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MICHELE GERARDO e ADOLFO MUTARELLI<br />

(Avvocati dello Stato)<br />

Dubbi sulla compatib<strong>il</strong>ità costituzionale e comunitaria della c.d.<br />

mediazione obbligatoria<br />

come disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.<br />

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari 2. Compatib<strong>il</strong>ità costituzionale<br />

3. Compatib<strong>il</strong>ità comunitaria.<br />

1. Osservazioni preliminari.<br />

L’entrata della primavera di quest’anno si è accompagnata con la parziale<br />

entrata in vigore della disciplina della mediazione obbligatoria finalizzata alla<br />

conc<strong>il</strong>iazione delle controversie civ<strong>il</strong>i e commerciali di cui al d.lgs. 4 marzo<br />

2010, n. 28 (1). Ne è conseguito un surriscaldamento del clima giudiziario<br />

contrassegnato dalle forti prese di posizione del ceto forense che<br />

evidentemente confidava nello slittamento dell’intera disciplina e nella<br />

successiva rimeditazione della stessa.<br />

E’ noto che la c.d. mediaconc<strong>il</strong>iazione costituisce la soluzione italiana alla<br />

irragionevole durata del processo civ<strong>il</strong>e che ha comportato ripetute condanne<br />

da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo nonché gravosi oneri di<br />

b<strong>il</strong>ancio per effetto della corresponsione degli indennizzi previsti dalla L.<br />

89/2001 in favore delle parti litiganti vittime dei lunghi tempi processuali di<br />

giustizia.<br />

E’ infatti di tutta evidenza che la grave crisi in cui versa <strong>il</strong> processo civ<strong>il</strong>e<br />

comporta un pluralità di costi per i cittadini.<br />

Oltre, infatti, al costo "etico" di una giustizia che garantisca una<br />

tendenziale tutela dei diritti azionati in giudizio deve registrarsi <strong>il</strong> costo<br />

"economico" che i ritardi dei tempi giudiziari comporta. La crisi del processo<br />

genera ulteriore contenzioso gravante sulle Corti di Appello con significativo<br />

aggravio degli oneri per <strong>il</strong> b<strong>il</strong>ancio statale che deve far fronte a crescenti costi<br />

per <strong>il</strong> pagamento dell’indennizzo per la riparazione della ingiusta durata del<br />

processo attualmente disciplinata dalla L. 24 marzo 2001 n. 89 (previsione di


equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del<br />

processo).<br />

Dall’analisi delle statistiche giudiziarie in tema di durata media del<br />

processo civ<strong>il</strong>e in Italia, nell’attuale momento storico, emerge che pressoché la<br />

totalità dei processi dinanzi al giudice togato – ove si articolino nei tre gradi di<br />

giurisdizione - superano la giusta durata. Pertanto, ove tutti gli interessati<br />

proponessero domanda di ristoro ex L. n. 89/2001, la somma da erogare da<br />

parte dello Stato italiano ammonterebbe a m<strong>il</strong>iardi di euro (2). "Il Ministro della<br />

Giustizia, nell’audizione tenutasi <strong>il</strong> 27 giugno 2006 davanti alla Commissione<br />

Giustizia del Senato (…) ha riferito i termini dell’incremento "notevolissimo"<br />

degli esborsi sopportati dallo Stato a causa delle condanne subite in questi<br />

anni. Il Ministro ha riferito che, nel 2002, i decreti di condanna pronunciati<br />

sono stati 2681, con un esborso economico ammontante a 1.266.356,84 euro;<br />

nel 2003, 1654 decreti con un esborso pari a 5.478.871,69 euro; nel 2004, i<br />

decreti sono stati 2014 con condanne per 6.627.975 euro; l’anno successivo, i<br />

decreti hanno raggiunto i 2494, con un onere economico di 8.921,525." (3).<br />

Il trend delle cause in materia di leggi "Pinto" è in costante ascesa: nel<br />

2005 sono sopravvenuti 12.130 ricorsi, nel 2006 <strong>il</strong> numero è di 20.633, nel<br />

2007 <strong>il</strong> numero è di 20.135 e nel 2008 <strong>il</strong> numero è di 28.383. La situazione è<br />

così grave che all’inizio del luglio 2010 è stato presentato dal Governo un<br />

emendamento, alla manovra economica sulla quale è stata posta la fiducia, che<br />

prevedeva la creazione della figura del giudice aus<strong>il</strong>iario (da attingere in un<br />

albo formato da avvocati,giudici onorari e notai anche in pensione, Avvocati<br />

dello Stato, giudici ordinari, contab<strong>il</strong>i e amministrativi a riposo, docenti e<br />

ricercatori universitari di materie giuridiche) per smaltire le cause pendenti.<br />

