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Le novità introdotte dalla Riforma Brunetta: gli aspetti disciplinari La ...

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<strong>Le</strong> <strong>novità</strong> <strong>introdotte</strong> <strong>dalla</strong> <strong>Riforma</strong> <strong>Brunetta</strong>:<br />

<strong>gli</strong> <strong>aspetti</strong> <strong>disciplinari</strong><br />

<strong>La</strong> responsabilità del lavoro d’equipe<br />

Bologna, 15 dicembre 2010<br />

Avv. Roberta Li Calzi


DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE<br />

Art. 32 Costituzione:<br />

«<strong>La</strong> Repubblica tutela la salute come fondamentale<br />

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e<br />

garantisce cure gratuite a<strong>gli</strong> indigenti.<br />

Nessuno può essere obbligato a un determinato<br />

trattamento sanitario se non per disposizione di legge.<br />

<strong>La</strong> legge non può in nessun caso violare i limiti<br />

imposti dal rispetto della persona umana.»


CONCETTO DI RESPONSABILITÀ<br />

Obbligo di rispondere di un'azione antigiuridica<br />

(contraria alle norme)<br />

cioè<br />

di sopportare le conseguenze previste <strong>dalla</strong> legge per<br />

quell'azione


RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE<br />

Quando l'azione antigiuridica si verifica nel corso<br />

dell'esercizio professionale<br />

si parla di<br />

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE


TIPI DI RESPONSABILITÀ<br />

1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE<br />

2. RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

3. RESPONSABILITÀ PENALE


1) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE<br />

• Codice Deontologico<br />

• Contratto<br />

Norme violate:


A CHI SI APPLICA:<br />

• Sanitari dipendenti da struttura pubblica<br />

• Sanitari operanti in regime di convenzione<br />

• Sanitari operanti in regime di libera professione


Correttezza<br />

PRINCIPI DEONTOLOGICI<br />

Informazione<br />

Riservatezza<br />

Dignità e decoro professionale<br />

Tolleranza


Il Codice Deontologico del TSRM<br />

Art. 1 Codice Deontologico (2004)<br />

1.3 L’inosservanza di quanto previsto dal presente<br />

Codice deontologico e ogni azione od omissione,<br />

comunque disdicevoli al decoro o al corretto<br />

esercizio della professione, sono punibili con le<br />

sanzioni <strong>disciplinari</strong> previste dalle norme vigenti.


DISPOSIZIONI NORMATIVE<br />

• D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233<br />

• D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221<br />

• <strong>Le</strong>gge 4 agosto 1965, n. 1103<br />

• <strong>Le</strong>gge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei <strong>La</strong>voratori)<br />

• <strong>Le</strong>gge 5 febbraio 1992, n. 175 (aggiornata ai sensi<br />

della <strong>Le</strong>gge n. 42 del 1999)<br />

• CCNL Sanità Pubblica<br />

• CCNL Sanità Privata<br />

• D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165<br />

• D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (attuativo della <strong>Le</strong>gge<br />

n. 15 del 2009, c.d. “<strong>Le</strong>gge <strong>Brunetta</strong>”)


CHI ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE<br />

• 1) Il COLLEGIO TSRM (in base alle norme<br />

contenute nel D.Lgs 233/46 e il D.P.R. 221/50)<br />

• 2) Il DATORE DI LAVORO (AZIENDA)<br />

– 2a) nella Sanità Pubblica si applica il Contratto<br />

Collettivo Nazionale di <strong>La</strong>voro del personale del<br />

comparto del Servizio Sanitario Nazionale<br />

(CCNL)<br />

– 2b) nella Sanità Privata si applica principalmente il<br />

Contratto Collettivo Nazionale di <strong>La</strong>voro del<br />

personale dipendente delle strutture sanitarie<br />

associate Aiop, Aris e Fdg (CCNL)


2)<br />

ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE<br />

DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO<br />

• SANITÀ PUBBLICA<br />

• SANITÀ PRIVATA


Art. 7 Statuto dei <strong>La</strong>voratori<br />

Norma posta alla base di qualsiasi previsione di<br />

sanzioni <strong>disciplinari</strong> contenuta nei contratti:<br />

ART. 7 dello Statuto dei <strong>La</strong>voratori


A) CCNL SANITÀ PUBBLICA<br />

L'ultimo è il Contratto Collettivo Nazionale di<br />

<strong>La</strong>voro del personale del comparto del servizio<br />

sanitario nazionale quadriennio normativo 2006-<br />

2009 e biennio economico 2006-2007 (firmato il<br />

10.04.08), che aggiorna il CCNL del 1995 e quello<br />

del 2004.


