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disciplinata dal Testo unico delle imposte sui redditi (D.lgs. 22 ...

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<strong>disciplinata</strong> <strong>dal</strong> <strong>Testo</strong> <strong>unico</strong><br />

<strong>delle</strong> <strong>imposte</strong> <strong>sui</strong> <strong>redditi</strong> (D.<strong>lgs</strong>. <strong>22</strong><br />

dicembre 1986, n. 917)


Il ≪possesso≫ di <strong>redditi</strong> e` il presupposto<br />

<strong>delle</strong> <strong>imposte</strong> <strong>sui</strong> <strong>redditi</strong>, ma nel <strong>Testo</strong><br />

<strong>unico</strong> non vi e` una definizione generale<br />

di reddito; vi e` , invece, la definizione<br />

dei singoli <strong>redditi</strong>, ossia <strong>delle</strong> singole<br />

categorie reddituali.<br />

Dalle definizioni <strong>delle</strong> diverse categorie,<br />

per via di astrazione generalizzatrice, e`<br />

desumibile una nozione generale di<br />

reddito.


Le principali nozioni di reddito, elaborate dagli<br />

economisti, sono tre:<br />

il reddito come prodotto corrisponde all’idea<br />

secondo cui un’entrata ha natura di reddito solo<br />

se deriva da una fonte produttiva;<br />

il reddito come entrata e` un concetto molto<br />

ampio, perche´ comprende non solo i frutti del<br />

patrimonio e dell’attivita` del soggetto, ma tutti<br />

gli incrementi patrimoniali,quale che ne sia<br />

l’origine causale;<br />

il reddito come consumo e` teorizzata da<br />

coloro che sostengono che bisognerebbe tassare<br />

solo il reddito consumato; non dovrebbe essere<br />

tassato ne´ il reddito risparmiato, ne´ il reddito<br />

di capitale.


Tutte le categorie reddituali sono formate da<br />

proventi derivanti da fonti produttive, se ne<br />

puo` desumere che reddito e`, in generale, un<br />

incremento di patrimonio, che deriva da una<br />

fonte produttiva.<br />

L’art.6 del Tuir, prevede sei categorie reddituali:<br />

a) <strong>redditi</strong> fondiari;<br />

b) <strong>redditi</strong> di capitale;<br />

c) <strong>redditi</strong> di lavoro dipendente;<br />

d) <strong>redditi</strong> di lavoro autonomo;<br />

e) <strong>redditi</strong> di impresa;<br />

f ) <strong>redditi</strong> diversi.


Per comprendere la ratio della classificazione, va tenuto<br />

presente che il legislatore ha dovuto contemperare varie<br />

esigenze.<br />

Innanzitutto quella di dare omogeneita` di contenuto a<br />

ciascuna categoria (l’omogeneita` e` data <strong>dal</strong>la fonte dei<br />

<strong>redditi</strong> di ciascuna categoria), per correlare a ciascuna<br />

regole uniformi per la quantificazione del reddito.<br />

Al tempo stesso, il legislatore ha dovuto comprendere,<br />

nelle categorie delineate, tutta la materia imponibile;<br />

questa esigenza di onnicomprensivita` ha portato:<br />

– alla elaborazione di categorie che, anche quando<br />

utilizzano nozioni extra-tributarie, sono pero` piu` ampie<br />

della nozione utilizzata (ad esempio,la definizione<br />

tributaria di impresa utilizza la nozione civilistica di<br />

impresa commerciale, ma comprende anche altre<br />

fattispecie;<br />

la definizione tributaria di reddito di lavoro dipendente<br />

utilizza la nozione giuslavoristica di rapporto di lavoro.


Il possesso di un reddito e` cio` che ne determina<br />

la tassabilita’.<br />

Vi sono <strong>redditi</strong> tassabili quando sono percepiti<br />

(≪principio di cassa≫); e` il caso dei <strong>redditi</strong> di<br />

capitale, dei <strong>redditi</strong> di lavoro, dei <strong>redditi</strong> diversi: per<br />

questi <strong>redditi</strong>, quindi, possesso significa percezione.<br />

Nel caso dei <strong>redditi</strong> fondiari, il possesso va riferito<br />

all’immobile.<br />

Nel caso del reddito d’impresa, il reddito e` un dato<br />

contabile: non vi e` possesso del reddito, ma<br />

dell’apparato produttivo.<br />

Non esiste dunque una nozione unitaria di<br />

≪possesso≫ di reddito.


