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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE<br />

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />

9. LIMITI TERRITORIALI<br />

L'assicurazione vale per il Mondo intero.<br />

SEZIONE I<br />

RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI<br />

La Società presta la garanzia di cui alla presente Sezione I, procedendo al rimborso, nei<br />

seguenti casi e con i seguenti limiti:<br />

- spese sostenute per terapie relative a malattie oncologiche, fino alla concorrenza di €<br />

268.000,00= (€ 270.000,00 dall’1/1/2011) per anno assicurativo e nucleo assicurato;<br />

- ricovero, di medicina o chirurgia, escluso il parto naturale compreso il parto cesareo ed<br />

aborto spontaneo e/o post traumatico, fino alla concorrenza di € 70.000,00= (€ 71.000,00<br />

dall’1/1/2011) per evento e per anno assicurativo (non reintegrabili), elevati ad €<br />

320.000,00= (non reintegrabili) in caso di Gravi Malattie o di Intervento di Alta Chirurgia,<br />

come da successive appendici n. 1 e n. 2;<br />

- intervento chirurgico ambulatoriale, reso necessario da malattia o infortunio, fino alla<br />

concorrenza di € 27.000,00= dalla data di stipula del presente C.I.A. (non reintegrabili) per<br />

evento e anno assicurativo.<br />

PRESTAZIONI GARANTITE<br />

a) le spese per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro<br />

soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi<br />

compresi gli apparecchi terapeutici e le protesi - escluse quelle dentarie per le quali è operante<br />

quanto disposto dal successivo punto 4.3, lettera h ed escluse anche lenti a contatto ed<br />

occhiali, salvo le I.O.L. (cristallino artificiale) - applicati durante l'intervento o da applicarsi, per<br />

necessità medica, in un momento successivo all'intervento.<br />

In caso di sostituzione di detti apparecchi terapeutici e protesi determinata da necessità medica,<br />

le spese per il loro acquisto sono rimborsate nel limite di € 2.800,00= per anno assicurativo e<br />

nucleo assicurato.<br />

L'infortunio che determina la necessità di intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, deve<br />

essere comprovato anche da referto della prestazione di Pronto Soccorso Pubblico oppure da<br />

referto del medico che ha prestato le prime cure immediatamente successive all'infortunio;<br />

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