regolamento per i procedimenti disciplinari per il ... - ULSS Belluno
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REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE<br />
DELL’AZIENDA <strong>ULSS</strong> N. 1 DI BELLUNO<br />
ARTICOLO 1<br />
(Ambito di applicazione)<br />
TITOLO I° - NORME PRELIMINARI<br />
1. Il presente Regolamento si applica al <strong>per</strong>sonale dipendente dell’Azienda <strong>ULSS</strong> n. 1 di<br />
<strong>Belluno</strong>, a tempo indeterminato e a tempo determinato, appartenente all’Area Comparto sanità,<br />
all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e all’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale<br />
Tecnica ed Amministrativa.<br />
2. Le disposizioni ivi contenute si applicano nel caso di violazioni agli obblighi elencati nelle<br />
norme contrattuali, nonché agli artt. 2104 e 2105 codice civ<strong>il</strong>e ed all’art. 55 bis e seguenti del D.<br />
Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009.<br />
3. Il presente Regolamento individua i soggetti titolari dell’azione disciplinare e competenti ad<br />
irrogare sanzioni, nonché la composizione ed <strong>il</strong> funzionamento dell’Ufficio Procedimenti<br />
Disciplinari aziendale.<br />
ARTICOLO 2<br />
(Pubblicità)<br />
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Azienda <strong>ULSS</strong> n. 1<br />
(www.ulss.belluno.it) nonché sulla Intranet aziendale in apposito spazio dedicato.<br />
2. La pubblicazione di cui sopra equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all’ingresso della<br />
sede di lavoro.<br />
ARTICOLO 3<br />
(La responsab<strong>il</strong>ità disciplinare)<br />
TITOLO II° - OBBLIGHI E SANZIONI<br />
1. Con la stipula del contratto individuale di lavoro, l’Azienda ed <strong>il</strong> lavoratore si impegnano a<br />
rispettare la disciplina vigente in materia di lavoro e le regole aziendali.<br />
2. Ogni dipendente è responsab<strong>il</strong>e della conformità della propria condotta alle regole del<br />
lavoro.<br />
3. In caso di inosservanza, all’Azienda è riconosciuto <strong>il</strong> potere di intervenire attraverso lo<br />
strumento del procedimento disciplinare.<br />
ARTICOLO 4<br />
(Obblighi del dipendente)<br />
CAPO I° - Personale dell’area del Comparto<br />
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa<br />
pubblica con impegno e responsab<strong>il</strong>ità, nel rispetto dei principi di buon andamento e<br />
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo <strong>il</strong> rispetto della legge e l'interesse pubblico<br />
agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua, altresì, <strong>il</strong> proprio comportamento ai<br />
principi riguardanti <strong>il</strong> rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato al CCNl<br />
nonché del Codice Disciplinare.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al <strong>per</strong>seguimento dell’efficienza e<br />
dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini<br />
utenti.<br />
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del<br />
servizio, <strong>il</strong> dipendente deve, in particolare:<br />
a) collaborare con d<strong>il</strong>igenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni<br />
<strong>per</strong> l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda o ente anche in<br />
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;<br />
b) rispettare <strong>il</strong> segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli<br />
ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;<br />
c) non ut<strong>il</strong>izzare a fini privati le informazioni di cui disponga <strong>per</strong> ragioni d'ufficio;<br />
d) nei rapporti con <strong>il</strong> cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle<br />
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste<br />
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti<br />
nell'azienda o ente, nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine al D.P.R. del<br />
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in<br />
materia di documentazione amministrativa);<br />
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste <strong>per</strong> la r<strong>il</strong>evazione delle<br />
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del<br />
servizio;<br />
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti inter<strong>per</strong>sonali e con gli utenti condotta<br />
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità<br />
della <strong>per</strong>sona;<br />
g) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio e, nei<br />
<strong>per</strong>iodi di malattia od infortunio, ad attività che possono ritardare <strong>il</strong> recu<strong>per</strong>o psico-fisico;<br />
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che<br />
gli siano impartiti dai su<strong>per</strong>iori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente <strong>il</strong>legittima,<br />
<strong>il</strong> dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita,<br />
dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata <strong>per</strong> iscritto ha <strong>il</strong> dovere di darvi<br />
esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca<br />
<strong>il</strong>lecito amministrativo;<br />
i) vig<strong>il</strong>are sul corretto espletamento dell'attività del <strong>per</strong>sonale sottordinato ove tale compito<br />
rientri nelle proprie responsab<strong>il</strong>ità;<br />
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;<br />
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'azienda o ente <strong>per</strong> ragioni che non siano di<br />
servizio;<br />
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre ut<strong>il</strong>ità in<br />
connessione con la prestazione lavorativa;<br />
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda<br />
o ente da parte del <strong>per</strong>sonale e rispettare le disposizioni che regolano l'accesso in locali<br />
non a<strong>per</strong>ti al pubblico da parte di <strong>per</strong>sone estranee;<br />
p) comunicare all'azienda o ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora<br />
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;<br />
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza ed inviare <strong>il</strong><br />
certificato medico, salvo comprovato impedimento;<br />
r) astenersi dal partecipare, nell'esercizio della propria attività di servizio, all'adozione di<br />
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi<br />
finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro <strong>il</strong> quarto grado o conviventi.
