia rappresenta<br />

un vincolo su cui non è possibile<br />

intervenire.<br />

Gli infortuni derivanti da imperizia<br />

o disattenzione degli operatori dipendono<br />

da varie cause, ad esempio una<br />

formazione non adeguata, un sistema<br />

di controllo insufficiente da parte dei<br />

preposti, una scarsa esperienza degli<br />

operatori o, al contrario, una notevole<br />

esperienza associata a una sottovalutazione<br />

dei rischi delle operazioni che<br />

vengono svolte e a una conseguente<br />

disattenzione. In questo caso gli interventi<br />

sono legati allo svolgimento di<br />

uno specifico processo formativo, alla<br />

definizione delle mansioni e a un continuo<br />

impegno nel controllo dell’appli-<br />

[3] Cagno E., Di Giulio A., Trucco P., Risk and Causes-of-Risk Assessment for an Effective Industrial Safety Management,<br />

International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, 7, 2000.<br />

44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

46 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


cazione delle procedure operative.<br />

Pertanto, da un punto di vista tecnico,<br />

ciò su cui si può concretamente<br />

intervenire è rappresentato dalle<br />

attrezzature e dalle condizioni dell’ambiente<br />

di lavoro.<br />

Il punto di partenza può essere<br />

efficacemente rappresentato dall’analisi<br />

storica degli infortuni che,<br />

nel caso dell’azienda considerata,<br />

ha permesso di acquisire una notevo-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

le quantità di informazioni quali le<br />

tipologie degli infortuni più ricorrenti<br />

(oltre alle cause e alle modalità<br />

con cui si sono verificati), la distribuzione<br />

degli infortuni in funzione<br />

dei reparti e delle lavorazioni, ecc.<br />

Incrociando i risultati di questa<br />

analisi con i dati delle macchine<br />

relativi alle loro caratteristiche tecniche<br />

e al loro stato d’uso e di<br />

manutenzione, si può verificare se<br />

Dal Sole 24 ORE un libro e un software<br />

per la pianificazione della sicurezza in azienda<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

esistono delle correlazioni tra gli<br />

infortuni e una eventuale inadeguatezza<br />

delle macchine stesse. Il risultato,<br />

in termini di programmazione<br />

degli interventi sulla sicurezza,<br />

consiste nella definizione di una<br />

scala di priorità determinata sulla<br />

base di dati ragionevolmente certi<br />

e giustificati. l<br />

È in pubblicazione da parte del Sole 24 ORE il volume, corredato di software, Costi e pianificazione della sicurezza di<br />

Antonio Calabrese, Enrico Cagno e Paolo Trucco.<br />

Il volume fornisce modelli e strumenti operativi per gestire la sicurezza utilizzandola come leva competitiva.<br />

La definizione del budget della sicurezza e la pianificazione degli interventi sono, infatti, aspetti fondamentali nel<br />

processo di gestione aziendale. Per questo motivo è necessario comprendere che, a fronte degli oneri sostenuti per<br />

l’abbattimento dei rischi, si conseguono benefici in buona parte quantificabili anche dal punto di vista economico. L’opera<br />

valuta i limiti dell’approccio tradizionale e presenta un serie di casi di gestione efficace attuata mediante la costruzione di<br />

un SGS. Il corpo centrale del volume esplicita i costi della sicurezza che vengono approfonditi differenziandone la<br />

tipologia, la classificazione e i metodi di stima. Questa analisi introduce la pianificazione del budget riservando una<br />

particolare attenzione alle voci di costo da considerare, ai fenomeni dinamici, sia interni che esterni all’azienda, e<br />

all’analisi dei costi a consuntivo dell’anno precedente, la stima degli effetti di interventi di riduzione del rischio e la<br />

definizione del “nuovo punto di ottimo economico”. Un ultimo sguardo viene dedicato ai criteri di pianificazione degli<br />

interventi di sicurezza, al coinvolgimento del personale nel processo di miglioramento (l’approccio comportamentale -<br />

Behaviour-Based Safety Process) e all’auditing dei sistemi di gestione della sicurezza (SGS).<br />

Il software, allegato al volume, è uno strumento per il monitoraggio e l’analisi degli infortuni e di altri eventi<br />

incidentali in azienda. Questo strumento informatico consente la registrazione delle informazioni relative a infortuni,<br />

medicazioni e mancati infortuni e la loro elaborazione per ottenere una serie articolata di dati e di statistiche utili<br />

al management aziendale e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le attività di monitoraggio e<br />

pianificazione di eventuali interventi di miglioramento.<br />

Per conoscere l’elenco delle librerie specializzate più vicine<br />

chiama il numero del servizio clienti 02 4587010<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

di Giulio Benedetti, magistrato<br />

La difesa legale di un’azienda<br />

coinvolta in un infortunio sul<br />

lavoro con l’accusa di non aver<br />

dotato un suo lavoratore di<br />

idonei dispositivi sosteneva,<br />

quale prova del rispetto delle<br />

procedure adottate e dell’alto<br />

livello di sicurezza dei processi<br />

lavorativi, che la società aveva<br />

ottenuto la certificazione UNI<br />

EN ISO 14001. La sentenza del<br />

Tribunale di Mondovì del 24<br />

aprile 2001, n. 257, esamina il<br />

quesito se l’ottemperanza da<br />

parte del datore di lavoro delle<br />

procedure di certificazione<br />

della qualità aziendale garantisce<br />

il rispetto delle norme di sicurezza<br />

sul lavoro penalmente<br />

sanzionate.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Una sentenza del Tribunale di Mondovì considera la rilevanza penale della certificazione aziendale<br />

Quando la qualità<br />

non basta a garantire la sicurezza<br />

Il caso trattato riguarda un infortunio<br />

sul lavoro e l’imputazione contestata<br />

al datore di lavoro consisteva<br />

nell’avere adibito il lavoratore ad<br />

un’attività in un’area sospesa dal suolo<br />

senza averlo previamente dotato di<br />

mezzi idonei (quali un cestello di lavoro<br />

autosollevante o un’apposita imbracatura<br />

di sicurezza) a consentirne l’accesso<br />

sicuro in una zona elevata. La<br />

difesa, invero, sosteneva, quale prova<br />

dell’adozione della correttezza delle<br />

procedure adottate e dell’alto livello<br />

di sicurezza dei processi lavorativi,<br />

che la società del datore di lavoro<br />

aveva ottenuto la certificazione UNI<br />

EN ISO 14001. Pertanto nella sentenza<br />

viene esaminato il quesito se l’ottemperanza<br />

da parte del datore di lavoro<br />

delle procedure di certificazione<br />

della qualità aziendale garantisce il<br />

rispetto delle norme di sicurezza sul<br />

lavoro penalmente sanzionate. Dopo<br />

avere considerato che nel caso di specie<br />

il lavoratore, allorquando ebbe a<br />

verificare l’avaria dei sistemi di produzione,<br />

avrebbe dovuto adottare una<br />

serie di operazioni idonee ad evitare<br />

l’infortunio, il giudice enuncia il principio<br />

secondo il quale la previsione<br />

della realizzazione di procedure produttive<br />

in occasione della richiesta di<br />

certificazione è un primo significativo<br />

passo verso il conseguimento di<br />

una quota di sicurezza adeguata.<br />

La sentenza è sicuramente innovativa<br />

poiché per la prima volta viene<br />

esaminata la rilevanza penale della<br />

procedura di certificazione di qualità<br />

aziendale, anche se si afferma,<br />

sia pure riduttivamente, che il suo<br />

contenuto è essenzialmente economico.<br />

Vale a dire che l’avvenuta<br />

ottemperanza da parte della società<br />

delle procedure della certificazione<br />

aziendale è «condizione necessaria,<br />

anche se non sufficiente, a dimostrare<br />

che qualche cosa si è fatto e che<br />

il corretto procedimento produttivo<br />

non può non passare attraverso adeguate<br />

misure di sicurezza che ne<br />

garantiscano un efficace e proficuo<br />

svolgimento». La proposizione secondo<br />

la quale la certificazione è condizione<br />

necessaria, ma non sufficiente<br />

a garantire la sicurezza sul lavoro, trova<br />

il suo fondamento nella constatazione<br />

per la quale non può essere a<br />

priori escluso che un’impresa certificata<br />

non sia in regola con le norme in<br />

materia di sicurezza.<br />

Invero, il giudice, a tal proposito<br />

chiosa: «a ben vedere, se così fosse,<br />

la certificazione sarebbe stata concessa<br />

sulla scorta di valutazioni errate,<br />

perché avrebbe avallato un processo<br />

produttivo rischioso per gli addetti e,<br />

dunque, contrario ai precetti di legge».<br />

Conseguentemente la sentenza<br />

conclude rilevando che alla data attuale<br />

la certificazione di qualità persegue<br />

scopi che non intersecano la strada<br />

della sicurezza: «altrettanto vero, però,<br />

è che non c’è qualità vera in assenza<br />

di sicurezza».<br />

L’importanza della sentenza esaminata<br />

consiste nel rilievo per il quale in<br />

precedenza la prevalente dottrina aveva<br />

ritenuto che la certificazione di qualità<br />

assolvesse esclusivamente finalità<br />

civili e commerciali. Si riteneva, infatti,<br />

che il mondo della certificazione di<br />

qualità delle imprese fosse assolutamente<br />

confinato nel novero delle regole<br />

dell’arte previste dall’articolo 1176,<br />

comma 2, del codice civile per valutare<br />

il corretto adempimento delle obbligazioni<br />

inerenti all’esercizio di un’attività<br />

professionale. Da tale assunto conseguiva<br />

la constatazione per la quale<br />

la violazione delle norme della certificazione<br />

aziendale fosse soltanto san-<br />

48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


zionata dalle azioni civili di recesso<br />

dal contratto e di richiesta di risarcimento<br />

dei danni, previste dall’articolo<br />

2224 del c.c., laddove il prestatore dell’opera<br />

non avesse proceduto all’esecuzione<br />

dell’opera secondo le regole<br />

dell’arte entro il termine congruo fissato<br />

dal committente.<br />

D’altra parte occorre osservare che<br />

la nuova strada intrapresa dalla certificazione<br />

di qualità si affranca da contenuti<br />

esclusivamente economici e sempre<br />

più riveste contenuti di sicurezza<br />

ambientale e di tutela dei lavoratori.<br />

Infatti, in Italia alla data del 31<br />

dicembre 2002 ben 152 imprese han-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

no ottenuto dai competenti organismi<br />

la certificazione aziendale OHSAS<br />

(Occupational Health and Safety Assessment<br />

Series) 18001:1999 e<br />

18002:1999 consistente in una norma<br />

a formazione volontaria, emessa dall’ente<br />

normatore britannico, avente ad<br />

oggetto i sistemi di gestione della tutela<br />

della salute e della sicurezza sul<br />

posto di lavoro. In particolare, deve<br />

osservarsi che la OHSAS 18001 è stata<br />

elaborata in modo da essere compatibile<br />

con i sistemi di gestione ISO<br />

9001/1994 (qualità) e ISO 14001/<br />

1996 (ambiente) per agevolare l’integrazione<br />

da parte delle organizzazioni<br />

CENTRO DI FORMAZIONE DE IL SOLE 24 ORE<br />

Milano, 10 e 11 aprile 2003 - Centro di formazione de il Sole 24 ORE<br />

DISCIPLINA IN MATERIA DI EDILIZIA ALLA LUCE DELLE NOVITÀ<br />

DEL T.U. E DELLA LEGGE OBIETTIVO<br />

interessate a tale processo dei sistemi<br />

di gestione di qualità, ambiente, sicurezza<br />

e tutela della salute. Proprio perché<br />

intento della predetta certificazione<br />

di qualità è l’identificazione dei<br />

pericoli, la valutazione ed il controllo<br />

dei rischi i quali devono essere idonei<br />

e sufficienti e devono consentire all’organizzazione<br />

di identificare, valutare<br />

e controllare in modo dinamico i<br />

propri rischi, le norme OHSAS<br />

18001 e ISO 14001 costituiscono il<br />

raccordo tra il mondo della produzione<br />

economica e la cultura e la tutela<br />

della sicurezza dei lavoratori e la loro<br />

adozione sarà sicuramente produttiva<br />

di ripercussioni giurisprudenziali. l<br />

Tribunale di Mondovì, sentenza 24 aprile 2001, n. 257, n. 2/99 RGP,<br />

RGNR 2181/97, Giudice Monocratico Dott. Mauro Anetrini<br />

<strong>Sicurezza</strong> sul lavoro e violazione degli articoli 375 comma 1, 376 e 386 del DPR 547/1955 e 35 D.Lgs 926/1994 - Certificazione<br />

UNI EN ISO 4001 e rilevanza penale - Procedure di sicurezza aziendali per la prevenzione degli infortuni - Fondamento della colpa<br />

del datore di lavoro - Condotta imprudente del lavoratore - Finalità della certificazione di qualità e la tutela dei lavoratori<br />

«Il fondamento della colpa consiste nella esigibilità della condotta e nella prevedibilità dell’evento: il responsabile<br />

della sicurezza deve cioè fare tutto quanto è possibile per attuare misure di sicurezza adeguate in vista della<br />

prevenzione degli incidenti, con copertura anche delle evenienze impreviste. Certo non si può pretendere (né la<br />

legge impone) che l’adozione delle misure preventive abbracci anche l’imprevedibile, per il solo fatto che ciò che<br />

non è prevedibile non è prevenibile».<br />

Il Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE organizza il corso di formazione “Disciplina in materia di edilizia alla luce del T.U. e della<br />

Legge Obiettivo” che si terrà a Milano il 10 e 11 aprile 2003, presso il Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE, di Via Brisa 3.<br />

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, alle imprese e alla P.A. gli strumenti per coordinare le nuove disposizioni di legge<br />

e la competenza legislativa tra Stato, regioni e comuni, per individuare la tipologia dei diversi interventi edilizi e dei rispettivi titoli<br />

abilitativi: dall’indizione dell’istruttoria all’emanazione del provvedimento finale.<br />

Inoltre verrà esaminata la fase di vigilanza sulle attività urbanistico-edilizie, la classificazione dei reati edilizi e i criteri di<br />

emanazione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme.<br />

Interverranno: Diego Foderini (Comune di Affi - Verona) - Elisabetta Mariotti (Politecnico di Milano) - Roberto Ollari (Studio<br />

Legale Ollari) - Umberto Realfonzo (T.A.R. per il Lazio - Ministero delle Comunicazioni)<br />

Per informazioni:<br />

Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE<br />

Tel. 02/56601310 oppure 02/30223649<br />

Fax 02/56609067<br />

Sito: www.24oreformazione.com<br />

E-mail: formazioni.iscrizioni@ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

NORME UNI<br />

GENNAIO - FEBBRAIO 2003<br />

Numero norma Titolo<br />

Linee guida<br />

UNI EN ISO 14031:2002 e 19011:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 19011 e UNI EN ISO 9004<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 9000-9001-9004 e 19011<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Norme UNI e CEI<br />

gennaio - febbraio 2003<br />

PACCHETTO INDICATORI E AUDIT: Gestione ambientale - Valutazione<br />

della prestazione ambientale - Linee guida - Audit<br />

È la raccolta delle 2 norme UNI EN ISO 14031:2000 e UNI EN ISO<br />

19011:2003.<br />

Contiene una guida per progettare e utilizzare la valutazione della<br />

prestazione ambientale in un’organizzazione. È applicabile a qualsiasi<br />

organizzazione, senza riguardo alla tipologia, alle dimensioni, alla localizzazione<br />

e alla complessità. La norma non stabilisce livelli di prestazione<br />

ambientale. Essa non è finalizzata ad essere utilizzata come norma<br />

prescrittiva ai fini della certificazione o della registrazione e nemmeno<br />

per definire qualsiasi altro requisito di conformità dei sistemi di gestione<br />

ambientale; le linee guida sui principi dell’attività di audit, sulla<br />

gestione dei programmi di audit, sulla conduzione dell’audit del sistema<br />

di gestione per la qualità e del sistema di gestione ambientale come<br />

pure sulla competenza degli auditor di tali sistemi di gestione.<br />

PACCHETTO MIGLIORAMENTO E AUDIT: Sistemi di gestione per la qualità<br />

- Linee guida per il miglioramento delle prestazioni - Audit<br />

È la raccolta delle 2 norme UNI EN ISO 9004:2000 e UNI EN ISO<br />

19011:2003. Contiene: le linee guida complementari ai requisiti della<br />

ISO 9001 per migliorare l’efficacia e l’efficienza di un sistema di gestione<br />

per la qualità e le prestazioni dell’organizzazione per il conseguimento<br />

del miglioramento progressivo attraverso la soddisfazione dei<br />

clienti e delle altre parti interessate (dipendenti, collettività, soci dell’organizzazione,<br />

fornitori); le linee guida sui principi dell’attività di audit,<br />

sulla gestione dei programmi di audit, sulla conduzione dell’audit del<br />

sistema di gestione per la qualità e del sistema di gestione ambientale<br />

come pure sulla competenza degli auditor di tali sistemi di gestione.<br />

PACCHETTO VISION 2000 COMPLETO: Sistemi di gestione per la qualità -<br />

Fondamenti e terminologia - Requisiti - Linee guida per il miglioramento<br />

delle prestazioni - Audit<br />

È la raccolta delle 4 norme di base dei sistemi di gestione per la qualità.<br />

Contiene: i principi e i concetti fondamentali dei sistemi di gestione per<br />

la qualità su cui si basano le norme ISO 9000, inclusi i termini e le<br />

definizioni; i requisiti di un modello di sistema di gestione per la<br />

qualità per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e<br />

dimensione delle stesse e dai prodotti forniti (utilizzabile per uso<br />

interno, per scopi contrattuali e di certificazione); le linee guida complementari<br />

ai requisiti della ISO 9001 per migliorare l’efficacia e l’efficienza<br />

di un sistema di gestione per la qualità e le prestazioni dell’organizzazione<br />

per il conseguimento del miglioramento progressivo attraverso<br />

la soddisfazione dei clienti e delle altre parti interessate (dipendenti,<br />

collettività, soci dell’organizzazione, fornitori); le linee guida sui principi<br />

dell’attività di audit, sulla gestione dei programmi di audit, sulla<br />

conduzione dell’audit del sistema di gestione per la qualità e del<br />

sistema di gestione ambientale come pure sulla competenza degli<br />

auditor di tali sistemi di gestione.<br />

50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


UNI ISO 14050-14004/UNI EN ISO<br />

14001-19011<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 19011:2003<br />

Italiano<br />

STANIMUC UNI EN ISO 11688-2: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 3740: 2002<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

PACCHETTO AMBIENTE: Sistemi di gestione ambientale. Requisiti<br />

e guida per l’uso - Linee guida generali su principi, sistemi e<br />

tecniche di supporto - Vocabolario - Audit<br />

È la raccolta delle 4 norme di base dei sistemi di gestione ambientale.<br />

Contiene: i principi e i concetti fondamentali di un sistema di gestione<br />

ambientale che consente a un’organizzazione di formulare una politica<br />

ambientale e stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi<br />

e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi; le linee<br />

guida per stabilire e sviluppare sistemi e principi di gestione ambientale e<br />

coordinarli con altri sistemi di gestione; le definizioni di concetti fondamentali<br />

relativi alla gestione ambientale; le linee guida sui principi dell’attività<br />

di audit, sulla gestione dei programmi di audit, sulla conduzione dell’audit<br />

del sistema di gestione per la qualità e del sistema di gestione ambientale<br />

come pure sulla competenza degli auditor di tali sistemi di gestione.<br />

Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità<br />

e/o di gestione ambientale - La presente norma è la versione ufficiale<br />

in lingua italiana della norma europea EN ISO 19011 (edizione<br />

ottobre 2002) e tiene conto delle correzioni introdotte il 30 ottobre<br />

2002. La norma fornisce linee guida sui principi dell’attività di audit,<br />

sulla gestione dei programmi di audit, sulla conduzione dell’audit del<br />

sistema di gestione per la qualità e del sistema di gestione ambientale<br />

come pure sulla competenza degli auditor di tali sistemi di gestione.<br />

Essa è destinata ad una estesa gamma di potenziali utilizzatori, che<br />

comprendono gli auditor, le organizzazioni che attuano sistemi di<br />

gestione per la qualità e/o di gestione ambientale, le organizzazioni<br />

che hanno l’esigenza di condurre audit di sistemi di gestione per la<br />

qualità e/o di gestione ambientale per ragioni contrattuali e le organizzazioni<br />

che operano nella certificazione o nella formazione ed addestramento<br />

degli auditor, nella certificazione di sistemi di gestione,<br />

nell’accreditamento o nella normazione nel campo della valutazione<br />

della conformità.<br />

Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione di macchine<br />

ed apparecchiature a bassa emissione di rumore - Elementi di<br />

fisica per la progettazione a bassa emissione - La presente norma è<br />

la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO<br />

11688-2 (edizione dicembre 2000). La norma fornisce le cognizioni tecnico-fisiche<br />

per comprendere le regole di progettazione a bassa rumorosità.<br />

Essa è di aiuto ai progettisti di macchine e apparecchiature, agli utenti<br />

e/o agli acquirenti di macchine oltre che all’autorità per la supervisione o<br />

ispezione. Le equazioni fornite nella norma contribuiscono al miglioramento<br />

della comprensione generale del controllo della rumorosità. In<br />

molti casi permettono un confronto tra versioni diverse del progetto, ma<br />

non sono utili per la previsione dei valori di emissione di rumore assoluta.<br />

Le informazioni sulle sorgenti sonore interne, sui percorsi di trasmissione<br />

e sulle componenti acusticamente attive di una macchina costituiscono la<br />

base per il controllo della rumorosità nelle macchine.<br />

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti<br />

di rumore - Linee guida per l’uso delle norme di base - La presente<br />

norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO<br />

3740 (edizione novembre 2000). La norma offre linee guida per l’impiego<br />

della serie di norme comprendenti la UNI EN ISO 3741, UNI EN ISO 3743<br />

parti 1 e 2, dalla UNI EN ISO 3744 alla UNI EN ISO 3747 e le due parti della<br />

UNI EN ISO 9614. Tutte queste norme descrivono vari metodi per la determinazione<br />

dei livelli di potenza sonora di tutti i tipi di macchine e apparecchiature.<br />

La norma offre: - brevi sommari delle norme di base sopra indicate;<br />

- una guida alla selezione di una o più di queste norme ove appropriate a<br />

un tipo particolare. Queste linee guida si applicano solo al suono<br />

irradiato per via aerea. La norma può essere utilizzata nella preparazione<br />

della procedura per prova di rumorosità, secondo la UNI EN ISO<br />

12001, e laddove non esista una specifica procedura di prova.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

UNI 11022: 2003<br />

Italiano<br />

UNI 11020: 2002<br />

Italiano<br />

UNI ISO 10397: 2002<br />

Italiano<br />

UNI 10996-4: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13284-1: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13211:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1492-1: 2002<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Acustica - Misurazione dell’efficacia acustica dei sistemi<br />

antirumore (insertion loss), per infrastrutture di trasporto,<br />

installati in ambiente esterno - La norma specifica il metodo<br />

per misurare l’insertion loss di sistemi antirumore di qualunque<br />

tipo, per infrastrutture di trasporto.<br />

Alimenti e bevande<br />

Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari -<br />

Principi e requisiti per l’attuazione - La norma definisce i<br />

principi e specifica i requisiti per l’attuazione di un sistema di<br />

rintracciabilità nelle aziende agroalimentari.<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni<br />

da opere di amianto - Metodo di misurazione mediante<br />

conteggio delle fibre - La norma descrive un metodo di analisi<br />

mediante conteggio delle fibre di amianto emesse da processi<br />

industriali. Il metodo è applicabile per concentrazioni di fibre<br />

comprese tra 0,05 fibre/cm 3 e 10 fibre/cm 3 .<br />

Impianti di abbattimento dei composti organici volatili<br />

(VOC) - Criteri e requisiti per l’ordinazione, la fornitura, il<br />

collaudo e la manutenzione - Impianti di biofiltrazione - La<br />

norma definisce i criteri ed i requisiti per l’ordinazione, la fornitura,<br />

il collaudo e la manutenzione degli impianti di biofiltrazione<br />

per l’abbattimento dei composti organici volatili (VOC) presenti<br />

nelle emissioni aeriformi di processi industriali.<br />

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione<br />

in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo<br />

manuale gravimetrico - La presente norma è la versione<br />

ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13284-1 (edizione<br />

novembre 2001). La norma specifica un metodo di riferimento<br />

per la misurazione di basse concentrazioni di polveri in<br />

flussi gassosi convogliati in concentrazioni minori di 50 mg/m 3 in<br />

condizioni normali.<br />

Qualità dell’aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo<br />

manuale per la determinazione della concentrazione di<br />

mercurio totale - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 13211 (edizione gennaio<br />

2001). La norma specifica un metodo manuale di riferimento per<br />

la determinazione della concentrazione in massa del mercurio in<br />

effluenti gassosi o camini. Essa è stata validata per la determinazione<br />

della concentrazione in massa di mercurio totale da effluenti<br />

gassosi provenienti dall’incenerimento dei rifiuti per l’intervallo<br />

di concentrazione del mercurio totale da 0,001 mg/m 3 a 0,5<br />

mg/m 3 . Il metodo può essere applicato anche per effluenti gassosi<br />

provenienti da altre fonti.<br />

Apparecchi di sollevamento e accessori<br />

Brache di tessuto - <strong>Sicurezza</strong> - Brache di nastro tessuto<br />

piatto di fibra chimica, per uso generale - La presente<br />

norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1492-1 (edizione luglio 2000). La norma specifica i<br />

requisiti relativi alla sicurezza, compresi i metodi di valutazione<br />

e di prova, di brache piatte cucite in nastro tessuto a braccio<br />

singolo, due, tre e quattro bracci e ad un anello continuo con o<br />

senza accessori, di fibra chimica di poliammide, poliestere e<br />

polipropilene nella gamma di larghezza compresa tra 25 mm e<br />

450 mm compresi.<br />

52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


UNI EN 1492-2: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 624: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 1547: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 378-4:2003<br />

Italiano<br />

UNI 10989-1: 2003<br />

Italiano<br />

UNI 10989-2: 2003<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

Brache di tessuto - <strong>Sicurezza</strong> - Brache ad anello continuo di<br />

tessuto di fibra chimica, per uso generale - La presente norma è la<br />

versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1492-2<br />

(edizione luglio 2000). La norma specifica i requisiti relativi alla sicurezza,<br />

compresi i metodi di valutazione e di prova, di brache ad anello<br />

continuo con carico massimo di esercizio fino a 40 tonnellate (in sollevamento<br />

diritto) e di brache ad anello continuo a due, tre e quattro bracci,<br />

con o senza terminali, di poliammide, poliestere e polipropilene.<br />

CIG<br />

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di<br />

petrolio liquefatti (GPL) - Apparecchi di riscaldamento, a circuito<br />

stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti - La presente<br />

norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN<br />

624 (edizione settembre 2000). La norma specifica le caratteristiche di<br />

sicurezza, costruzione, funzionamento e rendimento, i metodi di prova<br />

e la marcatura degli apparecchi di riscaldamento con circuito a tenuta<br />

stagna, che utilizzano GPL, per veicoli da strada e natanti.<br />

CTI<br />

Apparecchiature di processo termico industriale - Procedura per<br />

prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico<br />

industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie - La<br />

presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1547 (edizione gennaio 2001) La norma riguarda la procedura<br />

per prove di rumorosità che specifica le informazioni necessarie per<br />

eseguire in modo efficiente e in condizioni normalizzate la determinazione<br />

la dichiarazione e la verifica delle caratteristiche di emissione sonora<br />

delle apparecchiature di processo termico industriale. Indica anche la<br />

posizione dei posti di lavoro dove devono essere effettuate le misurazioni.<br />

La norma specifica inoltre i metodi di misurazione del rumore disponibili<br />

e le condizioni di funzionamento e di montaggio che devono essere<br />

utilizzati per la prova. La norma riguarda la riproducibilità della determinazione<br />

delle caratteristiche di emissione sonora entro i limiti specificati,<br />

determinata dal grado di accuratezza del metodo di misurazione di base<br />

del rumore utilizzato. I metodi di misurazione del rumore considerati<br />

sono metodi tecnico-progettuali e metodi di controllo. La norma non<br />

tratta il calcolo dell’esposizione personale giornaliera al rumore.<br />

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza<br />

ed ambientali - Esercizio, manutenzione, riparazione e<br />

riutilizzo - La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana<br />

della norma europea EN 378-4 (edizione gennaio 2000). La norma<br />

prescrive i requisiti di sicurezza e gli aspetti ambientali relativi al<br />

funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli impianti frigoriferi<br />

e il recupero, riutilizzo e lo smaltimento di tutti i tipi di fluidi<br />

frigorigeni.<br />

Comportamento all’incendio<br />

Analisi su scala di laboratorio delle emissioni prodotte dalla<br />

combustione dei materiali in condizioni rappresentative della<br />

prima fase dell’incendio - Condizioni di elevata ventilazione - La<br />

norma descrive le procedure analitiche atte a determinare quantitativamente<br />

gli effluenti dell’incendio prodotti da un campione di materiale,<br />

in una condizione di combustione rappresentativa di un incendio che si<br />

sviluppa in un ambiente aperto o ad esso assimilabile.<br />

Analisi su scala di laboratorio delle emissioni prodotte dalla<br />

combustione dei materiali in condizioni rappresentative della<br />

prima fase dell’incendio - Condizioni di accumulo - La norma<br />

descrive le procedure analitiche atte a determinare qualitativamente<br />

e quantitativamente gli effluenti dell’incendio prodotti da un<br />

campione di materiale, in una condizione di combustione rappresentativa<br />

di un incendio che si sviluppa in un ambiente chiuso o ad esso<br />

assimilabile.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

UNI 10989-3: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1634-3: 2003<br />

Italiano<br />

UNI ENV 1729-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 12320:2002<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 12567-1:2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 12416-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1442:2002<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Analisi su scala di laboratorio delle emissioni prodotte dalla combustione<br />

dei materiali in condizioni rappresentative della prima<br />

fase dell’incendio - Guida all’uso dei risultati - La norma, sperimentale,<br />

propone un metodo di facile interpretazione e di pratico utilizzo,<br />

che consenta di rappresentare l’insieme delle informazioni ottenute<br />

dalla sperimentazione atta a determinare gli effluenti dell’incendio.<br />

Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura -<br />

Porte e chiusure a tenuta fumo - La presente norma è la versione<br />

ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1634-3 (edizione<br />

aprile 2001). La norma specifica un metodo per la determinazione delle<br />

perdite di fumo freddo e caldo da un lato all’altro di un insieme porta,<br />

nelle condizioni di prova specificate. La prova può essere applicata a<br />

porte ed elementi di chiusura di diversi tipi, in grado di limitare il<br />

passaggio del fumo in caso di incendio.<br />

Mobili<br />

Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Dimensioni<br />

funzionali - La presente norma sperimentale è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 1729-1 (edizione<br />

maggio 2001). La norma sperimentale specifica le dimensioni funzionali<br />

e la marcatura per sedie e tavoli di utilizzo generico all’interno<br />

delle istituzioni scolastiche. La norma sperimentale non si applica alle<br />

stazioni di lavoro con computer e per funzioni specifiche (per esempio<br />

uffici, laboratori, sedute in linea, officine, e spazi per la progettazione).<br />

Prodotti /sistemi per organismo edilizio<br />

Accessori per serramenti - Lucchetti e accessori - Requisiti e<br />

metodi di prova - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 12320 (edizione gennaio<br />

2001). La norma specifica i requisiti e descrive i metodi di prova per<br />

la resistenza meccanica, la sicurezza, la funzionalità e la resistenza<br />

alla corrosione di lucchetti e relativi accessori, usati in edilizia,<br />

esclusi cavi e catene.<br />

Isolamento termico di finestre e porte - Determinazione della<br />

trasmittanza termica con il metodo della camera calda - Finestre<br />

e porte complete - La presente norma è la versione ufficiale<br />

in lingua italiana della norma europea EN ISO 12567-1 (edizione<br />

settembre 2000). La norma specifica un metodo per misurare la<br />

trasmittanza termica di una finestra o porta. Essa tiene conto di tutti<br />

gli effetti dei telai, dei telai scorrevoli, delle imposte, delle ante<br />

delle porte e dei montaggi.<br />

Protezione attiva contro gli incendi<br />

Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a polvere -<br />

Requisiti e metodi di prova per componenti - La presente<br />

norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea<br />

EN 12416-1 (edizione marzo 2001). La norma specifica i requisiti e i<br />

metodi di prova per i materiali, la costruzione e le prestazioni di<br />

componenti destinati all’utilizzo in sistemi di lotta contro l’incendio<br />

a polvere, destinati all’impiego in edifici.<br />

Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti<br />

Recipienti portatili e ricaricabili di acciaio saldato per gas di<br />

petrolio liquefatto (GPL) - Progettazione e costruzione - La<br />

presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1442 (edizione febbraio 1998) e dell’aggiornamento A1<br />

(edizione marzo 2002) e tiene conto delle correzioni introdotte il 18<br />

agosto 1999. La norma specifica i requisiti minimi relativi a materiali,<br />

progettazione, costruzione ed esecuzione, procedimenti e prove<br />

di fabbrica dei recipienti trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato<br />

per gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità geometrica compresa<br />

tra 0,5 litri e 150 litri, esposti a temperatura ambiente.<br />

54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

UNI 10989-3: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1634-3: 2003<br />

Italiano<br />

UNI ENV 1729-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 12320:2002<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 12567-1:2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 12416-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1442:2002<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Analisi su scala di laboratorio delle emissioni prodotte dalla combustione<br />

dei materiali in condizioni rappresentative della prima<br />

fase dell’incendio - Guida all’uso dei risultati - La norma, sperimentale,<br />

propone un metodo di facile interpretazione e di pratico utilizzo,<br />

che consenta di rappresentare l’insieme delle informazioni ottenute<br />

dalla sperimentazione atta a determinare gli effluenti dell’incendio.<br />

Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura -<br />

Porte e chiusure a tenuta fumo - La presente norma è la versione<br />

ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1634-3 (edizione<br />

aprile 2001). La norma specifica un metodo per la determinazione delle<br />

perdite di fumo freddo e caldo da un lato all’altro di un insieme porta,<br />

nelle condizioni di prova specificate. La prova può essere applicata a<br />

porte ed elementi di chiusura di diversi tipi, in grado di limitare il<br />

passaggio del fumo in caso di incendio.<br />

Mobili<br />

Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Dimensioni<br />

funzionali - La presente norma sperimentale è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 1729-1 (edizione<br />

maggio 2001). La norma sperimentale specifica le dimensioni funzionali<br />

e la marcatura per sedie e tavoli di utilizzo generico all’interno<br />

delle istituzioni scolastiche. La norma sperimentale non si applica alle<br />

stazioni di lavoro con computer e per funzioni specifiche (per esempio<br />

uffici, laboratori, sedute in linea, officine, e spazi per la progettazione).<br />

Prodotti /sistemi per organismo edilizio<br />

Accessori per serramenti - Lucchetti e accessori - Requisiti e<br />

metodi di prova - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 12320 (edizione gennaio<br />

2001). La norma specifica i requisiti e descrive i metodi di prova per<br />

la resistenza meccanica, la sicurezza, la funzionalità e la resistenza<br />

alla corrosione di lucchetti e relativi accessori, usati in edilizia,<br />

esclusi cavi e catene.<br />

Isolamento termico di finestre e porte - Determinazione della<br />

trasmittanza termica con il metodo della camera calda - Finestre<br />

e porte complete - La presente norma è la versione ufficiale<br />

in lingua italiana della norma europea EN ISO 12567-1 (edizione<br />

settembre 2000). La norma specifica un metodo per misurare la<br />

trasmittanza termica di una finestra o porta. Essa tiene conto di tutti<br />

gli effetti dei telai, dei telai scorrevoli, delle imposte, delle ante<br />

delle porte e dei montaggi.<br />

Protezione attiva contro gli incendi<br />

Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a polvere -<br />

Requisiti e metodi di prova per componenti - La presente<br />

norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea<br />

EN 12416-1 (edizione marzo 2001). La norma specifica i requisiti e i<br />

metodi di prova per i materiali, la costruzione e le prestazioni di<br />

componenti destinati all’utilizzo in sistemi di lotta contro l’incendio<br />

a polvere, destinati all’impiego in edifici.<br />

Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti<br />

Recipienti portatili e ricaricabili di acciaio saldato per gas di<br />

petrolio liquefatto (GPL) - Progettazione e costruzione - La<br />

presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1442 (edizione febbraio 1998) e dell’aggiornamento A1<br />

(edizione marzo 2002) e tiene conto delle correzioni introdotte il 18<br />

agosto 1999. La norma specifica i requisiti minimi relativi a materiali,<br />

progettazione, costruzione ed esecuzione, procedimenti e prove<br />

di fabbrica dei recipienti trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato<br />

per gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità geometrica compresa<br />

tra 0,5 litri e 150 litri, esposti a temperatura ambiente.<br />

54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


UNI EN 1920: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 849: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 962: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 11439: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 850: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1870-9: 2002<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

Bombole trasportabili per gas - Bombole per gas compressi<br />

(escluso l’acetilene) - Controlli in occasione del riempimento -<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della<br />

norma europea EN 1920 (edizione luglio 2000). La norma specifica i<br />

requisiti di controllo in occasione del riempimento e si applica a<br />

bombole trasportabili per gas saldate o prive di saldature realizzate<br />

in acciaio o in lega di alluminio per gas compressi (ad esclusione<br />

dell’acetilene) con capacità in acqua da 0,5 litri fino a 150 litri.<br />

Inoltre, essa si applica, per quanto possibile, a bombole con capacità<br />

in acqua minore di 0,5 litri. La norma non si applica a pacchi di<br />

bombole collegate fra di loro o a bombole da rimorchio collegate<br />

fra di loro.<br />

Bombole trasportabili per gas - Valvole per bombole - Specifiche<br />

e prove di tipo - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 849 (edizione luglio 1996),<br />

dell’aggiornamento A1 (edizione aprile 1999) e dell’aggiornamento<br />

A2 (edizione giugno 2001). La norma specifica i requisiti per le<br />

valvole delle bombole per gas e il metodo di esecuzione delle prove<br />

di tali valvole per l’approvazione del tipo ed è applicabile a valvole<br />

con funzionamento a volantino o a chiave da montare su bombole<br />

per gas aventi capacità fino a 150 litri, non è applicabile a valvole<br />

per apparecchiature di respirazione, estintori, attrezzature di criochirurgia<br />

o gas di petrolio liquefatto (GPL).<br />

Bombole trasportabili per gas - Cappellotti chiusi e cappellotti<br />

aperti di protezione delle valvole delle bombole per gas<br />

industriali e medicali - Progettazione, costruzione e prove - La<br />

presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 962 (edizione luglio 1996), dell’aggiornamento A1 (edizione<br />

settembre 1999) e dell’aggiornamento A2 (edizione agosto<br />

2000). La norma riguarda i dispositivi di protezione delle valvole per<br />

bombole di gas, che non siano sufficientemente robuste da consentire<br />

trasporto, manipolazione e immagazzinaggio senza tale protezione.<br />

La norma specifica le dimensioni, i requisiti dell’attrezzatura e<br />

della procedura della prova d’idoneità e di caduta.<br />

Bombole per gas - Bombole ad alta pressione per stoccaggio<br />

di gas naturale utilizzato come carburante a bordo di autovetture<br />

- La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana<br />

della norma europea EN ISO 11439 (edizione settembre 2000) e<br />

tiene conto delle correzioni introdotte il 28 marzo 2001. La norma<br />

specifica i requisiti minimi per bombole per gas leggere ricaricabili<br />

prodotte in serie destinate unicamente allo stoccaggio di gas naturale<br />

compresso ad alta pressione come carburante a bordo di autovetture,<br />

alle quali tali bombole devono essere fissate.<br />

Bombole trasportabili per gas - Connessioni di uscita delle<br />

valvole a staffa con spine di sicurezza per uso medicale - La<br />

presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 850 (edizione luglio 996), dell’aggiornamento A1 (edizione<br />

novembre 2000) e tiene conto dell’errata corrige dell’aprile<br />

1998.<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

<strong>Sicurezza</strong> delle macchine per la lavorazione del legno -<br />

Seghe circolari - Troncatrice doppia con avanzamento integrato<br />

e con carico e/o scarico manuale - La presente norma è<br />

la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN<br />

1870-9 (edizione giugno 2000). La norma specifica i requisiti o le<br />

misure da prendere per l’eliminazione dei pericoli e la limitazione<br />

dei rischi nelle troncatrici doppie con avanzamento integrato<br />

e con carico e/o scarico manuale, progettate per il taglio di legno<br />

massiccio, pannelli truciolari, pannelli di fibra o compensato, e<br />

anche degli stessi materiali con rivestimento o bordature in laminato<br />

plastico. La norma non si applica a troncatrici per tronchi e<br />

troncatrici superiori doppie.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

UNI EN 795: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 12874: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13087-1: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13087-2: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13087-3: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13087-6: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13274-3: 2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13356: 2003<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio<br />

- Requisiti e prove - La presente norma è la versione<br />

ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 795 (edizione<br />

luglio 1996) e dell’aggiornamento A1 (edizione ottobre 2000). La<br />

norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per<br />

l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente<br />

per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro<br />

le cadute dall’alto.<br />

Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti<br />

di utilizzazione - La presente norma è la versione ufficiale in lingua<br />

italiana della norma europea EN 12874 (edizione gennaio 2001). La<br />

norma specifica i requisiti per i fermafiamma che impediscono la trasmissione<br />

delle fiamme quando sono presenti miscele di gas/aria o<br />

vapore/aria infiammabili.<br />

Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Condizioni e<br />

condizionamento - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 13087-1 (edizione marzo<br />

2000) e dell’aggiornamento A1 (edizione dicembre 2001). La norma<br />

specifica i metodi di prova per la valutazione delle prestazioni dei<br />

caschi/elmetti di protezione.<br />

Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Assorbimento<br />

degli urti - La presente norma è la versione ufficiale in lingua<br />

italiana della norma europea EN 13087-2 (edizione marzo 2000) e<br />

dell’aggiornamento A1 (edizione dicembre 2001). La norma specifica<br />

i metodi di prova per la valutazione delle prestazioni dei caschi/elmetti,<br />

in particolare il metodo per la determinazione dell’assorbimento<br />

degli urti.<br />

Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Resistenza<br />

alla penetrazione - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 13087-3 (edizione marzo<br />

