1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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- per i part time che prestano un orario di 22 ore e 30 minuti e dalle ore 8.45 alle ore<br />
12.00 (per i lavoratori di cui al punto b1) o dalle ore 9.15 alle ore 12.30 (per i lavoratori<br />
di cui al punto b2);<br />
- per i part time che prestano un orario di 24 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle<br />
ore 14.00 alle ore 16.45;<br />
- Per i part time che prestano un orario di lavoro di 26 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30<br />
e dalle ore 14.00 alle ore 14.30 e il venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00;<br />
- Per i part time che prestano un orario di lavoro di 28 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30<br />
e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e il venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00.<br />
E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e<br />
come tale, a tutti gli effetti trattato l’assenza, se non giustificata, all’interno della fascia di<br />
rigidità.<br />
d) Registrazione dell’orario.<br />
Il tempo di lavoro decorre dal momento in cui il dipendente effettua la registrazione in<br />
entrata, introducendo il tesserino magnetico personale nell’apposito terminale-lettore, e<br />
termina al momento in cui effettua la registrazione in uscita.<br />
La registrazione avviene al minuto primo.<br />
Il tempo di lavoro parziale di cui al punto 3) che precede prescelto costituisce “debito”<br />
per il dipendente, mentre il tempo intercorrente tra la registrazione in entrata e l’orario<br />
previsto per l’uscita costituisce “credito” per il medesimo.<br />
e) Saldo giornaliero.<br />
La differenza tra il “debito” ed il “credito” di cui al punto d) che precede rappresenta il<br />
saldo giornaliero, positivo o negativo.<br />
Tale saldo va a sommarsi (o sottrarsi) al saldo del giorno precedente ed il nuovo saldo<br />
che ne scaturisce viene automaticamente riportato al giorno lavorativo seguente e così<br />
di seguito.<br />
f) Compensazione nell’arco del mese.<br />
La compensazione del tempo lavorato in più o in meno rispetto all’orario pattuito deve<br />
avvenire nell’arco della prevista fascia di flessibilità, entro lo stesso mese di calendario.<br />
E’ tuttavia ammesso il riporto al mese successivo di un massimo di 5 ore in negativo e<br />
di 5 ore in positivo.<br />
Eventuali eccedenze positive, rispetto alle 5 ore, non sono riportate al mese successivo<br />
e non sono retribuite né considerate prestazioni di lavoro straordinario o convertite in<br />
ferie o permessi retribuiti.<br />
E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e<br />
come tale, a tutti gli effetti trattato il saldo negativo di orario non compensato nell’arco<br />
del mese (per la parte eccedente le 5 ore);<br />
g) Assenze dal lavoro.<br />
In caso di assenza dal lavoro, per l’intera giornata o per parte di essa a partire dall’inizio<br />
della giornata lavorativa prevista, da qualsiasi causa determinata, è in via<br />
convenzionale ripristinato l’orario teorico previsto.<br />
h) Lavoro straordinario.<br />
Non è consentita l’effettuazione di lavoro straordinario.<br />
Ove, eccezionalmente, avesse luogo una prestazione eccedente i limiti ordinari, la<br />
stessa dovrà essere compensata con un permesso straordinario di pari durata, da<br />
usufruirsi in tempi concordati tra Impresa e lavoratore.<br />
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