Sanzioni <strong>disciplinari</strong><br />

(Art. 29 CCNL del 1995 aggiornato)<br />

• a) rimprovero verbale;<br />

• b) rimprovero scritto (censura);<br />

• c) multa di importo variabile fino ad un massimo di<br />

quattro ore di retribuzione;<br />

• d) sospensione dal servizio con privazione della<br />

retribuzione fino a dieci giorni;<br />

• e) sospensione dal servizio con privazione della<br />

retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei<br />

mesi;<br />

• f) licenziamento con preavviso;<br />

• g) licenziamento senza preavviso.


A) CCNL SANITÀ PRIVATA<br />

Il più recente è il Contratto Collettivo Nazionale di<br />

<strong>La</strong>voro del personale dipendente delle strutture<br />

sanitarie associate Aiop, Aris e Fdg, Parte<br />

normativa 2002 2005, Biennio economico 2002-<br />

2003


• a) richiamo verbale;<br />

• b) richiamo scritto;<br />

Sanzioni <strong>disciplinari</strong><br />

(Art. 41 CCNL)<br />

• c) multa non superiore all'importo di quattro ore della<br />

retribuzione;<br />

• d) sospensione dal lavoro e <strong>dalla</strong> retribuzione per un<br />

periodo non superiore a dieci giorni;<br />

• e) licenziamento per giusta causa o giustificato<br />

motivo.


"RIFORMA BRUNETTA"<br />

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (in attuazione<br />

della <strong>Le</strong>gge n. 15/2009) riforma le Norme generali<br />

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />

amministrazioni pubbliche contenute del D.Lgs. 30<br />

marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul Pubblico<br />

Impiego).


Materie oggetto di contrattazione collettiva:<br />

• Definizione delle relazioni sindacali<br />

• Trattamento economico<br />

• Diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro<br />

Sono elencate alcune materie escluse <strong>dalla</strong> contrattazione<br />

collettiva<br />

Su altre materie i contratti collettivi si devono limitare a dare<br />

attuazione alle prescrizioni dettate dalle leggi (tra queste le<br />

sanzioni <strong>disciplinari</strong>)


Capo IV D.Lgs. 150/09: "Sanzioni <strong>disciplinari</strong> e<br />

responsabilità dei dipendenti pubblici"<br />

Art. 54<br />

Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30<br />

marzo 2001 n. 165<br />

(...)<br />

Nelle materie relative alle sanzioni <strong>disciplinari</strong>, alla<br />

valutazione delle prestazioni ai fini della<br />

corresponsione del trattamento accessorio, della<br />

mobilità e delle progressioni economiche, la<br />

contrattazione collettiva è consentita ne<strong>gli</strong> esclusivi<br />

limiti previsti dalle norme di legge.


Art. 68<br />

Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di<br />

conciliazione<br />

L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è<br />

sostituito dal seguente: «Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e<br />

sanzioni, procedure conciliative).<br />

(...)<br />

Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,<br />

amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al<br />

comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto<br />

previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle<br />

infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.<br />

<strong>La</strong> pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del<br />

codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e<br />

relative sanzioni, equivale a tutti <strong>gli</strong> effetti alla sua affissione<br />

all’ingresso della sede di lavoro. (...)»


PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />

Art. 69<br />

Disposizioni relative al procedimento disciplinare<br />

Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del<br />

2001 è inserito l'art. 55-bis (Forme e termini del<br />

procedimento disciplinare)<br />

1) Irrogazioni di sanzioni meno gravi (dirigente)<br />

2) Irrogazioni di sanzioni più gravi (Ufficio della<br />

"disciplina")


Art. 55-bis D.Lgs. 165/01<br />

1) «Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è<br />

prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al<br />

rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal<br />

servizio con privazione della retribuzione per più di<br />

dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il<br />

responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale,<br />

si svolge secondo le disposizioni del comma 2.»


Art. 55-bis D.Lgs. 165/01<br />

2) «Quando il responsabile della struttura non ha<br />

qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni<br />

punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel<br />

primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge<br />

secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni<br />

per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica<br />

la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»


Art. 55-bis D.Lgs. 165/01<br />

«6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o<br />

l’ufficio per i procedimenti <strong>disciplinari</strong> possono<br />

acquisire da altre amministrazioni pubbliche<br />

informazioni o documenti rilevanti per la definizione<br />

del procedimento. <strong>La</strong> predetta attività istruttoria non<br />

determina la sospensione del procedimento, né il<br />

differimento dei relativi termini.»


1. Modalità di comunicazione al dipendente de<strong>gli</strong> atti:<br />

• Posta elettronica certificata<br />

• Fax<br />

• Raccomandata a.r.<br />

2. Diritto di accesso del dipendente a<strong>gli</strong> atti istruttori<br />

3. Prosecuzione del procedimento sia in caso di<br />

trasferimento che di dimissioni del dipendente


Art. 55-ter D.Lgs. 165/01<br />

Art. 55- ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e<br />

procedimento penale)<br />

«1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto<br />

o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità<br />

giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del<br />

procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di<br />

cui all’articolo 55- bis, comma 1, primo periodo, non è<br />

ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di<br />

maggiore gravità, di cui all’articolo 55- bis , comma 1,<br />

secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare<br />

complessità dell’accertamento del fatto addebitato al<br />

dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di<br />

elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione,<br />

può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di<br />

quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o<br />

altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.»


Art. 55-ter D.Lgs. 165/01<br />

«2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si<br />

conclude con l’irrogazione di una sanzione e,<br />

successivamente, il procedimento penale viene<br />

definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione<br />

che riconosce che il fatto addebitato al dipendente<br />

non sussiste o non costituisce illecito penale o che il<br />

dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità<br />

competente, ad istanza di parte da proporsi entro il<br />

termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità<br />

della pronuncia penale, riapre il procedimento<br />

disciplinare per modificarne o confermarne l’atto<br />

conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.»


Art. 55-ter D.Lgs. 165/01<br />

«3. Se il procedimento disciplinare si conclude con<br />

l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza<br />

irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre<br />

il procedimento disciplinare per adeguare le<br />

determinazioni conclusive all’esito del giudizio<br />

penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì,<br />

se <strong>dalla</strong> sentenza irrevocabile di condanna risulta che<br />

il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare<br />

comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è<br />

stata applicata una diversa.»


COME CAMBIANO LE SANZIONI<br />

• Sono ampliate le ipotesi di condotta illecita che<br />

comportano l’irrogazione della sanzione del<br />

licenziamento che si applica, oltre che nel caso in cui<br />

ricorrano la giusta causa o il giustificato motivo e<br />

nelle ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo,<br />

anche nei casi previsti dall’art. 55-quater.<br />

• Ulteriore ipotesi di licenziamento disciplinare è<br />

quella conseguente ad una prestazione lavorativa<br />

che comporti una valutazione di “insufficiente<br />

rendimento”.


• In tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica<br />

deve essere inviata per via telematica, direttamente dal<br />

medico o <strong>dalla</strong> struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto<br />

nazionale della previdenza sociale.<br />

• L’inosservanza de<strong>gli</strong> obblighi di trasmissione per via<br />

telematica della certificazione medica concernente assenze di<br />

lavoratori per malattia è una nuova forma di illecito<br />

disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta<br />

l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i<br />

medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie<br />

locali, della decadenza <strong>dalla</strong> convenzione, in modo<br />

inderogabile dai contratti o accordi collettivi.


