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Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 26 maggio 2010, n. 3348 ...

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<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, <strong>Sez</strong>. <strong>VI</strong> - <strong>Sentenza</strong> <strong>26</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2010</strong>, n. <strong>3348</strong><br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong><br />

in sede giuris<strong>di</strong>zionale (<strong>Sez</strong>ione Sesta)<br />

ha pronunciato la presente<br />

DECISIONE<br />

Sul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 1065 del <strong>2010</strong>, proposto da:<br />

Vincenza Filograna, rappresentata e <strong>di</strong>fesa dall'avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto<br />

presso l’avv. Marco Gar<strong>di</strong>n in Roma, via L. Mantegazza 24;<br />

contro<br />

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze,<br />

Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate <strong>di</strong> Casarano, rappresentati e <strong>di</strong>fesi<br />

dall'Avvocatura Generale dello <strong>Stato</strong>, domiciliataria per legge presso la sede <strong>di</strong> Roma, via dei<br />

Portoghesi, 12;<br />

per la riforma<br />

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - SEZIONE I, n.<br />

00225/2009, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE CONGUAGLIO 2007-2008<br />

CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONE AREA.<br />

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />

Visti gli atti <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del<br />

Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio, nonché dell’Agenzia<br />

delle Entrate <strong>di</strong> Casarano;<br />

Viste le memorie <strong>di</strong>fensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'u<strong>di</strong>enza pubblica del giorno 20 aprile <strong>2010</strong> il Cons. Gabriella De Michele e u<strong>di</strong>ti<br />

per le parti l’avv. Caggiula e l'Avvocato dello <strong>Stato</strong> Biagini;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e <strong>di</strong>ritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

Attraverso l’atto <strong>di</strong> appello in esame, notificato il 2.2.<strong>2010</strong>, la signora Vincenza Filograna<br />

impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. I <strong>di</strong> Lecce,<br />

n. 225/09 del 12.2.2009 (che non risulta notificata), con la quale era stato <strong>di</strong>chiarato<br />

irricevibile il ricorso avverso le determinazioni del 3.1.2008 e del 12.2.2008 della Capitaneria<br />

<strong>di</strong> Porto del comune <strong>di</strong> Gallipoli, con le quali prima si stabilivano – e poi si correggevano in<br />

parte – il conguaglio per l’anno 2007 e l’importo da versare per l’anno 2008, a titolo <strong>di</strong> canoni<br />

demaniali per la concessione <strong>di</strong> un’area, già occupata da un chiosco bar, nonché avverso la<br />

concessione demaniale n. 66 del 27.6.2008 (limitatamente alla quantificazione del canone),<br />

ed altri atti presupposti, con ulteriore accertamento delle somme effettivamente dovute e<br />

condanna dell’Amministrazione alla restituzione <strong>di</strong> quanto versato in eccesso


Con la citata sentenza – rilevata la sussistenza <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce amministrativo,<br />

per questioni implicanti non il mero pagamento, ma l’esercizio del potere <strong>di</strong>screzionale <strong>di</strong><br />

determinazione del canone concessorio – si rilevava tuttavia la tar<strong>di</strong>vità del gravame,<br />

notificato alle <strong>di</strong>verse parti intimate fra l’8 e il 9 ottobre 2008, ben oltre il termine<br />

decadenziale decorrente dal 18.2.2008 (data <strong>di</strong> notifica della determinazione del canone <strong>di</strong><br />

cui trattasi).<br />

In sede <strong>di</strong> appello – contestata la natura autoritativa degli atti impugnati, a fronte <strong>di</strong> un vero e<br />

proprio “<strong>di</strong>ritto soggettivo a vedere inalterata la <strong>di</strong>sciplina, afferente la misura del canone<br />

concessorio”, nonché in assenza delle prescritte in<strong>di</strong>cazioni, negli atti stessi, circa la facoltà<br />

degli interessati <strong>di</strong> proporre ricorso e le relative modalità – venivano riba<strong>di</strong>te le seguenti<br />

argomentazioni <strong>di</strong>fensive (previa formulazione, in via gradata, <strong>di</strong> eccezione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

giuris<strong>di</strong>zione, tenuto condo della “innegabile configurabilità <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

soggettivo”, al <strong>di</strong> là della questione “inerente la quantificazione del canone”):<br />

