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regolamento per i procedimenti disciplinari per il ... - ULSS Belluno

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REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE<br />

DELL’AZIENDA <strong>ULSS</strong> N. 1 DI BELLUNO<br />

ARTICOLO 1<br />

(Ambito di applicazione)<br />

TITOLO I° - NORME PRELIMINARI<br />

1. Il presente Regolamento si applica al <strong>per</strong>sonale dipendente dell’Azienda <strong>ULSS</strong> n. 1 di<br />

<strong>Belluno</strong>, a tempo indeterminato e a tempo determinato, appartenente all’Area Comparto sanità,<br />

all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e all’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale<br />

Tecnica ed Amministrativa.<br />

2. Le disposizioni ivi contenute si applicano nel caso di violazioni agli obblighi elencati nelle<br />

norme contrattuali, nonché agli artt. 2104 e 2105 codice civ<strong>il</strong>e ed all’art. 55 bis e seguenti del D.<br />

Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009.<br />

3. Il presente Regolamento individua i soggetti titolari dell’azione disciplinare e competenti ad<br />

irrogare sanzioni, nonché la composizione ed <strong>il</strong> funzionamento dell’Ufficio Procedimenti<br />

Disciplinari aziendale.<br />

ARTICOLO 2<br />

(Pubblicità)<br />

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Azienda <strong>ULSS</strong> n. 1<br />

(www.ulss.belluno.it) nonché sulla Intranet aziendale in apposito spazio dedicato.<br />

2. La pubblicazione di cui sopra equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all’ingresso della<br />

sede di lavoro.<br />

ARTICOLO 3<br />

(La responsab<strong>il</strong>ità disciplinare)<br />

TITOLO II° - OBBLIGHI E SANZIONI<br />

1. Con la stipula del contratto individuale di lavoro, l’Azienda ed <strong>il</strong> lavoratore si impegnano a<br />

rispettare la disciplina vigente in materia di lavoro e le regole aziendali.<br />

2. Ogni dipendente è responsab<strong>il</strong>e della conformità della propria condotta alle regole del<br />

lavoro.<br />

3. In caso di inosservanza, all’Azienda è riconosciuto <strong>il</strong> potere di intervenire attraverso lo<br />

strumento del procedimento disciplinare.<br />

ARTICOLO 4<br />

(Obblighi del dipendente)<br />

CAPO I° - Personale dell’area del Comparto<br />

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa<br />

pubblica con impegno e responsab<strong>il</strong>ità, nel rispetto dei principi di buon andamento e<br />

imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo <strong>il</strong> rispetto della legge e l'interesse pubblico<br />

agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua, altresì, <strong>il</strong> proprio comportamento ai<br />

principi riguardanti <strong>il</strong> rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato al CCNl<br />

nonché del Codice Disciplinare.


2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al <strong>per</strong>seguimento dell’efficienza e<br />

dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini<br />

utenti.<br />

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del<br />

servizio, <strong>il</strong> dipendente deve, in particolare:<br />

a) collaborare con d<strong>il</strong>igenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni<br />

<strong>per</strong> l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda o ente anche in<br />

relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;<br />

b) rispettare <strong>il</strong> segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli<br />

ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;<br />

c) non ut<strong>il</strong>izzare a fini privati le informazioni di cui disponga <strong>per</strong> ragioni d'ufficio;<br />

d) nei rapporti con <strong>il</strong> cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle<br />

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste<br />

dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti<br />

nell'azienda o ente, nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine al D.P.R. del<br />

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in<br />

materia di documentazione amministrativa);<br />

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste <strong>per</strong> la r<strong>il</strong>evazione delle<br />

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del<br />

servizio;<br />

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti inter<strong>per</strong>sonali e con gli utenti condotta<br />

uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità<br />

della <strong>per</strong>sona;<br />

g) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio e, nei<br />

<strong>per</strong>iodi di malattia od infortunio, ad attività che possono ritardare <strong>il</strong> recu<strong>per</strong>o psico-fisico;<br />

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che<br />

gli siano impartiti dai su<strong>per</strong>iori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente <strong>il</strong>legittima,<br />

<strong>il</strong> dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita,<br />

dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata <strong>per</strong> iscritto ha <strong>il</strong> dovere di darvi<br />

esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca<br />

<strong>il</strong>lecito amministrativo;<br />

i) vig<strong>il</strong>are sul corretto espletamento dell'attività del <strong>per</strong>sonale sottordinato ove tale compito<br />

rientri nelle proprie responsab<strong>il</strong>ità;<br />

l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;<br />

m) non valersi di quanto è di proprietà dell'azienda o ente <strong>per</strong> ragioni che non siano di<br />

servizio;<br />

n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre ut<strong>il</strong>ità in<br />

connessione con la prestazione lavorativa;<br />

o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda<br />

o ente da parte del <strong>per</strong>sonale e rispettare le disposizioni che regolano l'accesso in locali<br />

non a<strong>per</strong>ti al pubblico da parte di <strong>per</strong>sone estranee;<br />

p) comunicare all'azienda o ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora<br />

temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;<br />

q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza ed inviare <strong>il</strong><br />

certificato medico, salvo comprovato impedimento;<br />

r) astenersi dal partecipare, nell'esercizio della propria attività di servizio, all'adozione di<br />

decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi<br />

finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro <strong>il</strong> quarto grado o conviventi.


ARTICOLO 5<br />

(Sanzioni <strong>disciplinari</strong>)<br />

1. Le violazioni da parte dei lavoratori degli obblighi di cui al precedente articolo 4, danno<br />

luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle<br />

seguenti sanzioni <strong>disciplinari</strong>:<br />

Rimprovero verbale<br />

Rimprovero scritto (censura)<br />

Multa di importo non su<strong>per</strong>iore a quattro ore di retribuzione<br />

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni<br />

Sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un<br />

massimo di sei mesi<br />

Licenziamento con preavviso<br />

Licenziamento senza preavviso.<br />

2. Salvo <strong>il</strong> caso del rimprovero verbale, non può adottarsi alcun provvedimento disciplinare nei<br />

confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito.<br />

ARTICOLO 6<br />

(Obblighi del dirigente)<br />

CAPO II° - Personale dell’Area Dirigenziale<br />

1. Il dirigente conforma la propria condotta ai principi di d<strong>il</strong>igenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e<br />

2105 del codice civ<strong>il</strong>e e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e<br />

responsab<strong>il</strong>ità.<br />

2. Il comportamento del dirigente è improntato al <strong>per</strong>seguimento dell’efficienza e dell’efficacia<br />

dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, o<strong>per</strong>ando<br />

costantemente nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche<br />

amministrazioni, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni, nonché del Codice<br />