Il patrimonio e` l’insieme <strong>delle</strong> situazioni<br />

soggettive a contenuto economico di cui e`<br />

titolare un soggetto in un dato momento<br />

(diritti reali, crediti, debiti, ecc.). Esso e’,<br />

quindi, un concetto statico.<br />

Il reddito, invece, e` un fenomeno dinamico:<br />

esso e` infatti dato <strong>dal</strong>le variazioni<br />

incrementative del patrimonio.


Riveste particolare rilievo la distinzione tra<br />

residenti e non residenti nel territorio dello<br />

Stato, in quanto i residenti sono tassati sul<br />

complesso dei loro <strong>redditi</strong>, ovunque prodotti nel<br />

mondo.<br />

I non residenti solo per i <strong>redditi</strong> prodotti in<br />

Italia.<br />

≪Si considerano residenti le persone che per la<br />

maggior parte del periodo d’imposta sono<br />

iscritte nelle anagrafi della popolazione<br />

residente o hanno nel territorio dello Stato il<br />

domicilio o la residenza ai sensi del codice<br />

civile≫ (art. 2, comma 2).


Tutti i titolari di rapporti giuridici a contenuto<br />

patrimoniale possono essere soggetti passivi<br />

d’imposta, pur se privi di capacita` di agire<br />

(agiscono per essi i rappresentanti legali).<br />

L’unica eccezione e` costituita <strong>dal</strong>le societa` i<br />

cui <strong>redditi</strong> sono imputati ai soci, in applicazione<br />

del principio di trasparenza.<br />

Gli obblighi formali, possono far capo a soggetti<br />

diversi <strong>dal</strong> debitore d’imposta: ad esempio, le<br />

societa` di persone e le associazioni<br />

professionali sono tenute ad alcuni adempimenti<br />

formali (ad esempio, presentare la<br />

dichiarazione), ma non sono debitori d’imposta.


I <strong>redditi</strong> in natura possono essere costituiti da<br />

beni o da servizi.<br />

Ad essi deve essere attribuito un valore<br />

monetario: il c.d. valore normale, che e` dato<br />

<strong>dal</strong> ≪prezzo o corrispettivo mediamente<br />

praticato per i beni e i servizi della stessa specie<br />

o similari, in condizioni di libera concorrenza e<br />

al medesimo stadio di commercializzazione,nel<br />

tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono<br />

stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel<br />

tempo e nel luogo piu` prossimi≫ (art. 9).<br />

Per determinare il valore normale, si fa<br />

riferimento ai listini e alle tariffe del soggetto<br />

chehafornitoibenioiservizi.


Il reddito che viene tassato e` quello<br />

netto, ossia al netto dei costi.<br />

Sono deducibili soltanto i costi ≪inerenti≫<br />

alla produzione del reddito.<br />

Non sempre i costi sono dedotti nel loro<br />

ammontare effettivo; talvolta sono<br />

forfetizzati (contribuenti minori, diritti<br />

d’autore, ecc.).


Il reddito assume rilievo come reddito di un<br />

determinato periodo di tempo, che e`<br />

tecnicamente<br />

d’imposta≫.<br />

denominato ≪periodo<br />

Ad ogni periodo d’imposta corrisponde<br />

un’obbligazione tributaria autonoma (artt. 7<br />

e 76) e si correlano una molteplicita` di<br />

obblighi formali e sostanziali (dichiarazione,<br />

versamenti, ecc.).


Il legislatore pone regole precise in materia<br />

di imputazione temporale dei componenti<br />

(positivi e negativi) reddituali.<br />

Per la maggior parte dei <strong>redditi</strong> vale il<br />

≪principio di cassa≫; cio` vuol dire che, ai<br />

fini dell’imputazione al periodo di imposta,<br />

rileva il momento in cui il reddito e`<br />

percepito;<br />

per i <strong>redditi</strong> d’impresa vige invece il<br />

≪principio di competenza economica≫, in<br />

forza del quale costi e proventi hanno rilievo<br />

nel periodo d’imposta di maturazione.