- Erronea applicazione della <strong>di</strong>sciplina, <strong>di</strong> cui alla legge n. 296/2006 ad una attività<br />

commerciale e non già turistico-ricreativa, come definita dall’art. 7 L. n. 135/2001;<br />

- arbitraria definizione dei beni, insistenti sull’area demaniale, come beni <strong>di</strong> proprietà<br />

pubblica, non essendo mai intervenuto alcun atto <strong>di</strong> acquisizione e non sussistendone i<br />

presupposti, in presenza <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> facile rimozione e <strong>di</strong> concessioni sempre rinnovate nel<br />

tempo, senza soluzione <strong>di</strong> continuità: solo in caso <strong>di</strong> mancato rinnovo, revoca o decadenza<br />

della concessione, infatti, il rapporto in questione verrebbe a “cessare” (come specificato<br />

dall’art. 49 del co<strong>di</strong>ce della navigazione, e contrariamente a quanto affermato nella fuorviante<br />

circolare dell’Agenzia del Demanio n. 71 del 21.2.2007);<br />

- assenza <strong>di</strong> adeguati accertamenti, circa la consistenza e la natura dei beni presenti<br />

sull’area demaniale, definiti in modo contrad<strong>di</strong>ttorio e perplesso come “struttura all’apparenza<br />

non amovibile”, mentre si tratterebbe <strong>di</strong> manufatto <strong>di</strong> facile rimozione;<br />

- mancata comunicazione <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento (anche in considerazione del fatto che la<br />

mutata considerazione dell’oggetto della concessione – a seguito <strong>di</strong> incameramento<br />

avvenuto in modo occulto – avrebbe dato origine ad un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> secondo grado,<br />

sostanzialmente in via <strong>di</strong> autotutela);<br />

- applicabilità dei nuovi coefficienti solo alle concessioni rilasciate o rinnovate dopo il 1°<br />

gennaio 2007, dovendo il concessionario essere messo in grado <strong>di</strong> calcolare i costi e quin<strong>di</strong><br />

la convenienza economica del rapporto <strong>di</strong> cui sia parte;<br />

- erronea applicazione della rivalutazione istat agli importi base del canone, con decorrenza<br />

retroattiva al 1994 (essendo stata introdotta in tale anno una nuova <strong>di</strong>sciplina dei canoni).<br />

Le amministrazioni appellate, costituitesi anche nel presente grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, resistevano<br />

formalmente all’accoglimento del gravame.<br />

DIRITTO<br />

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne, in primo luogo, la definizione<br />

dell’ambito entro cui sussiste la giuris<strong>di</strong>zione del Giu<strong>di</strong>ce Amministrativo, in materia <strong>di</strong><br />

concessione d’uso <strong>di</strong> aree demaniali; tale ambito risulta <strong>di</strong>sciplinato dal combinato <strong>di</strong>sposto<br />

degli articoli 5 e 7 della legge 6.12.1971, n. 1034, come mo<strong>di</strong>ficati ed integrati dall’art. 33 del<br />

D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205: norme,<br />

quelle appena in<strong>di</strong>cate, che assegnano al predetto Giu<strong>di</strong>ce la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva in<br />

materia <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> beni pubblici, facendo però salva – per quanto qui interessa – la<br />

