Amministrare - Anaci

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01.06.2013 Views

che, nel caso in cui l’amministratore si avvalga del portiere per consegnare ai condomini le convocazioni, queste debbano essere contenute in un plico chiuso che non consenta al portiere di leggerne il contenuto. Infatti il portiere è un terzo estraneo rispetto ai condomini, unici contitolari dei dati personali tutelati dal Codice. Ma allora, se un dipendente del condominio quale il portiere è, giustamente, considerato terzo estraneo rispetto ai condomini e come tale non autorizzato a poter conoscere i dati dei condomini stessi, cosa dire degli operatori tecnici delle varie aziende postali incaricate dall’amministratore di spedire le raccomandate online di convocazione delle assemblee ? L’amministratore non conosce neppure chi sia materialmente l’autore delle operazioni di imbustamento. Gli operatori sono più d’uno, cambiano spesso e volentieri e su di loro non è possibile alcun controllo. Una situazione molto più grave, nel senso che il rischio di “ fuga” di dati è molto più elevato, rispetto a quella del portiere che consegna le convocazioni ai condomini. Nel caso di spedizioni online più che un rischio di fuga di informazioni c’è la certezza che a lungo andare le informazioni riservate siano indebitamente diffuse. E’ nostro convincimento pertanto che la consegna alle aziende postali degli avvisi di convocazione aperti e leggibili sia assolutamente illegittimo, in quanto palesemente in violazione delle direttive e dei precetti del Codice della Privacy. Non è dato comprendere come si possa dubitarne. Non possiamo quindi concordare in alcun modo con il parere espresso dal garante della Privacy che, con una breve nota del 19 settembre 2007, ha velocemente liquidato la questione affermando che l’amministratore, nel caso di invio delle convocazioni con raccomandate online “ potrebbe tutt’al più fornire un’informativa ai condomini … specificando che per motivi di celerità, economicità, accuratezza ecc. la posta verrà inviata con apposite procedure elettroniche salvaguardando la riservatezza delle comunicazioni. Al limite si potrebbe designare l’enete poste responsabile del trattamento.” Ma tale parere è in palese, irrisolvibile contrasto con i principi posti dal Codice della Privacy. Nessuno nega che l’amministratore di immobili, come qualsiasi altro professionista, possa avvalersi di collaboratori ( cfr. Alberto Celeste e Luigi Salciarini, La privacy nel condominio, Il Sole 24 ore, 2007, pagg. 173 e ss. ). Ma parimenti nessun dubbio che i “collaboratori” debbano essere inquadrati nella figura dei “ soggetti incaricati” e che quindi nella loro nomina e gestione l’amministratore debba rispettare una serie molto precisa e vincolante di obblighi. Come giustamente sottolineato da Alberto Celeste e Luigi Salciarini ( opera citata, pag. 174 ) l’intera attività del collaboratore innanzitutto deve essere conforme ai precetti posti dall’art. 30 del Codice della Privacy : il soggetto incaricato deve operare sotto “la diretta autorità del titolare e del responsabile” ; il soggetto incaricato deve attenersi alle istruzioni impartite ; il soggetto incaricato deve essere individuato per iscritto ; deve essere esattamente individuato l’ambito del trattamento consentito ; deve essere data preventiva informazione ai condomini.. Ma nel caso dell’affidamento a terzi della spedizione dei biglietti di convocazione delle assemblee abbiamo qualcosa di più e di diverso rispetto al caso di un collaboratore dell’amministratore : abbiamo un “soggetto terzo estraneo” , cioè un soggetto “ esterno “ sia rispetto al Condominio sia Amministrare immobili #15 ATTUALITÀ rispetto allo studio professionale dell’amministratore. Pertanto, nel caso in cui intenda avvalersi di un soggetto esterno, le cautele dell’amministratore debbono essere maggiori rispetto a quelle adottate in caso di collaboratore di studio. In particolare il conferimento dell’incarico ad un soggetto esterno deve ricevere l’esplicito e preventivo consenso da parte dei soggetti interessati, vale a dire dei condomini. Ma, si badi bene, è necessario il consenso di ciascun condomino, nessuno escluso. A nulla varrebbe infatti una delibera assunta a maggioranza. Inoltre l’amministratore dovrebbe preoccuparsi di ottenere l’autorizzazione da ogni nuovo acquirente di un’unità immobiliare, in quanto sarebbe irrilevante quella data a suo tempo dal precedente condomino. In caso di comproprietari l’autorizzazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei comproprietari. Insomma una soluzione impossibile o quasi da raggiungere nella pratica. Allo stato quindi, deve ribadirsi che, senza la preventiva, espressa, formale autorizzazione di ciascun condomino, la spedizione degli avvisi di convocazione tramite raccomandate online con modalità che prevedano la stampa e l’imbustamento direttamente da parte delle aziende postali, costituisce violazione delle norme di riservatezza poste dal Codice della Privacy e come tale è da ritenersi illegittima.

