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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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ARTICOLO 9 - ORARIO DI LAVORO<br />

L’orario di lavoro in vigore per il personale dipendente dell’Impresa di cui al punto 1) dell’art.<br />

101 del vigente C.C.N.L., è pari a 37 ore settimanali e prevede la seguente distribuzione :<br />

• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30<br />

dalle ore 13.30 alle ore 17.30<br />

• al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30<br />

• nei semifestivi: dalle ore 8.30 alle ore 12.00<br />

Per lo stesso personale, se operante presso gli uffici della Direzione e fatta eccezione per<br />

addetti a turni ed addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell’istituto<br />

dell’orario flessibile, nel rispetto delle norme di attuazione contenute nell’allegato 2, che<br />

costituisce parte integrante del presente accordo.<br />

Nota a verbale: per quei lavoratori che rappresentassero particolari, oggettive esigenze, se<br />

adeguatamente comprovate, le Parti si impegnano ad esaminare, caso per caso ed in via di<br />

eccezione, la possibilità di individuare e fissare un orario ad hoc.<br />

L’orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L. è<br />

così determinato :<br />

a) – commessi : (in totale 37 ore e 30 minuti alla settimana)<br />

• dal lunedì al giovedì : dalle ore 8.00 alle ore 12.30<br />

dalle ore 13.30 alle ore 17.00<br />

• al venerdì : dalle ore 8.00 alle ore 13.30<br />

• nei semifestivi : dalle ore 8.00 alle ore 12.15;<br />

b) – autisti : 43 ore settimanali.<br />

L’Impresa si riserva di determinare la distribuzione relativa al personale indicato alla lettera “b”,<br />

previa intesa con le RR.SS.AA.<br />

ARTICOLO 10 - LAVORO A TEMPO PARZIALE<br />

Ai dipendenti dell’Impresa, cui sia applicabile l’orario di lavoro previsto al punto 1) dell’art. 101<br />

del vigente C.C.N.L., è consentito l’accesso alla prestazione di lavoro a tempo parziale (parttime)<br />

alle seguenti condizioni.<br />

1) Al personale a tempo indeterminato è consentito richiedere la trasformazione del rapporto<br />

di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale ove dimostri di trovarsi in una delle seguenti<br />

situazioni e possa comprovarlo:<br />

a) genitore di figlio in età prescolare o scolare (fino a 16 anni compiuti);<br />

b) persona con necessità di assistere uno o più parenti stretti (coniuge non legalmente<br />

separato ovvero il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti) e/o altri congiunti<br />

conviventi, i quali siano affetti da malattie di non breve durata ovvero risultino non<br />

autosufficienti;<br />

c) studente intenzionato a terminare gli studi (fino al diploma di laurea);<br />

d) persona dedita ad attività di volontariato disciplinata dalla legge.<br />

2) Non è comunque consentito richiedere il passaggio a tempo parziale da parte del lavoratore<br />

per il quale ricorra anche una soltanto delle seguenti condizioni:<br />

a) risulti inquadrato in un livello superiore al personale inquadrato nell’Area Professionale<br />

B), posizione organizzativa 3 – 6° livello retributivo, che sia preposto, al momento della<br />

richiesta, ad attività di coordinamento;<br />

b) abbia un’anzianità di servizio inferiore ad un anno compiuto;<br />

c) svolga una mansione che comporti il diritto al trattamento previsto per i lavoratori<br />

addetti ad attività esterna (personale di cui alla nota dell’art. 101 del vigente C.C.N.L.).<br />

Le Parti si danno atto che la Società esaminerà le richieste presentate dai Dipendenti<br />

esclusi dal presente punto e ad accoglierle in presenza di gravi e comprovati motivi,<br />

compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.<br />

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