“giuris<strong>di</strong>zione dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri<br />

corrispettivi….”. Su tale base, un’ampia e consolidata giurisprudenza ha chiarito che la<br />

cognizione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario è riferibile alle controversie <strong>di</strong> contenuto meramente<br />

patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione;


quanto sopra purchè non entri in <strong>di</strong>scussione la qualificazione del rapporto concessorio, con<br />

esercizio <strong>di</strong> poteri <strong>di</strong>screzionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal<br />

caso la cognizione del giu<strong>di</strong>ce amministrativo, in presenza sia <strong>di</strong> interessi legittimi che <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritti soggettivi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. Civ. SS.UU. 11.3.1992, n. 2958,<br />

20.11.2007, n. 24012, 31.7.2008, n. 20749 e 16.7.2009, n. 16568; Cons. St., sez. IV,<br />

15.5.2000, n. 2708; sez. <strong>VI</strong>, 17.2.2004, n. 657, 27.6.2006, n. 4090, 24.10.2008, n. 5294 e<br />

21.5.2009, n. 3122; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4.3.2009, n. 2233). L’ultima situazione sopra<br />

in<strong>di</strong>cata non può non essere riconosciuta nel caso <strong>di</strong> specie, in presenza <strong>di</strong> una integrale<br />

revisione del canone concessorio, da effettuare ex art. 1, comma 251, della legge<br />

27.12.2006, n. 296, previa ricognizione tecnico-<strong>di</strong>screzionale del carattere <strong>di</strong> pertinenze<br />

demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in<br />

considerazione dell’inamovibilità, o meno, delle stesse. La predetta norma introduce infatti –<br />

per le concessioni attinenti ad utilizzazioni “turistico-ricreative <strong>di</strong> aree, pertinenze demaniali<br />

marittime e specchi acquei, per i quali si applichino le <strong>di</strong>sposizioni relative…al demanio<br />

marittimo” – una forte rivalutazione dei canoni, a lungo lasciati a livelli del tutto inadeguati,<br />

rispetto agli equilibri <strong>di</strong> mercato, con <strong>di</strong>sposta decorrenza 1 gennaio 2007, in relazione alle<br />

concessioni “rilasciate e rinnovate” e, dunque, anche con incidenza sui rapporti in corso, in<br />

corrispondenza ad una lettura della norma rispondente al dato testuale e alla finalità <strong>di</strong><br />

interesse pubblico sottese, tenuto conto dei poteri riconosciuti all’ente proprietario nei<br />

confronti dei concessionari, nonché dell’esigenza <strong>di</strong> trarre dall’uso dei beni pubblici proventi<br />

non irrisori, da porre a servizio della collettività.<br />

La rideterminazione degli equilibri dell’intero rapporto concessorio, a seguito<br />

dell’applicazione della nuova normativa, non può dunque che configurare una fattispecie<br />

rientrante nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce amministrativo, in conformità ai principi in<br />

precedenza richiamati.<br />

Il riconosciuto esercizio, d’altra parte, <strong>di</strong> poteri autoritativi dell’Amministrazione, per<br />

l’emanazione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui trattasi, implica impugnabilità <strong>di</strong> questi ultimi nei<br />

termini decadenziali, <strong>di</strong> cui all’art. 21 L. n. 1034/71: a tale riguardo, nella sentenza appellata<br />

si è ritenuto che il ricorso fosse tar<strong>di</strong>vo, con riferimento alla data <strong>di</strong> notifica del medesimo (8<br />

e 9 ottobre 2008), rispetto a quella <strong>di</strong> assunzione delle delibere <strong>di</strong> determinazione del nuovo<br />

canone (31 gennaio e 12 febbraio 2008). Il Collegio non con<strong>di</strong>vide tale conclusione.<br />

