Le novità introdotte dalla Riforma Brunetta: gli aspetti disciplinari La ...
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<strong>Le</strong> <strong>novità</strong> <strong>introdotte</strong> <strong>dalla</strong> <strong>Riforma</strong> <strong>Brunetta</strong>:<br />
<strong>gli</strong> <strong>aspetti</strong> <strong>disciplinari</strong><br />
<strong>La</strong> responsabilità del lavoro d’equipe<br />
Bologna, 15 dicembre 2010<br />
Avv. Roberta Li Calzi
DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE<br />
Art. 32 Costituzione:<br />
«<strong>La</strong> Repubblica tutela la salute come fondamentale<br />
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e<br />
garantisce cure gratuite a<strong>gli</strong> indigenti.<br />
Nessuno può essere obbligato a un determinato<br />
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.<br />
<strong>La</strong> legge non può in nessun caso violare i limiti<br />
imposti dal rispetto della persona umana.»
CONCETTO DI RESPONSABILITÀ<br />
Obbligo di rispondere di un'azione antigiuridica<br />
(contraria alle norme)<br />
cioè<br />
di sopportare le conseguenze previste <strong>dalla</strong> legge per<br />
quell'azione
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE<br />
Quando l'azione antigiuridica si verifica nel corso<br />
dell'esercizio professionale<br />
si parla di<br />
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
TIPI DI RESPONSABILITÀ<br />
1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE<br />
2. RESPONSABILITÀ CIVILE<br />
3. RESPONSABILITÀ PENALE
1) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE<br />
• Codice Deontologico<br />
• Contratto<br />
Norme violate:
A CHI SI APPLICA:<br />
• Sanitari dipendenti da struttura pubblica<br />
• Sanitari operanti in regime di convenzione<br />
• Sanitari operanti in regime di libera professione
Correttezza<br />
PRINCIPI DEONTOLOGICI<br />
Informazione<br />
Riservatezza<br />
Dignità e decoro professionale<br />
Tolleranza
Il Codice Deontologico del TSRM<br />
Art. 1 Codice Deontologico (2004)<br />
1.3 L’inosservanza di quanto previsto dal presente<br />
Codice deontologico e ogni azione od omissione,<br />
comunque disdicevoli al decoro o al corretto<br />
esercizio della professione, sono punibili con le<br />
sanzioni <strong>disciplinari</strong> previste dalle norme vigenti.
DISPOSIZIONI NORMATIVE<br />
• D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233<br />
• D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221<br />
• <strong>Le</strong>gge 4 agosto 1965, n. 1103<br />
• <strong>Le</strong>gge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei <strong>La</strong>voratori)<br />
• <strong>Le</strong>gge 5 febbraio 1992, n. 175 (aggiornata ai sensi<br />
della <strong>Le</strong>gge n. 42 del 1999)<br />
• CCNL Sanità Pubblica<br />
• CCNL Sanità Privata<br />
• D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165<br />
• D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (attuativo della <strong>Le</strong>gge<br />
n. 15 del 2009, c.d. “<strong>Le</strong>gge <strong>Brunetta</strong>”)
CHI ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE<br />
• 1) Il COLLEGIO TSRM (in base alle norme<br />
contenute nel D.Lgs 233/46 e il D.P.R. 221/50)<br />
• 2) Il DATORE DI LAVORO (AZIENDA)<br />
– 2a) nella Sanità Pubblica si applica il Contratto<br />
Collettivo Nazionale di <strong>La</strong>voro del personale del<br />
comparto del Servizio Sanitario Nazionale<br />
(CCNL)<br />
– 2b) nella Sanità Privata si applica principalmente il<br />
Contratto Collettivo Nazionale di <strong>La</strong>voro del<br />
personale dipendente delle strutture sanitarie<br />
associate Aiop, Aris e Fdg (CCNL)
2)<br />
ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE<br />
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO<br />
• SANITÀ PUBBLICA<br />
• SANITÀ PRIVATA
Art. 7 Statuto dei <strong>La</strong>voratori<br />
Norma posta alla base di qualsiasi previsione di<br />
sanzioni <strong>disciplinari</strong> contenuta nei contratti:<br />
ART. 7 dello Statuto dei <strong>La</strong>voratori
A) CCNL SANITÀ PUBBLICA<br />
L'ultimo è il Contratto Collettivo Nazionale di<br />
<strong>La</strong>voro del personale del comparto del servizio<br />
sanitario nazionale quadriennio normativo 2006-<br />
2009 e biennio economico 2006-2007 (firmato il<br />
10.04.08), che aggiorna il CCNL del 1995 e quello<br />
del 2004.