• L’art. 55-quinquies prevede che il lavoratore<br />

dipendente di una pubblica amministrazione che<br />

attesta falsamente la propria presenza in servizio,<br />

mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento<br />

della presenza o con altre modalità fraudolente,<br />

ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una<br />

certificazione medica falsa o falsamente attestante<br />

uno stato di malattia è punito con la reclusione da<br />

uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600<br />

euro.


• Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 (16<br />

novembre 2009) non è ammessa l'impugnazione di<br />

sanzioni <strong>disciplinari</strong> davanti ai collegi arbitrali di<br />

disciplina.


LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183<br />

«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di<br />

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di<br />

ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi<br />

all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,<br />

nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in<br />

tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (collegato<br />

alla manovra di finanza pubblica per <strong>gli</strong> anni 2009-2013).<br />

• É cancellata l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione<br />

nelle controversie e il prestatore di lavoro può decidere se<br />

ricorrere all'arbitrato preventivamente e non quando insorge<br />

una controversia.


Tratto dall'inserto de<br />

Il sole 24 ORE<br />

"Speciale <strong>Riforma</strong><br />

<strong>Brunetta</strong>"<br />

(novembre 2009)


Tratto dall'inserto de<br />

Il sole 24 ORE<br />

"Speciale <strong>Riforma</strong><br />

<strong>Brunetta</strong>"<br />

(novembre 2009)


GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA IN IN<br />

MATERIA MATERIA DISCIPLINARE<br />

DISCIPLINARE


Pronunce della Corte di Cassazione<br />

• <strong>La</strong> contestazione di un addebito disciplinare deve<br />

contenere specifici riferimenti oggettivi, soggettivi e<br />

di tempo, in base all'art. 7 St. <strong>La</strong>v. (Cassaz. del 2004)<br />

• Anche quando il lavoratore si rende responsabile di<br />

un comportamento per il quale il contratto collettivo<br />

prevede la sanzione del licenziamento, il giudice deve<br />

verificare la configurabilità di una giusta causa<br />

(Cassaz. del 2004)<br />

• Licenziamento per giusta causa: valutazione del<br />

giudice anche se il fatto è previsto dal CCNL come<br />

giusta causa (Cassaz. del 2007)


Pronunce recenti<br />

• Cassazione Penale n. 6758/2009<br />

«Dare delle "mezze maniche" ai propri dipendenti<br />

integra <strong>gli</strong> estremi del reato di ingiuria giacchè<br />

offende l'onore o il decoro della persona. Ed è proprio<br />

in ambito lavorativo che si deve avere particolare<br />

attenzione a distinguere tra ciò che costituisce un<br />

legittimo "richiamo" del dipendente e ciò che invece<br />

sconfina dai limiti della correttezza del rispetto della<br />

dignità umana»


• Cassazione <strong>La</strong>voro 5 dicembre 2007 n. 25313<br />

«Con riferimento al caso di assegnazione di mansioni<br />

non rispondenti alla qualifica rivestita dal lavoratore,<br />

la Cassazione ha ritenuto che quest’ultimo possa<br />

richiedere giudizialmente la riconduzione della<br />

prestazione nell'ambito della qualifica di<br />

appartenenza e se - in linea di massima - non è<br />

autorizzato a rifiutarsi di eseguire la prestazione<br />

lavorativa richiesta<strong>gli</strong>, nondimeno può<br />

legittimamente invocare l'art. 1460 del cod. civ.,<br />

rendendosi inadempiente, solo in caso di totale<br />

inadempimento dell'altra parte»


• Cassazione <strong>La</strong>voro 22 febbraio 2008 n. 4673<br />

«Il lavoratore, cui siano state assegnate mansioni<br />

non conformi alla sua qualifica, può rifiutare lo<br />

svolgimento di singole prestazioni lavorative che non<br />

siano conformi alla propria qualifica, ma non può<br />

rifiutare lo svolgimento di qualsiasi prestazione<br />

lavorativa»