Non può non essere rilevato, infatti, che il medesimo ricorso risultava tempestivo in rapporto<br />

alla concessione demaniale n. 66 del 27.6.2008 (nella quale si recepiva il nuovo canone,<br />

previamente determinato) e che risultava, a sua volta, oggetto <strong>di</strong> impugnativa; quanto ai<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> quantificazione del medesimo canone, anche a titolo <strong>di</strong> conguaglio 2007, da<br />

parte della Capitaneria <strong>di</strong> Porto, inoltre, il medesimo Collegio ritiene <strong>di</strong> dover riconoscere<br />

l’errore scusabile, rappresentato dall’appellante, tenuto conto della complessa<br />

configurazione delle situazioni soggettive protette, sussistenti nel caso <strong>di</strong> specie (<strong>di</strong>ritti<br />

soggettivi, tutelabili entro gli or<strong>di</strong>nari termini <strong>di</strong> prescrizione, o interessi legittimi da far valere<br />

– in caso <strong>di</strong> ravvisata lesione – entro 60 giorni): la questione controversia, infatti, coinvolgeva<br />

sia la ricognizione del titolo <strong>di</strong> proprietà sul manufatto realizzato dal concessionario, sia<br />

l’esatta quantificazione del nuovo canone secondo le <strong>di</strong>sposizioni vigenti, sulla base <strong>di</strong><br />

parametri in parte puramente matematici, in parte tecnico-<strong>di</strong>screzionali. In aggiunta a quanto<br />

sopra, poi, i provve<strong>di</strong>menti della Capitaneria <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>scute non recavano alcuna<br />

in<strong>di</strong>cazione circa i termini <strong>di</strong> impugnativa e l’organo giu<strong>di</strong>ziario a cui ricorrere, come previsto<br />

dall’art. 3, comma 4 della legge 7.8.1990, n. 241: una omissione che, per pacifica<br />

giurisprudenza, non costituiva ex se vizio <strong>di</strong> legittimità dei provve<strong>di</strong>menti in questione, ma<br />

poteva giustificarne la tar<strong>di</strong>va impugnazione, soprattutto in situazioni da ritenere<br />

giuri<strong>di</strong>camente non semplici, nei termini sopra specificati (cfr. in tal senso, per il principio,


Cons. St., sez. V, 19.11.2009, n. 7243 e 15.4.1996, n. 434; Cons. St., sez. IV, 30.3.2000, n.<br />

1814; Cons. St., sez. <strong>VI</strong>, 17.6.1998, n. 977).<br />

Sotto il profilo appena esaminato, pertanto, non può che essere <strong>di</strong>sposto l’annullamento<br />

della sentenza appellata, con la quale il ricorso era <strong>di</strong>chiarato irricevibile; non deve essere<br />

<strong>di</strong>sposto, tuttavia rinvio al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado, in applicazione dell’art. 35 della legge<br />

6.12.1971, n. 1034, in quanto non appare ravvisabile “<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> procedura o vizio <strong>di</strong> forma”<br />

della sentenza appellata, secondo l’in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale che ritiene attinenti al<br />

contenuto della decisione – e non identificabili con <strong>di</strong>fetti procedurali (come quelli attinenti a<br />

non corretta valutazione <strong>di</strong> sussistenza, o meno, <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione) – erronee declaratorie <strong>di</strong><br />

inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate come contenuto della<br />

sentenza appellata, con conseguente ritenzione della causa, per pronunce <strong>di</strong> quest’ultimo<br />

tipo, da parte del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> secondo grado (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V,<br />

6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n. 13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n.<br />

774; Cons. St., sez. <strong>VI</strong>, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez., IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St.,<br />

sez. V, 10.5.2005, n. 2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774).<br />

Nel merito, le questioni da affrontare riguardano l’applicabilità della nuova <strong>di</strong>sciplina dei<br />

canoni concessori, dettata dall’art. 1, comma 251 della legge n. 296/200: un’applicabilità<br />

contestata dall’interessata, sia in rapporto al carattere commerciale – e non turistico<br />

ricreativo (richiamato dalla norma) – dell’attività svolta, sia per non riferibilità alla fattispecie<br />

dell’art. 49 del co<strong>di</strong>ce della navigazione, da cui è stata fatta <strong>di</strong>scendere l’avvenuta<br />

acquisizione da parte del Demanio del manufatto realizzato, sia infine per il carattere<br />

amovibile <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />

Sotto il primo profilo, le argomentazioni <strong>di</strong>fensive dell’appellante non appaiono con<strong>di</strong>visibili.<br />

