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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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- per i part time che prestano un orario di 22 ore e 30 minuti e dalle ore 8.45 alle ore<br />

12.00 (per i lavoratori di cui al punto b1) o dalle ore 9.15 alle ore 12.30 (per i lavoratori<br />

di cui al punto b2);<br />

- per i part time che prestano un orario di 24 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle<br />

ore 14.00 alle ore 16.45;<br />

- Per i part time che prestano un orario di lavoro di 26 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30<br />

e dalle ore 14.00 alle ore 14.30 e il venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00;<br />

- Per i part time che prestano un orario di lavoro di 28 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30<br />

e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e il venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00.<br />

E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e<br />

come tale, a tutti gli effetti trattato l’assenza, se non giustificata, all’interno della fascia di<br />

rigidità.<br />

d) Registrazione dell’orario.<br />

Il tempo di lavoro decorre dal momento in cui il dipendente effettua la registrazione in<br />

entrata, introducendo il tesserino magnetico personale nell’apposito terminale-lettore, e<br />

termina al momento in cui effettua la registrazione in uscita.<br />

La registrazione avviene al minuto primo.<br />

Il tempo di lavoro parziale di cui al punto 3) che precede prescelto costituisce “debito”<br />

per il dipendente, mentre il tempo intercorrente tra la registrazione in entrata e l’orario<br />

previsto per l’uscita costituisce “credito” per il medesimo.<br />

e) Saldo giornaliero.<br />

La differenza tra il “debito” ed il “credito” di cui al punto d) che precede rappresenta il<br />

saldo giornaliero, positivo o negativo.<br />

Tale saldo va a sommarsi (o sottrarsi) al saldo del giorno precedente ed il nuovo saldo<br />

che ne scaturisce viene automaticamente riportato al giorno lavorativo seguente e così<br />

di seguito.<br />

f) Compensazione nell’arco del mese.<br />

La compensazione del tempo lavorato in più o in meno rispetto all’orario pattuito deve<br />

avvenire nell’arco della prevista fascia di flessibilità, entro lo stesso mese di calendario.<br />

E’ tuttavia ammesso il riporto al mese successivo di un massimo di 5 ore in negativo e<br />

di 5 ore in positivo.<br />

Eventuali eccedenze positive, rispetto alle 5 ore, non sono riportate al mese successivo<br />

e non sono retribuite né considerate prestazioni di lavoro straordinario o convertite in<br />

ferie o permessi retribuiti.<br />

E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e<br />

come tale, a tutti gli effetti trattato il saldo negativo di orario non compensato nell’arco<br />

del mese (per la parte eccedente le 5 ore);<br />

g) Assenze dal lavoro.<br />

In caso di assenza dal lavoro, per l’intera giornata o per parte di essa a partire dall’inizio<br />

della giornata lavorativa prevista, da qualsiasi causa determinata, è in via<br />

convenzionale ripristinato l’orario teorico previsto.<br />

h) Lavoro straordinario.<br />

Non è consentita l’effettuazione di lavoro straordinario.<br />

Ove, eccezionalmente, avesse luogo una prestazione eccedente i limiti ordinari, la<br />

stessa dovrà essere compensata con un permesso straordinario di pari durata, da<br />

usufruirsi in tempi concordati tra Impresa e lavoratore.<br />

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