Disciplinare.<br />

3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in<br />

particolare, rispettare tutti i seguenti obblighi:<br />

a. assicurare <strong>il</strong> rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di<br />

lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali<br />

e di quelle impartite dall’Azienda e <strong>per</strong>seguire direttamente l’interesse pubblico<br />

nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando<br />

conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;<br />

b. non ut<strong>il</strong>izzare a fini privati le informazioni di cui disponga <strong>per</strong> ragioni d’ufficio;<br />

c. nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di<br />

correttezza e collaborazione nelle relazioni inter<strong>per</strong>sonali, all’interno dell’Azienda con gli<br />

altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli<br />

utenti, da comportamenti lesivi della dignità della <strong>per</strong>sona o che, comunque, possono<br />

nuocere all’immagine dell’Azienda;<br />

d. nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo,<br />

organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria<br />

struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale<br />

e legislativa vigente;<br />

e. astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni<br />

o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o


non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei<br />

conviventi;<br />

f. sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento<br />

dell’attività del <strong>per</strong>sonale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è<br />

preposto, nonché al rispetto delle norme del Codice di comportamento e disciplinare, ivi<br />

compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;<br />

g. informare l’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata<br />

l’azione penale, quando <strong>per</strong> la particolare natura dei reati contestati al dirigente si<br />

possono configurare situazioni di incompatib<strong>il</strong>ità ambientale o di grave pregiudizio <strong>per</strong><br />

l’Azienda;<br />

h. astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, non nei limiti delle<br />

normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;<br />

i. garantire, <strong>per</strong> quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, <strong>il</strong> massimo rispetto dei compiti di<br />

vig<strong>il</strong>anza, o<strong>per</strong>atività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco delle 24 ore,<br />

nell’ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto della normativa contrattuale<br />

vigente;<br />

j. assicurare la massima d<strong>il</strong>igenza nella comp<strong>il</strong>azione e tenuta e controllo delle cartelle<br />

cliniche, referti e risultanze diagnostiche;<br />

k. rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento<br />

dell’attività libero professionale;<br />

l. rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione <strong>per</strong><br />

l’assenza <strong>per</strong> malattia;<br />

m. assolvere d<strong>il</strong>igentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivib<strong>il</strong>i in merito alla<br />

certificazione delle assenze <strong>per</strong> malattia.<br />

4. Il Dirigente è tenuto comunque ad assicurare <strong>il</strong> rispetto delle norme vigenti in materia di<br />

segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati <strong>per</strong>sonali, trasparenza ed accesso all’attività<br />

amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza<br />

sul lavoro, nonché di divieto di fumo.<br />

5. In materia di incompatib<strong>il</strong>ità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001,<br />

anche con riferimento all’art. 1, comma 60 e seguenti della L. n. 662/1996.<br />

ARTICOLO 7<br />

(Sanzioni <strong>disciplinari</strong>)<br />

1. Le violazioni da parte dei dirigenti degli obblighi disciplinati nel sopra richiamato art. 6,<br />

secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo<br />

all’applicazione delle seguenti sanzioni:<br />

Censura scritta<br />

Multa da Euro 200,00 ad Euro 500,00<br />

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni del<br />

Codice disciplinare di cui all’art. 8, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, dei CC.CC.NN.LL. del<br />

6.5.2010<br />

Licenziamento con preavviso secondo le previsioni del Codice disciplinare di cui all’art.<br />

8, comma 11.1 dei CC.CC.NN.LL. del 6.5.2010<br />

Licenziamento senza preavviso secondo le previsioni del Codice disciplinare di cui<br />

all’art. 8, comma 11.2 dei CC.CC.NN.LL. del 6.5.2010.


ARTICOLO 8<br />

(Titolarità dell’azione disciplinare)<br />

TITOLO III° - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />

CAPO I° - L’azione disciplinare<br />

1. La titolarità dell’azione disciplinare è la competenza a contestare gli addebiti ed irrogare la<br />

sanzione disciplinare, previo espletamento del relativo procedimento, secondo le modalità<br />

stab<strong>il</strong>ite dalla vigente normativa, dai CC.CC.NN.LL. e dal presente Regolamento.<br />

2. Fatti salvi i casi particolari di cui al successivo articolo 9, sono titolari dell’azione disciplinare,<br />

<strong>per</strong> l’applicazione delle sanzioni sottoindicate, i seguenti soggetti:<br />

a) violazione disciplinare soggetta alla sanzione dal rimprovero verbale alla sospensione<br />

dal servizio senza retribuzione fino a 10 giorni, compresa l’ipotesi di cui all’ art. 55 bis<br />

comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 1 qualora la sanzione applicab<strong>il</strong>e sia nei limiti della<br />

sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 10 giorni:<br />

• <strong>il</strong> Direttore/Responsab<strong>il</strong>e di U.O/Servizio a cui l’interessato è formalmente<br />

assegnato;<br />

• <strong>il</strong> Direttore di struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione),<br />

qualora l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare rivesta l’incarico di<br />

direzione di struttura complessa in area sanitaria e di direzione di struttura semplice<br />

dipartimentale;<br />

• <strong>il</strong> Direttore di area (Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore<br />

Servizi Sociali) qualora l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare rivesta<br />

l’incarico di direttore di struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione) e<br />

di direzione di U.O. in area professionale, tecnica ed amministrativa;<br />

b) violazione disciplinare soggetta a sanzione su<strong>per</strong>iore alla sospensione dal servizio senza<br />

retribuzione da 11 giorni fino a sei mesi e del licenziamento con preavviso e senza<br />

preavviso ovvero ipotesi di cui all’art. 55 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 qualora la<br />

sanzione applicab<strong>il</strong>e sia nei limiti della sospensione dal servizio senza retribuzione<br />

su<strong>per</strong>iore a 10 giorni 2 :<br />

• l’Ufficio Procedimenti Disciplinari.<br />

3. Le suddette sanzioni devono essere applicate direttamente secondo quanto previsto dalle<br />

rispettive clausole contrattuali e nel rispetto della procedura e dei relativi termini di cui all’art. 55<br />

bis del D. Lgs. n. 165/2001.<br />

4. Agli effetti del presente Regolamento l’espressione “Dirigente competente” 3 si riferisce al<br />

Direttore/Responsab<strong>il</strong>e di U.O./Servizio, al Direttore di struttura (Ospedale, Distretto,<br />

Dipartimento di Prevenzione), al Direttore di Area come individuati nel precedente comma 2 lett.<br />

a) n. 1, n. 2, n. 3.<br />

1 art. 55 bis comma 7 D.Lgs. n. 165/2001:”Il lavoratore dipendente o <strong>il</strong> dirigente, appartenente alla stessa<br />

amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza <strong>per</strong> ragioni di<br />

ufficio o di servizio di informazioni r<strong>il</strong>evanti <strong>per</strong> un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza<br />

giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende<br />

dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,<br />

della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata<br />

alla gravità dell'<strong>il</strong>lecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni”.<br />