2000) e dell’aggiornamento A1 (edizione dicembre 2001). La norma<br />

specifica i metodi di prova per la valutazione delle prestazioni dei<br />

caschi/elmetti, in particolare il metodo di prova per la resistenza alla<br />

penetrazione.<br />

Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Campo visivo -<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana alla norma<br />

europea EN 13087-6 (edizione marzo 2000) e dell’aggiornamento A1<br />

(edizione dicembre 2001). La norma specifica i metodi di prova per la<br />

valutazione delle prestazioni dei caschi/elmetti, in particolare il metodo<br />

di prova per il campo visivo.<br />

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova<br />

- Determinazione della resistenza respiratoria - La presente<br />

norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN<br />

13274-3 (edizione settembre 2001). La norma specifica il procedimento<br />

generale per la misurazione della resistenza respiratoria dei filtri per gli<br />

apparecchi di protezione delle vie respiratorie e gli apparecchi di<br />

protezione delle vie respiratorie che incorporano facciali, ad eccezione<br />

degli apparecchi destinati all’uso subacqueo.<br />

Accessori di visualizzazione per uso non professionale - Metodi<br />

di prova e requisiti - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 13356 (edizione luglio 2001). La<br />

norma specifica i requisiti prestazionali ottici di accessori che devono<br />

essere indossati, attaccati o portati da persone e progettati per l’uso<br />

non professionale.<br />

UNI EN 13274-6:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di<br />

prova - Determinazione del tenore di anidride carbonica dell’aria<br />

di inspirazione - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 13274-6 (edizione dicembre<br />

2001). La norma specifica il procedimento di prova per la misurazione<br />

del tenore di anidride carbonica nell’aria di inspirazione (spazio<br />

morto) degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.<br />

56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


UNI EN 149:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera<br />

filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura - La presente<br />

norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 149 (edizione aprile 2001) e tiene conto dell’errata corrige<br />

di luglio 2002 (AC:2002). La norma specifica i requisiti minimi per le<br />

semimaschere filtranti utilizzate come apparecchi di protezione delle<br />

vie respiratorie contro le particelle salvo che per scopi di fuga.<br />

Trasporti interni<br />

UNI EN 1551: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 1726-2: 2002<br />

Italiano<br />

UNI ENV 852: 2002<br />

Italiano<br />

UNI EN 13490: 2003<br />

Italiano<br />

<strong>Sicurezza</strong> dei carrelli industriali - Carrelli semoventi con portata<br />

maggiore di 10.000 kg - La presente norma è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea EN 1551 (edizione aprile 2000). La<br />

norma si applica ai carrelli elevatori semoventi con portata nominale<br />

maggiore di 10 000 kg. Essa specifica i requisiti tecnici necessari per<br />

minimizzare i pericoli specifici che potrebbero verificarsi durante l’usuale<br />

funzionamento e manutenzione dei carrelli industriali, in conformità<br />

ai dati forniti dal costruttore o dai suoi rappresentanti autorizzati.<br />

<strong>Sicurezza</strong> dei carrelli industriali - Carrelli semoventi con portata<br />

fino a 10.000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a<br />

20.000 N compresi - Requisiti supplementari per carrelli con<br />

posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati<br />

per circolare con carichi elevati - La presente norma è la versione<br />

ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1726-2 (edizione<br />

settembre 2000). La norma si applica, oltre alla EN 1726-1, ai carrelli<br />

industriali progettati per circolare in ambienti chiusi su superfici preparate<br />

orizzontali lisce e dotati di sollevatore non inclinabile verticale.<br />

UNIPLAST<br />

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto di acqua<br />

destinata al consumo umano - Valutazione della migrazione -<br />

Guida sulla interpretazione dei valori di migrazione derivati di<br />

laboratorio - La presente norma sperimentale è la versione ufficiale in<br />

lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 852 (edizione<br />

agosto 2001). La norma, sperimentale, specifica un metodo per la<br />

determinazione della migrazione dei costituenti della superficie interna<br />

dei tubi, dei raccordi, dei giunti di materia plastica. Non sono incluse<br />

valutazioni organolettiche e microbiologiche.<br />

Vibrazioni<br />

Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in<br />

laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all’operatore<br />

dal sedile - La presente norma è la versione ufficiale in lingua<br />

italiana della norma europea EN 13490 (edizione ottobre 2001). La<br />

norma è applicabile ai sedili dell’operatore utilizzati sui carrelli<br />

industriali come definiti nella UNI ISO 5053 senza tener conto della<br />

forza motrice, del tipo di equipaggiamento, dei meccanismi di<br />

sollevamento e dei pneumatici. Essa inoltre si applica ai sedili di altri<br />

tipi di veicoli non coperti dalla UNI ISO 5053 quali carrelli a braccio<br />

telescopico e sollevatori per preparazione ordine “low-lift order<br />

picking trucks”. La norma specifica, in accordo con la UNI EN<br />

30326-1, un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione<br />

dell’efficacia della sospensione del sedile nel ridurre le vibrazioni<br />

verticali del corpo intero trasmesse all’operatore dei carrelli industriali<br />

per frequenze comprese tra 1 Hz e 20 Hz.<br />

NORME CEI<br />

GENNAIO – FEBBRAIO 2003<br />

Numero norma Titolo<br />

13 - Apparecchi per la misura dell’energia elettrica e per il controllo del carico<br />

CEI 13-35<br />

(Prime edizione (Italiano)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

Guida all’applicazione delle Norme sulla misura dell’energia<br />

elettrica - La Guida fornisce un aiuto alla scelta della normativa<br />

tecnica più idonea per la misura di energia e i sistemi di telecomunicazione<br />

e i protocolli di trasmissione dei dati di misura.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57


20-70 CEI EN 50356<br />

(Prima edizione) (Inglese - Italiano)<br />

26-21 CEI EN 60974-5<br />

(Prima edizione) (Inglese - Italiano)<br />

CEI 31-35/A<br />

(Italiano)<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio CEI<br />

20 - Cavi per energia<br />

Metodi di prova per la rivelazione di falle nei cavi - La presente<br />

norma specifica le prescrizioni per l’apparecchiatura di prova per la<br />

rivelazione di falle nei cavi nonché le procedure di taratura delle<br />

apparecchiature di prova.<br />

26 - Macchine ed apparecchiature per saldatura elettrica<br />

Apparecchiatura per la saldatura ad arco - Parte 5: Unità di<br />

avanzamento del filo - La presente Norma specifica le prescrizioni<br />

di sicurezza e di prestazione per le apparecchiature industriali e<br />

professionali impiegate nella saldatura ad arco e nei processi di<br />

avanzamento del filo di apporto.<br />

La presente Norma deve essere utilizzata insieme alle CEI EN<br />

60974-1 e CEI EN 60974-7.<br />

31 - Materiali antideflagranti<br />

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive<br />

per la presenza di gas - Guida all’applicazione della Norma<br />

CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi.<br />

Esempi di applicazione - La presente variante riguarda il<br />

nuovo esempio GD.11 “Classificazione dei luoghi con pericolo di<br />

esplosione dei distributori fissi di gas naturale compresso (GNC) per<br />

autotrazione”.<br />

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107)<br />

72-6 CEI EN 60730-2-9<br />

(Seconda edizione) (Inglese - Italiano)<br />

72-14 CEI EN 60730-2-8<br />

(Seconda edizione) (Inglese - Italiano)<br />

107-51 CEI EN 50304<br />

(Seconda edizione) (Inglese - Italiano)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico<br />

e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi<br />

di comandotermosensibili - La presente norma si applica ai dispositivi<br />

di comando sensibili alla temperatura per l’uso o in associazione<br />

con apparecchi elettrodomestici,<br />

compresi i dispositivi per gli apparecchi da riscaldamento, i<br />

condizionatori d’aria e similari. L’apparecchiatura può utilizzare<br />

energia elettrica, gas, gasolio, altri combustibili solidi o energia<br />

solare.<br />

La norma si applica ai dispositivi elettrici di comando automatici<br />

che utilizzano termistori NTC o PTC. Non si applica ai dispositivi<br />

per applicazioni esclusivamente industriali.<br />

La norma si applica ai dispositivi di comando con tensione nominale<br />

non superiore a 660 V o con corrente nominale non superiore<br />

a 63 A.<br />

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e<br />

similare - Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad<br />

azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche - La<br />

norma si applica alle valvole idrauliche ad azionamento elettrico utilizzate<br />

all’interno o insieme a elettrodomestici che possono utilizzare<br />

elettricità, gas, gasolio, combustibile solido o energia termica solare.<br />

Non si applica:<br />

- alle valvole idrauliche ad azionamento elettrico con valore nominale<br />

superiore a DN 50;<br />

- alle valvole idrauliche ad azionamento elettrico per le quali la pressione<br />

nominale ammissibile è superiore a 1,6 MPa;<br />

- ai distributori di cibo;<br />

- ai distributori di detergenti;<br />

- alle valvole di vapore.<br />

Forni elettrici per uso domestico - Metodi per la misura del<br />

consumo di energia - La Norma tratta delle procedure di prova<br />

richieste dalla Direttiva CE 92/75/EEC relativa all’etichettatura del consumo<br />

di energia per i forni.<br />

Si applica ai forni elettrici per uso domestico, di tipo convenzionale, a<br />

circolazione di aria forzata e a vapore caldo.<br />

58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


Non si applica ai:<br />

- forni a microonde, compresi quelli combinati,<br />

- forni per cavità piccole (ampiezza e profondità < 250 mm oppure<br />

altezza 120 mm);<br />

- forni senza comando di regolazione della temperatura;<br />

- forni con funzioni di temperatura diverse da quelle specificate più sopra.<br />

69 - Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici<br />

69-7 CEI EN 61851-1<br />

(Prima edizione) (Inglese - Italiano)<br />

76-2 CEI EN 60825-1<br />

(Quarta edizione) (Inglese - Italiano)<br />

Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 1: Aspetti generali -<br />

La presente Norma sostituisce completamente la CEI ENV 50275-1:1999-11,<br />

Fasc. 5436, ma non ne costituisce una nuova edizione.<br />

La presente Norma si applica alle apparecchiature per la carica dei<br />

veicoli elettrici (VE) di classe I con tensioni di alimentazione in c.a. fino<br />

al valore di 690 V e con tensioni di alimentazione in c.c. fino a 1000 V. Si<br />

applica, se previsti, all’alimentazione dei dispositivi ausiliari quando il<br />

veicolo elettrico è collegato alla rete.<br />

In particolare la presente Norma riguarda le caratteristiche e le condizioni<br />

operative dei dispositivi di alimentazione, il loro collegamento al<br />

veicolo, la sicurezza elettrica dell’operatore e di terzi, i requisiti del<br />

veicolo in relazione all’apparecchiatura di carica.<br />

76 - Apparecchiature laser<br />

<strong>Sicurezza</strong> degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle<br />

apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore - La presente<br />

norma riporta le prescrizioni minime relative alla sicurezza degli<br />

apparecchi laser, che possono essere composti da un solo laser con o<br />

senza dispositivo di alimentazione separato, oppure può incorporare<br />

uno o più laser in un sistema complesso ottico, elettrico o meccanico.<br />

Le applicazioni dei laser a cui si riferisce la norma sono le più disparate,<br />

sia per dimostrare fenomeni fisici e ottici, sia per lavorare materiali, sia<br />

per la lettura e registrazione dei dati come per la trasmissione e<br />

visualizzazione dell'informazione. Sono inclusi i diodi che emettono<br />

luce (LED).<br />

Nel caso in cui un sistema laser costituisca una parte di un'apparecchiatura<br />

che è soggetta a un'altra norma per la sicurezza, ad esempio<br />

applicazione medica, si utilizza la presente norma che si applica in<br />

relazione ai rischi specifici derivanti dalle radiazioni laser. La presente<br />

Norma comprende la variante A2 CENELEC alla Pubblicazione base che<br />

modifica la classificazione delle apparecchiature della norma in modo<br />

rilevante. Si è quindi ritenuto utile mettere a disposizione la presente<br />

edizione che ingloba il contenuto della norma-base (CEI EN<br />

60825-1:1998-05), la variante V1 (CEI EN 60825-1/A11:1999-01, che corrisponde<br />

all'A11 CENELEC:1996-10), e le varianti A1 e A2 (IEC e CENE-<br />

LEC), quest'ultima non esiste separatamente perché modifica in modo<br />

rilevante tutto il contenuto della norma base e relativa Variante.<br />

79 - Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggressione<br />

79-36 CEI EN 50134-1<br />

(Prima edizione) (Inglese - Italiano)<br />

79-37 CEI EN 50134-3<br />

(Prima edizione) (Inglese - Italiano)<br />

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale - Parte 1: Requisiti<br />

dei sistemi - La Norma specifica i requisiti minimi per un sistema di<br />

allarme sociale.<br />

Per le persone con invalidità si possono applicare prescrizioni supplementari<br />

non coperte dalla presente serie di Norme.<br />

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale - Parte 3: Unità<br />

locale e controllore - La presente Norma specifica i requisiti e le<br />

prove per le unità locali e i controllori che fanno parte di un sistema di<br />

allarme sociale.<br />

108 - <strong>Sicurezza</strong> delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell’informazione<br />

e delle telecomunicazioni (ex CT 74, CT 92)<br />

92-1 CEI EN 60065<br />

(Ottava edizione) (Inglese - Italiano)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio CEI<br />

Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti<br />

di sicurezza - La presente Norma si applica agli apparecchi<br />

elettronici alimentati da rete, da un alimentatore, da batterie o da<br />

alimentazione remota e<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio CEI<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

destinati alla ricezione, generazione, registrazione o riproduzione di<br />

segnali audio, video e associati.<br />

Vengono trattati principalmente gli aspetti della sicurezza degli apparecchi<br />

destinati ad usi domestici o che possono essere usati in comunità e luoghi<br />

pubblici. La Norma riguarda anche gli apparecchi professionali destinati agli<br />

impieghi di cui sopra e gli apparecchi collegati a reti di Telecomunicazioni.<br />

Esempi di apparati che rientrano nella Norma sono:<br />

apparecchi ricevitori e amplificatori per segnali sonori e TV, trasduttori di<br />

carico e di sorgente, alimentatori, strumenti musicali elettronici, apparecchi<br />

didattici, videoproiettori, monitor, videocamere, videogiochi, juke box, teletext,<br />

registratori e riproduttori di nastri e dischi ottici, sistemi di allarme, ecc.<br />

L’applicazione della presente Norma è destinata ad impedire ferite o<br />

danni dovuti ai seguenti rischi:<br />

scossa elettrica, temperatura eccessiva, radiazioni, implosione, rischi<br />

meccanici, incendio.<br />

ISPESL<br />

Istituto Superiore Per La Prevenzione E la <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro<br />

SANITÀ FUTURA 2003<br />

Centro Congressuale Villa Erba - Cernobbio, Como<br />

CONVEGNO<br />

“Prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nel sistema sanitario”<br />

25 MARZO 2003, SALA ERBA<br />

PROGRAMMA DEL CONVEGNO<br />

10.00 Presiede: M. Condorelli - Presidente del Consiglio Superiore di Sanità<br />

10.15 Apertura dei Lavori - “Ruolo dell’ISPESL a supporto del settore sanitario”, Antonio Moccaldi, Direttore<br />

ISPESL.<br />

10.30 “Recenti orientamenti del Ministero della Salute per la revisione del decreto legislativo 626/1994”, F.<br />

Oleari, Dirigente Generale del Ministero della Salute.<br />

10.45 “Qualità nelle figure professionali dei servizi di prevenzione - Recenti orientamenti del Ministero del<br />

Lavoro e delle Politiche Sociali”, P. Onelli, Dirigente Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<br />

11.00 “Accordo ISPESL - INAIL - Regioni, per i flussi informativi”, B. Cravedi, Coordinamento tecnico interregionale<br />

11.15 “Il contributo dell’INAIL nel campo della prevenzione sul lavoro e riabilitazione dei lavoratori”. M.<br />

Fanti, Direttore Centrale Prevenzione – INAIL<br />

11.30 “L’attuazione del decreto legislativo 626/94 nelle strutture sanitarie. Risultati ottenuti e problemi<br />

aperti“, F. Testa, Vicepresidente FIASO<br />

11.45 “Il Consorzio Sicur-ANCI - Il contributo per l’attuazione del decreto legislativo 626/94 nel Servizio<br />

Sanitario Nazionale”, R. Faillace, Direttore Generale ASL di Pisa<br />

12.00 “Ruolo dei servizi di prevenzione nelle strutture sanitarie per il miglioramento della prevenzione e<br />

della sicurezza”, D. Sossai, Presidente dell’AIRESPSA<br />

12.15 “Indipendenza del servizio di prevenzione e protezione in ambito ospedaliero”, G.R. Croce, Magistrato<br />

di Cassazione con funzione di Giudice per l’indagini preliminari del Tribunale di Roma<br />

12.30 Conlusioni e Dibattito<br />

25 MARZO 2003 - SALA 2 - FORUM & FORMAZIONE<br />

PROGRAMMA DEL SEMINARIO<br />

Ore 15.30 - 18.00<br />

l PRIMA SESSIONE<br />

“Qualità e sicurezza nell’impiego dei dispositivi medici”<br />

l SECONDA SESSIONE<br />

“Linee guida e protocolli sanitari per il miglioramento della tutela della salute e la prevenzione degli<br />

infortuni nelle strutture sanitarie pubbliche e private”<br />

l TERZA SESSIONE<br />

“L’osservatorio ISPESL - INAIL - Regioni per l’implementazione e la razionalizzazione dei flussi informativi per<br />

la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali”<br />

ORGANIZZAZIONE<br />

Celestino Oddi, Direttore del Dipartimento Relazioni Esterne; Rita Bisegna, Direttore dell’Ufficio Relazioni<br />

con il Pubblico; Maria Stella Natale, URP; Coletti Barbara, URP<br />

U.R.P. : Tel. 06 4714284, Fax. 06 48906750, e-mail urp_ispesl@tin.it<br />

Le iscrizioni per il seminario sono a numero chiuso e il modello di iscrizione è disponibile sul sito<br />

www.sanitafutura.it nella sezione FORUM & FORMAZIONE.<br />

60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

EUROPA<br />

IMBALLAGGI<br />

«Rettifica della direttiva 2002/272/CE della<br />

Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai<br />

materiali e agli oggetti di materia plastica destinati<br />

a venire a contatto con i prodotti alimentari»<br />

(G.U.C.E. L del 13 febbraio 2003, n. 39)<br />

Viene riprodotto per intero il testo della direttiva<br />

indicata al titolo, già pubblicata in G.U.C.E. L del<br />

15 agosto 2002, n. 220, e finalizzata a disciplinare<br />

le specifiche tecniche dei materiali e degli oggetti<br />

in plastica destinati a contenere prodotti alimentari,<br />

con i relativi limiti globali di migrazione.<br />

ALIMENTI PER BAMBINI<br />

Direttiva 2003/13/CE della<br />

Commissione 10 febbraio 2003<br />

«Direttiva 2003/13/CE della Commissione del<br />

10 febbraio 2003 che modifica la direttiva<br />

96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri<br />

alimenti destinati ai lattanti e ai bambini»<br />

(G.U.C.E. L del 14 febbraio 2003, n. 41)<br />

La direttiva modifica l’art. 6, direttiva indicata al<br />

titolo, sostanzialmente rendendo più stringenti i<br />

limiti massimi ammissibili di residui di antiparassitari<br />

tollerabili negli alimenti a base di cereali e negli<br />

altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Allegato<br />

I, direttiva in questione, già Allegato VII, direttiva<br />

96/5/CE) nonché le tipologie stesse di antiparassitari<br />

utilizzabili in prodotti agricoli destinati all’alimentazione<br />

per lattanti (Allegato II, direttiva in<br />

questione, già Allegato VIII, direttiva 96/5/CE).<br />

Direttiva 2003/14/CE della<br />

Commissione 10 febbraio 2003<br />

«Direttiva 2003/14/CE della Commissione<br />

del 10 febbraio 2003 che modifica la diret-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

tiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e<br />

alimenti di proseguimento» (G.U.C.E. L del 14<br />

febbraio 2003, n. 41)<br />

La direttiva modifica l’art. 6 della direttiva indicata al<br />

titolo, concernente le quantità massime ammissibili<br />

di sostanze presenti negli alimenti di proseguimento<br />

e per lattanti. In particolare, risultano rivisti, in modo<br />

maggiormente stringente, le tipologie di antiparassitari<br />

utilizzabili nella produzione agricola destinata<br />

alla produzione degli alimenti in questione (Allegato<br />

I, direttiva in questione, già Allegato IX, direttiva<br />

91/321/CEE) e le quantità massime specifiche dei residui<br />

di antiparassitari o dei loro metaboliti presenti<br />

nella medesima tipologia di alimenti (Allegato II, direttiva<br />

in questione, già Allegato X, direttiva 96/5/CE).<br />

PVC MORBIDO CONTENENTE FTALATI<br />

Decisione della Commissione<br />

19 febbraio 2003<br />

«Decisione della Commissione del 19 febbraio<br />

2003 che modifica la decisione 1999/815 /CE riguardante<br />

provvedimenti che vietano l’immissione sul<br />

mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati<br />

ad essere messi in bocca da bambini d’età inferiore a<br />

tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni<br />

ftalati» (G.U.C.E. L del 20 febbraio 2003, n. 46)<br />

La decisione reca la nuova “proroga trimestrale”<br />

relativa alla validità del divieto contenuto nella decisione<br />

1999/815/CE, riguardo l’immissione in commercio<br />

di giocattoli e articoli di puericultura fabbricati in<br />

PVC morbido contenente taluni ftalati. La proroga si<br />

rende necessaria per permettere il proseguimento<br />

dei test scientifici sulla migrazione delle sostanze in<br />

questione. Il nuovo termine di efficacia della decisione<br />

citata è ora fissato al 20 maggio 2003.<br />

ITALIA<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

PRODOTTI DESTINATI A UN’ALIMENTAZIONE<br />

PARTICOLARE<br />

D.Lgs. 14 febbraio 2003, n. 31<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

«Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle<br />

sostanze che possono essere aggiunte a<br />

scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati<br />

ad un’alimentazione particolare» (G.U. del 26<br />

febbraio 2003, n. 47)<br />

Il decreto fissa, per ciascuna delle categorie di<br />

sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici<br />

agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare<br />

ex D.Lgs. n. 111/1992, le tipologie di sostanze<br />

chimiche che possono essere usate per la<br />

fabbricazione dei prodotti di cui al D.Lgs. medesimo.<br />

Il mancato inserimento nell’elenco non<br />

pregiudica, comunque, la possibilità di utilizzare<br />

altre sostanze aggiunte per scopi nutrizionali<br />

specifici per la produzione di alimenti destinati<br />

a una alimentazione particolare, ferme restando<br />

le limitazioni in questo senso previste dal<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SEMINARIO<br />

regolamento (CE) n. 258/1997. I prodotti non<br />

conformi alla nuova disciplina potranno essere<br />

commercializzati fino al 31 marzo 2004.<br />

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)<br />

Decreto del Ministero delle Attività<br />

produttive 13 febbraio 2003<br />

«Terzo elenco armonizzato concernente<br />

l’attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa<br />

ai dispositivi di protezione individuale»<br />

(G.U. del 20 febbraio 2003, n. 42)<br />

Il decreto reca il terzo elenco riepilogativo delle<br />

norme nazionali (UNI EN) di trasposizione delle<br />

norme armonizzate europee (CEN) in materia di<br />

dispositivi di protezione individuale. l<br />

I SUBAPPALTI, LE FORNITURE CON POSA IN OPERA<br />

E GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI PUBBLICI<br />

Hotel President, Lecce<br />

GIOVEDÌ 27 MARZO 2003<br />

MATTINO: 8.30 - 13.00<br />

l Introduzione generale alla disciplina del subappalto nei lavori pubblici; quadro di riferimento normativo; ambito<br />

soggettivo di applicazione<br />

l La qualificazione dei subappaltatori; i requisiti per i subappaltatori; i limiti di legge per il ricorso al subappalto; le<br />

procedure autorizzative; obblighi nei confronti dell’Osservatorio<br />

POMERIGGIO: 15.30 - 19.00<br />

l Obblighi, divieti e responsabilità per gli appaltatori; obblighi, divieti e responsabilità per i subappaltatori; verifiche;<br />

sanzioni in caso di accertata violazione; obblighi nei confronti dell’Osservatorio<br />

l Le responsabilità dei Direttori dei Lavori; la responsabilità delle stazioni appaltanti; presentazione di modulistica<br />

VENERDÌ 28 MARZO 2003<br />

MATTINO: 9.00 - 13.00<br />

l Gli appalti di forniture: definizioni generali: quadro normativo di riferimento, ambito soggettivo di applicazione: il<br />

contratto di forniture;<br />

l Gli appalti di servizi: quadro normativo di riferimento; ambito soggettivo di applicazione; il contratto di servizi<br />

l Il contratto d’appalto pubblico misto; l’Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici; il subappalto di fornitura con posa<br />

in opera<br />

POMERIGGIO: 15.30 - 19.00<br />

l La nuova normativa sui lavori pubblici per i contratti di fornitura con posa in opera; il sistema delle garanzie nel<br />

contratto di fornitura con posa in opera; le subforniture nei lavori pubblici; obblighi, divieti e responsabilità per gli<br />

appaltatori; obblighi, divieti e responsabilità per i subappaltatori; verifiche; sanzioni in caso di accertata violazione<br />

l La responsabilità degli appaltatori e dei subappaltatori; la responsabilità delle stazioni appaltanti; le responsabilità<br />

dei Direttori dei Lavori; presentazione di modulistica<br />

_______________________________________________________________________<br />

Per eventuali informazioni contattare la segreteria organizzativa: ROMA MULTISERVIZI srl, via A. Dell’Abate 37,<br />

Lecce, Tel./Fax: 0832.231822/2232168, e-mail: info@romamultiservizi.com, http://www.romamultiservizi.com<br />

62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


IL CASO<br />

di Pierguido Soprani, magistrato<br />

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA<br />

«Sono Preside in un istituto scolastico di<br />

istruzione secondaria. Vorrei conoscere<br />

in che modo si configura la mia responsabilità,<br />

quale datore di lavoro, ai fini della tutela della<br />

sicurezza e della salute del personale docente<br />

e ausiliario. In particolare vorrei sapere come<br />

si caratterizza l’obbligo della valutazione<br />

dei rischi, con riguardo ai rapporti con l’ente<br />

locale gestore dell’edificio scolastico, e alla limitatezza<br />

delle risorse finanziarie disponibili»<br />

Prima di affrontare, nello specifico, il quesito<br />

proposto, va messo in rilievo che le<br />

problematiche relative alla tutela della sicurezza<br />

e della salute negli istituti pubblici scolastici,<br />

presentano tratti e caratteristiche peculiari,<br />

dipendenti dalla particolare fisionomia del<br />

modello organizzativo di lavoro, nonché delle<br />

procedure interne di impegno della spesa, proprie<br />

del settore pubblico.<br />

Nondimeno, uno degli elementi che contraddistingue<br />

la normativa prevenzionale è il principio<br />

di “circolarità” della sicurezza: il che equivale<br />

ad affermare che la normativa prevenzionistica<br />

e di igiene del lavoro si applica, con<br />

valenza trasversale, a tutti i settori della vita<br />

associata, cosa che del resto è stata da tempo<br />

affermata sia dalla legislazione sia dalla Giurisprudenza.<br />

Il principio di “circolarità” della sicurezza, già<br />

contenuto nel testo delle normative prevenzionistiche<br />

e di igiene del lavoro varate negli<br />

anni ’50, è stato confermato da quelle successive<br />

che, come il D.Lgs. n. 626/1994, hanno recepito<br />

gli standard Comunitari di settore, tant’è<br />

che l’art. 1 del citato decreto legislativo, con<br />

un’espressione e una formula linguistica che<br />

va ben oltre la dizione dell’art. 2093 del Codice<br />

civile, e degli stessi artt. 1 del D.P.R. n.<br />

547/1955 e 1 del D.P.R. n. 303/1956, ha parificato<br />

i datori di lavoro del settore pubblico e<br />

quelli del settore privato, accomunandoli nell’obbligo<br />

- in linea generale indifferenziato -<br />

dell’attuazione degli adempimenti inerenti la<br />

tutela della sicurezza e della salute sul luogo<br />

di lavoro.<br />

Una delle pronunce più significative sul tema<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

è quella di Cass. pen., sez. III, 4-18 marzo 1993,<br />

Mirabelli, secondo cui «In tema di prevenzione<br />

infortuni, i precetti relativi vanno osservati<br />

in tutte le attività nelle quali siano addetti<br />

lavoratori subordinati, comprese quelle esercitate<br />

da Stato, regioni, province e comuni, e<br />

non soltanto nei casi in cui i menzionati enti<br />

pubblici esercitino una impresa. Le norme di<br />

prevenzione infortuni e di igiene del lavoro<br />

dettate dai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19<br />

marzo 1956, n. 303 sono applicabili anche agli<br />

enti pubblici che non esercitano un’impresa».<br />

Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava<br />

i locali di un Tribunale, ove erano state<br />

accertate violazioni alle norme di prevenzione<br />

infortuni e igiene del lavoro.<br />

A far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />

626/1994, esistono dunque statuti di tutela differenziati,<br />

che sono stati previsti in relazione<br />

alle «particolari esigenze» proprie di ciascun<br />

settore e dei servizi (cui corrispondono attività<br />

di lavoro) in essi espletati, come dispone<br />

espressamente l’art. 1, comma 2, del suddetto<br />

decreto legislativo: tale regime di applicazione<br />

della normativa di tutela della sicurezza e<br />

della salute può essere efficacemente definito,<br />

per i settori particolari, come regime di<br />

«applicazione compatibile».<br />

Tra i settori particolari previsti dall’art. 1, comma<br />

2, del D.Lgs. n. 626/1994, soggetti al regime<br />

di “applicazione compatibile” della normativa<br />

di tutela della sicurezza e della salute<br />

durante il lavoro, rientrano anche le università,<br />

gli istituti di istruzione universitaria, e gli<br />

istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine<br />

e grado. E, secondo quanto dispone l’art.<br />

1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (cosiddetto<br />

T.U. sul pubblico impiego), tanto gli istituti e<br />

le scuole di ogni ordine e grado, e le istituzioni<br />

educative, quanto le istituzioni universitarie,<br />

sono classificate quali amministrazioni<br />

pubbliche; per esse dunque, con riguardo alle<br />

qualifiche soggettive, ai profili funzionali e di<br />

responsabilità e alle procedure di impegno<br />

della spesa vale, in linea generale, la disciplina<br />

stabilita per l’azione della Pubblica amministrazione.<br />

Peraltro, in base all’art. 25 del D.Lgs. n.<br />

165/2001, è stata istituita, nell’ambito dell’am-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

ministrazione scolastica periferica, la qualifica<br />

dirigenziale (con ruoli di dimensione regionale)<br />

per i capi di istituto preposti alle istituzioni<br />

scolastiche ed educative dotate di personalità<br />

giuridica e di autonomia (con equiparazione,<br />

a questo fine, della direzione dei conservatori<br />

di musica, delle accademie di belle arti, degli<br />

istituti superiori per le industrie artistiche e<br />

delle accademie nazionali di arte drammatica<br />

e di danza). A detti capi di istituto, oltre alla<br />

legale rappresentanza, è stato attribuito il<br />

compito di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione<br />

e la responsabilità della gestione<br />

delle risorse finanziarie e strumentali e dei<br />

risultati del servizio, mediante l’esercizio, nel<br />

rispetto delle competenze degli organi collegiali<br />

scolastici, di autonomi poteri di direzione,<br />

di coordinamento e di valorizzazione delle<br />

risorse umane, e di adozione dei provvedimenti<br />

di gestione delle risorse e del personale. Il<br />

comma 5 del citato art. 25 prevede altresì che<br />

nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative<br />

e amministrative il dirigente scolastico/datore<br />

di lavoro «può avvalersi di docenti<br />

da lui individuati, ai quali possono essere delegati<br />

specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile<br />

amministrativo, che sovrintende,<br />

con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive<br />

di massima impartite e degli obiettivi<br />

assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi<br />

generali dell’istituzione scolastica, coordinando<br />

il relativo personale»; non a caso, a questo<br />

riguardo, l’art. 1 del D.M. n. 292/1996, in sede<br />

di individuazione del datore di lavoro ai fini<br />

della sicurezza negli uffici e nelle istituzioni<br />

scolastiche di dipendenza ministeriale, ha<br />

mantenuto ferme «le attribuzioni e le competenze<br />

dei dirigenti degli uffici (da individuarsi<br />

nel novero del corpo docente) e dei preposti<br />

(ad esempio, il personale ausiliario e/o tecnico<br />

non docente), ove presenti», da valutarsi in<br />

base al noto principio cosiddetto di<br />

“scalettamento” degli obblighi, espresso con<br />

valenza generale dall’art. 1, comma 4-bis, del<br />

D.Lgs. n. 626/1994, in forza del quale tenuti<br />

all’osservanza della normativa prevenzionistica<br />

sono il datore di lavoro che esercita l’attività<br />

gravata del dovere di sicurezza e di salute<br />

e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e<br />

competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono<br />

o sovraintendono la stessa attività.<br />

Al fine di adeguare il settore “scuola” alle<br />

particolari esigenze connesse al servizio esple-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

tato, sono stati emanati il decreto del Ministero<br />

dell’Università e della Ricerca scientifica 5<br />

agosto 1998, n. 363 (Regolamento recante norme<br />

per l’individuazione delle particolari esigenze<br />

delle università e degli istituti di istruzione<br />

universitaria ai fini delle norme contenute<br />

nel decreto legislativo 19 settembre 1994,<br />

n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni),<br />

e il decreto del Ministero della Pubblica<br />

Istruzione 29 settembre 1998, n. 382 (Regolamento<br />

recante norme per l’individuazione delle<br />

particolari esigenze negli istituti di istruzione<br />

ed educazione di ogni ordine e grado, ai<br />

fini delle norme contenute nel decreto legislativo<br />

19 settembre 1994, n. 626, e successive<br />

modifiche ed integrazioni), nonché due circolari<br />

del Ministero della Pubblica Istruzione (circolare<br />

29 aprile 1999, n. 119 e circolare 3 ottobre<br />

2000, n. 223).<br />

La generale applicabilità della normativa prevenzionistica<br />

e di igiene del lavoro alle strutture<br />

scolastiche è stata da tempo affermata dalla<br />

Giurisprudenza. Sul tema è significativa la<br />

pronuncia di Cass. pen., sez. III, 19 novembre<br />

1991, Galgano («Le norme per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 27<br />

aprile 1955, n. 547 sono applicabili a una scuola,<br />

pur quando si inibisca agli allievi l’uso delle<br />

apparecchiature, sia perché la scuola è comunque<br />

frequentata da personale docente e non<br />

docente, sia perché la scuola è frequentata da<br />

altre persone, ivi compresi gli stessi allievi; ne<br />

consegue che il sequestro preventivo di una<br />

scuola sprovvista di un numero adeguato di<br />

uscite di sicurezza non può essere legittimamente<br />

revocato per il solo fatto che vi sia<br />

vietato agli allievi l’uso di apparecchiature»).<br />

Sul tema si sono espresse anche Cass. pen.,<br />

sez. III, 3 ottobre 1984, Barni, Cass. pen., sez.<br />

III, 3 aprile 1992, Bodo, e Cass. pen., sez. III, 12<br />

novembre 1993, Deorsola e altro. Più recentemente,<br />

con riguardo anche alla responsabilità<br />

del docente di una materia tecnica, in concorso<br />

con il preside, per avere avallato l’acquisto<br />

di una macchina risultata non a norma (Cass.<br />

pen., sez. IV, 22 gennaio 2001, Renzi e altro).<br />

Ancora Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2001, Altamore,<br />

ha lapidariamente affermato che, in tema<br />

di prevenzione infortuni nelle istituzioni<br />

scolastiche, «soggetto destinatario dell’obbligo<br />

di sicurezza è il dirigente che abbia poteri<br />

di gestione». Da ultimo, in termini, Cass. pen.,<br />

sez. III, 28 novembre 2002, Pirri.<br />

64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


Gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola<br />

nei quali si faccia uso di macchine,<br />

attrezzature, utensili ed apparecchi in genere,<br />

sono poi equiparati, agli effetti dell’applicazione<br />

della normativa prevenzionistica e di<br />

igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati, come<br />

dispone espressamente l’art. 3, comma 2,<br />

del D.P.R. n. 547/1955, con previsione da ultimo<br />

confermata dall’art. 2 del D.Lgs. n.<br />

626/1994.<br />

La conclusione dunque è che il settore scolastico<br />

non si sottrae affatto alla normativa e alle<br />

esigenze di tutela della sicurezza e della salute;<br />

ma, nell’applicazione delle norme, occorre<br />

tuttavia tenere conto delle problematiche derivanti<br />

dalla natura pubblicistica dei servizi, e<br />

della particolare fisionomia strutturale e funzionale<br />

degli addetti.<br />

Vediamo ora quali siano le “particolari esigenze”,<br />

connesse al servizio espletato, inerenti<br />

alle strutture scolastiche.<br />

In base a ciò che prevede il D.M. n. 382/1998,<br />

nelle istituzioni scolastiche o educative fino a<br />

200 dipendenti (esclusi gli allievi), il datore di<br />

lavoro ha la facoltà di svolgere direttamente i<br />

compiti propri del responsabile del servizio di<br />

prevenzione e protezione dai rischi. Quanto<br />

alla designazione del RSPP, questa figura può<br />

essere individuata tra le seguenti categorie:<br />

a) personale interno all’unità scolastica, provvisto<br />

di idonea capacità adeguatamente comprovata<br />

da iscrizione ad albi professionali attinenti<br />

all’attività da svolgere e che si dichiari a<br />

tal fine disponibile;<br />

b) personale interno all’unità scolastica in possesso<br />

di attitudini e capacità adeguate che si<br />

dichiari a tal fine disponibile;<br />

c) personale interno ad una unità scolastica, in<br />

possesso di specifici requisiti adeguatamente<br />

documentati e che sia disposto ad operare per<br />

una pluralità di istituti; con l’ulteriore possibilità<br />

che gruppi di istituti possano avvalersi in<br />

comune dell’opera di un unico esperto esterno<br />

al fine di integrare l’azione di prevenzione<br />

e protezione svolta dai dipendenti all’uopo<br />

individuati dal datore di lavoro, da attuarsi<br />

preferibilmente in regime di convenzione con<br />

gli enti locali competenti per la fornitura degli<br />

edifici scolastici e dei relativi interventi in materia<br />

di sicurezza o, subordinatamente, con<br />

enti o istituti specializzati in materia di sicurezza<br />

sul lavoro, o con altro esperto esterno.<br />

Per ciò che concerne l’attività di valutazione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

dei rischi, anche per le strutture scolastiche<br />

vale lo statuto di valutazione cosiddetta differenziata<br />

dei rischi, riconducibile, in linea generale,<br />

alla previsione dell’art. 4, comma 12 del<br />

D.Lgs. n. 626/1994 («Gli obblighi relativi agli<br />

interventi strutturali e di manutenzione necessari<br />

per assicurare, ai sensi del presente decreto,<br />

la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati<br />

in uso a pubbliche amministrazioni o a<br />

pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche<br />

ed educative, restano a carico dell’amministrazione<br />

tenuta, per effetto di norme o<br />

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.<br />

In tal caso gli obblighi previsti dal presente<br />

decreto, relativamente ai predetti interventi,<br />

si intendono assolti, da parte dei dirigenti o<br />

funzionari preposti agli uffici interessati, con<br />

la richiesta del loro adempimento all’amministrazione<br />

competente o al soggetto che ne ha<br />

l’obbligo giuridico»).<br />

Più specificamente dispongono poi gli artt. 3 e<br />

5 del D.M. n. 382/1998: il primo, limitatamente<br />

alle scuole statali, stabilisce che il datore di<br />

lavoro, al fine di redigere il Piano di sicurezza,<br />

«può avvalersi della collaborazione degli<br />

esperti degli enti locali tenuti alla fornitura<br />

degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente<br />

preposti alla tutela e alla sicurezza dei<br />

lavoratori»; il secondo, dopo l’enunciazione,<br />

in linea con la normativa di legge, che, ogni<br />

qualvolta se ne presenti l’esigenza, il datore di<br />

lavoro «deve richiedere agli enti locali la realizzazione<br />

degli interventi a carico degli enti<br />

stessi», e che con tale richiesta «si intende<br />

assolto l’obbligo di competenza del datore di<br />

lavoro medesimo», prevede che, nelle situazione<br />

di grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza<br />

ed alla salute dei lavoratori e degli allievi,<br />

sia il datore di lavoro a dover adottare in<br />

via personale ed esclusiva, sentito il responsabile<br />

del servizio di prevenzione e di protezione,<br />

«ogni misura idonea a contenere o eliminare<br />

lo stato di pregiudizio, informandone<br />

contemporaneamente l’ente locale per gli<br />

adempimenti di obbligo». Ove ciò egli non<br />

faccia, ne risponderà penalmente secondo il<br />

meccanismo di attribuzione della responsabilità<br />

legato alla ricopertura e all’assunzione di<br />

una specifica posizione di garanzia, previsto<br />

dall’art. 40 cpv., del Codice penale, in base al<br />

quale «non impedire un evento, che si ha l’obbligo<br />

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».<br />

Sulle competenze riconosciute ai dirigenti<br />

scolastici, per l’attività gestionale e la<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

realizzazione degli obiettivi definiti nel cosiddetto<br />

“programma annuale”, si veda il decreto<br />

del Ministero della Pubblica Istruzione 1˚<br />

febbraio 2001, n. 44, nonché la citata circolare<br />

ministeriale n. 119/1999, la quale ha indicato<br />

chiaramente che i dirigenti scolastici possono<br />

fronteggiare le spese attingendo dagli ordinari<br />

stanziamenti di bilancio concernenti il<br />

funzionamento amministrativo e didattico<br />

dell’istituzione scolastica interessata.<br />

Altro compito del datore di lavoro, quale autorità<br />

scolastica amministrativa territorialmente<br />

competente, è quello di promuovere ogni opportuna<br />

iniziativa di raccordo e di coordinamento<br />

tra l’istituzione scolastica (od educativa)<br />

da lui diretta e gli enti locali, al fine dell’attuazione<br />

della normativa prevenzionistica e di<br />

igiene del lavoro.<br />

In base a quanto dispone l’art. 3 della legge<br />

11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per<br />

l’edilizia scolastica, obbligati alla realizzazione,<br />

alla fornitura e alla manutenzione ordinaria<br />

e straordinaria degli edifici scolastici (comprese<br />

le spese varie di ufficio e per l’arredamento,<br />

le spese per le utenze elettriche e telefoniche,<br />

per la provvista dell’acqua e del gas,<br />

per il riscaldamento ed i relativi impianti), sono<br />

i Comuni e le Province: i primi in relazione<br />

agli edifici destinati a sede di scuole materne,<br />

elementari e medie; le seconde con riguardo<br />

agli edifici destinati a sede di istituti e scuole<br />

di istruzione secondaria superiore, compresi i<br />

licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori<br />

di musica, di accademie, di istituti superiori<br />

per le industrie artistiche, nonché di convitti e<br />

di istituzioni educative statali.<br />

Quanto alla problematica, di persistente attualità,<br />

derivante dall’esigenza di conciliare l’obbligo<br />

di attuazione degli obblighi di sicurezza<br />

e di salute con la limitatezza delle risorse finanziarie<br />

facenti capo a ciascun ente, ne è<br />

significativo paradigma la pronuncia di Cass.<br />

pen., sez. III, 3 ottobre 1984, Barni e altri,<br />

relativa alla condanna di un amministratore<br />

comunale e di due direttori di istituti scolastici<br />

per l’omessa dotazione alle strutture dei prescritti<br />

presidi infortunistici.<br />

Fermo restando che le implicazioni di natura<br />

economica non possono, di per se stesse, costituire<br />

un salvacondotto rispetto all’obbligo di<br />

attuazione degli obblighi e degli adempimenti<br />

legati alla sicurezza e alla salute, si pone<br />

tuttavia il problema di come intervenire in<br />

assenza di fondi immediatamente reperibili, o<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

di sufficiente capienza di quelli disponibili.<br />

Messa di fronte a tale stringente scelta di campo,<br />

la Corte di Cassazione ha dato, nella pronuncia<br />

citata, una risposta e un’indicazione<br />

netta: si dovevano stornare i fondi già disponibili,<br />

posto che l’adempimento degli obblighi<br />

prevenzionistici «aveva indubbiamente carattere<br />

prioritario rispetto ad altre esigenze pur<br />

da soddisfare con i fondi stanziati in bilancio».<br />

E, quanto al profilo della pretesa non sindacabilità<br />

delle scelte della P.A. ad opera dell’Autorità<br />

giudiziaria, la Cassazione afferma un importante<br />

principio: anche se è vero che l’Autorità<br />

giudiziaria «non ha il potere di censurare<br />

le scelte discrezionalmente operate dalla pubblica<br />

amministrazione di destinare i fondi di<br />

cui dispone per soddisfare alcuni bisogni della<br />

collettività a preferenza di altri, tuttavia tale<br />

limite viene meno ed il sindacato è ammissibile<br />

quando dette scelte diventano illegittime in<br />

quanto la pubblica amministrazione, nel graduare<br />

le esigenze collettive da appagare, ne<br />

privilegia alcune e trascura del tutto quelle<br />

che derivano da un obbligo giuridico sanzionato<br />

penalmente. In tal caso, infatti, il magistrato<br />

deve affermare la responsabilità penale del<br />

pubblico amministratore perché costui si sottrae<br />

volontariamente ad un obbligo impostogli<br />

dalla legge penale e dimostra di preferire il<br />

soddisfacimento di altri bisogni collettivi, anche<br />

se la loro violazione non comporta una<br />

sanzione penale».<br />

L’antitesi tra il precetto della norma penale,<br />

cogente e imperativo, e il profilo di concreta<br />

esigibilità della condotta, si può comporre,<br />

per la delimitazione dei confini della responsabilità,<br />

affermando che il dirigente/funzionario<br />

pubblico, previa verifica dell’entità (e dell’effettiva<br />

disponibilità) delle risorse finanziarie,<br />

dovrà impiegarle, per fronteggiare situazioni<br />

di non osservanza alla normativa di prevenzione<br />

e di igiene del lavoro, rispettando i criteri<br />

della priorità e della gradualità nell’impegno<br />

della spesa. Come dire che, in una situazione<br />

di limitatezza delle risorse, nel dare attuazione<br />

ai programmi, ai progetti, agli obiettivi<br />

definiti dall’Amministrazione di appartenenza,<br />

ovvero direttamente dalla legge, non si<br />

potranno considerare subvalenti quelli la cui<br />

priorità è chiaramente indicata dalla previsione<br />

dell’assoggettamento a sanzione penale<br />

per il caso di inosservanza. Posto che l’azione<br />

della Pubblica Amministrazione è sempre finalizzata<br />

all’appagamento di bisogni collettivi,<br />

66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


la scelta di quali privilegiare - rientrante nella<br />

sfera della discrezionalità cosiddetta amministrativa<br />

- diventa censurabile laddove, nel graduare<br />

il soddisfacimento dei bisogni, se ne<br />

privilegino alcuni trascurandone - in tutto o in<br />

parte - altri che sono invece prioritari. Tali<br />

sono sicuramente - in ragione del rilievo anche<br />

costituzionale riconosciuto ai beni protetti<br />

(salute dell’uomo-lavoratore; sicurezza e<br />

igiene del lavoro) - quelli imposti dalla normativa<br />

di prevenzione, il che è perfettamente in<br />

linea con l’orientamento della Cassazione nella<br />

pronuncia qui in commento. Va inoltre chiarito<br />

che l’indisponibilità di risorse finanziarie<br />

sufficienti ad assicurare l’attuazione degli<br />

adempimenti e degli obblighi legati alla sicurezza<br />

deve essere tempestivamente segnalata<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

nella sede gerarchica, agli organi di direzione<br />

politico-amministrativa dell’ente, adottando<br />

provvisoriamente, ove (tecnologicamente ed<br />

economicamente) possibile, misure interinali<br />

alternative, che garantiscano un livello di sicurezza<br />

il più possibile equivalente a quello imposto<br />

dalla legge. Quanto alla possibilità di<br />

sospendere l’attività lavorativa, a fronte di riscontrate<br />

carenze alla normativa di prevenzione<br />

degli infortuni e di igiene del lavoro, non<br />

la si può escludere in linea teorica, anche se,<br />

ove si tratti di servizi pubblici essenziali per la<br />

collettività, occorre procedere alla preliminare<br />

valutazione, comparazione e bilanciamento<br />

degli interessi in gioco in ciascuna situazione<br />

concreta. l<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 1984, n. 7936, - Pres. Corbelli - Est. Billa - Imp. Barni<br />

