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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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In entrata l’accredito decorre non prima dell’inizio della fascia di flessibilità ed in uscita<br />

l’accredito termina comunque con la fine di essa.<br />

La mancata registrazione in uscita determina convenzionalmente l’arresto dell’accredito del<br />

tempo lavorato in coincidenza con il termine della fascia di rigidità, salvo sempre che non<br />

ricorrano gli estremi per provvedimenti di altra natura.<br />

In nessun caso si ha un accredito, in assenza di timbratura, nell’arco dell’intervallo meridiano,<br />

tra le ore 12.30 e le ore 14.00.<br />

4 – Saldo giornaliero.<br />

La differenza tra orario giornaliero effettuato ed orario giornaliero teorico contrattuale,<br />

costituisce il saldo giornaliero, positivo o negativo.<br />

Tale saldo va a sommarsi (o sottrarsi) al saldo del giorno precedente ed il nuovo saldo che ne<br />

scaturisce viene automaticamente riportato al giorno seguente, e così via.<br />

5 – Compensazione nell’arco del mese.<br />

La compensazione del tempo lavorato in più o in meno rispetto all’orario contrattuale, deve<br />

avvenire nell’ambito delle previste fasce di flessibilità, entro lo stesso mese di calendario.<br />

E’ tuttavia ammesso il riporto al mese successivo di un massimo di 10 ore in negativo e di 10<br />

ore in positivo.<br />

Eventuali eccedenze positive, rispetto alle 10 ore non sono riportate al mese successivo e non<br />

sono retribuite né considerate prestazioni di lavoro straordinario o convertite in ferie o permessi<br />

retribuiti.<br />

E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e come tale<br />

trattato, a tutti gli effetti, il saldo negativo di orario non compensato nell’arco del mese per la<br />

parte eccedente le 10 ore.<br />

6 – Assenze dal lavoro<br />

Le assenze dal lavoro sono trattate, agli effetti dell’applicazione del meccanismo dell’orario<br />

flessibile, come appresso specificato.<br />

A) Malattie.<br />

In caso di malattia comportante l’assenza dal lavoro per l’intera o per mezza giornata, è<br />

convenzionalmente ripristinato l’orario teorico contrattuale rigido.<br />

Se si tratta di lunga malattia e l’assenza si verifica a cavallo di due mesi o più di calendario, il<br />

primo mese si considera concluso con l’ultimo giorno di presenza ed il saldo in atto viene<br />

congelato e riportato al mese in cui si verifica il rientro al lavoro, nei limiti di riporto di ore<br />

previsti.<br />

B) Assenze giornaliere parziali per motivi di salute.<br />

In caso di assenza giornaliera parziale dal lavoro determinata da motivi di salute che comporti<br />

ritardo in entrata, al mattino o alla ripresa pomeridiana, l’accredito di orario decorre<br />

rispettivamente dalle ore 8.30 e dalle ore 13.30.<br />

Se l’assenza parziale di cui sopra comporta invece uscita anticipata, all’intervallo meridiano o<br />

alla sera, l’accredito di orario termina rispettivamente alle ore 12.30 ed alle ore 17.30.<br />

C) Permessi per servizio.<br />

In caso di attività svolta all’esterno della sede, che comporti ritardo in entrata o anticipo di uscita<br />

per motivi di servizio, l’orario di entrata al mattino e quello di uscita alla sera si considerano<br />

convenzionalmente coincidenti rispettivamente con l’inizio della flessibilità in entrata e con il<br />

termine della flessibilità in uscita.<br />

Per permessi di servizio che comportino assenza per l’intera giornata, l’accredito decorre<br />

convenzionalmente dall’inizio della fascia flessibile del mattino e termina con la fine della fascia<br />

flessibile in uscita alla sera; l’intervallo si presume di 60 minuti.<br />

Laddove il permesso copra l’intera durata dell’intervallo meridiano, questo si presume di 60<br />

minuti.<br />

D) Permessi per lo svolgimento di attività sindacale.<br />

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