ARTICOLO 5<br />
(Sanzioni <strong>disciplinari</strong>)<br />
1. Le violazioni da parte dei lavoratori degli obblighi di cui al precedente articolo 4, danno<br />
luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle<br />
seguenti sanzioni <strong>disciplinari</strong>:<br />
Rimprovero verbale<br />
Rimprovero scritto (censura)<br />
Multa di importo non su<strong>per</strong>iore a quattro ore di retribuzione<br />
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni<br />
Sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un<br />
massimo di sei mesi<br />
Licenziamento con preavviso<br />
Licenziamento senza preavviso.<br />
2. Salvo <strong>il</strong> caso del rimprovero verbale, non può adottarsi alcun provvedimento disciplinare nei<br />
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito.<br />
ARTICOLO 6<br />
(Obblighi del dirigente)<br />
CAPO II° - Personale dell’Area Dirigenziale<br />
1. Il dirigente conforma la propria condotta ai principi di d<strong>il</strong>igenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e<br />
2105 del codice civ<strong>il</strong>e e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e<br />
responsab<strong>il</strong>ità.<br />
2. Il comportamento del dirigente è improntato al <strong>per</strong>seguimento dell’efficienza e dell’efficacia<br />
dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, o<strong>per</strong>ando<br />
costantemente nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche<br />
amministrazioni, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni, nonché del Codice<br />
Disciplinare.<br />
3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in<br />
particolare, rispettare tutti i seguenti obblighi:<br />
a. assicurare <strong>il</strong> rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di<br />
lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali<br />
e di quelle impartite dall’Azienda e <strong>per</strong>seguire direttamente l’interesse pubblico<br />
nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando<br />
conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;<br />
b. non ut<strong>il</strong>izzare a fini privati le informazioni di cui disponga <strong>per</strong> ragioni d’ufficio;<br />
c. nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di<br />
correttezza e collaborazione nelle relazioni inter<strong>per</strong>sonali, all’interno dell’Azienda con gli<br />
altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli<br />
utenti, da comportamenti lesivi della dignità della <strong>per</strong>sona o che, comunque, possono<br />
nuocere all’immagine dell’Azienda;<br />
d. nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo,<br />
organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria<br />
struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale<br />
e legislativa vigente;<br />
e. astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni<br />
o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o
non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei<br />
conviventi;<br />
f. sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento<br />
dell’attività del <strong>per</strong>sonale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è<br />
preposto, nonché al rispetto delle norme del Codice di comportamento e disciplinare, ivi<br />
compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;<br />
g. informare l’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata<br />
l’azione penale, quando <strong>per</strong> la particolare natura dei reati contestati al dirigente si<br />
possono configurare situazioni di incompatib<strong>il</strong>ità ambientale o di grave pregiudizio <strong>per</strong><br />
l’Azienda;<br />
h. astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, non nei limiti delle<br />
normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;<br />
i. garantire, <strong>per</strong> quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, <strong>il</strong> massimo rispetto dei compiti di<br />
vig<strong>il</strong>anza, o<strong>per</strong>atività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco delle 24 ore,<br />
nell’ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto della normativa contrattuale<br />
vigente;<br />
j. assicurare la massima d<strong>il</strong>igenza nella comp<strong>il</strong>azione e tenuta e controllo delle cartelle<br />
cliniche, referti e risultanze diagnostiche;<br />
k. rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento<br />
dell’attività libero professionale;<br />
l. rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione <strong>per</strong><br />
l’assenza <strong>per</strong> malattia;<br />
m. assolvere d<strong>il</strong>igentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivib<strong>il</strong>i in merito alla<br />
certificazione delle assenze <strong>per</strong> malattia.<br />
4. Il Dirigente è tenuto comunque ad assicurare <strong>il</strong> rispetto delle norme vigenti in materia di<br />
segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati <strong>per</strong>sonali, trasparenza ed accesso all’attività<br />
amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza<br />
sul lavoro, nonché di divieto di fumo.<br />
5. In materia di incompatib<strong>il</strong>ità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001,<br />
anche con riferimento all’art. 1, comma 60 e seguenti della L. n. 662/1996.<br />
ARTICOLO 7<br />
(Sanzioni <strong>disciplinari</strong>)<br />
1. Le violazioni da parte dei dirigenti degli obblighi disciplinati nel sopra richiamato art. 6,<br />
secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo<br />
all’applicazione delle seguenti sanzioni:<br />
Censura scritta<br />
Multa da Euro 200,00 ad Euro 500,00<br />
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni del<br />
Codice disciplinare di cui all’art. 8, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, dei CC.CC.NN.LL. del<br />
6.5.2010<br />
Licenziamento con preavviso secondo le previsioni del Codice disciplinare di cui all’art.<br />
8, comma 11.1 dei CC.CC.NN.LL. del 6.5.2010<br />
Licenziamento senza preavviso secondo le previsioni del Codice disciplinare di cui<br />
all’art. 8, comma 11.2 dei CC.CC.NN.LL. del 6.5.2010.
ARTICOLO 8<br />
(Titolarità dell’azione disciplinare)<br />
TITOLO III° - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />
CAPO I° - L’azione disciplinare<br />
1. La titolarità dell’azione disciplinare è la competenza a contestare gli addebiti ed irrogare la<br />
sanzione disciplinare, previo espletamento del relativo procedimento, secondo le modalità<br />
stab<strong>il</strong>ite dalla vigente normativa, dai CC.CC.NN.LL. e dal presente Regolamento.<br />
2. Fatti salvi i casi particolari di cui al successivo articolo 9, sono titolari dell’azione disciplinare,<br />
<strong>per</strong> l’applicazione delle sanzioni sottoindicate, i seguenti soggetti:<br />
a) violazione disciplinare soggetta alla sanzione dal rimprovero verbale alla sospensione<br />
dal servizio senza retribuzione fino a 10 giorni, compresa l’ipotesi di cui all’ art. 55 bis<br />
comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 1 qualora la sanzione applicab<strong>il</strong>e sia nei limiti della<br />
sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 10 giorni:<br />
• <strong>il</strong> Direttore/Responsab<strong>il</strong>e di U.O/Servizio a cui l’interessato è formalmente<br />
assegnato;<br />
• <strong>il</strong> Direttore di struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione),<br />
qualora l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare rivesta l’incarico di<br />
direzione di struttura complessa in area sanitaria e di direzione di struttura semplice<br />
dipartimentale;<br />
• <strong>il</strong> Direttore di area (Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore<br />
Servizi Sociali) qualora l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare rivesta<br />
l’incarico di direttore di struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione) e<br />
di direzione di U.O. in area professionale, tecnica ed amministrativa;<br />
b) violazione disciplinare soggetta a sanzione su<strong>per</strong>iore alla sospensione dal servizio senza<br />
retribuzione da 11 giorni fino a sei mesi e del licenziamento con preavviso e senza<br />
preavviso ovvero ipotesi di cui all’art. 55 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 qualora la<br />