Giurisdizione penale - Poteri e obblighi del giudice - Nei confronti della pubblica amministrazione -<br />

Sindacato del giudice ordinario - Limiti - Fattispecie.<br />

Anche se è vero che l’autorità giudiziaria non ha il potere di censurare le scelte discrezionalmente operate<br />

dalla pubblica amministrazione di destinare i fondi di cui dispone per soddisfare alcuni bisogni della collettività<br />

a preferenza di altri, tuttavia tale limite viene meno ed il sindacato è ammissibile quando dette scelte<br />

diventano illegittime in quanto la pubblica amministrazione, nel graduare le esigenze collettive da appagare,<br />

ne privilegia alcune e trascura del tutto quelle che derivano da un obbligo giuridico sanzionato penalmente. In<br />

tal caso, infatti, il magistrato deve affermare la responsabilità penale del pubblico amministratore perché<br />

costui si sottrae volontariamente ad un obbligo impostogli dalla legge penale e dimostra di preferire il<br />

soddisfacimento di altri bisogni collettivi, anche se la loro violazione non comporta una sanzione penale.<br />

Cass. pen., sez. III, 3 aprile 1992, n. 3844 - Pres. Glinni - Rel. Raimondi - Imp. Bodo<br />

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Destinatario della norma incriminatrice - Sindaco -<br />

Delega dei poteri ad un assessore - Mancata adozione delle misure di prevenzione - Sindaco<br />

personalmente sollecitato - Omissione di esercizio dei poteri di autorità delegante - Responsabilità<br />

- Sussistenza - Fattispecie: scuola materna.<br />

Il sindaco, delegando l’assessore all’uopo designato, gli trasferisce l’esercizio dei poteri-doveri nella materia<br />

delegata e, con essi, anche la responsabilità per la mancata adozione delle misure di prevenzione degli<br />

infortuni sul lavoro e per le relative contravvenzioni. Tuttavia il sindaco, quale destinatario delle norme per la<br />

prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 4 D.P.R. 24/4/1955 n. 547, è responsabile delle contravvenzioni in<br />

materia, anche nel caso in cui abbia delegato l’esercizio dei poteri ad assessore all’uopo designato, quando sia<br />

stato, esso sindaco, personalmente sollecitato circa i pericoli che derivavano agli interessati dalla mancata<br />

adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ciò nondimeno abbia omesso i poteri di<br />

autorità delegante - di vigilanza, di direttive, e, al limite, di revoca delle delega nei confronti dell’assessore<br />

delegato - e comunque di intervenire per porre rimedio alla situazione di pericolo lamentata. (Fattispecie in cui<br />

il sindaco di una città di medie dimensioni - Vercelli - malgrado fosse stato personalmente informato e<br />

reiteratamente sollecitato dal direttore didattico e dagli ispettori della locale USL in merito a una situazione di<br />

pericolo per i bambini e il personale di una scuola materna, aveva omesso di impartire le opportune direttive<br />

all’assessore delegato e comunque di adottare le iniziative volte a porre rimedio alla situazione stessa).<br />

Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2000, n. 5206 - Pres. Zumbo - Rel. Grillo - Imp. Pezzini<br />

Prevenzione incendi - Istituto scolastico - Mancanza del certificato di prevenzione incendi - Riconducibilità<br />

della condotta a norma abrogata - Valutazione - Insussistenza - Obbligo di richiedere il<br />

C.P.I. per gli istituti scolastici - Valutazione - Sussistenza - Omessa richiesta - Sanzionabilità penale<br />

- Esclusione.<br />

Devono ritenersi tuttora penalmente assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle<br />

«aziende e lavorazioni specificamente indicate nelle tabelle “A” e “B” approvate con D.P.R. 26 maggio 1959,<br />

n. 689 (...) non lo sono, invece, le “attività” individuate con il Decreto del Ministro dell’Interno del 16.2.1982».<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

SCHEMA 1<br />

Individuazione del datore di lavoro prevenzionale<br />

negli uffici e nelle istituzioni scolastiche dipendenti<br />

dal Ministero (ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs.<br />

n. 242/96) [1]<br />

(Schema tratto dal volume di Pierguido Soprani, <strong>Sicurezza</strong> e salute negli enti<br />

pubblici, Il Sole 24 ORE, 2002)<br />

Datore di lavoro<br />

Ufficio o istituzione<br />

(ai sensi del D.M. Pubblica Istruzione<br />

21 giugno 1996, n. 292)<br />

Ufficio dell’Amministrazione Centrale Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali<br />

ed Amministrativi<br />

Uffici dell’Amministrazione Periferica Sovrintendenti Scolastici e Provveditori agli Studi<br />

Istituzioni scolastiche ed educative statali I rispettivi Capi<br />

Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti,<br />

Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di<br />

Danza<br />

Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento<br />

educativi (ivi compreso il Centro europeo<br />

dell’educazione)<br />

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione<br />

Il Segretario cui spettano poteri di gestione<br />

Biblioteca di documentazione pedagogica Il Direttore cui spettano poteri di gestione<br />

(1) Per le strutture scolastiche ed educative private (non statali, legalmente riconosciute, parificate e pareggiate), il D.M. n.<br />

382/1998 si applica parzialmente (artt. 1, 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1), e per datore di lavoro prevenzionale si<br />

intende il soggetto gestore, quale persona fisica (in caso di soggetto gestore avente personalità giuridica, per datore di<br />

lavoro si intende il rappresentante legale dell’ente).<br />

Ufficio o istituzione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SCHEMA 2<br />

Individuazione del datore di lavoro prevenzionale<br />

nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria<br />

(ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 242/96)<br />

(Schema tratto dal volume di Pierguido Soprani, <strong>Sicurezza</strong> e salute negli enti<br />

pubblici, Il Sole 24 ORE, 2002)<br />

Datore di lavoro<br />

(ai sensi del D.M. Università e Ricerca scientifica<br />

5 agosto 1998, n. 363)<br />

Datore di lavoro: Rettore o soggetto di vertice di ogni singola struttura<br />

o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile<br />

come “unità produttiva” [1] , dotata di poteri di<br />

spesa e di gestione.<br />

(1) In base all’art. 1, comma 2, del D.M. n. 363/1998, per unità produttive devono intendersi «le strutture amministrative, le<br />

presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi<br />

dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o<br />

aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli<br />

atti generali di ateneo».<br />

68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


a cura di Alessandro Jazzetti, magistrato e Maria Melizzi, consulente legale<br />

LAVORATORI AUTONOMI<br />

ESPOSTI ALL’AMIANTO<br />

Cassazione, sezione lavoro, 26 luglio 2002<br />

(ud. 30 aprile 2002), n. 11110<br />

Norme relative alla cessazione dell’impiego<br />

dell’amianto - Lavoratori del settore<br />

dell’amianto - Rischio - Misure di sostegno<br />

per i lavoratori - Lavoratori autonomi<br />

Le esigenze di tutela perseguite dal legislatore<br />

con l’apprestare una misura di sostegno per<br />

i lavoratori esposti all’amianto non possono<br />

ravvisarsi con riguardo ai lavoratori autonomi,<br />

i quali, diversamente dai subordinati, dispongono<br />

di ogni potere di autorganizzazione e,<br />

dunque, non hanno bisogno di tutele volte a<br />

contrastare la sottoprotezione che (quanto a<br />

modi e tempi di lavoro) è conseguenza ineludibile<br />

dell’eterodirezione.<br />

Nota<br />

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)<br />

ha chiesto la cassazione della sentenza<br />

con cui la Corte d’appello del lavoro di Firenze<br />

ha accolto il ricorso del lavoratore che lamentava<br />

la mancata condanna dell’Istituto al riconoscimento<br />

del diritto alla pensione di anzianità<br />

in relazione all’attività di lavoro autonomo<br />

svolta come artigiano con esposizione ultradecennale<br />

all’amianto, diritto negato dal primo<br />

giudice per insussistenza del requisito contributivo.<br />

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i<br />

motivi addotti dalla parte ricorrente che ha<br />

denunciato la violazione dell’articolo 13, comma<br />

8, della legge n. 257/1992, come modificato<br />

dal D.L. n. 169/1993, chiaramente riferibile<br />

ai soli lavoratori subordinati.<br />

La formulazione originaria del comma 8 dell’articolo<br />

13 della legge n. 257/1992 è stata<br />

modificata dal D.L. n. 169 del 1993 proprio<br />

per chiarire che il beneficio della rivalutazione<br />

dei periodi assicurativi spettava unicamente ai<br />

lavoratori «dipendenti delle imprese che<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

estraggono amianto o utilizzano amianto come<br />

materia prima, anche se in corso di dismissione<br />

o sottoposte a procedure fallimentari o<br />

fallite o dismesse» e che il periodo di contribuzione<br />

da rivalutare era tutto quello di esposizione<br />

al rischio amianto e non soltanto quello<br />

eccedente il decennio; mentre la sostituzione,<br />

ad opera della legge di conversione 4 agosto<br />

1993, n. 271, della espressione suddetta con<br />

quella “per i lavoratori” fu disposta per negare<br />

la rilevanza, ai fini dell’attribuzione del beneficio<br />

previdenziale, alla tipologia dell’attività<br />

del datore di lavoro, onde evitare l’esclusione<br />

di coloro che non potessero vantare, alla<br />

data di entrata in vigore della suddetta legge,<br />

un’occupazione in imprese direttamente investite<br />

dall’intervento legislativo, e non certo<br />

per individuare altre categorie di lavoratori<br />

destinatari del beneficio suddetto, fino ad<br />

estenderlo ai lavoratori autonomi.<br />

Con riferimento, dunque, alla situazione controversa,<br />

è risultata evidente, a giudizio della<br />

Suprema Corte, l’inapplicabilità della disposizione<br />

dell’articolo 13, comma 8, della legge n.<br />

257/1992 al lavoratore che, nel periodo indicato<br />

e per il quale ha chiesto la rivalutazione<br />

contributiva, era un artigiano e, in quanto<br />

tale, non poteva invocare a suo favore il reclamato<br />

beneficio.<br />

Inoltre, in quanto artigiano, il lavoratore esercitava<br />

un’attività professionale organizzata<br />

che l’articolo 2083 del codice civile qualifica<br />

espressamente di “piccolo imprenditore” e<br />

che, per ciò stesso, lo ha reso estraneo ad una<br />

tutela riservata in modo specifico ai “lavoratori”.<br />

La diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti<br />

e lavoratori autonomi, ha osservato<br />

la Cassazione, in questo contesto specifico, è<br />

da ritenersi giustificabile anche in relazione<br />

all’articolo 3 della Costituzione, sia nelle peculiarità<br />

che connotano i rapporti di lavoro di<br />

tali categorie - cui si collegano diversità previdenziali<br />

- sia nelle particolari condizioni in cui<br />

operano i lavoratori dipendenti, costretti a<br />

svolgere la loro attività negli ambienti e con<br />

gli orari stabiliti dal datore di lavoro e impos-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

sibilitati a ricorrere a misure di protezione,<br />

contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto,<br />

che non siano quelle apprestate<br />

dall’azienda.<br />

INFORTUNIO: NECESSARIO<br />

IL CARATTERE VIOLENTO DELLA CAUSA<br />

Cassazione, sezione lavoro, (ud. 14 maggio<br />

2002) 10 gennaio 2003, n. 00239<br />

Infortuni sul lavoro e malattie professionali<br />

- Assicurazione obbligatoria - Oggetto<br />

dell’assicurazione - Causa violenta - Occasione<br />

di lavoro<br />

La deduzione di un evento come infortunio<br />

sul lavoro implica la deduzione dell’esistenza<br />

di una causa violenta.<br />

Nota<br />

La Suprema Corte ha cassato la sentenza contro<br />

cui hanno proposto ricorso due dipendenti<br />

che, prima dal pretore e poi in sede di appello,<br />

si sono vista respinta la domanda di condanna<br />

dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione<br />

contro gli Infortuni sul Lavoro) alla<br />

corresponsione di una rendita per inabilità<br />

temporanea, rispettivamente di giorni tredici<br />

e dieci, per infortunio o malattia professionale,<br />

assumendo di avere contratto tendinite<br />

acuta alla mano ed all’avambraccio destri, con<br />

conseguente inabilità assoluta, entrambi in occasione<br />

di lavoro.<br />

La sentenza, a giudizio della Cassazione, è inficiata,<br />

innanzitutto, nella parte in cui nega la<br />

deduzione dell’esistenza della «causa violenta»,<br />

intesa dal Tribunale quale evento traumatico,<br />

ritenuto, nella specie, inesistente.<br />

La sentenza impugnata, avendo escluso la sussistenza<br />

di una causa violenta, non ha esaminato<br />

se la lavorazione svolta abbia avuto<br />

un’incidenza, anche solo concausale, sulle patologie<br />

riscontrate.<br />

L’espressione «causa violenta» risale alla legge<br />

17 marzo 1898, n. 80, istitutiva dell’assicurazione<br />

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro<br />

nel nostro Paese, ma il suo significato giuridico<br />

si è profondamente evoluto parallelamente<br />

allo sviluppo del sistema di tutela infortunistica.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Originariamente tale espressione, «causa violenta»,<br />

evocava il carattere traumatico delle<br />

cause meccaniche che costituivano la categoria<br />

prevalente dei fattori infortunistici, e veniva<br />

intesa, dalla dottrina, come una causa esterna<br />

al lavoratore, caratterizzata da «un’energia<br />

abnorme con un’abnorme intensità».<br />

Successivamente la giurisprudenza ha ridimensionato<br />

la portata di tale espressione, ritenendo<br />

indispensabili i requisiti della straordinarietà,<br />

accidentalità e imprevedibilità del fatto lesivo:<br />

la “causa violenta” viene definita come<br />

un’azione rapida e concentrata nel tempo che<br />

agisce dall’esterno in modo da recare danno<br />

all’organismo del lavoratore (Cass. 12 dicembre<br />

1989, n. 5514; Cass. 9 giugno 1994, n.<br />

5602).<br />

Vengono, così, fissati gli elementi che tradizionalmente<br />

individuavano la nozione di “causa<br />

violenta”: l’efficienza causale, l’esteriorità, la<br />

rapidità e concentrazione.<br />

L’elaborazione del concetto di «causa violenta»<br />

si è sviluppato particolarmente su un tema<br />

di grande interesse giurisprudenziale, quello<br />

dello «sforzo»: lo sforzo muscolare è stato riconosciuto<br />

quale causa di infortunio già dall’articolo<br />

26 del R.D. n. 1765/1935, ora articolo 91<br />

del Testo Unico n. 1124/1965.<br />

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto,<br />

in un primo momento, che lo sforzo richiedesse<br />

una erogazione di energia fisica, concentrata<br />

nel tempo, necessaria per vincere una forza<br />

antagonista, pur rientrante nell’ambito delle<br />

condizioni abituali di lavoro (Cass. 27 maggio<br />

1994, n. 2639): fino a questo momento, dunque,<br />

la necessità del carattere esterno della<br />

causa violenta non era messa in dubbio.<br />

È con l’elaborazione in tema di infarto che il<br />

suddetto elemento viene messo in crisi.<br />

La giurisprudenza di legittimità ha, recentemente,<br />

ammesso che «il carattere violento della<br />

causa va individuato nella natura stessa dell’infarto,<br />

dove si ha una rottura dell’equilibrio<br />

dell’organismo del lavoratore concentrata in<br />

una minima frazione temporale, anche se per<br />

una serie di atti accumulati sfociati, infine,<br />

nell’infarto» (Cass. 24 ottobre 2000, n. 13982),<br />

pertanto è riconoscibile un’eziologia lavorativa<br />

ogni volta che sia accertato che gli atti<br />

lavorativi compiuti abbiano avuto l’efficienza<br />

70 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


di un contributo causale, anche concorrente,<br />

nella verificazione dell’infarto.<br />

Il processo di riduzione della nozione di «causa<br />

violenta» alle mere condizioni lavorative<br />

abituali è portato a compimento dalla giurisprudenza<br />

costituzionale con la sentenza 8/21<br />

marzo 1989, n. 137 in cui la Corte ha dichiarato<br />

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,<br />

comma 3, numero 27 del D.P.R. 30 giugno<br />

1965, n. 1124, in relazione all’articolo 4 dello<br />

stesso decreto, nella parte in cui non comprende<br />

tra le persone soggette all’assicurazione<br />

obbligatoria «i ballerini ed i tersicorei (ballerini<br />

di fila) addetti all’allestimento, prova ed<br />

esecuzione di pubblici spettacoli»: è evidente<br />

l’incidenza di siffatta pronuncia sull’evoluzione<br />

delle nozioni sia di causa violenta, sia di<br />

manualità, sia di rischio assicurato; essa implica<br />

che la causa violenta si risolva nella stessa<br />

gestualità del lavoratore.<br />

I tradizionali caratteri che individuavano la<br />

«causa violenta», l’abnormità dell’energia dispiegata<br />

e la sua esteriorità sono, dunque,<br />

evoluti verso i normali atti lavorativi, la necessaria<br />

funzione di discrimine della «causa violenta»<br />

tra infortuni sul lavoro e malattie professionali<br />

è ora affidata alla «rapidità e concentrazione<br />

della causa», le quali, in mancanza<br />

di elementi più specifici, vanno individuate<br />

nell’unità cronologica costituita dal turno di<br />

lavoro.<br />

INFORTUNIO IN ITINERE<br />

Cassazione, sezione lavoro, 26 luglio 2002<br />

(ud. 23 aprile 2002), n. 11112<br />

Infortuni sul lavoro e malattie professionali<br />

- Assicurazione obbligatoria - Rischio<br />

generico e rischio specifico - Distanza dal<br />

posto di lavoro - Uso del mezzo privato di<br />

trasporto - Necessità<br />

Il generico rischio della strada può diventare<br />

rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore<br />

sia costretto a far uso di un mezzo<br />

privato di trasporto per recarsi sul posto di<br />

lavoro, ma l’indennizzabilità dell’infortunio,<br />

occorso al lavoratore recandosi sul posto di<br />

lavoro, deve escludersi se la necessità di fare<br />

ricorso al veicolo privato sia esclusa dalla vici-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

nanza del posto di lavoro all’abitazione dell’interessato<br />

e dalla possibilità di effettuare il suddetto<br />

percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando<br />

un mezzo di trasporto pubblico.<br />

Nota<br />

La Corte di Cassazione, esaminando il caso in<br />

questione, ha confermato il suddetto orientamento<br />

giurisprudenziale (Cass. n. 14681/2000;<br />

Cass. dell’11 dicembre 2001, n. 15617) ed ha<br />

rigettato il ricorso proposto dal lavoratore infortunatosi<br />

mentre in bicicletta si recava dall’abitazione<br />

alla sede di lavoro distante circa<br />

1300 metri.<br />

L’infortunato ha proposto ricorso avverso la<br />

pronuncia del giudice del riesame che, adito<br />

dall’INAIL contro la sentenza del Pretore che<br />

aveva riconosciuto l’indennizzabilità del lavoratore,<br />

non aveva ritenuto riscontrabile, nelle<br />

modalità di svolgimento dell’infortunio (mentre<br />

percorreva con la propria bicicletta la strada<br />

statale il lavoratore era stato investito da<br />

un furgone proveniente dalla sua stessa direzione),<br />

quel “quid pluris” necessario a caratterizzare<br />

la relazione con l’attività lavorativa: il<br />

fatto rientrava, dunque, nel rischio generico<br />

di qualunque utente della strada che era priva<br />

di caratteristiche tali da aggravare il rischio.<br />

La Cassazione ha fatto riferimento al principio<br />

di diritto secondo cui la legittimità dell’uso<br />

del mezzo privato, in relazione all’infortunio<br />

in itinere, «va individuata in relazione ad un<br />

criterio di “normalità - razionalità” che tenga<br />

conto delle abitudini comportamentali esistenti<br />

nella società civile rispondenti a valori-guida<br />

dell’ordinamento, quali un più intenso legame<br />

con la comunità familiare ed un rapporto<br />

con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore<br />

efficienza del conflitto fra la stessa ed il<br />

tempo libero».<br />

Questo principio, però, non può essere condiviso<br />

se è sganciato dal concetto della «necessità»<br />

dell’uso del mezzo privato per il raggiungimento<br />

del posto di lavoro o per fare ritorno a<br />

casa, perché, nella sua astrattezza e genericità,<br />

potrebbe giustificare, in questi termini,<br />

qualsiasi comportamento: nel caso di specie,<br />

infatti, il percorso dall’abitazione al luogo di<br />

lavoro era così breve da poter essere agevolmente<br />

effettuato a piedi e, quindi, non vi era<br />

alcuna necessità di adoperare la bicicletta. l<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71


FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

di Daniele Verdesca, Dipartimento di Economia Politica, Università di Siena<br />

Con il decreto 29 novembre<br />

2002, il Ministero delle Attività<br />

produttive ha stabilito i criteri e<br />

le modalità per la concessione<br />

degli incentivi per i rilievi geofisici<br />

condotti dai titolari di permessi<br />

di ricerca, per le concessioni di<br />

coltivazione per idrocarburi<br />

e per gli accertamenti minerari<br />

riguardanti lo stoccaggio di gas<br />

naturale, previsti, rispettivamente,<br />

dall’art. 4, comma 5, e dall’art.<br />

13, comma 3, D.Lgs. n.<br />

164/2000 (cosiddetto “decreto<br />

Letta”). Le domande vanno inoltrate<br />

alla regione competente<br />

territorialmente per i programmi<br />

su terraferma o al MAP per i<br />

programmi in mare. Sono ammesse<br />

le spese per l’esecuzione<br />

delle indagini, l’elaborazione<br />

dei dati geofisici, l’acquisizione<br />

di dati di pozzo, la realizzazione<br />

di modelli dinamici e geomeccanici<br />

del giacimento e gli interventi<br />

sui pozzi, finalizzati all’esecuzione<br />

di prove di iniezione.<br />

AMBIENTE<br />

A partire dal 2003, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno<br />

Per rilievi geofisici e stoccaggio di gas naturale<br />

nuova linfa vitale dal D.M. 29 novembre 2002<br />

Il Ministero delle Attività produttive,<br />

con il decreto 29 novembre<br />

2002 [1] , ha stabilito gli incentivi<br />

economici per lo svolgimento dei rilievi<br />

geofisici e degli accertamenti minerari<br />

condotti dai titolari di permessi di<br />

ricerca e concessioni di coltivazione<br />

per idrocarburi.<br />

I fondi rientrano all’interno delle<br />

politiche di sostegno economico pubblico<br />

definite dal “decreto Letta” [2]<br />

per supportare le imprese che operano<br />

nel settore dell’approvvigionamento<br />

del gas naturale e che hanno nelle<br />

fasi di prospezione e ricerca, uno dei<br />

momenti più costosi e tecnicamente<br />

complessi dell’intera filiera.<br />

In particolare, il summenzionato<br />

decreto prevedeva che, a decorrere<br />

dal 1˚ gennaio 2000:<br />

l il 5% delle entrate derivanti allo<br />

Stato dal versamento delle aliquote di<br />

prodotto della coltivazione per idrocarburi<br />

da parte dei titolari di concessione<br />

di coltivazione fosse destinato a<br />

un contributo [3] per coprire parzialmente<br />

i costi derivanti dai rilievi geofisici<br />

che gli stessi titolari di concessione<br />

avrebbero svolto, con l’eccezione<br />

degli oneri derivanti dai rilievi geologici<br />

e dal riprocessamento dei dati<br />

geofisici (articolo 4, comma 5);<br />

l al fine di incentivare la conversione<br />

a stoccaggio di gas naturale dei<br />

giacimenti in fase avanzata di coltivazione<br />

[4] , il 5% delle entrate derivanti<br />

allo Stato dal versamento delle<br />

aliquote di prodotto della coltivazione<br />

venisse destinato a un contributo<br />

[5] ai titolari di concessione per<br />

l’effettuazione di studi, analisi e prove<br />

d’iniezione, volte ad accertare<br />

l’idoneità del giacimento all’attività<br />

o all’incremento della capacità di<br />

stoccaggio (articolo 13, comma 13).<br />

Sulla base di questa disponibilità<br />

economica, il Ministero delle Attività<br />

produttive, sentita la Conferenza unificata<br />

[6] , ha aperto le procedure per la<br />

presentazione di domande di contributo,<br />

sia per i rilievi geofisici che per gli<br />

studi per la verifica dell’idoneità degli<br />

stoccaggi.<br />

Soggetti richiedenti<br />

La domanda può essere presentata<br />

solo dai titolari di permessi di<br />

ricerca e di concessioni di coltivazione<br />

e/o stoccaggio di idrocarburi;<br />

in caso di programmi in compartecipazione,<br />

il soggetto a favore del quale<br />

possono essere concessi ed erogati<br />

contributi deve essere indicato dai<br />

partecipanti per la presentazione del-<br />

[1] «Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 13, comma 3, del decreto<br />

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni<br />

di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale» (in Gazzetta Ufficiale del<br />

23 gennaio 2003, n. 18).<br />

[2] Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno<br />

del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000, n.<br />

142).<br />

[3] Il contributo non può essere superiore al 40% del costo complessivo delle operazioni ammesse.<br />

[4] Obiettivo strategico di questa riconversione è garantire un maggior grado di sicurezza al sistema nazionale del gas.<br />

[5] Anche in questo caso, il contributo non può eccedere il 40% dei costi documentati.<br />

[6] La conferenza unificata, nella riunione dell’11 luglio 2002, ha espresso parere positivo sullo schema di decreto.<br />

74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


la domanda, anche in nome e per<br />

conto degli stessi. Per quel che riguarda,<br />

inoltre, i programmi da eseguire<br />

nell’ambito di titoli minerari,<br />

il soggetto richiedente va a coincidere<br />

con il rappresentante unico, divenendo,<br />

di conseguenza, il beneficiario<br />

del contributo stesso, all’atto della<br />

concessione.<br />

Destinatari della domanda<br />

Diverso è il soggetto pubblico a<br />

cui deve essere presentata la domanda,<br />

la cui competenza deriva dal luogo<br />

fisico dove sono svolte le operazioni<br />

[7] ; infatti, la richiesta deve essere<br />

presentata:<br />

l alla regione competente territorialmente<br />

se i rilievi e gli studi di<br />

svolgono sulla terraferma [8] ;<br />

l al Ministero delle Attività produttive<br />

se i rilievi e gli studi si svolgono<br />

in area marina [9] .<br />

Spese ammissibili<br />

La tabella 1 sintetizza i termini indi-<br />

Spese ammissibili<br />

Programmi relativi ai rilievi<br />

geofisici<br />

Programmi relativi all’accertamento<br />

dell’idoneità<br />

viduati dal Ministero delle Attività produttive<br />

relativi alle spese ammissibili.<br />

Non sono ammissibili a contributo<br />

le spese generali e le spese amministrative<br />

dell’impresa; sono, comunque,<br />

escluse, per entrambe le tipologie di<br />

intervento, le spese di acquisto di macchine<br />

operatrici e di mezzi di trasporto.<br />

Annualità dei programmi<br />

Gli interventi agevolativi sono attuati<br />

con l’adozione di una procedura<br />

valutativa e con relativo procedimento<br />

a graduatoria; per fare questo, in<br />

prima applicazione del D.M. 29 novembre<br />

2002 ed entro 90 giorni dalla<br />

data di pubblicazione dello stesso,<br />

possono essere presentate domande<br />

per programmi svolti (iniziati) negli<br />

anni 2000 e 2001 o, comunque, partiti<br />

nel 2002.<br />

A decorrere dall’anno 2003, le domande<br />

di contributo devono essere inviate<br />

dal 1˚ gennaio al 31 marzo di<br />

ogni anno, per programmi da iniziare<br />

nel medesimo anno; questi ultimi non<br />

Esecuzione delle indagini.<br />

AMBIENTE<br />

Opere e altri lavori necessari all’esecuzione delle indagini.<br />

Elaborazione dei dati derivanti dalle indagini.<br />

Esecuzione dei rilievi sismici di dettaglio e relative elaborazioni.<br />

possono, però, avere una durata superiore<br />

a tre anni, in relazione alla complessità<br />

e difficoltà tecnica della ricerca.<br />

Di particolare interesse, nei criteri<br />

di formazione delle graduatorie delle<br />

domande, è l’attenzione posta dal Legislatore<br />

verso le imprese certificate<br />

ambientalmente EMAS o ISO 14000:<br />

l sia come punteggio premiale per<br />

le domande in caso di esaurimento<br />

dei fondi;<br />

l sia come dichiarazione dell’impegno<br />

a usare, nello svolgimento delle<br />

gare di appalto per l’esecuzione di<br />

subfasi dei programmi, di un criterio<br />

di selezione legato al possesso<br />

da parte delle società contrattiste di<br />

certificazione ambientale conforme<br />

EMAS e/o ISO 14000.<br />

Procedure istruttorie<br />

Regioni<br />

Dal punto di vista delle procedure<br />

istruttorie, le regioni interessate, entro<br />

sessanta giorni dal ricevimento delle<br />

Acquisizione dei dati di pozzo, diretti ed indiretti, per la caratterizzazione meccanica<br />

e idraulica della copertura e del reservoir.<br />

Realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento.<br />

Esecuzione di prove di iniezione.<br />

Interventi sui pozzi finalizzati alla loro realizzazione.<br />

FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

TABELLA 1<br />

[7] I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione rilasciati dalla Regione Sicilia, in base alla normativa regionale,<br />

devono presentare al Ministero, oltre alla documentazione prevista, l’atto amministrativo di rilascio del titolo minerario di cui<br />

sono in possesso e gli eventuali provvedimenti di proroga.<br />

[8] Copia della domanda deve essere presentata al Ministero delle Attività produttive, Direzione generale per il coordinamento<br />

degli incentivi alle imprese.<br />

[9] Copia della domanda deve essere presentata all’ufficio decentrato dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la<br />

geotermia, competente territorialmente.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75


domande, effettuano l’analisi delle<br />

stesse, tenendo conto anche della compatibilità<br />

degli interventi previsti con<br />

gli strumenti di pianificazione e di<br />

programmazione territoriale ed energetica<br />

territoriale; alla conclusione<br />

dell’istruttoria, le regioni stesse trasmettono<br />

al Ministero delle Attività<br />

produttive l’elenco delle domande valutate<br />

positivamente, ai fini dell’inserimento<br />

nella graduatoria per la concessione<br />

del contributo, evidenziando il<br />

fabbisogno finanziario previsto.<br />

Ministero delle Attività produttive<br />

Procedura autonoma, invece, per il<br />

dicastero delle attività produttive, che<br />

effettua l’istruttoria dei programmi<br />

che si svolgono in mare, avvalendosi<br />

del decentrato ufficio nazionale minerario<br />

per gli idrocarburi e la geotermia,<br />

calcolando i contributi concedibili,<br />

anche in questo caso in misura non<br />

superiore al 40% dei costi ammessi<br />

Nel caso l’importo delle richieste<br />

complessive di contributi concedibili<br />

superi la disponibilità del fondo nell’anno,<br />

il Ministero convoca una conferenza<br />

di servizi con le regioni interessate<br />

e formula una proposta di graduatoria<br />

dei programmi agevolabili,<br />

ordinando le iniziative in funzione della<br />

novità dell’area o del tema di ricerca<br />

o degli obiettivi minerari interessati<br />

dai rilievi in programma; in caso di<br />

equipollenza, costituisce criterio preferenziale,<br />

per i rilievi geofisici:<br />

l il possesso delle autorizzazioni<br />

previste dall’articolo 4, comma 2,<br />

“decreto Letta”;<br />

l l’elaborazione dei rilievi anche<br />

ai fini della conoscenza degli acquiferi<br />

profondi;<br />

l il possesso della certificazione<br />

ambientale;<br />

l il grado di innovazione delle tecniche<br />

di acquisizione e processamento<br />

dei dati.<br />

Analogamente, per l’accertamento<br />

dell’idoneità, le iniziative sono ordinate<br />

in funzione della capacità potenziale<br />

del serbatoio interessato dal programma<br />

o dal suo incremento; in caso<br />

di equipollenza, costituiscono criteri<br />

preferenziali:<br />

l la localizzazione favorevole del<br />

serbatoio interessato dal programma<br />

in relazione ai centri di consumo;<br />

l la prevalenza di alcune specifiche<br />

tipologie di spesa [10] .<br />

Le regioni interessate e il Ministe-<br />

ro, nell’ambito dei fondi assegnati,<br />

stabiliscono l’entità del contributo per<br />

ciascuna delle domande di propria<br />

competenza ed emanano i provvedimenti<br />

di concessione del contributo o<br />

di eventuale rigetto delle domande;<br />

con lo stesso decreto sono anche specificati:<br />

l gli obiettivi;<br />

l i tempi e modalità di realizzazione<br />

del programma;<br />

l gli adempimenti a carico del realizzatore;<br />

l i preventivi di spesa ammessi;<br />

l le condizioni e piano delle erogazioni;<br />

l i provvedimenti adottabili in caso<br />

di inadempienza.<br />

Per quel che riguarda l’accertamento<br />

dell’idoneità, su richiesta del<br />

beneficiario, e all’avvio dell’iniziativa,<br />

il soggetto gestore può erogare<br />

un’anticipazione del contributo concesso;<br />

nel caso che il gestore sia il<br />

Ministero delle Attività produttive,<br />

l’anticipazione non può essere superiore<br />

al 30% del contributo previsto<br />

[11] .<br />

In tabella 2 è riportata un’analisi<br />

sintetica del D.M. 29 novembre<br />

2002. l<br />

[10] Le spese sono quelle previste per le attività individuate ai punti a), b) e d) nella lettera A), punto 2 dell’Allegato 1, D.M. 29<br />

novembre 2002, qualora prevalenti rispetto a quelle individuate con la restante lettera c).<br />

[11] Per l’ottenimento dell’anticipazione, il richiedente deve presentare apposita fideiussione o polizza assicurativa per l’ammontare<br />

dell’importo richiesto emessa a favore del soggetto gestore esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione<br />

a questo fine autorizzati o da società finanziarie iscritte nell’elenco speciale.<br />

Luogo convegno Data Titolo<br />

Roma<br />

Associazione Civita<br />

Piazza Venezia, 11<br />

Piano V<br />

FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

Catanzaro<br />

Sala convegni<br />

Associazione provinciale<br />

Industriali di Catanzaro<br />

Via Eroi 1799, 23<br />

Giovedì 20 marzo 2003<br />

Ore 14.30<br />

Venerdì 28 marzo 2003<br />

Ore 15<br />

AMBIENTE<br />

Banca Intesa sostiene le iniziative che Confindustria realizza nell’ambito<br />

del progetto Ecoimpresa.<br />

Per illustrare gli strumenti di ecogestione e coinvolgere le aziende sul<br />

tema della certificazione ambientale e dei vantaggi connessi sono stati<br />

organizzati i seguenti convegni:<br />

Il Progetto Ecoimpresa:<br />

il rapporto ambientale<br />

come strumento di gestione<br />

I sistemi di gestione<br />

ambientale:<br />

le opportunità per le imprese<br />

Segreteria<br />

convegno<br />

Assocarta Milano<br />

Tel. 02/29003018<br />

Fax 02/29003396<br />

Assocarta Roma<br />

Tel. 06/5919148<br />

Fax 06/5910876<br />

Segreteria organizzativa<br />

Tel. 0961/507811<br />

Fax 0961/726895<br />

76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


DISPOSIZIONE<br />

NORMATIVA IN ESAME<br />

OBIETTIVO<br />

DELLE CONCESSIONI<br />

Decreto del Ministero delle Attività produttive 29 novembre 2002 «Criteri e modalità<br />

per la concessione degli incentivi previsti dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 13, comma 3,<br />

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici<br />

condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi<br />

e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 23 gennaio 2003, n. 18).<br />

Incentivi per:<br />

l rilievi geofisici per ricerca idrocarburi;<br />

l accertamenti minerari per lo stoccaggio di gas naturale.<br />

ENTRATE DEL FONDO Il 5% dei versamenti delle aliquote del:<br />

l prodotto della coltivazione per idrocarburi;<br />

l prodotto della coltivazione e dello stoccaggio.<br />

SOGGETTI AMMESSI l titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per idrocarburi;<br />

l titolari di concessione di coltivazione o stoccaggio.<br />

ENTITÀ<br />

DEI FINANZIAMENTI<br />

CONCESSI<br />

AMBIENTE<br />

D.M. 29 novembre 2002: analisi sintetica<br />

l non superiori al 40% dei costi documentati;<br />

l non sono ammesse le spese generali ed amministrative dell’impresa;<br />

l non sono ammessi i costi di acquisto di macchine operatrici e mezzi di trasporto.<br />

SOGGETTI COMPETENTI Le competenze sono distribuite sulla base del luogo in cui avvengono i programmi:<br />

l la regione è competente territorialmente per i programmi su terraferma;<br />

l il Ministero delle Attività produttive per i programmi in mare.<br />

TEMPISTICA Le domande devono essere presentate:<br />

l entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per i programmi<br />

avvenuti nel 2000, 2001, 2002;<br />

l entro il 31 marzo di ogni anno dal 2003.<br />

Il programma non deve essere più lungo di 3 anni, in relazione alla complessità del<br />

luogo e delle operazioni da effettuare.<br />

SPESE AMMISSIBILI l Per rilievi geofisici:<br />

- esecuzione delle indagini;<br />

- opere e altri lavori necessari all’esecuzione delle indagini;<br />

- elaborazione dei dati geofisici.<br />

l Per accertamento capacità di stoccaggio:<br />

- esecuzione di rilievi sismici di dettaglio e relative elaborazioni;<br />

- acquisizione di dati di pozzo, diretti e indiretti;<br />

- realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento;<br />

- interventi sui pozzi finalizzati all’esecuzione di prove di iniezione.<br />

FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

TABELLA 2<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77


Decreto del Ministero delle Attività produttive 29 novembre 2002<br />

Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 13,<br />

comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici<br />

condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi<br />

e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale<br />

in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2003, n. 18<br />

(omissis)<br />

Attività<br />

(LM/Euro)<br />

Voce a)<br />

Voce b)<br />

Voce c)<br />

Voce d)<br />

FINANZIAMENTI<br />

Modulistica<br />

RIEPILOGO DELLE SPESE DEL PROGRAMMA<br />

Direzione<br />

tecnica<br />

Personale<br />

operativo<br />

AMBIENTE<br />

Quote<br />

d’uso<br />

ALLEGATO 1<br />

A) Le spese esposte nel programma sono classificate, secondo il tipo di intervento, per voci di attività<br />

secondo il seguente prospetto:<br />

1. Rilievi geofisici.<br />

Euro<br />

a) esecuzione delle indagini .............................................................................................................................<br />

b) opere e altri lavori necessari alla esecuzione delle indagini......................................................................<br />

c) elaborazione dei dati geofisici .....................................................................................................................<br />

