Regolamento Procedimenti Disciplinari - Comune di Priolo Gargallo
Regolamento Procedimenti Disciplinari - Comune di Priolo Gargallo
Regolamento Procedimenti Disciplinari - Comune di Priolo Gargallo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1. Nel caso <strong>di</strong> commissione in servizio <strong>di</strong> fatti illeciti <strong>di</strong> rilevanza penale,<br />
l’Ente per il tramite dei <strong>di</strong>rigenti responsabili, inizia il proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong>sciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, che<br />
abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede<br />
l’autorità giu<strong>di</strong>ziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del<br />
proce<strong>di</strong>mento penale. Per le infrazioni <strong>di</strong> minore gravità, <strong>di</strong> cui all’articolo<br />
55-bis del D.Lgs 165/01, comma 1, primo periodo, non è ammessa la<br />
sospensione del proce<strong>di</strong>mento. Per le infrazioni <strong>di</strong> maggiore gravità, <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 55-bis, comma 1, del D. Lgs 165/01 secondo periodo, l’Ufficio<br />
Competente, nei casi <strong>di</strong> particolare complessità dell’accertamento del fatto<br />
addebitato al <strong>di</strong>pendente e quando all’esito dell’istruttoria non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong><br />
elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere<br />
il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare fino al termine <strong>di</strong> quello penale, salva la<br />
possibilità <strong>di</strong> adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti<br />
del <strong>di</strong>pendente.<br />
2. Se il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione<br />
<strong>di</strong> una sanzione e, successivamente, il proce<strong>di</strong>mento penale viene definito<br />
con una sentenza irrevocabile <strong>di</strong> assoluzione che riconosce che il fatto<br />
addebitato al <strong>di</strong>pendente non sussiste e non costituisce illecito penale o che<br />
il <strong>di</strong>pendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad<br />
istanza <strong>di</strong> parte da proporsi entro il termine <strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong> sei mesi<br />
dell’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong>sciplinare per mo<strong>di</strong>ficarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione<br />
all’esito del giu<strong>di</strong>zio penale.<br />
3. Se il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare si conclude con l’archiviazione ed il<br />
proce<strong>di</strong>mento penale con una sentenza irrevocabile <strong>di</strong> condanna, l’autorità<br />
competente riapre il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare per adeguare le<br />
determinazioni conclusive all’esito del giu<strong>di</strong>zio penale. Il proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong>sciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile <strong>di</strong> condanna<br />
risulta che il fatto addebitabile al <strong>di</strong>pendente in sede <strong>di</strong>sciplinare comporta<br />
la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una <strong>di</strong>versa.<br />
4. Nei casi in cui ai commi 1, 2 e 3 il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare è,<br />
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione<br />
della sentenza all’amministrazione <strong>di</strong> appartenenza del lavoratore ovvero<br />
dalla presentazione dell’istanza <strong>di</strong> riapertura ed è concluso entro centottanta<br />
giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono<br />
me<strong>di</strong>ante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità<br />
<strong>di</strong>sciplinare competente ed il proce<strong>di</strong>mento prosegue secondo quanto<br />
previsto nell’art. 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità<br />
procedente, nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare ripreso o riaperto, applica le<br />
<strong>di</strong>sposizioni dell’art. 653, commi 1 ed 1-bis, del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale.<br />
Art. 12<br />
8