sanzione applicab<strong>il</strong>e sia nei limiti della sospensione dal servizio senza retribuzione<br />
su<strong>per</strong>iore a 10 giorni 2 :<br />
• l’Ufficio Procedimenti Disciplinari.<br />
3. Le suddette sanzioni devono essere applicate direttamente secondo quanto previsto dalle<br />
rispettive clausole contrattuali e nel rispetto della procedura e dei relativi termini di cui all’art. 55<br />
bis del D. Lgs. n. 165/2001.<br />
4. Agli effetti del presente Regolamento l’espressione “Dirigente competente” 3 si riferisce al<br />
Direttore/Responsab<strong>il</strong>e di U.O./Servizio, al Direttore di struttura (Ospedale, Distretto,<br />
Dipartimento di Prevenzione), al Direttore di Area come individuati nel precedente comma 2 lett.<br />
a) n. 1, n. 2, n. 3.<br />
1 art. 55 bis comma 7 D.Lgs. n. 165/2001:”Il lavoratore dipendente o <strong>il</strong> dirigente, appartenente alla stessa<br />
amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza <strong>per</strong> ragioni di<br />
ufficio o di servizio di informazioni r<strong>il</strong>evanti <strong>per</strong> un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza<br />
giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende<br />
dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,<br />
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata<br />
alla gravità dell'<strong>il</strong>lecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni”.<br />
2 cfr. nota n. 1<br />
3 di cui al successivo capo II°
5. Agli effetti del presente Regolamento, la ripartizione della competenza è riferita alla misura<br />
massima della sanzione disciplinare teoricamente fissata dal Codice Disciplinare allegato “A” al<br />
presente Regolamento.<br />
6. Agli effetti del presente Regolamento l’espressione “Direttore responsab<strong>il</strong>e” (di<br />
U.O./Servizio) si intende riferita sia ai dirigenti inquadrati a tempo indeterminato, sia ai titolari di<br />
incarico dirigenziale a tempo determinato (compresi quelli ai sensi dell’art. 15-septies del D.Lgs.<br />
n. 502/1992 e s.m.i.), purché assoggettati a contratto di lavoro dipendente con l’Azienda, con<br />
esclusione <strong>per</strong>tanto dei titolari di contratti di consulenza e/o di collaborazione liberoprofessionale<br />
aventi natura di lavoro autonomo.<br />
7. Il “Direttore responsab<strong>il</strong>e” <strong>per</strong> l’avvio e nel corso dei <strong>procedimenti</strong> <strong>disciplinari</strong> può essere<br />
coadiuvato dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.<br />
Art. 9<br />
Azione disciplinare: casi particolari<br />
1. Al fine di evitare possib<strong>il</strong>i disfunzioni nell’ambito del sistema sanzionatorio aziendale, si<br />
precisano i seguenti casi particolari di titolarità dell’azione disciplinare nei confronti del<br />
<strong>per</strong>sonale:<br />
Art. 10<br />
• dipendenti/dirigenti in comando presso altra pubblica amministrazione. La titolarità<br />
dell’azione disciplinare spetta ai soggetti a tal fine individuati nell’ambito di tale<br />
amministrazione, secondo l’ordinamento della medesima. Resta fermo l’obbligo <strong>per</strong><br />
l’amministrazione destinataria del comando di trasmettere la relativa documentazione<br />
all’Azienda <strong>per</strong> l’aggiornamento del fascicolo <strong>per</strong>sonale del dirigente interessato.<br />
• dirigenti di staff: <strong>per</strong> l’irrogazione della sanzione fino alla sospensione dal servizio<br />
senza retribuzione fino a 10 giorni la competenza spetta al Direttore di Area (Direttore<br />
Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Servizi Sociali).<br />
• Direttore/Responsab<strong>il</strong>e di U.O/Servizo: <strong>per</strong> l’irrogazione della sanzione ai sensi<br />
art. 55 sexies, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 4 la competenza è del Direttore di<br />
Area (Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Servizi Sociali).<br />
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD)<br />
1. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) costituisce articolazione istituzionale<br />
dell’organizzazione aziendale, <strong>per</strong> quanto riguarda l’esercizio della potestà disciplinare, ai sensi<br />
della vigente normativa di legge e di contratto.<br />
2. L’UPD è collocato nel Dipartimento Risorse Umane e la sua gestione o<strong>per</strong>ativa è compresa<br />
nell’ambito del Servizio Affari Generali e Legali.<br />
3. L’UPD, nei <strong>procedimenti</strong> <strong>disciplinari</strong> di propria competenza, ha la seguente composizione:<br />
4 art. 55 sexies comma 3 D.Lgs. n. 165/2001: “Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione<br />
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento<br />
disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'<strong>il</strong>lecito disciplinare irragionevoli o manifestamente<br />
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese r<strong>il</strong>evanza disciplinare, comporta, <strong>per</strong> i soggetti<br />
responsab<strong>il</strong>i aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal<br />
servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non <strong>per</strong>seguita, fino ad<br />
un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionab<strong>il</strong>i con <strong>il</strong> licenziamento, ed altresì la mancata<br />
attribuzione della retribuzione di risultato <strong>per</strong> un importo pari a quello spettante <strong>per</strong> <strong>il</strong> doppio del <strong>per</strong>iodo<br />
della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione<br />
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stab<strong>il</strong>ito dal<br />
contratto collettivo.
Componenti:<br />
Direttore di Area di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare<br />
con funzioni di Presidente<br />
Direttore del Servizio Personale;<br />
Direttore del Servizio Affari Generali e Legali<br />
Direttore Medico di Ospedale<br />
Direttore di Distretto socio-sanitario di base<br />
Ai fini del suo funzionamento, l’UPD si intende validamente costituito con la presenza di almeno<br />
n. 3 componenti.<br />
Art. 11<br />
(Obbligo di astensione)<br />
1. Si applicano al presidente ed ai componenti dell’UPD le disposizioni in materia di astensione<br />
di cui all’art. 51 del codice di procedura civ<strong>il</strong>e, in quanto applicab<strong>il</strong>i. In ogni caso, <strong>il</strong> presidente ed<br />
i componenti dell’UPD hanno l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento nei<br />
seguenti casi:<br />
a) se i medesimi, o i rispettivi coniugi, sono parenti fino al 4° grado o legati da vincoli di<br />
aff<strong>il</strong>iazione, se sono conviventi o commensali abituali del dipendente sottoposto al<br />
procedimento o del suo procuratore e/o rappresentante sindacale;<br />
b) se i medesimi, o i rispettivi coniugi, hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti<br />
credito/debito con <strong>il</strong> dipendente o con <strong>il</strong> procuratore e/o rappresentante sindacale.<br />
2. Al di fuori dei casi di cui sopra, qualora sussistano in ogni caso gravi ragioni di convenienza,<br />
<strong>il</strong> presidente ed i componenti dell’UPD possono chiedere alla Direzione Aziendale<br />
l’autorizzazione ad astenersi: quest’ultima, valutata la richiesta, decide in merito. Nei casi di cui<br />
sopra, la Direzione Aziendale provvederà a nominare apposito sostituto, limitatamente al<br />
procedimento <strong>per</strong> <strong>il</strong> quale sussistono i predetti motivi di astensione.<br />
Art. 12<br />
(Funzioni del Dirigente competente)<br />
1. Nell’ambito del singolo procedimento disciplinare, <strong>il</strong> Dirigente competente:<br />
Art. 13<br />
• contesta l’addebito al dipendente e lo convoca <strong>per</strong> l’audizione a difesa;<br />
• istruisce <strong>il</strong> procedimento, garantendo <strong>il</strong> contraddittorio;<br />
• irroga la sanzione disciplinare;<br />
• gestisce tutte le comunicazioni, relative al procedimento, dirette al dipendente<br />
interessato e provvede alla notifica del provvedimento finale al dipendente stesso;<br />
• trasmette copia del provvedimento finale al Servizio del Personale.<br />
(Funzioni dell’UPD)<br />
1. Oltre a quanto previsto all’art. 12, competono all’UPD le seguenti funzioni:<br />
• monitoraggio e verifica <strong>per</strong>iodica del corretto esercizio dell’azione disciplinare da parte<br />