Sanzioni <strong>disciplinari</strong><br />
(Art. 29 CCNL del 1995 aggiornato)<br />
• a) rimprovero verbale;<br />
• b) rimprovero scritto (censura);<br />
• c) multa di importo variabile fino ad un massimo di<br />
quattro ore di retribuzione;<br />
• d) sospensione dal servizio con privazione della<br />
retribuzione fino a dieci giorni;<br />
• e) sospensione dal servizio con privazione della<br />
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei<br />
mesi;<br />
• f) licenziamento con preavviso;<br />
• g) licenziamento senza preavviso.
A) CCNL SANITÀ PRIVATA<br />
Il più recente è il Contratto Collettivo Nazionale di<br />
<strong>La</strong>voro del personale dipendente delle strutture<br />
sanitarie associate Aiop, Aris e Fdg, Parte<br />
normativa 2002 2005, Biennio economico 2002-<br />
2003
• a) richiamo verbale;<br />
• b) richiamo scritto;<br />
Sanzioni <strong>disciplinari</strong><br />
(Art. 41 CCNL)<br />
• c) multa non superiore all'importo di quattro ore della<br />
retribuzione;<br />
• d) sospensione dal lavoro e <strong>dalla</strong> retribuzione per un<br />
periodo non superiore a dieci giorni;<br />
• e) licenziamento per giusta causa o giustificato<br />
motivo.
"RIFORMA BRUNETTA"<br />
Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (in attuazione<br />
della <strong>Le</strong>gge n. 15/2009) riforma le Norme generali<br />
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />
amministrazioni pubbliche contenute del D.Lgs. 30<br />
marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul Pubblico<br />
Impiego).
Materie oggetto di contrattazione collettiva:<br />
• Definizione delle relazioni sindacali<br />
• Trattamento economico<br />
• Diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro<br />
Sono elencate alcune materie escluse <strong>dalla</strong> contrattazione<br />
collettiva<br />
Su altre materie i contratti collettivi si devono limitare a dare<br />
attuazione alle prescrizioni dettate dalle leggi (tra queste le<br />
sanzioni <strong>disciplinari</strong>)
Capo IV D.Lgs. 150/09: "Sanzioni <strong>disciplinari</strong> e<br />
responsabilità dei dipendenti pubblici"<br />
Art. 54<br />
Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30<br />
marzo 2001 n. 165<br />
(...)<br />
Nelle materie relative alle sanzioni <strong>disciplinari</strong>, alla<br />
valutazione delle prestazioni ai fini della<br />
corresponsione del trattamento accessorio, della<br />
mobilità e delle progressioni economiche, la<br />
contrattazione collettiva è consentita ne<strong>gli</strong> esclusivi<br />
limiti previsti dalle norme di legge.
Art. 68<br />
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di<br />
conciliazione<br />
L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è<br />
sostituito dal seguente: «Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e<br />
sanzioni, procedure conciliative).<br />
(...)<br />
Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,<br />
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al<br />
comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto<br />
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle<br />
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.<br />
<strong>La</strong> pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del<br />
codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e<br />
relative sanzioni, equivale a tutti <strong>gli</strong> effetti alla sua affissione<br />
all’ingresso della sede di lavoro. (...)»