2 cfr. nota n. 1<br />

3 di cui al successivo capo II°


5. Agli effetti del presente Regolamento, la ripartizione della competenza è riferita alla misura<br />

massima della sanzione disciplinare teoricamente fissata dal Codice Disciplinare allegato “A” al<br />

presente Regolamento.<br />

6. Agli effetti del presente Regolamento l’espressione “Direttore responsab<strong>il</strong>e” (di<br />

U.O./Servizio) si intende riferita sia ai dirigenti inquadrati a tempo indeterminato, sia ai titolari di<br />

incarico dirigenziale a tempo determinato (compresi quelli ai sensi dell’art. 15-septies del D.Lgs.<br />

n. 502/1992 e s.m.i.), purché assoggettati a contratto di lavoro dipendente con l’Azienda, con<br />

esclusione <strong>per</strong>tanto dei titolari di contratti di consulenza e/o di collaborazione liberoprofessionale<br />

aventi natura di lavoro autonomo.<br />

7. Il “Direttore responsab<strong>il</strong>e” <strong>per</strong> l’avvio e nel corso dei <strong>procedimenti</strong> <strong>disciplinari</strong> può essere<br />

coadiuvato dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.<br />

Art. 9<br />

Azione disciplinare: casi particolari<br />

1. Al fine di evitare possib<strong>il</strong>i disfunzioni nell’ambito del sistema sanzionatorio aziendale, si<br />

precisano i seguenti casi particolari di titolarità dell’azione disciplinare nei confronti del<br />

<strong>per</strong>sonale:<br />

Art. 10<br />

• dipendenti/dirigenti in comando presso altra pubblica amministrazione. La titolarità<br />

dell’azione disciplinare spetta ai soggetti a tal fine individuati nell’ambito di tale<br />

amministrazione, secondo l’ordinamento della medesima. Resta fermo l’obbligo <strong>per</strong><br />

l’amministrazione destinataria del comando di trasmettere la relativa documentazione<br />

all’Azienda <strong>per</strong> l’aggiornamento del fascicolo <strong>per</strong>sonale del dirigente interessato.<br />

• dirigenti di staff: <strong>per</strong> l’irrogazione della sanzione fino alla sospensione dal servizio<br />

senza retribuzione fino a 10 giorni la competenza spetta al Direttore di Area (Direttore<br />

Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Servizi Sociali).<br />

• Direttore/Responsab<strong>il</strong>e di U.O/Servizo: <strong>per</strong> l’irrogazione della sanzione ai sensi<br />

art. 55 sexies, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 4 la competenza è del Direttore di<br />

Area (Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Servizi Sociali).<br />

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD)<br />

1. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) costituisce articolazione istituzionale<br />

dell’organizzazione aziendale, <strong>per</strong> quanto riguarda l’esercizio della potestà disciplinare, ai sensi<br />

della vigente normativa di legge e di contratto.<br />

2. L’UPD è collocato nel Dipartimento Risorse Umane e la sua gestione o<strong>per</strong>ativa è compresa<br />

nell’ambito del Servizio Affari Generali e Legali.<br />

3. L’UPD, nei <strong>procedimenti</strong> <strong>disciplinari</strong> di propria competenza, ha la seguente composizione:<br />

4 art. 55 sexies comma 3 D.Lgs. n. 165/2001: “Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione<br />

disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento<br />

disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'<strong>il</strong>lecito disciplinare irragionevoli o manifestamente<br />

infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese r<strong>il</strong>evanza disciplinare, comporta, <strong>per</strong> i soggetti<br />

responsab<strong>il</strong>i aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal<br />

servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non <strong>per</strong>seguita, fino ad<br />

un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionab<strong>il</strong>i con <strong>il</strong> licenziamento, ed altresì la mancata<br />

attribuzione della retribuzione di risultato <strong>per</strong> un importo pari a quello spettante <strong>per</strong> <strong>il</strong> doppio del <strong>per</strong>iodo<br />

della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione<br />

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stab<strong>il</strong>ito dal<br />

contratto collettivo.


Componenti:<br />

Direttore di Area di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare<br />

con funzioni di Presidente<br />

Direttore del Servizio Personale;<br />

Direttore del Servizio Affari Generali e Legali<br />

Direttore Medico di Ospedale<br />

Direttore di Distretto socio-sanitario di base<br />

Ai fini del suo funzionamento, l’UPD si intende validamente costituito con la presenza di almeno<br />

n. 3 componenti.<br />

Art. 11<br />

(Obbligo di astensione)<br />

1. Si applicano al presidente ed ai componenti dell’UPD le disposizioni in materia di astensione<br />

di cui all’art. 51 del codice di procedura civ<strong>il</strong>e, in quanto applicab<strong>il</strong>i. In ogni caso, <strong>il</strong> presidente ed<br />

i componenti dell’UPD hanno l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento nei<br />

seguenti casi:<br />

a) se i medesimi, o i rispettivi coniugi, sono parenti fino al 4° grado o legati da vincoli di<br />

aff<strong>il</strong>iazione, se sono conviventi o commensali abituali del dipendente sottoposto al<br />

procedimento o del suo procuratore e/o rappresentante sindacale;<br />

b) se i medesimi, o i rispettivi coniugi, hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti<br />

credito/debito con <strong>il</strong> dipendente o con <strong>il</strong> procuratore e/o rappresentante sindacale.<br />

2. Al di fuori dei casi di cui sopra, qualora sussistano in ogni caso gravi ragioni di convenienza,<br />

<strong>il</strong> presidente ed i componenti dell’UPD possono chiedere alla Direzione Aziendale<br />

l’autorizzazione ad astenersi: quest’ultima, valutata la richiesta, decide in merito. Nei casi di cui<br />

sopra, la Direzione Aziendale provvederà a nominare apposito sostituto, limitatamente al<br />

procedimento <strong>per</strong> <strong>il</strong> quale sussistono i predetti motivi di astensione.<br />

Art. 12<br />

(Funzioni del Dirigente competente)<br />

1. Nell’ambito del singolo procedimento disciplinare, <strong>il</strong> Dirigente competente:<br />

Art. 13<br />

• contesta l’addebito al dipendente e lo convoca <strong>per</strong> l’audizione a difesa;<br />

• istruisce <strong>il</strong> procedimento, garantendo <strong>il</strong> contraddittorio;<br />

• irroga la sanzione disciplinare;<br />

• gestisce tutte le comunicazioni, relative al procedimento, dirette al dipendente<br />

interessato e provvede alla notifica del provvedimento finale al dipendente stesso;<br />

• trasmette copia del provvedimento finale al Servizio del Personale.<br />

(Funzioni dell’UPD)<br />

1. Oltre a quanto previsto all’art. 12, competono all’UPD le seguenti funzioni:<br />

• monitoraggio e verifica <strong>per</strong>iodica del corretto esercizio dell’azione disciplinare da parte<br />

dei titolari dell’azione disciplinare, mediante acquisizione di dati e/o notizie;<br />

• assistenza documentale e consulenza tecnico-giuridica, nella fase di istruzione dei<br />

<strong>procedimenti</strong> <strong>disciplinari</strong>, se richiesta da parte dei titolari dell’azione disciplinare;<br />