Totale .................................................................................................................................................................<br />

2. Accertamento capacità di stoccaggio.<br />

Euro<br />

a) esecuzione di rilievi sismici di dettaglio e relative elaborazioni................................................................<br />

b) acquisizione di dati di pozzo, diretti ed indiretti .......................................................................................<br />

c) realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento............................................................<br />

d) interventi su pozzi finalizzati alla esecuzione di prove di iniezione..........................................................<br />

Totale .................................................................................................................................................................<br />

B) Le stesse spese sono altresì classificate per voci di spesa secondo il seguente prospetto:<br />

Euro<br />

B1 - Prestazione di terzi per servizi ..................................................................................................................<br />

B2 - Prestazione di terzi per lavori/forniture ...................................................................................................<br />

B3 - Commesse interne di lavorazione .............................................................................................................<br />

Totale .................................................................................................................................................................<br />

Prestazioni di terzi (B1 e B2) - Le consulenze e/o le commesse a terzi sono attribuite attraverso lettere di<br />

incarico o contratti. I relativi costi sono documentati mediante fattura e sono calcolati sulla base<br />

dell’ammontare delle fatture al netto di IVA.<br />

Per quanto riguarda le spese relative al punto B3, le stesse sono esposte mediante specifica indicazione,<br />

con riferimento alle voci d’attività di cui al punto A), dei costi relativi alla direzione tecnica, al<br />

personale operativo, alle quote d’uso degli eventuali macchinari/attrezzature ed al materiale di<br />

consumo utilizzati (1):<br />

(1) Elementi per valutare le singole voci relative al punto B3.<br />

Materiali Totale<br />

78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


AMBIENTE<br />

FINANZIAMENTI<br />

Modulistica<br />

Commesse interne - Si intendono per commesse interne tutte ed esclusivamente le prestazioni<br />

effettuate da personale e/o da reparti dell’azienda. Dette prestazioni devono comunque essere<br />

documentate con l’emissione di appositi ordini scritti e numerati e/o attraverso l’apertura di apposite<br />

commesse, anche numerate. I costi delle varie voci di spesa sono determinati con i criteri esposti ai<br />

punti seguenti della presente nota.<br />

Spese di direzione tecnica - Riguardano le sole spese per la funzionalità organizzativa delle attività.<br />

Sono da suddividere, qualora ricorrano le condizioni, in costi sopportati nel luogo ove si svolge la<br />

ricerca e costi sopportati in altre sedi. In quest’ultimo caso, è fornita, per ciascuna spesa, la giustificazione<br />

della percentuale adottata per definire i costi da attribuire al programma.<br />

Costo del personale operativo - È determinato in base alle ore lavorative effettivamente prestate e<br />

valutate al costo industriale.<br />

Attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti - In questa voce sono incluse attrezzature, strumentazione,<br />

macchinari e impianti acquistati da terzi per la realizzazione del programma di ricerca. I criteri<br />

che saranno applicati per la determinazione del costo sono i seguenti:<br />

1. le attrezzature, la strumentazione, i macchinari e gli impianti esistenti e già ammortizzati non sono<br />

computabili ai fini del finanziamento;<br />

2. il costo delle attrezzature, della strumentazione, del macchinario e impianti in corso di ammortamento<br />

o di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente per il programma di ricerca è determinato, nel caso<br />

di beni in corso di ammortamento dalle risultanze contabili ufficiali (libro dei cespiti), nel caso di beni di<br />

nuovo acquisto in base alle fatture (al netto di IVA più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale<br />

montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali). Il costo da imputare alla ricerca è<br />

individuato in ragione della quota d’uso per i periodi stabiliti di durata della ricerca stessa (per quota<br />

d’uso si intende l’ammortamento fiscale riconosciuto per il bene in questione);<br />

3. il costo, da calcolarsi con il sistema di cui al punto precedente, relativo ad attrezzature, strumentazione,<br />

macchinari e impianti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la realizzazione del programma, è<br />

ammesso al finanziamento in rapporto all’impiego effettivo per il programma di ricerca.<br />

Materiali - In questa voce si comprendono le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo<br />

specifico e quelli durevoli impiegati dagli addetti per lo svolgimento del programma. I costi relativi, in<br />

caso di acquisto, sono documentati con fattura e calcolati in base al prezzo di fattura al netto di IVA più<br />

dazi doganali, trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di<br />

utilizzo di materiali esistenti in magazzino, la loro individuazione è fatta risultare dai buoni di prelievo<br />

ed il loro costo è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese<br />

generali.<br />

Sono escluse in generale tutte le spese riconducibili al funzionamento dell’attività ed all’acquisto di<br />

macchine operatrici e di mezzi di trasporto.<br />

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ<br />

(Art. 47 del decreto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)<br />

ALLEGATO 2<br />

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................<br />

(cognome) (nome)<br />

nato/a a .................................................... (..........) il ........................................................................................<br />

(luogo) (prov.)<br />

residente a........................................................ (..........) in via........................................................... n. ...........<br />

(luogo) (prov.) (indirizzo)<br />

in qualità di ................................................................dell’impresa ................................................................,<br />

con sede legale in ............................................via............................................ n.............................................<br />

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,<br />

richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79


FINANZIAMENTI<br />

Modulistica<br />

AMBIENTE<br />

Dichiara:<br />

che a carico della sopra citata ditta negli ultimi cinque anni non sono stati emessi provvedimenti dichiarativi<br />

di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;<br />

che in riferimento ai soggetti controllati (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno<br />

1998, n. 252):<br />

codice fiscale denominazione prov. Sede<br />

.................... ............................. ........................................<br />

cognome nome sesso prov. nascita data nascita<br />

........................ ....................... ....................... ...................... ........................<br />

“nulla osta” ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.<br />

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati<br />

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del<br />

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.<br />

......................................................................................................<br />

(luogo, data)<br />

Il dichiarante<br />

.....................................<br />

Ai sensi dell’art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è<br />

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla<br />

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,<br />

tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.<br />

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI<br />

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)<br />

ALLEGATO 3<br />

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................................<br />

(cognome) (nome)<br />

nato/a a .................................................... (..........) il ........................................................................................<br />

(luogo) (prov.)<br />

residente a........................................................ (..........) in via........................................................... n. ...........<br />

(luogo) (prov.) (indirizzo)<br />

in qualità di ................................................................dell’impresa ................................................................,<br />

con sede legale in ............................................via............................................ n.............................................<br />

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,<br />

richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<br />

Dichiara:<br />

Generalità dell’impresa<br />

codice fiscale e numero d’iscrizione: .................................................................................................................<br />

del registro delle imprese di .................................................................. data di iscrizione: ......./......./.............<br />

iscritta nella sezione .............................................................................................................. il...... /...../............<br />

iscritta con il numero repertorio economico amministrativo ............................................. il....../....../............<br />

denominazione: .................................................................................................................................................<br />

forma giuridica: ..................................................................................................................................................<br />

partita IVA:.................................................................... sede: ....................................................................(.....)<br />

Internet:............................. e-mail: ............................ telefono: ....../..........................telefax: ......../................<br />

80 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


AMBIENTE<br />

costituita con atto del ....../......./............. totale quote in lire/euro..../..............................................................<br />

durata della società: data termine: ....../....../.......... con proroga tacita ogni ..................................................<br />

data inizio attività: ....../......./............................<br />

attività: .................................................................................................................................. dal ....../....../.........<br />

.............................................................................................................................................. dal ....../....../...........<br />

Codice attività ’91 Codice importanza Data inizio<br />

.............................. ................................. ............................<br />

Licenze ed autorizzazioni.<br />

Titolari di cariche o qualifiche<br />

Socio.............................................................................. nato a ......................................... (....) il ..../....../..........<br />

codice fiscale: .............................................. residente a: ........................................................................... (.....)<br />

amministratore unico dal ......./......./.............. Socio................ nato a ........... (....) il ..../....../............................<br />

codice fiscale: ............................... residente a: ..........................................................................................(.....)<br />

Presidente del collegio sindacale - nominato il ...../...../......... sino al ....../....../.........<br />

durata in carica per .............................. anni..................... nato a ...................................... (.....) il ..../...../........<br />

codice fiscale ............................................... residente a: .......................................................................... (.....)<br />

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati<br />

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del<br />

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.<br />

............................................. ........................................................<br />

(luogo, data) Il dichiarante<br />

Ai sensi dell’art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è<br />

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla<br />

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,<br />

tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.<br />

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI<br />

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)<br />

ALLEGATO 4<br />

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ<br />

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)<br />

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................................<br />

(cognome) (nome)<br />

nato/a a .................................................... (..........) il ........................................................................................<br />

(luogo) (prov.)<br />

residente a........................................................ (..........) in via........................................................... n. ...........<br />

(luogo) (prov.) (indirizzo)<br />

in qualità di ................................................................. dell’impresa .................................................................,<br />

con sede legale in .............................................via............................................. n..............................................<br />

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,<br />

richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<br />

Dichiara:<br />

FINANZIAMENTI<br />

Modulistica<br />

.................................... .................................<br />

(luogo, data) (Il dichiarante)<br />

Ai sensi dell’art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è<br />

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla<br />

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,<br />

tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

di Valerio Cicchiello, avvocato<br />

Il regolamento (CE) n.<br />

2150/2002, relativo alle statistiche<br />

sui rifiuti, consolida, in termini<br />

precisi e secondo cadenze<br />

prestabilite, il processo di censimento<br />

comunitario dei rifiuti, individuando<br />

nuove funzioni amministrative<br />

in capo agli Stati<br />

membri e, di riflesso, nuovi oneri<br />

per gli operatori del settore,<br />

ma riconoscendo, dall’altro, opportunità<br />

per l’assolvimento di<br />

parte degli stessi, grazie a finanziamenti<br />

comunitari. Una volta<br />

rielaborati, i dati sui rifiuti dovranno<br />

essere trasmessi all’Istituto<br />

Statistico delle Comunità Europee<br />

Eurostat. È opportuno,<br />

ora, che il Legislatore italiano<br />

proceda a una lettura d’insieme<br />

della normativa comunitaria così<br />

introdotta che si coordini con<br />

il “decreto Ronchi” e che tenga<br />

conto delle possibilità che questo<br />

riserva all’esercizio decentrato<br />

e, laddove possibile, con moduli<br />

privatistici, delle funzioni<br />

amministrative in materia.<br />

AMBIENTE<br />

La misura per effetto del regolamento (CE) 25 novembre 2002, n. 2150/2002<br />

Al via il censimento comunitario dei rifiuti<br />

Il testo integrale del regolamento (CE) del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio del 25 novembre 2002, n. 2150/2002, è<br />

disponibile on-line all’indirizzo<br />

Finalità del regolamento<br />

Il regolamento (CE) del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio del 25 novembre<br />

2002, n. 2150/2002 «relativo<br />

alle statistiche sui rifiuti» [1] , si occupa<br />

di un obiettivo prioritario, evincibile<br />

sin dal suo incipit, allorché viene<br />

riportata l’intenzione del Legislatore<br />

di fissare, nel dettaglio e in modo uniforme,<br />

«un ambito per la produzione<br />

di statistiche comunitarie sulla produzione,<br />

il recupero e lo smaltimento<br />

dei rifiuti» (art. 1).<br />

Che questa esigenza conoscitiva<br />

sia stata ritenuta improcrastinabile<br />

lo si evince dalla volontà di superare,<br />

integrandoli e arricchendoli, i dati<br />

normativi comunitari preesistenti<br />

sia nella loro veste formale come in<br />

quella contenutistica.<br />

È noto, infatti, che una normativa<br />

comunitaria, a livello di nomenclatura,<br />

già esisteva (il riferimento è<br />

al Catalogo Europeo dei rifiuti - cosiddetto<br />

CER -, istituito con la decisione<br />

n. 94/3/CE [2] , poi più volte<br />

sostituito e aggiornato, da ultimo<br />

con la decisione n. 2001/573 [3] ) come,<br />

del resto, un sistema di raccolta<br />

dei dati era stato introdotto dal Legislatore<br />

nazionale con la legge 25<br />

gennaio 1994, n. 70 [4] .<br />

Il Legislatore comunitario, però,<br />

avvalendosi dello strumento normativo<br />

del regolamento, ha ritenuto<br />

che fosse giunto il momento di dotare<br />

tutti gli Stati membri di una normativa<br />

dal carattere cogente immediato,<br />

generale e uniforme.<br />

La raccolta dei dati<br />

sui rifiuti<br />

Circa i contenuti, balza da subito<br />

come gli Stati membri siano stati coinvolti<br />

attivamente nel processo di raccolta<br />

ed elaborazione dei dati conoscitivi<br />

inerenti i rifiuti e, ancor più, come<br />

la stessa metodologia di assolvimento<br />

dei nascenti obblighi comunitari, debba<br />

essere omogenea.<br />

Viene, infatti, precisato che «gli Stati<br />

Membri raccolgono i dati necessari»<br />

all’esigenza di «specificazione delle caratteristiche»<br />

dei rifiuti, così come<br />

«elencate negli allegati I e II» (art. 3,<br />

comma 1, regolamento n. 2150/2002).<br />

Subito dopo, sono ulteriormente<br />

specificate le quattro diverse meto-<br />

[1] In G.U.C.E. del 9 dicembre 2002, n. 332 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/.<br />

[2] «Decisione 94/3/CE della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 a)<br />

della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti» (in G.U.C.E L del 7 gennaio 1994, n. 5).<br />

[3] «Decisione del Consiglio 2001/573/CE del 23 luglio 2001 che modifica l’elenco dei rifiuti contenuto nella decisione<br />

2000/532/CE» (in G.U.C.E. L del 28 luglio 2001, n. 203). Si veda anche il Supplemento n. 5/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[4] «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica nonché per<br />

l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n. 24).<br />

82 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


dologie di raccolta a disposizione<br />

degli Stati membri:<br />

l indagini ad hoc;<br />

l utilizzazione di fonti conoscitive<br />

già a disposizione, quali i dati risultanti<br />

da obblighi di dichiarazione già previsti<br />

(di immediata evidenza il riferimento<br />

implicito all’obbligo nazionale<br />

di presentazione del MUD);<br />

l procedure di stima statistica;<br />

l combinazione dei tre metodi precedenti.<br />

A fronte di quest’obbligo di<br />

raccolta da parte degli Stati membri,<br />

sta quello cui possono essere<br />

soggetti, secondo la metodologia<br />

che presceglierà ciascuno Stato<br />

membro, gli stessi operatori del<br />

settore.<br />

Con una precisazione, posta dalla<br />

stesso regolamento, viene, infatti,<br />

stabilito che «al fine di ridurre<br />

gli oneri amministrativi per le piccole<br />

imprese», le«imprese con meno<br />

di 10 dipendenti sono escluse<br />

dalle indagini», sempre, però, che<br />

non «contribuiscano in maniera significativa<br />

alla produzione dei rifiuti»<br />

(art. 3, comma 2).<br />

Rileva, d’altronde, l’art. 11 del<br />

cosiddetto “decreto Ronchi” riguardante<br />

il «catasto dei rifiuti»<br />

e, precisamente, il suo comma 3,<br />

che sancisce l’obbligo per «chiunque<br />

effettua a titolo professionale<br />

attività di raccolta e di trasporto<br />

di rifiuti, (...) ovvero svolge le operazioni<br />

di recupero e di smaltimento<br />

dei rifiuti, nonché le imprese e<br />

gli enti che producono rifiuti pericolosi<br />

e le imprese e gli enti che<br />

producono rifiuti non pericolosi<br />

di cui all’articolo 7, comma 3, lettere<br />

c), d) e g)» (sinteticamente<br />

gli operatori del settore), di «comunicare<br />

annualmente (...) le quantità<br />

e le caratteristiche qualitative<br />

dei rifiuti oggetto delle predette<br />

attività». L’articolo ora in commento<br />

prevede un esonero dall’obbligo<br />

della denuncia dei rifiuti;<br />

AMBIENTE<br />

precisamente, ciò è stabilito «per<br />

gli imprenditori agricoli di cui all’articolo<br />

2135 del codice civile<br />

con un volume di affari annuo non<br />

superiore a lire quindicimilioni e,<br />

limitatamente alla produzione dei<br />

rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori<br />

artigiani di cui all’articolo<br />

2083 del codice<br />

civile che<br />

non hanno più di<br />

tre dipendenti».<br />

Ne discende,<br />

da una combinata<br />

lettura della disposizionecomunitaria<br />

con quella<br />

italiana, che<br />

le piccole imprese<br />

con meno di<br />

dieci dipendenti<br />

non possono essere<br />

oggetto delle<br />

indagini conoscitive<br />

nascenti<br />

dal regolamento<br />

[5] , mentre le piccole imprese, secondo<br />

l’articolata definizione fornita<br />

dal D.Lgs. n. 22/1997, sono esonerate<br />

dall’obbligo di dover procedere<br />

a comunicazione annuale.<br />

Elaborazione<br />

e trasmissione dei dati<br />

Per quanto se ne faccia accenno<br />

sin dall’articolo 1, la fase dell’elaborazione<br />

dei dati è logicamente successiva<br />

a quella della loro raccolta,<br />

sì che il sibillino articolo 3, comma<br />

3, secondo cui «gli Stati membri<br />

producono i risultati statistici conformemente<br />

alla disaggregazione di<br />

cui agli allegati I e II» va riletto e<br />

coordinato con quanto incidentalmente<br />

accennato nel primo articolo,<br />

in base al quale «nell’elaborazione<br />

delle statistiche, gli Stati membri e<br />

la Commissione osservano la nomenclatura<br />

statistica stabilita principalmente<br />

in base alle sostanze,<br />

che figura all’allegato III».<br />

In base a quanto<br />

disposto dalla<br />

novella, è evidente che<br />

le piccole imprese con<br />

meno di dieci dipendenti<br />

non possono essere<br />

oggetto delle indagini<br />

conoscitive nascenti dal<br />

nuovo regolamento<br />

comunitario<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

Il che equivale a dire che i dati<br />

sui rifiuti, poiché devono convergere<br />

e confluire in un censimento comunitario<br />

uniforme, è necessario<br />

che parlino la stessa lingua e, per<br />

far sì che ciò accada, occorre che gli<br />

Stati membri si dotino di uno strumento<br />

di conversione dei propri codiciterminologici;<br />

questo è il senso<br />

del rinvio ai diversi<br />

allegati del<br />

regolamento e ai<br />

quali va aggiunto,<br />

per completare il<br />

quadro degli strumenti<br />

di lettura<br />

uniforme dei dati<br />

sui rifiuti, quanto<br />

il regolamento n.<br />

2150/ 2002, demanda<br />

alla Commissione,<br />

la quale,<br />

infatti, dovrà<br />

stabilire «una tavola<br />

di equivalenze<br />

tra la nomenclatura statistica riportata<br />

nell’allegato III e l’elenco<br />

dei rifiuti stabilito dalla decisione<br />

2000/ 532/CE della Commissione»<br />

(art. 1, comma 5).<br />

Una volta rielaborati i dati sui<br />

rifiuti, sempre gli Stati membri li<br />

dovranno trasmettere a “Eurostat”,<br />

l’Istituto Statistico delle Comunità<br />

Europee.<br />

Le nuove funzioni di<br />

carattere conoscitivo<br />

Se questo è il quadro di massima<br />

dei nuovi compiti che spettano<br />

agli Stati membri, il regolamento<br />

comunitario va, non di meno,<br />

contestualizzato all’interno<br />

della cornice giuridica italiana<br />

che, come noto, è stata recentemente<br />

attraversata da un fenomeno<br />

di federalizzazione amministrativa<br />

e normativa.<br />

Il dato normativo da cui muovere,<br />

nello specifico settore dei rifiuti,<br />

[5] Ciò, ovviamente, renderà meno attendibili i dati raccolti, che saranno lo “specchio” di una realtà parziale.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

è l’art. 85, D.Lgs. n. 112/1998 [6]<br />

(meglio noto come la “Bassaniniquater”),<br />

secondo il quale «restano<br />

attribuiti allo Stato, in materia di<br />

rifiuti, esclusivamente le funzioni e i<br />

compiti indicati dal decreto legislativo<br />

5 febbraio 1997, n. 22, (...).<br />

Restano ferme le competenze dello<br />

Stato previste dagli articoli 11, 31,<br />

32 e 33 del decreto legislativo 5<br />

febbraio 1997, n. 22».<br />

Poiché l’art. 11 del “decreto Ronchi”,<br />

espressamente richiamato tra<br />

le norme cogenti in materia di ripartizione<br />

di competenze, è la disposizione<br />

italiana che più si approssima<br />

alle nuove funzioni amministrative<br />

introdotte dal nuovo regolamento<br />

comunitario, essendo, come si è visto,<br />

dedicato al «catasto dei rifiuti»,<br />

è a esso che bisogna fare specifico<br />

riferimento.<br />

Sinteticamente, il sistema di riparto<br />

di competenze ivi previsto,<br />

pur sostanzialmente immutato, ne<br />

risulta arricchito dal regolamento<br />

n. 2150/2002; così, al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio<br />

permane il compito di organizzare<br />

e aggiornare il sistema dei dati<br />

via via raccolti, previa l’elaborazione<br />

degli stessi da parte delle sezioni<br />

regionali del Catasto in collaborazione<br />

con l’APAT, a cui i dati<br />

provengono dalla raccolta degli<br />

stessi da parte di «comuni, consorzi,<br />

comunità montane ovvero aziende<br />

speciali».<br />

Se questo è il quadro di massima<br />

della ripartizione delle competenze<br />

secondo l’ottica della sussidiarietà<br />

verticale, l’applicazione del nuovo<br />

regolamento nell’ordinamento italiano<br />

deve, altresì, tener conto di un<br />

altro principio, consacrato anch’esso<br />

nella Costituzione, quello della<br />

sussidiarietà orizzontale, che trova<br />

espresso riconoscimento all’interno<br />

dello stesso “decreto Ronchi”.<br />

AMBIENTE<br />

Se, infatti, si considera che da un<br />

lato «la gestione dei rifiuti si conforma<br />

ai principi di responsabilizzazione<br />

e di cooperazione di tutti i soggetti<br />

coinvolti nella produzione, nella<br />

distribuzione, nell’utilizzo e nel<br />

consumo dei beni da cui originano i<br />

rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento<br />

nazionale e comunitario»<br />

(art. 2, comma 3 D.Lgs. n.<br />

22/1997), dall’altro viene ulteriormente<br />

precisato che «per il conseguimento<br />

delle finalità del presente<br />

decreto lo Stato, le Regioni e gli<br />

enti locali, nell’ambito delle rispettive<br />

competenze ed in conformità alle<br />

disposizioni che seguono, adottano<br />

ogni opportuna azione avvalendosi,<br />

anche mediante accordi e contratti<br />

di programmi, di soggetti pubblici e<br />

privati».<br />

Si può, quindi, ben ipotizzare<br />

che le nuove funzioni amministrative<br />

di raccolta, elaborazione e trasmissione<br />

dei dati possano essere<br />

svolte da soggetti privati qualificati<br />

nel settore, sempre che, s’intende,<br />

le pubbliche amministrazioni<br />

competenti stipulino con questi accordi<br />

e/o contratti di programma<br />

idonei a regolamentare l’esercizio<br />

concreto delle suddette funzioni.<br />

Lo svolgimento delle nuove<br />

funzioni amministrative<br />

Il regolamento, infine, consapevole<br />

che «gli Stati membri possono<br />

necessitare di un periodo transitorio<br />

per l’elaborazione delle loro<br />

statistiche sui rifiuti (...) per le<br />

quali i sistemi statistici nazionali<br />

richiedono adattamenti di rilievo»<br />

(VII considerando), ha individuato<br />

un «periodo transitorio»,<br />

azionabile «su richiesta di uno<br />

Stato membro» che non può superare<br />

i due anni e, in alcuni casi, i<br />

tre anni dall’entrata in vigore del<br />

regolamento, per quanto attiene<br />

alla produzione dei risultati.<br />

Si evince, dunque, che gli Stati<br />

membri sono da subito [7] obbligati<br />

ad attivarsi in ordine agli adempimenti<br />

statistici così introdotti, a<br />

meno che si vogliano avvalere del<br />

regime transitorio nei termini accennati<br />

più sopra.<br />

Il Legislatore comunitario, d’altronde,<br />

con l’evidente intento di<br />

incentivare comportamenti diligenti<br />

e responsabilizzanti degli Stati<br />

membri, ha altresì precisato che la<br />

Commissione elabori un programma<br />

concernente studi pilota sui rifiuti<br />

«la cui esecuzione è affidata<br />

agli Stati membri». A prima vista,<br />

sembrerebbe trattarsi di un ulteriore<br />

adempimento gravante sugli Stati<br />

membri. Se, però, si legge questa<br />

disposizione coordinatamente<br />

con quella che ne precisa il contenuto,<br />

secondo cui «il programma<br />

di studi pilota della Commissione<br />

è coerente con il contenuto degli<br />

allegati I e II» (che, come visto,<br />

costituiscono il quadro tecnico sulla<br />

base del quale ciascuno Stato<br />

membro deve elaborare le proprie<br />

elaborazioni statistiche) e, ancor<br />

più, con l’altra misura secondo cui<br />

«la Commissione finanzia sino al<br />

100% dei costi per la realizzazione<br />

degli studi pilota», non si può<br />

non coglierne la portata positiva<br />

insita nell’avviare, sin d’ora, tutti<br />

quegli adempimenti normativi, regolamentari<br />

organizzativi e consensuali<br />

idonei a consentire<br />

un’esecuzione della normativa comunitaria,<br />

così inserita a costo minimo<br />

per lo Stato e per gli stessi<br />

operatori del settore. Su questa base,<br />

il sistema Italia ha la possibilità,<br />

volendo, di dare esecuzione a<br />

una normativa comunitaria giocando,<br />

una volta tanto, d’anticipo e,<br />

così facendo, raccogliendone i<br />

frutti. l<br />

[6] «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15<br />

marzo 1997, n. 59» (in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1998, n. 116).<br />

[7] Il regolamento n. 2150/2002, infatti, dovendo, ai sensi dell’art. 9, entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua<br />

pubblicazione, avvenuta nella G.U.C.E. L del 9 dicembre 2002, n. 332, è entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2002.<br />

84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


di Luigi Lovecchio, dottore commercialista<br />

Prima pronuncia ufficiale sulla<br />

tariffa sui rifiuti. È la risoluzione<br />

dell’Agenzia delle Entrate,<br />

Direzione Centrale Normativa<br />

e Contenzioso, 5 febbraio<br />

2002, n. 25/E, con la quale viene<br />

stabilito l’assoggettamento a<br />

IVA dell’entrata in esame. A parte<br />

la sinteticità della nota, resta<br />

arduo delineare la sussistenza<br />

del presupposto assunto nella risoluzione<br />

per affermare l’imponibilità<br />

IVA, visto che, alla luce<br />

della disciplina complessiva, difficilmente<br />

può essere sostenuto<br />

che «l’espletamento del servizio<br />

avviene secondo le regole di diritto<br />

comune», essendovi, al contrario,<br />

una forte base di cogenza<br />

legislativa. L’Agenzia, tuttavia,<br />

non manca di ricordare come<br />

le entrate tributarie non abbiano<br />

natura di corrispettivo, essendo,<br />

conseguentemente,<br />

escluse da IVA. È auspicabile,<br />

quindi, un chiarimento giudiziale<br />

sul tema.<br />

AMBIENTE<br />

La pronuncia, seppur sintetica, con la risoluzione 5 febbraio 2003, n. 25/E<br />

A la tari fa sui rifiuti si applica l’IVA?<br />

Da le Entrate la prima risposta u ficiale<br />

La tariffa rifiuti, prevista nell’articolo<br />

49, D.Lgs. n. 22/1997, è<br />

soggetta a IVA. È quanto afferma<br />

l’Agenzia delle Entrate che, nella<br />

risoluzione 5 febbraio 2002, n. 25/E,<br />

ha risposto a una serie di quesiti proposti<br />

da un comune in ordine alla disciplina<br />

IVA di talune attività svolte<br />

dall’ente.<br />

Si tratta della prima presa di posizione<br />

ufficiale dell’Amministrazione<br />

finanziaria in ordine a un tema molto<br />

controverso che coinvolge, tra le tante,<br />

realtà come quella del comune di<br />

Roma, passato in tariffa dal 1˚ gennaio<br />

2003, malgrado la proroga di un<br />

anno disposta nell’articolo 31, legge<br />

n. 289/2002.<br />

A questo punto, gli operatori possono<br />

trarre alcune immediate indicazioni<br />

utili, tenuto conto che, alla luce<br />

dell’articolo 10, n. 212/2000 (cosiddetto<br />

“statuto dei diritti del contribuente”),<br />

il soggetto che si sia adeguato a<br />

una interpretazione dell’Amministrazione<br />

finanziaria è esente da sanzioni<br />

ed interessi, nell’ipotesi in cui il Fisco<br />

cambi successivamente opinione.<br />

La risposta dell’Agenzia è in verità<br />

piuttosto sintetica, poiché si limita a<br />

osservare, sulla questione specifica,<br />

che, poiché l’articolo 49, D.Lgs. n.<br />

22/1997, configura il prelievo in oggetto<br />

alla stregua di un “corrispettivo”<br />

«nel presupposto che l’espletamento<br />

del servizio avvenga secondo regole<br />

di diritto comune», la tariffa deve essere<br />

assoggettata a IVA.<br />

In realtà, appare fortemente dubbia<br />

proprio la sussistenza del presupposto<br />

assunto nella risoluzione per affermare<br />

l’imponibilità IVA, atteso che, alla<br />

RIFIUTI<br />

Commento<br />

luce della disciplina complessiva, è<br />

arduo sostenere che «l’espletamento<br />

del servizio avviene secondo le regole<br />

di diritto comune».<br />

Senza voler in questa sede ripetere<br />

considerazioni espresse già molte volte<br />

su <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, è sufficiente<br />

ricordare:<br />

l l’autoritatività della posizione del<br />

comune, il quale detta la disciplina<br />

del servizio in un regolamento che<br />

non richiede l’accettazione dell’utente<br />

(si veda l’Inserto sul n. 1/2003);<br />

l la commisurazione del prelievo<br />

non già alla effettiva produzione di<br />

rifiuti, ma alla teorica attitudine alla<br />

formazione degli stessi, desunta dagli<br />

indici precisati nelle tabelle allegate<br />

al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità<br />

di applicazione della tariffa,<br />

seppure nella sola quota fissa, anche<br />

al soggetto che in realtà non<br />

conferisce nulla al servizio pubblico<br />

(così la risoluzione 9 febbraio 1999,<br />

n. 16/E; si veda il n. 3/1999);<br />

l l’impossibilità del privato di scegliere<br />

il gestore, stante la privativa<br />

assicurata al comune dall’articolo<br />

21, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

In buona sostanza, è difficile scorgere<br />

in un simile assetto normativo i<br />

tratti della volontarietà e corrispettività<br />

che sono tipici delle obbligazioni di<br />

natura contrattuale, mentre al contrario<br />

sono ben presenti, e anche fortemente<br />

caratterizzanti, gli indici propri<br />

delle obbligazioni ex lege (altrimenti<br />

note come “prestazioni patrimoniali<br />

imposte”).<br />

La risoluzione, peraltro, conferma,<br />

seppure con riferimento a una diversa<br />

prestazione patrimoniale (il diritto sul-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85


RIFIUTI<br />

Commento<br />

le pubbliche affissioni), che le entrate<br />

tributarie «non hanno invero natura<br />

di corrispettivo, poiché non sussiste<br />

tra il comune e l’utente un rapporto<br />

sinallagmatico»; conseguentemente,<br />

le stesse sono escluse da IVA «per<br />

carenza del presupposto oggettivo».<br />

Con istanza di interpello in oggetto, concernente<br />

l’esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972,<br />

n. 633, è stato posto il seguente<br />

QUESITO<br />

Il Comune di …. ha indetto una procedura per l’affidamento<br />

in concessione del servizio di riscossione,<br />

liquidazione ed accertamento delle seguenti entrate comunali:<br />

- canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;<br />

- diritto sulle pubbliche affissioni e relativo servizio;<br />

- canone per l’occupazione di suolo ed aree pubbliche;<br />

- tariffa di igiene ambientale giornaliera.<br />

A fronte di detto servizio al concessionario verrà<br />

riconosciuto un aggio.<br />

Il suddetto ente locale ha chiesto di conoscere il<br />

trattamento tributario, agli effetti dell’imposta sul valore<br />

aggiunto, applicabile alle diverse tipologie di entrate<br />

innanzi richiamate nonché all’aggio corrisposto al concessionario<br />

per il suddetto servizio.<br />

SOLUZIONE INTERPRETATIVA<br />

PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE<br />

Non viene fornita alcuna soluzione.<br />

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE<br />

In via preliminare si ritiene utile precisare che, in base<br />

a quanto disposto, tra l’altro, dall’articolo 3, comma 1, del<br />

decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, l’istanza di<br />

interpello deve contenere a pena di inammissibilità «la<br />

sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante».<br />

Nell’eventualità in cui non si verifichi tale condizione,<br />

ovvero una delle altre, previste dal citato articolo 3,<br />

comma 1, l’istanza di interpello deve ritenersi inammissibile.<br />

AMBIENTE<br />

Le tasse, infatti, sono commutative,<br />

nel senso che non originano alcun diritto<br />

di tipo negoziale nel contribuente,<br />

e non corrispettive, rispetto al servizio<br />

reso dall’ente impositore.<br />

Ne deriva che, una volta che dovesse<br />

essere accertata giudizialmente la<br />

natura tributaria della tariffa (non potendo<br />

ovviamente ritenersi risolutiva,<br />

sul punto, la sbrigativa nota delle Finanze<br />

n. 25/E), l’esclusione da IVA<br />

conseguirà in via automatica, a prescindere<br />

dal soggetto (pubblico o privato)<br />

che riscuote l’entrata.<br />

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa<br />

e Contenzioso 5 febbraio 2003, n. 25/E<br />

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. Comune di ...<br />

IVA - Trattamento tributario applicabile a determinate tipologie di entrate nonché all’aggio<br />

riconosciuto al concessionario per il servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento<br />

Nella fattispecie prospettata l’istanza di interpello non<br />

risulta sottoscritta dal legale rappresentante, conseguentemente<br />

l’interpello deve ritenersi inammissibile.<br />

Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito<br />

la questione prospettata, rappresentando qui di seguito<br />

un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello<br />

di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27<br />

luglio 2000, n. 212.<br />

Al fine di addivenire ad una corretta soluzione circa il<br />

trattamento IVA da riservare alle prestazioni rese dal comune<br />

in argomento, a fronte delle quali vengono richieste<br />

le entrate innanzi richiamate necessita valutare preliminarmente<br />

quando ricorrano congiuntamente il presupposto<br />

impositivo soggettivo, di cui all’articolo 4 del suddetto<br />

DPR n. 633 del 1972 ed oggettivo, ai sensi dell’articolo 3<br />

del medesimo decreto, dando per scontato la sussistenza<br />

nella fattispecie di cui trattasi del presupposto territoriale.<br />

a) presupposto oggettivo<br />

L’articolo 3, del citato DPR n. 633 del 1972 dispone,<br />

tra l’altro, che «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni<br />

verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera,<br />

appalto, trasporto, mandato, … e in genere da obbligazioni<br />

di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la<br />

fonte.».<br />

Relativamente al diritto sulle pubbliche affissioni di cui<br />

al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osserva<br />

che con circolare ministeriale n. 10 del 17 marzo 1994 si è<br />

chiarito che il servizio delle pubbliche affissioni rappresenta<br />

un servizio che riveste natura pubblicistica a fronte del<br />

quale deve essere corrisposto il relativo “tributo”; pertanto,<br />

tale diritto ha natura tributaria.<br />

Conseguentemente, l’entrata relativa al servizio di pubbliche<br />

affissioni non deve considerarsi rilevante agli effetti<br />

dell’IVA.<br />

Le entrate tributarie non hanno invero natura di corrispettivo,<br />

poiché non sussiste tra il comune e l’utente un<br />

rapporto sinallagmatico; si deve, viceversa, riconoscere ad<br />

esse innegabilili caratteristiche di generalità tipiche del<br />

tributo. Conseguentemente, le suddette entrate non assumo-<br />

86 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


no rilevanza agli effetti dell’IVA, per carenza del presupposto<br />

oggettivo di cui al citato articolo 3 del citato DPR n.<br />

633 del 1972.<br />

Diversamente, come in passato chiarito dal Ministero<br />

delle finanze con le circolari n. 256 del 1998 e n. 111 del<br />

1999, le restanti entrate, costituite dal canone per l’installazione<br />

dei mezzi pubblicitari (CIMP), canone per l’occupazione<br />

di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e tariffa di<br />

igiene ambientale (TIA), non hanno natura tributaria.<br />

Ciò premesso, per quanto attiene alle prestazioni che<br />

danno luogo ad entrate per le quali è stata esclusa la natura<br />

tributaria (CIMP, COSAP e TIA), al fine di stabilire la<br />

loro rilevanza o meno ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,<br />

occorre esaminare se ricorra anche il presupposto<br />

impositivo soggettivo, di cui all’articolo 4 del citato DPR<br />

n. 633 del 1972.<br />

b) presupposto soggettivo<br />

Per gli enti aventi natura non commerciale, tra i quali<br />

devono annoverarsi anche i comuni, il citato articolo 4,<br />

quarto comma prevede, tra l’altro, che «…, si considerano<br />

effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di<br />

beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività<br />

commerciali o agricole. … ».<br />

Nell’ambito del requisito soggettivo, occorre tuttavia<br />

precisare che l’articolo 4, paragrafo 5, della sesta Direttiva<br />

CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, dispone, tra l’altro,<br />

che «Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri<br />

organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti<br />

passivi per le attività od operazioni che esercitano in<br />

quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a<br />

tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni,<br />

contributi o retribuzioni…».<br />

Relativamente al concetto di “pubblica autorità” sussiste<br />

una consolidata giurisprudenza comunitaria in base alla<br />

quale le attività esercitate in quanto pubbliche autorità<br />

sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell’ambito<br />

del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi<br />

svolte in forza del regime giuridico cui sono sottoposti gli<br />

operatori economici privati; più precisamente per verificare<br />

se l’ente pubblico esercita una tale attività occorre esaminare<br />

l’insieme delle modalità di svolgimento dell’attività<br />

in causa previste dal diritto nazionale.<br />

Al riguardo, considerate le disposizioni che disciplinano<br />

il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)<br />

ed il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche<br />

(COSAP), si rileva che le modalità con le quali vengono<br />

rilasciate le autorizzazioni necessarie per l’installazione dei<br />

mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l’occupazione<br />

delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i<br />

rispettivi canoni, richiedono l’esercizio di poteri pubblicistici<br />

- amministrativi tipici degli enti pubblici.<br />

Quindi, essendovi, da parte del Comune di …, un esercizio<br />

del proprio potere autoritativo nel rilascio delle suddette<br />

autorizzazioni e concessioni a fronte delle quali viene<br />

richiesto il corrispondente canone, si ritiene che non<br />

sussista il presupposto soggettivo d’imposta ai sensi della<br />

citata disposizione comunitaria.<br />

AMBIENTE<br />

RIFIUTI<br />

Documento<br />

Non configurandosi, pertanto, l’esercizio di un’attività<br />

commerciale da parte del medesimo ente locale, ai sensi<br />

del citato articolo 4 del DPR n. 633, il canone non risulta<br />

assoggettabile ad IVA.<br />

Relativamente alla tariffa di igiene ambientale (TIA), si<br />

osserva che essa, come si rileva dall’articolo 49 del d.lgs.<br />

n. 22 del 1997, si configura alla stregua di un<br />

“corrispettivo”, nel presupposto che l’espletamento del servizio<br />

avvenga secondo regole di diritto comune.<br />

Verificandosi pertanto i presupposti impositivi soggettivo<br />

ed oggettivo, la medesima deve essere assoggettata<br />

all’IVA, con aliquota agevolata del 10 per cento, come<br />

previsto dalla Tabella A, parte terza, n. 127-sexiesdecies),<br />

allegata al suddetto DPR n. 633 del 1972, nel caso che<br />

trattasi della gestione di rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali<br />

ad essi assimilati.<br />

Infine, per quanto riguarda il quesito relativo al trattamento<br />

applicabile, ai fini dell’IVA, all’aggio riconosciuto<br />

al concessionario a cui verrà affidato il servizio di riscossione,<br />

liquidazione ed accertamento delle entrate innanzi<br />

richiamate, si osserva quanto segue.<br />

Si precisa, preliminarmente, che detto aggio costituisce<br />

un corrispettivo a fronte di una specifica prestazione di<br />

servizi (obbligazione di fare), di cui all’articolo 3 del DPR<br />

n. 633 del 1972, resa da un soggetto nell’ambito della<br />

propria attività d’impresa ed è, quindi, rilevante agli effetti<br />

dell’IVA. Ciò premesso, occorre stabilire se detta prestazione<br />

rientri o meno tra le operazioni esenti dall’imposta<br />

elencate nell’articolo 10 del citato DPR n. 633.<br />

In base a quanto disposto dall’art. 10, n. 5), del DPR n.<br />

633 del 1972, sono esenti dall’IVA «le operazioni relative<br />

alla riscossione dei tributi».<br />

Pertanto, in forza di detta disposizione, è riconducibile<br />

nell’esenzione dall’IVA l’aggio relativo al servizio di riscossione<br />

concernente il diritto sulle pubbliche affissioni,<br />

in considerazione della qualificazione della medesima entrata<br />

come tributo.<br />

Tuttavia, nel caso in cui al concessionario venga corrisposto<br />

un aggio unico per un servizio pattuito unitariamente<br />

che comprenda anche l’accertamento e la liquidazione<br />

del tributo, si ritiene che l’intero aggio debba essere assoggettato<br />

ad IVA nella misura ordinaria, atteso che la norma<br />

di esenzione è espressamente riferita alle sole «operazioni<br />

relative alla riscossione dei tributi».<br />

La norma richiamata, che prevede un’esenzione tributaria,<br />

non è suscettibile, infatti, di interpretazione analogica e<br />

non consente di assimilare il trattamento relativo al servizio<br />

di riscossione a quelli concernenti l’accertamento e la<br />

liquidazione.<br />

Si precisa, infine, che l’aggio corrisposto al concessionario<br />

per il servizio relativo alle restanti entrate (CIMP,<br />

COSAP e TIA), deve essere assoggettato ad IVA, in quanto<br />

dette entrate non sono qualificabili come “tributi”.<br />

La riposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata<br />

con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale,<br />

viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, ultimo<br />

periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. l<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87


SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Commento<br />

Interessante la relazione, in prospettiva, con i due decreti ministeriali 24 aprile 2001<br />

Con la dire tiva comunitaria 2002/91/CE<br />

consumi energetici ed edilizia “a bracce to”<br />

di Cettina Gallo, architetto - ENEA<br />

La direttiva 2002/91/CE , relativa<br />

al rendimento energetico nell’edilizia,<br />

rappresenta una misura<br />

a lungo attesa, a fronte di un<br />

generico trend in crescita nei<br />

consumi nel settore del mattone.<br />

Tra le novità, un’attenzione<br />

maggiore alle tematiche del raffrescamento<br />

e del condizionamento<br />

d’aria, la possibilità di sostanziali<br />

risparmi energetici grazie<br />

all’edilizia bioclimatica e<br />

l’istituzione di ispezioni periodiche<br />

obbligatorie per i sistemi di<br />

condizionamento d’aria; non è<br />

una novità, invece, l’attestato di<br />

certificazione energetica degli<br />

edifici. Le misure valgono anche<br />

per gli edifici già esistenti, purché<br />

di metratura superiore ai<br />

1000 m 2 , che subiscano degli interventi<br />

di “ristrutturazione importante”.<br />

In Italia, la direttiva<br />

va a intrecciarsi con i due DD.<br />

MM. 24 aprile 2001, che, in tema<br />

di risparmio energetico, insistono,<br />

soprattutto, sull’edilizia,<br />

o con casi come quello di Bologna<br />

dove la riduzione dei consumi<br />

passa attraverso la conversione<br />

delle lampadine tradizionali<br />

a quelle fluorescenti compatte a<br />

basso consumo.<br />

AMBIENTE<br />

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento<br />

Europeo e del Consiglio<br />

16 dicembre 2002 «sul rendimento<br />

energetico nell’edilizia»,<br />

pubblicata sulla G.U.C.E. L del 4<br />

gennaio 2003, n. 1, era stata annunciata<br />

da tempo. La sua preparazione<br />

era stata curata dalla Direzione Generale<br />

Trasporti ed Energia (DG-<br />

TREN) della Commissione, con un<br />

ampio processo di consultazione; di<br />

conseguenza, il suo contenuto non<br />

riserva particolari sorprese. Ciò non<br />

vuol dire che non sia una direttiva<br />

utile e tempestiva; al contrario, forse<br />

è già in ritardo rispetto alle necessità.<br />

I consumi di energia in edilizia, a<br />

livello Unione europea, sono aumentati<br />

sia in valore assoluto sia in percentuale<br />

(anche se in misura inferiore<br />

a quelli nel settore dei trasporti),<br />

grazie alla diminuzione dell’approvvigionamento<br />

nel settore industriale,<br />

e rappresentano, oggi, circa il<br />

40% della domanda di energia. Queste<br />

considerazioni, oltre che per<br />

l’Unione europea, valgono in particolare<br />

anche per l’Italia. In parallelo<br />

al consumo di energia crescono<br />

anche le emissioni di anidride carbonica<br />

(anche se in misura inferiore a<br />

causa dell’aumento della penetrazione<br />

del metano rispetto al gasolio per<br />

il riscaldamento). Se l’Europa ha seriamente<br />

intenzione di rispettare gli<br />

impegni presi con la firma del trattato<br />

di Kyoto [1] , è probabilmente il<br />

settore edilizio quello prioritario su<br />

cui intervenire.<br />

La direttiva 2002/91/CE fissa<br />

una serie di linee-guida cui i diversi<br />

Paesi membri dovranno adeguarsi<br />

promulgando un’apposita legislazione<br />

o adattando quella esistente. È<br />

chiaro che in questo campo le differenze<br />

tra i vari Paesi sono profonde<br />

e riguardano:<br />

l il clima;<br />

l le tipologie edilizie;<br />

l le tecnologie e pratiche costruttive;<br />

l i regimi di proprietà;<br />

l la cultura;<br />

l le abitudini e l’atteggiamento dei<br />

consumatori;<br />

l il quadro legislativo esistente e<br />

nella sua articolazione nazionale-regionale-locale.<br />

In questo contesto, la direttiva è<br />

necessariamente flessibile e potrà<br />

condurre a soluzioni molto diverse<br />

tra un Paese e un altro.<br />

Le principali novità<br />

[1] Sulla legge n. 120/2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto, si veda il n. 15/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Raffrescamento<br />

e condizionamento d’aria<br />

Rispetto al passato, vi è un’attenzione<br />

molto maggiore al raffrescamento<br />

e al condizionamento d’aria.<br />

Un motivo è certamente quello che<br />

l’aumento del tenore di vita e della<br />

richiesta di comfort ha fatto aumentare,<br />

nell’ultimo decennio, la domanda<br />

energetica per il condizionamento<br />

molto più che non quella per il<br />

riscaldamento degli edifici; anche<br />

se quest’ultima è ancora prevalente,<br />

non è più lecito trascurare la prima.<br />

Una seconda causa può essere quella<br />

della crescente integrazione tra<br />

88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


sistemi di riscaldamento e quelli di<br />

raffrescamento, sia attraverso le<br />

pompe di calore reversibili sia attraverso<br />

i sistemi “passivi” (si veda<br />

oltre). Un terzo motivo è rappresentato<br />

da una maggiore attenzione verso<br />

i Paesi dell’Europa mediterranea,<br />

dove il condizionamento sta diventando<br />

una necessità, rispetto all’interesse<br />

per il Nord Europa, in passato<br />

prevalente.<br />

Risparmi energetici<br />

Giusta attenzione è stata anche<br />

posta alle opportunità offerte dall’edilizia<br />

bioclimatica, cioè dalla<br />

possibilità di sostanziali risparmi<br />

energetici nel riscaldamento, nel raffrescamento<br />

e nell’illuminazione,<br />

ottenibili con una<br />

progettazione<br />

“intelligente” che<br />

ottimizzi la tipologia<br />

e l’orientamento<br />

degli edifici, la<br />

scelta dei materiali<br />

(in base non solo<br />

alla coibentazione<br />

ma anche all’inerzia<br />

termica),<br />

le dimensioni e la<br />

disposizione delle<br />

finestre (per avere<br />

un adeguato equilibrio<br />

tra apporti<br />

solari al riscaldamento, ventilazione<br />

naturale e illuminazione diurna rispetto<br />

alle dispersioni termiche),<br />

l’adozione di frangisoli fissi o orientabili,<br />

l’apporto della vegetazione e<br />

dell’acqua ecc. Gli interventi di tipo<br />

bioclimatico sono particolarmente<br />

semplici, efficaci ed economicamente<br />

convenienti quando si realizzano<br />

nuovi edifici, ma possono fornire<br />

contributi importanti anche nel caso<br />

di ristrutturazioni di edifici esistenti.<br />

Tutto questo richiede un’adeguata<br />

attenzione alle condizioni climatiche<br />

locali, non più esprimibili, come<br />

avviene di solito, nei soli<br />

“gradi-giorno” (cioè nella somma<br />

degli scostamenti giornalieri della<br />

temperatura media da quella di rife-<br />

In sede di applicazione<br />

della direttiva<br />

2002/91/CE, andrà<br />

trovato un compromesso<br />

accettabile tra spinte<br />

verso la riduzione dei<br />

consumi energetici degli<br />

edifici e la conseguente<br />

complessità del<br />

procedimento di calcolo<br />

AMBIENTE<br />

rimento) ma in maniera tale da tener<br />

conto dell’insolazione, dell’umidità,<br />

dei venti prevalenti ecc. Proprio<br />

su questo punto si riscontrano<br />

le prime difficoltà. La direttiva<br />

2002/91/CE, infatti, agli artt. 1 e 3,<br />

richiede che si calcoli il rendimento<br />

energetico degli edifici, tenendo proprio<br />

conto:<br />

l del microclima locale;<br />

l degli apporti dei sistemi solari<br />

passivi;<br />

l della protezione solare;<br />

l della ventilazione naturale;<br />

l dell’illuminazione naturale.<br />

Questo è certamente possibile e<br />

non mancano gli strumenti di calcolo<br />

da utilizzare; ma la valutazione<br />

risulta diversa da<br />

un sito all’altro,<br />

anche se vicini, richiede<br />

una disponibilità<br />

di dati climatici<br />

su scala locale<br />

ed è differente<br />

da edificio a<br />

edificio, persino<br />

tra due stabili<br />

identici e vicini,<br />

se varia l’orientamento<br />

o l’esposizione<br />

al sole e al<br />

vento. Il calcolo<br />

di alcune delle<br />

grandezze di interesse,<br />

come la<br />

ventilazione naturale e l’illuminazione<br />

naturale, non è facile ed è, generalmente,<br />

al di fuori delle conoscenze<br />

del progettista di medio livello.<br />

Si tratterà, dunque, di trovare, in<br />

sede di applicazione della direttiva<br />

2002/91/CE, un compromesso accettabile<br />

tra la necessità (e l’indubbia<br />

opportunità) di tenere conto di questi<br />

apporti alla riduzione della domanda<br />

di energia di un edificio e la<br />

complessità del procedimento di calcolo<br />

che ne potrebbe risultare. Una<br />

soluzione, in questo senso, sembra<br />

indicata nella 12 a premessa della direttiva,<br />

che suggerisce, agli Stati<br />

membri, di accertare la fattibilità<br />

tecnica, ambientale ed economica<br />

dei sistemi energetici alternativi<br />

SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Commento<br />

«mediante uno studio che indichi un<br />

elenco di misure di conservazione<br />

dell’energia, per condizioni medie<br />

di mercato locale, che soddisfino<br />

criteri relativi al rapporto costo/efficacia».<br />

Questa realizzabilità va valutata<br />

e tenuta presente (art. 5) prima<br />

dell’inizio dei lavori di costruzione.<br />

È ragionevole pensare che a queste<br />

considerazioni corrispondano delle<br />

variazioni in più del rendimento<br />

energetico, analizzate con criteri medi<br />

ove sia troppo dispendiosa una<br />

stima dettagliata per il caso specifico.<br />

Un’iniziativa in questa direzione,<br />

basata su semplice lista di criteri<br />

che possono essere rispettati o meno<br />

nel progetto è già da tempo in<br />

corso in Olanda su base volontaria.<br />

La valutazione del rendimento<br />

energetico dell’edificio serve, prima<br />

di tutto, a fissare requisiti minimi di<br />

rendimento. Per stabili nuovi, questo<br />

viene già fatto in Italia e negli<br />

altri Paesi, ma soltanto relativamente<br />

alla coibentazione termica, con<br />

riferimento ai fabbisogni di energia<br />

per il riscaldamento (e senza tener<br />

conto degli apporti bioclimatici). La<br />

prima novità è, quindi, quella dell’estendere<br />

la valutazione del rendimento<br />

energetico anche al raffrescamento<br />

o condizionamento dell’aria<br />

e all’illuminazione (almeno per<br />

quanto riguarda gli impianti di illuminazione<br />

fissi e, in particolare, negli<br />

edifici per servizi).<br />

Edifici esistenti<br />

Un’altra novità di rilievo consiste<br />

nell’aver considerato non solo<br />

gli edifici di nuova costruzione, ma<br />

anche quelli esistenti, purché di metratura<br />

superiore ai 1000 m 2 , che<br />

subiscano degli interventi di<br />

“ristrutturazione importante” (definita<br />

con precisione al punto 13 delle<br />

premesse). In sostanza, una ristrutturazione<br />

che investa la muratura periferica<br />

dell’edificio e/o gli impianti<br />

di riscaldamento, condizionamento,<br />

ventilazione, illuminazione e produzione<br />

di acqua calda di edifici preesistenti,<br />

deve essere l’occasione per<br />

migliorare il loro rendimento ener-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89


SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Commento<br />

getico, anche se non è possibile pretendere<br />

che si adeguino agli standard<br />

più esigenti delle nuove costruzioni.<br />

Anche in questo caso, si parla<br />

di rendimento energetico integrale e<br />

non solo di isolamento termico e di<br />

impianti di riscaldamento.<br />

Attestato di certificazione<br />

energetica degli edifici<br />

L’art. 7 è relativo al già noto<br />

“attestato di certificazione energetica<br />

degli edifici”. Il principio, semplice<br />

nella sua logica, è tale per cui<br />

una casa ben progettata porta a un<br />

risparmio di energia e, quindi, economico.<br />

Giustamente, questa considerazione<br />

deve pesare sulla valutazione<br />

economica dell’edificio, che<br />

sia esso in vendita o in affitto, ed è<br />

logico che l’acquirente o l’affittuario<br />

ne abbia una conoscenza certificata<br />

per fare i propri conti; è, infine,<br />

prevedibile che il riflesso sul valore<br />

di mercato spinga il costruttore a<br />

migliorare le prestazioni di un edificio<br />

se queste si ripagano [2] .<br />

Ispezione delle caldaie<br />

L’ispezione periodica obbligatoria<br />

delle caldaie (art. 8) è una pratica<br />

già introdotta in molti Paesi, compresa<br />

l’Italia; la direttiva 2002/<br />

91/CE, prevede, in alternativa, la<br />

fornitura alle utenze di una consulenza<br />

atta a individuare l’opportunità<br />

e la convenienza nella sostituzione<br />

delle caldaie o alla modifica dell’impianto,<br />

purché i risultati ottenuti<br />

siano equivalenti a quelli dell’ispezione<br />

obbligatoria.<br />

Ispezione dei sistemi<br />

di condizionamento d’aria<br />

Una novità di rilievo è costituita,<br />

invece, dall’ispezione periodica dei<br />

sistemi di condizionamento d’aria<br />

(art. 9). L’estensione dei controlli<br />

AMBIENTE<br />

dalle sole caldaie ai sistemi di condizionamento<br />

porrà qualche problema<br />

di reperimento e qualificazione del<br />

personale che deve svolgere tale<br />

compito; questo punto è richiamato<br />

dalla direttiva all’art. 10 («Esperti<br />

indipendenti»), relativo alle necessità<br />

di reperire e formare queste nuove<br />

figure professionali i cui costi,<br />

nell’economia generale, si ripagano<br />

con i risparmi energetici che ne conseguono<br />

e, quindi, con le minori<br />

importazioni.<br />

Informazione agli utilizzatori<br />

degli edifici<br />

Infine, in varie parti della direttiva<br />

2002/91/CE e, specificamente, all’art.<br />

12, si richiama la necessità di<br />

migliorare l’informazione agli utilizzatori<br />

degli edifici sulle tecnologie<br />

e sui possibili interventi per aumentare<br />

l’efficienza energetica e ridurre<br />

i consumi; a questo proposito, la<br />

Commissione è pronta ad assistere<br />

gli Stati membri nella realizzazione<br />

di campagne di informazione. Tali<br />

iniziative, oltre a diffondere notizie<br />

e sottolineare le opportunità, dovrebbero,<br />

in teoria, servire anche a fornire<br />

un riferimento serio e obiettivo<br />

rispetto alle campagne oggi prevalenti,<br />

portate avanti da operatori<br />

non disinteressati che mirano alla<br />

promozione di particolari impianti o<br />

di una sorgente di energia rispetto<br />

alle altre.<br />

La situazione in Italia<br />

Sulla necessità di recepire questa<br />

iniziativa, l’Italia non versa certo in<br />

condizioni peggiori rispetto a molti<br />

altri Paesi dell’Unione europea. La<br />

legge n. 10/1991 [3] , sull’utilizzo razionale<br />

dell’energia ha preceduto di due<br />

anni la prima “direttiva SAVE” della<br />

Commissione Europea del 1993 [4] , anche<br />

se in Italia il pesante ritardo nel-<br />

l’emanazione dei decreti attuativi della<br />

legge n. 10/1991, ne ha attenuato<br />

l’azione riformatrice.<br />

La prassi instaurata per il calcolo<br />

delle dispersioni termiche degli edifici<br />

dovrà essere ampliata per introdurre<br />

la valutazione del rendimento<br />

energetico complessivo, che tenga<br />

conto, oltre che del riscaldamento,<br />

anche dell’energia spesa per il condizionamento,<br />

la ventilazione, l’illuminazione<br />

e la produzione di acqua<br />

calda; non solo, ma a differenza di<br />

quanto si fa oggi, si dovranno mettere<br />

in conto i contributi bioclimatici<br />

di cui sopra. È presumibile che, a<br />

seguito della complessità accennata<br />

precedentemente in relazione ai calcoli<br />

esatti, almeno in un primo tempo<br />

sia opportuno introdurre criteri<br />

approssimati di valutazione sia dei<br />

consumi presunti sia dei contributi<br />

derivanti dal microclima e dai criteri<br />

di progettazione bioclimatica, come<br />

pure dall’adozione di sistemi alternativi<br />

(pompe di calore, cogenerazione,<br />

fonti rinnovabili, ecc.), basati<br />

su calcoli semplici in alcune situazioni<br />

standardizzate.<br />

Varie scelte saranno possibili per<br />

quanto riguarda l’individuazione di requisiti<br />

minimi per il rendimento energetico,<br />

in particolare, se fissare valori<br />

minimi separati per ciascuna categoria<br />

di usi energetici (riscaldamento,<br />

condizionamento, illuminazione ecc.)<br />

oppure se fissare un valore complessivo<br />

di rendimento globale, permettendo<br />

così di consumare di più per una<br />

categoria a patto si risparmi maggiormente<br />

in un’altra e dando così maggior<br />

spazio all’iniziativa individuale e<br />

ai meccanismi di mercato. Particolare<br />

importanza potrebbe avere la fissazione<br />

di questi limiti per gli edifici commerciali<br />

e del terziario, dove spesso la<br />

domanda energetica per il condizionamento<br />

e per l’illuminazione (finora<br />

[2] Del resto, si pensi come, attualmente, il consumo venga considerato un fattore primario nella scelta delle autovetture.<br />

[3] «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di<br />

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» (in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13).<br />

[4] «Direttiva 93/76/CEE del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossidi di carbonio migliorando l’efficienza energetica» (in<br />

G.U.C.E. L del 22 settembre 1993, n. 237).<br />

90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


non regolamentate) sono superiori a<br />

quella per il riscaldamento. Casi di<br />

specifico interesse nel terziario possono<br />

essere anche gli ospedali, gli alberghi<br />

e gli impianti sportivi, dove la<br />

richiesta di energia per il riscaldamento<br />

dell’acqua è spesso molto importante<br />

e dove vi sono rilevanti opportunità<br />

per la cogenerazione, per le pompe di<br />

calore e per l’utilizzo di energia solare<br />

termica.<br />

Da molti anni si parla in Italia<br />

dei certificati di efficienza energetica<br />

degli edifici; a questo proposito,<br />

la pubblicazione della direttiva<br />

2002/91/CE, rappresenta l’occasione<br />

per “rispolverare” alcuni progetti<br />

di legge mai discussi.<br />

Un altro “nodo” da affrontare<br />

in Italia riguarderà l’articolazione<br />

delle responsabilità a livello nazionale,<br />

regionale, provinciale e comunale.<br />

La riforma del Titolo V<br />

della Costituzione [5] ha posto<br />

l’energia tra le materie “a legislazione<br />

concorrente” tra Stato e Regioni;<br />

in particolare, a livello nazionale<br />

si dovrebbero fissare quindi<br />

le linee guida e i criteri generali,<br />

mentre alle Regioni spetterebbe<br />

la definizione delle norme di dettaglio<br />

[6] . Se il principio è semplice,<br />

la sua applicazione pratica lo è<br />

molto meno. Il problema è stato<br />

affrontato nel “disegno di legge<br />

Marzano” che ha avuto un iter di<br />

approvazione non semplice e non<br />

indolore. La situazione non è ancora<br />

del tutto chiarita, vista anche la<br />

precedente stratificazione di competenze,<br />

frutto di interventi successivi<br />

non sempre rispondenti a un<br />

disegno complessivo. Nella situazione<br />

attuale, per esempio, vi è un<br />

AMBIENTE<br />

ruolo importante delle province<br />

per quanto riguarda l’ispezione<br />

delle caldaie e la preparazione dei<br />

tecnici.<br />

Ma la maggiore peculiarità della<br />

situazione italiana e quella cui sarà<br />

forse necessario dedicare più attenzione,<br />

deriva dall’esistenza dei due<br />

decreti 24 aprile 2001 [7] sul risparmio<br />

energetico. Questi provvedimenti<br />

attribuiscono alle aziende distributrici,<br />

rispettivamente, di elettricità<br />

e di gas, la responsabilità di<br />

realizzare incrementi di efficienza<br />

negli usi finali dell’energia, secondo<br />

un programma di obiettivi crescenti<br />

con il tempo. I risparmi di<br />

energia sono certificati da “titoli di<br />

efficienza energetica” scambiabili e<br />

negoziabili sul mercato, che le compagnie<br />

distributrici devono procurarsi<br />

in proporzione alla quota di elettricità<br />

o di gas distribuita o con interventi<br />

propri o acquistando i certificati<br />

da terzi. Questo approccio, che è<br />

formalmente entrato in vigore già<br />

dal 2002, ma che è in sostanza ancora<br />

in fase sperimentale, è fortemente<br />

innovativo, non essendo ancora<br />

stato adottato in altri Paesi dell’Unione<br />

europea né fuori Europa, e<br />

ha destato un forte interesse in campo<br />

internazionale.<br />

La relazione tra questi decreti<br />

datati 24 aprile 2001 e la nuova<br />

direttiva europea 2002/91/CE, sta<br />

nel fatto che anche i provvedimenti<br />

nazionali insistono principalmente<br />

sul campo dell’edilizia. L’elenco<br />

(sia pure indicativo e non esaustivo)<br />

delle tipologie di intervento<br />

proponibili per l’emissione dei titoli<br />

di efficienza energetica è, infatti,<br />

prevalentemente indirizzato all’edi-<br />

SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Commento<br />

lizia residenziale e terziaria, anche<br />

se sono previsti interventi nel settore<br />

industriale e, marginalmente, in<br />

quello dei trasporti. Le due iniziative<br />

tendono, quindi, sostanzialmente<br />

allo stesso obiettivo - il risparmio<br />

energetico negli edifici - con<br />

due approcci metodologicamente<br />

molto differenti:<br />

l i decreti italiani, con una prescrizione<br />

degli obiettivi di risparmio e<br />

con l’adozione di strumenti di mercato<br />

per raggiungerli;<br />

l la direttiva europea prevalentemente<br />

con strumenti più tradizionali<br />

di tipo normativo.<br />

L’applicazione contemporanea<br />

dei due strumenti è in linea di<br />

massima possibile e può essere<br />

complementare, purché sia studiata<br />

bene. Per esempio, i titoli di<br />

efficienza energetica non possono<br />

essere assegnati quando l’intervento<br />

riporta semplicemente a norma<br />

quello che non lo è e premia solo<br />

chi si spinge al di là dei valori<br />

minimi di rendimento prescritti.<br />

Normative troppo esigenti ridurrebbero<br />

il campo di azione dei titoli<br />

di efficienza energetica e, quindi,<br />

la positiva azione di ottimizzazione<br />

delle risorse svolta dal mercato.<br />

Sarà, infine, anche utile esaminare<br />

l’influenza che sia i decreti<br />

sia la direttiva 2002/91/CE, potranno<br />

avere sull’organizzazione<br />

dell’offerta di interventi di risparmio<br />

energetico, con particolare riferimento<br />

alle Compagnie per i<br />

Servizi Energetici (o ESCO) che<br />

potrebbero rappresentare uno strumento<br />

operativo snello ed efficace,<br />

creato dal mercato. l<br />

[5] Sulle riforme post legge costituzionale n. 3/2001, si vedano i nn. 7-17-21/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[6] Si veda il testo dell’accordo della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali 5 settembre 2002<br />

«Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva<br />

competenza in materia di produzione di energia elettrica» (in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2002, n. 220), pubblicato, con<br />

breve commento, sul n. 21/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[7] Decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 24 aprile 2001 recanti «Individuazione degli obiettivi<br />

quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo<br />

23 maggio 2000, n. 164» e «Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficenza energetica negli usi finali<br />

ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (in S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio<br />

2001, n. 117).<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91


SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Legislazione<br />

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />

del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia<br />

IL PARLAMENTO EUROPEO<br />

E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA<br />

visto il trattato che istituisce la Comunitàeuropea, in<br />

particolare l’articolo 175, paragrafo 1,<br />

vista la proposta della Commissione (1) ,<br />

visto il parere del Comitato economico e sociale (2) ,<br />

visto il parere del Comitato delle regioni (3) , deliberando<br />

secondo la procedura di cui all’articolo 251 del<br />

trattato (4) ,<br />

considerando quanto segue:<br />

(1) Ai sensi dell’articolo 6 del trattato, le esigenze<br />

connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate<br />

nella definizione e nell’attuazione delle politiche<br />

e azioni comunitarie.<br />

(2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e<br />

razionale fa riferimento l’articolo 174 del trattato, comprendono<br />

i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi,<br />

che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le<br />

principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.<br />

(3) L’aumento del rendimento energetico occupa un<br />

posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi<br />

necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e dovrebbe<br />

far parte integrante anche dei pacchetti di proposte<br />

volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.<br />

(4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante<br />

strumento che consente alla Comunità di influenzare<br />

il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza<br />

degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.<br />

(5) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5<br />

dicembre 2000 il Consiglio ha approvato il piano d’azione<br />

della Commissione sull’efficienza energetica ed ha<br />

richiesto interventi specifici nel settore dell’edilizia.<br />

(6) L’energia impiegata nel settore residenziale e terziario,<br />

composto per la maggior parte di edifici, rappresenta<br />

oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità.<br />

Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi<br />

di energia e quindi le sue emissioni di biossido di<br />

carbonio sono destinati ad aumentare.<br />

(7) La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre<br />

1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di<br />

carbonio migliorando l’efficienza energetica (SAVE) (5) ,<br />

che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare<br />

i programmi per il rendimento energetico nel settore<br />

dell’edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si<br />

avverte tuttavia l’esigenza di uno strumento giuridico complementare<br />

che sancisca interventi più concreti al fine di<br />

realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora<br />

inattuato e di ridurre l’ampio divario tra le risultanze dei<br />

diversi Stati membri in questo settore.<br />

AMBIENTE<br />

in G.U.C.E. L del 4 gennaio 2003, n. 1<br />

(8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio,<br />

del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle<br />

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli<br />

Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (6) ,<br />

l’edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento<br />

ed aerazione devono essere progettati e realizzati<br />

in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di<br />

energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo<br />

e nel rispetto del benessere degli occupanti.<br />

(9) Le misure per l’ulteriore miglioramento del rendimento<br />

energetico degli edifici dovrebbero tenere conto<br />

delle condizioni climatiche e locali, nonché dell’ambiente<br />

termico interno e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.<br />

Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni<br />

essenziali sull’edilizia quali l’accessibilità, la prudenza<br />

e l’uso cui è destinato l’edificio.<br />

(10) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe<br />

essere calcolato in base ad una metodologia, che può<br />

essere differenziata a livello regionale, che consideri, oltre<br />

alla coibentazione, una serie di altri fattori che svolgono<br />

un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto<br />

di riscaldamento e condizionamento, l’impiego di fonti di<br />

energia rinnovabili e le caratteristiche architettoniche dell’edificio.<br />

L’impostazione comune di questa analisi, svolta<br />

da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza<br />

deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà<br />

alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di<br />

risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e<br />

introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare<br />

comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o<br />

locatari dell’immobile.<br />

(11) La Commissione intende sviluppare ulteriormente<br />

norme quali la EN 832 e la prEN 13790, anche per<br />

quanto riguarda i sistemi di condizionamento d’aria e<br />

l’illuminazione.<br />

(12) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico<br />

a lungo termine, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere<br />

assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energetico<br />

stabilite in funzione delle locali condizioni climatiche.<br />

(1) G.U. C 213 E del 31/7/2001, pag. 266 e G.U. C 203 E del<br />

27/8/2002, pag. 69.<br />

(2) G.U. C 36 dell’8/2/2002, pag. 20.<br />

(3) G.U. C 107 del 3/5/2002, pag. 76.<br />

(4) Parere del Parlamento europeo del 6 febbraio 2002 (non ancora<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale). Posizione comune del Consiglio<br />

del 7 giugno 2002 (G.U. C 197 E del 20/8/2002, pag. 6) e decisione<br />

del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicata<br />

nella Gazzetta Ufficiale).<br />

(5) G.U. L 237 del 22/9/1993, pag. 28.<br />

(6) G.U. L 40 dell’11/2/1989, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva<br />

93/68/CEE (G.U. L 220 del 30/8/1993, pag. 1).<br />

92 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


A questo proposito le migliori prassi dovrebbero<br />

essere destinate ad un uso ottimale degli elementi relativi<br />

al miglioramento del rendimento energetico. Dato<br />

che in genere il potenziale dell’applicazione dei sistemi<br />

energetici alternativi non è analizzato in profondità, la<br />

fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi<br />

energetici alternativi dovrebbe essere accertata una volta,<br />

ad opera dello Stato membro, mediante uno studio<br />

che indichi un elenco di misure di conservazione dell’energia,<br />

per condizioni medie di mercato locale, che<br />

soddisfino criteri relativi al rapporto costi/efficacia. Se<br />

la o le misure sono considerate fattibili, prima dell’inizio<br />

dei lavori possono essere necessari studi specifici.<br />

(13) Per gli edifici che superano determinate dimensioni,<br />

la ristrutturazione importante dovrebbe essere<br />

considerata un’opportunità di migliorare il rendimento<br />

energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei<br />

costi. Ristrutturazioni importanti si hanno quando il<br />

costo totale della ristrutturazione connesso con le murature<br />

esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento,<br />

la produzione di acqua calda, il condizionamento<br />

d’aria, la ventilazione e l’illuminazione è superiore al<br />

25% del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno<br />

sul quale questo è situato, o quando una quota<br />

superiore al 25% delle murature esterne dell’edificio<br />

viene ristrutturata.<br />

(14) Tuttavia, il miglioramento del rendimento energetico<br />

globale di un edificio esistente non implica necessariamente<br />

una completa ristrutturazione dell’edificio e potrebbe<br />

invece limitarsi alle parti che sono più specificamente<br />

pertinenti ai fini del rendimento energetico dell’edificio<br />

e che rispondono al criterio costi/efficienza.<br />

(15) I requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti<br />

non dovrebbero essere incompatibili con la funzione,<br />

la qualità o il carattere previsti dell’edificio.<br />

Dovrebbe essere possibile ricuperare i costi supplementari<br />

dovuti ad una siffatta ristrutturazione entro un lasso<br />

di tempo ragionevole rispetto alla prospettiva tecnica di<br />

vita degli investimenti tramite un maggiore risparmio<br />

energetico.<br />

(16) Il processo di certificazione può essere accompagnato<br />

da programmi per agevolare un accesso equo al<br />

miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi<br />

tra associazioni di soggetti interessati e un organismo<br />

designato dagli Stati membri e attuato da società di<br />

servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare<br />

gli investimenti prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero<br />

essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte<br />

degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il<br />

ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l’attestato<br />

dovrebbe descrivere la reale situazione dell’edificio<br />

in termini di rendimento energetico e può essere riveduto<br />

di conseguenza. Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità<br />

o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approc-<br />

AMBIENTE<br />

SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Legislazione<br />

cio esemplare nei confronti dell’ambiente e dell’energia<br />

assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli<br />

regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche<br />

andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo<br />

visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature<br />

ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate<br />

alle temperature effettivamente riscontrate, onde<br />

scoraggiare l’uso scorretto degli impianti di riscaldamento,<br />

condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire<br />

ad evitare gli sprechi di energia e a mantenere<br />

condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico)<br />

in funzione della temperatura esterna.<br />

(17) Gli Stati membri possono altresì avvalersi di<br />

altri mezzi/misure, non previsti dalla presente direttiva,<br />

per promuovere un rendimento energetico maggiore.<br />

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare una buona<br />

gestione energetica, tenendo conto dell’intensità di impiego<br />

degli edifici.<br />

(18) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione<br />

degli impianti di condizionamento dell’aria<br />

nei paesi del sud dell’Europa. Ciò pone gravi problemi<br />

di carico massimo, che comportano un aumento del<br />

costo dell’energia elettrica e uno squilibrio del bilancio<br />

energetico di tali paesi. Dovrebbe essere accordata priorità<br />

alle strategie che contribuiscono a migliorare il<br />

rendimento termico degli edifici nel periodo estivo.<br />

Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente<br />

le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle<br />

che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche<br />

interne e il microclima intorno agli edifici.<br />

(19) La manutenzione regolare, da parte di personale<br />

qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento<br />

contribuisce a garantire la corretta regolazione in base<br />

alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale<br />

sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza.<br />

È bene sottoporre il complesso dell’impianto termico<br />

ad una perizia indipendente qualora la sostituzione possa<br />

essere presa in considerazione in base a criteri di<br />

efficienza sotto il profilo dei costi.<br />

(20) La fatturazione, per gli occupanti degli edifici,<br />

dei costi relativi al riscaldamento, al condizionamento<br />

dell’aria e all’acqua calda, calcolati in proporzione al<br />

reale consumo, potrebbero contribuire ad un risparmio<br />

energetico nel settore residenziale. Gli occupanti dovrebbero<br />

essere messi in condizione di regolare il proprio<br />

consumo di calore ed acqua calda, in quanto tali<br />

misure siano economicamente proficue.<br />

(21) Secondo i principi della sussidiarietà e della<br />

proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, i principi<br />

generali e gli obiettivi della disciplina in materia di<br />

rendimento energetico devono essere fissati a livello<br />

comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di<br />

competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di<br />

essi possa predisporre il regime che meglio si adatta<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93


SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Legislazione<br />

alle sue specificità.<br />

La presente direttiva si limita al minimo richiesto e<br />

non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento<br />

di tali obiettivi.<br />

(22) Occorrerebbe prevedere la possibilità di un rapido<br />

adeguamento del metodo di calcolo e della revisione periodica<br />

da parte degli Stati membri delle prescrizioni minime<br />

nel campo del rendimento energetico degli edifici nei confronti<br />

del progresso tecnologico, per quanto riguarda, tra<br />

l’altro, le proprietà (o qualità) isolanti dei materiali di<br />

costruzione e dell’evoluzione futura degli standard.<br />

(23) Le misure necessarie per l’attuazione della presente<br />

direttiva sono adottate secondo la decisione<br />

1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante<br />

modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione<br />

conferite alla Commissione (7) ,<br />

HANNO ADOTTATO<br />

LA PRESENTE DIRETTIVA:<br />

Articolo 1<br />

Obiettivo<br />

L’obiettivo della presente direttiva è promuovere il<br />

miglioramento del rendimento energetico degli edifici<br />

nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e<br />

climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto<br />

riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia<br />

sotto il profilo dei costi.<br />

Le disposizioni in essa contenute riguardano:<br />

a) il quadro generale di una metodologia per il<br />

calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;<br />

b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento<br />

energetico degli edifici di nuova costruzione;<br />

c) l’applicazione di requisiti minimi in materia di<br />

rendimento energetico degli edifici esistenti di grande<br />

metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;<br />

d) la certificazione energetica degli edifici, e<br />

e) l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di<br />

condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia<br />

del complesso degli impianti termici le cui caldaie<br />

abbiano più di quindici anni.<br />

Articolo 2<br />

Definizioni<br />

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti<br />

definizioni:<br />

1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e<br />

di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il<br />

condizionamento del clima degli ambienti interni; il<br />

termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a<br />

parti di edificio progettate o ristrutturate per essere<br />

(7) G.U. L 184 del 17/7/1999, pag. 23.<br />

utilizzate come unità abitative a sé stanti;<br />

AMBIENTE<br />

2) «rendimento energetico di un edificio»: la quantità<br />

di energia effettivamente consumata o che si prevede<br />

possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni<br />

connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, tra<br />

gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell’acqua, il<br />

raffreddamento, la ventilazione e l’illuminazione. Tale<br />

quantità viene espressa da uno o più descrittori calcolati<br />

tenendo conto della coibentazione, delle caratteristiche<br />

tecniche e di installazione, della progettazione e della<br />

posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione<br />

al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti,<br />

dell’esistenza di sistemi di generazione propria di energia<br />

e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti<br />

interni, che influenzano il fabbisogno energetico;<br />

3) «attestato del rendimento energetico di un edificio»:<br />

un documento riconosciuto dallo Stato membro o<br />

da una persona giuridica da esso designata, in cui figura<br />

il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico<br />

di un edificio effettuato seguendo una metodologia<br />

sulla base del quadro generale descritto nell’allegato;<br />

4) «cogenerazione (generazione combinata di energia<br />

elettrica e termica)»: la produzione simultanea di<br />

energia meccanica o elettrica e di energia termica a<br />

partire dai combustibili primari nel rispetto di determinati<br />

criteri qualitativi di efficienza energetica;<br />

5) «sistema di condizionamento d’aria»: il complesso<br />

di tutti i componenti necessari per un sistema di<br />

trattamento dell’aria in cui la temperatura è controllata<br />

o può essere abbassata, eventualmente in combinazione<br />

con il controllo della ventilazione, dell’umidità e della<br />

purezza dell’aria;<br />

6) «caldaia»: il complesso bruciatore-focolare che<br />

permette di trasferire all’acqua il calore prodotto dalla<br />

combustione;<br />

7) «potenza nominale utile (espressa in kW)»: la<br />

potenza termica massima specificata e garantita dal<br />

costruttore come potenza che può essere sviluppata all’acqua<br />

in regime di funzionamento continuo rispettando<br />

i rendimenti utili indicati dal costruttore;<br />

8) «pompa di calore»: un dispositivo/impianto che<br />

sottrae calore a bassa temperatura dall’aria, dall’acqua<br />

o dal suolo e lo trasferisce all’impianto di riscaldamento<br />

di un edificio.<br />

Articolo 3<br />

Adozione di una metodologia<br />

Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale<br />

una metodologia di calcolo del rendimento energetico<br />

degli edifici sulla base del quadro generale di cui<br />

all’allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al<br />

progresso tecnico secondo la procedura di cui all’articolo<br />

14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme<br />

applicati nella normativa degli Stati membri.<br />

Tale metodologia è stabilita a livello nazionale o<br />

94 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


egionale.<br />

Il rendimento energetico degli edifici è espresso in<br />

modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni<br />

di CO 2.<br />

Articolo 4<br />

Fissazione di requisiti di rendimento energetico<br />

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per<br />

garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento<br />

energetico per gli edifici, calcolati in base alla metodologia<br />

di cui all’articolo 3. Nel fissare tali requisiti, gli Stati<br />

membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e<br />

quelli di nuova costruzione, nonché diverse categorie di<br />

edifici. Tali requisiti devono tener conto delle condizioni<br />

generali del clima degli ambienti interni allo scopo di<br />

evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione<br />

inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell’uso cui<br />

l’edificio è destinato e della sua età. I requisiti sono riveduti<br />

a scadenze regolari che non dovrebbero superare i cinque<br />

anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi<br />

tecnici nel settore dell’edilizia.<br />

2. I requisiti di rendimento energetico sono applicati a<br />

norma degli articoli 5 e 6.<br />

3. Gli Stati membri possono decidere di non istituire<br />

o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le<br />

seguenti categorie di fabbricati:<br />

- edifici e monumenti ufficialmente protetti come<br />

patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore<br />

architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto delle<br />

prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile<br />

del loro carattere o aspetto,<br />

- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento<br />

di attività religiose,<br />

- fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo<br />

previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine<br />

ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno<br />

energetico, nonché edifici agricoli non residenziali<br />

utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale<br />

settoriale sul rendimento energetico,<br />

- edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno<br />

di quattro mesi all’anno,<br />

- fabbricati indipendenti con una metratura utile totale<br />

inferiore a 50 m 2 .<br />

Articolo 5<br />

Edifici di nuova costruzione<br />

Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di<br />

nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento<br />

energetico di cui all’articolo 4.<br />

Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura<br />

utile totale supera i 1000 m 2 , gli Stati membri provvedono<br />

affinché la fattibilitàtecnica, ambientale ed economica<br />

di sistemi alternativi quali:<br />

- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su<br />

AMBIENTE<br />

SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Legislazione<br />

energie rinnovabili,<br />

- cogenerazione,<br />

- sistemi di riscaldamento e climatizzazione a<br />

distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,<br />

- pompe di calore, a certe condizioni, sia valutata e<br />

sia tenuta presente prima dell’inizio dei lavori di costruzione.<br />

Articolo 6<br />

Edifici esistenti<br />

Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici<br />

di metratura totale superiore a 1000 m 2 subiscono ristrutturazioni<br />

importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato<br />

al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto<br />

tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.<br />

Gli Stati membri ricavano i requisiti minimi di rendimento<br />

energetico sulla base dei requisiti di rendimento<br />

energetico fissati per gli edifici a norma dell’articolo 4. I<br />

requisiti possono essere fissati per gli edifici ristrutturati<br />

nel loro insieme o per i sistemi o i componenti ristrutturati,<br />

allorché questi rientrano in una ristrutturazione da attuare<br />

in tempi ristretti, con l’obiettivo succitato di migliorare il<br />

rendimento energetico globale dell’edificio.<br />

Articolo 7<br />

Attestato di certificazione energetica<br />

1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di<br />

costruzione, compravendita o locazione di un edificio,<br />

l’attestato di certificazione energetica sia messo<br />

a disposizione del proprietario o che questi lo metta a<br />

disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda<br />

dei casi. La validità dell’attestato è di dieci<br />

anni al massimo.<br />

La certificazione per gli appartamenti di un condominio<br />

può fondarsi:<br />

- su una certificazione comune dell’intero edificio<br />

per i condomini dotati di un impianto termico comune<br />

ovvero<br />

- sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo<br />

dello stesso condominio.<br />

Gli Stati membri possono escludere le categorie di<br />

cui all’articolo 4, paragrafo 3, dall’applicazione del<br />

presente paragrafo.<br />

2. L’attestato di certificazione energetica degli edifici<br />

comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a<br />

norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai<br />

consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico<br />

dell’edificio. L’attestato è corredato di raccomandazioni<br />

per il miglioramento del rendimento energetico<br />

in termini di costi-benefici.<br />

L’obiettivo degli attestati di certificazione è limitato<br />

alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di<br />

tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di<br />

altra natura sono decisi conformemente alle norme<br />

nazionali. l<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95


SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Legislazione<br />

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a<br />

garantire che negli edifici la cui metratura utile totale<br />

supera i 1000 m 2 occupati da autorità pubbliche e da<br />

enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero<br />

di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali<br />

persone sia affisso in luogo chiaramente visibile per il<br />

pubblico un attestato di certificazione energetica risalente<br />

a non più di dieci anni prima.<br />

Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta<br />

la gamma delle temperature raccomandate e reali per<br />

gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze<br />

meteorologiche pertinenti.<br />

Articolo 8<br />

Ispezione delle caldaie<br />

Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di<br />

emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o:<br />

a) adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni<br />

periodiche delle caldaie alimentate con combustili<br />

liquidi o solidi non rinnovabili con potenza nominale<br />

utile compresa tra i 20 ed i 100 kW. Tali ispezioni<br />

possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano<br />

altri combustibili.<br />

Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a<br />

100 kW sono ispezionate almeno ogni due anni. Per le<br />

caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro<br />

anni.<br />

Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza<br />

nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a<br />

quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie<br />

per prescrivere un’ispezione una tantum dell’impianto<br />

termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione,<br />

che include una valutazione del rendimento della<br />

caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno<br />

termico dell’edificio, gli esperti forniscono alle<br />

utenze una consulenza in merito alla sostituzione della<br />

caldaia, ad altre modifiche dell’impianto termico o a<br />

soluzioni alternative; ovvero<br />

b) adottano provvedimenti atti ad assicurare che sia<br />

fornita alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione<br />

delle caldaie, ad altre modifiche dell’impianto<br />

termico o a soluzioni alternative, che possono comprendere<br />

ispezioni intese a valutare l’efficienza e il corretto<br />

dimensionamento della caldaia. L’impatto globale di<br />

tale approccio dovrebbe essere sostanzialmente equipollente<br />

a quello di cui alla lettera a).<br />

Gli Stati membri che si avvalgono di questa formula<br />

presentano alla Commissione, con scadenza biennale,<br />

una relazione sull’equipollenza dell’approccio da essi<br />

adottato.<br />

Articolo 9<br />

Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria<br />

Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni<br />

di biossido di carbonio, gli Stati membri stabiliscono<br />

AMBIENTE<br />

le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento<br />

d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a<br />

12 kW vengano periodicamente ispezionati.<br />

L’ispezione contempla una valutazione dell’efficienza<br />

del sistema di condizionamento d’aria e del suo<br />

dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento<br />

dell’edificio. Viene data alle utenze un’opportuna<br />

consulenza in merito ai possibili miglioramenti o<br />

alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero<br />

a soluzioni alternative.<br />

Articolo 10<br />

Esperti indipendenti<br />

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione<br />

degli edifici e l’elaborazione delle raccomandazioni che<br />

la corredano nonché l’ispezione delle caldaie e dei sistemi<br />

di condizionamento d’aria vengano effettuate in maniera<br />

indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti,<br />

qualora operino come imprenditori individuali o impiegati<br />

di enti pubblici o di organismi privati.<br />

Articolo 11<br />

Revisione<br />

La Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo<br />

14, valuta la presente direttiva alla luce dell’esperienza<br />

acquisita nel corso della sua applicazione e, se<br />

necessario, presenta proposte concernenti tra l’altro:<br />

a) eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione<br />

degli edifici di superficie utile totale inferiore<br />

a 1000 m 2 ;<br />

b) incentivi generali a favore di misure di efficienza<br />

energetica negli edifici.<br />

Articolo 12<br />

Informazione<br />

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per<br />

informare gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e<br />

sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il<br />

rendimento energetico. Su richiesta degli Stati membri,<br />

la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione<br />

di queste campagne di informazione, che possono<br />

essere oggetto di programmi comunitari.<br />

Articolo 13<br />

Adeguamento del contesto<br />

Le parti 1 e 2 dell’allegato sono rivedute a scadenze<br />

regolari, non inferiori a due anni.<br />

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare le<br />

parti 1 e 2 dell’allegato al progresso tecnico sono adottate<br />

secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo<br />

2.<br />

Articolo 14<br />

Comitato<br />

1. La Commissione è assistita da un comitato.<br />

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente<br />

96 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione<br />

1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo<br />

8 della stessa.<br />

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della<br />

decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.<br />

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.<br />

Articolo 15<br />

Recepimento<br />

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni<br />

legislative, regolamentari e amministrative necessarie<br />

per conformarsi alla presente direttiva entro il 4<br />

gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la<br />

Commissione.<br />

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,<br />

queste contengono un riferimento alla presente direttiva<br />

o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della<br />

pubblicazione ufficiale.<br />

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati<br />

membri.<br />

AMBIENTE<br />

SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Legislazione<br />

2. In caso di mancata disponibilità di esperti qualificati<br />

e/o riconosciuti, gli Stati membri dispongono<br />

di un ulteriore periodo di tre anni per applicare integralmente<br />

gli articoli 7, 8 e 9. Se si avvalgono di tale<br />

possibilità, essi ne danno comunicazione alla Commissione,<br />

fornendo le appropriate motivazioni, insieme<br />

ad un calendario per l’ulteriore attuazione della<br />

presente direttiva.<br />

Articolo 16<br />

Entrata in vigore<br />

La presente direttiva entra in vigore il giorno della<br />

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità<br />

europee.<br />

Articolo 17<br />

Destinatari<br />

Gli Stati membri sono i destinatari della presente<br />

direttiva. l<br />

Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3)<br />

ALLEGATO<br />

1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti:<br />

a) caratteristiche termiche dell’edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). Tali caratteristiche possono anche<br />

includere l’ermeticità;<br />

b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;<br />

c) sistema di condizionamento d’aria;<br />

d) ventilazione;<br />

e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);<br />

f) posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;<br />

g) sistemi solari passivi e protezione solare;<br />

h) ventilazione naturale;<br />

i) qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.<br />

2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:<br />

a) sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche<br />

rinnovabili;<br />

b) sistemi di cogenerazione dell’elettricità;<br />

c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);<br />

d) illuminazione naturale.<br />

3. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali:<br />

a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;<br />

b) condomini (di appartamenti);<br />

c) uffici;<br />

d) strutture scolastiche;<br />

e) ospedali;<br />

f) alberghi e ristoranti;<br />

g) impianti sportivi;<br />

h) esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;<br />

i) altri tipi di fabbricati impieganti energia.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97