Ilsistemadelcumulopenalizzavalafamiglia,<br />

e fu, dunque,dichiarato incostituzionale<br />

(Corte cost., 15 luglio 1976, n. 179); percio`<br />

i <strong>redditi</strong> di ciascun coniuge sono tassati<br />

separatamente.<br />

In materia di trattamento della famiglia, nel<br />

<strong>Testo</strong><strong>unico</strong>(art.4)prevede:<br />

che i <strong>redditi</strong> della comunione legale e del<br />

fondo patrimoniale si imputano a ciascun<br />

coniuge per meta` del loro ammontare<br />

netto, salva diversa pattuizione<br />

convenzionale.


Nei <strong>redditi</strong> prodotti in forma associata la societa` non e` soggetto<br />

passivo d’imposta; i suoi <strong>redditi</strong> sono tassati come <strong>redditi</strong> dei soci; la<br />

stessa regola vale per le societa` di armamento, per le societa` di fatto e<br />

per le associazioni professionali (art. 5);<br />

le perdite della societa` sono ripartite tra i soci alla stessa maniera degli<br />

utili; se l’ammontare <strong>delle</strong> perdite supera i <strong>redditi</strong> dell’anno, la<br />

differenza puo`<br />

essere dedotta negli anni successivi, ma non oltre il quinto (art. 8).<br />

Nelle societa`in accomandita semplice, i soci accomandanti non possono<br />

dedurre le perdite che superino la loro quota di capitale sociale;<br />

le ritenute operate <strong>sui</strong> <strong>redditi</strong> della societa` sono scomputate<br />

<strong>dal</strong>l’imposta<br />

dovuta dai soci (art. <strong>22</strong>).<br />

I <strong>redditi</strong> di partecipazione sono assoggettati ad imposta insieme agli altri<br />

<strong>redditi</strong> del soggetto passivo.


Vi e` pero` un regime speciale (L. 24 dicembre 2007, n.<br />

244, art. 1, commi 40, 41 e 42): le persone fisiche titolari<br />

di <strong>redditi</strong> di partecipazione in societa`commerciali di<br />

persone (in regime di contabilita` ordinaria) possono<br />

optare per la tassazione separata con aliquota del 27,5 per<br />

cento (che corrisponde all’aliquota Ires), purche´ i <strong>redditi</strong><br />

imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti<br />

(incasodiprelievoodistribuzione,ilredditoe`tassatoe<br />

l’imposta gia` pagata vale come ≪acconto≫ dell’imposta<br />

dovuta sul reddito complessivo).<br />

Con questo regime opzionale, applicabile anche agli<br />

imprenditori individuali, si intende realizzare la<br />

neutralita` della tassazione dei <strong>redditi</strong> d’impresa rispetto<br />

alla forma organizzativa.


Le principali differenze di trattamento fiscale tra<br />

societa` personali commerciali e societa` semplici<br />

sono le seguenti:<br />

– le societa` semplici non producono reddito<br />

d’impresa, ma singoli <strong>redditi</strong><br />

(fondiari, di lavoro autonomo, di capitale e diversi),<br />

che devono essere determinati secondo le regole<br />

proprie di ciascuna categoria;<br />

per le societa` semplici, le perdite derivanti <strong>dal</strong><br />

lavoro autonomo sono imputate ai soci e possono<br />

essere compensate con gli altri <strong>redditi</strong> che<br />

concorrono a formare il reddito complessivo;<br />

taluni costi <strong>delle</strong> societa` semplici sono imputabili ai<br />

soci come oneri ≪deducibili≫ <strong>dal</strong> reddito o come<br />

oneri ≪detraibili≫ <strong>dal</strong>l’imposta.


Anche per le associazioni professionali vale il principio di<br />

trasparenza:<br />

tali <strong>redditi</strong>, in quanto <strong>redditi</strong> di lavoro autonomo, sono<br />

tassati secondo<br />

il ≪principio di cassa≫; percio` , sono rilevanti quando<br />

percepiti <strong>dal</strong>l’associazione e, contemporaneamente, sono<br />

imputati agli associati (e tassati a carico degli associati<br />

indipendentemente <strong>dal</strong>la distribuzione).<br />

Anche le perdite sono imputate agli associati in<br />

proporzione alla loro quota<br />

di partecipazione e possono essere compensate con gli<br />

altri <strong>redditi</strong> che concorrono a formare il reddito<br />

complessivo.<br />

Il reddito dell’associazione e` reddito di lavoro autonomo:<br />

la dichiarazione<br />

dei <strong>redditi</strong>, che l’associazione e` tenuta a presentare, e`<br />

strumentale all’applicazione dell’imposta a carico dei soci.


