Amministrare - Anaci
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#22 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Il linguaggio dei numeri<br />
a cura del Centro Studi Nazionale<br />
CODICI FISCALI CONDOMINIALI<br />
Il Centro Studi Nazionale ANACI ha evidenziato all’Agenzia<br />
delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento (Ufficio<br />
Ricerca dati e notizie) che, in occasione di verifiche fiscali,<br />
viene contestata agli amministratori di condominio la<br />
gestione di condomìni dei quali risulterebbero legali rappresentanti<br />
in base ai dati dell’anagrafe tributaria (codice<br />
fiscale intestato ad ogni condominio).<br />
In effetti, non essendo previsti, com’è noto, elenchi o registri<br />
tenuti da autorità pubbliche per l’individuazione in<br />
tutto il Paese dei rappresentanti legali (tab. 1 - n. 324.749)<br />
delle varie amministrazioni condominiali (n. 839.168), il<br />
problema si determina in quanto la normativa non prescrive<br />
obblighi di variazione della rappresentanza stessa né per<br />
l’amministratore uscente, né per il subentrante; aggiungasi<br />
che le comunicazioni “spontanee” da parte dei sostituiti,<br />
che hanno interesse a rettificare la loro presenza anagrafica<br />
fiscale, non vengono registrate nella banca dati dei codici<br />
condominiali che, come specificato nel certificato di attribuzione,<br />
viene rilasciato ai soggetti diversi da persone fisiche,<br />
non contribuenti IVA.<br />
In occasione di un incontro con i responsabili dell’ufficio<br />
anzidetto il CSN ha evidenziato che gli uffici finanziari rifiutano<br />
l’inserimento di una società quale rappresentante<br />
legale del condominio, nonostante tale amministrazione<br />
societaria sia prevista sia nel Modello UNICO che negli studi<br />
di settore e ritenuta legittima dalla giurisprudenza della<br />
Cassazione (sentenza n. 22840 del 24/10/2006).<br />
NESSUN OBBLIGO DI VARIAZIONE DATI<br />
Nel DPR n. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria<br />
ed al codice fiscale dei contribuenti) non è precisato<br />
l’obbligo (né la sanzione per l’eventuale inadempimento) di<br />
comunicare la “variazione dati” ovvero la diversa rappresentanza<br />
legale che si determina con la nomina di un nuovo<br />
amministratore condominiale; variazione che potrebbe essere<br />
comunicata sia dall’amministratore uscente o, meglio,<br />
dall’amministratore subentrante. Quest’ultimo, però,<br />
potrebbe avere interesse a nascondere la nuova rappresentanza<br />
per motivi fiscali, mentre l’amministratore sostituito è<br />
esposto ad accertamenti per compensi non dichiarati,<br />
ma……non percepiti.<br />
Il DPR 19/9/1973, n. 605, all’art. 7, “Comunicazioni all’anagrafe<br />
tributaria”, comma 9, prevede che “gli amministratori<br />
di condominio degli edifici devono comunicare annualmente<br />
all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi<br />
acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi<br />
fornitori. Con decreto del Ministero delle Finanze sono stabiliti<br />
il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”.<br />
Il successivo comma 10 dispone che “le comunicazioni di cui<br />
ai precedenti commi devono indicare il numero del codice<br />
fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono<br />
e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente<br />
o della persona che ne è autorizzata secondo l’ordinamento<br />
dell’ente stesso”.<br />
Si tratta, come noto, dell’obbligo istituito e poi attuato<br />
mediante il cosiddetto modello “AC” allegato alla dichiarazione<br />
dei redditi, il cui obbligo sussiste per l’amministratore<br />
in carica alla data di chiusura del periodo d’imposta, a<br />
nulla rilevando l’eventuale decadenza dalla carica alla data<br />
di presentazione della dichiarazione dei redditi; l’inadempienza<br />
all’obbligo comporta l’irrogazione delle sanzioni<br />
contemplate dall’art. 13, comma 2, del decreto stesso: “chi<br />
omette le comunicazioni previste dall’articolo 7 è punito con<br />
la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire<br />
dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di<br />
comunicazioni incomplete o inesatte”, ma la norma nulla<br />
dispone circa l’omissione della comunicazione riguardo alla<br />
sostituzione dell’amministratore.<br />
Analizzando, per completezza, il sistema sanzionatorio<br />
amministrativo ossia i tre decreti legislativi nn. 471, 472 e<br />
473 del 1997, non possono nemmeno ravvisarsi gli estremi,<br />
dell’applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 (“altre violazioni<br />
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore<br />
aggiunto”), che rappresenta nel sistema sanzionatorio tributario<br />
una sorta di anello di “chiusura” per le violazioni<br />
non altrove specificate.<br />
Infatti, il primo comma di detta disposizione, stabilisce che<br />
“sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila<br />
a lire quattro milioni le seguenti violazioni:<br />
• Omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge<br />
tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia<br />
di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri<br />
di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e<br />
di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni<br />
con dati incompleti o non veritieri;<br />
• Inottemperanza all’invito a comparire o a qualsiasi altra<br />
richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio<br />
dei poteri loro conferiti.<br />
Non è dunque ravvisabile, stando al tenore letterale della<br />
disposizione nonché alla sua ratio, che intende contrastare<br />
condotte “reticenti” del contribuente già coinvolto in indagini<br />
e/o in fase istruttoria da parte di organi di controllo<br />
dell’amministrazione finanziaria, l’applicazione di alcuna di<br />
dette disposizioni.