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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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ALLEGATO N. 5 BIS - ACCORDO 10/4/2000 “OTTO ORE”<br />

Il giorno 10 aprile 2000, in Milano, nella sede della Società,<br />

Italiana Assicurazioni, rappresentata dal Direttore Generale Biagio Massi<br />

tra<br />

e<br />

le RR.SS.AA. di detta Italiana Assicurazioni, nelle persone di Leonardo Campi e Maria Gaia<br />

Piperno per la FISAC/CGIL, Giancarlo Pezzoni per la FNA, Walter Abbate e Giorgio Falco per la<br />

FIBA/CISL, Riccardo Gatti e Riccardo Raggi per il SNFIA,<br />

premesso che<br />

l'art.37 del vigente C.C.N.L. (ora art. 38 C.C.N.L. 2003) - nel testo sostituito con l'ipotesi<br />

d'intesa del 18.12.1999 per il rinnovo del Contratto medesimo - ha previsto che ai lavoratori,<br />

Funzionari esclusi, vengano riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, da ridursi in<br />

proporzione nei casi di prestazione ad orario ridotto ed in caso di assunzione o cessazione<br />

in corso d'anno;<br />

con "nota a verbale" in calce al medesimo articolo è peraltro stabilito che, in caso di<br />

emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione del Venerdì<br />

santo da semifestivo a festivo e la concessione di tali 8 ore annue di permesso retribuito,<br />

entrambe attuate con il Contratto in argomento, vengano riassorbite fino a concorrenza;<br />

entrambe le Parti sono concordi nel ritenere praticabile la soluzione consistente nell'utilizzo<br />

collettivo, da parte della generalità dei lavoratori, di tali 8 ore mediante due mezze giornate<br />

all'anno;<br />

laddove risulti possibile, dette mezze giornate coincideranno con due semifestività;<br />

tutto quanto sopra premesso,<br />

le Parti convengono e stipulano quanto segue.<br />

1. I lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° utilizzeranno il permesso di 8 ore di cui si tratta<br />

astenendosi dal prestare attività nelle semifestività del 24 e del 31 dicembre di ciascun anno;<br />

2. negli anni nei quali le giornate del 24 e 31 dicembre cadranno di sabato o di domenica, le<br />

Parti individueranno congiuntamente una soluzione diversa, ma tuttavia nella sostanza<br />

equivalente;<br />

3. per l'anno 2000, è sin da ora stabilito che tale soluzione consiste nel rimpiazzare il 24<br />

dicembre con il 14 agosto ed il 31 dicembre con il 2 novembre, con la conseguenza che,<br />

pertanto, nelle giornate del 14 agosto e del 2 novembre 2000 il personale di cui si tratta<br />

risulta esonerato dal prestare attività lavorativa;<br />

4. i lavoratori inquadrati al 7° livello si asterranno, al pari degli altri lavoratori, dal prestare<br />

attività nelle due mezze giornate di cui si tratta, compensando la mancata prestazione, in<br />

parte mediante la spendita di una mezza giornata di permesso sostitutivo delle festività<br />

abolite ed in parte mediante l'impegno a svolgere di attività di lavoro in una mezza giornata<br />

destinata al riposo (o comunque anche attraverso una soluzione analoga, purché<br />

equivalente);<br />

5. in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario e, quindi, non appena<br />

ricorra l'ipotesi - prevista dalla nota a verbale dell'art. 37 del C.C.N.L. (ora art 38 C.C.N.L.) -<br />

di riassorbimento delle otto ore di permesso retribuito che hanno costituito il presupposto per<br />

la sua stipula, il presente accordo decadrà automaticamente e le Parti si incontreranno per la<br />

formulazione di una nuova intesa.<br />

<strong>ITALIANA</strong> <strong>ASSICURAZIONI</strong> le RR.SS.AA.:<br />

FISAC/CGIL<br />

F.N.A.<br />

FIBA/CISL<br />

SNFIA<br />

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