SVILUPPO SOSTENIBILE<br />

Articolo<br />

AMBIENTE<br />

A Bologna, il risparmio energetico è a scala comunale<br />

a cura di Silvia Zamboni, Presidente Quartiere Reno, Comune di Bologna<br />

Le possibili soluzioni per lo sviluppo ambientalmente sostenibile passano anche attraverso gli enti locali, che possono<br />

assumere decisioni positive dal punto di vista sia della difesa dell’ambiente che delle loro casse economali. Un esempio<br />

arriva dal caso-Bologna.<br />

Nel dicembre 1998, in occasione della Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici tenutasi a Kyoto, il Comune di<br />

Bologna ha ricevuto un premio per l’impegno che si era assunto autonomamente di ridurre entro il 2010 del 6,5 per cento le<br />

emissioni di anidride carbonica (che com’è noto è uno dei cosiddetti gas di serra considerati corresponsabili del fenomeno di<br />

surriscaldamento della superficie terrestre) rispetto ai livelli del 1990.<br />

Un paio di mesi prima, il 20 ottobre 1998, con delibera di Giunta n. 1577, su proposta dell’Agenzia per il risparmio<br />

energetico fondata dal Comune nel 1996, era stato approvato il progetto di sostituzione delle lampade tradizionali a<br />

incandescenza da 100 watt con lampade fluorescenti compatte a basso consumo da 23 watt in circa 100 edifici<br />

comunali, per la quasi totalità asili nido e scuole materne. Obiettivo del progetto era ridurre sensibilmente i consumi di<br />

energia elettrica in un totale di 7600 punti luce, sì da alleggerire, in proporzione, il bilancio di emissioni di anidride<br />

carbonica connesse alla produzione di energia elettrica a carico della città.<br />

Più precisamente, la relazione tecnica firmata dall’allora direttore dell’Agenzia per il risparmio energetico, parlava di un<br />

risparmio nei consumi di elettricità pari a 585.000 kwh/anno (chilowattore per anno), con un risparmio di potenza di punta<br />

pari a 585kW. Tradotto in contenimento delle emissioni di anidride carbonica, il ridotto consumo di elettricità così calcolato<br />

corrisponde a una diminuzione di 380 tonnellate/anno di CO 2 eq (anidride carbonica equivalente).<br />

Ma, come anticipato, la riduzione dei consumi energetici è andata di pari passo con il risparmio sulla bolletta<br />

energetica e sui costi di manutenzione, visto che le lampade fluorescenti hanno una durata dieci volte superiore ai<br />

normali “bulbi” a incandescenza. Questi ultimi, essendo dotati di un filamento sottoposto a elevate temperature, si<br />

usurano più facilmente e, pertanto, vanno cambiati più frequentemente delle lampade fluorescenti compatte.<br />

Considerati tutti questi elementi - riduzione dell’ammontare della bolletta, riduzione dei costi di manutenzione e di<br />

sostituzione - il risparmio totale ottenuto con la sostituzione delle lampadine nei 7600 punti-luce veniva valutato, nella<br />

relazione, pari a 344 milioni di lire all’anno (oltre 177mila euro). Disaggregando i 344 milioni di lire, si vede che:<br />

l 183 milioni sono attribuiti al risparmio nei consumi di energia (a costi 1998);<br />

l 60 milioni di lire all’anno sono attribuiti al risparmio per ridotto impegno di potenza (mobilizzabile - recitava la<br />

relazione - con la revisione dei contratti di fornitura);<br />

l 101 milioni di lire all’anno, infine, restano nelle casse del Comune grazie ai ridotti costi di manutenzione dei<br />

punti-luce.<br />

Va detto, però, che la relazione tecnica partiva da un costo pieno di appalto presunto di 288 milioni di lire (IVA<br />

compresa). Questo dato presunto, raffrontato con i 344 milioni risparmiati all’anno, dava come risultato un ritorno del<br />

capitale investito nell’arco di dieci mesi. In realtà, l’operazione di sostituzione delle lampade nelle scuole è stata<br />

realizzata con una cifra di molto inferiore a quella preventivata; la ditta appaltatrice dell’intervento ha presentato,<br />

infatti, un’offerta al ribasso del 30,75%. E anziché sui 7600 punti-luce calcolati “a tavolino”, si era intervenuti, al 2<br />

luglio 1999, su un totale - pur sempre ragguardevole - di 5839 lampadine sostituite. Ciò ha consentito non solo di<br />

ridurre i tempi di ammortamento precedentemente calcolati sulla carta, ma, più concretamente, di dare corso a un<br />

ulteriore intervento; il residuo derivante dalla differenza fra lo stanziamento per le lampade nelle scuole e il costo di<br />

aggiudicazione dei lavori - 100 milioni 427 mila lire - è stato, infatti, quasi interamente investito per la sostituzione dei<br />

punti-luce nella vetrina per eccellenza del Comune, ovvero Palazzo d’Accursio, sede istituzionale del Sindaco, della Sala<br />

di Giunta, del Consiglio Comunale e uffici vari. Più in dettaglio, con poco più di 98 milioni di lire sono state installate<br />

lampadine a basso consumo nella ex Sala Assessori, nella Sala di Consiglio, nel bar, in uffici e bagni al secondo piano,<br />

nella Sala Azzurra antistante la Sala di Consiglio, in locali operativi della Polizia Municipale e nelle scale.<br />

Da notare che, in alcuni bagni, nel 1997, erano state installate anche delle apparecchiature per il contenimento dei<br />

risparmi idrici, quali riduttori di flusso negli sciacquoni dei WC e miscelatori aria-acqua nelle bocchette dei rubinetti.<br />

Due tipologie di intervento - finalizzate alla riduzione dei consumi elettrici e idrici - che avevano una deliberata e<br />

dichiarata valenza educativa e di sensibilizzazione della popolazione a favore di quelle azioni ambientalmente positive<br />

che non diminuiscono il comfort delle prestazioni, bensì solo i consumi energetici o di risorse naturali. In altre parole,<br />

accanto all’obiettivo diretto di contrarre i consumi e di svolgere un’azione virtuosa di autocontenimento del bilancio<br />

ambientale del Comune, si era inteso perseguire l’obiettivo indiretto dell’esemplarità, mostrando ai cittadini bolognesi,<br />

nei fatti e non solo a parole, che lo sviluppo ambientalmente sostenibile si può fare con interventi semplici, a portata<br />

di consumi quotidiani, in grado, tra le altre cose, di generare un ritorno economico positivo.<br />

98 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ECOLABEL<br />

Decisione della Commissione<br />

11 febbraio 2003, n. 2003/121/CE<br />

«Decisione (2003/121/CE) della Commissione<br />

dell’11 febbraio 2003 che stabilisce i<br />

criteri ecologici per l’assegnazione del marchio<br />

comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere»<br />

(G.U.C.E. L del 21 febbraio 2003, n. 47)<br />

La decisione reca i criteri di qualità ecologica<br />

validi per l’assegnazione del marchio comunitario<br />

di qualità ecologica ex regolamento (CE)<br />

n. 1980/2000 agli “aspirapolvere”, intendendo<br />

come tali «tutti gli aspirapolvere autonomi,<br />

come gli aspirapolvere a cilindro e verticali,<br />

adatti per aspirare polvere su superfici di<br />

almeno 10 m 2 per ogni utilizzo», eccezion fattasi<br />

degli aspirapolvere senza cavo (cordless)o<br />

a batteria ed esclusi gli impianti centralizzati<br />

di aspirazione per pulizia (art. 2). I criteri dovranno<br />

promuovere la diminuzione del danno<br />

o dei rischi ambientali connessi all’uso dell’energia,<br />

favorendo la riduzione del consumo<br />

energetico; incentivare la riduzione del danno<br />

ambientale connesso all’uso di risorse naturali,<br />

incoraggiando la curabilità, riciclabilità e<br />

possibilità di manutenere un aspirapolvere; favorire<br />

la riduzione del danno o dei rischi ambientali<br />

connessi all’uso di sostanze pericolose,<br />

limitandone l’utilizzo. Per l’effetto, risultano<br />

presi in considerazione il criterio del consumo<br />

energetico e dell’efficienza di rimozione<br />

della polvere, della durabilità del prodotto,<br />

della riciclabilità e riciclaggio dell’apparecchio,<br />

del contenimento del rumore (non oltre<br />

i 76 dBA), della minimizzazione contenimento<br />

delle emissioni di polvere e della bassa resistenza<br />

al movimento della testa aspirante (inferiore<br />

a 25 N). Il prodotto dovrà essere posto<br />

in vendita corredato da un manuale di istruzioni,<br />

corredato dalle modalità d’uso a tutela del-<br />

AMBIENTE<br />

l’ambiente, mentre sul secondo riquadro del<br />

marchio di qualità ecologica dovranno essere<br />

inserite informazioni minime concernenti il livello<br />

di emissioni di polvere e di rumore, il<br />

basso consumo energetico, la maggiore curabilità<br />

e riciclabilità. La nuova disciplina sarà<br />

applicabile dal 1˚ aprile 2003 al 31 marzo<br />

2007, con possibilità di proroga di un ulteriore<br />

anno in ipotesi di assenza, al 31 marzo 2007,<br />

di nuovi criteri aggiornati.<br />

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Raccomandazione della Commissione<br />

20 febbraio 2003, n. 2001/120/CE<br />

«Raccomandazione (2001/120/CE) della<br />

Commissione del 20 febbraio 2003 sulla<br />

protezione e l’informazione del pubblico per<br />

quanto riguarda l’esposizione risultante dalla<br />

continua esposizione radioattiva da cesio di<br />

taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito<br />

dell’incidente verificatosi nella centrale<br />

nucleare di Chernobyl» (G.U.C.E. L del 21 febbraio<br />

2003, n. 47)<br />

Raccomandazione rivolta agli Stati comunitari<br />

affinché i medesimi adottino disposizioni idonee<br />

per garantire che i livelli massimi consentiti<br />

in termini di cesio-134 e 137, ex regolamento<br />

(CE) n. 737/1990, siano rispettati nella Comunità<br />

in riferimento all’immissione sul mercato<br />

di selvaggina, bacche selvatiche, funghi<br />

selvatici e pesci carnivori da lago, e affinché<br />

gli Stati comunitari informino la popolazione,<br />

nelle regioni in cui esiste un pericolo per taluni<br />

prodotti di superare i livelli massimi consentiti,<br />

del rischio per la salute che ne deriva. La<br />

raccomandazione si rende necessaria a seguito<br />

del lento periodo di dimezzamento fisico<br />

del cesio (pari a circa 30 anni) e ai riscontrati<br />

livelli di questo radionuclide in taluni campioni<br />

dei prodotti sopra indicati, rinvenuti in Ger-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 99


mania e in alcuni dei Paesi di prossima adesione<br />

alla Comunità europea. La Commissione<br />

auspica, infine, un tempestivo scambio di informazioni<br />

tra Stati e Commissione medesima,<br />

circa i casi registrati di questi beni immessi<br />

sul mercato comunitario ed eccedenti i livelli<br />

massimi consentiti.<br />

ITALIA<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br />

Ordinanza del Commissario governativo<br />

per l’emergenza idrica in Sardegna<br />

31 dicembre 2002, n. 336<br />

«Definizione forma di gestione e modalità<br />

di affidamento del Servizio idrico integrato<br />

di cui alla legge n. 36 del 5 gennaio<br />

1994, e legge regionale n. 29 del 17 ottobre<br />

1997» (G.U. del 24 febbraio 2003, n. 45)<br />

L’ordinanza prevede come la gestione del Servizio<br />

idrico integrato (SII) di cui all’art. 4, lettera f),<br />

legge n. 36/1994 (”legge Galli”), dovrà essere<br />

affidata, in Sardegna, transitoriamente a un unico<br />

soggetto gestore, costituito in forma societaria<br />

quale aggregazione dei soggetti gestori ivi<br />

esistenti e operanti nell’ambito territoriale ottimale<br />

(ATO) della Regione Sardegna.<br />

SGA. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI<br />

Decreto del Ministero delle Attività<br />

produttive 21 novembre 2002<br />

«Modalità semplificate per l’accesso delle<br />

imprese artigiane alle agevolazioni di<br />

cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22<br />

ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488»<br />

(G.U. del 15 febbraio 2003, n. 38)<br />

Il decreto reca le modalità semplificate per<br />

l’accesso delle imprese artigiane agli interventi<br />

di cui all’art. 1, comma 2, D.L. n.<br />

415/1992, convertito, con modifiche, nella<br />

AMBIENTE<br />

legge n. 488/1992. Trattasi delle agevolazioni<br />

destinate alle imprese iscritte all’Albo delle<br />

imprese artigiane di cui alla legge n.<br />

443/1985 e successive attuazioni, e appartenenti<br />

ai settori estrattivo, manifatturiero,<br />

delle costruzioni, della produzione e distribuzione<br />

di energia elettrica, di vapore e acqua<br />

calda e dei servizi, fatti salvi gli eventuali<br />

divieti e/o limitazioni in linea con le disposizioni<br />

comunitarie di settore. Saranno ammissibili<br />

di finanziamento i programmi di<br />

investimento organici e funzionali, promossi<br />

nell’ambito della singola unità produttiva,<br />

da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi<br />

economici, produttivi e occupazionali prefissati,<br />

relativi a una spesa complessivamente<br />

ammissibile compresa tra 52.000,00 euro (limite<br />

minimo) e 1.549.370,70 euro (limite<br />

massimo). Inserendosi nella consolidata tendenza<br />

a ritenere premiante lo sviluppo di<br />

sistemi internazionali di certificazione ambientale<br />

conformi alla norma ISO 14001 o al<br />

regolamento comunitario EMAS (regolamento<br />

n. 761/2000), il decreto riconosce come lo<br />

sviluppo di un sistema di gestione ambientale<br />

(SGA) in seno all’impresa richiedente varrà<br />

quale condizione tale da incrementare<br />

del 5% il valore degli indicatori in base ai<br />

quali sarà stilata la graduatoria delle domande<br />

di finanziamento. Al riguardo saranno<br />

calcolati e sommati per ciascun programma<br />

di investimento i valori normalizzati dei due<br />

indicatori relativi al numero degli occupati<br />

attivati dal programma rispetto all’investimento<br />

complessivo, nonché il punteggio<br />

complessivo conseguito dal programma sulla<br />

base di specifiche priorità regionali (art.<br />

9). Ai fini del detto incremento del 5%, l’impresa<br />

dovrà avere già aderito o dovrà dimostrare<br />

di voler aderire allo SGA entro l’esercizio<br />

“a regime” dell’iniziativa da agevolare.<br />

L’azienda dovrà, inoltre, tenere a disposizione<br />

per eventuali controlli e/o ispezioni la<br />

documentazione idonea a comprovare l’avvenuta<br />

adesione ai suddetti sistemi.<br />

Decreto del Ministero delle Attività<br />

produttive 7 febbraio 2003<br />

100 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


«Fissazione del termine iniziale di presentazione<br />

delle domande di agevolazione<br />

di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.<br />

415, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando<br />

del 2003 del settore industria» (G.U. del 20<br />

febbraio 2003, n. 42)<br />

Il decreto fissa, alla data di pubblicazione in<br />

Gazzetta Ufficiale del D.M. medesimo, il termine<br />

iniziale di presentazione delle domande<br />

per l’accesso alle agevolazioni di cui alla legge<br />

n. 488/1992 per il bando del 2003 del settore<br />

“industria” (attività estrattive, manifatturiere,<br />

di produzione e distribuzione di energia elettrica,<br />

vapore e acqua calda, delle costruzioni e<br />

dei servizi reali). Il termine finale sarà determinato<br />

attraverso apposito decreto ministeriale,<br />

emanato affinché non decorrano meno di<br />

trenta giorni dalla pubblicazione del decreto<br />

di approvazione delle relative proposte regionali.<br />

Le domande di finanziamento dovranno avvenire<br />

esclusivamente utilizzando il modulo di<br />

domanda a stampa, in originale, secondo il<br />

fac-simile allegato alla circolare 14 luglio<br />

2000, n. 9000315 e successive modifiche, da<br />

inoltrare alle banche concessionarie convenzionate<br />

con il Ministero delle Attività produttive,<br />

secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e<br />

seguenti della citata circolare n. 900315/2000.<br />

Decreto del Ministero delle Attività<br />

produttive 7 febbraio 2003<br />

«Proroga del termine di presentazione da parte<br />

delle banche concessionarie degli accertamenti<br />

istruttori relativi alle domande del bando<br />

della legge n. 488/1992 per il settore industria<br />

dell’anno 2002» (G.U. del 20 febbraio<br />

2003, n. 42)<br />

Il decreto proroga al 21 marzo 2003 il termine<br />

finale (già scaduto il 19 febbraio 2003) per la<br />

presentazione, da parte delle banche al Ministero<br />

delle Attività produttive, degli accertamenti<br />

istruttori relativi alle domande del bando<br />

del “settore industria” per l’anno 2002.<br />

AMBIENTE<br />

TASSE E TARIFFE<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

D.L. 18 febbraio 2003, n. 25<br />

«Disposizioni urgenti in materia di oneri<br />

generali del sistema elettrico» (G.U. del<br />

19 febbraio 2003, n. 41)<br />

Il decreto ridefinisce gli oneri generali del sistema<br />

elettrico ex art. 3, comma 11, D.Lgs. n.<br />

79/1999, considerando gli stessi come costituiti:<br />

dai costi connessi allo smantellamento delle<br />

centrali elettronucleari dimesse, alla chiusura<br />

del ciclo del combustibile nucleare e alla attività<br />

connesse e conseguenti (nell’ambito delle<br />

quali - si ritiene - dovrebbero essere computati<br />

i costi di gestione e smaltimento delle scorie<br />

nucleari al momento accumulate); dai costi<br />

relativi all’attività di ricerca e sviluppo finalizzata<br />

all’innovazione tecnologica di interesse<br />

generale per il sistema elettrico; dall’applicazione<br />

di condizioni tariffarie favorevoli per le<br />

forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni<br />

richiamate dall’art. 2, punto 2.4.,<br />

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica<br />

e il gas, n. 70/1997, e dal D.M. 19 dicembre<br />

1995; dalla reintegrazione dei maggiori<br />

costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione<br />

all’estero delle attività di scarico a terra e dalla<br />

rigassificazione del gas naturale importato<br />

dall’ENEL S.p.A. dalla Nigeria e non recuperabili<br />

a causa della direttiva 96/92/CE. L’art. 3 del<br />

decreto, recante «Criteri per nuove installazioni<br />

e potenziamento di impianti esistenti», introduce,<br />

a sua volta, importanti disposizioni<br />

per quanto riguarda la valutazione di impatto<br />

ambientale relativa ai progetti di nuova installazione<br />

o di modifica o ripotenziamento di<br />

impianti di produzione di energia elettrica di<br />

potenza superiore a 300 Mw termici ex D.L. n.<br />

7/2002, convertito, con modifiche, in legge n.<br />

55/2002. Al riguardo, introducendo una disposizione<br />

di favore per le centrali esistenti, il<br />

decreto afferma espressamente la considerazione<br />

prioritaria dei progetti di ambientalizzazione<br />

delle centrali esistenti in grado di garantire<br />

una riduzione delle emissioni complessive,<br />

nonché dei progetti tali da comportare il riuti-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 101


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

lizzo di siti già dotati di infrastrutture di collegamento<br />

alle rete elettrica nazionale, ovvero<br />

in grado di garantire la diversificazione verso<br />

fonti primarie competitive, o, ancora, in grado<br />

di comportare un miglioramento dell’equilibrio<br />

tra domanda e offerta di energia elettrica,<br />

almeno a livello regionale. In questo senso,<br />

da un lato viene prorogato di 90 giorni (decorrenti<br />

dalla data di trasmissione delle eventuali<br />

integrazioni progettuali) il termine per l’espletamento<br />

della VIA ex D.L. n. 7/2002, convertito<br />

in modifiche nella legge n. 55/2002 (anche<br />

per i procedimenti in corso), mentre dall’altro<br />

è rimesso a carico del Gestore della rete di<br />

trasmissione nazionale l’onere di inviare al Ministero<br />

delle Attività produttive un’analisi revisionale<br />

sui flussi di energia e l’assetto della<br />

rete e sull’evoluzione della potenza installata.<br />

Un decreto interministeriale del dicastero delle<br />

Attività produttive e di quello dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della tutela del territorio provvederà ad<br />

approvare, periodicamente, l’elenco dei progetti<br />

ritenuti prioritari in base alla disciplina<br />

oggi introdotta.<br />

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE<br />

AMBIENTALE (MUD)<br />

D.P.C.M. 24 febbraio 2003<br />

«Rettifica del decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri del 24 dicembre<br />

2002, recante approvazione del nuovo modello<br />

unico di dichiarazione» (G.U. del 27 febbraio<br />

2003, n. 48)<br />

Il decreto reca integrazioni al D.P.C.M. 24 dicembre<br />

2002, «Approvazione del nuovo modello<br />

unico di dichiarazione ambientale per<br />

l’anno 2003» (si veda anche il n. 3/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>). In particolare, risultano<br />

inserire al nuovo MUD talune preziose schede<br />

informative, “sfuggite” alla stampa del precedente<br />

decreto. Si legge, tra l’altro, la «Scheda<br />

anagrafica semplificata», da compilare in ipotesi<br />

della produzione di sole tre tipologie di<br />

rifiuti, in riferimento a ciascuna delle quali<br />

potranno sussistere tre diversi trasportatori e<br />

tre diversi destinatari finali del rifiuto (allega-<br />

AMBIENTE<br />

to A, D.P.C.M. 24 febbraio 2003); una nuova<br />

versione della “Scheda anagrafica” (Allegato<br />

B), corredata della scheda CS, relativa ai rifiuti<br />

prodotti dai consorzi di comuni (o associati),<br />

con un nuovo modulo “Gestione”, relativa alle<br />

operazioni di recupero o smaltimento dei<br />

rifiuti; un nuovo modulo “Articolo 13”, relativo<br />

alle operazioni di smaltimento, ovvero a un<br />

deposito, svolte nell’unità locale in base a<br />

un’ordinanza ex art. 13, D.Lgs. n. 22/1997; un<br />

nuovo modulo RST, relativo alle attività di raccolta<br />

di rifiuti urbani svolta da terzi, bipartita<br />

a seconda che si tratta di rifiuti provenienti o<br />

meno dalla raccolta differenziata (Allegato B,<br />

D.P.C.M. in commento). Sono, infine, inserite<br />

talune nuove schede relative a una «Sezione<br />

costi e ricavi servizio RU», dove dovranno essere<br />

riportate tutte le informazioni relative ai<br />

costi di gestione del ciclo sui rifiuti urbani indifferenziati<br />

e sugli oneri di gestione del ciclo<br />

di raccolta differenziata (con i differenti ricavi,<br />

distinti a seconda della provenienza - tassa<br />

o tariffa), a una «Sezione intermediazione e<br />

commercio», dedicata alle informazioni provenienti<br />

dalle attività omonime, e a una «Sezione<br />

imballaggi».<br />

Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri<br />

di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI<br />

Decreto del Ministero dell’Economia e<br />

delle Finanze 23 dicembre 2002, n. 44<br />

«Cofinanziamento nazionale del programma<br />

“Protezione delle foreste contro l’inquinamento<br />

atmosferico - Italia 2002” di cui al regolamento<br />

CEE n. 3528/86 e successive modificazioni<br />

ed integrazioni, ai sensi delle legge n.<br />

183/1987» (G.U. del 25 febbraio 2003, n. 46)<br />

Il decreto dispone un finanziamento di<br />

522.083,00 euro, per l’anno 2002, a favore del<br />

Ministero delle Politiche agricole, Corpo forestale<br />

dello Stato, per la realizzazione del programma<br />

per la protezione delle foreste contro<br />

l’inquinamento atmosferico. l<br />

102 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


IL CASO<br />

di Cesare Parodi, Procura della Repubblica di Torino<br />

ABBANDONO<br />

E DEPOSITO DI RIFIUTI<br />

Quali sono le concrete differenze tra le<br />

ipotesi di abbandono, deposito incontrollato,<br />

preliminare e temporaneo di rifiuti? Quali<br />

conseguenze sul piano sanzionatorio possono<br />

derivare dall’essere un “quantitativo” di<br />

rifiuti riconducibile all’una piuttosto che all’altra<br />

categoria?<br />

Certamente il “decreto Ronchi” ha costituito<br />

un momento di chiarificazione sull’annoso<br />

tema della distinzione tra stoccaggio<br />

e deposito temporaneo. Nel precedente sistema,<br />

la Suprema Corte aveva precisato che in<br />

«materia di smaltimento dei rifiuti, di cui al<br />

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per stoccaggio<br />

provvisorio deve intendersi la raccolta e<br />

l’immagazzinamento dei rifiuti in attesa della<br />

loro eliminazione sia che il detto immagazzinamento<br />

avvenga nei luoghi di produzione<br />

sia che esso venga effettuato altrove; conseguentemente<br />

solo nell’ipotesi di rifiuti trattenuti<br />

in attesa del loro ritiro da parte di ditte<br />

specializzate - ritiro frequente e, comunque, a<br />

scadenze molto ravvicinate - poteva escludersi<br />

che la detenzione dei rifiuti per brevissimi<br />

periodi potesse integrare lo stoccaggio provvisorio.<br />

Proprio per questa caratteristica lo<br />

“stoccaggio provvisorio” differiva dall’“accumulo<br />

temporaneo”, ritenuto il risultato<br />

finale della “produzione” del rifiuto stesso,<br />

precariamente ammassato, sotto il diretto controllo<br />

del produttore, in attesa di smaltimento,<br />

mentre lo “stoccaggio provvisorio” si qualificava<br />

per il carattere non precario dell’ammasso,<br />

non più direttamente controllato dal<br />

produttore (quale fase finale del ciclo) e oggettivamente<br />

destinato alle ulteriori fasi di<br />

smaltimento contemplate nell’art. 16 del<br />

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915» [1] .<br />

La piena comprensione del problema impone<br />

AMBIENTE<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

un approfondimento sul concetto di<br />

“abbandono” e di “deposito incontrollato”; il<br />

primo è identificabile nel comportamento di<br />

chi si disfi definitivamente di rifiuti depositandoli<br />

sul suolo, in modo occasionale e in misura<br />

limitata, ossia senza quelle caratteristiche<br />

quantitative o di sistematicità che connotano<br />

l’esistenza di una discarica.<br />

Nel secondo caso, atteso che per “deposito”<br />

in generale deve intendersi un’attività<br />

“temporanea”, tendenzialmente continuativa,<br />

di collocazione di materiali destinati comunque<br />

a una successiva movimentazione (e<br />

in questo senso sono riconducibili, seppur in<br />

termini differenti, le ipotesi sopra descritte di<br />

deposito temporaneo, deposito preliminare e<br />

messa in riserva), resta da comprendere, per<br />

altro, in cosa il deposito incontrollato si differenzi<br />

da un lato dall’abbandono e dall’altro<br />

da queste attività.<br />

Certamente, l’uso del termine “deposito” presuppone<br />

che il proprietario non intenda<br />

“liberarsi” definitivamente della sostanza,<br />

che permane, quindi, nella sua - seppure indiretta<br />

- sfera economica, in attesa di una successiva<br />

differente destinazione; quel che pare certo<br />

è che questo deposito viene a verificarsi al<br />

di fuori della diretta sfera di controllo<br />

“tecnico-aziendale” del soggetto che lo pone<br />

in essere, in circostanze tali per cui non può<br />

non presumersi una situazione di concreto e<br />

attuale “rischio” per l’ambiente.<br />

In relazione al sistema previsto dal D.P.R. n.<br />

915/1982 [2] (art. 9: «è vietato (...) il deposito<br />

incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e<br />

provate soggette ad uso pubblico»), in assenza<br />

di una espressa definizione, si era sostenuto<br />

che il deposito incontrollato dovesse ritenersi<br />

quello realizzato al di fuori o in contrasto<br />

con le previsioni di natura tecnica del decreto<br />

o, comunque, quello che avviene al di<br />

fuori dei momenti di controllo e regolamentazione<br />

dell’attività prevista dal decreto stesso<br />

(ossia quello “non autorizzato”); si tratta di<br />

[1] Sentenza CED 206388.<br />

[2] «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei<br />

policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» (in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1982, n. 343).<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 103


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

soluzioni non accettabili, che portano a confondere<br />

il deposito incontrollato con quello<br />

tout court “abusivo”, laddove, al contrario,<br />

tale deve ritenersi quello realizzato al di fuori<br />

dei casi in cui la legge consente che possa<br />

essere effettuato un ammasso provvisorio di<br />

rifiuti, sia pure subordinato al controllo della<br />

pubblica amministrazione (ossia non autorizzabile,<br />

quale, ad esempio, il deposito di qualsiasi<br />

tipologia di rifiuti effettuato da un titolare<br />

di ente o impresa, su area pubblica o privata<br />

soggetta ad uso pubblico).<br />

Questo principio deve ritenersi applicabile anche<br />

al sistema introdotto dal D.Lgs. n.<br />

22/1997, fermo restando che anche al privato<br />

attualmente non è più consentito un ammasso<br />

provvisorio dei propri rifiuti.<br />

In relazione ai titolari di enti o imprese risulta<br />

che:<br />

l l’accumulo di rifiuti prodotti da terzi destinati<br />

allo smaltimento/recupero deve essere autorizzato<br />

(e quindi è sanzionato ex art. 51<br />

laddove sia carente l’autorizzazione);<br />

l l’accumulo dei propri rifiuti all’interno dello<br />

stabilimento/luogo di produzione - a determinate<br />

condizioni - costituisce deposito temporaneo;<br />

l l’accumulo dei propri rifiuti su area esterna<br />

allo stabilimento di produzione - non autorizzabile<br />

- costituisce deposito incontrollato.<br />

In questo senso occorre solo chiarire se - laddove<br />

il deposito all’interno del luogo di produzione<br />

avvenga in spregio delle condizioni previste<br />

dall’art. 6 - sia applicabile la fattispecie di<br />

cui all’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997,<br />

quale attività “non autorizzata”, o piuttosto il<br />

reato di cui all’art. 51, comma 2, seconda ipotesi,<br />

sul presupposto che non sarebbe assogettabile<br />

al regime delle autorizzazioni allo smaltimento<br />

rifiuti una fase certamente prodromica<br />

rispetto alla vera e propria attività di smaltimento,<br />

ossia antecedente rispetto all’attività<br />

di gestione; fase che troverebbe la sua sanzione<br />

nel divieto di “deposito incontrollato”.<br />

Nell’attuale sistema, in particolare, lo stoccaggio,<br />

inteso come deposito preliminare e messa<br />

in riserva, è stato definito la fase iniziale ricompresa<br />

in una delle operazioni di smaltimento<br />

o di recupero e, come tale, rientrante<br />

tra le attività di gestione dei rifiuti per le quali<br />

sono necessari, in via di principio, i provvedimenti<br />

autorizzatori previsti dagli artt. 27 e 28<br />

del “Ronchi”; al contrario, il deposito temporaneo<br />

presso il produttore non solo non può<br />

AMBIENTE<br />

essere considerato come stoccaggio - in forza<br />

di quanto disposto dagli allegati al D.Lgs. n.<br />

22/1997 - ma, in quanto operazione precedente<br />

alla raccolta del rifiuto, non rientrerebbe<br />

neanche tra le attività di gestione (rispettivamente<br />

di smaltimento o di recupero).<br />

La distinzione tra tali due differenti “realtà”<br />

è, ovviamente, fondamentale per valutare<br />

l’applicabilità o meno di una sanzione penale.<br />

La massima chiarezza espressiva è condizione<br />

di “effettività” di applicazione della norma.<br />

Se, in realtà, può essere relativamente semplice<br />

a livello teorico distinguere tra le varie ipotesi,<br />

riconducendo i casi astratti all’una piuttosto<br />

che all’altra, l’applicazione della disciplina<br />

di settore risulta in concreto ardua per chi - sul<br />

territorio, a fronte di un cumulo di rifiuti nel<br />

cortile di un’azienda - deve valutarne natura,<br />

entità, destinazione per poter correttamente<br />

trarne le conseguenze di legge (ed eventualmente<br />

ravvisare fatti penalmente rilevanti).<br />

L’interprete deve, in effetti, valutare non soltanto<br />

la precisa natura del rifiuto (in base all’accertamento<br />

del ciclo produttivo di provenienza<br />

e, se necessario, anche attraverso idonei<br />

campionamenti e analisi, ove sorgano dubbi<br />

sulla effettiva composizione delle sostanza<br />

in oggetto), ma altresì ovviamente la quantità<br />

di rifiuti presenti, il volume effettivo dei rifiuti<br />

nonché i tempi di “permanenza” e di smaltimento<br />

dei rifiuti medesimi.<br />

Prevedendo all’art. 6, lettera m), D.Lgs. n.<br />

22/1997, una serie di requisiti di quantità, tipologia<br />

e tempo di sosta dei rifiuti, presso lo<br />

stesso produttore, quali presupposti del deposito<br />

temporaneo, il Legislatore introduce una<br />

deroga al regime generale, che esclude il deposito<br />

temporaneo sia dalle operazioni di<br />

smaltimento sia da quelle di recupero; in questo<br />

modo, non è necessaria l’autorizzazione di<br />

cui all’art. 28, comma 5, D.Lgs. n. 22/1997, se il<br />

deposito in esame è effettuato nel rispetto<br />

dei requisiti stabiliti dal citato art. 6, comma 1,<br />

lettera m) (restano, in effetti, prescritti solo il<br />

divieto di miscelazione di cui all’art. 9 e la<br />

tenuta di un registro di carico e scarico, prevista<br />

dall’art. 12 dello stesso decreto).<br />

Al contrario, tutti i depositi temporanei attivati<br />

senza il rispetto dei medesimi requisiti, devono<br />

sottostare non solo all’obbligo autorizzatorio<br />

ex art. 28 (relativo all’esercizio delle operazioni,<br />

rispettivamente di smaltimento o di recupero),<br />

ma anche a quello previsto dall’art.<br />

104 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


27 (approvazione del progetto dell’impianto).<br />

Pertanto potranno esservi depositi temporanei<br />

(presso l’azienda produttrice) di rifiuti pericolosi<br />

esonerati in caso di rispetto delle condizioni<br />

di cui all’art. 6 dall’obbligo di autorizzazione,<br />

laddove il sistema del D.P.R. n.<br />

915/1982, non prevedeva, per corrispondenti<br />

rifiuti tossico-nocivi, questa necessità.<br />

Allo stesso modo, se il deposito temporaneo<br />

investe i rifiuti speciali del proprietario (ed è<br />

sito nell’area di produzione) e non rispetta le<br />

condizioni prescritte, lo stesso sarà, in linea di<br />

principio, sottoposto alla procedura di assenso<br />

di cui agli artt. 27 e 28, mentre nel regime<br />

del D.P.R. n. 915/1982 era escluso dall’obbligo<br />

autorizzatorio.<br />

La logica della nuova disciplina - in parte contrastante<br />

con il regime del D.P.R. n. 915/1982,<br />

e con le indicazioni comunitarie - viene così a<br />

essere, di fatto, permissiva per il deposito temporaneo<br />

di rifiuti pericolosi e rigorosa per<br />

quella dei rifiuti speciali. In questo senso, il<br />

citato D.P.R. (agli artt. 6 e 16), prevedeva l’obbligo<br />

di autorizzazione da parte delle regioni,<br />

per ciascuna delle fasi di smaltimento (tra cui<br />

lo stoccaggio); in particolare, la delibera interministeriale<br />

27 luglio 1984, definiva espressamente<br />

lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici<br />

e nocivi, quale ammasso in funzione del<br />

previsto smaltimento degli stessi mediante<br />

trattamento e/o stoccaggio definitivo (punto<br />

4.l.). Pertanto, anche il deposito dei rifiuti tossici<br />

e nocivi effettuato nel luogo di produzione,<br />

in attesa dello smaltimento finale, veniva<br />

considerato stoccaggio provvisorio e come tale<br />

soggetto ad autorizzazione ex art. 16,<br />

D.P.R. citato. Situazione, quest’ultima, che pare<br />

non riproponibile in via integrale, non essendo<br />

prevista alcune forma di autorizzazione<br />

per un deposito temporaneo anche di rifiuti<br />

pericolosi.<br />

Anche in assenza di un’indicazione espressa<br />

nel “decreto Ronchi”, nel caso in cui le condizioni<br />

dell’art. 6, lettera m), D.Lgs. n. 22/1997,<br />

non vengano rispettate, pare ragionevole ritenere<br />

che debba considerarsi sussistente l’obbligo<br />

di autorizzazione in capo al produttore, ai<br />

sensi degli artt. 27 e 28; in questi casi, è neces-<br />

AMBIENTE<br />

[3] Cass., sez. III, 10 agosto 2001, n. 31128, CED 220104.<br />

[4] Cass., sez. III, 20 ottobre 1999, n. 11951, CED 215520.<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

sario equiparare il deposito temporaneo allo<br />

stoccaggio, come se si trattasse della fase connessa<br />

allo smaltimento (deposito preliminare)<br />

o al recupero (messa in riserva).<br />

Il fatto che l’assenza delle condizioni previste<br />

dall’art. 6, comma 1, lettera m), D.Lgs. n.<br />

22/1997, porti al riconoscimento di un comportamento<br />

penalmente rilevante - atteso che la<br />

prospettazione del deposito come “temporaneo”<br />

pare logicamente incompatibile con<br />

una preventiva richiesta di autorizzazione - è<br />

stato ribadito dalla Cassazione, secondo la<br />

quale «in tema di gestione dei rifiuti, nell’ipotesi<br />

di inosservanza delle condizioni e prescrizioni<br />

regolanti il deposito temporaneo si configura<br />

il reato previsto dal comma secondo dell’art.<br />

51 dello stesso decreto, che sanziona,<br />

con riferimento all’art. 14, l’abbandono ed il<br />

deposito incontrollato di rifiuti, quale norma<br />

residuale rispetto alle ipotesi tipiche previste<br />

dallo stesso decreto n. 22» [3] .<br />

Sul tema, si sottolinea, altresì, che interessanti<br />

indicazione sull’individuazione dei soggetti<br />

ai quali possono essere riferite le responsabilità<br />

in ordine ai fatti sopra descritti<br />

sono state fornite dalla Suprema Corte. In<br />

questo senso, la Cassazione ha precisato che<br />

la norma di cui all’art. 51, comma 2, D.Lgs. n.<br />

22/1997, che pone «a carico del titolare dell’impresa<br />

e del responsabile dell’ente l’obbligo<br />

del rispetto delle condizioni del deposito<br />

temporaneo dei propri rifiuti presso lo stabilimento<br />

di produzione, non prevede un reato<br />

proprio, considerata la regola della delegabilità<br />

della responsabilità penale in materia<br />

ambientale e l’ipotizzabilità del concorso<br />

nel reato, ma definisce l’ambito della responsabilità<br />

per l’applicazione della normativa,<br />

facendolo coincidere con l’attività di produzione<br />

di beni e servizi organizzata sotto forma<br />

di impresa, individuale o societaria o gestita<br />

in via istituzionale; ciò in quanto il sistema<br />

della responsabilità penale risultante dall’adozione<br />

dei vari criteri integrati, che coprono<br />

l’intero campo del concorso nel reato,<br />

risulta ispirato ai principi di concretezza e di<br />

effettività, col rifiuto di qualsiasi soluzione<br />

puramente formale ed astratta» [4] . l<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 105