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />
Art. 69<br />
Disposizioni relative al procedimento disciplinare<br />
Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del<br />
2001 è inserito l'art. 55-bis (Forme e termini del<br />
procedimento disciplinare)<br />
1) Irrogazioni di sanzioni meno gravi (dirigente)<br />
2) Irrogazioni di sanzioni più gravi (Ufficio della<br />
"disciplina")
Art. 55-bis D.Lgs. 165/01<br />
1) «Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è<br />
prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al<br />
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal<br />
servizio con privazione della retribuzione per più di<br />
dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il<br />
responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale,<br />
si svolge secondo le disposizioni del comma 2.»
Art. 55-bis D.Lgs. 165/01<br />
2) «Quando il responsabile della struttura non ha<br />
qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni<br />
punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel<br />
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge<br />
secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni<br />
per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica<br />
la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»
Art. 55-bis D.Lgs. 165/01<br />
«6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o<br />
l’ufficio per i procedimenti <strong>disciplinari</strong> possono<br />
acquisire da altre amministrazioni pubbliche<br />
informazioni o documenti rilevanti per la definizione<br />
del procedimento. <strong>La</strong> predetta attività istruttoria non<br />
determina la sospensione del procedimento, né il<br />
differimento dei relativi termini.»
1. Modalità di comunicazione al dipendente de<strong>gli</strong> atti:<br />
• Posta elettronica certificata<br />
• Fax<br />
• Raccomandata a.r.<br />
2. Diritto di accesso del dipendente a<strong>gli</strong> atti istruttori<br />
3. Prosecuzione del procedimento sia in caso di<br />
trasferimento che di dimissioni del dipendente
Art. 55-ter D.Lgs. 165/01<br />
Art. 55- ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e<br />
procedimento penale)<br />
«1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto<br />
o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità<br />
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del<br />
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di<br />
cui all’articolo 55- bis, comma 1, primo periodo, non è<br />
ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di<br />
maggiore gravità, di cui all’articolo 55- bis , comma 1,<br />
secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare<br />
complessità dell’accertamento del fatto addebitato al<br />
dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di<br />
elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione,<br />
può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di<br />
quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o<br />
altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.»
Art. 55-ter D.Lgs. 165/01<br />
«2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si<br />
conclude con l’irrogazione di una sanzione e,<br />
successivamente, il procedimento penale viene<br />
definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione<br />
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente<br />
non sussiste o non costituisce illecito penale o che il<br />
dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità<br />
competente, ad istanza di parte da proporsi entro il<br />
termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità<br />
della pronuncia penale, riapre il procedimento<br />
disciplinare per modificarne o confermarne l’atto<br />
conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.»
Art. 55-ter D.Lgs. 165/01<br />
«3. Se il procedimento disciplinare si conclude con<br />
l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza<br />
irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre<br />
il procedimento disciplinare per adeguare le<br />
determinazioni conclusive all’esito del giudizio<br />
penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì,<br />
se <strong>dalla</strong> sentenza irrevocabile di condanna risulta che<br />
il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare<br />
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è<br />
stata applicata una diversa.»
COME CAMBIANO LE SANZIONI<br />
• Sono ampliate le ipotesi di condotta illecita che<br />
comportano l’irrogazione della sanzione del<br />
licenziamento che si applica, oltre che nel caso in cui<br />
ricorrano la giusta causa o il giustificato motivo e<br />
nelle ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo,<br />
anche nei casi previsti dall’art. 55-quater.<br />
• Ulteriore ipotesi di licenziamento disciplinare è<br />
quella conseguente ad una prestazione lavorativa<br />
che comporti una valutazione di “insufficiente<br />
rendimento”.
• In tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica<br />
deve essere inviata per via telematica, direttamente dal<br />
medico o <strong>dalla</strong> struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto<br />
nazionale della previdenza sociale.<br />
• L’inosservanza de<strong>gli</strong> obblighi di trasmissione per via<br />
telematica della certificazione medica concernente assenze di<br />
lavoratori per malattia è una nuova forma di illecito<br />
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta<br />
l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i<br />
medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie<br />
locali, della decadenza <strong>dalla</strong> convenzione, in modo<br />
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
• L’art. 55-quinquies prevede che il lavoratore<br />
dipendente di una pubblica amministrazione che<br />
attesta falsamente la propria presenza in servizio,<br />
mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento<br />
della presenza o con altre modalità fraudolente,<br />
ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una<br />
certificazione medica falsa o falsamente attestante<br />
uno stato di malattia è punito con la reclusione da<br />
uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600<br />
euro.
• Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 (16<br />
novembre 2009) non è ammessa l'impugnazione di<br />
sanzioni <strong>disciplinari</strong> davanti ai collegi arbitrali di<br />
disciplina.
LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183<br />
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di<br />
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di<br />
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi<br />
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,<br />
nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in<br />
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (collegato<br />
alla manovra di finanza pubblica per <strong>gli</strong> anni 2009-2013).<br />
• É cancellata l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione<br />
nelle controversie e il prestatore di lavoro può decidere se<br />
ricorrere all'arbitrato preventivamente e non quando insorge<br />
una controversia.
Tratto dall'inserto de<br />
Il sole 24 ORE<br />
"Speciale <strong>Riforma</strong><br />
<strong>Brunetta</strong>"<br />
(novembre 2009)
Tratto dall'inserto de<br />
Il sole 24 ORE<br />
"Speciale <strong>Riforma</strong><br />
<strong>Brunetta</strong>"<br />
(novembre 2009)
GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA IN IN<br />
MATERIA MATERIA DISCIPLINARE<br />
DISCIPLINARE
Pronunce della Corte di Cassazione<br />
• <strong>La</strong> contestazione di un addebito disciplinare deve<br />
contenere specifici riferimenti oggettivi, soggettivi e<br />
di tempo, in base all'art. 7 St. <strong>La</strong>v. (Cassaz. del 2004)<br />
• Anche quando il lavoratore si rende responsabile di<br />
un comportamento per il quale il contratto collettivo<br />
prevede la sanzione del licenziamento, il giudice deve<br />
verificare la configurabilità di una giusta causa<br />
(Cassaz. del 2004)<br />
• Licenziamento per giusta causa: valutazione del<br />
giudice anche se il fatto è previsto dal CCNL come<br />
giusta causa (Cassaz. del 2007)
Pronunce recenti<br />
• Cassazione Penale n. 6758/2009<br />
«Dare delle "mezze maniche" ai propri dipendenti<br />
integra <strong>gli</strong> estremi del reato di ingiuria giacchè<br />
offende l'onore o il decoro della persona. Ed è proprio<br />
in ambito lavorativo che si deve avere particolare<br />
attenzione a distinguere tra ciò che costituisce un<br />
legittimo "richiamo" del dipendente e ciò che invece<br />
sconfina dai limiti della correttezza del rispetto della<br />
dignità umana»
• Cassazione <strong>La</strong>voro 5 dicembre 2007 n. 25313<br />
«Con riferimento al caso di assegnazione di mansioni<br />
non rispondenti alla qualifica rivestita dal lavoratore,<br />
la Cassazione ha ritenuto che quest’ultimo possa<br />
richiedere giudizialmente la riconduzione della<br />
prestazione nell'ambito della qualifica di<br />
appartenenza e se - in linea di massima - non è<br />
autorizzato a rifiutarsi di eseguire la prestazione<br />
lavorativa richiesta<strong>gli</strong>, nondimeno può<br />
legittimamente invocare l'art. 1460 del cod. civ.,<br />
rendendosi inadempiente, solo in caso di totale<br />
inadempimento dell'altra parte»
• Cassazione <strong>La</strong>voro 22 febbraio 2008 n. 4673<br />
«Il lavoratore, cui siano state assegnate mansioni<br />
non conformi alla sua qualifica, può rifiutare lo<br />
svolgimento di singole prestazioni lavorative che non<br />
siano conformi alla propria qualifica, ma non può<br />
rifiutare lo svolgimento di qualsiasi prestazione<br />
lavorativa»
• Cassazione <strong>La</strong>voro 20 marzo 2009 n. 6907<br />
Inveire e gridare contro i subordinati è mobbing<br />
1. «Il clima aziendale nei confronti della lavoratrice<br />
era diventato pesante, dato che i rimproveri orali da<br />
parte dei superiori venivano effettuati adottando<br />
toni pesanti ed in modo tale che potessero essere<br />
uditi da<strong>gli</strong> altri colleghi di lavoro»<br />
2. «Sussiste una sproporzione evidente tra il<br />
provvedimento di licenziamento ed i tre lievi<br />
addebiti riportati nelle precedenti contestazioni del<br />
datore di lavoro»
• Cassazione <strong>La</strong>voro 18 marzo 2009 n. 6569<br />
«Non può giustificarsi come giusta causa il<br />
licenziamento del lavoratore a seguito di condotta<br />
irriguardosa verso il proprio datore di lavoro o<br />
superiore gerarchico, consistente in espressioni poco<br />
educate, se la medesima condotta è il frutto di una<br />
reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai<br />
rimproveri ricevuti».