La base imponibile (lorda) e` costituita, per i<br />

soggetti passivi ≪residenti≫, <strong>dal</strong> complesso<br />

dei <strong>redditi</strong> ovunque prodotti (per i non<br />

residenti, l’imposta si<br />

applica soltanto <strong>sui</strong> <strong>redditi</strong> prodotti in Italia).<br />

Dal ≪reddito complessivo≫ si deducono gli<br />

≪oneri≫; operate le deduzioni, si ottiene la<br />

base imponibile netta, cui si applicano le<br />

aliquote (progressive per<br />

scaglioni), per calcolare la misura<br />

dell’imposta (lorda).


Piu` analiticamente, la determinazione<br />

dell’imposta lorda si svolge nel modo seguente:<br />

a) individuazione e determinazione dei singoli<br />

<strong>redditi</strong>, secondo le norme proprie di ciascuna<br />

categoria;<br />

b) calcolo del ≪reddito complessivo≫, mediante<br />

somma algebrica dei <strong>redditi</strong> <strong>delle</strong> varie categorie<br />

(compensando le perdite d’impresa in<br />

contabilita`semplificata o di lavoro autonomo);<br />

c) calcolo del ≪reddito imponibile≫ mediante<br />

deduzione degli ≪oneri≫ <strong>dal</strong> reddito<br />

complessivo;<br />

d) calcolo dell’imposta lorda mediante<br />

applicazione <strong>delle</strong> aliquote al reddito<br />

imponibile.


Dal reddito complessivo sono dunque<br />

deducibili determinati ≪oneri≫.<br />

In tal modo, e` detassata quella parte di<br />

reddito che viene impiegata per<br />

finalita`ritenute<br />

considerazione.<br />

meritevoli di particolare<br />

Gli oneri deducibili sono infatti costituiti da<br />

≪spese personali≫ che incidono sulla<br />

capacita` contributiva del contribuente.


Sono deducibili, tra gli altri, i seguenti oneri:<br />

– le spese mediche e quelle di assistenza specifica<br />

necessarie nei casi di grave e permanente invalidita`<br />

– gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a seguito di<br />

separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio<br />

(tali assegni sono dedotti <strong>dal</strong> reddito del coniuge che li<br />

corrisponde, e costituiscono reddito per il coniuge che li<br />

riceve, come <strong>redditi</strong> assimilati a quelli di lavoro<br />

dipendente gli assegni corrisposti per il mantenimento dei<br />

figli non sono dedotti <strong>dal</strong> reddito del genitore che li<br />

corrisponde, e non sono reddito per chi li riceve);<br />

– i contributi previdenziali e assistenziali versati in<br />

ottemperanza a disposizioni di legge;<br />

– i contributi versati per le forme pensionistiche<br />

complementari;<br />

– talune erogazioni liberali.


Reddito impo. Prima <strong>delle</strong> deduz. 47.000<br />

Oneri che il contrib. può dedurre<br />

1. spese mediche 450<br />

2. donazioni a istituz. Religiosa 500<br />

3. contributi previdenziali 1.000<br />

Reddito imponibile dopo le deduzioni<br />

45.050


Dopo aver dedotto, <strong>dal</strong> reddito<br />

complessivo, gli ≪oneri≫, si<br />

applicano, alla base imponibile, le<br />

aliquote, che sono crescenti per<br />

scaglioni di reddito.<br />

Dall’imposta lorda si sottraggono: a) le<br />

detrazioni per carichi di famiglia; b) le<br />

detrazioni sostitutive <strong>delle</strong> spese di<br />

produzione; c) le detrazioni per oneri.


Reddito imponibile 5000<br />

Aliquota irpef applicabile 23%<br />

Imposta lorda 1.150<br />

Detrazioni spettanti<br />

1. spese sanitarie di 260<br />

(spetta il 19% della cifra 24.87<br />

eccedente 129,11 Euro)<br />

2. spese per istruzione di 210 Euro<br />

(spetta il 19% della cifra) 39.90<br />

IMPOSTA NETTA DA VERSARE 1.085,23


Attualmente gli scaglioni di reddito sono cinque:<br />

l’aliquota piu` bassa e` del 23 per cento, e si<br />

applica ai <strong>redditi</strong> fino a 15.000 Euro;<br />

l’aliquota e` del 27 per cento da 15.000 a<br />

28.000 Euro.<br />

allo scaglione da 29.000 a 55.500 Euro si applica<br />

l’aliquota del 38 per cento;<br />

allo scaglione da 56.000 a 75.000 Euro si applica<br />

l’aliquota del 41 per cento;<br />

l’aliquota massima si applica allo scaglione di<br />

reddito superiore a 75.000 Euro, ed e’ del 43<br />

per cento.