• Cassazione <strong>La</strong>voro 20 marzo 2009 n. 6907<br />

Inveire e gridare contro i subordinati è mobbing<br />

1. «Il clima aziendale nei confronti della lavoratrice<br />

era diventato pesante, dato che i rimproveri orali da<br />

parte dei superiori venivano effettuati adottando<br />

toni pesanti ed in modo tale che potessero essere<br />

uditi da<strong>gli</strong> altri colleghi di lavoro»<br />

2. «Sussiste una sproporzione evidente tra il<br />

provvedimento di licenziamento ed i tre lievi<br />

addebiti riportati nelle precedenti contestazioni del<br />

datore di lavoro»


• Cassazione <strong>La</strong>voro 18 marzo 2009 n. 6569<br />

«Non può giustificarsi come giusta causa il<br />

licenziamento del lavoratore a seguito di condotta<br />

irriguardosa verso il proprio datore di lavoro o<br />

superiore gerarchico, consistente in espressioni poco<br />

educate, se la medesima condotta è il frutto di una<br />

reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai<br />

rimproveri ricevuti».


• Cassazione Penale n. 2927/2009<br />

«L'utilizzazione delle espressioni "<strong>Le</strong>i è un incapace,<br />

<strong>Le</strong>i è un incompetente" può configurare il reato di<br />

ingiuria giacché in tema di ingiuria, affinché una<br />

doverosa critica da parte di un soggetto in posizione<br />

di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole<br />

comportamento, in atti di ufficio, di un suo<br />

subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo,<br />

occorre che le espressioni usate individuino <strong>gli</strong> <strong>aspetti</strong><br />

censurabili del comportamento stesso, chiariscano i<br />

connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale<br />

trasgressione realizzata»


• Cassazione Penale n. 41471/2009<br />

«Commette reato di truffa il dipendente pubblico<br />

che si fa timbrare il cartellino da un collega per<br />

andarsene allo stadio: nella fattispecie si è verificata<br />

una lesione concreta e definitiva del patrimonio<br />

dell'ente pubblico, mediante una dazione patrimoniale<br />

non dovuta, costituita dal corrispettivo non dovuto,<br />

pacificamente percepito dall'imputato»


• Cassazione <strong>La</strong>voro 11 febbraio 2010<br />

«É legittimo il licenziamento di un dipendente che ha<br />

uno "scarso rendimento" rispetto al livello di<br />

produttività "media" dei colleghi»<br />

Il dipendente si era difeso sostenendo di essere stato<br />

demansionato, ma a questa obiezione l'azienda aveva<br />

risposto che aveva accettato il nuovo incarico e che<br />

quindi avrebbe dovuto portarlo avanti con una certa<br />

diligenza.


• Cassazione <strong>La</strong>voro n. 2615/2010<br />

«L'adozione di una sanzione disciplinare per<br />

comportamenti serbati nel reparto può essere una<br />

fonte di conflitto idoneo a turbare la funzionalità,<br />

quindi l'assegnazione ad altro reparto, lungi dal<br />

configurare mobbing, era da considerare giustificata e<br />

persino doverosa sotto il profilo del buon andamento<br />

del servizio pubblico»


• Cassazione <strong>La</strong>voro n. 4375/2010<br />

«É vietato spiare il dipendente in ufficio, che può<br />

navigare sul web anche nelle ore di ufficio. Se la<br />

navigazione avviene senza farne troppi abusi, il<br />

dipendente non può essere licenziato. Il<br />

comportamento della dipendente licenziata, era stato<br />

riscontrato attraverso un controllo informatico<br />

disposto dall'azienda».


