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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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Tale indennità, pari a lordi mensili 60 euro per 12 mensilità all’anno, non costituisce imponibile<br />

agli effetti dell’accantonamento T.F.R. e della contribuzione al Fondo Pensione; essa, inoltre,<br />

verrà corrisposta fintantoché il lavoratore sarà adibito alla mansione di cui si tratta, mentre la<br />

sua erogazione verrà con effetto immediato interrotta al momento stesso in cui il lavoratore<br />

cambierà o comunque non sarà più addetto allo svolgimento di tale mansione.<br />

ARTICOLO 34 - NORME TRANSITORIE<br />

34.A. – Erogazione straordinaria una-tantum<br />

Al personale in servizio alla data di firma del presente CIA, che abbia superato il periodo di<br />

prova ed a cui si applica il vigente C.C.N.L., viene corrisposta, nel mese di dicembre 2009, una<br />

erogazione straordinaria secondo gli importi risultanti dalla seguente tabella. Tale erogazione<br />

spetta in proporzione al periodo di servizio prestato nel 2009.<br />

LIVELLO IMPORTO<br />

€<br />

7°/3 1.190<br />

7°/2 1.145<br />

7°/1 1.099<br />

6° 911<br />

5° 804<br />

4° 700<br />

3° 665<br />

2° 596<br />

1° 422<br />

L’ammontare dell’una-tantum di cui si tratta sarà riferito all’inquadramento posseduto dal<br />

lavoratore al 1° dicembre 2009, risulterà proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo<br />

parziale, non costituirà imponibile agli effetti dell’accantonamento T.F.R. e sarà escluso dalla<br />

base retributiva per la contribuzione relativa alla previdenza complementare (Fondo Pensione).<br />

34.B. – Assegno compensativo.<br />

Le Parti si danno atto che a ciascun lavoratore, se assunto prima del 31 dicembre 2001, con<br />

decorrenza 1 marzo 2002, è stato attribuito un incremento permanente retributivo denominato<br />

“assegno compensativo”, che è fisso, non assorbibile e la cui misura lorda annua è pari alla<br />

differenza, se di segno positivo, (arrotondata per eccesso alla decina) tra:<br />

a) il 115,0% (per i livelli 1°, 2°, 3° e 4°),<br />

il 116,0% (per i livelli 5° e 6°),<br />

il 116,5% il 117,0% ed il 117,5% (rispettivamente per i Funzionari di 1°, 2° e 3° grado),<br />

del premio aziendale di produttività fisso (o “consolidato”) effettivamente percepito nell’anno<br />

2001 (ovvero nella intera misura prevista, qualora sia stato percepito ridotto per motivo<br />

diverso dal fatto di aver operato a tempo parziale), espresso in euro, e<br />

b) la misura annua del premio di produttività fisso figurante nella surriportata “tabella PAP” per<br />

un dipendente inquadrato nel medesimo livello.<br />

In ogni caso, la misura annua lorda di tale “assegno compensativo” non può essere inferiore<br />

all’importo risultante dalla seguente tabella, in relazione all’inquadramento posseduto da<br />

ciascun lavoratore al 31 dicembre dell’anno 2001:<br />

tabella minimi assegni compensativi annui lordi (in euro)<br />

livello assegno annuo<br />

7°/3 132<br />

7°/2 128<br />

7°/1 124<br />

6° 104<br />

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