1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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ALLEGATO N. 5 BIS - ACCORDO 10/4/2000 “OTTO ORE”<br />
Il giorno 10 aprile 2000, in Milano, nella sede della Società,<br />
Italiana Assicurazioni, rappresentata dal Direttore Generale Biagio Massi<br />
tra<br />
e<br />
le RR.SS.AA. di detta Italiana Assicurazioni, nelle persone di Leonardo Campi e Maria Gaia<br />
Piperno per la FISAC/CGIL, Giancarlo Pezzoni per la FNA, Walter Abbate e Giorgio Falco per la<br />
FIBA/CISL, Riccardo Gatti e Riccardo Raggi per il SNFIA,<br />
premesso che<br />
l'art.37 del vigente C.C.N.L. (ora art. 38 C.C.N.L. 2003) - nel testo sostituito con l'ipotesi<br />
d'intesa del 18.12.1999 per il rinnovo del Contratto medesimo - ha previsto che ai lavoratori,<br />
Funzionari esclusi, vengano riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, da ridursi in<br />
proporzione nei casi di prestazione ad orario ridotto ed in caso di assunzione o cessazione<br />
in corso d'anno;<br />
con "nota a verbale" in calce al medesimo articolo è peraltro stabilito che, in caso di<br />
emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione del Venerdì<br />
santo da semifestivo a festivo e la concessione di tali 8 ore annue di permesso retribuito,<br />
entrambe attuate con il Contratto in argomento, vengano riassorbite fino a concorrenza;<br />
entrambe le Parti sono concordi nel ritenere praticabile la soluzione consistente nell'utilizzo<br />
collettivo, da parte della generalità dei lavoratori, di tali 8 ore mediante due mezze giornate<br />
all'anno;<br />
laddove risulti possibile, dette mezze giornate coincideranno con due semifestività;<br />
tutto quanto sopra premesso,<br />
le Parti convengono e stipulano quanto segue.<br />
1. I lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° utilizzeranno il permesso di 8 ore di cui si tratta<br />
astenendosi dal prestare attività nelle semifestività del 24 e del 31 dicembre di ciascun anno;<br />
2. negli anni nei quali le giornate del 24 e 31 dicembre cadranno di sabato o di domenica, le<br />
Parti individueranno congiuntamente una soluzione diversa, ma tuttavia nella sostanza<br />
equivalente;<br />
3. per l'anno 2000, è sin da ora stabilito che tale soluzione consiste nel rimpiazzare il 24<br />
dicembre con il 14 agosto ed il 31 dicembre con il 2 novembre, con la conseguenza che,<br />
pertanto, nelle giornate del 14 agosto e del 2 novembre 2000 il personale di cui si tratta<br />
risulta esonerato dal prestare attività lavorativa;<br />
4. i lavoratori inquadrati al 7° livello si asterranno, al pari degli altri lavoratori, dal prestare<br />
attività nelle due mezze giornate di cui si tratta, compensando la mancata prestazione, in<br />
parte mediante la spendita di una mezza giornata di permesso sostitutivo delle festività<br />
abolite ed in parte mediante l'impegno a svolgere di attività di lavoro in una mezza giornata<br />
destinata al riposo (o comunque anche attraverso una soluzione analoga, purché<br />
equivalente);<br />
5. in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario e, quindi, non appena<br />
ricorra l'ipotesi - prevista dalla nota a verbale dell'art. 37 del C.C.N.L. (ora art 38 C.C.N.L.) -<br />
di riassorbimento delle otto ore di permesso retribuito che hanno costituito il presupposto per<br />
la sua stipula, il presente accordo decadrà automaticamente e le Parti si incontreranno per la<br />
formulazione di una nuova intesa.<br />
<strong>ITALIANA</strong> <strong>ASSICURAZIONI</strong> le RR.SS.AA.:<br />
FISAC/CGIL<br />
F.N.A.<br />
FIBA/CISL<br />
SNFIA<br />
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