La rivalutazione dei canoni, <strong>di</strong>sposta dalla legge finanziaria 2007 con riferimento ad “aree,<br />

pertinenze o specchi acquei…” ad alta o normale “valenza turistica” recepisce, infatti, una<br />

nozione generalizzata <strong>di</strong> concessione, finalizzata ad uso pubblico delle aree in questione e<br />

dei manufatti sulle medesime insistenti, con specificazione – riguardo a questi ultimi (art. 1,<br />

comma 251 cit., punto 2.1) – <strong>di</strong> criteri riferiti a “pertinenze demaniali marittime….destinate ad<br />

attività commerciali, terziario-<strong>di</strong>rezionali o <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> beni e <strong>di</strong> servizi”. Non si richiede,<br />

pertanto, che il soggetto concessionario sia titolare <strong>di</strong> una vera e propria impresa turistica –<br />

da in<strong>di</strong>viduare a norma dell’art. 5 della legge 29.3.2001, n. 135 - essendo sufficiente che<br />

l’attività, anche <strong>di</strong> tipo prettamente commerciale, sia riconducibile all’offerta integrata dei<br />

sistemi turistico-ricreativi locali (come, deve ritenersi, l’attività della citata appellante, inerente<br />

la gestione <strong>di</strong> un chiosco-bar sul litorale <strong>di</strong> un territorio, <strong>di</strong> sicuro interesse turistico come<br />

quello del comune <strong>di</strong> Gallipoli, con le connesse esigenze <strong>di</strong> ristorazione).<br />

Resta dunque da stabilire se fosse applicabile nel caso <strong>di</strong> specie l’art. 49 del co<strong>di</strong>ce della<br />

navigazione, secondo cui “…quando venga a cessare la concessione, le opere non<br />

amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo <strong>Stato</strong>, senza alcun<br />

compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente <strong>di</strong> or<strong>di</strong>narne la demolizione,<br />

con restituzione del bene demaniale al pristino stato”. La <strong>di</strong>sposizione in esame – che<br />

richiama in pratica l’istituto dell’accessione, <strong>di</strong> cui all’art. 934 cod. civ (con deroga al principio<br />

dell’indennizzo, <strong>di</strong> cui al successivo art. 936) – è stata più volte interpretata nel senso che<br />

l’accessione si verifica “ipso iure”, al termine del periodo <strong>di</strong> concessione e, secondo parte<br />

della giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 24.3.2004, n. 5842 e sez. I, 5.5.1998, n. 4504) va<br />

applicata anche in caso <strong>di</strong> rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo – a<br />

<strong>di</strong>fferenza della proroga – una nuova concessione in senso proprio, dopo l’estinzione della<br />

concessione precedente alla relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti, <strong>di</strong>


cui al predetto art. 49 cod. nav. (cfr. in tal senso anche Cons. St., sez. <strong>VI</strong>, 27.4.1995, n. 365<br />

e 5.5.1995, n. 406).<br />

La soluzione in<strong>di</strong>cata non si presta, tuttavia, a generalizzazioni, essendo le pronunce sopra<br />

ricordate riferibili a fattispecie <strong>di</strong> effettiva cessazione del titolo concessorio, o ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong><br />

realizzazione senza titolo <strong>di</strong> manufatti in aree demaniali, con scarsa rispondenza a situazioni<br />

come quella in esame, in cui il concessionario abbia e<strong>di</strong>ficato sul suolo demaniale in base a<br />

regolare permesso <strong>di</strong> costruire e la concessione sia stata rinnovata più volte con istanza – e<br />

anche pagamento del canone – prima della relativa scadenza. Nel caso <strong>di</strong> specie, in tutti gli<br />

