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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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Ferma la disciplina specifica che concerne la materia, in caso di permesso comportante<br />

l’assenza dal lavoro per l’intera o per mezza giornata, è corrispondentemente ripristinato in via<br />

convenzionale l’orario teorico contrattuale rigido.<br />

In caso di assenza parziale dal lavoro motivata da svolgimento di attività sindacale all’esterno<br />

della Sede, che comporti l’ingresso in azienda durante la fascia di flessibilità oppure oltre le ore<br />

9.15, il permesso retribuito decorre dalle ore 8.30.<br />

In caso di uscita anticipata per lo stesso motivo, senza rientro in azienda, la giornata lavorativa<br />

termina convenzionalmente con un saldo di orario flessibile giornaliero pari a zero.<br />

E) Altre assenze.<br />

In occasione di assenza per ferie, permessi speciali retribuiti o non, ovvero permessi<br />

compensativi di festività abolite, viene ripristinato convenzionalmente l’orario contrattuale rigido.<br />

F) Astensioni dal lavoro.<br />

In caso di astensione dal lavoro, in entrata ed in uscita, per il dipendente che vi aderisca viene<br />

convenzionalmente ripristinato l’orario contrattuale rigido, rispettivamente in entrata ed in uscita,<br />

ove l’astensione coincida con un intero turno (antimeridiano o pomeridiano).<br />

Ove, a causa di astensione indetta in coincidenza con l’ultimo giorno lavorativo del mese, il<br />

dipendente risulti impossibilitato a ricondurre l’eventuale saldo negativo accumulato entro il<br />

previsto limite massimo di dieci ore, l’eccedenza rispetto a tale limite non viene considerata<br />

violazione dell’orario di lavoro, ma eccezionalmente trattata come permesso non retribuito.<br />

7 – Lavoro straordinario.<br />

Il lavoro straordinario deve comunque risultare debitamente autorizzato.<br />

Ferma la normativa concernente la “banca-ore”, il lavoro straordinario effettuato prima dell’inizio<br />

della giornata lavorativa non può prolungarsi oltre l’inizio della fascia di flessibilità in entrata,<br />

così come quello prestato al termine della giornata non può decorrere se non a partire dalla fine<br />

della fascia di flessibilità in uscita. In altri termini, non deve potersi in nessun caso verificare una<br />

sovrapposizione dell’orario ordinario con quello straordinario.<br />

Non è ammesso lavoro straordinario all’interno della fascia nella quale insiste l’intervallo<br />

meridiano.<br />

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