dei titolari dell’azione disciplinare, mediante acquisizione di dati e/o notizie;<br />
• assistenza documentale e consulenza tecnico-giuridica, nella fase di istruzione dei<br />
<strong>procedimenti</strong> <strong>disciplinari</strong>, se richiesta da parte dei titolari dell’azione disciplinare;<br />
• eventuale attività formativa in materia disciplinare rivolta ai dipendenti dell’Azienda,<br />
qualora richiesta dalla Direzione Aziendale sulla base di appositi programmi e/o progetti;
• le altre attività e/o compiti previsti dalla legge o dal contratto.<br />
2. Nel corso della fase istruttoria dei <strong>procedimenti</strong> di propria competenza, l’UPD può chiedere<br />
alla Direzione Aziendale l’autorizzazione ad avvalersi di consulenti es<strong>per</strong>ti nelle materie<br />
oggetto del procedimento.<br />
ARTICOLO 14<br />
CAPO II° - PROCEDIMENTO INNANZI AL DIRIGENTE COMPET ENTE<br />
Procedimento fino alla sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 10 giorni.<br />
a) acquisizione della notizia<br />
1. I fatti e/o comportamenti che possono avere r<strong>il</strong>evanza disciplinare, qualora non conosciuti<br />
direttamente, devono essere segnalati con la massima tempestività al Dirigente competente,<br />
come sopra identificato, da chiunque ne venga a conoscenza (dirigenti e/o dipendenti<br />
dell’Azienda, servizi di controllo o di ispezione interni, URP, terzi pubblici o privati, associazioni<br />
od enti esponenziali di interessi collettivi, etc.).<br />
2. La segnalazione dev’essere, di regola, fatta <strong>per</strong> iscritto in forma di esposto o rapporto<br />
(c.d.“prima notizia”).<br />
3. Quando la “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare non presenta sufficienti caratteri<br />
di completezza, attendib<strong>il</strong>ità e verosimiglianza idonei a dare “conoscenza piena” del fatto, <strong>il</strong><br />
Dirigente competente deve tempestivamente compiere i necessari riscontri e/o accertamenti<br />
ispettivi preliminari, onde evitare omissioni, ritardi e/o contestazioni d’addebito lacunose od<br />
inappropriate,<br />
4. In ogni caso, i riscontri preliminari sono obbligatori a fronte di una “prima notizia generica”<br />
(ad es.: informale, di fonte giornalistica, anonima): detti riscontri devono risultare formalizzati<br />
<strong>per</strong> iscritto, o comunque tracciab<strong>il</strong>i, <strong>per</strong> poter fondare o meno la “conoscenza piena” di fatti<br />
disciplinarmente r<strong>il</strong>evanti.<br />
5. In sede di riscontri preliminari, <strong>il</strong> Dirigente competente può chiedere al soggetto, che abbia<br />
comunicato in via informale una “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare, di<br />
formalizzarla <strong>per</strong> iscritto sotto <strong>per</strong>sonale responsab<strong>il</strong>ità del soggetto stesso.<br />
6. I riscontri stessi hanno <strong>per</strong>altro valenza giuridica di attestazione di regolarità amministrativa<br />
del relativo <strong>per</strong>corso.<br />
b) contestazione degli addebiti<br />
1. Il Dirigente competente, valutati i fatti di cui sia stato notiziato ed effettuati gli accertamenti<br />
preliminari del caso, se ritiene tali fatti passib<strong>il</strong>i di sanzione più grave della sospensione dal<br />
servizio senza retribuzione fino a 10 giorni trasmette gli atti all’UPD entro 5 giorni dalla data<br />
della notizia dei fatti.<br />
2. Se invece ritiene i fatti passib<strong>il</strong>i di sanzione disciplinare di propria competenza contesta<br />
l’addebito <strong>per</strong> iscritto al dipendente interessato e lo convoca <strong>per</strong> essere sentito a sua difesa.<br />
3. La contestazione va inoltrata senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla data di<br />
conoscenza del fatto, secondo quanto indicato nella precedente parte a).<br />
4. La data della contestazione, come risultante dal protocollo generale aziendale, costituisce<br />
ad ogni effetto formale inizio del procedimento disciplinare.<br />
5. La contestazione va fatta <strong>per</strong> iscritto (a pena di nullità) e deve indicare in modo puntuale: i<br />
fatti e/o comportamenti addebitati; <strong>il</strong> giorno, l’ora e la sede di convocazione del dipendente<br />
interessato.
6. Non è obbligatoria, ma solo facoltativa, l’indicazione della norma violata e la sanzione che si<br />
intenderebbe applicare.<br />
7. La convocazione del dipendente interessato <strong>per</strong> essere sentito a sua difesa dev’essere<br />
fissata con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata <strong>per</strong> l’audizione.<br />
8. Il dipendente interessato ha diritto di farsi assistere da un procuratore ovvero dal<br />
rappresentante del sindacato a cui aderisce o al quale dà mandato.<br />
9. Entro la data fissata <strong>per</strong> la convocazione, se l’interessato non intende presentarsi, o<br />
comunque se lo ritiene ut<strong>il</strong>e, può inviare una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo<br />
impedimento, <strong>il</strong> dipendente può inoltrare una motivata domanda di posticipo di tale data.<br />
10. In caso di rinvio della convocazione su<strong>per</strong>iore a 10 giorni, a causa dell’impedimento del<br />
dipendente interessato, <strong>il</strong> termine <strong>per</strong> la conclusione del procedimento è prorogato in misura<br />
corrispondente (ad esempio: se la data è posticipata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento dovrà essere<br />
concluso entro 75 giorni anziché 60).<br />
11. Il differimento può essere disposto 1 sola volta nel corso del procedimento: in caso di<br />
ulteriore assenza dell’interessato, <strong>il</strong> Dirigente competente conclude comunque <strong>il</strong> procedimento.<br />
12. La contestazione d’addebito ed ogni altra comunicazione riguardante <strong>il</strong> procedimento<br />
disciplinare sono comunicate al dipendente con le seguenti modalità:<br />
• di regola, consegna a mano nel posto di lavoro: in tal caso, <strong>il</strong> dipendente firma <strong>per</strong><br />
ricevuta una copia del documento, con indicazione del giorno ed ora di ricevimento.In<br />
caso di rifiuto del dipendente a ricevere l’atto, <strong>il</strong> rifiuto stesso va annotato sulla copia e la<br />
comunicazione si intende regolarmente avvenuta;<br />
• tramite posta elettronica certificata, ove questa sia attiva presso la Struttura di<br />
appartenenza dell’interessato e lo stesso disponga di casella di posta elettronica<br />
certificata;<br />
• al numero di fax eventualmente indicato dall’interessato stesso o dal suo procuratore<br />
e/o rappresentante sindacale (limitatamente alle comunicazioni successive alla<br />
contestazione);<br />
• in alternativa alle modalità di cui sopra, a mezzo raccomandata con avviso di<br />
ricevimento ovvero a mezzo ufficiale giudiziario; in caso di giacenza <strong>per</strong> mancato ritiro,<br />
la comunicazione si intende regolarmente avvenuta.<br />
c) istruttoria<br />
1. Il dipendente interessato e/o <strong>il</strong> procuratore e/o rappresentante sindacale hanno diritto di<br />
accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento.<br />
2. Il Dirigente competente, durante l’istruttoria, può acquisire, qualora lo ritenga necessario od<br />
opportuno, informazioni o documenti r<strong>il</strong>evanti <strong>per</strong> <strong>il</strong> procedimento, da altre Strutture e/o Uffici<br />
dell’Azienda ovvero da altre Amministrazioni pubbliche. Il Responsab<strong>il</strong>e della Struttura<br />
aziendale interpellata, ove non impedito in base alle vigenti norme sul segreto d’ufficio, è<br />
obbligato a riscontrare la richiesta nei termini fissati, a pena di responsab<strong>il</strong>ità.<br />
3. Peraltro, l’acquisizione di tali informazioni non comporta sospensione del procedimento né<br />
posticipo del termine <strong>per</strong> concluderlo.<br />
4. Della convocazione e dell’audizione dell’interessato a sua difesa è dato conto in apposito<br />
verbale, datato e sottoscritto dal Dirigente competente, dall’interessato e dal procuratore e/o<br />
rappresentante sindacale che abbiano partecipato alla seduta.<br />
5. Il dipendente interessato, impossib<strong>il</strong>itato <strong>per</strong> grave ed oggettivo impedimento documentato,<br />
può anche farsi rappresentare in audizione dal procuratore o dal rappresentante sindacale,<br />
purché muniti di apposita delega scritta firmata dal dipendente stesso.