TIPI DI RESPONSABILITÀ<br />

1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE<br />

2. RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

3. RESPONSABILITÀ PENALE


• Codice Civile<br />

• <strong>Le</strong>ggi Speciali<br />

1) RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

Norme violate:


1) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE<br />

(AQUILIANA)<br />

2) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE


1) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE<br />

Art. 2043 Codice Civile:<br />

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad<br />

altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha<br />

commesso il fatto a risarcire il danno»


• CONDOTTE DOLOSE<br />

• CONDOTTE COLPOSE<br />

1) ne<strong>gli</strong>genza, imprudenza, imperizia<br />

2) inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o<br />

discipline


• ONERE DELLA PROVA: grava sul danneggiato<br />

l’onere di dimostrare la colpa, il danno e il nesso di<br />

causalità.<br />

• PRESCRIZIONE: l'azione di responsabilità per<br />

l'illecito extracontrattuale si prescrive in cinque anni.<br />

• RISARCIMENTO DANNI: si estende anche tutti i<br />

danni non prevedibili al momento del sorgere<br />

dell'obbligazione.


EVOLUZIONE<br />

Dalla responsabilità EXTRACONTRATTUALE<br />

alla responsabilità CONTRATTUALE


Articolo 32 della Costituzione<br />

TUTELA DELLA SALUTE:<br />

“diritto fondamentale dell’individuo”<br />

“interesse della collettività”


2) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE<br />

Art. 1218 Codice Civile:<br />

«Il debitore che non esegue esattamente la<br />

prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del<br />

danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo<br />

è stato determinato da impossibilità della prestazione<br />

derivante da causa a lui non imputabile»


• ONERE DELLA PROVA: il creditore della<br />

prestazione (paziente) deve limitarsi a dedurre<br />

l'inadempimento ed è il debitore (sanitario) che dovrà<br />

dimostrare che l'inadempimento è stato determinato<br />

dall'impossibilità della prestazione, derivante da<br />

causa lui non imputabile.<br />

• PRESCRIZIONE (ordinaria): l'azione di<br />

responsabilità per l'illecito contrattuale si prescrive in<br />

dieci anni.<br />

• RISARCIMENTO DANNI: contempla solo i danni<br />

prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione.


Art. 1176 Codice Civile:<br />

«Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare<br />

la diligenza del buon padre di fami<strong>gli</strong>a.<br />

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti<br />

all'esercizio di un'attività professionale la diligenza<br />

deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività<br />

esercitata»


Art. 2236 Codice Civile:<br />

«Se la prestazione implica la soluzione di problemi<br />

tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non<br />

risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa<br />

grave»


Sentenza Corte di Cassazione 8.6.1975, n. 2439<br />

• la speciale difficoltà di cui all’art. 2236 c.c. doveva<br />

essere valutata alla luce delle circostanze del caso<br />

concreto;<br />

• l’inosservanza delle regole precise ed indiscusse<br />

relative ad una ipotesi routinaria poteva integrare la<br />

responsabilità del sanitario anche per colpa lieve;<br />

• la responsabilità del sanitario doveva essere limitata<br />

alla sola colpa grave nelle ipotesi in cui il caso<br />

concreto si prospettasse come straordinario o<br />

eccezionale.


CONTATTO SOCIALE<br />

Sentenza Corte di Cassazione 22.1.1999, n. 589<br />

«l'obbligazione del medico dipendente del servizio<br />

sanitario per responsabilità professionale nei<br />

confronti del paziente, ancorché non fondata su<br />

contratto, ma sul "contatto sociale" connotato<br />

dall'affidamento che il malato pone nella<br />

professionalità dell'esercente una professione<br />

protetta, ha natura contrattuale: tale natura viene<br />

individuata non con riferimento alla fonte<br />

dell'obbligazione, ma al contenuto del rapporto».


Cass. Sezioni Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 577<br />

Il medico e l’ospedale (senza alcuna differenza tra<br />

strutture pubbliche e private) rispondono a titolo<br />

contrattuale dei danni arrecati dal sanitario per il solo<br />

fatto del “contatto” intervenuto con il paziente,<br />

indipendentemente dall’assunzione formale di<br />

obblighi riconducibili ad una fonte negoziale tipica.


1) RESPONSABILITÀ PENALE<br />

Art. 40 Codice Penale:<br />

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto<br />

<strong>dalla</strong> legge come reato, se l’evento dannoso o<br />

pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato,<br />

non e’ conseguenza della sua azione od omissione.<br />

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico<br />

di impedire, equivale a cagionarlo».