• eventuale attività formativa in materia disciplinare rivolta ai dipendenti dell’Azienda,<br />

qualora richiesta dalla Direzione Aziendale sulla base di appositi programmi e/o progetti;


• le altre attività e/o compiti previsti dalla legge o dal contratto.<br />

2. Nel corso della fase istruttoria dei <strong>procedimenti</strong> di propria competenza, l’UPD può chiedere<br />

alla Direzione Aziendale l’autorizzazione ad avvalersi di consulenti es<strong>per</strong>ti nelle materie<br />

oggetto del procedimento.<br />

ARTICOLO 14<br />

CAPO II° - PROCEDIMENTO INNANZI AL DIRIGENTE COMPET ENTE<br />

Procedimento fino alla sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 10 giorni.<br />

a) acquisizione della notizia<br />

1. I fatti e/o comportamenti che possono avere r<strong>il</strong>evanza disciplinare, qualora non conosciuti<br />

direttamente, devono essere segnalati con la massima tempestività al Dirigente competente,<br />

come sopra identificato, da chiunque ne venga a conoscenza (dirigenti e/o dipendenti<br />

dell’Azienda, servizi di controllo o di ispezione interni, URP, terzi pubblici o privati, associazioni<br />

od enti esponenziali di interessi collettivi, etc.).<br />

2. La segnalazione dev’essere, di regola, fatta <strong>per</strong> iscritto in forma di esposto o rapporto<br />

(c.d.“prima notizia”).<br />

3. Quando la “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare non presenta sufficienti caratteri<br />

di completezza, attendib<strong>il</strong>ità e verosimiglianza idonei a dare “conoscenza piena” del fatto, <strong>il</strong><br />

Dirigente competente deve tempestivamente compiere i necessari riscontri e/o accertamenti<br />

ispettivi preliminari, onde evitare omissioni, ritardi e/o contestazioni d’addebito lacunose od<br />

inappropriate,<br />

4. In ogni caso, i riscontri preliminari sono obbligatori a fronte di una “prima notizia generica”<br />

(ad es.: informale, di fonte giornalistica, anonima): detti riscontri devono risultare formalizzati<br />

<strong>per</strong> iscritto, o comunque tracciab<strong>il</strong>i, <strong>per</strong> poter fondare o meno la “conoscenza piena” di fatti<br />

disciplinarmente r<strong>il</strong>evanti.<br />

5. In sede di riscontri preliminari, <strong>il</strong> Dirigente competente può chiedere al soggetto, che abbia<br />

comunicato in via informale una “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare, di<br />

formalizzarla <strong>per</strong> iscritto sotto <strong>per</strong>sonale responsab<strong>il</strong>ità del soggetto stesso.<br />

6. I riscontri stessi hanno <strong>per</strong>altro valenza giuridica di attestazione di regolarità amministrativa<br />

del relativo <strong>per</strong>corso.<br />

b) contestazione degli addebiti<br />

1. Il Dirigente competente, valutati i fatti di cui sia stato notiziato ed effettuati gli accertamenti<br />

preliminari del caso, se ritiene tali fatti passib<strong>il</strong>i di sanzione più grave della sospensione dal<br />

servizio senza retribuzione fino a 10 giorni trasmette gli atti all’UPD entro 5 giorni dalla data<br />

della notizia dei fatti.<br />

2. Se invece ritiene i fatti passib<strong>il</strong>i di sanzione disciplinare di propria competenza contesta<br />

l’addebito <strong>per</strong> iscritto al dipendente interessato e lo convoca <strong>per</strong> essere sentito a sua difesa.<br />

3. La contestazione va inoltrata senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla data di<br />

conoscenza del fatto, secondo quanto indicato nella precedente parte a).<br />

4. La data della contestazione, come risultante dal protocollo generale aziendale, costituisce<br />

ad ogni effetto formale inizio del procedimento disciplinare.<br />

5. La contestazione va fatta <strong>per</strong> iscritto (a pena di nullità) e deve indicare in modo puntuale: i<br />

fatti e/o comportamenti addebitati; <strong>il</strong> giorno, l’ora e la sede di convocazione del dipendente<br />

interessato.


6. Non è obbligatoria, ma solo facoltativa, l’indicazione della norma violata e la sanzione che si<br />

intenderebbe applicare.<br />

7. La convocazione del dipendente interessato <strong>per</strong> essere sentito a sua difesa dev’essere<br />

fissata con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata <strong>per</strong> l’audizione.<br />

8. Il dipendente interessato ha diritto di farsi assistere da un procuratore ovvero dal<br />

rappresentante del sindacato a cui aderisce o al quale dà mandato.<br />

9. Entro la data fissata <strong>per</strong> la convocazione, se l’interessato non intende presentarsi, o<br />

comunque se lo ritiene ut<strong>il</strong>e, può inviare una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo<br />

impedimento, <strong>il</strong> dipendente può inoltrare una motivata domanda di posticipo di tale data.<br />

10. In caso di rinvio della convocazione su<strong>per</strong>iore a 10 giorni, a causa dell’impedimento del<br />

dipendente interessato, <strong>il</strong> termine <strong>per</strong> la conclusione del procedimento è prorogato in misura<br />

corrispondente (ad esempio: se la data è posticipata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento dovrà essere<br />

concluso entro 75 giorni anziché 60).<br />

11. Il differimento può essere disposto 1 sola volta nel corso del procedimento: in caso di<br />

ulteriore assenza dell’interessato, <strong>il</strong> Dirigente competente conclude comunque <strong>il</strong> procedimento.<br />

12. La contestazione d’addebito ed ogni altra comunicazione riguardante <strong>il</strong> procedimento<br />

disciplinare sono comunicate al dipendente con le seguenti modalità:<br />

• di regola, consegna a mano nel posto di lavoro: in tal caso, <strong>il</strong> dipendente firma <strong>per</strong><br />

ricevuta una copia del documento, con indicazione del giorno ed ora di ricevimento.In<br />

caso di rifiuto del dipendente a ricevere l’atto, <strong>il</strong> rifiuto stesso va annotato sulla copia e la<br />

comunicazione si intende regolarmente avvenuta;<br />

• tramite posta elettronica certificata, ove questa sia attiva presso la Struttura di<br />

appartenenza dell’interessato e lo stesso disponga di casella di posta elettronica<br />

certificata;<br />

• al numero di fax eventualmente indicato dall’interessato stesso o dal suo procuratore<br />

e/o rappresentante sindacale (limitatamente alle comunicazioni successive alla<br />

contestazione);<br />

• in alternativa alle modalità di cui sopra, a mezzo raccomandata con avviso di<br />

ricevimento ovvero a mezzo ufficiale giudiziario; in caso di giacenza <strong>per</strong> mancato ritiro,<br />

la comunicazione si intende regolarmente avvenuta.<br />

c) istruttoria<br />

1. Il dipendente interessato e/o <strong>il</strong> procuratore e/o rappresentante sindacale hanno diritto di<br />

accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento.<br />

2. Il Dirigente competente, durante l’istruttoria, può acquisire, qualora lo ritenga necessario od<br />

opportuno, informazioni o documenti r<strong>il</strong>evanti <strong>per</strong> <strong>il</strong> procedimento, da altre Strutture e/o Uffici<br />

dell’Azienda ovvero da altre Amministrazioni pubbliche. Il Responsab<strong>il</strong>e della Struttura<br />

aziendale interpellata, ove non impedito in base alle vigenti norme sul segreto d’ufficio, è<br />

obbligato a riscontrare la richiesta nei termini fissati, a pena di responsab<strong>il</strong>ità.<br />