6. Il Dirigente competente può chiedere all’UPD l’assistenza tecnico-giuridica da parte di un<br />
componente di detto Ufficio, ai fini della redazione degli atti istruttori.<br />
7. Il Dirigente competente, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può convocare le<br />
<strong>per</strong>sone informate dei fatti oggetto del procedimento, <strong>per</strong> essere sentite come testimoni. Delle<br />
audizioni testimoniali deve essere dato conto in apposito verbale. I testimoni sono sentiti in<br />
apposita separata audizione ed è escluso qualsiasi contraddittorio con <strong>il</strong> dipendente interessato<br />
o <strong>il</strong> suo procuratore o rappresentante sindacale.<br />
d) decisione<br />
1. Effettuata l’istruttoria, <strong>il</strong> Dirigente competente conclude <strong>il</strong> procedimento entro <strong>il</strong> termine<br />
<strong>per</strong>entorio di 60 giorni dalla data della contestazione d’addebito. La violazione di tale<br />
termine comporta la decadenza dell’Azienda dall’azione disciplinare, con conseguente<br />
responsab<strong>il</strong>ità <strong>per</strong>sonale del Dirigente medesimo.<br />
2. Nel caso in cui la data di convocazione del dipendente interessato sia stata posticipata, a<br />
richiesta di quest’ultimo <strong>per</strong> oggettivo e grave impedimento, <strong>il</strong> termine di cui sopra è prorogato<br />
in modo corrispondente (se la data è stata rinviata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento andrà concluso<br />
entro 75 giorni dalla data della contestazione).<br />
3. Il Dirigente competente conclude <strong>il</strong> procedimento con un atto di irrogazione della sanzione,<br />
ovvero, qualora non ravvisi responsab<strong>il</strong>ità disciplinare a carico dell’interessato, con atto di<br />
archiviazione.<br />
4. L’atto di irrogazione della sanzione o di archiviazione è redatto in forma di nota scritta (a<br />
pena di nullità) e deve contenere una sufficiente motivazione della decisione.<br />
5. Per i dirigenti, la Direzione Aziendale, in relazione a documentate esigenze organizzative e<br />
funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, <strong>per</strong> un massimo di 30<br />
giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della<br />
sanzione della sospensione dal servizio.<br />
6. In relazione alla specificità della funzione dirigenziale, <strong>il</strong> Direttore Generale, con<br />
provvedimento motivato e previo consenso del dirigente interessato, può trasformare la<br />
sospensione dal servizio con privazione dello stipendio in una sanzione pecuniaria<br />
corrispondente al numero dei giorni di sospensione dal lavoro, tenendo presente la retribuzione<br />
giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL 10/02/2004. La relativa trattenuta è introitata dal b<strong>il</strong>ancio<br />
dell’Azienda.<br />
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica se la sanzione disciplinare della<br />
sospensione dal servizio è stata irrogata <strong>per</strong>: violazione dell’obbligo di collaborazione con<br />
l’autorità disciplinare; dichiarazioni false o reticenti rese alla stessa autorità; mancato esercizio<br />
colposo dell’azione disciplinare; violazione dell’obbligo di prevenire o contrastare le condotte<br />
assenteistiche.<br />
8. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere comunicato al dipendente, entro<br />
10 giorni dalla sua adozione, e deve contenere espressa menzione della possib<strong>il</strong>ità di proporre<br />
impugnazione innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art.<br />
63 del D.Lgs. n. 165/01. Sono fatte salve le procedure facoltative di conc<strong>il</strong>iazione di cui all’art.<br />
31 L. n. 183/2010.<br />
9. Il provvedimento è notificato al dipendente interessato con le stesse modalità previste <strong>per</strong> la<br />
contestazione d’addebito.<br />
10. Copia dell’atto di irrogazione della sanzione o di archiviazione unitamente a copia di tutta la<br />
documentazione afferente <strong>il</strong> procedimento disciplinare sono trasmessi entro 10 giorni al<br />
Servizio Personale <strong>per</strong> i conseguenti adempimenti giuridici ed economici di competenza.<br />
11. La violazione dei termini stab<strong>il</strong>iti nel presente articolo comporta, <strong>per</strong> l'amministrazione, la<br />
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, <strong>per</strong> <strong>il</strong> dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
Art. 15<br />
CAPO III° - PROCEDIMENTO INNANZI ALL’ U.P.D.<br />
Procedimento <strong>per</strong> sospensioni su<strong>per</strong>iori a 11 giorni/ licenziamento<br />
a) acquisizione della notizia<br />
1. I fatti e/o comportamenti che possono avere r<strong>il</strong>evanza disciplinare, qualora non conosciuti<br />
direttamente, devono essere segnalati con la massima tempestività al Dirigente competente,<br />
come sopra identificato, da chiunque ne venga a conoscenza (dirigenti e/o dipendenti<br />
dell’Azienda, servizi di controllo o di ispezione interni, URP, terzi pubblici o privati, associazioni<br />
od enti esponenziali di interessi collettivi, etc.).<br />
2. La segnalazione dev’essere, di regola, fatta <strong>per</strong> iscritto in forma di esposto o rapporto<br />
(c.d.“prima notizia”).<br />
3. Quando la “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare non presenta sufficienti caratteri<br />
di completezza, attendib<strong>il</strong>ità e verosimiglianza idonei a dare “conoscenza piena” del fatto, <strong>il</strong><br />
Dirigente competente deve tempestivamente compiere i necessari riscontri e/o accertamenti<br />
ispettivi preliminari, onde evitare omissioni, ritardi e/o contestazioni d’addebito lacunose od<br />
inappropriate.<br />
4. In ogni caso, i riscontri preliminari sono obbligatori a fronte di una “prima notizia generica”<br />
(ad es.: informale, di fonte giornalistica, anonima): detti riscontri devono risultare formalizzati<br />
<strong>per</strong> iscritto, o comunque tracciab<strong>il</strong>i, <strong>per</strong> poter fondare o meno la “conoscenza piena” di fatti<br />
disciplinarmente r<strong>il</strong>evanti.<br />
5. In sede di riscontri preliminari, <strong>il</strong> Dirigente competente può chiedere al soggetto, che abbia<br />
comunicato in via informale una “prima notizia” di possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evanza disciplinare, di<br />
formalizzarla <strong>per</strong> iscritto sotto <strong>per</strong>sonale responsab<strong>il</strong>ità del soggetto stesso.<br />
6. I riscontri stessi hanno <strong>per</strong>altro valenza giuridica di attestazione di regolarità amministrativa<br />
del relativo <strong>per</strong>corso. L’UPD, effettuati i riscontri preliminari di cui sopra, ove ritenga i fatti<br />