atti <strong>di</strong> concessione depositati (per il periodo compreso fra il 2002 e il 2008) è riportata la<br />

seguente clausola: “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie<br />

spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quin<strong>di</strong> riconsegnarla nel pristino<br />

stato all’Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta <strong>di</strong> rinnovare la presente<br />

licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima <strong>di</strong> detta scadenza,<br />

in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse<br />

relative al nuovo periodo <strong>di</strong> concessione”. Non va <strong>di</strong>menticato, a tale riguardo, che il più volte<br />

citato art. 49 del co<strong>di</strong>ce della navigazione prevede l’acquisizione <strong>di</strong> quanto costruito dal<br />

concessionario da parte dello <strong>Stato</strong>, ma “salvo che non sia <strong>di</strong>versamente stabilito nell’atto <strong>di</strong><br />

concessione”.<br />

Ad avviso del Collegio, detto inciso può giustificare l’inapplicabilità del principio<br />

dell’accessione gratuita – fortemente penalizzante per il <strong>di</strong>ritto dei superficiari e per gli<br />

investimenti, che potrebbero contribuire alla valorizzazione del demanio marittimo – anche<br />

quando il titolo concessorio preveda, come nel caso <strong>di</strong> specie, forme <strong>di</strong> rinnovo automatico e<br />

preor<strong>di</strong>nato in antecedenza, rispetto alla data <strong>di</strong> naturale scadenza della concessione, tanto<br />

da configurare il rinnovo stesso – al <strong>di</strong> là del “nomen iuris” – come una vera e propria<br />

proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione <strong>di</strong> continuità.<br />

Nella situazione in esame, peraltro, il collegio rileva un ulteriore vizio, assorbente in or<strong>di</strong>ne<br />

alla corretta applicazione della norma, cui sono legate la nuova qualificazione dei manufatti,<br />

quali pertinenze demaniali marittime, nonchè la conseguente determinazione del relativo<br />

canone concessorio.<br />

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 49 cod. nav., infatti, sono soggette ad accessione, al<br />

termine del rapporto concessorio, solo le opere “non amovibili”, nel presupposto che solo per<br />

tali opere, destinate a restare sul territorio o ad essere <strong>di</strong>strutte, debba assicurarsi la piena<br />

<strong>di</strong>sponibilità per l’ente proprietario del suolo, a fini <strong>di</strong> corretta gestione del medesimo –<br />

quando non più in uso del concessionario – nell’interesse pubblico. L’in<strong>di</strong>viduazione delle<br />

opere in questione può essere effettuata, per quanto qui interessa, in base alla circolare<br />

dell’Agenzia del Demanio n. prot. 2007/71/62/DAO del 21.2.2007, che definisce “opere<br />

inamovibili o <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile rimozione – non costituenti pertinenze demaniali marittime”, ai sensi<br />

del co<strong>di</strong>ce della navigazione – “impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura<br />

<strong>di</strong> cemento armato” o realizzate con sistema misto, “con elementi <strong>di</strong> prefabbricazione <strong>di</strong><br />

notevole peso, la cui rimozione comporti necessariamente la <strong>di</strong>struzione parziale o totale del<br />

manufatto e che non ne consente la recuperabilità”. Sono definite, invece, “opere amovibili o<br />

<strong>di</strong> facile rimozione…quegli impianti e manufatti…le cui strutture possono essere effettuate<br />

con montaggio <strong>di</strong> parti elementari leggere…(strutture prefabbricate leggere realizzate su<br />

piattaforma <strong>di</strong> cemento armato amovibile… o appoggiate con calcestruzzo in basamento<br />

amovibile…sul suolo o interrate…), con possibile recupero e spostamento altrove della<br />

struttura attraverso semplice rimontaggio, “senza che la rimozione comporti<br />

necessariamente la <strong>di</strong>struzione” della stessa. Nella situazione in esame, risultano depositati<br />

in atti la concessione e<strong>di</strong>lizia n. 4648 del 13.8.1990 ed una nota descrittiva trasmessa al<br />