Art. 43 Codice Penale:<br />

Il delitto è COLPOSO, o contro l’intenzione, quando<br />

l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente<br />

e si verifica a causa di ne<strong>gli</strong>genza o imprudenza o<br />

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,<br />

regolamenti, ordini o discipline.


Requisiti del comportamento tecnico colposo:<br />

• IMPERIZIA: fare ciò che non si sa fare (insufficienti<br />

conoscenze diagnostico-terapeutiche)<br />

• NEGLIGENZA: non fare ciò che si deve fare<br />

• IMPRUDENZA: fare ciò che non si deve fare<br />

• INOSSERVANZA di leggi, regolamenti...


• PENE PECUNIARIE<br />

CONSEGUENZE:<br />

• SANZIONI DETENTIVE


CONCLUSIONI<br />

17.439 sinistri nel 1996 28.383 nel 2006<br />

"Ogni giorno denunciati trenta medici : lo scontro<br />

giudiziario tra pazienti e camici bianchi"<br />

(Corriere della Sera, 24.9.2009)


• 39% di giudizi in sede<br />

penale<br />

• 34% di giudizi in sede civile<br />

• 27% di controversie trattate<br />

in via conciliativa<br />

Fonte: Università de<strong>gli</strong><br />

Studi di Napoli<br />

DIVISIONE DEL<br />

CARICO GIUDIZIARIO<br />

27%<br />

34%<br />

39%<br />

Giudizi penali<br />

Giudizi civili<br />

Conciliazioni


PRESTAZIONI IN EQUIPE


ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA IN EQUIPE<br />

=<br />

Partecipazione e collaborazione tra loro di più medici e<br />

sanitari, che interagiscono, anche in tempi diversi,<br />

per il raggiungimento di un obiettivo comune.


CODICE DEONTOLOGICO<br />

Il TSRM è il professionista che:<br />

5.1 opera con la finalità primaria della tutela e della promozione della salute<br />

delle persone affidate<strong>gli</strong>; pertanto si preoccupa di esprimere la mi<strong>gli</strong>ore<br />

collaborazione con i colleghi facilitando l’emersione e l’uso delle rispettive<br />

esperienze e conoscenze. Assume comportamenti che favoriscano un clima<br />

sereno e collaborativo. In caso di opinioni divergenti su questioni di<br />

carattere professionale cercherà il confronto con i colleghi evitando di<br />

manifestarle in presenza della persona assistita;<br />

5.2 pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini del proprio<br />

servizio ritiene essenziale la collaborazione con le altre professioni sanitarie<br />

delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze;<br />

5.3 allorquando ravveda che le prestazioni da effettuare siano palesemente<br />

dannose per la salute della persona è tenuto a manifestare il proprio<br />

convincimento ai professionisti prescrittori; nei casi di palese richiesta<br />

incongrua e<strong>gli</strong> ha diritto di astenersi, assumendosi la responsabilità della<br />

decisione;


RESPONSABILITÀ<br />

PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO<br />

Ogni componente dell’equipe risponde personalmente<br />

della correttezza nell’espletamento delle mansioni a<br />

lui affidate e pone legittimo affidamento sulla<br />

diligente prestazione de<strong>gli</strong> altri membri dell’equipe.


Cassazione Penale 6 agosto 2009 n. 32191<br />

«In tema di responsabilità per i reati colposi, vale il<br />

"principio di affidamento", che è coerente<br />

applicazione del principio di personalità della<br />

responsabilità penale, in forza del quale ciascuno<br />

risponde delle conseguenze della propria condotta,<br />

commissiva od omissiva, e nell'ambito delle proprie<br />

conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde,<br />

invece, dell'eventuale violazione delle regole cautelari<br />

da parte di terzi»<br />

(Conforme: Cass. Pen. 2008 n. 24360)