Arretrato giunto – secondo la dichiarazione resa <strong>il</strong> 22 luglio 2010 dal Ministro<br />

della Giustizia dinanzi alla Giunta della Confindustria (4) – a 5.600.000 di<br />

giudizi pendenti. L’emendamento è stato subito ritirato per le vibranti proteste<br />

della classe forense anche se è sensazione diffusa nel predetto ordine<br />

professionale che <strong>il</strong> provvedimento è destinato a riemerge in un prossimo<br />

futuro.<br />

Nel riferito contesto <strong>il</strong> legislatore è più volte intervenuto, a Costituzione<br />

invariata ed in assenza di investimenti nel pianeta giustizia, con novelle<br />

processuali sia con funzione deflattiva del contenzioso sia in funzione<br />

acceleratoria dei tempi del processo, da ultimo affidando e confidando dei<br />

possib<strong>il</strong>i benefici effetti deflattivi del neonato istituto della mediaconc<strong>il</strong>iazione<br />

come disciplinato dal d. lgs. 28/2010.<br />

Il testo recepisce indicazioni provenienti dal diritto comunitario – da<br />

ultimo: direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti<br />

della mediazione in materia civ<strong>il</strong>e e commerciale – ed è in linea di continuità<br />

con alcune soluzioni contenute nello schema di disegno di legge concernente la<br />

"Disciplina della conc<strong>il</strong>iazione in sede non contenziosa" redatto da una<br />

Commissione nominata con D. M. 15 febbraio 1993 dal Ministro di Grazia e<br />

Giustizia e presieduta da Elio Fazzalari con conclusione dei lavori <strong>il</strong> 18 marzo<br />

1994. (5)


Ai sensi del punto 1 dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010 l’esperimento della<br />

mediazione costituisce condizione di procedib<strong>il</strong>ità della domanda giudiziale per<br />

chi intende promuovere una controversia in materia di diritti reali, divisione,<br />

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,<br />

risarcimento del danno derivante da responsab<strong>il</strong>ità medica e da diffamazione<br />

con <strong>il</strong> mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,<br />

bancari e finanziari.<br />

La disciplina della mediaconc<strong>il</strong>iazione prevede che la domanda di<br />

mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo<br />

– ente pubblico o privato – individuato dall’istante (art.4); <strong>il</strong> procedimento ha<br />

una durata non superiore a 4 mesi (art.6), si svolge senza formalità e dalla<br />

mancata partecipazione senza giustificato motivo <strong>il</strong> giudice può desumere<br />

argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116 c.p.c. (art. 8).<br />

È prevista una disciplina a tutela del riserbo (aa. 9-10). Tutti gli atti,<br />

documenti e provvedimenti relativi al procedimento sono esenti da tributo,<br />

spesa o diritto; <strong>il</strong> procedimento è tuttavia oneroso per le parti le quali devono<br />

pagare un’indennità all’organismo di mediazione per l’attività prestata (art.17)<br />

anche se possono beneficiare – entro dati limiti e con dimezzamento se la<br />

mediazione non ha successo – di un credito d’imposta commisurato<br />

all’indennità liquidata (art.20).<br />

Se viene raggiunto un accordo amichevole <strong>il</strong> mediatore forma un processo<br />

verbale (art.11) che in seguito ad omologa giudiziaria su istanza<br />

dell’interessato,costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per<br />

l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12); <strong>il</strong><br />

verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro <strong>il</strong> limite di valore di<br />

50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art.17).<br />

Se non è raggiunto l’accordo <strong>il</strong> mediatore può formulare una proposta di<br />

conc<strong>il</strong>iazione ed è tenuto a formularla a seguito di concorde richiesta delle parti<br />

(art.11); ove nell’eventuale successivo giudizio la parte vincitrice che ha<br />

rifiutato la proposta ottenga una decisione che corrisponda interamente al<br />

contenuto della proposta viene previsto (art.13) che <strong>il</strong> giudice: a) escluda la<br />

ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice – inclusa l’indennità di<br />

mediazione – riferib<strong>il</strong>i al periodo successivo alla formulazione della stessa; b)<br />

condanni la parte vincitrice al rimborso delle spese sostenute dalla parte<br />

soccombente – inclusa l’indennità di mediazione – relative allo stesso<br />

periodo,nonché al versamento all’erario di una ulteriore somma di importo<br />

corrispondente al contributo unificato dovuto;invece ove la decisione non<br />

corrisponda interamente al contenuto della proposta <strong>il</strong> giudice può escludere –<br />

ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni – la ripetizione delle spese sostenute<br />

dalla parte vincitrice per l’indennità di mediazione (art.13).<br />

Se tale, in estrema sintesi, è la disciplina appare corretto verificare se la<br />

mediaconc<strong>il</strong>iazione sia costituzionalmente conforme ed in linea con i parametri<br />

comunitari indagando altresì se costituisca in realtà un inammissib<strong>il</strong>e


deterrente del ricorso al giudice piuttosto che strumento deflattivo del<br />

contenzioso.<br />

2. Compatib<strong>il</strong>ità costituzionale.<br />

Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della compatib<strong>il</strong>ità costituzionale deve osservarsi che l’art.<br />

60 della L. 18 giugno 2009, n. 69 non contiene alcun principio direttivo in<br />

ordine alla possib<strong>il</strong>ità di introdurre condizioni di procedib<strong>il</strong>ità nella disciplina<br />

della conc<strong>il</strong>iazione né tantomeno in ordine alla possib<strong>il</strong>ità di introdurre<br />

modifiche processuali al fine di armonizzare <strong>il</strong> processo alla disciplina della<br />

mediazione concepita "in chiave di procedib<strong>il</strong>ità". A tale ultimo riguardo si<br />

richiama la previsione di cui al punto 1 dell’art. 5 d. lgs. 28/2010 secondo cui<br />

«l’improcedib<strong>il</strong>ità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o<br />

r<strong>il</strong>evata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza».<br />

È stato significativamente osservato in proposito come "a differenza di<br />

quanto accade con riferimento alla disciplina degli effetti sostanziali della<br />

domanda, non è possib<strong>il</strong>e invocare la disciplina contenuta nel d.lgs 5/2003, cui<br />

la legge fa espresso richiamo, poiché la conc<strong>il</strong>iazione ivi disciplinata non è<br />

condizione di procedib<strong>il</strong>ità" (6).<br />

Deve, pertanto ritenersi che la previsione della obbligatorietà della<br />

mediazione quale condizione di procedib<strong>il</strong>ità è suscettib<strong>il</strong>e di censura di<br />

costituzionalità per eccesso di delega (artt. 76 e 77 Cost.) <strong>il</strong> cui esame deve<br />

ritenersi riservato al sindacato "accentrato" da parte della Corte Costituzionale<br />

con efficacia erga omnes (art. 136 Cost) piuttosto che al sindacato "diffuso" da<br />

parte del giudice ordinario (7).<br />

Deve inoltre evidenziarsi che la disciplina concernente le indennità da<br />

corrispondere agli organi di mediazione presenta prof<strong>il</strong>i di censurab<strong>il</strong>ità<br />

costituzionale ex artt. 3 e 24 Cost.. Sotto tale prof<strong>il</strong>o è agevole osservare che<br />

la disciplina realizza una disparità di trattamento tra situazioni<br />

omogeneamente comparab<strong>il</strong>i (art.3 Cost.) e, in particolare, tra coloro per i<br />

quali l’esercizio del diritto non è condizionato alla mediazione obbligatoria e<br />

coloro sottoposti a tale istituto dovendo questi ultimi sopportare le spese di<br />

mediazione, di eventuali perizie rese necessarie e delle proposte mediative ex<br />

art.11 D.Lgs. 28/2010 (8). Aggiungasi altresì che i costi e le spese di<br />

mediazione variano a seconda che l’attore abbia pred<strong>il</strong>etto un organismo di<br />

mediazione di diritto pubblico o viceversa privato (lett.c e d punto 4 art.17<br />

