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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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l’indennità sostitutiva del preavviso, se al momento della risoluzione il<br />

rapporto è a tempo parziale, è determinata con riferimento alla retribuzione<br />

ridotta;<br />

al rapporto a tempo parziale sono applicabili le norme di legge e contrattuali<br />

che regolano malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, ferie,<br />

festività infrasettimanali, semifestività, aspettativa, preavviso; non è peraltro<br />

consentito l’utilizzo a mezze giornate delle ferie né dei permessi<br />

compensativi delle festività soppresse.<br />

9) Al lavoratore a tempo parziale è fatto divieto di svolgere una seconda attività alle<br />

dipendenze di altro datore di lavoro.<br />

10) Il lavoratore a tempo parziale potrà usufruire dell’istituto dell’orario flessibile secondo le<br />

norme riportate nell’Allegato 3.<br />

11) Il numero complessivo dei lavoratori a tempo parziale non può superare il 15% del<br />

numero totale dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente Contratto Integrativo,<br />

esclusi tuttavia quelli rientranti nelle casistiche di cui ai punti a), b) e c) del punto 2 che<br />

precede.<br />

12) La trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa<br />

non determina la novazione del rapporto stesso.<br />

ARTICOLO 10 bis - BUONE PRASSI DAL PROGETTO CONC.ITA<br />

A) BUONE PRASSI DI FLESSIBILITA’ ORARIA PER CONCILIARE I TEMPI DI VITA, LA<br />

PROFESSIONALITA’ E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE<br />

L’azienda e le OO.SS. promuovono una gestione dell’orario lavorativo concordata che offra la<br />

possibilità al dipendente di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei<br />

tempi di vita con le esigenze lavorative.<br />

A partire dall’ottobre 2004, infatti, la Direzione del Personale di Italiana Assicurazioni in accordo<br />

con le Organizzazioni sindacali e con la Commissione per le pari Opportunità ha attuato un<br />

progetto di personalizzazione degli orari lavorativi basato sulla legge n. 53 del 2000, capo 3, art.<br />

9, “Misure a sostegno della flessibilità dell’orario”, che si inseriva nel più ampio disegno a<br />

sostegno dell’assistenza familiare da parte del lavoratore.<br />

Il progetto Conc.Ita, conclusosi nel novembre 2006, è stato oggetto di successive proroghe in<br />

quanto i risultati ottenuti dalla sua sperimentazione hanno dimostrato come sia possibile<br />

coniugare proficuamente le esigenze personali e l’organizzazione del lavoro dell’ufficio; si<br />

riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle<br />

competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare<br />

rappresentano attivando, attraverso la modalità ricerca/scambio tra dipendente e responsabile,<br />

una condivisa soluzione oraria.<br />

Ciò premesso, le parti convengono di inserire le Buone Prassi sperimentate con il progetto<br />

Conc.Ita nel Contratto Integrativo Aziendale, ferma la regolamentazione sotto indicata.<br />

A) Requisiti<br />

1) Motivazioni:<br />

- Lavoratrici/tori con figli minori fino a 12 anni di età, anche se adottati o in affidamento e<br />

anche non stabilmente conviventi con il dipendente; è richiesta certificazione anagrafica<br />

attestante l’età del figlio;<br />

- lavoratrici/tori aventi:<br />

a) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente<br />

conviventi con il dipendente<br />

b) genitori e figli anche non stabilmente conviventi con il dipendente<br />

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