passib<strong>il</strong>i di sanzione di lieve entità, trasmette gli atti al Dirigente responsab<strong>il</strong>e della struttura a<br />
cui l’interessato è formalmente assegnato, affinché avvii <strong>il</strong> procedimento disciplinare ai sensi del<br />
precedente art. 14.<br />
b) contestazione degli addebiti<br />
1. L’UPD procede alla contestazione degli addebiti non oltre 40 giorni dalla data di ricezione<br />
degli atti da parte del Dirigente competente / dalla conoscenza del fatto.<br />
2. La data della contestazione, come risultante da protocollo generale aziendale, costituisce ad<br />
ogni effetto formale inizio del procedimento disciplinare.<br />
3. La contestazione va fatta <strong>per</strong> iscritto (a pena di nullità) e deve indicare in modo puntuale: i<br />
fatti e/o comportamenti addebitati; <strong>il</strong> giorno, l’ora e la sede di convocazione del dipendente<br />
interessato.<br />
4. Non è obbligatoria, ma solo facoltativa, l’indicazione della norma violata e la sanzione che si<br />
intenderebbe applicare.<br />
5. La convocazione del dipendente interessato <strong>per</strong> essere sentito a sua difesa dev’essere<br />
fissata con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata <strong>per</strong> l’audizione.<br />
6. Il dipendente interessato ha diritto di farsi assistere da un procuratore ovvero dal<br />
rappresentante del sindacato a cui aderisce o al quale dà mandato.<br />
7. Entro la data fissata <strong>per</strong> la convocazione, se l’interessato non intende presentarsi, o<br />
comunque se lo ritiene ut<strong>il</strong>e, può inviare una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo<br />
impedimento, l’interessato può inoltrare una motivata domanda di posticipo di tale data.<br />
8. In caso di rinvio della convocazione su<strong>per</strong>iore a 10 giorni, a causa dell’impedimento del<br />
dirigente interessato, <strong>il</strong> termine <strong>per</strong> la conclusione del procedimento è prorogato in misura
corrispondente (ad esempio: se la data è posticipata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento dovrà essere<br />
concluso entro 135 giorni anziché 120).<br />
9. Il differimento può essere disposto 1 sola volta nel corso del procedimento: in caso di<br />
ulteriore assenza dell’interessato, l’UPD conclude comunque <strong>il</strong> procedimento.<br />
10. La contestazione d’addebito ed ogni altra comunicazione riguardante <strong>il</strong> procedimento<br />
disciplinare sono comunicate al dipendente con le seguenti modalità:<br />
• di regola, consegna a mano nel posto di lavoro: in tal caso, <strong>il</strong> dipendente firma <strong>per</strong><br />
ricevuta una copia del documento, con indicazione del giorno ed ora di ricevimento.<br />
• In caso di rifiuto del dipendente a ricevere l’atto, <strong>il</strong> rifiuto stesso va annotato sulla copia e<br />
la comunicazione si intende regolarmente avvenuta;<br />
• tramite posta elettronica certificata, ove questa sia attiva presso la Struttura di<br />
appartenenza dell’interessato e lo stesso disponga di casella di posta elettronica<br />
certificata;<br />
• al numero di fax eventualmente indicato dall’interessato stesso o dal suo procuratore<br />
e/o rappresentante sindacale (limitatamente alle comunicazioni successive alla<br />
contestazione);<br />
• in alternativa alle modalità di cui sopra, a mezzo raccomandata con avviso di<br />
ricevimento ovvero a mezzo ufficiale giudiziario; in caso di giacenza <strong>per</strong> mancato ritiro,<br />
la comunicazione si intende regolarmente avvenuta.<br />
c) istruttoria<br />
1. Il dipendente interessato e/o <strong>il</strong> procuratore e/o rappresentante sindacale hanno diritto di<br />
accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento.<br />
2. L’UPD, durante l’istruttoria, può acquisire, qualora lo ritenga necessario od opportuno,<br />
informazioni o documenti r<strong>il</strong>evanti <strong>per</strong> <strong>il</strong> procedimento, da altre Strutture e/o Uffici dell’Azienda<br />
ovvero da altre Amministrazioni pubbliche. Il Responsab<strong>il</strong>e della Struttura aziendale<br />
interpellata, ove non impedito in base alle vigenti norme sul segreto d’ufficio, è obbligato a<br />
riscontrare la richiesta nei termini fissati, a pena di responsab<strong>il</strong>ità.<br />
3. Peraltro, l’acquisizione di tali informazioni non comporta sospensione del procedimento né<br />
posticipo del termine <strong>per</strong> concluderlo.<br />
4. Della convocazione e dell’audizione del dipendente interessato a sua difesa è dato conto in<br />
apposito verbale, datato e sottoscritto dai componenti dell’UPD, dall’interessato e dal<br />
procuratore e/o rappresentante sindacale che abbiano partecipato alla seduta.<br />
5. L’UPD si intende validamente costituito, in sede di audizione, con la presenza di almeno 3<br />
componenti.<br />
6. Il dipendente interessato, impossib<strong>il</strong>itato <strong>per</strong> grave ed oggettivo impedimento documentato,<br />
può anche farsi rappresentare in audizione dal procuratore o dal rappresentante sindacale,<br />
purché muniti di apposita delega scritta firmata dal dipendente stesso.<br />
7. L’UPD, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può convocare le <strong>per</strong>sone informate dei<br />
fatti oggetto del procedimento, <strong>per</strong> essere sentite come testimoni. Delle audizioni testimoniali<br />
deve essere dato conto in apposito verbale. I testimoni sono sentiti in apposita separata<br />
audizione ed è escluso qualsiasi contraddittorio con <strong>il</strong> dipendente interessato o <strong>il</strong> suo<br />
procuratore o rappresentante sindacale.<br />
d) decisione<br />
1. Effettuata l’istruttoria, l’UPD conclude <strong>il</strong> procedimento entro <strong>il</strong> termine <strong>per</strong>entorio di 120<br />
giorni dalla data di prima acquisizione della notizia del fatto, anche se avvenuta da parte<br />
del Dirigente responsab<strong>il</strong>e della struttura a cui l’interessato è formalmente assegnato. La
violazione di tale termine comporta la decadenza dell’Azienda dall’azione disciplinare, con<br />
conseguente responsab<strong>il</strong>ità <strong>per</strong>sonale dei componenti l’UPD.<br />
2. Nel caso in cui la data di convocazione del dipendente interessato sia stata posticipata, a<br />
richiesta di quest’ultimo <strong>per</strong> oggettivo e grave impedimento, <strong>il</strong> termine di cui sopra è prorogato<br />
in modo corrispondente (se la data è stata rinviata di 15 giorni, <strong>il</strong> procedimento andrà concluso<br />
entro 135 giorni dalla data della contestazione).<br />
3. L’UPD conclude <strong>il</strong> procedimento con l’irrogazione della sanzione ovvero, qualora non ravvisi<br />