D.Lgs.28/2010 e art.16 D. M. Giustizia 18.10.2010 n.180) e che tale<br />

diversificato regime deve essere subito dalla parte convenuta, cui è già<br />

imposta la scelta dell’attore in ordine all’individuazione territoriale<br />

dell’organismo di mediazione. Sicché appare configurab<strong>il</strong>e rispetto a tale<br />

specifico prof<strong>il</strong>o non solo la violazione dell’art.3 Cost. in chiave di<br />

ragionevolezza ma anche dell’art. 24 Cost.<br />

Anche la disciplina delle spese di cui al primo comma art.13 d. lgs.<br />

28/2010 suscita dubbi di costituzionalità. Ed infatti lo spirito della norma è<br />

chiaro:creare conseguenze sanzionatorie in caso di ingiustificato fallimento


della mediazione. Tuttavia la disciplina presenta numerose aporie: pone <strong>il</strong><br />

carico delle spese in capo alla parte vincitrice con i dubbi ora evidenziati in<br />

chiave di tutela dei diritti ex art.24 comma 1 della Costituzione; è doppiamente<br />

squ<strong>il</strong>ibrata a carico del vincitore, perché – in primo luogo – la condanna al<br />

rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente prescinde dalla<br />

circostanza che la proposta di mediazione sia stata accettata da quest’ultima e<br />

perché – in secondo luogo – alcun meccanismo sanzionatorio è previsto in capo<br />

al soccombente che in sede di mediazione abbia rifiutato la relativa proposta (<strong>il</strong><br />

cui contenuto sia stato poi accolto nel giudizio). Per realizzare l’obiettivo avuto<br />

di mira dal legislatore potrebbe esser sufficiente una norma secondo cui (sulla<br />

falsariga dell’art.92 comma 1 seconda parte c.p.c.) "<strong>il</strong> giudice può,<br />

indipendentemente dalla soccombenza ,condannare una parte al rimborso delle<br />

spese, anche non ripetib<strong>il</strong>i, che per l’inosservanza dell’onere di partecipare e<br />

comportarsi con lealtà nel procedimento di mediazione ,essa ha causato<br />

all’altra parte".<br />

3. Compatib<strong>il</strong>ità comunitaria.<br />

La disciplina della mediazione obbligatoria si espone inoltre anche a<br />

censure sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o di compatib<strong>il</strong>ità con i principi comunitari in tema di<br />

tutela giurisdizionale effettiva nonché dei principi di equivalenza ed effettività.<br />

E’ agevole a tale riguardo <strong>il</strong> richiamo alla sentenza della Quarta Sezione della<br />

Corte Europea 18.3.2010 C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08.<br />

Esprimendosi in sede di esame della questione pregiudiziale sollevata<br />

dinanzi al Giudice nazionale in ordine alla compatib<strong>il</strong>ità della disciplina del<br />

tentativo obbligatorio di conc<strong>il</strong>iazione previsto dal regolamento in materia di<br />

procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni<br />

elettroniche ed utenti approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle<br />

Telecomunicazioni - cui la disciplina era stata rimessa ex art. 1 commi 11 e 12<br />

della legge 31.7.1997, n. 249 - la Corte si è pronunziata in favore della<br />

disciplina ivi prevista in quanto conforme ai principi di equivalenza ed<br />

effettività della giurisdizione. Ciò in quanto la specifica disciplina non comporta<br />

un "ritardo sostanziale" nella proposizione del ricorso giurisdizionale. Infatti <strong>il</strong><br />

termine previsto per la definizione del tentativo obbligatorio di conc<strong>il</strong>iazione<br />

dinanzi al Comitato Regionale delle Comunicazioni è di trenta giorni a<br />

decorrere dalla presentazione della domanda; inoltre, sempre a giudizio della<br />

Corte, "i costi derivanti dalla procedura di conc<strong>il</strong>iazione dinanzi al Co.Re.Com.<br />

sono inesistenti".<br />

Rispetto ai principi fissati nella predetta statuizione appare evidente la non<br />

conformità della disciplina della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs.<br />

28/2010. Infatti, l’art. 5 del predetto decreto legislativo condiziona la<br />

procedib<strong>il</strong>ità della domanda giudiziale (e non la semplice instaurazione del<br />

processo) al tentativo di mediazione. Stando al dato letterale, pertanto, in tutti<br />

i casi di introduzione di domande nuove come la domanda riconvenzionale, la<br />

reconventio reconventionis dell’attore, l’intervento autonomo dei terzi (art.105<br />

primo comma c.p.c.), la chiamata del terzo ad opera di una delle parti e, ove vi<br />

sia proposizione di una nuova domanda, anche la chiamata iussu iudicis, si


dovrebbe esperire la mediazione obbligatoria con duplicazione dei tempi di<br />

mediazione cui, nel caso di chiamata del terzo, andrebbero sommati ulteriori<br />