Il principio dell’affidamento non può essere<br />

invocato:<br />

a) errore commesso da altro operatore ma in una<br />

materia non specialistica, rientrante nel baga<strong>gli</strong>o<br />

professionale di ogni professionista medio<br />

b) errore commesso in un settore specialistico cui<br />

abbia assistito altro operatore specializzato in tale<br />

settore<br />

c) errore commesso in un settore specialistico, ma<br />

talmente grossolano da non poter sfuggire ad altro<br />

professionista, pur non specialista in quel settore


Cassazione Penale 6 agosto 2009 n. 32191<br />

«L'agente ha l'obbligo di attivarsi, se ha la percezione<br />

(o dovrebbe averla) della violazione delle regole da<br />

parte de<strong>gli</strong> altri partecipi nella medesima attività per<br />

esempio, un'operazione chirurgica svolta in equipe o<br />

se, comunque, si trova in una situazione in cui diviene<br />

prevedibile l'altrui inosservanza delle regole cautelari<br />

(che deve, quindi, avere caratteristiche di<br />

riconoscibilità).»


CAPO EQUIPE<br />

Deve attuare con cura, diligenza e perizia le funzioni<br />

specifiche a lui spettanti e deve altresì coordinare l'attività dei<br />

propri collaboratori e verificare la correttezza nell'esecuzione<br />

dei compiti loro affidati.<br />

DOVERE DI VIGILANZA<br />

«il capo dell'equipe, in occasione di un intervento, è il<br />

chirurgo, i cui poteri direttivi e di coordinamento riguardano<br />

anche l'attività dell'anestesista» (Cass. n. 1410/2000)


Cassazione Penale, aprile 2003<br />

«Se colui il quale si affida ad altro sanitario (secondo<br />

il principio dell’affidamento) sia già in colpa per aver<br />

violato determinate norme precauzionali o per aver<br />

omesso determinate condotte, e ciò nonostante<br />

confidi che altri che <strong>gli</strong> succede nella stessa posizione<br />

di garanzia elimini la violazione e ponga rimedio<br />

all’omissione, non potrà invocare legittimamente<br />

l’affidamento nel comportamento altrui.»


Cassazione Penale 2004 n. 39062<br />

«In tema di colpa medica, non possono ritenersi esenti da<br />

responsabilità i componenti di un équipe operatoria, i quali, ad<br />

intervento chirurgico ultimato, aderendo ad una prassi che<br />

rimetteva esclusivamente al personale infermieristico<br />

l’incombenza di provvedere alla conta dei ferri, non si siano<br />

curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse<br />

mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che ad<br />

uno di essi (nella specie una pinza Kelly scivolata nelle anse<br />

intestinali a seguito di accidentale rottura di una delle<br />

estremità) era rimasta nel corpo del paziente; fatto questo dal<br />

quale erano poi derivate complicanze che avevano accelerato<br />

la morte del medesimo paziente, già portatore di patologia ad<br />

esito presumibilmente infausto»


Cassazione Penale 2009 n. 43958<br />

Nella attività medico chirurgica caratterizzata <strong>dalla</strong><br />

cooperazione multidisciplinare, anche se svolta non<br />

contestualmente come nella fattispecie in esame,<br />

sotto il profilo della colpa professionale, «ogni<br />

sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza<br />

e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è<br />

tenuto ad osservare <strong>gli</strong> obblighi ad ognuno derivanti<br />

<strong>dalla</strong> convergenza di tutte le attività verso il fine<br />

comune ed unico».


Cassazione Penale 2010 n. 19637<br />

«In caso di intervento operatorio ad opera di equipe chirurgica,<br />

e più in generale nella ipotesi di cooperazione<br />

multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario<br />

è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto delle regole di<br />

diligenza e prudenza connessi alle specifiche e settoriali<br />

mansioni svolte, <strong>gli</strong> obblighi ad ognuno derivanti <strong>dalla</strong><br />

convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.<br />

Ogni sanitario, quindi, non può esimersi dal conoscere e<br />

valutare (nei limiti e termini in cui sia da lui conoscibile e<br />

valutabile) l’attività precedente e contestuale di altro collega e<br />

dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio<br />

ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali ed<br />

emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze<br />

scientifiche del professionista medio.»


Grazie per<br />

l'attenzione !

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