• Cassazione Penale n. 2927/2009<br />
«L'utilizzazione delle espressioni "<strong>Le</strong>i è un incapace,<br />
<strong>Le</strong>i è un incompetente" può configurare il reato di<br />
ingiuria giacché in tema di ingiuria, affinché una<br />
doverosa critica da parte di un soggetto in posizione<br />
di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole<br />
comportamento, in atti di ufficio, di un suo<br />
subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo,<br />
occorre che le espressioni usate individuino <strong>gli</strong> <strong>aspetti</strong><br />
censurabili del comportamento stesso, chiariscano i<br />
connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale<br />
trasgressione realizzata»
• Cassazione Penale n. 41471/2009<br />
«Commette reato di truffa il dipendente pubblico<br />
che si fa timbrare il cartellino da un collega per<br />
andarsene allo stadio: nella fattispecie si è verificata<br />
una lesione concreta e definitiva del patrimonio<br />
dell'ente pubblico, mediante una dazione patrimoniale<br />
non dovuta, costituita dal corrispettivo non dovuto,<br />
pacificamente percepito dall'imputato»
• Cassazione <strong>La</strong>voro 11 febbraio 2010<br />
«É legittimo il licenziamento di un dipendente che ha<br />
uno "scarso rendimento" rispetto al livello di<br />
produttività "media" dei colleghi»<br />
Il dipendente si era difeso sostenendo di essere stato<br />
demansionato, ma a questa obiezione l'azienda aveva<br />
risposto che aveva accettato il nuovo incarico e che<br />
quindi avrebbe dovuto portarlo avanti con una certa<br />
diligenza.
• Cassazione <strong>La</strong>voro n. 2615/2010<br />
«L'adozione di una sanzione disciplinare per<br />
comportamenti serbati nel reparto può essere una<br />
fonte di conflitto idoneo a turbare la funzionalità,<br />
quindi l'assegnazione ad altro reparto, lungi dal<br />
configurare mobbing, era da considerare giustificata e<br />
persino doverosa sotto il profilo del buon andamento<br />
del servizio pubblico»
• Cassazione <strong>La</strong>voro n. 4375/2010<br />
«É vietato spiare il dipendente in ufficio, che può<br />
navigare sul web anche nelle ore di ufficio. Se la<br />
navigazione avviene senza farne troppi abusi, il<br />
dipendente non può essere licenziato. Il<br />
comportamento della dipendente licenziata, era stato<br />
riscontrato attraverso un controllo informatico<br />
disposto dall'azienda».
TIPI DI RESPONSABILITÀ<br />
1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE<br />
2. RESPONSABILITÀ CIVILE<br />
3. RESPONSABILITÀ PENALE
• Codice Civile<br />
• <strong>Le</strong>ggi Speciali<br />
1) RESPONSABILITÀ CIVILE<br />
Norme violate:
1) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE<br />
(AQUILIANA)<br />
2) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
1) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE<br />
Art. 2043 Codice Civile:<br />
«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad<br />
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha<br />
commesso il fatto a risarcire il danno»
• CONDOTTE DOLOSE<br />
• CONDOTTE COLPOSE<br />
1) ne<strong>gli</strong>genza, imprudenza, imperizia<br />
2) inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o<br />
discipline
• ONERE DELLA PROVA: grava sul danneggiato<br />
l’onere di dimostrare la colpa, il danno e il nesso di<br />
causalità.<br />
• PRESCRIZIONE: l'azione di responsabilità per<br />
l'illecito extracontrattuale si prescrive in cinque anni.<br />
• RISARCIMENTO DANNI: si estende anche tutti i<br />
danni non prevedibili al momento del sorgere<br />
dell'obbligazione.