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

a cura di Alessandro Jazzetti, magistrato e Maria Melizzi, consulente legale<br />

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NOCIVE<br />

PER LA SALUTE PUBBLICA<br />

Cassazione penale, sez. I, 14 giugno 2002<br />

(ud. 14 marzo 2002), n. 1103<br />

Protezione dalle esposizioni a campi elettrici,<br />

magnetici ed elettromagnetici - Tetti<br />

di radiofrequenza compatibili con la salute<br />

umana - Getto pericoloso di cose - Reato<br />

di pericolo - Sequestro preventivo<br />

Il reato di cui all’articolo 674 del codice penale è<br />

un reato di mero pericolo, per cui non è necessario<br />

che l’emissione di energia derivante dalla<br />

propagazione di onde elettromagnetiche provochi<br />

un effettivo nocumento, essendo, invece, sufficiente<br />

la sua attitudine ad offendere o molestare<br />

beni primari delle persone, quale è quello,<br />

costituzionalmente garantito (articolo 32, comma<br />

1, della Costituzione) della salute.<br />

Nota<br />

La Corte di Cassazione ha ribadito la propria<br />

costante giurisprudenza nell’esaminare il ricorso,<br />

proposto dal legale rappresentante di una<br />

società operante nel ramo delle telecomunicazioni,<br />

contro l’ordinanza che confermava il decreto<br />

di sequestro preventivo di apparecchiature<br />

di ripetizione radiotelevisiva, collocate all’interno<br />

di un centro abitato, disposto in seguito<br />

all’accertato superamento dei limiti massimi<br />

di cui al D.M. 10 settembre 1998, n. 381<br />

(«Regolamento recante norme per la determinazione<br />

dei tetti di radiofrequenza compatibili<br />

con la salute umana»).<br />

Il ricorrente era indagato per i reati di cui agli<br />

articoli 674 («emissione di energia elettromagnetica<br />

atta ad arrecare pericolo per la salute<br />

pubblica da parte degli apparecchi di ripetizione<br />

radiotelevisiva») e 650 («inottemperanza<br />

all’ordinanza, emessa per ragioni di salute<br />

pubblica, del sindaco del comune interessato<br />

che ordinava la disattivazione dei su citati impianti»)<br />

del codice penale.<br />

La stessa Corte di Cassazione ha affermato, in<br />

diverse pronunce (sentenza del 29 novembre<br />

1999, n. 5592; sentenza del 1˚ marzo 2002, n.<br />

5626 ), che «tra le cose mobili di cui è menzione<br />

AMBIENTE<br />

nell’articolo 674 c.p., debbono farsi rientrare anche<br />

i campi elettromagnetici, il propagarsi delle<br />

cui onde è riconducibile alla nozione di gettare<br />

che costituisce una delle condotte previste nella<br />

norma stessa», e che «il concreto pericolo di<br />

nocività delle emissioni derivanti dalle onde elettromagnetiche<br />

deve ritenersi sussistente per il<br />

solo fatto che siano stati superati i limiti fissati<br />

dalla specifica normativa vigente in materia»<br />

(sentenza del 12 marzo 2002, n. 391).<br />

La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, di confermare<br />

la giurisprudenza maggioritaria, relativamente<br />

alla possibilità di realizzazione della<br />

condotta materiale del reato di cui all’articolo<br />

674 c.p., mediante l’emissione di onde cagionate<br />

da campi elettromagnetici generati da apparecchiature<br />

di ripetizione radiotelevisiva.<br />

Il fatto che l’esposizione a determinati livelli di<br />

campi elettromagnetici possa costituire un pericolo<br />

per le persone - a prescindere dallo stato<br />

attuale della scienza, che in ordine alla nocività<br />

delle onde elettromagnetiche non ne ha ancora<br />

precisato l’entità, ma neppure ne ha esclusa la<br />

possibilità di produzione di effetti dannosi per<br />

la salute - è un concetto di cui si è appropriato il<br />

legislatore italiano, che con la legge 22 febbraio<br />

2001, n. 36 («Legge quadro sulla protezione dalle<br />

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;<br />

si veda anche il Supplemento n.<br />

3/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>) ha inteso espressamente<br />

«assicurare la tutela della salute dei<br />

lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione<br />

dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli<br />

di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»,<br />

riconoscendo l’esistenza di un pericolo derivante<br />

dalla soggezione delle persone ai campi<br />

elettromagnetici con conseguente determinazione<br />

dei livelli, stabiliti dalla normativa secondaria,<br />

il cui superamento pone una presunzione<br />

ex lege in ordine all’effettività del pericolo in<br />

questione.<br />

Alla luce dei suddetti principi, quindi, per il caso<br />

in questione, la Cassazione ha concluso che il<br />

pericolo di nocività per la salute dei lavoratori e<br />

della popolazione interessati deve ritenersi sussistente<br />

per il solo fatto che sono stati superati i<br />

limiti fissati dalla normativa vigente in materia;<br />

di conseguenza, il Giudice ha ritenuto sussistere<br />

astrattamente, come richiestogli dalla legge processuale<br />

in tema di sequestro preventivo, la fattispecie<br />

di reato di cui all’articolo 674, c.p. l<br />

106 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


LINEE GUIDA<br />

PER LE MISURE DI CONCENTRAZIONE DI RADON<br />

IN ARIA NEI LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI<br />

A cura del<br />

Coordinamento delle Regioni<br />

e delle Province autonome di Trento e Bolzano<br />

Le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 al<br />

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in materia di radiazioni ionizzanti comportano<br />

l’introduzione della tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi da esposizione<br />

a sorgenti di radiazioni naturali; le attività lavorative considerate sono:<br />

l quelle durante le quali i lavoratori ed, eventualmente, le persone del<br />

pubblico, sono esposte a prodotti di decadimento del radon e del toron, o<br />

radiazioni gamma od ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro<br />

quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di<br />

lavoro sotterranei, oppure in superficie in zone ben individuate o in<br />

luoghi di lavoro con caratteristiche determinate;<br />

l quelle che implicano l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non<br />

considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, o che<br />

comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi<br />

ma che contengono radionuclidi naturali, e che provocano un aumento<br />

significativo dell’esposizione dei lavoratori e/o di persone del pubblico;<br />

l quelle in stabilimenti termali o quelle connesse ad attività estrattive<br />

non disciplinate dal Capo IV;<br />

l quelle su aerei, per quanto riguarda il personale navigante.<br />

Il D.Lgs. n. 241/2000 prevedeva, inoltre, l’attivazione, nell’ambito della<br />

“Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria”<br />

già istituita presso l’ANPA, di una apposita “Sezione speciale per le esposizioni<br />

a sorgenti naturali di radiazioni”, cui sono stati assegnati una serie di<br />

compiti, il primo dei quali consiste nell’elaborare linee-guida sulle metodologie<br />

e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in<br />

aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni. Data la mancata istituzione<br />

della “Sezione speciale” e la mancata elaborazione delle linee guida<br />

ministeriali, il gruppo di lavoro tecnico, composto dalle Regioni Emilia-Romagna,<br />

Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto, e coordinato dalla Regione<br />

Lombardia, ha predisposto le linee guida contenute nel presente documento,<br />

che comprendono:<br />

l la definizione di luogo di lavoro sotterraneo ed i criteri generali per<br />

l’impostazione delle misure di radon;<br />

l i metodi di misura delle concentrazioni di radon;<br />

l i requisiti minimi degli organismi che effettuano le misure.<br />

Contributi a cura di:<br />

Versione definitiva approvata il 6 febbraio 2003<br />

Gruppo di lavoro:<br />

Paola Angelini Regione Emilia-Romagna<br />

Anna Anversa Regione Lombardia<br />

Giovanni Benzoni Regione Veneto<br />

Rita Borio Regione Umbria<br />

Silvia Bucci ARPA Toscana<br />

Elisabetta Catani Regione Toscana<br />

Maria Teresa Cazzaniga ARPA Lombardia<br />

Laura Gaidolfi ARPA Emilia-Romagna<br />

Alba Rongoni Università di Perugia<br />

Flavio Trotti ARPA Veneto<br />

l Elio Giroletti e Alberta Leonarda Vergine


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

di Elio Giroletti, esperto qualificato e ricercatore, Dipartimento Fisica Nucleare e Teorica, Università di<br />

Pavia e Alberta Leonarda Vergine, docente di Diritto penale dell’ambiente, Università di Pavia<br />

Il decreto legislativo n.<br />

230/1995, così come modificato<br />

dai D.Lgs. n. 241/2000 e n.<br />

257/2001, prevede la misurazione<br />

della concentrazione media<br />

di radon in aria negli ambienti<br />

di lavoro sotterranei. In attesa<br />

che il Ministero competente nomini,<br />

ai sensi del combinato disposto<br />

degli artt. 9 e 10-septies<br />

del citato D.Lgs. n. 230/1995, la<br />

Commissione Ministeriale (che<br />

avrebbe dovuto essere nominata<br />

entro il 28 febbraio 2001) e la<br />

Sezione Speciale della suddetta,<br />

che avrebbe dovuto redigere<br />

(entro il 1˚ marzo 2002) le linee<br />

guida da seguire nelle misurazioni<br />

stesse, il Coordinamento<br />

delle Regioni italiane e delle Province<br />

autonome di Trento e Bolzano<br />

ha redatto una propria<br />

proposta di linee guida.<br />

L’iniziativa è particolarmente apprezzabile,<br />

oltre che per la qualità<br />

del lavoro svolto, anche in<br />

quanto le misurazioni coinvolgono<br />

diverse tipologie di luoghi di<br />

lavoro.<br />

INSERTO<br />

I luoghi coinvolti sono gli esercizi commerciali, i ristoranti, le banche, gli ospedali, i parcheggi, le metropolitane<br />

Misurazione di radon negli ambienti so te ranei:<br />

le nuove Linee Guida del Coordinamento de le Regioni<br />

Il radon è un gas radioattivo classificato,<br />

insieme ai suoi prodotti di<br />

decadimento, come agente al massimo<br />

livello di cancerogenicità (gruppo<br />

1) dall’Agenzia Internazionale per<br />

la Ricerca sul Cancro, IARC: l’esposizione<br />

a questo gas radioattivo naturale,<br />

presente in special modo nei luoghi<br />

chiusi, è considerata la seconda<br />

causa del cancro polmonare dopo il<br />

fumo di sigaretta.<br />

Il problema dell’esposizione al<br />

radon della popolazione italiana è<br />

tutt’altro che trascurabile e la sua<br />

importanza e problematicità sono<br />

state ancora recentemente poste in<br />

evidenza anche nel documento Linee-guida<br />

per la tutela e la promozione<br />

della salute negli ambienti<br />

confinanti emanato dal Ministero<br />

della Salute e dalla Conferenza Permanente<br />

Stato, Regioni e Province<br />

Autonome di Trento e Bolzano (in<br />

S.O. n. 276 alla Gazzetta Ufficiale<br />

del 27 novembre 2001), ove si afferma<br />

che «come evidenziato nel Piano<br />

Sanitario Nazionale 1998-2000,<br />

il 5-20% dei casi di neoplasia polmonare<br />

osservati nella popolazione<br />

italiana è attribuibile all’esposizione<br />

a radon, il che corrisponde a<br />

circa 1500-6000 casi all’anno. Una<br />

gran parte di questi tumori colpisce<br />

probabilmente i fumatori, a causa<br />

dell’effetto sinergico tra radon e fumo<br />

(...). In Italia, l’esposizione della<br />

popolazione è stata valutata tramite<br />

un’indagine nazionale (...) su<br />

un campione di oltre 5000 abitazioni.<br />

L’indagine ha permesso di stimare<br />

la distribuzione della concentra-<br />

zione di radon nelle abitazioni: il<br />

valore medio è risultato di 70-75<br />

Bq/m 3 , a cui corrisponde, secondo<br />

una stima preliminare, un rischio<br />

individuale sull’intera vita dell’ordine<br />

di 0,5%. In circa l’1% di abitazioni<br />

è stata misurata una concentrazione<br />

di radon superiore a 400<br />

Bq/m 3 e in circa il 4% di esse (800<br />

mila) la concentrazione è risultata<br />

superiore a 200 Bq/m 3 ».<br />

Mentre negli altri paesi europei il<br />

problema del radon negli ambienti<br />

domestici è stato ampiamente affrontato<br />

(e regolamentato sotto i<br />

suoi molteplici aspetti), in Italia si è<br />

provveduto a disciplinare unicamente<br />

l’esposizione alle radiazioni ionizzanti<br />

naturali negli ambienti di lavoro<br />

(Capo III-bis del D.Lgs. n.<br />

230/1995, così come modificato dai<br />

D.Lgs. n. 241/2000 e n. 257/2001).<br />

In tale nuovo Capo III-bis si prevede<br />

che per l’effettuazione di misurazioni<br />

previste (le cui scadenze per<br />

l’esercente delle attività sono indicate<br />

in tabella 1) debbano essere seguite<br />

le linee guida emanate da una<br />

apposita Sezione speciale della<br />

Commissione Ministeriale di cui all’art.<br />

9 dello stesso decreto che<br />

avrebbe dovuta essere costituita ormai<br />

due anni fa. Ad oggi né la Commissione,<br />

né, tanto più, la Sezione<br />

Speciale sono state nominate, insediate<br />

e rese operative.<br />

Tuttavia, le scadenze per l’effettuazione<br />

di dette misurazioni da parte degli<br />

esercenti si avvicinano, e nel ragionevole<br />

dubbio - stante l’irragionevolezza<br />

che spesso caratterizza l’applica-<br />

II www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


zione dei disposti normativi - che esse<br />

possano comunque venire considerate<br />

vincolanti pur se mancano le indicazioni<br />

da seguire per realizzarle, il Coordinamento<br />

delle Regioni e delle Province<br />

autonome ha ritenuto opportuno<br />

redigere una propria proposta di Linee<br />

guida per le misure di concentrazione<br />

di radon in aria nei luoghi di lavoro<br />

sotterranei in quanto - sono parole<br />

testuali della Premessa alle stesse - «il<br />

mancato insediamento della Commissione<br />

tecnica (...) e quindi l’assenza di<br />

linee guida sulle metodologie e tecniche<br />

di misura più appropriate per le<br />

misurazioni del radon in aria, lascia<br />

nell’incertezza sia gli esercenti delle<br />

attività interessate che gli organismi<br />

in grado di effettuare le misure di radon.<br />

A fare fronte a tale inadempienza<br />

da parte delle istituzioni centrali, le<br />

Regioni si sono attivate e il Coordinamento<br />

Interregionale per la prevenzione<br />

ha promosso la costituzione di una<br />

specifico gruppo di lavoro tecnico per<br />

l’elaborazione di linee guida (...) che,<br />

in attesa di quelle emanate secondo le<br />

procedure previste dalla normativa,<br />

possano costituire un valido riferimento<br />

per gli esercenti, gli organismi di<br />

misura e gli organi di vigilanza».<br />

Prima di procedere alla loro illustrazione,<br />

è utile proporre un rapido<br />

quadro riassuntivo degli obblighi di<br />

legge in materia di esposizione alle<br />

radiazioni ionizzanti di origine naturale<br />

nei luoghi di lavoro - già anticipati,<br />

non appena pubblicato il decreto<br />

di modifica del D.Lgs. n. 230<br />

che li ha previsti, in questa rivista<br />

nel numero n. 18/2000 - ricordando<br />

come sia rilevante il numero di luoghi<br />

di lavoro in cui si dovranno effettuare<br />

delle valutazioni e dove,<br />

qualora ne ricorrano gli estremi, si<br />

dovranno adottare provvedimenti<br />

migliorativi.<br />

INSERTO<br />

Esposizione a sorgenti<br />

radioattive naturali<br />

Ai sensi del Capo III-bis e dell’allegato<br />

I-bis del D.Lgs. n. 230/1995, le<br />

esposizioni lavorative (dalle quali, si<br />

ribadisce, a tutt’oggi sono escluse le<br />

abitazioni civili) a sorgenti naturali di<br />

radiazioni ionizzanti riguardano:<br />

a) l’esposizione a radiazioni naturali,<br />

quali radon e toron e radiazioni<br />

gamma, nei seguenti ambienti di lavoro:<br />

tunnel, sottovie, catacombe, grotte<br />

e, comunque, in tutti i luoghi sotterranei<br />

(interrati, fogne, metropolitane);<br />

b) esposizione a radiazioni naturali,<br />

quali radon e toron e radiazioni<br />

gamma, negli ambienti di lavoro, a<br />

partire da seminterrati e piano terreno,<br />

siti in aree a rischio individuate, entro<br />

5 anni dalla pubblicazione del decreto,<br />

dalle regioni e province autonome;<br />

c) l’impiego o il trattamento di materiali<br />

abitualmente non considerati radioattivi,<br />

ma che contengono radioisotopi<br />

naturali in quantità non trascurabile,<br />

quali: industria dei fertilizzanti, che<br />

utilizza minerali fosfatici, e i depositi<br />

per il commercio all’ingrosso; lavorazione<br />

di minerali nell’estrazione di:<br />

stagno, ferro-niobio da pirocloro e alluminio<br />

e bauxite; lavorazione di sabbie<br />

zirconifere e produzione di materiali<br />

refrattari, produzione di smalti e<br />

piastrelle; lavorazione di terre rare; lavorazione<br />

ed impiego di composti del<br />

torio, per elettrodi di saldatura con torio,<br />

produzione di vetri (industria ottica)<br />

e reticelle per lampade a gas; produzione<br />

di pigmento di biossido di<br />

titanio; estrazione e raffinazione del<br />

petrolio ed estrazione di gas: presenza<br />

e rimozione di fanghi e incrostazioni<br />

in tubazioni e contenitori;<br />

d) le attività svolte in stabilimenti<br />

termali e attività estrattive (di materiali<br />

non propriamente considerati<br />

radioattivi);<br />

e) le attività che si svolgono nel<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

settore aeronautico per il personale navigante<br />

(a quote superiori a 8000 m).<br />

La differenza sostanziale tra le diverse<br />

tipologie di attività, definite<br />

“pratiche”, come si è già avuto modo<br />

di evidenziare [1] , «mentre le prime -<br />

lett. a) e b) -, insieme a quelle indicate<br />

alla lett. e), riguardano, seppur in<br />

forma diversa, l’esposizione al radon,<br />

toron e radiazioni gamma negli ambienti<br />

confinati, le seconde regolamentano<br />

l’esposizione alle radiazioni<br />

emesse da isotopi radioattivi naturali<br />

presenti nei materiali oggetto dell’attività<br />

lavorativa».<br />

Esposizione al radon<br />

negli ambienti interni<br />

Gli esercenti attività che comportano<br />

esposizione di lavoratori a radon<br />

indoor ed indicate dalle precedenti<br />

lett. a) e b), devono:<br />

1. effettuare una campagna di misure,<br />

comprovata dalla stesura di<br />

una relazione, che valuti, seguendo<br />

specifiche linee guida, il livello di<br />

concentrazione ambientale medio<br />

annuale di radon in aria, confrontandolo<br />

con il livello di azione (definito<br />

nell’allegato I-bis), 500 Bq [2] /m 3 ;<br />

2. se il valore medio annuale di<br />

concentrazione è inferiore all’80%<br />

del livello di azione, 400 Bq/m 3 ,il<br />

rischio è considerato contenuto ed il<br />

compito dell’esercente è terminato,<br />

salvo prevedere una rivalutazione<br />

qualora variassero le condizioni di<br />

lavoro, come ad es. sistemi di aspirazione<br />

o condizionamento, presenza<br />

di persone, ecc.<br />

3. se la concentrazione è compresa<br />

tra l’80% e il 100% del livello di<br />

azione: occorre ripetere la valutazione<br />

l’anno successivo;<br />

4. se la concentrazione è superiore<br />

al livello di azione, l’esercente<br />

deve:<br />

l spedire entro un mese, la relazio-<br />

[1] Alberta Leonarda Vergine, Elio Giroletti, Radiazioni ionizzanti: protezione della popolazione, dei lavoratori e dei pazienti,<br />

Napoli, 2003, pag. 141.<br />

[2] Il becquerel, Bq, è l’unità di misura dell’attività (quantità) di materiale radioattivo presente: 1 Bq = 1 disintegrazione/secondo.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com III


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

ne a: ARPA, AzSL e Direzione Provinciale<br />

del Lavoro;<br />

l avvalersi dell’esperto qualificato<br />

[3] per progettare interventi migliorativi<br />

e realizzarli entro tre anni ovvero<br />

con urgenza se il livello è alto,<br />

tenendo conto del principio di ottimizzazione<br />

e, comunque, per mantenersi<br />

al di sotto del livello di indagine.<br />

Con esclusione di asili e scuole,<br />

gli interventi possono non essere realizzati<br />

se la dose assorbita dai lavoratori<br />

è inferiore a 3 mSv/anno [4] .<br />

Al termine degli interventi migliorativi,<br />

l’esercente richiede la valutazione<br />

all’esperto qualificato per<br />

verificare nuovamente:<br />

l se i valori sono nella norma, gli<br />

obiettivi si intendono raggiunti (precedenti<br />

punti 2 e 3), ferma restando<br />

la ripetizione delle misure qualora<br />

variassero le condizioni di lavoro;<br />

l se la dose permane maggiore di 3<br />

mSv/anno, essendo considerato livello<br />

di rischio non trascurabile per<br />

i lavoratori, l’esercente deve garantire<br />

la radioprotezione dei lavoratori<br />

prevista dal capo VIII del D.Lgs. n.<br />

230/1995 (salvo alcune eccezioni<br />

per una più ampia trattazione) [5] .<br />

Le scadenze per<br />

la misurazione del radon<br />

I tempi a disposizione dell’esercente<br />

sono relativamente ampi (si<br />

veda la tabella 1); per l’effettuazione<br />

delle misure sono concessi 24<br />

mesi, a partire dall’inizio delle attività,<br />

e ulteriori tre anni per gli interventi<br />

migliorativi, a meno che il livello<br />

non sia alto - ma quanto alto,<br />

non è dato sapere, in quanto il legislatore<br />

non ritiene di precisarlo - nel<br />

qual caso occorrerà intervenire con<br />

INSERTO<br />

urgenza. In prima applicazione,<br />

l’esercente avrebbe dovuto iniziare<br />

la campagna annuale di misure entro<br />

18 mesi dalla pubblicazione del<br />

decreto, ciò per dare tempo alla apposita<br />

Commissione (ex art. 10-septies)<br />

di emanare le linee guida sulle<br />

metodologie e tecniche di misura<br />

più appropriate. Il termine è scaduto,<br />

la Commissione non è stata nemmeno<br />

costituita.<br />

Inevitabile domandarsi se l’obbligo<br />

di misurare sussista comunque,<br />

anche in assenza delle linee guida e,<br />

soprattutto, se sia assistito da sanzione<br />

penale il suo mancato rispetto. Il<br />

penalista non può che rispondere negativamente.<br />

Lo impone il necessario<br />

rispetto del principio di legalità<br />

sub specie principio di tassatività e<br />

divieto di analogia. Ancora una volta<br />

l’efficacia di una norma viene<br />

neutralizzata dal rinvio ad un atto<br />

integrativo della fattispecie che tarda<br />

ad arrivare. Non può essere, infatti,<br />

il cittadino a “pagare” l’incapacità<br />

del legislatore a scrivere in modo<br />

corretto le norme. Oltre tutto, trattandosi<br />

di disciplina tutta nuova,<br />

neppure è possibile il ricorso al comma<br />

5 dell’art. 160 che ha risolto<br />

alcuni dei problemi interpretativi di<br />

questo decreto. Pertanto, in assenza<br />

delle linee guida redatte dalla Commissione<br />

ministeriale, non può configurarsi<br />

un obbligo cogente di misurazione,<br />

né contestarsi il reato in<br />

caso di inottemperanza allo stesso.<br />

Va da sé che gli operatori del<br />

settore vivono con grave disagio la<br />

situazione: l’esplicita previsione<br />

normativa rappresenta un indiscutibile<br />

segnale di “pericolosità” nell’esercizio<br />

di queste pratiche al di<br />

fuori d’ogni controllo. L’inerzia del-<br />

le competenti autorità centrali impedisce<br />

che i controlli siano effettuati<br />

e, di conseguenza, gli obblighi effettivamente<br />

e correttamente rispettati.<br />

Proprio per rimediare in qualche maniera<br />

a questo “vuoto” la Conferenza<br />

Permanente Stato, Regioni e Province<br />

Autonome di Trento e Bolzano<br />

ha prodotto la proposta il cui<br />

testo è riportato in appendice a questo<br />

breve commento.<br />

L’iniziativa è, lo si ripete, assolutamente<br />

positiva e per di più tecnicamente<br />

d’ottima fattura, ma - purtroppo<br />

- per nulla risolutiva.<br />

“Queste” linee guida, infatti, possono<br />

essere sostituite da quelle che<br />

un ostinato testo normativo pretende<br />

siano emanate da una ben identificata<br />

Commissione (e non da altri)<br />

solo per gli operatori di buona volontà.<br />

Sicuramente non sono giuridicamente<br />

vincolanti. Ed allora, perplessi,<br />

ci domandiamo: quale sarà il<br />

destino delle misurazioni eventualmente<br />

effettuate seguendo queste linee<br />

guida quando la Commissione<br />

finalmente emanerà quelle “ufficiali”<br />

nel caso le stesse non siano<br />

identiche o comunque compatibili<br />

con quelle oggi illustrate e quali le<br />

conseguenze per gli esercenti le relative<br />

pratiche? Probabilmente, però,<br />

si tratta di un quesito soltanto “di<br />

scuola”: la bontà tecnica delle Linee<br />

guida in esame, infatti, è tale da<br />

farci credere che la Commissione<br />

Ministeriale, quando finalmente sarà<br />

istituita, non potrà fare altro che<br />

confermarle.<br />

Le Linee guida<br />

per le misure di radon<br />

Le Linee guida predisposte dal<br />

Comitato di Coordinamento delle<br />

[3] Professionista della radioprotezione, riconosciuto tale dalla legge e iscritto in appositi elenchi di cui all’allegato V del D.Lgs.<br />

n. 230/1995.<br />

[4] Il sievert, Sv, è l’unità di misura della dose efficace, HE, grandezza che si ipotizza essere direttamente proporzionale al rischio<br />

derivante dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti, sulla base della pericolosità della radiazione e della differente<br />

radiosensibilità degli organi irraggiati. 3 mSv corrisponde alla dose efficace assorbita da un lavoratore che sosti nell’interrato<br />

per 2000 ore/anno ad una concentrazione 500 Bq/m 3 .<br />

[5] Cfr. Alberta Leonarda Vergine, Elio Giroletti, op. cit., pag. 144 e segg.<br />

IV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


Regioni e delle Province autonome<br />

di Trento e Bolzano, riportate integralmente<br />

in questa rivista a pagina<br />

VII, comprendono importanti aspetti<br />

che dovevano essere chiariti per<br />

poter procedere alla misurazione<br />

della concentrazione media annua<br />

di radon in aria negli ambienti di<br />

lavoro:<br />

l la definizione di luogo di lavoro<br />

sotterraneo ed i criteri generali per<br />

l’impostazione delle misure di radon;<br />

l i metodi di misura delle concentrazioni<br />

di radon;<br />

l i requisiti minimi degli organismi<br />

che effettuano le misure.<br />

Importante non è solo la definizione<br />

di luogo sotterraneo, ma anche<br />

la graduazione dell’importanza<br />

della misurazione in base all’intensità<br />

della frequenza nei locali stessi.<br />

Infatti, «in linea di massima le misure<br />

non dovranno essere condotte in<br />

locali che non siano occupati con<br />

continuità dai lavoratori (...). Altri<br />

ambienti (...) non dovranno essere<br />

sottoposti a misura a meno che il<br />

personale nel suo complesso non vi<br />

trascorra una frazione di tempo significativa,<br />

che viene indicativamente<br />

fissata in 10 ore al mese».<br />

Utile è pure l’individuazione degli<br />

organismi idonei a effettuare tali<br />

misurazioni. Infatti, secondo l’articolo<br />

10-ter, comma 4, del D.Lgs. n.<br />

230/1995 e s.m.i., l’esercente si deve<br />

avvalere di organismi riconosciuti<br />

ai sensi dell’articolo 107, comma<br />

3, o, nelle more del riconoscimento,<br />

di organismi idoneamente attrezzati.<br />

In assenza (anche) del decreto<br />

che stabilisce le modalità di abilitazione<br />

degli istituti, risulta necessario<br />

delineare seppure in via transitoria<br />

i requisiti minimi dei laboratori<br />

che effettuano le misure di concentrazione<br />

di radon per conto degli<br />

esercenti e che possono quindi essere<br />

identificati come «idoneamente<br />

attrezzati», così come previsto dal<br />

D.Lgs. n. 230/1995 medesimo. I re-<br />

INSERTO<br />

quisiti che debbono possedere detti<br />

organismi ed indicati dalle Linee<br />

guida sono generali e tengono conto<br />

della gradualità nell’applicazione<br />

delle linee guida e della molteplicità<br />

degli enti che potranno essere interessati.<br />

Si considerano attrezzati gli<br />

organismi o laboratori che siano<br />

conformi alla norma EN ISO/IEC<br />

17025 e che abbiano accreditato metodi<br />

di prova (misura) idonei a misurare<br />

la concentrazione di radon media<br />

annua e che possiedano requisiti<br />

tecnici.<br />

Le linee guida precisano anche<br />

quali debbano essere le informazioni<br />

minime che devono essere riportate<br />

nella relazione finale che deve<br />

essere rilasciata all’esercente che ha<br />

commissionato le misurazioni, come<br />

prevedono i commi 4 e 5, dell’art.<br />

10-ter del D.Lgs. n. 230/1995,<br />

ed in particolare:<br />

l intestazione dell’organismo che<br />

rilascia il documento;<br />

l identificazione del documento<br />

(per esempio un numero o codice<br />

progressivo);<br />

l i dati anagrafici del committente;<br />

l la tecnica di misura utilizzata;<br />

l periodi di esposizione dei rivelatori<br />

(sotto la responsabilità del committente)<br />

e relativi risultati in termini<br />

di concentrazione;<br />

l il risultato della concentrazione di<br />

radon media annua associato al luogo<br />

della misura, chiaramente individuato<br />

(se in un luogo di lavoro vengono<br />

effettuate misure in più locali/ambienti<br />

o più misure in uno stesso ambiente,<br />

è necessario che nella scheda informativa<br />

compilata dal committente sia<br />

identificato ciascun punto di misura e<br />

che lo stesso identificativo sia riportato<br />

nella relazione);<br />

l l’incertezza associata a tutti i risultati<br />

delle misure;<br />

l la firma della persona che ha effettuato<br />

le misure e di chi autorizza<br />

il rilascio del risultato;<br />

l eventuali note relative ai risultati.<br />

[6] Cfr. Alberta Leonarda Vergine, Elio Giroletti, op. cit., pag. 24.<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

Considerazioni<br />

Come abbiamo già anticipato, le<br />

Linee guida sono agili, complete e<br />

tecnicamente ben articolate, anche<br />

per quanto riguarda l’individuazione<br />

dei luoghi di lavoro oggetto delle<br />

misurazioni e del numero e tipo di<br />

dosimetri che devono essere impiegati.<br />

L’opportuna definizione di organismo<br />

attrezzato, eviterà, poi, che<br />

“chiunque” possa fornire un servizio<br />

che non sia sufficientemente affidabile.<br />

Vale, infine, la pena di sottolineare<br />

una grave incongruenza del disposto<br />

di legge, che inevitabilmente si<br />

presenta anche nelle Linee guida, e<br />

cioè che l’esperto qualificato non<br />

sia incluso tra i soggetti autorizzati<br />

a effettuare dette misurazioni. Detta<br />

“non inclusione”, che altro non è<br />

che una implicita esclusione, è contraddittoria,<br />

per non dire paradossale.<br />

Detto professionista, che non è<br />

inserito tra i soggetti idonei alla effettuazione<br />

della campagna preliminare,<br />

è obbligatoriamente chiamato<br />

in causa dall’esercente in un momento<br />

successivo, qualora la concentrazione<br />

raggiungesse valori ritenuti<br />

assolutamente non trascurabili.<br />

In altri termini, per il legislatore<br />

l’esperto qualificato non è idoneo<br />

ad effettuare la campagna di misure<br />

preliminari di valutazione, ed al tempo<br />

stesso è in grado di programmare<br />

gli interventi migliorativi e tutte<br />

le conseguenti misurazioni di verifica<br />

e di valutazione di dose cui potrebbero<br />

risultare esposti i lavoratori,<br />

qualora la campagna preliminare<br />

evidenzi concentrazioni medie annue<br />

superiori a 500 Bq/m 3 .<br />

Come si può agevolmente constatare,<br />

questo testo normativo così<br />

spesso integrato, modificato, corretto,<br />

rettificato e implementato [6] , meriterebbe<br />

ancora qualche (sostanzioso)<br />

intervento migliorativo. l<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

Termine ultimo (^) Articolo (*) Descrizione dell’obbligo<br />

28 febbraio 2001 37, 1˚ (˚)<br />

1˚ marzo 2002 10-septies, comma 2<br />

1˚ marzo 2002<br />

37,2 (˚)<br />

37,4 (˚)<br />

28 febbraio 2003 10-septies, comma 2<br />

31 agosto 2003<br />

1˚ marzo 2004<br />

31 agosto 2005<br />

37,3˚ (˚)<br />

37,4˚ (˚)<br />

37,2 (˚)<br />

37,4 (˚)<br />

37,3˚ (˚)<br />

37,4˚ (˚)<br />

31 agosto 2005 37,5˚ (˚)<br />

Note:<br />

(^) si intende il termine massimo entro il quale deve essere applicata la disposizione;<br />

(*) articoli del D.Lgs. n. 230/1995 così come modificato dal D.Lgs. n. 241/2000;<br />

(˚) riferiti al D.Lgs. n. 241/2000.<br />

Autore Titolo<br />

Elio Giroletti, Alberta<br />

Leonarda Vergine<br />

INSERTO<br />

Scadenze del D.Lgs. n. 230/1995 (e s.m.i.)<br />

e radioattività naturale<br />

Si insedia la Sezione speciale della Commissione ministeriale ex art. 9<br />

per le esposizioni a sorgenti naturali, art. 10-septies, comma 1.<br />

La Commissione ministeriale emana le linee guida per la effettuazione<br />

delle misure radon di cui all'art. 10-septies, comma 2.<br />

Inizia la campagna di misure, seguendo linee guida, per nuove attività e<br />

per quelle in corso, e terminarla entro 2 anni, art. 10-ter, comma 1, e all.<br />

I-bis.<br />

La Commissione ministeriale emana linee guida per misure nelle<br />

attività a rischio di esposizione a sorgenti naturali (diverse da radon),<br />

art. 10-septies e all. I-bis.<br />

Inizia la campagna di misure esposizione a sorgenti naturali (diverse<br />

dal radon) per nuove attività e per quelle in corso; dà 2 anni di<br />

tempo per procedere alle misurazioni, seguendo le linee guida, a<br />

partire da questa data, art. 10-ter, comma 3, e all. I-bis.<br />

Termina la campagna di misure di radon nei luoghi di lavoro, art.<br />

10-ter,comma 1, e all. I-bis,<br />

Termina la campagna di misure esposizione a sorgenti naturali diverse<br />

dal radon, art. 10-ter, comma 3, e all. I-bis.<br />

Individuazione, da parte di regioni e province autonome, delle aree<br />

ad elevato rischio radon dove estendere le misure a luoghi di lavoro<br />

diversi dagli interrati.<br />

La radioprotezione in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

Novità, termini e scadenze del nuovo decreto sulla radioprotezione<br />

Elio Giroletti Protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni<br />

ionizzanti<br />

Elio Giroletti Protezione delle persone esposte a radiazioni ionizzanti per<br />

indagini e trattamenti medici<br />

TABELLA 1<br />

in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 3/2001, pag. 38<br />

n. 18/2000, pag. 44<br />

n. 15/2000, pag. 16<br />

Elio Giroletti Rischi fisici nei laboratori di ricerca n. 12/2000, pag. 34<br />

VI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


AMBIENTE<br />

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome<br />

di Trento e Bolzano<br />

Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria<br />

nei luoghi di lavoro sotterranei<br />

A cura del<br />

Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome<br />

di Trento e Bolzano<br />

Versione definitiva approvata il 6 febbraio 2003<br />

Gruppo di lavoro:<br />

Paola Angelini Regione Emilia-Romagna<br />

Anna Anversa Regione Lombardia<br />

Giovanni Benzoni Regione Veneto<br />

Rita Borio Regione Umbria<br />

Silvia Bucci ARPA Toscana<br />

Elisabetta Catani Regione Toscana<br />

Maria Teresa Cazzaniga ARPA Lombardia<br />

Laura Gaidolfi ARPA Emilia-Romagna<br />

Alba Rongoni Università di Perugia<br />

Flavio Trotti ARPA Veneto<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

INDICE<br />

Premessa.............................................................................................................................................pag. VIII<br />

CAPITOLO 1 - Luoghi di lavoro sotterranei<br />

1.1 Considerazioni generali..................................................................................................................pag. VIII<br />

1.2 Definizioni di luogo di lavoro e di ambiente sotterraneo............................................................pag. IX<br />

1.3 Criteri per l’individuazione degli ambienti di lavoro nei quali effettuare le misure..................pag. IX<br />

1.4 Numero di misure e posizionamento dei dosimetri......................................................................pag. IX<br />

1.5 Particolari luoghi di lavoro sotterranei..........................................................................................pag. X<br />

CAPITOLO 2 - Metodi di misura della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro sotterranei<br />

2.1 Periodo di misura ............................................................................................................................ pag. X<br />

2.2 Tecniche di misura...........................................................................................................................pag. X<br />

2.3 Taratura del metodo e controllo di qualità dei dati.....................................................................pag. X<br />

2.4 Valutazione dell’esposizione di trasporto.....................................................................................pag. X<br />

2.5 Scheda informativa ......................................................................................................................... pag. XI<br />

CAPITOLO 3 - Requisiti degli organismi di misura<br />

3.1 Orientamento generale..................................................................................................................pag. XI<br />

3.2 Requisiti degli organismi di misura................................................................................................pag. XI<br />

3.2.1 Requisiti del responsabile tecnico delle misure..........................................................................pag. XII<br />

3.2.2 Individuazione di compiti e responsabilità.................................................................................pag. XII<br />

3.2.3 Le tecniche di misura idonee.......................................................................................................pag. XII<br />

3.2.4 Taratura del sistema e controllo del funzionamento delle apparecchiature...........................pag. XII<br />

3.2.5 Controllo di qualità dei dati........................................................................................................pag. XII<br />

3.2.6 Procedure e registrazioni.............................................................................................................pag. XIII<br />

3.2.7 Resoconto delle misure................................................................................................................pag. XIII<br />

BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................................................pag. XIII<br />

ALLEGATO - Scheda informativa sulle caratteristiche dei locali/ambienti<br />

nei quali effettuare le misure.........................................................................................................pag. XIV<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