responsab<strong>il</strong>ità disciplinare a carico del dipendente interessato, con atto di archiviazione.<br />
4. L’atto di irrogazione della sanzione o di archiviazione è redatto in forma di nota scritta (a<br />
pena di nullità) e deve contenere una sufficiente motivazione della decisione.<br />
5. Nel caso in cui la sanzione irrogata sia quella della sospensione dal servizio, l’atto di<br />
irrogazione della stessa dovrà altresì indicare <strong>il</strong> <strong>per</strong>iodo di applicazione.<br />
6. Per i dirigenti, la Direzione Aziendale, in relazione a documentate esigenze organizzative e<br />
funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, <strong>per</strong> un massimo di 30<br />
giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della<br />
sanzione della sospensione dal servizio.<br />
7. In relazione alla specificità della funzione dirigenziale, <strong>il</strong> Direttore Generale, con<br />
provvedimento motivato e previo consenso del dirigente interessato, può trasformare la<br />
sospensione dal servizio con privazione dello stipendio in una sanzione pecuniaria<br />
corrispondente al numero dei giorni di sospensione dal lavoro, tenendo presente la retribuzione<br />
giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL 10/02/2004. La relativa trattenuta è introitata dal b<strong>il</strong>ancio<br />
dell’Azienda.<br />
8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica se la sanzione disciplinare della<br />
sospensione dal servizio è stata irrogata <strong>per</strong>: violazione dell’obbligo di collaborazione con<br />
l’autorità disciplinare; dichiarazioni false o reticenti rese alla stessa autorità; mancato esercizio<br />
colposo dell’azione disciplinare; violazione dell’obbligo di prevenire o contrastare le condotte<br />
assenteistiche.<br />
9. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere comunicato al dipendente entro<br />
10 giorni dalla sua adozione, e deve contenere espressa menzione della possib<strong>il</strong>ità di proporre<br />
impugnazione innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art.<br />
63 del D.Lgs. n. 165/01. Sono fatte salve le procedure facoltative di conc<strong>il</strong>iazione di cui all’art.<br />
31 L. n. 183/2010.<br />
10. Il provvedimento è notificato al dipendente interessato con le stesse modalità previste <strong>per</strong> la<br />
contestazione d’addebito.<br />
11. La violazione dei termini stab<strong>il</strong>iti nel presente articolo comporta, <strong>per</strong> l'amministrazione, la<br />
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, <strong>per</strong> <strong>il</strong> dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.<br />
ARTICOLO 16<br />
(Forme di comunicazione interna)<br />
1. Il provvedimento disciplinare irrogato dall’autorità disciplinare competente come pure <strong>il</strong><br />
provvedimento di archiviazione dovrà essere trasmesso al Servizio Personale nonché alla<br />
struttura di appartenenza del dipendente interessato, <strong>per</strong> i successivi adempimenti di<br />
competenza entro 10 giorni dall’ adozione del provvedimento.<br />
2. La trasmissione avviene in forma riservata attraverso <strong>il</strong> protocollo generale aziendale.
ARTICOLO 17<br />
CAPO IV°<br />
(La determinazione concordata della sanzione)<br />
1. L’autorità disciplinare competente e <strong>il</strong> dirigente, in via conc<strong>il</strong>iativa, possono procedere alla<br />
determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare, ciò al di fuori dei casi <strong>per</strong> i<br />
quali la legge e i CC.CC.NN.LL. prevedono la sanzione del licenziamento con o senza<br />
preavviso.<br />
2. La procedura da adottare è quella prevista dall’art. 12, comma 3, e seguenti dei<br />
CC.CC.NN.LL. del 6/5/2010.<br />
ARTICOLO 18<br />
TITOLO IV° - NORME CONCLUSIVE<br />
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)<br />
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in<br />
relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55<br />
ter del D.Lgs. n. 165/2001.<br />
2. L’Azienda nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al<br />
dipendente e quando, all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare<br />
l’irrogazione della sanzione, può sospendere <strong>il</strong> procedimento disciplinare attivato.<br />
3. La prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso ai sensi dell’art. 55 ter del D.Lgs. n.<br />
165/2001, in esito alla sentenza penale definitiva, è disciplinata dall’art. 11, comma 3 e seguenti<br />
dei CC.CC.NN.LL. del 6/5/2010.<br />
ARTICOLO 19<br />
(Norma finale)<br />
1. In applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento l’azione disciplinare è<br />
obbligatoria.<br />
2. Il procedimento disciplinare deve essere portato a conclusione anche in caso di cessazione<br />
del rapporto di lavoro o di mob<strong>il</strong>ità del dipendente.<br />
ARTICOLO 20<br />
(Norma di rinvio)<br />
1. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento viene fatto espresso riferimento alla<br />
normativa statale nonché a quella contrattuale vigente.<br />
2. Qualora la citata normativa preveda modifiche, integrazioni, sostituzioni di quanto indicato<br />
negli articoli del presente atto, le stesse si intendono automaticamente applicab<strong>il</strong>i.<br />
Allegati al presente <strong>regolamento</strong>:<br />
Allegato A Fac-sim<strong>il</strong>e di contestazione di addebiti del Dirigente competente<br />
Allegato B Fac-sim<strong>il</strong>e di irrogazione sanzione da parte del Dirigente competente<br />
Allegato C Fac-sim<strong>il</strong>e di provvedimento di archiviazione da parte del Dirigente competente<br />
Allegato D Fac-sim<strong>il</strong>e di atto di trasmissione atti all’U.P.D. da parte del Dirigente competente<br />
Allegato E Fac-sim<strong>il</strong>e di verbale audizione a difesa
Allegato A<br />
Fac-sim<strong>il</strong>e di contestazione di addebiti da parte del Dirigente competente<br />
Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì ………………………<br />
(Al dipendente)<br />
_____________________<br />
_____________________<br />
_____________________<br />
OGGETTO: Contestazione di addebiti ex art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.<br />
Con la presente si contesta (oppure: A seguito di segnalazione <strong>per</strong>venuta allo<br />
scrivente in data ___________________ da parte di _____________________ si è appreso<br />
del) <strong>il</strong> comportamento, r<strong>il</strong>evante sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o disciplinare, da Lei tenuto in occasione di<br />
