1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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ARTICOLO 9 - ORARIO DI LAVORO<br />
L’orario di lavoro in vigore per il personale dipendente dell’Impresa di cui al punto 1) dell’art.<br />
101 del vigente C.C.N.L., è pari a 37 ore settimanali e prevede la seguente distribuzione :<br />
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30<br />
dalle ore 13.30 alle ore 17.30<br />
• al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30<br />
• nei semifestivi: dalle ore 8.30 alle ore 12.00<br />
Per lo stesso personale, se operante presso gli uffici della Direzione e fatta eccezione per<br />
addetti a turni ed addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell’istituto<br />
dell’orario flessibile, nel rispetto delle norme di attuazione contenute nell’allegato 2, che<br />
costituisce parte integrante del presente accordo.<br />
Nota a verbale: per quei lavoratori che rappresentassero particolari, oggettive esigenze, se<br />
adeguatamente comprovate, le Parti si impegnano ad esaminare, caso per caso ed in via di<br />
eccezione, la possibilità di individuare e fissare un orario ad hoc.<br />
L’orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L. è<br />
così determinato :<br />
a) – commessi : (in totale 37 ore e 30 minuti alla settimana)<br />
• dal lunedì al giovedì : dalle ore 8.00 alle ore 12.30<br />
dalle ore 13.30 alle ore 17.00<br />
• al venerdì : dalle ore 8.00 alle ore 13.30<br />
• nei semifestivi : dalle ore 8.00 alle ore 12.15;<br />
b) – autisti : 43 ore settimanali.<br />
L’Impresa si riserva di determinare la distribuzione relativa al personale indicato alla lettera “b”,<br />
previa intesa con le RR.SS.AA.<br />
ARTICOLO 10 - LAVORO A TEMPO PARZIALE<br />
Ai dipendenti dell’Impresa, cui sia applicabile l’orario di lavoro previsto al punto 1) dell’art. 101<br />
del vigente C.C.N.L., è consentito l’accesso alla prestazione di lavoro a tempo parziale (parttime)<br />
alle seguenti condizioni.<br />
1) Al personale a tempo indeterminato è consentito richiedere la trasformazione del rapporto<br />
di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale ove dimostri di trovarsi in una delle seguenti<br />
situazioni e possa comprovarlo:<br />
a) genitore di figlio in età prescolare o scolare (fino a 16 anni compiuti);<br />
b) persona con necessità di assistere uno o più parenti stretti (coniuge non legalmente<br />
separato ovvero il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti) e/o altri congiunti<br />
conviventi, i quali siano affetti da malattie di non breve durata ovvero risultino non<br />
autosufficienti;<br />
c) studente intenzionato a terminare gli studi (fino al diploma di laurea);<br />
d) persona dedita ad attività di volontariato disciplinata dalla legge.<br />
2) Non è comunque consentito richiedere il passaggio a tempo parziale da parte del lavoratore<br />
per il quale ricorra anche una soltanto delle seguenti condizioni:<br />
a) risulti inquadrato in un livello superiore al personale inquadrato nell’Area Professionale<br />
B), posizione organizzativa 3 – 6° livello retributivo, che sia preposto, al momento della<br />
richiesta, ad attività di coordinamento;<br />
b) abbia un’anzianità di servizio inferiore ad un anno compiuto;<br />
c) svolga una mansione che comporti il diritto al trattamento previsto per i lavoratori<br />
addetti ad attività esterna (personale di cui alla nota dell’art. 101 del vigente C.C.N.L.).<br />
Le Parti si danno atto che la Società esaminerà le richieste presentate dai Dipendenti<br />
esclusi dal presente punto e ad accoglierle in presenza di gravi e comprovati motivi,<br />
compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.<br />
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