EVOLUZIONE<br />
Dalla responsabilità EXTRACONTRATTUALE<br />
alla responsabilità CONTRATTUALE
Articolo 32 della Costituzione<br />
TUTELA DELLA SALUTE:<br />
“diritto fondamentale dell’individuo”<br />
“interesse della collettività”
2) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE<br />
Art. 1218 Codice Civile:<br />
«Il debitore che non esegue esattamente la<br />
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del<br />
danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo<br />
è stato determinato da impossibilità della prestazione<br />
derivante da causa a lui non imputabile»
• ONERE DELLA PROVA: il creditore della<br />
prestazione (paziente) deve limitarsi a dedurre<br />
l'inadempimento ed è il debitore (sanitario) che dovrà<br />
dimostrare che l'inadempimento è stato determinato<br />
dall'impossibilità della prestazione, derivante da<br />
causa lui non imputabile.<br />
• PRESCRIZIONE (ordinaria): l'azione di<br />
responsabilità per l'illecito contrattuale si prescrive in<br />
dieci anni.<br />
• RISARCIMENTO DANNI: contempla solo i danni<br />
prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione.
Art. 1176 Codice Civile:<br />
«Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare<br />
la diligenza del buon padre di fami<strong>gli</strong>a.<br />
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti<br />
all'esercizio di un'attività professionale la diligenza<br />
deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività<br />
esercitata»
Art. 2236 Codice Civile:<br />
«Se la prestazione implica la soluzione di problemi<br />
tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non<br />
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa<br />
grave»
Sentenza Corte di Cassazione 8.6.1975, n. 2439<br />
• la speciale difficoltà di cui all’art. 2236 c.c. doveva<br />
essere valutata alla luce delle circostanze del caso<br />
concreto;<br />
• l’inosservanza delle regole precise ed indiscusse<br />
relative ad una ipotesi routinaria poteva integrare la<br />
responsabilità del sanitario anche per colpa lieve;<br />
• la responsabilità del sanitario doveva essere limitata<br />
alla sola colpa grave nelle ipotesi in cui il caso<br />
concreto si prospettasse come straordinario o<br />
eccezionale.
CONTATTO SOCIALE<br />
Sentenza Corte di Cassazione 22.1.1999, n. 589<br />
«l'obbligazione del medico dipendente del servizio<br />
sanitario per responsabilità professionale nei<br />
confronti del paziente, ancorché non fondata su<br />
contratto, ma sul "contatto sociale" connotato<br />
dall'affidamento che il malato pone nella<br />
professionalità dell'esercente una professione<br />
protetta, ha natura contrattuale: tale natura viene<br />
individuata non con riferimento alla fonte<br />
dell'obbligazione, ma al contenuto del rapporto».
Cass. Sezioni Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 577<br />
Il medico e l’ospedale (senza alcuna differenza tra<br />
strutture pubbliche e private) rispondono a titolo<br />
contrattuale dei danni arrecati dal sanitario per il solo<br />
fatto del “contatto” intervenuto con il paziente,<br />
indipendentemente dall’assunzione formale di<br />
obblighi riconducibili ad una fonte negoziale tipica.
1) RESPONSABILITÀ PENALE<br />
Art. 40 Codice Penale:<br />
«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto<br />
<strong>dalla</strong> legge come reato, se l’evento dannoso o<br />
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato,<br />
non e’ conseguenza della sua azione od omissione.<br />
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico<br />
di impedire, equivale a cagionarlo».