_________________________________________________________________________<br />
_______ (descrizione dettagliata e circostanziata del fatto contestato).<br />
Detto comportamento determina una Sua responsab<strong>il</strong>ità disciplinare, riconducib<strong>il</strong>e<br />
al dettato di cui all’art. __, comma ___, lett. ______) del CCNL e s.m.i. (specificare <strong>il</strong> CCNL<br />
area comparto o dirigenza)<br />
In relazione a quanto sopra è convocata <strong>per</strong> <strong>il</strong> _______________, alle ore<br />
______, presso _________________________________, <strong>per</strong> essere sentita a Sua difesa.<br />
Si ricorda che potrà farsi assistere da un avvocato o da un rappresentante<br />
dell’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato e che ha facoltà di<br />
rappresentare, <strong>per</strong> iscritto, le Sue giustificazioni.<br />
tratta.<br />
E’ Sua facoltà, infine, accedere a tutti gli atti istruttori del procedimento di cui si<br />
Distinti saluti.<br />
Consegna a mano: far sottoscrivere dal dipendente <strong>per</strong> ricevuta:<br />
(Luogo, data e ora di ricezione):________________<br />
Firma del dipendente_________________________<br />
IL DIRIGENTE<br />
__________________
Allegato B<br />
Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì ……………………<br />
(Al dipendente)<br />
_____________________<br />
_____________________<br />
e p.c. Al Dirigente del Personale<br />
OGGETTO: Procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del ________,<br />
prot. n. ______ - Irrogazione di sanzione.<br />
Premesso che, con nota del _____________________________, Le veniva contestato<br />
che<br />
____________________________________________________________________________<br />
_____________________________;<br />
Es<strong>per</strong>iti i dovuti accertamenti, preso atto di quanto da Lei sostenuto <strong>per</strong>sonalmente <strong>il</strong><br />
______________ e viste, altresì, le giustificazioni da Lei rese <strong>per</strong> iscritto;<br />
Considerata la gravità dell’infrazione r<strong>il</strong>evata in quanto<br />
_______________________________________ (motivare adeguatamente);<br />
Si irroga la sanzione disciplinare del _______________________<br />
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. _______del CCNL __________ e s.m.i.<br />
Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Servizio Personale, affinché venga acquisito<br />
agli atti del Suo fascicolo <strong>per</strong>sonale e <strong>per</strong> i successivi occorrendi adempimenti.<br />
Si ricorda che nei confronti del presente provvedimento è possib<strong>il</strong>e proporre impugnazione<br />
innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.<br />
n. 165/01. Sono fatte salve le procedure facoltative di conc<strong>il</strong>iazione di cui all’art. 31 L. n.<br />
183/2010.<br />
Distinti saluti.<br />
Fac-sim<strong>il</strong>e di irrogazione sanzione da parte del Dirigente competente<br />
Consegna a mano: far sottoscrivere dal dipendente <strong>per</strong> ricevuta:<br />
(Luogo, data e ora di ricezione):________________<br />
Firma del dipendente_________________________<br />
IL DIRIGENTE<br />
________________________
Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì<br />
…………………………<br />
(Al dipendente)<br />
_____________________<br />
_____________________<br />
_____________________<br />
Allegato C<br />
Fac-sim<strong>il</strong>e di provvedimento di archiviazione da parte del Dirigente competente<br />
e p.c. Al Dirigente del Personale<br />
OGGETTO: Procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del ________,<br />
prot. n. ______ - Archiviazione.<br />
La presente <strong>per</strong> comunicare che <strong>il</strong> procedimento disciplinare, avviato a Suo carico<br />
con la contestazione di addebiti in oggetto, è stato archiviato, <strong>per</strong> le ragioni di seguito<br />
esposte.<br />
(Motivare adeguatamente).<br />
Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Personale, affinché venga acquisito agli<br />
atti del Suo fascicolo <strong>per</strong>sonale.<br />
Distinti saluti.<br />
Consegna a mano: far sottoscrivere dal dipendente <strong>per</strong> ricevuta:<br />
(Luogo, data e ora di ricezione):________________<br />
Firma del dipendente_________________________<br />
IL DIRIGENTE<br />
_____________________________
Trasmissione atti all’U.P.D. da parte del Dirigente competente<br />
Prot. n.: …………………………………… Luogo, lì …………………………<br />
Allegato D<br />
All’ UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI<br />
dell’<strong>ULSS</strong> n. 1<br />
OGGETTO: Trasmissione atti all’U.P.D., ai sensi dell’art. 55-bis, comma 3, del D.Lgs. n.<br />
165/2001 e s.m.i.<br />
In data ___________ <strong>il</strong> dipendente ___________________________________ ha<br />
tenuto <strong>il</strong> seguente comportamento<br />
___________________________________________________ (descrizione dettagliata e<br />
circostanziata del fatto contestato).<br />
Si ritiene che detto comportamento determini una responsab<strong>il</strong>ità disciplinare in capo al<br />
dipendente stesso e l’applicab<strong>il</strong>ità di una sanzione su<strong>per</strong>iore alla sospensione dal servizio<br />
con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.<br />
Si rimettono, <strong>per</strong>tanto, a codesto Ufficio tutti gli atti relativi al caso di cui si tratta, <strong>per</strong> i<br />
conseguenti adempimenti.<br />
Distinti saluti.<br />
IL DIRIGENTE<br />
______________
Fac-sim<strong>il</strong>e di verbale audizione a difesa<br />
Allegato E<br />
Oggi, _________ alle ore_______ è presente presso lo studio/Ufficio del Direttore<br />
dell’U.O./Servizio_______ dell’Ospedale/Distretto/Dipartimento di Prevenzione di _________, <strong>il</strong>/<br />
la sig/sig.ra_______ dipendente presso _________ con qualifica_______, in relazione alla<br />
contestazione d’addebiti comunicata <strong>il</strong> giorno ___________ e convocato <strong>per</strong> l’audizione con<br />
nota del ___________.<br />
Il/ la sig/sig.ra_______è assistita da _______<br />
E’ presente all’audizione con funzione verbalizzante<br />
Il dipendente ed <strong>il</strong> suo rappresentante fanno richiamo integrale alla memoria difensiva (se<br />
presentata) depositata al Protocollo Generale dell’<strong>ULSS</strong> n. 1 e datata ___________ (prot.<br />
n._______); <strong>il</strong> dipendente, invitato a rendere dichiarazioni, al riguardo osserva:<br />
“______”.<br />
A questo punto nessuno dovendo aggiungere altro, si decide di concludere l’audizione.<br />
Il presente verbale viene chiuso alle ore ______<br />
IL DIRETTORE U.O./SERVIZIO<br />
__________________________________<br />
IL DIPENDENTE<br />
____________________________<br />
IL RAPPRESENTATE<br />
___________________________________<br />
IL VERBALIZZANTE<br />
____________________________