3. Peraltro, l’acquisizione di tali informazioni non comporta sospensione del procedimento né<br />

posticipo del termine <strong>per</strong> concluderlo.<br />

4. Della convocazione e dell’audizione dell’interessato a sua difesa è dato conto in apposito<br />

verbale, datato e sottoscritto dal Dirigente competente, dall’interessato e dal procuratore e/o<br />

rappresentante sindacale che abbiano partecipato alla seduta.<br />

5. Il dipendente interessato, impossib<strong>il</strong>itato <strong>per</strong> grave ed oggettivo impedimento documentato,<br />

può anche farsi rappresentare in audizione dal procuratore o dal rappresentante sindacale,<br />

purché muniti di apposita delega scritta firmata dal dipendente stesso.


6. Il Dirigente competente può chiedere all’UPD l’assistenza tecnico-giuridica da parte di un<br />

componente di detto Ufficio, ai fini della redazione degli atti istruttori.<br />

7. Il Dirigente competente, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può convocare le<br />

<strong>per</strong>sone informate dei fatti oggetto del procedimento, <strong>per</strong> essere sentite come testimoni. Delle<br />

audizioni testimoniali deve essere dato conto in apposito verbale. I testimoni sono sentiti in<br />

apposita separata audizione ed è escluso qualsiasi contraddittorio con <strong>il</strong> dipendente interessato<br />

o <strong>il</strong> suo procuratore o rappresentante sindacale.<br />

d) decisione<br />

1. Effettuata l’istruttoria, <strong>il</strong> Dirigente competente conclude <strong>il</strong> procedimento entro <strong>il</strong> termine<br />

<strong>per</strong>entorio di 60 giorni dalla data della contestazione d’addebito. La violazione di tale<br />

termine comporta la decadenza dell’Azienda dall’azione disciplinare, con conseguente<br />

responsab<strong>il</strong>ità <strong>per</strong>sonale del Dirigente medesimo.<br />

2. Nel caso in cui la data di convocazione del dipendente interessato sia stata posticipata, a<br />

richiesta di quest’ultimo <strong>per</strong> oggettivo e grave impedimento, <strong>il</strong> termine di cui sopra è prorogato<br />

in modo corrispondente (se la data è stata rinviata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento andrà concluso<br />

entro 75 giorni dalla data della contestazione).<br />

3. Il Dirigente competente conclude <strong>il</strong> procedimento con un atto di irrogazione della sanzione,<br />

ovvero, qualora non ravvisi responsab<strong>il</strong>ità disciplinare a carico dell’interessato, con atto di<br />

archiviazione.<br />

4. L’atto di irrogazione della sanzione o di archiviazione è redatto in forma di nota scritta (a<br />

pena di nullità) e deve contenere una sufficiente motivazione della decisione.<br />

5. Per i dirigenti, la Direzione Aziendale, in relazione a documentate esigenze organizzative e<br />

funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, <strong>per</strong> un massimo di 30<br />

giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della<br />

sanzione della sospensione dal servizio.<br />

6. In relazione alla specificità della funzione dirigenziale, <strong>il</strong> Direttore Generale, con<br />

provvedimento motivato e previo consenso del dirigente interessato, può trasformare la<br />

sospensione dal servizio con privazione dello stipendio in una sanzione pecuniaria<br />

corrispondente al numero dei giorni di sospensione dal lavoro, tenendo presente la retribuzione<br />

giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL 10/02/2004. La relativa trattenuta è introitata dal b<strong>il</strong>ancio<br />

dell’Azienda.<br />

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica se la sanzione disciplinare della<br />

sospensione dal servizio è stata irrogata <strong>per</strong>: violazione dell’obbligo di collaborazione con<br />

l’autorità disciplinare; dichiarazioni false o reticenti rese alla stessa autorità; mancato esercizio<br />

colposo dell’azione disciplinare; violazione dell’obbligo di prevenire o contrastare le condotte<br />

assenteistiche.<br />

8. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere comunicato al dipendente, entro<br />

10 giorni dalla sua adozione, e deve contenere espressa menzione della possib<strong>il</strong>ità di proporre<br />

impugnazione innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art.<br />

63 del D.Lgs. n. 165/01. Sono fatte salve le procedure facoltative di conc<strong>il</strong>iazione di cui all’art.<br />

31 L. n. 183/2010.<br />

9. Il provvedimento è notificato al dipendente interessato con le stesse modalità previste <strong>per</strong> la<br />

contestazione d’addebito.<br />

10. Copia dell’atto di irrogazione della sanzione o di archiviazione unitamente a copia di tutta la<br />

documentazione afferente <strong>il</strong> procedimento disciplinare sono trasmessi entro 10 giorni al<br />

Servizio Personale <strong>per</strong> i conseguenti adempimenti giuridici ed economici di competenza.<br />

11. La violazione dei termini stab<strong>il</strong>iti nel presente articolo comporta, <strong>per</strong> l'amministrazione, la<br />

decadenza dall'azione disciplinare ovvero, <strong>per</strong> <strong>il</strong> dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.


Art. 15<br />

CAPO III° - PROCEDIMENTO INNANZI ALL’ U.P.D.<br />

Procedimento <strong>per</strong> sospensioni su<strong>per</strong>iori a 11 giorni/ licenziamento<br />

a) acquisizione della notizia<br />

1. I fatti e/o comportamenti che possono avere r<strong>il</strong>evanza disciplinare, qualora non conosciuti<br />

direttamente, devono essere segnalati con la massima tempestività al Dirigente competente,<br />

come sopra identificato, da chiunque ne venga a conoscenza (dirigenti e/o dipendenti<br />

dell’Azienda, servizi di controllo o di ispezione interni, URP, terzi pubblici o privati, associazioni<br />

od enti esponenziali di interessi collettivi, etc.).<br />

2. La segnalazione dev’essere, di regola, fatta <strong>per</strong> iscritto in forma di esposto o rapporto<br />

(c.d.“prima notizia”).<br />

3. Quando la “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare non presenta sufficienti caratteri<br />

di completezza, attendib<strong>il</strong>ità e verosimiglianza idonei a dare “conoscenza piena” del fatto, <strong>il</strong><br />

Dirigente competente deve tempestivamente compiere i necessari riscontri e/o accertamenti<br />

ispettivi preliminari, onde evitare omissioni, ritardi e/o contestazioni d’addebito lacunose od<br />

inappropriate.<br />

4. In ogni caso, i riscontri preliminari sono obbligatori a fronte di una “prima notizia generica”<br />

(ad es.: informale, di fonte giornalistica, anonima): detti riscontri devono risultare formalizzati<br />

