Relazione previsionale e programmatica - Provincia di Vercelli

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01.06.2013 Views

COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO IRPEF) (IRE, GIÀ sezione 2 Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli La compartecipazione al gettito IRE, già prevista per i Comuni dall’articolo 25 della legge 448/2001, è stata istituita per le Province dall’articolo 31 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) e prorogata di anno in anno. La base imponibile è definita dal gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscosso in conto competenza dallo Stato, ripartito in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti e distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. Ne consegue che l’accertamento della compartecipazione IRE è determinato esclusivamente dalle statistiche ministeriali, senza alcun ruolo attivo degli Enti locali. Nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi Dr.ssa Gianna Maffei, direttore del settore Finanze e Bilancio. 36 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Viene iscritto per ogni anno di sviluppo del bilancio pluriennale l’importo comunicato dal Ministero dell’Interno relativamente al 2009. Esso deriva dall’applicazione dell’aliquota dell’uno per cento stabilita dall’articolo 31 della legge 289/2002 alla base imponibile risultante dalle statistiche territoriali sul gettito IRE fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Altre considerazioni e vincoli Il gettito della compartecipazione provinciale all’IRE va a diminuire di pari importo i trasferimenti erariali ordinari e, se questi non fossero sufficienti, si agirebbe sull’imposta sui premi di assicurazione r. c. auto, direttamente da parte di Equitalia spa. Anche se non aumenta le risorse disponibili, l’attribuzione della compartecipazione IRE giova alla gestione di cassa, perché viene interamente riscossa nell’anno di competenza, a differenza dei trasferimenti erariali che sono erogati solo al raggiungimento di determinati livelli di giacenza.

ADDIZIONALE PROVIN- CIALE ALL’IMPOSTA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA sezione 2 Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli La base imponibile è costituita dai consumi di energia elettrica al di fuori delle abitazioni, con un limite di 200.000 kwh di consumi mensili e per potenze disponibili fino a 200 kw. Per impianti con potenza disponibile superiore a 200 kw l’addizionale è versata allo Stato e confluisce nel fondo ordinario ripartito tra Comuni e Province con criteri stabiliti dal Ministero dell’Interno, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 153 della Legge 296/2006. L’accertamento avviene sulla base della liquidazione e ripartizione effettuate dalle aziende erogatrici. A causa della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica già dal 2003 si ricevono anche acconti di piccola entità di una serie di aziende erogatrici minori, che variano spesso ragione sociale, oltre che gli acconti mensili da parte di ENEL e ATEnA. Si è resa necessaria, per ciò, la creazione di una banca dati delle aziende per la gestione ed il controllo degli incassi, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane. Nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi Dr.ssa Gianna Maffei, direttore del settore Finanze e Bilancio. 37 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili La legge 133/1999 aveva aumentato dal 1º gennaio 2000 l’aliquota dell’addizionale provinciale da 11,5 lire al kwh a 18 lire, in pratica attribuendo alle Province la quota sulle utenze non domestiche precedentemente riservata ai Comuni. Inoltre concesse alle Province la facoltà di aumentare l’aliquota fino a 22 lire. Recentemente il decreto legislativo 26/2007 ha confermato la disciplina vigente, stabilendo l’aliquota base in Euro 9,30 per mille kW aumentabile fino a 11,40 Euro per mille kW. La Provincia di Vercelli fin dal 1999 ha deliberato di adottare un’aliquota di 21 lire al kW, pari a 10,85 Euro per mille kW. Il gettito è previsto pari a Euro 2.450.000. Nel corso del 2008 si è registrato un boom delle riscossioni. Ciò deriva verosimilmente dall’avvio del mercato libero dell’energia. Ci si attende che le aziende erogatrici chiedano il rimborso degli acconti versati in eccesso. All’uopo nel 2008 è stato accantonato un fondo di 600.000 Euro circa. Altre considerazioni e vincoli Il maggior gettito connesso all’aumento a 9,30 Euro dell’aliquota è trattenuto dai trasferimenti erariali e eventualmente dal gettito dell’imposta sulle assicurazioni r. c. auto (cfr. infra), mentre l’aumento facoltativo dell’aliquota base è invece interamente disponibile. Stabilendo l’aliquota al massimo si otterrebbero circa 130.000 Euro in più.