Premessa<br />

Le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 26<br />

maggio 2000, n. 241 al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in<br />

materia di radiazioni ionizzanti comportano tra l’altro<br />

l’introduzione della tutela dei lavoratori nei confronti<br />

dei rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni naturali;<br />

le attività lavorative considerate sono:<br />

- quelle durante le quali i lavoratori ed, eventualmente,<br />

persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento<br />

del radon e del toron, o radiazioni gamma od<br />

ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro<br />

quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque,<br />

in tutti i luoghi di lavoro sotterranei, oppure in superficie<br />

in zone ben individuate o in luoghi di lavoro con<br />

caratteristiche determinate;<br />

- quelle che implicano l’uso o lo stoccaggio di materiali<br />

abitualmente non considerati radioattivi ma che<br />

contengono radionuclidi naturali, o che comportano la<br />

produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi<br />

ma che contengono radionuclidi naturali, e che<br />

provocano un aumento significativo dell’esposizione<br />

dei lavoratori e/o di persone del pubblico;<br />

- quelle in stabilimenti termali o quelle connesse ad<br />

attività estrattive non disciplinate dal Capo IV;<br />

- quelle su aerei, per quanto riguarda il personale<br />

navigante.<br />

Sono previsti una serie di obblighi per gli esercenti<br />

le attività di cui sopra, i quali devono provvedere, a<br />

seconda dei casi, a misurazioni di radon e/o a valutazioni<br />

di esposizione nei luoghi di lavoro; in caso di superamento<br />

dei livelli di azione fissati nell’Allegato 1-bis, gli<br />

esercenti, oltre a darne comunicazione alla Azienda<br />

Sanitaria Locale competente per territorio, all’Agenzia<br />

Regionale per la Protezione dell’<strong>Ambiente</strong> e alla Direzione<br />

provinciale del lavoro, devono adottare, avvalendosi<br />

dell’Esperto qualificato, azioni di rimedio entro<br />

tempi definiti.<br />

Il D.Lgs. n. 241/2000 prevede inoltre l’attivazione,<br />

nell’ambito della “Commissione tecnica per la sicurezza<br />

nucleare e la protezione sanitaria” già istituita presso<br />

l’ANPA, di una apposita “Sezione speciale per le esposizioni<br />

a sorgenti naturali di radiazioni”, cui sono stati<br />

assegnati una serie di compiti, il primo dei quali consiste<br />

nell’elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche<br />

di misura più appropriate per le misurazioni di<br />

radon in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni.<br />

L’insediamento della suddetta Sezione speciale, composta<br />

da ventuno esperti in materia di cui cinque designati<br />

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo<br />

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e<br />

Bolzano, doveva avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione<br />

del D.Lgs. n. 241/2000 (entro il febbraio 2001) e<br />

le linee guida di cui sopra dovevano essere elaborate<br />

entro un anno (entro il febbraio 2002).<br />

Gli obblighi per i datori di lavoro sopra richiamati<br />

AMBIENTE<br />

decorrono gradatamente nel tempo; i primi adempimenti,<br />

che sono scattati dal marzo scorso, riguardano gli<br />

esercenti di attività che si svolgono in luoghi di lavoro<br />

particolari, quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte, e<br />

luoghi di lavoro sotterranei: si tratta dell’obbligo di<br />

procedere alla misura delle concentrazioni di attività di<br />

radon medie in un anno, secondo le linee guida di cui<br />

sopra, entro ventiquattro mesi. Per le misurazioni in<br />

questione l’esercente si deve rivolgere ad organismi<br />

riconosciuti ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs.<br />

n. 230/1995 o, nelle more dei riconoscimenti, ad<br />

“organismi idoneamente attrezzati”.<br />

Il mancato insediamento della Commissione tecnica<br />

di cui sopra, e quindi l’assenza di linee guida sulle<br />

metodologie e tecniche di misura più appropriate per le<br />

misurazioni di radon in aria, lascia nell’incertezza sia<br />

gli esercenti delle attività interessate che gli organismi<br />

in grado di effettuare le misure di radon. Per fare fronte<br />

a tale inadempienza da parte delle istituzioni centrali, le<br />

Regioni si sono attivate e il Coordinamento Interregionale<br />

per la prevenzione ha promosso la costituzione di<br />

uno specifico gruppo di lavoro tecnico per l’elaborazione<br />

di linee guida per le misure nei luoghi di lavoro<br />

sotterranei che, in attesa di quelle emanate secondo le<br />

procedure previste dalla normativa, possano costituire<br />

un valido riferimento per gli esercenti, gli organismi di<br />

misura e gli organi di vigilanza.<br />

Il gruppo di lavoro tecnico, composto dalle Regioni<br />

Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto,<br />

e coordinato dalla Regione Lombardia, ha predisposto<br />

le linee guida contenute nel presente documento,<br />

che comprendono:<br />

- la definizione di luogo di lavoro sotterraneo ed i<br />

criteri generali per l’impostazione delle misure di radon;<br />

- i metodi di misura delle concentrazioni di radon;<br />

- i requisiti minimi degli organismi che effettuano le<br />

misure.<br />

Allo scopo di favorire la continuità del percorso svolto<br />

dal gruppo di lavoro e l’integrazione con l’attività della<br />

Commissione tecnica una volta avviata, nel gruppo stesso<br />

sono stati coinvolti alcuni dei membri della suddetta Sezione<br />

speciale della Commissione tecnica designati dalla Conferenza<br />

per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e Province<br />

Autonome di Trento e Bolzano.<br />

CAPITOLO 1<br />

LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI<br />

1.1 Considerazioni generali<br />

La normativa vigente in materia di protezione dalle<br />

radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230/1995 e sue successive<br />

modificazioni) disciplina anche le attività lavorative svolte<br />

in luoghi sotterranei al fine della tutela dei lavoratori dai<br />

rischi dovuti a esposizione a radioattività naturale.<br />

Per adibire tali luoghi al lavoro, devono essere tenute<br />

VIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


presenti le limitazioni ed i divieti posti dai regolamenti<br />

comunali edilizi e/o di igiene, da leggi di settore (esempio<br />

scuole) e dalle norme generali per l’igiene del lavoro.<br />

In particolare, in materia di igiene del lavoro, l’art. 8<br />

del D.P.R. n. 303/1956 vieta di adibire al lavoro i locali<br />

chiusi sotterranei (locali interrati) e semisotterranei (seminterrati)<br />

e prevede la possibilità di deroga a tale<br />

divieto solo nei seguenti casi:<br />

a) quando sussistano particolari esigenze tecniche<br />

ed in questi casi si deve provvedere con mezzi idonei<br />

alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione<br />

contro l’umidità; si precisa che le particolari esigenze<br />

tecniche devono essere individuate soltanto con riferimento<br />

alle specifiche caratteristiche del lavoro, che<br />

deve rendere indispensabile per il suo stesso espletamento<br />

l’utilizzazione di locali interrati o seminterrati:<br />

dette esigenze quindi non possono mai essere riconosciute<br />

quando sia presente una mera opportunità di<br />

carattere organizzativo, economico o di semplice ubicazione<br />

(Cass. pen., Sez. III, n. 15769/1986);<br />

b) quando vi sia espresso consenso dell’organo di<br />

vigilanza (Servizio di Prevenzione e <strong>Sicurezza</strong> negli<br />

Ambienti di Lavoro delle Aziende USL); questi può<br />

rilasciare l’autorizzazione al lavoro anche quando non<br />

ricorrono particolari esigenze tecniche, purché le lavorazioni<br />

non diano luogo ad emanazioni nocive e non<br />

espongano i lavoratori a temperature eccessive, siano<br />

rispettate le norme di igiene del lavoro, si provveda con<br />

mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla<br />

protezione contro l’umidità.<br />

Luoghi di lavoro sotterranei si possono riscontrare<br />

frequentemente nel caso di esercizi pubblici, musei,<br />

ospedali, mense, banche, e più di rado in altri tipi di<br />

attività quali uffici, ambulatori, laboratori artigianali e<br />

attività industriali.<br />

1.2 Definizioni di luogo di lavoro<br />

e di ambiente sotterraneo<br />

Luoghi di lavoro: devono intendersi quei luoghi destinati<br />

a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno<br />

dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni<br />

altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero<br />

unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art.<br />

30 del D.Lgs. n. 626/1994).<br />

<strong>Ambiente</strong> sotterraneo: la definizione di ambiente sotterraneo<br />

è contenuta di solito nei regolamenti comunali edilizi<br />

e di igiene, che vengono stilati sulla base delle linee<br />

guida dettate a scopo di uniformità dalle singole Regioni.<br />

Le definizioni differiscono essenzialmente per due<br />

aspetti: in primo luogo per piccole differenze riguardanti<br />

la posizione del solaio rispetto al piano di campagna;<br />

in secondo luogo per la presenza o meno di un accesso<br />

diretto dall’esterno.<br />

Nell’ambito e per i fini delle presenti linee guida,<br />

indipendentemente dalle definizioni di sotterraneo che<br />

AMBIENTE<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

sono contenute nei regolamenti edilizi comunali, si ritiene<br />

di adottare per i locali o ambienti sotterranei la<br />

seguente definizione:<br />

- locale o ambiente con almeno tre pareti interamente<br />

sotto il piano di campagna, indipendentemente<br />

dal fatto che queste siano a diretto contatto con il<br />

terreno circostante o meno.<br />

Tale definizione include fra i locali sotterranei nei<br />

quali effettuare le misure anche tutti quelli che hanno<br />

una apertura verso l’esterno (per esempio i locali pubblici<br />

che hanno di norma un ingresso sulla strada) ed i<br />

locali che sono circondati da una intercapedine aerata.<br />

1.3 Criteri per l’individuazione<br />

degli ambienti di lavoro<br />

nei quali effettuare le misure<br />

Per decidere in quali locali o ambienti sotterranei di<br />

uno stesso edificio effettuare le misure di concentrazione<br />

di radon, bisogna tenere conto del fatto che le misure<br />

devono essere pianificate in modo da essere rappresentative<br />

dell’esposizione del personale. Perciò in linea di<br />

massima le misure non dovranno essere condotte in<br />

locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori,<br />

come per esempio i locali di servizio, gli spogliatoi<br />

e gli ambienti di passaggio come i corridoi.<br />

Altri ambienti come i magazzini, i bunker delle banche<br />

e locali di utilizzo simile, nei quali il personale entra senza<br />

occupare una vera e propria postazione di lavoro, ma che<br />

rimangono chiusi a lungo, non dovranno essere sottoposti<br />

a misura a meno che il personale nel suo complesso non vi<br />

trascorra una frazione di tempo significativa, che viene<br />

indicativamente fissata in 10 ore al mese.<br />

1.4 Numero di misure e posizionamento<br />

dei dosimetri<br />

Considerato che numerosi studi hanno messo in evidenza<br />

la variabilità della concentrazione di radon anche<br />

fra ambienti contigui, le misure dovranno in generale<br />

essere effettuate in ogni locale fisicamente separato; il<br />

risultato della media annuale del singolo locale dovrà<br />

essere confrontato con il livello di azione di 500 Bq/m 3<br />

introdotto dalla normativa.<br />

Nel caso di luoghi di lavoro sotterranei in cui vi sia<br />

un numero elevato (dell’ordine delle decine) di ambienti<br />

“analoghi” sulla base di considerazioni riguardanti<br />

le caratteristiche della costruzione e dell’uso<br />

degli ambienti stessi, compresa la ventilazione e il tipo<br />

di attività, potrà essere giustificata la riduzione del<br />

numero di misure da effettuare in uno stesso edificio.<br />

Tale scelta dovrà essere oggetto di una relazione che<br />

resti a disposizione degli organi di vigilanza e dovrà<br />

necessariamente essere sottoposta a verifica: se la media<br />

dei valori misurati risulterà sostanzialmente inferiore<br />

al livello di azione e la loro variabilità contenuta,<br />

l’operazione sarà giustificata anche a posteriori, in<br />

caso contrario, sarà necessario estendere in una secon-<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

da fase il programma di misura a tutti i locali.<br />

Riguardo al numero di misure da effettuare, gli ambienti<br />

di lavoro possono essere per semplicità classificati sulla<br />

base delle loro dimensioni in due categorie principali, alle<br />

quali corrisponde una differente strategia di misura raccomandata,<br />

che è illustrata nella Tabella 1.1.<br />

I dosimetri impiegati per effettuare le misure di radon<br />

dovranno essere posizionati ad una altezza compresa<br />

fra circa 1 e 3 metri, in un’area lontana dalle fonti di<br />

calore e di ricambio d’aria.<br />

1.5 Particolari luoghi di lavoro sotterranei<br />

Nel caso di tunnel, sottovie, catacombe e grotte, le<br />

misure dovranno essere eseguite nei luoghi dove normalmente<br />

stazionano gli operatori addetti, ad esempio<br />

lungo il percorso di visita guidata nelle grotte/catacombe<br />

e nelle postazioni di guida dei macchinisti nel caso<br />

delle “metropolitane” cittadine.<br />

La frequenza e la tecnica di misura adottata dovranno<br />

tenere conto dei possibili elevati livelli di concentrazione<br />

di radon e delle condizioni microclimatiche peculiari<br />

di questi particolari luoghi di lavoro.<br />

Le procedure e le scelte adottate dovranno essere<br />

oggetto di una relazione che resti a disposizione degli<br />

organi di vigilanza.<br />

CAPITOLO 2<br />

METODI DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE<br />

DI RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI<br />

2.1 Periodo di misura<br />

Nell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. il<br />

livello di azione per la concentrazione di radon (articolo<br />

10-ter, commi 1 e 2) è fissato in termini di concentrazione<br />

di attività media annua; poiché in Italia le conoscenze sui<br />

fattori di correzione stagionali per trasformare misure di<br />

durata inferiore all’anno in valori medi annui non sono<br />

attualmente sufficienti, le tecniche di misura da utilizzare<br />

devono consentire di coprire interamente l’arco di un anno<br />

solare, mediante una o più esposizioni.<br />

TABELLA 1.1<br />

Numerosità delle misure<br />

in funzione dell’ampiezza<br />

del locale<br />

Categoria<br />

A: Locali separati di piccole<br />

dimensioni (inferiori a<br />

50 m 2 )<br />

B: Ambienti di medie e<br />

grandi dimensioni<br />

Numero di misure<br />

raccomandato<br />

Una misura in ciascun locale,<br />

salvo quanto sopra previsto<br />

Una misura ogni 100 m 2<br />

di superficie<br />

AMBIENTE<br />

Inoltre, resta inteso che la concentrazione media annua<br />

comprende sia il periodo diurno che il periodo notturno.<br />

2.2 Tecniche di misura<br />

Le tecniche di misura della concentrazione di radon<br />

che consentono di effettuare una valutazione della concentrazione<br />

media annua sono quelle di lunga durata, le<br />

cui caratteristiche sono riportate sinteticamente nella<br />

Tabella 2.1.<br />

I sistemi di misura (dosimetri) sono composti da un<br />

contenitore e da un rivelatore (elemento sensibile).<br />

Al momento della stesura delle linee guida è disponibile<br />

un solo modello commerciale del dosimetro ad elettrete,<br />

con diverse possibili combinazioni camera - elemento sensibile,<br />

da scegliere in funzione della tipologia di rilevazione.<br />

Nel caso dei rivelatori a tracce, invece, lo stesso rivelatore<br />

può essere utilizzato con camere a diffusione, a permeazione<br />

o aperte, differenti nel disegno, nelle caratteristiche<br />

di funzionamento e nella sensibilità.<br />

Nel caso di dosimetri di tipo “aperto”, viene effettuata<br />

la rilevazione sia del radon che dei prodotti di decadimento<br />

presenti in ambiente; dal momento che la sensibilità<br />

del rivelatore è diversa per il radon e per i suoi<br />

prodotti di decadimento, il fattore di equilibrio può<br />

influenzare la corretta determinazione della concentrazione<br />

di gas radon. Pertanto l’utilizzo di questa tipologia<br />

di dosimetri dovrà essere attentamente valutata, a<br />

causa delle possibili modificazioni al fattore d’equilibrio<br />

prodotte dalle diverse abitudini degli occupanti e<br />

dalle tipologie stesse dei luoghi di misura.<br />

Le configurazioni utilizzabili per le misure richieste<br />

nell’ambito della normativa sono quelle più comunemente<br />

impiegate e conosciute, sottoposte negli ultimi<br />

anni a diversi interconfronti svolti presso il National<br />

Radiological Protection Board (UK); le caratteristiche<br />

dei sistemi di misura possono essere reperite nel sito<br />

Internet dell’ente www.nrpb.org (http://www.nrpb.org/<br />

publications/w_series_reports/).<br />

2.3 Taratura del metodo e controllo<br />

di qualità dei dati<br />

Per assicurare l’affidabilità e la ripetibilità dei risultati<br />

delle misure, il sistema utilizzato dovrà essere sottoposto<br />

a taratura e ad un programma di assicurazione della<br />

qualità dei dati che comprenda la partecipazione a circuiti<br />

di interconfronto presso un centro SIT (Sistema Italiano<br />

di Taratura), se esistente, o presso analogo centro<br />

europeo. La periodicità della taratura e del controllo di<br />

qualità dei dati dipendono dal metodo utilizzato.<br />

Ulteriori dettagli riguardo a questo argomento sono<br />

riportati nel capitolo sui requisiti degli organismi che<br />

effettuano le misure.<br />

2.4 Valutazione dell’esposizione<br />

di trasporto<br />

I dosimetri e i rivelatori devono essere conservati<br />

X www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


Modalità<br />

di campionamento<br />

Tipo<br />

di rivelatore<br />

prima e dopo l’uso in modo appropriato, per evitare il<br />

contributo di esposizioni aggiuntive in luoghi diversi da<br />

quello di interesse, che diminuiscono la precisione del<br />

risultato della misura.<br />

La consegna e il ritiro dei dosimetri deve avvenire<br />

mediante buste impermeabili al radon; i dosimetri non<br />

protetti non devono sostare per più di poche ore in<br />

luoghi chiusi diversi da quelli di misura, a meno che<br />

questi non siano a bassa concentrazione di radon.<br />

2.5 Scheda informativa<br />

L’esercente dell’attività obbligato alla rilevazione<br />

delle concentrazioni di radon dovrà comunicare all’organismo<br />

idoneamente attrezzato che ha incaricato di eseguire<br />

le misure alcune informazioni indispensabili relative<br />

al luogo di lavoro, finalizzate alla corretta elaborazione<br />

dei dati e alla verifica di congruità dei risultati stessi.<br />

In allegato viene riportato un modello di scheda<br />

contenente le informazioni che si ritengono fondamentali<br />

e che può essere utilizzato dagli organismi che effettuano<br />

le misure per raccogliere i dati dagli esercenti.<br />

Oltre alle informazioni in essa contenute, andranno forniti<br />

al laboratorio di misura anche i dati specifici relativi ad<br />

ogni singolo dosimetro radon esposto e precisamente:<br />

l identificativo del luogo di collocazione;<br />

l data e ora di inizio esposizione;<br />

l data e ora di fine esposizione.<br />

CAPITOLO 3<br />

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MISURA<br />

3.1 Orientamento generale<br />

Secondo l’articolo 10-ter, comma 4, del D.Lgs. n.<br />

230/1995 e s.m.i., per le misurazioni previste al comma 1<br />

dello stesso articolo l’esercente si avvale di organismi riconosciuti<br />

ai sensi dell’articolo 107, comma 3, o, nelle more<br />

del riconoscimento, di organismi idoneamente attrezzati.<br />

Gli organismi che effettuano le misure di concentrazio-<br />

AMBIENTE<br />

Caratteristiche principali delle tecniche di misura<br />

della concentrazione di radon media annua<br />

Durata<br />

del campionamento<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

Passivo Rivelatore a tracce nucleari Da un mese a un anno L’elemento sensibile è rappresentato<br />

da materiale plastico<br />

di vario tipo (LR115,<br />

CR39, policarbonato)<br />

Passivo Rivelatore a elettrete Da un mese a un anno L’elemento sensibile è rappresentato<br />

da un disco di<br />

teflon caricato elettrostaticamente<br />

Note<br />

TABELLA 2.1<br />

ne di radon dovranno essere riconosciuti da istituti previamente<br />

abilitati; in assenza del decreto che stabilisce le<br />

modalità di abilitazione degli istituti, risulta necessario<br />

definire seppure in via transitoria i requisiti minimi dei<br />

laboratori che effettuano le misure di concentrazione di<br />

radon per conto degli esercenti e che possono quindi<br />

essere identificati come “idoneamente attrezzati”.<br />

I requisiti che vengono indicati nel paragrafo seguente<br />

sono sufficientemente generali da tenere conto della<br />

gradualità necessaria nell’applicazione delle linee guida<br />

e della diversità delle strutture o organismi che potranno<br />

essere interessati; per tenere conto di tale diversità<br />

non sono inclusi requisiti di tipo gestionale, che pure<br />

contribuiscono all’affidabilità dei risultati rilasciati dall’organismo<br />

che effettua le misure.<br />

Gli organismi o laboratori che sono conformi alla<br />

norma EN ISO/IEC 17025 e che hanno accreditato<br />

metodi di prova (misura) idonei a misurare la concentrazione<br />

di radon media annua possiedono requisiti tecnici<br />

coerenti con quanto qui previsto.<br />

3.2 Requisiti degli organismi di misura<br />

Le caratteristiche degli organismi di misura dovrebbero<br />

essere le seguenti:<br />

1. responsabile tecnico con formazione professionale<br />

adeguata ed esperienza documentata in materia;<br />

2. individuazione delle persone abilitate ad eseguire<br />

le misure e ad attestarne la validità;<br />

3. utilizzo di una tecnica di misura idonea;<br />

4. periodica taratura della tecnica di misura e controllo<br />

del funzionamento delle apparecchiature prima di<br />

ogni serie di misure;<br />

5. periodico controllo di qualità dei dati;<br />

6. utilizzo di procedure e istruzioni scritte per le<br />

misure, comprese le tarature e il controllo di qualità;<br />

7. rilascio del resoconto delle misure firmato dal<br />

responsabile tecnico, che garantisce l’affidabilità del<br />

dato al committente.<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

Poiché le tecniche di misura della concentrazione di<br />

radon necessitano di diversi gradi di competenza del<br />

personale che effettua le misure e di procedure più o<br />

meno articolate di taratura controllo di qualità dei dati, i<br />

requisiti minimi che gli organismi idoneamente attrezzati<br />

dovrebbero garantire possono avere implicazioni diverse<br />

nel caso di utilizzo di rivelatori a elettrete o di<br />

rivelatori a tracce.<br />

3.2.1 Requisiti del responsabile tecnico<br />

delle misure<br />

Il responsabile tecnico dovrebbe possedere una adeguata<br />

formazione tecnico-scientifica e una documentata esperienza<br />

sulla misura della concentrazione di radon in aria.<br />

3.2.2 Individuazione di compiti<br />

e responsabilità<br />

Nell’ambito dell’organismo dovrebbero essere chiaramente<br />

definiti i compiti e le responsabilità relative<br />

agli aspetti tecnici di misura della concentrazione di<br />

radon.<br />

Se l’organismo è costituito da una sola persona fisica,<br />

questa deve essere in possesso dei requisiti indicati<br />

per il responsabile tecnico delle misure.<br />

Se l’organismo è costituito da più persone fisiche<br />

con compiti e formazioni professionali diverse, le rispettive<br />

responsabilità tecniche relative alle misure di concentrazione<br />

di radon dovranno essere definite in un<br />

documento scritto.<br />

3.2.3 Le tecniche di misura idonee<br />

Le tecniche che possono essere utilizzate per le misure<br />

di concentrazione di radon a lungo termine sono già<br />

state presentate in termini generali al capitolo 2. Oltre a<br />

scegliere una tecnica di misura idonea allo scopo, gli<br />

organismi di misura dovranno garantire che le condizioni<br />

ambientali siano adeguate alla tecnica utilizzata e che<br />

tutto il ciclo della misura sia tenuto sotto controllo,<br />

dalla conservazione del materiale impiegato alla manutenzione<br />

degli strumenti.<br />

Gli organismi che utilizzano rivelatori ad elettrete<br />

dovranno essere dotati di strumenti o tecniche idonee<br />

anche alla misura della dose da radiazione gamma, che<br />

viene sottratta come un contributo di fondo. La dose da<br />

radiazione gamma deve essere misurata indipendentemente<br />

dalla concentrazione di radon, poiché non sono<br />

attualmente disponibili dati medi regionali o locali negli<br />

ambienti sotterranei, dove sia il contributo dei materiali<br />

che della radiazione cosmica sono poco conosciuti.<br />

Per l’affidabilità delle misure di radiazione gamma valgono<br />

gli stessi criteri che sono enunciati per le misure<br />

di concentrazione di radon.<br />

Gli organismi che impiegano due rivelatori per postazione<br />

di misura, al fine di migliorare l’affidabilità dei risultati<br />

e abbassare l’incertezza sul risultato (come nel caso del<br />

dosimetro ANPA, utilizzato nella indagine nazionale sulla<br />

AMBIENTE<br />

radioattività naturale nelle abitazioni, o di due elettreti),<br />

dovranno fornire al committente il risultato ottenuto dalla<br />

media delle due misure, a meno che lo scarto fra queste<br />

non sia superiore ad un valore prefissato che può essere<br />

indicativamente fissato intorno al 20-30%, a seconda del<br />

livello di concentrazione di radon.<br />

Nel caso che la concentrazione di radon media annua<br />

sia derivata da più misure relative a periodi di esposizione<br />

consecutivi, il valore medio dovrà essere pesato sulla<br />

durata del periodo di esposizione.<br />

Ai risultati delle misure dovrà essere associata l’incertezza<br />

tipo composta, che tiene conto dei diversi contributi<br />

e deve essere calcolata secondo la norma UNI<br />

CEI ENV 13005.<br />

3.2.4 Taratura del sistema e controllo<br />

del funzionamento delle apparecchiature<br />

Gli organismi che impiegano rivelatori ad elettrete<br />

dovrebbero:<br />

l tarare il sistema di lettura una volta all’anno;<br />

l verificare il corretto funzionamento del sistema di<br />

lettura mediante elettreti di riferimento, con una periodicità<br />

che dipende dalla frequenza di utilizzo del sistema.<br />

Gli organismi che impiegano rivelatori a tracce dovrebbero:<br />

l tarare il sistema di misura utilizzato (materiale +<br />

strumenti) una volta all’acquisto, poi ogni volta che si<br />

modifica qualcosa (la partita del materiale, uno strumento<br />

o le condizioni di utilizzo);<br />

l verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature<br />

prima di ogni serie di misure o con una periodicità<br />

stabilita.<br />

La taratura dei metodi di misura deve garantire la<br />

riferibilità a campioni primari, tramite un centro SIT (se<br />

esistente) o istituto equivalente europeo.<br />

Nel caso di luoghi di lavoro particolari di cui al<br />

paragrafo 1.5, è necessario che la taratura del sistema<br />

utilizzato sia riferita a condizioni ambientali analoghe a<br />

quelle di misura, a meno che non siano disponibili dati<br />

che non mostrino una dipendenza significativa da queste<br />

del fattore di taratura.<br />

3.2.5 Controllo di qualità dei dati<br />

Con periodicità definita in funzione della tecnica di<br />

misura utilizzata i dati prodotti dovranno essere sottoposti<br />

a controllo di qualità. Parte integrante del controllo<br />

di qualità dei dati è la partecipazione a circuiti di interconfronto<br />

organizzati da centri SIT o istituti di valenza<br />

analoga. Gli organismi che effettuano misure di concentrazione<br />

di radon dovrebbero prendere parte a tali circuiti<br />

almeno una volta ogni tre anni.<br />

Nel caso che i risultati dei circuiti di interconfronto<br />

non siano adeguati agli obiettivi prefissati dalla tecnica<br />

di misura, è necessario individuare le cause e adottare<br />

idonee azioni correttive, documentando il ripristino di<br />

affidabilità del sistema.<br />

XII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


3.2.6 Procedure e registrazioni<br />

Le misure, le tarature, i controlli di funzionamento e di<br />

qualità dovranno essere effettuati seguendo una o più procedure<br />

scritte, relative al metodo scelto; analogamente<br />

tutte le procedure o istruzioni dovranno contenere una<br />

descrizione delle operazioni da compiere e indicare le<br />

modalità di registrazione e conservazione dei risultati.<br />

3.2.7 Resoconto delle misure<br />

Il risultato delle misure sarà contenuto in una relazione<br />

tecnica o resoconto di prova rilasciato al committente.<br />

Nella relazione tecnica o resoconto dovrebbero essere<br />

riportate almeno le seguenti informazioni:<br />

l intestazione dell’organismo che rilascia il documento;<br />

l identificazione del documento (per esempio un numero<br />

o codice progressivo);<br />

l i dati anagrafici del committente;<br />

l la tecnica di misura utilizzata;<br />

l periodi di esposizione dei rivelatori (sotto la responsabilità<br />

del committente) e relativi risultati in<br />

AMBIENTE<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

termini di concentrazione;<br />

l il risultato della concentrazione di radon media annua<br />

associato al luogo della misura, chiaramente individuato<br />

(se in un luogo di lavoro vengono effettuate<br />

misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso<br />

ambiente, è necessario che nella scheda informativa<br />

compilata dal committente sia identificato ciascun punto<br />

di misura e che lo stesso identificativo sia riportato<br />

nella relazione);<br />

l l’incertezza associata a tutti i risultati delle misure;<br />

l la firma della persona che ha effettuato le misure e di<br />

chi autorizza il rilascio del risultato;<br />

l eventuali note relative ai risultati.<br />

Alla comunicazione del risultato può essere allegata<br />

una valutazione dei dati ottenuti; in alternativa, il livello<br />

di azione di 500 Bq/m 3 previsto dalla normativa dovrà<br />

essere richiamato sul resoconto della misura. Inoltre,<br />

nel caso che il risultato della misura sia superiore a 400<br />

Bq/m 3 , dovrà essere segnalata all’esercente la necessità<br />

degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.<br />

l Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,<br />

89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 136 Suppl. Ordinario, 13 giugno<br />

1995<br />

l Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione<br />

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”. Gazzetta<br />

Ufficiale n. 203 Suppl. Ordinario, 31 agosto 2000<br />

l Decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26<br />

maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della<br />

popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 153<br />

Serie Generale, 4 luglio 2001<br />

l Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”<br />

l EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”, maggio 2000<br />

l National Radiological Protection Board “Result of the 2000 NRPB Intercomparison of Passive Radon Detectors”<br />

l National Radiological Protection Board “Result of the 2001 NRPB Intercomparison of Passive Radon Detectors”<br />

l Radiological Protection Institute of Ireland “Planning radon surveys in workplaces”, 15 May 2001<br />

l UNI CEI ENV 13005 “Guida all’espressione dell’incertezza di misura”, Luglio 2000<br />

l UNI 7267-1 “Energia nucleare e radiazioni ionizzanti. Termini e definizioni di carattere generale”, marzo<br />

1989<br />

l National Radiological Protection Board “Validation scheme for laboratories making measurements of radon<br />

in dwellings: 2000 revision”<br />

l Decisione dell’UFSP come riconoscimento quale servizio di misura del radon mediante l’impiego di camere<br />

di ionizzazione a elektret LLT. Ufficio federale della sanità pubblica, Svizzera<br />

l Decisione dell’UFSP come riconoscimento quale servizio di misura del radon con dosimetri a traccia aperti<br />

Dosalpha. Ufficio federale della sanità pubblica, Svizzera<br />

l Bochicchio F., Campos Venuti G., Nuccetelli C., Piermattei S., Risica S., Tommasino L., Torri G., Results of the<br />

National Survey on radon indoors in all the 21 Italian Regions. Proc. workshop “Radon in the Living Environment”,<br />

Athens 19-23 April 1999: 997-1006; 1999a.<br />

l Environmental Protection Agency “Indoor radon and radon decay product measurement device protocols”,<br />

www.epa.gov/iaq/radon/pubs/devprot1.html<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIII


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

Dati anagrafici<br />

AMBIENTE<br />

MISURE DI RADON INDOOR NEI LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI<br />

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI/AMBIENTI<br />

NEI QUALI EFFETTUARE LE MISURE<br />

Ragione sociale richiedente: ............................................ ..........................................................................................<br />

Via: ................................................................................... n. ......................................................................................<br />

Località:............................................................................ CAP: .................................................................................<br />

Comune:........................................................................... Provincia ..........................................................................<br />

Telefono:.......................................................................... Fax ...................................................................................<br />

Nominativo referente interno: ........................................ ..........................................................................................<br />

Per ogni locale/ambiente in cui verranno effettuate le misure:<br />

ALLEGATO<br />

Denominazione univoca del locale/ambiente:<br />

Posizione del locale/ambiente di misura rispetto al piano di campagna:<br />

1: 1ST 2: 2ST 3: 3ST<br />

Presenza di accesso diretto dall’esterno:<br />

1: si 2: no<br />

Presenza di ulteriori aperture verso l’esterno:<br />

1: si 2: no<br />

Presenza di impianto di climatizzazione attivo:<br />

1. solo riscaldamento<br />

2. riscaldamento/raffrescamento<br />

3. solo raffrescamento<br />

4. nessuno<br />

Le pareti sotterranee del locale/ambiente:<br />

1. sono totalmente affacciate a cavedio aerato<br />

2. sono solo parzialmente affacciate a cavedio aerato<br />

3. sono completamente a contatto con il terreno<br />

4. sono completamente (o anche parzialmente) costituite da roccia<br />

Il pavimento:<br />

1. Confina con un altro piano<br />

2. È a contatto diretto con il terreno<br />

3. È a contatto con un vespaio aerato<br />

Presenza di condensa/tracce di umidità:<br />

1: si 2: no<br />

Individuazione univoca del punto/dei punti di misura all’interno del locale/ambiente:..............................<br />

.......................................................................................................................................................................................<br />

N.B.: Per ambienti di dimensioni superiori a 100 m 2 può essere in alternativa allegata una planimetria con l’individuazione<br />

dei punti di misura.<br />

XIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6


AMBIENTE<br />

Tecniche di misura e risanamento: un volume del Sole 24 ORE<br />

di Massimo Moroni, geofisico, direttore tecnico Geoex S.a.s.<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

In Italia, l’aria del sottosuolo contenente radon che si infiltra negli edifici è responsabile di più di un terzo delle radiazioni<br />

cui è esposta in media la popolazione.<br />

In base alle conoscenze attuali, i prodotti del decadimento del radon sono responsabili di una notevole percentuale dei casi<br />

di cancro al polmone, candidandosi, dopo il fumo, come causa più frequente.<br />

Dietro al valore medio delle radiazioni dovute al radon si nasconde una realtà complessa che vede parte della popolazione<br />

esposta a dosi di radiazioni quotidiane elevate, a differenza della restante grande parte per la quale la quantità è minima;<br />

tuttavia, poiché sia il radon che le sue radiazioni non si possono percepire sensorialmente, le persone interessate dal<br />

problema non sono consapevoli del pericolo a cui sono esposte e i danni compaiono solo dopo anni o decenni.<br />

Solo da pochi anni si è scoperto che il radon è reperibile nelle zone più diverse, in intere aree geografiche o, imprevedibilmente,<br />

in singoli edifici. È possibile, tuttavia, quantificare il rischio rappresentato dal radon. Le conoscenze sull’ubicazione,<br />

la geologia, il tipo di costruzione permettono un apprezzamento approssimativo, ma solo la verifica per mezzo di<br />

misurazioni dà la certezza.<br />

Con misure preventive nelle nuove costruzioni e stime di risanamento negli edifici esistenti è possibile eliminare o ridurre a<br />

valori accettabili l’inquinamento da radon.<br />

Cos’è il radon<br />

Il radon è un gas radioattivo inodore e incolore che si forma in seguito alla disintegrazione dell’uranio presente nel suolo,<br />

nell’acqua e in molti materiali da costruzione; la disintegrazione, a sua volta, dà luogo ad altri elementi radioattivi e infine<br />

al piombo, non radioattivo.<br />

In termini di classificazione chimica, il radon è uno dei gas nobili, come neon, kripton e xeno; non reagisce con altri<br />

elementi chimici ed è il più pesante dei gas conosciuti.<br />

Tipicamente, il radon esala dal suolo e penetra nelle abitazioni attraverso le microfratture presenti nelle murature e nelle<br />

fondazioni, ma può anche essere emesso da alcuni materiali da costruzione e dall’acqua.<br />

La modifica dello stile di vita rappresenta un altro importante fattore di esposizione; oggi, infatti, rispetto a un secolo<br />

fa, la tendenza a vivere al chiuso e in ambienti sempre meglio sigillati a fini di risparmio energetico è nettamente in<br />

crescita [1] .<br />

Tutte le maggiori organizzazioni in materia di salute pubblica, a iniziare dalla Organizzazione Mondiale della Sanità,<br />

auspicano un controllo del livello di radon in ciascuna abitazione, dal momento che indagini su larga scala, anche se<br />

consentono di individuare un trend, non forniscono indicazioni di dettaglio necessarie a programmare interventi strutturali<br />

di riduzione della concentrazione.<br />

Le autorità locali possono e devono ricoprire un ruolo essenziale. In questa sede si possono indicare tre approcci fondamentali:<br />

l migliorare la conoscenza della situazione del luogo riguardo i rischi legati alla presenza di radon attraverso la<br />

predisposizione di mappe di pericolo da inserire negli studi propedeutici di settore nell’ambito della pianificazione<br />

territoriale;<br />

l fornire informazioni alla popolazione, scientificamente corrette e prive di slogan allarmistici, sia per la misura del<br />

radon che per le opere edilizie necessarie, modificando, se del caso, i regolamenti edilizi;<br />

l incentivare economicamente le azioni di mitigazione, non appena il rischio sia stato identificato.<br />

I rischi, i valori di soglia e le disposizioni legislative<br />

I rischi da inquinamento indoor da gas radon sono da ascrivere, prevalentemente, ai prodotti di decadimento che, essendo<br />

metalli pesanti, tendono a legarsi al corpuscolato aereo; per questo motivo, vengono spesso distinti i rischi per fumatori da<br />

quelli per non fumatori. Infatti, il particolato aspirato durante il fumo si lega con particelle attive e irradia i polmoni<br />

dall’interno dell’organismo, provocando effetti di danno biologico maggiori.<br />

L’EPA (Agenzia Americana per l’<strong>Ambiente</strong>) definisce in 4 pCi/L (picocurie per litro) pari a 148 Bq/mc (Bequerel per metro<br />

cubo) il limite oltre il quale è consigliabile prevedere tecniche di riduzione del radon.<br />

La Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP), già nel 1993, sottolineò la vastità del problema per la<br />

salute pubblica e formulò specifiche raccomandazioni nella pubblicazione numero 65 dello stesso anno.<br />

In Europa, la Comunità europea ha determinato questa soglia in 200 Bq/mc per le nuove costruzioni e 400 Bq/mc per<br />

le abitazioni esistenti (raccomandazione Euratom n. 143/1990) [2] . In ogni caso, la determinazione europea non ha<br />

[1] Secondo stime della UE, il cittadino europeo trascorre mediamente 22 ore al giorno in un ambiente confinato.<br />

[2] «Raccomandazione della Commissione Europea 90/143/EURATOM sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in<br />

ambienti chiusi» (in G.U.C.E. L del 27 marzo 1990, n. 83).<br />

25 marzo 2003 - N. 6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XV


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Documento<br />

AMBIENTE<br />

forza di legge e, pertanto, questi limiti rimangono solo un’indicazione consigliata. Recentemente, la pubblicazione del<br />

D.Lgs. n. 241/2000 [3] , ha introdotto, per la prima volta, nella legislazione italiana, il concetto di radioattività naturale,<br />

prevedendo valori di soglia solo per gli ambienti di lavoro e gli uffici pubblici. Attualmente, quindi, in Italia esistono<br />

obblighi solo per i luoghi di lavoro, mentre per gli ambienti residenziali e le acque destinate a uso umano i riferimenti sono<br />

le sole raccomandazioni della Comunità Europea (rispettivamente la n. 143/1990/Euratom e la n. 928/2001/Euratom) [4] .<br />

Infine, recentemente, la conferenza Stato Regioni ha redatto delle Linee guida che pongono l’accento, tra l’altro, sui rischi<br />

derivanti dall’esposizione al radon.<br />

Gli adempimenti per l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo l’art. 10-bis, comma 1, lettere a) e b) e 10-ter,<br />

D.Lgs. n. 241/2000, prevedono che, entro 24 mesi dall’inizio dell’attivita (o 18 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. stesso),<br />

venga eseguita una campagna di misure (da parte di organismo riconosciuto) con relazione finale.<br />

La situazione in Italia<br />

Nei primi anni ’90, l’Enea e l’Istituto Superiore di Sanità hanno condotto uno screening nazionale per la conoscenza dell’esposizione<br />

media al radon dei cittadini italiani. I risultati di questa ricerca indicano una concentrazione media di 77 Bq/mc .<br />

Nella pubblicazione radon dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Regione Europa sono tra l’altro riportate le indicazioni<br />

sul numero di misure e dei risultati relativi all’Italia e alle altre nazioni dell’Ue.<br />

Dall’analisi dei dati sulle misure effettuate dalle istituzioni di sanità pubblica europee, risulta evidente come alcuni Paesi<br />

con un numero modesto di abitanti abbiano svolto un numero di controlli incomparabilmente più grande. Ad esempio, in<br />

Svezia, a fronte di una popolazione di 8,4 milioni di abitanti, il numero di controlli eseguiti è di 350.000, ovvero 1 misura<br />

ogni 24 abitanti. Se ne deduce che, in questo Paese, il valore medio ha un’attendibilità elevata. In Italia, invece, il numero<br />

di analisi eseguite è solo di 4.800 a fronte di una popolazione di 56.8 milioni di abitanti, ovvero pari a 1 misura ogni 11.800<br />

abitanti (senza contare che alcune regioni non sono state oggetto di controlli). Il risultato è che il valore medio italiano di<br />

77 Bq/m 3 è solo una indicazione generica e per molti versi fuorviante.<br />

Protezione da radon: un nuovo dovere per i professionisti dell’edilizia?<br />

La protezione da radon, pone, per i professionisti dell’edilizia, le seguenti domande:<br />

l la protezione dal radon significa un’ulteriore responsabilità, che richiede conoscenze tecniche supplementari?<br />

l si è a conoscenza del fatto di essere esclusi dalla progettazione delle opere di risanamento che la legge assegna, in via<br />

esclusiva, agli esperti qualificati?<br />

l come possono medici e/o fisici esperti qualificati firmare le progettazioni di interventi di ristrutturazione edilizia?<br />

Evidentemente, la cultura della protezione da radiazioni ionizzanti presente nel Paese ha fuorviato il Legislatore dal<br />

problema reale della radioattività naturale, che è, in primo luogo, un problema geologico e, quindi, per estensione al<br />

parco immobiliare, architettonico. Da questi vizi normativi discendono conseguenze imprevedibili, tipiche di un Paese in<br />

cui vigono spesso norme inapplicabili e, quindi, disattese.<br />

La risposta sta nella valutazione della problematica concernente il radon; chi è esposto a questo gas, infatti, corre un<br />

maggiore pericolo di cancro al polmone con un livello di rischio direttamente proporzionale alla concentrazione. C’è,<br />

infatti, concordia nel ritenere che non vi sia un livello al di sotto del quale il radon sia innocuo. In Italia, in centinaia di<br />

migliaia di edifici, la concentrazione di radon costituisce, come detto, un rischio eccessivo per la salute di persone che non<br />

vengono, peraltro, tutelate dalla legislazione.<br />

La deontologia, anche in assenza di una normativa coercitiva, imporrebbe di individuare queste case mediante misurazioni<br />

e, quindi, di risanarle. Per i professionisti dell’edilizia le conseguenze sono:<br />

l rendere pubblica la problematica del radon in modo che venga presa in seria considerazione come suggeriscono tutte le<br />

organizzazioni di sanità pubblica internazionali;<br />

l per chi effettua lavori di ristrutturazione in edifici esistenti, accertare se vi sia presenza di radon. Normalmente, questo<br />

significa stimare la concentrazione, attraverso misurazioni che risultano essere economiche e facili da eseguire. Nel caso in<br />

cui la concentrazione di radon sia irrilevante, la questione per il risanamento viene risolta definitivamente;<br />

l in caso di nuove costruzioni, per dovere di diligenza, chi stende il progetto deve chiarire se il terreno su cui si effettua la<br />

costruzione sia classificato come area a elevata concentrazione di radon. Se si costruisce in un’area del genere, è necessario<br />

adottare le misure preventive descritte nei manuali di risanamento da gas radon come quello pubblicato, recentemente, dal<br />

Sole 24 ORE con il titolo Radon. Tecniche di misura e risanamento con elementi di calcolo, modulistica e legislazione di base<br />

(novembre 2002; 19,00 ∴), comprendente, non a caso, un abaco per la valutazione delle perdite di carico nelle tubazioni;<br />

l poiché non esiste una concentrazione al di sotto della quale il radon risulta innocuo, è sempre opportuno adottare<br />

misure (senza spese aggiuntive o perlomeno economiche) in grado di aumentare la protezione da questo gas.<br />

Per conoscere l’elenco delle librerie specializzate più vicine<br />

chiama il numero del servizio clienti 02 4587010<br />

[3] «Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi<br />

derivanti dalle radiazioni ionizzanti»(in S.O. n. 140, alla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2000, n. 203).<br />

[4] «Raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua<br />

potabile» (in G.U.C.E. L del 28 dicembre 2001, n. 344).<br />

XVI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 marzo 2003 - N. 6

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