90 giorni per la vocatio in ius (9). Ove si accreditasse tale orientamento<br />

interpretativo, peraltro saldamente ancorato al dettato letterale della<br />

disposizione, ne conseguirebbe un allungamento dei tempi precontenziosi che<br />

esporrebbe la disciplina della mediazione obbligatoria oltre che a censure di<br />

costituzionalità anche, per quanto sopra <strong>il</strong>lustrato, alla non conformità rispetto<br />

ai principi comunitari comportando un ritardo sostanziale della possib<strong>il</strong>ità di<br />

agire in via giurisdizionale. Né peraltro l’istituto della mediazione obbligatoria<br />

sembra sottrarsi alle censure sul piano comunitario anche ove, in chiave<br />

costituzionalmente adeguatrice, venisse prospettata l’interpretazione secondo<br />

cui alla mediazione obbligatoria sarebbe sottoposto unicamente l’avvio del<br />

processo. Ed infatti, in ogni caso <strong>il</strong> rispetto della mediazione obbligatoria<br />

comporta un ritardo di quattro mesi ben maggiore dei trenta giorni rispetto a<br />

cui la Corte Europea con la decisione sopra citata ha ritenuto conforme <strong>il</strong><br />

tentativo obbligatorio di conc<strong>il</strong>iazione in tema di comunicazioni elettroniche.<br />

Peraltro, anche l’alternativa opzione interpretativa che esclude la necessità<br />

dell’esperimento della media conc<strong>il</strong>iazione nei casi ora esaminati, esporrebbe in<br />

ogni caso l’istituto della mediazione obbligatoria a censure di costituzionalità in<br />

quanto, ad esempio, in caso di riconvenzionale o di chiamata del terzo,<br />

costituirebbe irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.) escludere le<br />

parti interessate (rispettivamente <strong>il</strong> convenuto ed <strong>il</strong> chiamante in causa) dal<br />

ricorso all’istituto della mediazione.<br />

Per evitare Sc<strong>il</strong>la si finirebbe inevitab<strong>il</strong>mente in Cariddi.<br />

Sempre sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della compatib<strong>il</strong>ità con i principi comunitari, appare<br />

evidente che <strong>il</strong> procedimento di mediazione obbligatoria non ha un costo<br />

"inesistente" (come recita testualmente <strong>il</strong> punto 57 della sentenza della Corte<br />

Europea 18.3.2010 citata) vieppiù se comparato all’importo del contributo<br />

unificato relativo ai giudizi di analogo valore. Si consideri, ad esempio, che, per<br />

lo scaglione di valore tra € 25.001,00 ad € 50.000,00 l’importo complessivo<br />

dovuto all’organismo di mediazione di diritto pubblico è pari a complessivi<br />

1.000,00 (da ridursi di un terzo nel caso di mediazione obbligatoria) cui deve<br />

aggiungersi l’importo di € 40,00 per spese di avvio e la maggiorazione di un<br />

quinto per le proposte che <strong>il</strong> mediatore-conc<strong>il</strong>iatore "può" effettuare ai sensi<br />

dell’art.11 d. lgs.28/2010. Per lo stesso valore <strong>il</strong> contributo unificato dovuto è<br />

pari alla più esigua somma di € 374,00: paradossalmente la mediazione costa<br />

più del giudizio.<br />

Appare evidente l’onerosità del procedimento di mediazione rispetto<br />

all’avvio della procedura giudiziaria (e questo senza considerare l’opzione<br />

interpretativa secondo cui ogni nuova domanda imporrebbe un nuovo<br />

esperimento di mediazione obbligatoria con i relativi costi).<br />

Ne consegue che la disciplina suscita significativi dubbi di compatib<strong>il</strong>ità con<br />

i principi stab<strong>il</strong>iti in sede europea per garantire la effettività della giurisdizione


in ipotesi di previsione da parte degli Stati Membri di istituti di conc<strong>il</strong>iazione<br />

stragiudiziale.<br />

Da quanto precede emerge che andrebbe complessivamente rimeditato<br />

l’istituto della mediazione obbligatoria per renderlo concretamente e<br />

vantaggiosamente fruib<strong>il</strong>e dalle parti e, soprattutto, per metterlo al riparto<br />

dagli evidenziati significativi dubbi di costituzionalità e di compatib<strong>il</strong>ità<br />

comunitaria.<br />

In caso contrario è ragionevole prevedere che – questione di tempo -<br />

l’istituto della mediazione obbligatoria, come disciplinato dal d. lgs. 28/2010,<br />

potrà essere dichiarato incostituzionale o incompatib<strong>il</strong>e con <strong>il</strong> diritto<br />

comunitario nelle sedi opportune.<br />

(1) L’art. 2 al punto 16decies del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 come<br />

coordinato con le modifiche introdotte con la legge di conversione 26 febbraio<br />