Dallo scomputo <strong>delle</strong> detrazioni si ottiene<br />

l’ammontare dell’imposta netta<br />

astrattamente dovuta per quel periodo<br />

d’imposta.<br />

Tale importo non costituisce, peraltro, un<br />

importo da versare, perche´ <strong>dal</strong>l’imposta<br />

netta si scomputano:<br />

a) i crediti d’imposta;<br />

b) i versamenti d’acconto;<br />

c) le ritenute subite (a titolo d’acconto)


Se il saldo e` a debito per il contribuente<br />

la differenza deve essere versata prima di<br />

presentare la dichiarazione.<br />

Se la dichiarazione e` a credito per il<br />

contribuente<br />

credito.<br />

l’eccedenza costituisce un<br />

Il contribuente puo` computarlo<br />

in diminuzione dell’imposta relativa al<br />

periodo d’imposta successivo o chiederne<br />

rimborso in sede di dichiarazione dei <strong>redditi</strong>.


Sono soggetti a ≪tassazione separata≫ i <strong>redditi</strong><br />

che, percepiti una tantum,derivano da un<br />

processo produttivo pluriennale (artt. 17, 19 e<br />

21).<br />

La tassazione e` ≪separata≫ nel senso che tali<br />

<strong>redditi</strong>, pur sottoposti ad Irpef, non sono<br />

componenti del ≪reddito complessivo≫<br />

(soggetto ad imposizione progressiva), ma sono<br />

<strong>redditi</strong> tassati con distinta aliquota, e<br />

determinati secondo speciali regole, stabilite in<br />

considerazione della loro natura di <strong>redditi</strong> a<br />

formazione pluriennale.


– le indennita` di fine rapporto percepite dai<br />

lavoratori dipendenti e da altre categorie (per la<br />

cessazione di rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa,di rapporti di agenzia,<br />

di funzioni notarili, di attivita` sportive<br />

professionistiche);<br />

– le plusvalenze derivanti <strong>dal</strong>la cessione di<br />

aziende possedute per piu` di cinque anni;<br />

– le indennita` per perdita dell’avviamento<br />

spettantealconduttorediesercizicommerciali<br />

in caso di cessazione della locazione;<br />

– il risarcimento attribuito a titolo di perdita di<br />

<strong>redditi</strong> pluriennali;<br />

– i <strong>redditi</strong> a formazione pluriennale attribuiti ai<br />

soci in caso di recesso da societa`.


Si puo` assumere, come definizione generale<br />

della categoria dei <strong>redditi</strong> di capitale la<br />

formula di chiusura dell’art. 44, lett. h), del<br />

<strong>Testo</strong> <strong>unico</strong>, e cioe` ≪gli interessi e gli<br />

altri proventi aventi per oggetto d’impiego<br />

del capitale≫.<br />

Tale definizione va completata considerando<br />

che non sono reddito di capitale i<br />

≪differenziali positivi e negativi in<br />

dipendenza di un evento incerto≫


Secondo l’art. 45, comma 1, ≪Il reddito di<br />

capitale e` costituito <strong>dal</strong>l’ammontare degli<br />

interessi, utili o altri proventi percepiti nel<br />

periodo d’imposta, senza<br />

alcuna deduzione≫.<br />

In sintesi, i <strong>redditi</strong> di capitali sono tassati al<br />

lordo e secondo il principio di cassa.<br />

La tassazione al lordo impedisce qualsiasi<br />

deduzione, sia di spese di produzione, sia di<br />

perdite del capitale; non sono deducibili, ad<br />

esempio, le spese<br />

bancarie relative ad un reddito di capitale, ne´<br />

le perdite che si subiscono perche non viene<br />

recuperato un capitale dato a mutuo.


Nel <strong>Testo</strong> <strong>unico</strong> sono distintamente elencati:<br />

– gli interessi e gli altri proventi derivanti da<br />

mutui, depositi e conti correnti;<br />

– gli interessi e gli altri proventi <strong>delle</strong><br />

obbligazioni e degli altri titoli similari alle<br />

obbligazioni (i <strong>redditi</strong> <strong>delle</strong> obbligazioni e titoli<br />

similari e dei titoli atipici sono soggetti a regime<br />

sostitutivo);<br />

– gli interessi e proventi di altri titoli diversi<br />

<strong>dal</strong>le azioni (e dai titoli similari<br />

alle azioni);<br />

– i proventi dei certificati di massa.