Demanio dall’interessata il 7.3.2008: nella prima si autorizza la realizzazione <strong>di</strong> un chiosco <strong>di</strong>


mq. 24, in “pannelli prefabbricati leggeri”; nella seconda si precisa la non avvenuta<br />

effettuazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> ampliamento e l’attuale sussistenza <strong>di</strong> una struttura delle <strong>di</strong>mensioni<br />

sopra in<strong>di</strong>cate in pannelli <strong>di</strong> cemento rimovibili, con ulteriore area coperta da pannelli<br />

metallici smontabili, per la preparazione delle vivande. A fronte <strong>di</strong> tali descrizioni, che<br />

sembrano riprodurre la nozione <strong>di</strong> opere amovibili, contenute nella circolare sopra ricordata,<br />

l’Amministrazione ha prodotto una nota della Capitaneria <strong>di</strong> Porto <strong>di</strong> Gallipoli (n.<br />

03.03.02/27915/DEM del 28.10.2008), in cui si afferma l’irrilevanza, ai fini <strong>di</strong> cui trattasi, della<br />

amovibilità delle singole parti del manufatto, quando la “res nova” realizzata non possa<br />

essere spostata altrove “senza <strong>di</strong>struggere l’unità creatasi per effetto degli elementi <strong>di</strong> facile<br />

rimozione, <strong>di</strong> cui risulta composta”. Tale argomentazione, tuttavia, resta in<strong>di</strong>mostrata e<br />

sostanzialmente contrad<strong>di</strong>ttoria, in quanto si riba<strong>di</strong>sce che tutte le componenti del manufatto<br />

risultano “<strong>di</strong> facile rimozione”, con inamovibilità dell’insieme, ricondotta soltanto alla presenza<br />

<strong>di</strong> “malta e intonaco <strong>di</strong> rivestimento, strati <strong>di</strong> pittura, pavimenti, impianti <strong>di</strong> acqua e luce”.<br />

L’eventuale complessità dell’operazione <strong>di</strong> smontaggio, riconducibile alle predette<br />

caratteristiche, non esclude tuttavia sul piano logico che l’operazione sia effettuabile senza<br />

<strong>di</strong>struzione del manufatto, sia pure con successiva necessità <strong>di</strong> ripristinarne gli elementi<br />

accessori, stante la non smentita realizzazione del medesimo con pannelli prefabbricati<br />

leggeri e pannelli <strong>di</strong> facile rimozione. I presupposti applicativi del più volte citato articolo 49<br />

del co<strong>di</strong>ce della navigazione appaiono pertanto, conclusivamente, non sussistenti.<br />

Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con<br />

assorbimento delle ragioni <strong>di</strong>fensive non esaminate ed annullamento senza rinvio sia della<br />

sentenza appellata che degli atti impugnati in primo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio; quanto alle spese<br />

giu<strong>di</strong>ziali, tuttavia, la complessità della normativa <strong>di</strong> riferimento e la novità della questione<br />

trattata ne giustificano la compensazione.<br />

P.Q.M.<br />

Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale, <strong>Sez</strong>ione Sesta, accoglie l’appello specificato in<br />

epigrafe, annulla senza rinvio la sentenza appellata e, in riforma della medesima, annulla<br />

altresì i provve<strong>di</strong>menti impugnati in primo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

Compensa le spese giu<strong>di</strong>ziali.<br />

Or<strong>di</strong>na che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera <strong>di</strong> consiglio del giorno 20 aprile <strong>2010</strong> con l'intervento dei<br />

Signori:<br />

Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />

Paolo Buonvino, Consigliere<br />

Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />

Giancarlo Montedoro, Consigliere<br />

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore<br />

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />

Il Segretario<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il <strong>26</strong>/05/<strong>2010</strong><br />

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />

Il Dirigente della <strong>Sez</strong>ione

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