che, nel caso in cui l’amministratore si<br />

avvalga del portiere per consegnare ai<br />

condomini le convocazioni, queste debbano<br />

essere contenute in un plico chiuso che<br />

non consenta al portiere di leggerne il<br />

contenuto.<br />

Infatti il portiere è un terzo estraneo rispetto<br />

ai condomini, unici contitolari dei dati<br />

personali tutelati dal Codice.<br />

Ma allora, se un dipendente del condominio<br />

quale il portiere è, giustamente, considerato<br />

terzo estraneo rispetto ai condomini<br />

e come tale non autorizzato a poter conoscere<br />

i dati dei condomini stessi, cosa dire<br />

degli operatori tecnici delle varie aziende<br />

postali incaricate dall’amministratore di<br />

spedire le raccomandate online di convocazione<br />

delle assemblee ? L’amministratore<br />

non conosce neppure chi sia materialmente<br />

l’autore delle operazioni di imbustamento.<br />

Gli operatori sono più d’uno, cambiano<br />

spesso e volentieri e su di loro non è<br />

possibile alcun controllo.<br />

Una situazione molto più grave, nel senso<br />

che il rischio di “ fuga” di dati è molto più<br />

elevato, rispetto a quella del portiere che<br />

consegna le convocazioni ai condomini.<br />

Nel caso di spedizioni online più che un<br />

rischio di fuga di informazioni c’è la certezza<br />

che a lungo andare le informazioni<br />

riservate siano indebitamente diffuse.<br />

E’ nostro convincimento pertanto che la<br />

consegna alle aziende postali degli avvisi<br />

di convocazione aperti e leggibili sia assolutamente<br />

illegittimo, in quanto palesemente<br />

in violazione delle direttive e dei<br />

precetti del Codice della Privacy.<br />

Non è dato comprendere come si possa<br />

dubitarne.<br />

Non possiamo quindi concordare in alcun<br />

modo con il parere espresso dal garante<br />

della Privacy che, con una breve nota del<br />

19 settembre 2007, ha velocemente liquidato<br />

la questione affermando che l’amministratore,<br />

nel caso di invio delle convocazioni<br />

con raccomandate online “ potrebbe<br />

tutt’al più fornire un’informativa ai<br />

condomini … specificando che per motivi<br />

di celerità, economicità, accuratezza ecc. la<br />

posta verrà inviata con apposite procedure<br />

elettroniche salvaguardando la riservatezza<br />

delle comunicazioni. Al limite si potrebbe<br />

designare l’enete poste responsabile del<br />

trattamento.”<br />

Ma tale parere è in palese, irrisolvibile contrasto<br />

con i principi posti dal Codice della<br />

Privacy.<br />

Nessuno nega che l’amministratore di<br />

immobili, come qualsiasi altro professionista,<br />

possa avvalersi di collaboratori ( cfr.<br />

Alberto Celeste e Luigi Salciarini, La privacy<br />

nel condominio, Il Sole 24 ore, 2007, pagg.<br />

173 e ss. ).<br />

Ma parimenti nessun dubbio che i “collaboratori”<br />

debbano essere inquadrati nella<br />

figura dei “ soggetti incaricati” e che quindi<br />

nella loro nomina e gestione l’amministratore<br />

debba rispettare una serie molto<br />

precisa e vincolante di obblighi.<br />

Come giustamente sottolineato da Alberto<br />

Celeste e Luigi Salciarini ( opera citata,<br />

pag. 174 ) l’intera attività del collaboratore<br />

innanzitutto deve essere conforme ai precetti<br />

posti dall’art. 30 del Codice della<br />

Privacy :<br />

il soggetto incaricato deve operare sotto<br />

“la diretta autorità del titolare e del<br />

responsabile” ;<br />

il soggetto incaricato deve attenersi alle<br />

istruzioni impartite ;<br />

il soggetto incaricato deve essere individuato<br />

per iscritto ;<br />

deve essere esattamente individuato l’ambito<br />

del trattamento consentito ;<br />

deve essere data preventiva informazione<br />

ai condomini..<br />

Ma nel caso dell’affidamento a terzi della<br />

spedizione dei biglietti di convocazione<br />

delle assemblee abbiamo qualcosa di più e<br />

di diverso rispetto al caso di un collaboratore<br />

dell’amministratore : abbiamo un<br />

“soggetto terzo estraneo” , cioè un soggetto<br />

“ esterno “ sia rispetto al Condominio sia<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #15<br />

ATTUALITÀ<br />

rispetto allo studio professionale dell’amministratore.<br />

Pertanto, nel caso in cui intenda avvalersi<br />

di un soggetto esterno, le cautele dell’amministratore<br />

debbono essere maggiori<br />

rispetto a quelle adottate in caso di collaboratore<br />

di studio.<br />

In particolare il conferimento dell’incarico<br />

ad un soggetto esterno deve ricevere<br />

l’esplicito e preventivo consenso da parte<br />

dei soggetti interessati, vale a dire dei condomini.<br />

Ma, si badi bene, è necessario il consenso<br />

di ciascun condomino, nessuno escluso.<br />

A nulla varrebbe infatti una delibera<br />

assunta a maggioranza.<br />

Inoltre l’amministratore dovrebbe preoccuparsi<br />

di ottenere l’autorizzazione da ogni<br />

nuovo acquirente di un’unità immobiliare,<br />

in quanto sarebbe irrilevante quella data a<br />

suo tempo dal precedente condomino.<br />

In caso di comproprietari l’autorizzazione<br />

dovrà essere rilasciata da ciascuno dei<br />

comproprietari.<br />

Insomma una soluzione impossibile o quasi<br />

da raggiungere nella pratica.<br />

Allo stato quindi, deve ribadirsi che, senza<br />

la preventiva, espressa, formale autorizzazione<br />

di ciascun condomino, la spedizione<br />

degli avvisi di convocazione tramite raccomandate<br />

online con modalità che prevedano<br />

la stampa e l’imbustamento direttamente<br />

da parte delle aziende postali, costituisce<br />

violazione delle norme di riservatezza<br />

poste dal Codice della Privacy e come<br />

tale è da ritenersi illegittima.

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