1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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• Centro specializzato: Istituto (esclusi comunque i centri sportivi ed estetici) non adibito al<br />
ricovero dei malati, ma regolarmente autorizzato per l'erogazione di cure mediche,<br />
trattamenti fisioterapici e, rieducativi (comprese le cure termali) e/o ad effettuare analisi ed<br />
esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici.<br />
• Intervento chirurgico ambulatoriale: Intervento chirurgico effettuato senza ricovero; sono<br />
considerati interventi chirurgici: diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con<br />
biopsia, gessature, suture.<br />
• Assistenza infermieristica : Assistenza prestata da personale in possesso di specifico<br />
diploma.<br />
• Terapie: Metodi di cura specifici per patologie clinicamente accertate normalmente<br />
effettuati in centri specializzati o in ambulatori di istituti di cura, ma anche al domicilio del<br />
paziente, praticate da personale professionalmente abilitato e prescritte dal medico curante.<br />
• Protesi: Insieme di tecniche che si propongono di sostituire parzialmente o totalmente un<br />
arto od un organo.<br />
• Scoperto: Parte del danno indennizzabile - espressa in percentuale - che rimane a carico<br />
dell'Assicurato.<br />
• Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni<br />
corporali obiettivamente constatabili.<br />
• Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.<br />
• Intervento chirurgico: Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali<br />
o strumentali cruente.<br />
• Visita specialistica: Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di<br />
specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è<br />
destinata.<br />
• Massimale/Limite: La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno<br />
assicurativo e nucleo assicurato, la Società presta la garanzia.<br />
• Termini di aspettativa - Carenze: Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell'<br />
assicurazione e l'inizio della garanzia.<br />
CONDIZIONI CHE REGOLANO<br />
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />
1. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O DELL' ASSICURATO<br />
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato<br />
nella scheda di adesione, che costituisce parte integrante del contratto.<br />
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione<br />
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ed anche la<br />
cessazione dell'assicurazione, come previsto dagli arti. 1892 - 1893 - 1894 Codice Civile.<br />
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