ADDIZIONALE PROVIN-<br />

CIALE ALL’IMPOSTA<br />

SUL CONSUMO DI<br />

ENERGIA ELETTRICA<br />

sezione 2<br />

Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione<br />

nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli<br />

La base imponibile è costituita dai consumi <strong>di</strong> energia elettrica<br />

al <strong>di</strong> fuori delle abitazioni, con un limite <strong>di</strong> 200.000 kwh<br />

<strong>di</strong> consumi mensili e per potenze <strong>di</strong>sponibili fino a 200 kw.<br />

Per impianti con potenza <strong>di</strong>sponibile superiore a 200 kw<br />

l’ad<strong>di</strong>zionale è versata allo Stato e confluisce nel fondo or<strong>di</strong>nario<br />

ripartito tra Comuni e Province con criteri stabiliti dal<br />

Ministero dell’Interno, salvo quanto previsto dall’art. 1<br />

comma 153 della Legge 296/2006.<br />

L’accertamento avviene sulla base della liquidazione e ripartizione<br />

effettuate dalle aziende erogatrici. A causa della liberalizzazione<br />

del mercato dell’energia elettrica già dal 2003 si<br />

ricevono anche acconti <strong>di</strong> piccola entità <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong><br />

aziende erogatrici minori, che variano spesso ragione sociale,<br />

oltre che gli acconti mensili da parte <strong>di</strong> ENEL e ATEnA. Si è<br />

resa necessaria, per ciò, la creazione <strong>di</strong> una banca dati delle<br />

aziende per la gestione ed il controllo degli incassi, anche in<br />

collaborazione con l’Agenzia delle Dogane.<br />

Nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli<br />

tributi<br />

Dr.ssa Gianna Maffei, <strong>di</strong>rettore del settore Finanze e<br />

Bilancio.<br />

37<br />

Illustrazione delle aliquote applicate e <strong>di</strong>mostrazione<br />

della congruità del gettito iscritto nel triennio in rapporto<br />

ai cespiti imponibili<br />

La legge 133/1999 aveva aumentato dal 1º gennaio 2000<br />

l’aliquota dell’ad<strong>di</strong>zionale provinciale da 11,5 lire al kwh a<br />

18 lire, in pratica attribuendo alle Province la quota sulle<br />

utenze non domestiche precedentemente riservata ai Comuni.<br />

Inoltre concesse alle Province la facoltà <strong>di</strong> aumentare<br />

l’aliquota fino a 22 lire. Recentemente il decreto legislativo<br />

26/2007 ha confermato la <strong>di</strong>sciplina vigente, stabilendo<br />

l’aliquota base in Euro 9,30 per mille kW aumentabile fino a<br />

11,40 Euro per mille kW. La <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Vercelli</strong> fin dal<br />

1999 ha deliberato <strong>di</strong> adottare un’aliquota <strong>di</strong> 21 lire al kW,<br />

pari a 10,85 Euro per mille kW.<br />

Il gettito è previsto pari a Euro 2.450.000.<br />

Nel corso del 2008 si è registrato un boom delle riscossioni.<br />

Ciò deriva verosimilmente dall’avvio del mercato libero<br />

dell’energia. Ci si attende che le aziende erogatrici chiedano<br />

il rimborso degli acconti versati in eccesso. All’uopo nel<br />

2008 è stato accantonato un fondo <strong>di</strong> 600.000 Euro circa.<br />

Altre considerazioni e vincoli<br />

Il maggior gettito connesso all’aumento a 9,30 Euro<br />

dell’aliquota è trattenuto dai trasferimenti erariali e eventualmente<br />

dal gettito dell’imposta sulle assicurazioni r. c.<br />

auto (cfr. infra), mentre l’aumento facoltativo dell’aliquota<br />

base è invece interamente <strong>di</strong>sponibile. Stabilendo l’aliquota<br />

al massimo si otterrebbero circa 130.000 Euro in più.

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