<strong>per</strong> iscritto, o comunque tracciab<strong>il</strong>i, <strong>per</strong> poter fondare o meno la “conoscenza piena” di fatti<br />

disciplinarmente r<strong>il</strong>evanti.<br />

5. In sede di riscontri preliminari, <strong>il</strong> Dirigente competente può chiedere al soggetto, che abbia<br />

comunicato in via informale una “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare, di<br />

formalizzarla <strong>per</strong> iscritto sotto <strong>per</strong>sonale responsab<strong>il</strong>ità del soggetto stesso.<br />

6. I riscontri stessi hanno <strong>per</strong>altro valenza giuridica di attestazione di regolarità amministrativa<br />

del relativo <strong>per</strong>corso. L’UPD, effettuati i riscontri preliminari di cui sopra, ove ritenga i fatti<br />

passib<strong>il</strong>i di sanzione di lieve entità, trasmette gli atti al Dirigente responsab<strong>il</strong>e della struttura a<br />

cui l’interessato è formalmente assegnato, affinché avvii <strong>il</strong> procedimento disciplinare ai sensi del<br />

precedente art. 14.<br />

b) contestazione degli addebiti<br />

1. L’UPD procede alla contestazione degli addebiti non oltre 40 giorni dalla data di ricezione<br />

degli atti da parte del Dirigente competente / dalla conoscenza del fatto.<br />

2. La data della contestazione, come risultante da protocollo generale aziendale, costituisce ad<br />

ogni effetto formale inizio del procedimento disciplinare.<br />

3. La contestazione va fatta <strong>per</strong> iscritto (a pena di nullità) e deve indicare in modo puntuale: i<br />

fatti e/o comportamenti addebitati; <strong>il</strong> giorno, l’ora e la sede di convocazione del dipendente<br />

interessato.<br />

4. Non è obbligatoria, ma solo facoltativa, l’indicazione della norma violata e la sanzione che si<br />

intenderebbe applicare.<br />

5. La convocazione del dipendente interessato <strong>per</strong> essere sentito a sua difesa dev’essere<br />

fissata con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata <strong>per</strong> l’audizione.<br />

6. Il dipendente interessato ha diritto di farsi assistere da un procuratore ovvero dal<br />

rappresentante del sindacato a cui aderisce o al quale dà mandato.<br />

7. Entro la data fissata <strong>per</strong> la convocazione, se l’interessato non intende presentarsi, o<br />

comunque se lo ritiene ut<strong>il</strong>e, può inviare una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo<br />

impedimento, l’interessato può inoltrare una motivata domanda di posticipo di tale data.<br />

8. In caso di rinvio della convocazione su<strong>per</strong>iore a 10 giorni, a causa dell’impedimento del<br />

dirigente interessato, <strong>il</strong> termine <strong>per</strong> la conclusione del procedimento è prorogato in misura


corrispondente (ad esempio: se la data è posticipata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento dovrà essere<br />

concluso entro 135 giorni anziché 120).<br />

9. Il differimento può essere disposto 1 sola volta nel corso del procedimento: in caso di<br />

ulteriore assenza dell’interessato, l’UPD conclude comunque <strong>il</strong> procedimento.<br />

10. La contestazione d’addebito ed ogni altra comunicazione riguardante <strong>il</strong> procedimento<br />

disciplinare sono comunicate al dipendente con le seguenti modalità:<br />

• di regola, consegna a mano nel posto di lavoro: in tal caso, <strong>il</strong> dipendente firma <strong>per</strong><br />

ricevuta una copia del documento, con indicazione del giorno ed ora di ricevimento.<br />

• In caso di rifiuto del dipendente a ricevere l’atto, <strong>il</strong> rifiuto stesso va annotato sulla copia e<br />

la comunicazione si intende regolarmente avvenuta;<br />

• tramite posta elettronica certificata, ove questa sia attiva presso la Struttura di<br />

appartenenza dell’interessato e lo stesso disponga di casella di posta elettronica<br />

certificata;<br />

• al numero di fax eventualmente indicato dall’interessato stesso o dal suo procuratore<br />

e/o rappresentante sindacale (limitatamente alle comunicazioni successive alla<br />

contestazione);<br />

• in alternativa alle modalità di cui sopra, a mezzo raccomandata con avviso di<br />

ricevimento ovvero a mezzo ufficiale giudiziario; in caso di giacenza <strong>per</strong> mancato ritiro,<br />

la comunicazione si intende regolarmente avvenuta.<br />

c) istruttoria<br />

1. Il dipendente interessato e/o <strong>il</strong> procuratore e/o rappresentante sindacale hanno diritto di<br />

accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento.<br />

2. L’UPD, durante l’istruttoria, può acquisire, qualora lo ritenga necessario od opportuno,<br />

informazioni o documenti r<strong>il</strong>evanti <strong>per</strong> <strong>il</strong> procedimento, da altre Strutture e/o Uffici dell’Azienda<br />

ovvero da altre Amministrazioni pubbliche. Il Responsab<strong>il</strong>e della Struttura aziendale<br />

interpellata, ove non impedito in base alle vigenti norme sul segreto d’ufficio, è obbligato a<br />

riscontrare la richiesta nei termini fissati, a pena di responsab<strong>il</strong>ità.<br />

3. Peraltro, l’acquisizione di tali informazioni non comporta sospensione del procedimento né<br />

posticipo del termine <strong>per</strong> concluderlo.<br />

4. Della convocazione e dell’audizione del dipendente interessato a sua difesa è dato conto in<br />

apposito verbale, datato e sottoscritto dai componenti dell’UPD, dall’interessato e dal<br />

procuratore e/o rappresentante sindacale che abbiano partecipato alla seduta.<br />

5. L’UPD si intende validamente costituito, in sede di audizione, con la presenza di almeno 3<br />

componenti.<br />

6. Il dipendente interessato, impossib<strong>il</strong>itato <strong>per</strong> grave ed oggettivo impedimento documentato,<br />

può anche farsi rappresentare in audizione dal procuratore o dal rappresentante sindacale,<br />

purché muniti di apposita delega scritta firmata dal dipendente stesso.<br />

7. L’UPD, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può convocare le <strong>per</strong>sone informate dei<br />

fatti oggetto del procedimento, <strong>per</strong> essere sentite come testimoni. Delle audizioni testimoniali<br />

deve essere dato conto in apposito verbale. I testimoni sono sentiti in apposita separata<br />

audizione ed è escluso qualsiasi contraddittorio con <strong>il</strong> dipendente interessato o <strong>il</strong> suo<br />

procuratore o rappresentante sindacale.<br />

d) decisione<br />

1. Effettuata l’istruttoria, l’UPD conclude <strong>il</strong> procedimento entro <strong>il</strong> termine <strong>per</strong>entorio di 120<br />

giorni dalla data di prima acquisizione della notizia del fatto, anche se avvenuta da parte<br />

del Dirigente responsab<strong>il</strong>e della struttura a cui l’interessato è formalmente assegnato. La


violazione di tale termine comporta la decadenza dell’Azienda dall’azione disciplinare, con<br />

conseguente responsab<strong>il</strong>ità <strong>per</strong>sonale dei componenti l’UPD.<br />