2011, n. 10 (c.d. m<strong>il</strong>leproroghe) ha infatti previsto che "<strong>il</strong> termine di cui all’art.<br />

24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è prorogato di dodici<br />

mesi,limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento<br />

del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti".<br />

(2) Per una analisi delle problematiche connesse alla irragionevole durata dei<br />

giudizi si rinvia a M. GERARDO-A.MUTARELLI, Sulle cause della "irragionevole"<br />

durata del processo civ<strong>il</strong>e e possib<strong>il</strong>i misure di reductio a "ragionevolezza", in<br />

Judicium.it., 2010.<br />

(3) Da R. MASONI, La durata ragionevole del "giusto processo"Nell’applicazione<br />

giurisprudenziale, Giuffrè, M<strong>il</strong>ano, 2006, p.195.<br />

(4) Come riportata su Il Sole 24 ore del 23 luglio 2010, p.23.<br />

(5) La relazione e lo schema del disegno di legge sono pubblicati sul Foro<br />

Italiano, 1994, V cc. 285-292 sotto <strong>il</strong> titolo sulla "disciplina della conc<strong>il</strong>iazione<br />

in sede non contenziosa".<br />

(6) Testualmente da G. CANALE, Il decreto legislativo in materia di<br />

mediazione, Riv. Dir. Proc., 2010, 524 e ss.<br />

(7) In ordine all’esame del c.d. eccesso di delega la Corte costituzionale<br />

(sentenza 26 gennaio 1957, n. 3, in www.giurcost.org) ha osservato «Le<br />

controversie di legittimità costituzionale hanno appunto per oggetto<br />

l'accertamento della conformità o divergenza della legge o dell'atto avente<br />

forza di legge da un precetto costituzionale. Il giudizio sulla conformità o<br />

divergenza porta a considerare l'eccesso di delega, come figura comprensiva<br />

della mancanza, anche parziale, di delegazione, nonché l'uso del potere


normativo da parte del Governo oltre <strong>il</strong> termine fissato, ovvero in contrasto con<br />

i predeterminati criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la<br />

funzione legislativa fu delegata. Lo stesso giudizio ricorre anche quando, fuori<br />

dei casi su indicati, trattasi di coordinare la legge delegata a quella delegante,<br />

ricercandone i caratteri sistematici che le collegano e che valgano a ricondurre,<br />

nei giusti limiti della norma delegante, <strong>il</strong> contenuto della legge delegata. In<br />

questa ipotesi non sorge una normale questione d'interpretazione devoluta al<br />

giudice ordinario, bensì, venendo in contestazione <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o costituzionale della<br />

norma impugnata, si pone sempre una questione di legittimità costituzionale».<br />

In ordine ai rapporti tra sindacato "accentrato" e sindacato "diffuso" di<br />

costituzionalità v. A. Ruggeri e A. Spadaro, Lineamenti di giustizia<br />

costituzionale, Torino, 2001, 296 e ss.<br />

(8) L. DITTRICH, Il procedimento di mediazione nel d. lgs. 28 del 4 marzo<br />

2010, in Riv. Dir. Proc., 2010, p. 584 e ss.<br />

(9) Del resto deve avvertirsi che nella contigua problematica dell’applicab<strong>il</strong>ità<br />

del tentativo di conc<strong>il</strong>iazione ex art. 412bis c.p.c. alla domanda riconvenzionale<br />

la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è più volte pronunziata in senso<br />

affermativo (Cass., 15 Luglio 2008, n. 19436; Cass., 16 novembre 2007, n.<br />

23816). In tal senso in dottrina R.PELLECCHIA-M.SINISI-F.TRONCONE, Il rito<br />

del lavoro nel processo civ<strong>il</strong>e, Ed. La Tribuna, 2008, p. 54 ed ivi ulteriori<br />

riferimenti.

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