Art. 43 Codice Penale:<br />
Il delitto è COLPOSO, o contro l’intenzione, quando<br />
l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente<br />
e si verifica a causa di ne<strong>gli</strong>genza o imprudenza o<br />
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,<br />
regolamenti, ordini o discipline.
Requisiti del comportamento tecnico colposo:<br />
• IMPERIZIA: fare ciò che non si sa fare (insufficienti<br />
conoscenze diagnostico-terapeutiche)<br />
• NEGLIGENZA: non fare ciò che si deve fare<br />
• IMPRUDENZA: fare ciò che non si deve fare<br />
• INOSSERVANZA di leggi, regolamenti...
• PENE PECUNIARIE<br />
CONSEGUENZE:<br />
• SANZIONI DETENTIVE
CONCLUSIONI<br />
17.439 sinistri nel 1996 28.383 nel 2006<br />
"Ogni giorno denunciati trenta medici : lo scontro<br />
giudiziario tra pazienti e camici bianchi"<br />
(Corriere della Sera, 24.9.2009)
• 39% di giudizi in sede<br />
penale<br />
• 34% di giudizi in sede civile<br />
• 27% di controversie trattate<br />
in via conciliativa<br />
Fonte: Università de<strong>gli</strong><br />
Studi di Napoli<br />
DIVISIONE DEL<br />
CARICO GIUDIZIARIO<br />
27%<br />
34%<br />
39%<br />
Giudizi penali<br />
Giudizi civili<br />
Conciliazioni
PRESTAZIONI IN EQUIPE
ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA IN EQUIPE<br />
=<br />
Partecipazione e collaborazione tra loro di più medici e<br />
sanitari, che interagiscono, anche in tempi diversi,<br />
per il raggiungimento di un obiettivo comune.
CODICE DEONTOLOGICO<br />
Il TSRM è il professionista che:<br />
5.1 opera con la finalità primaria della tutela e della promozione della salute<br />
delle persone affidate<strong>gli</strong>; pertanto si preoccupa di esprimere la mi<strong>gli</strong>ore<br />
collaborazione con i colleghi facilitando l’emersione e l’uso delle rispettive<br />
esperienze e conoscenze. Assume comportamenti che favoriscano un clima<br />
sereno e collaborativo. In caso di opinioni divergenti su questioni di<br />
carattere professionale cercherà il confronto con i colleghi evitando di<br />
manifestarle in presenza della persona assistita;<br />
5.2 pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini del proprio<br />
servizio ritiene essenziale la collaborazione con le altre professioni sanitarie<br />
delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze;<br />
5.3 allorquando ravveda che le prestazioni da effettuare siano palesemente<br />
dannose per la salute della persona è tenuto a manifestare il proprio<br />
convincimento ai professionisti prescrittori; nei casi di palese richiesta<br />
incongrua e<strong>gli</strong> ha diritto di astenersi, assumendosi la responsabilità della<br />
decisione;
RESPONSABILITÀ<br />
PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO<br />
Ogni componente dell’equipe risponde personalmente<br />
della correttezza nell’espletamento delle mansioni a<br />
lui affidate e pone legittimo affidamento sulla<br />
diligente prestazione de<strong>gli</strong> altri membri dell’equipe.
