1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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ARTICOLO 4 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE<br />
L’impresa conferma che darà piena applicazione a quanto disposto, in materia di informazione<br />
agli Organismi sindacali aziendali, dagli articoli 6, 10, 12 e 13 del vigente C.C.N.L. e che a tal<br />
fine promuoverà uno o più incontri con le Rappresentanze Sindacali Aziendali per fornire loro le<br />
informazioni previste da tali norme.<br />
In tale occasione, l’Impresa fornirà informazioni sulle previsioni di massima relative alle nuove<br />
assunzioni di personale per l’esercizio successivo e le aree di attività interessate.<br />
L’Impresa fornirà altresì le seguenti informazioni statistiche, con suddivisione tra personale<br />
femminile e maschile:<br />
- titoli di studio,<br />
- anzianità per livello,<br />
- tempo parziale,<br />
- aspettative,<br />
- partecipazione ad esperienze formative.<br />
Una volta all’anno sarà indetto uno specifico incontro con i Funzionari, nel corso del quale verrà<br />
rappresentato e discusso l’andamento generale dell’Impresa.<br />
Le Parti si danno atto che l’informazione a livello di Gruppo come prevista dall’articolo 11 del<br />
vigente C.C.N.L. avverrà a cadenza semestrale.<br />
ARTICOLO 5 - PARI OPPORTUNITA’ - MOBBING<br />
Con riferimento agli articoli 49 e 51 del vigente C.C.N.L., le Parti si danno atto che è stata<br />
istituita un’apposita “Commissione mista per le pari opportunità” (composta di sei membri: tre<br />
designati dall’Impresa e tre dalle RR.SS.AA.), con il compito di rilevare l’esistenza di eventuali<br />
ostacoli allo sviluppo professionale del personale femminile, analizzare questioni concrete<br />
inerenti al tema delle pari opportunità, ivi compresa la formulazione di progetti di azioni positive,<br />
individuare spazi professionali ed organizzativi idonei ad offrire opportunità di qualificazione per<br />
le lavoratrici.<br />
La Commissione ha anche il compito di redigere una proposta di normativa aziendale sul<br />
mobbing, dopo l’emanazione di una disciplina legislativa in merito.<br />
La Commissione di cui al comma precedente si riunisce almeno una volta all’anno con le Parti<br />
stipulanti.<br />
I suoi componenti, in relazione ai predetti compiti hanno individualmente a disposizione un<br />
“monte” di 60 ore all’anno, salvo ulteriori necessità, da valutarsi di volta in volta, in caso di<br />
progetti particolarmente impegnativi.<br />
Le Parti recepiscono il contenuto del verbale di accordo 16 ottobre 2003 ed il Regolamento 5<br />
novembre 2003 nei testi riportati nell’Allegato 1 del presente contratto.<br />
ARTICOLO 6 - COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE<br />
Le Parti si danno atto che è stata istituita una “Commissione” composta di 4 membri effettivi (e 2<br />
membri supplenti, i quali sono chiamati a partecipare alle riunioni soltanto in caso di assenza di<br />
quelli effettivi) così nominati, entro quindici giorni dalla data della stipula del presente Contratto:<br />
♦ 2 effettivi ed 1 supplente, designati dall’Impresa mediante comunicazione scritta inviata o<br />
consegnata alle RR.SS.AA.,<br />
♦ 2 effettivi ed 1 supplente, designati di comune accordo dalle Rappresentanze Sindacali<br />
Aziendali firmatarie del presente Contratto (con comunicazione da inviarsi per iscritto<br />
all’Impresa).<br />
La Commissione ha lo scopo di stabilire le priorità tra i diversi dipendenti richiedenti e, valutata<br />
la sussistenza dei requisiti di legge e contrattuali con riguardo alle specifiche istanze, di<br />
deliberare sulle seguenti materie:<br />
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