L’art. 2 della Manovra bis, prevede che, a<br />

partire <strong>dal</strong> 1° gennaio 2012, l’aliquota<br />

applicabile alle ritenute e alle <strong>imposte</strong><br />

sostitutive <strong>sui</strong> <strong>redditi</strong> di capitale e <strong>sui</strong> <strong>redditi</strong><br />

diversi realizzati da persone fisiche, società<br />

semplici, enti non commerciali e trust sia<br />

pari al 20%.


Secondo l’art. 49 del <strong>Testo</strong> <strong>unico</strong>, i <strong>redditi</strong> di<br />

lavoro dipendente ≪sono quelli che derivano<br />

da rapporti aventi per oggetto la<br />

prestazione di lavoro, con qualsiasi<br />

qualifica, alle dipendenze e sotto la<br />

direzione di altri, compreso il lavoro a<br />

domicilio quando e` considerato lavoro<br />

dipendente secondo le norme della<br />

legislazione sul lavoro≫.


Sono compresi:<br />

i) i <strong>redditi</strong> di lavoro dipendente, pubblico e<br />

privato;<br />

ii) i <strong>redditi</strong> del lavoro a domicilio;<br />

iii) le pensioni di ogni tipo e gli assegni ad<br />

esse equiparati;<br />

iv) le somme che il datore di lavoro deve<br />

corrispondere al lavoratore, a seguito di<br />

sentenza di condanna del giudice del lavoro.<br />

V) le pensioni di ogni tipo e gli assegni ad<br />

esse equiparati ≫.


≪Il reddito di lavoro dipendente e` costituito da<br />

tutte le somme e i valori in genere, a qualunque<br />

titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto<br />

forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto<br />

di lavoro≫.<br />

Da cio` si desume, tra l’altro:<br />

– che la retribuzione imponibile e` costituita da tutti<br />

i compensi (c.d. onnicomprensivita);<br />

– che sono tassabili non solo i <strong>redditi</strong> monetari, ma<br />

anche quelli in natura (≪valori in genere≫);<br />

– che la tassazione e` collegata alla percezione<br />

(principio di cassa).<br />

Il reddito di lavoro dipendente e` costituito da tutti i<br />

compensi percepiti ≪in relazione al rapporto di<br />

lavoro≫.


Dal punto di vista dell’imputazione<br />

temporale, la tassazione del reddito di lavoro<br />

dipendente e` governata <strong>dal</strong> principio di<br />

cassa. Percio`, i compensi sono imponibili<br />

non quando maturano, ma nel periodo<br />

d’imposta in cui sono percepiti;<br />

per i <strong>redditi</strong> in natura, si tiene conto del<br />

momento in cui il lavoratore fruisce del<br />

servizio o riceve il bene.


Nella retribuzione imponibile sono compresi,<br />

come abbiamo visto, anche i compensi in<br />

natura.<br />

I fringe benefit possono essere dati al<br />

lavoratore sia <strong>dal</strong> datore di lavoro sia<br />

da terzi, e possono fruirne anche i familiari<br />

del lavoratore: in ogni caso, essi sono tassati<br />

come <strong>redditi</strong> del lavoratore.


Per semplificare l’applicazione dell’imposta, i<br />

fringe benefit in natura non sono tassati quando<br />

il loro valore non supera, nel periodo di imposta,<br />

l’importo di 258,23 Euro.<br />

Ci limitiamo a ricordare che non sono tassati:<br />

– i contributi che il datore di lavoro versa per<br />

l’assistenza, la previdenza e la sanita` ;<br />

– le erogazioni liberali concesse in occasione di<br />

festivita` ;<br />

le prestazioni di vitto (ad esempio, mensa<br />

azien<strong>dal</strong>e);<br />

– le prestazioni di servizi di trasporto collettivo.


Vi sono fattispecie reddituali, non propriamente<br />

di lavoro dipendente, ma ≪assimilate≫ a quelle<br />

tipiche di lavoro dipendente.<br />

Inalcunicasi,sitrattadiproventiderivantida<br />

attivita` lavorativa, cui e`pero` estraneo il<br />

vincolo di subordinazione (come nel lavoro<br />

dipendente), o l’obbligo di risultato (come nel<br />

lavoro autonomo); in altri casi, manca l’attivita`<br />

lavorativa (per cui il legislatore avrebbe potuto<br />

anche includerli tra i ≪<strong>redditi</strong> diversi≫).


