01.06.2013 Views

Amministrare - Anaci

Amministrare - Anaci

Amministrare - Anaci

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

#22 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Il linguaggio dei numeri<br />

a cura del Centro Studi Nazionale<br />

CODICI FISCALI CONDOMINIALI<br />

Il Centro Studi Nazionale ANACI ha evidenziato all’Agenzia<br />

delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento (Ufficio<br />

Ricerca dati e notizie) che, in occasione di verifiche fiscali,<br />

viene contestata agli amministratori di condominio la<br />

gestione di condomìni dei quali risulterebbero legali rappresentanti<br />

in base ai dati dell’anagrafe tributaria (codice<br />

fiscale intestato ad ogni condominio).<br />

In effetti, non essendo previsti, com’è noto, elenchi o registri<br />

tenuti da autorità pubbliche per l’individuazione in<br />

tutto il Paese dei rappresentanti legali (tab. 1 - n. 324.749)<br />

delle varie amministrazioni condominiali (n. 839.168), il<br />

problema si determina in quanto la normativa non prescrive<br />

obblighi di variazione della rappresentanza stessa né per<br />

l’amministratore uscente, né per il subentrante; aggiungasi<br />

che le comunicazioni “spontanee” da parte dei sostituiti,<br />

che hanno interesse a rettificare la loro presenza anagrafica<br />

fiscale, non vengono registrate nella banca dati dei codici<br />

condominiali che, come specificato nel certificato di attribuzione,<br />

viene rilasciato ai soggetti diversi da persone fisiche,<br />

non contribuenti IVA.<br />

In occasione di un incontro con i responsabili dell’ufficio<br />

anzidetto il CSN ha evidenziato che gli uffici finanziari rifiutano<br />

l’inserimento di una società quale rappresentante<br />

legale del condominio, nonostante tale amministrazione<br />

societaria sia prevista sia nel Modello UNICO che negli studi<br />

di settore e ritenuta legittima dalla giurisprudenza della<br />

Cassazione (sentenza n. 22840 del 24/10/2006).<br />

NESSUN OBBLIGO DI VARIAZIONE DATI<br />

Nel DPR n. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria<br />

ed al codice fiscale dei contribuenti) non è precisato<br />

l’obbligo (né la sanzione per l’eventuale inadempimento) di<br />

comunicare la “variazione dati” ovvero la diversa rappresentanza<br />

legale che si determina con la nomina di un nuovo<br />

amministratore condominiale; variazione che potrebbe essere<br />

comunicata sia dall’amministratore uscente o, meglio,<br />

dall’amministratore subentrante. Quest’ultimo, però,<br />

potrebbe avere interesse a nascondere la nuova rappresentanza<br />

per motivi fiscali, mentre l’amministratore sostituito è<br />

esposto ad accertamenti per compensi non dichiarati,<br />

ma……non percepiti.<br />

Il DPR 19/9/1973, n. 605, all’art. 7, “Comunicazioni all’anagrafe<br />

tributaria”, comma 9, prevede che “gli amministratori<br />

di condominio degli edifici devono comunicare annualmente<br />

all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi<br />

acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi<br />

fornitori. Con decreto del Ministero delle Finanze sono stabiliti<br />

il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”.<br />

Il successivo comma 10 dispone che “le comunicazioni di cui<br />

ai precedenti commi devono indicare il numero del codice<br />

fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono<br />

e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente<br />

o della persona che ne è autorizzata secondo l’ordinamento<br />

dell’ente stesso”.<br />

Si tratta, come noto, dell’obbligo istituito e poi attuato<br />

mediante il cosiddetto modello “AC” allegato alla dichiarazione<br />

dei redditi, il cui obbligo sussiste per l’amministratore<br />

in carica alla data di chiusura del periodo d’imposta, a<br />

nulla rilevando l’eventuale decadenza dalla carica alla data<br />

di presentazione della dichiarazione dei redditi; l’inadempienza<br />

all’obbligo comporta l’irrogazione delle sanzioni<br />

contemplate dall’art. 13, comma 2, del decreto stesso: “chi<br />

omette le comunicazioni previste dall’articolo 7 è punito con<br />

la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire<br />

dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di<br />

comunicazioni incomplete o inesatte”, ma la norma nulla<br />

dispone circa l’omissione della comunicazione riguardo alla<br />

sostituzione dell’amministratore.<br />

Analizzando, per completezza, il sistema sanzionatorio<br />

amministrativo ossia i tre decreti legislativi nn. 471, 472 e<br />

473 del 1997, non possono nemmeno ravvisarsi gli estremi,<br />

dell’applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 (“altre violazioni<br />

in materia di imposte dirette e di imposta sul valore<br />

aggiunto”), che rappresenta nel sistema sanzionatorio tributario<br />

una sorta di anello di “chiusura” per le violazioni<br />

non altrove specificate.<br />

Infatti, il primo comma di detta disposizione, stabilisce che<br />

“sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila<br />

a lire quattro milioni le seguenti violazioni:<br />

• Omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge<br />

tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia<br />

di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri<br />

di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e<br />

di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni<br />

con dati incompleti o non veritieri;<br />

• Inottemperanza all’invito a comparire o a qualsiasi altra<br />

richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio<br />

dei poteri loro conferiti.<br />

Non è dunque ravvisabile, stando al tenore letterale della<br />

disposizione nonché alla sua ratio, che intende contrastare<br />

condotte “reticenti” del contribuente già coinvolto in indagini<br />

e/o in fase istruttoria da parte di organi di controllo<br />

dell’amministrazione finanziaria, l’applicazione di alcuna di<br />

dette disposizioni.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!