2. Nel caso in cui la data di convocazione del dipendente interessato sia stata posticipata, a<br />

richiesta di quest’ultimo <strong>per</strong> oggettivo e grave impedimento, <strong>il</strong> termine di cui sopra è prorogato<br />

in modo corrispondente (se la data è stata rinviata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento andrà concluso<br />

entro 135 giorni dalla data della contestazione).<br />

3. L’UPD conclude <strong>il</strong> procedimento con l’irrogazione della sanzione ovvero, qualora non ravvisi<br />

responsab<strong>il</strong>ità disciplinare a carico del dipendente interessato, con atto di archiviazione.<br />

4. L’atto di irrogazione della sanzione o di archiviazione è redatto in forma di nota scritta (a<br />

pena di nullità) e deve contenere una sufficiente motivazione della decisione.<br />

5. Nel caso in cui la sanzione irrogata sia quella della sospensione dal servizio, l’atto di<br />

irrogazione della stessa dovrà altresì indicare <strong>il</strong> <strong>per</strong>iodo di applicazione.<br />

6. Per i dirigenti, la Direzione Aziendale, in relazione a documentate esigenze organizzative e<br />

funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, <strong>per</strong> un massimo di 30<br />

giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della<br />

sanzione della sospensione dal servizio.<br />

7. In relazione alla specificità della funzione dirigenziale, <strong>il</strong> Direttore Generale, con<br />

provvedimento motivato e previo consenso del dirigente interessato, può trasformare la<br />

sospensione dal servizio con privazione dello stipendio in una sanzione pecuniaria<br />

corrispondente al numero dei giorni di sospensione dal lavoro, tenendo presente la retribuzione<br />

giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL 10/02/2004. La relativa trattenuta è introitata dal b<strong>il</strong>ancio<br />

dell’Azienda.<br />

8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica se la sanzione disciplinare della<br />

sospensione dal servizio è stata irrogata <strong>per</strong>: violazione dell’obbligo di collaborazione con<br />

l’autorità disciplinare; dichiarazioni false o reticenti rese alla stessa autorità; mancato esercizio<br />

colposo dell’azione disciplinare; violazione dell’obbligo di prevenire o contrastare le condotte<br />

assenteistiche.<br />

9. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere comunicato al dipendente entro<br />

10 giorni dalla sua adozione, e deve contenere espressa menzione della possib<strong>il</strong>ità di proporre<br />

impugnazione innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art.<br />

63 del D.Lgs. n. 165/01. Sono fatte salve le procedure facoltative di conc<strong>il</strong>iazione di cui all’art.<br />

31 L. n. 183/2010.<br />

10. Il provvedimento è notificato al dipendente interessato con le stesse modalità previste <strong>per</strong> la<br />

contestazione d’addebito.<br />

11. La violazione dei termini stab<strong>il</strong>iti nel presente articolo comporta, <strong>per</strong> l'amministrazione, la<br />

decadenza dall'azione disciplinare ovvero, <strong>per</strong> <strong>il</strong> dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.<br />

ARTICOLO 16<br />

(Forme di comunicazione interna)<br />

1. Il provvedimento disciplinare irrogato dall’autorità disciplinare competente come pure <strong>il</strong><br />

provvedimento di archiviazione dovrà essere trasmesso al Servizio Personale nonché alla<br />

struttura di appartenenza del dipendente interessato, <strong>per</strong> i successivi adempimenti di<br />

competenza entro 10 giorni dall’ adozione del provvedimento.<br />

2. La trasmissione avviene in forma riservata attraverso <strong>il</strong> protocollo generale aziendale.


ARTICOLO 17<br />

CAPO IV°<br />

(La determinazione concordata della sanzione)<br />

1. L’autorità disciplinare competente e <strong>il</strong> dirigente, in via conc<strong>il</strong>iativa, possono procedere alla<br />

determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare, ciò al di fuori dei casi <strong>per</strong> i<br />

quali la legge e i CC.CC.NN.LL. prevedono la sanzione del licenziamento con o senza<br />

preavviso.<br />

2. La procedura da adottare è quella prevista dall’art. 12, comma 3, e seguenti dei<br />

CC.CC.NN.LL. del 6/5/2010.<br />

ARTICOLO 18<br />

TITOLO IV° - NORME CONCLUSIVE<br />

(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)<br />

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in<br />

relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55<br />

ter del D.Lgs. n. 165/2001.<br />

2. L’Azienda nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al<br />

dipendente e quando, all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare<br />

l’irrogazione della sanzione, può sospendere <strong>il</strong> procedimento disciplinare attivato.<br />

3. La prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso ai sensi dell’art. 55 ter del D.Lgs. n.<br />

165/2001, in esito alla sentenza penale definitiva, è disciplinata dall’art. 11, comma 3 e seguenti<br />

dei CC.CC.NN.LL. del 6/5/2010.<br />

ARTICOLO 19<br />

(Norma finale)<br />

1. In applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento l’azione disciplinare è<br />

obbligatoria.<br />

2. Il procedimento disciplinare deve essere portato a conclusione anche in caso di cessazione<br />

del rapporto di lavoro o di mob<strong>il</strong>ità del dipendente.<br />

ARTICOLO 20<br />

(Norma di rinvio)<br />

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento viene fatto espresso riferimento alla<br />

normativa statale nonché a quella contrattuale vigente.<br />

2. Qualora la citata normativa preveda modifiche, integrazioni, sostituzioni di quanto indicato<br />

negli articoli del presente atto, le stesse si intendono automaticamente applicab<strong>il</strong>i.<br />

Allegati al presente <strong>regolamento</strong>:<br />

Allegato A Fac-sim<strong>il</strong>e di contestazione di addebiti del Dirigente competente<br />

Allegato B Fac-sim<strong>il</strong>e di irrogazione sanzione da parte del Dirigente competente<br />

Allegato C Fac-sim<strong>il</strong>e di provvedimento di archiviazione da parte del Dirigente competente<br />

Allegato D Fac-sim<strong>il</strong>e di atto di trasmissione atti all’U.P.D. da parte del Dirigente competente<br />

Allegato E Fac-sim<strong>il</strong>e di verbale audizione a difesa


Allegato A<br />

Fac-sim<strong>il</strong>e di contestazione di addebiti da parte del Dirigente competente<br />

Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì ………………………<br />

(Al dipendente)<br />

_____________________<br />

_____________________<br />

_____________________<br />

OGGETTO: Contestazione di addebiti ex art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.<br />