Cassazione Penale 6 agosto 2009 n. 32191<br />
«In tema di responsabilità per i reati colposi, vale il<br />
"principio di affidamento", che è coerente<br />
applicazione del principio di personalità della<br />
responsabilità penale, in forza del quale ciascuno<br />
risponde delle conseguenze della propria condotta,<br />
commissiva od omissiva, e nell'ambito delle proprie<br />
conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde,<br />
invece, dell'eventuale violazione delle regole cautelari<br />
da parte di terzi»<br />
(Conforme: Cass. Pen. 2008 n. 24360)
Il principio dell’affidamento non può essere<br />
invocato:<br />
a) errore commesso da altro operatore ma in una<br />
materia non specialistica, rientrante nel baga<strong>gli</strong>o<br />
professionale di ogni professionista medio<br />
b) errore commesso in un settore specialistico cui<br />
abbia assistito altro operatore specializzato in tale<br />
settore<br />
c) errore commesso in un settore specialistico, ma<br />
talmente grossolano da non poter sfuggire ad altro<br />
professionista, pur non specialista in quel settore
Cassazione Penale 6 agosto 2009 n. 32191<br />
«L'agente ha l'obbligo di attivarsi, se ha la percezione<br />
(o dovrebbe averla) della violazione delle regole da<br />
parte de<strong>gli</strong> altri partecipi nella medesima attività per<br />
esempio, un'operazione chirurgica svolta in equipe o<br />
se, comunque, si trova in una situazione in cui diviene<br />
prevedibile l'altrui inosservanza delle regole cautelari<br />
(che deve, quindi, avere caratteristiche di<br />
riconoscibilità).»
CAPO EQUIPE<br />
Deve attuare con cura, diligenza e perizia le funzioni<br />
specifiche a lui spettanti e deve altresì coordinare l'attività dei<br />
propri collaboratori e verificare la correttezza nell'esecuzione<br />
dei compiti loro affidati.<br />
DOVERE DI VIGILANZA<br />
«il capo dell'equipe, in occasione di un intervento, è il<br />
chirurgo, i cui poteri direttivi e di coordinamento riguardano<br />
anche l'attività dell'anestesista» (Cass. n. 1410/2000)
Cassazione Penale, aprile 2003<br />
«Se colui il quale si affida ad altro sanitario (secondo<br />
il principio dell’affidamento) sia già in colpa per aver<br />
violato determinate norme precauzionali o per aver<br />
omesso determinate condotte, e ciò nonostante<br />
confidi che altri che <strong>gli</strong> succede nella stessa posizione<br />
di garanzia elimini la violazione e ponga rimedio<br />
all’omissione, non potrà invocare legittimamente<br />
l’affidamento nel comportamento altrui.»
Cassazione Penale 2004 n. 39062<br />
«In tema di colpa medica, non possono ritenersi esenti da<br />
responsabilità i componenti di un équipe operatoria, i quali, ad<br />
intervento chirurgico ultimato, aderendo ad una prassi che<br />
rimetteva esclusivamente al personale infermieristico<br />
l’incombenza di provvedere alla conta dei ferri, non si siano<br />
curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse<br />
mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che ad<br />
uno di essi (nella specie una pinza Kelly scivolata nelle anse<br />
intestinali a seguito di accidentale rottura di una delle<br />
estremità) era rimasta nel corpo del paziente; fatto questo dal<br />
quale erano poi derivate complicanze che avevano accelerato<br />
la morte del medesimo paziente, già portatore di patologia ad<br />
esito presumibilmente infausto»
Cassazione Penale 2009 n. 43958<br />
Nella attività medico chirurgica caratterizzata <strong>dalla</strong><br />
cooperazione multidisciplinare, anche se svolta non<br />
contestualmente come nella fattispecie in esame,<br />
sotto il profilo della colpa professionale, «ogni<br />
sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza<br />
e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è<br />
tenuto ad osservare <strong>gli</strong> obblighi ad ognuno derivanti<br />
<strong>dalla</strong> convergenza di tutte le attività verso il fine<br />
comune ed unico».
Cassazione Penale 2010 n. 19637<br />
«In caso di intervento operatorio ad opera di equipe chirurgica,<br />
e più in generale nella ipotesi di cooperazione<br />
multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario<br />
è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto delle regole di<br />
diligenza e prudenza connessi alle specifiche e settoriali<br />
mansioni svolte, <strong>gli</strong> obblighi ad ognuno derivanti <strong>dalla</strong><br />
convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.<br />
Ogni sanitario, quindi, non può esimersi dal conoscere e<br />
valutare (nei limiti e termini in cui sia da lui conoscibile e<br />
valutabile) l’attività precedente e contestuale di altro collega e<br />
dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio<br />
ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali ed<br />
emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze<br />
scientifiche del professionista medio.»
Grazie per<br />
l'attenzione !