Possiamo limitarci a richiamare, a titolo di esempio:<br />

a) i compensi percepiti (entro un certo limite) dai lavoratori soci <strong>delle</strong><br />

cooperative;<br />

b) le indennita` e i compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di<br />

lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita` ;<br />

c) le somme percepite a titolo di borsa di studio o per fini di studio o di<br />

addestramento professionale;<br />

d) le remunerazioni dei sacerdoti;<br />

e) i compensi per l’attivita` libero professionale intramuraria del<br />

personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;<br />

f) le indennita`, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti <strong>dal</strong>lo<br />

Stato e dagli enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche<br />

funzioni.


REDDITI DOMINICALI: rappresentati da quella<br />

parte del reddito medio ordinario ritraibile <strong>dal</strong><br />

terreno mediante l’esercizio <strong>delle</strong> attività<br />

agricole, attribuibile alla terra nel suo stato<br />

naturale e al capitale in essa stabilmente<br />

investito. (art.28 N.T.U.)<br />

REDDITI AGRARI: Rappresentati da quella parte<br />

del reddito medio ordinario ritraibile <strong>dal</strong><br />

terreno, attribuito al capitale di esercizio e al<br />

lavoro di organizzazione impiegato nell’esercizio<br />

<strong>delle</strong> attività agricole. (art.32 N.T.U.)


REDDITI DI FABBRICATI: costituiti <strong>dal</strong> reddito<br />

medio ordinario ritraibile da ciascuna unità<br />

immobiliare urbana. (art.36 N.T.U.)<br />

Non sono produttivi di reddito autonomo di<br />

fabbricati:<br />

le costruzioni rurali.<br />

gli immobili relativi a imprese commerciali e<br />

quelli strumentali all’esercizio di arti o<br />

professioni.


Sono <strong>redditi</strong> di lavoro autonomo quelli che<br />

derivano <strong>dal</strong>l’esercizio di arti e professioni.<br />

I connotati idonei a caratterizzare le attività<br />

da cui derivano i <strong>redditi</strong> di lavoro autonomo<br />

sono:<br />

- la natura essenzialmente intellettuale<br />

dell’attività svolta;<br />

- l’autonomia<br />

- l’abitualità;<br />

- la non imprenditorialità.


L’elemento qualificante del lavoro<br />

autonomo può essere dunque individuato<br />

nel carattere strettamente personale ed<br />

eminentemente intellettuale dell’attività<br />

svolta.<br />

Per i <strong>redditi</strong> assimilati a quelli di lav. aut. è<br />

ammessa una deduzione forfettaria <strong>delle</strong><br />

spese, pari al 25% dell’ammontare dei<br />

compensi percepiti nel periodo d’imposta; la<br />

deduzione è elevata al 40% se i compensi<br />

sono percepiti da soggetti di età inferiore a<br />

35 anni.


I <strong>redditi</strong> assimilati contenuti al c.2<br />

dell’art.53 Tuir, sono assoggettati a<br />

tassazione per l’intero ammontare<br />

percepito nel periodo d’imposta, senza<br />

deduzione alcuna, ciò nel presupposto<br />

che essi non comportino spese di<br />

produzione.


La determinazione del reddito di lav. aut.<br />

Avviene per differenza tra tutti i compensi<br />

(in denaro o in natura) percepiti <strong>dal</strong><br />

professionista nel periodo d’imposta, e le<br />

spese sostenute nello stesso periodo per<br />

l’esercizio dell’arte o della professione (Art.<br />

54 Tuir).<br />

<br />

Questa categoria reddituale è determinata<br />

secondo il principio di cassa.


I requisiti essenziali per la rilevanza della<br />

spesa sono:<br />

- l’effettività;<br />

- l’inerenza;<br />

- documentabilità.<br />

Per ciò che riguarda i costi, il principio di<br />

carattere generale è quello della deducibilità<br />

di tutte le spese provviste del requisito<br />

dell’inerenza (anche se in alcuni casi se per<br />

alcuni costi sono previste regole specifiche<br />

che derogano al principio di inerenza e di<br />

cassa, Es: gli ammortamenti).

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