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Regolamento Procedimenti Disciplinari - Comune di Priolo Gargallo

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5. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione <strong>di</strong>sciplinare, dovuti<br />

all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito<br />

<strong>di</strong>sciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a<br />

condotte aventi oggettiva e palese rilevanza <strong>di</strong>sciplinare, comporta, per i<br />

soggetti responsabili aventi qualifica <strong>di</strong>rigenziale, l'applicazione della<br />

sanzione <strong>di</strong>sciplinare della sospensione dal servizio con privazione della<br />

retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino<br />

ad un massimo <strong>di</strong> tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il<br />

licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione <strong>di</strong><br />

risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo<br />

della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica <strong>di</strong>rigenziale<br />

si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione<br />

della retribuzione, ove non <strong>di</strong>versamente stabilito dal contratto collettivo.<br />

6. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del <strong>di</strong>rigente<br />

in relazione a profili <strong>di</strong> illiceità nelle determinazioni concernenti lo<br />

svolgimento del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare e' limitata, in conformità ai<br />

principi generali, ai casi <strong>di</strong> dolo o colpa grave.<br />

Art.15<br />

Impugnazione delle sanzioni<br />

Le controversie relative ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari sono devolute al<br />

Giu<strong>di</strong>ce Or<strong>di</strong>nario, ai sensi dell’art. 63 del D. lgs. 165/01, previo<br />

esperimento del tentativo <strong>di</strong> Conciliazione previsto dall’art. 66 del D. lgs.<br />

165/01 davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.<br />

SEZIONE II<br />

Disposizioni speciali per il personale Dirigenziale<br />

Art. 16<br />

Principi generali<br />

1. I Dirigenti si conformano al “Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> comportamento delle pubbliche<br />

amministrazioni”, <strong>di</strong> cui al CCNL 22.01.2004.<br />

2. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari<br />

responsabilità che caratterizzano la figura del <strong>di</strong>rigente, nel rispetto del<br />

principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione tra le funzioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e controllo spettanti agli<br />

organi <strong>di</strong> governo e le funzioni <strong>di</strong> gestione amministrativa spettanti alla<br />

<strong>di</strong>rigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine<br />

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