Con la presente si contesta (oppure: A seguito di segnalazione <strong>per</strong>venuta allo<br />

scrivente in data ___________________ da parte di _____________________ si è appreso<br />

del) <strong>il</strong> comportamento, r<strong>il</strong>evante sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o disciplinare, da Lei tenuto in occasione di<br />

_________________________________________________________________________<br />

_______ (descrizione dettagliata e circostanziata del fatto contestato).<br />

Detto comportamento determina una Sua responsab<strong>il</strong>ità disciplinare, riconducib<strong>il</strong>e<br />

al dettato di cui all’art. __, comma ___, lett. ______) del CCNL e s.m.i. (specificare <strong>il</strong> CCNL<br />

area comparto o dirigenza)<br />

In relazione a quanto sopra è convocata <strong>per</strong> <strong>il</strong> _______________, alle ore<br />

______, presso _________________________________, <strong>per</strong> essere sentita a Sua difesa.<br />

Si ricorda che potrà farsi assistere da un avvocato o da un rappresentante<br />

dell’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato e che ha facoltà di<br />

rappresentare, <strong>per</strong> iscritto, le Sue giustificazioni.<br />

tratta.<br />

E’ Sua facoltà, infine, accedere a tutti gli atti istruttori del procedimento di cui si<br />

Distinti saluti.<br />

Consegna a mano: far sottoscrivere dal dipendente <strong>per</strong> ricevuta:<br />

(Luogo, data e ora di ricezione):________________<br />

Firma del dipendente_________________________<br />

IL DIRIGENTE<br />

__________________


Allegato B<br />

Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì ……………………<br />

(Al dipendente)<br />

_____________________<br />

_____________________<br />

e p.c. Al Dirigente del Personale<br />

OGGETTO: Procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del ________,<br />

prot. n. ______ - Irrogazione di sanzione.<br />

Premesso che, con nota del _____________________________, Le veniva contestato<br />

che<br />

____________________________________________________________________________<br />

_____________________________;<br />

Es<strong>per</strong>iti i dovuti accertamenti, preso atto di quanto da Lei sostenuto <strong>per</strong>sonalmente <strong>il</strong><br />

______________ e viste, altresì, le giustificazioni da Lei rese <strong>per</strong> iscritto;<br />

Considerata la gravità dell’infrazione r<strong>il</strong>evata in quanto<br />

_______________________________________ (motivare adeguatamente);<br />

Si irroga la sanzione disciplinare del _______________________<br />

ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. _______del CCNL __________ e s.m.i.<br />

Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Servizio Personale, affinché venga acquisito<br />

agli atti del Suo fascicolo <strong>per</strong>sonale e <strong>per</strong> i successivi occorrendi adempimenti.<br />

Si ricorda che nei confronti del presente provvedimento è possib<strong>il</strong>e proporre impugnazione<br />

innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.<br />

n. 165/01. Sono fatte salve le procedure facoltative di conc<strong>il</strong>iazione di cui all’art. 31 L. n.<br />

183/2010.<br />

Distinti saluti.<br />

Fac-sim<strong>il</strong>e di irrogazione sanzione da parte del Dirigente competente<br />

Consegna a mano: far sottoscrivere dal dipendente <strong>per</strong> ricevuta:<br />

(Luogo, data e ora di ricezione):________________<br />

Firma del dipendente_________________________<br />

IL DIRIGENTE<br />

________________________


Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì<br />

…………………………<br />

(Al dipendente)<br />

_____________________<br />

_____________________<br />

_____________________<br />

Allegato C<br />

Fac-sim<strong>il</strong>e di provvedimento di archiviazione da parte del Dirigente competente<br />

e p.c. Al Dirigente del Personale<br />

OGGETTO: Procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del ________,<br />

prot. n. ______ - Archiviazione.<br />

La presente <strong>per</strong> comunicare che <strong>il</strong> procedimento disciplinare, avviato a Suo carico<br />

con la contestazione di addebiti in oggetto, è stato archiviato, <strong>per</strong> le ragioni di seguito<br />

esposte.<br />

(Motivare adeguatamente).<br />

Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Personale, affinché venga acquisito agli<br />

atti del Suo fascicolo <strong>per</strong>sonale.<br />

Distinti saluti.<br />

Consegna a mano: far sottoscrivere dal dipendente <strong>per</strong> ricevuta:<br />

(Luogo, data e ora di ricezione):________________<br />

Firma del dipendente_________________________<br />

IL DIRIGENTE<br />

_____________________________


Trasmissione atti all’U.P.D. da parte del Dirigente competente<br />

Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì …………………………<br />

Allegato D<br />

All’ UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI<br />

dell’<strong>ULSS</strong> n. 1<br />

OGGETTO: Trasmissione atti all’U.P.D., ai sensi dell’art. 55-bis, comma 3, del D.Lgs. n.<br />

165/2001 e s.m.i.<br />

In data ___________ <strong>il</strong> dipendente ___________________________________ ha<br />

tenuto <strong>il</strong> seguente comportamento<br />

___________________________________________________ (descrizione dettagliata e<br />

circostanziata del fatto contestato).<br />

Si ritiene che detto comportamento determini una responsab<strong>il</strong>ità disciplinare in capo al<br />

dipendente stesso e l’applicab<strong>il</strong>ità di una sanzione su<strong>per</strong>iore alla sospensione dal servizio<br />

con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.<br />

Si rimettono, <strong>per</strong>tanto, a codesto Ufficio tutti gli atti relativi al caso di cui si tratta, <strong>per</strong> i<br />

conseguenti adempimenti.<br />

Distinti saluti.<br />

IL DIRIGENTE<br />

______________


Fac-sim<strong>il</strong>e di verbale audizione a difesa<br />

Allegato E<br />

Oggi, _________ alle ore_______ è presente presso lo studio/Ufficio del Direttore<br />

dell’U.O./Servizio_______ dell’Ospedale/Distretto/Dipartimento di Prevenzione di _________, <strong>il</strong>/<br />

la sig/sig.ra_______ dipendente presso _________ con qualifica_______, in relazione alla<br />

contestazione d’addebiti comunicata <strong>il</strong> giorno ___________ e convocato <strong>per</strong> l’audizione con<br />

nota del ___________.<br />

Il/ la sig/sig.ra_______è assistita da _______<br />

E’ presente all’audizione con funzione verbalizzante<br />

Il dipendente ed <strong>il</strong> suo rappresentante fanno richiamo integrale alla memoria difensiva (se<br />

presentata) depositata al Protocollo Generale dell’<strong>ULSS</strong> n. 1 e datata ___________ (prot.<br />

n._______); <strong>il</strong> dipendente, invitato a rendere dichiarazioni, al riguardo osserva:<br />

“______”.<br />

A questo punto nessuno dovendo aggiungere altro, si decide di concludere l’audizione.<br />

Il presente verbale viene chiuso alle ore ______<br />

IL DIRETTORE U.O./SERVIZIO<br />

__________________________________<br />

IL DIPENDENTE<br />

____________________________<br />

IL RAPPRESENTATE<br />

___________________________________<br />

IL VERBALIZZANTE<br />

____________________________

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